TRIB
Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/06/2025, n. 4845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4845 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Milano
Sezione XIV civile
Specializzata in materia di impresa - A
composto dai signori magistrati:
dott.ssa Silvia Giani Presidente
dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice
dott. Edmondo Tota Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 36485/2020 promossa da
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
n.12/2, codice fiscale;
nato a [...] C.F._1 Parte_2
il 19.08.1956 e ivi residente in [...], codice fiscale C.F._2
e , nato a [...] il [...] e ivi residente, in Strada Parte_3
Ostigliese n.31, codice fiscale , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3
Camillo Testori;
-attori-
contro quale mandataria della CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Salimbeni n.3, CP_2
Codice Fiscale P.IVA_1
-convenuta contumace-
nonché contro
1 con sede in Napoli, via Santa Brigida, Controparte_3
39, c.f. n. capitale Euro 600.000.000,00 i.v., socio unico Ministero P.IVA_2 dell'Economia e delle Finanze, iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs.
n. 385/93 al n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Fontana;
-convenuta-
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato a seguito dell'ordinanza del
30.6.2020 con la quale il Tribunale di Mantova aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 L. 287/1990, art. 4 comma 1-ter lettera a) L. 168/2003, gli attori, in qualità di fideiussori della agirono in CP_4 Parte_4
giudizio nei confronti della (di seguito per brevità anche Controparte_2
) davanti al Tribunale di Milano - Sezione Specializzata Imprese, formulando domande CP_5 così articolate: “In via principale a) accertata, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, la violazione dell'art.2, comma 2, lettera a), della Legge 10.10.1990, n.287, dichiarare la nullità, ai sensi dell'art.1418, 1° e/o 2° comma, cod. civ., e/o degli artt.1343 e/o 1346 cod. civ., del contratto di fideiussione sottoscritto in data 08.05.1996 dai Signori , Parte_1 [...]
e , insieme ai Sigg. e , nonché Parte_2 Parte_3 Controparte_6 Controparte_7
del relativo atto integrativo sottoscritto dai medesimi opponenti in data 09.01.1997. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda formulata al precedente punto a) non dovesse essere accolta b) accertata, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, la violazione dell'art.2, comma 2, lettera a), della Legge 10.10.1990, n.287, dichiarare la nullità, ai sensi dell'art.1418, 1° e/o 2° comma, cod. civ., e/o degli artt.1343 e/o 1346 cod. civ., delle clausole identificate con gli artt. 2), 6) e 8) del contratto di fideiussione sottoscritto in data 08.05.1996 dai Signori , e , insieme ai Sigg. Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_6
e ”.
[...] Controparte_7
In data 22.12.2020 si costituì quale cessionaria dei crediti vantati dalla CP_3 [...]
nei confronti di e dei suoi garanti Controparte_2 Controparte_8 Parte_2
chiedendo il rigetto Controparte_9 Controparte_7 Parte_1 dell'azione proposta dagli attori
2 All'udienza del 26.5.2021 fu dichiarata la contumacia della convenuta CP_5
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi istruttori, il giudizio fu rinviato per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 7.6.2023 e poi, a causa del trasferimento del magistrato titolare del procedimento, all'udienza dell'8.10.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta su richiesta delle parti.
Con ordinanza del 14.1.2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'azione di nullità degli attori non merita accoglimento per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
*
2. – I sig.ri e hanno chiesto di dichiarare la nullità integrale o, in Pt_1 Pt_2 Parte_3
subordine, la nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata in data 8.5.1996 nella qualità garanti della sino alla concorrenza dell'importo di 1.000.000.000 di Controparte_8
lire, successivamente elevato fino all'importo di 1.500.000.000 di lire.
L'azione di nullità degli attori è basata sul rilievo che il testo della fideiussione rilasciata in favore della riproduce le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia CP_5 ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI); nonché sul rilievo che tale modello standard, in quanto uniformemente applicato dalle banche associate all'ABI, si configurava alla stregua di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Gli attori invocano a proprio favore l'orientamento della prevalente giurisprudenza, da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 41994/2021), in base al quale i contratti “a valle” di intese restrittive della concorrenza contrarie alla legislazione antitrust – in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti
– partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto “a monte” e sono perciò inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce quest'ultimo.
La convenuta si è difesa sostenendo che la fideiussione rilasciata dai sig.ri CP_3 Pt_1
e in favore di non può in alcun modo reputarsi attuativa dell'intesa a Pt_2 Parte_3 CP_5
3 “monte” oggetto di censura da parte della Banca d'Italia, essendo la garanzia personale prestata dagli attori senz'altro anteriore al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Gli attori hanno replicato che se è vero, che la Banca d'Italia, con il provvedimento n.55/2005 si era pronunciata “su uno schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002 (v.
Circolare serie Legale n.9 del 28.04.2003 – doc. all. n.10), è altrettanto vero che le clausole censurate erano contenute – pari, pari – anche negli schemi contrattuali predisposti dall'ABI nel 1995 (v. Circolare prot. LG/739 del 03.02.1995 – doc. all. n.11) e, ancor prima, nel 1987
(v. Circolare n.20, Serie Tecnica, del 17.06.1987 – doc. all. n.12)”. “Ciò testimonia”, secondo gli attori “che l'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art.2, comma 2, lettera a), della Legge
10.10.1990, n.287, è stata posta in essere ben prima che la fideiussione dedotta in giudizio venisse stipulata (1996)”. E in questa prospettiva, “il provvedimento dell'autorità garante, vista l'identità dei presupposti, può costituire un'adeguata prova tanto della condotta anticoncorrenziale quanto dell'idoneità della stessa a procurare un danno all'utente finale”.
*
3. – Così ricostruite in sintesi le posizioni delle parti, occorre osservare che la fideiussione omnibus prestata dai sig.ri e in favore di contiene in effetti Pt_1 Pt_2 Parte_3 CP_5
previsioni corrispondenti alle clausole 2, 6, e 8 dello schema ABI del 2002. Come noto, con provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005 la Banca d'Italia, ha affermato che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6, e 8 del modello standard di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2002:
• “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”;
• e “nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l.
287/1990, art. 1, comma 2, lett. a)”.
Senonché, rilevata la presenza nella fideiussione prestata dagli attori di clausole corrispondenti alle clausole 2, 6, e 8 del modello standard predisposto dall'ABI, dovrebbe trovare applicazione nel caso in esame il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(n. 41994/2021) in base al quale "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello
4 schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". In altri termini, la tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt.
1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte hanno peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, pp. 12-13).
Al riguardo gli attori, su cui incombeva il relativo onere, non hanno però dimostrato che la parte del contratto in ipotesi colpita da nullità sia inscindibilmente correlata con la porzione residua
5 e che, per conseguenza, il negozio fideiussorio non sarebbe stato dalle parti concluso in sua assenza.
Ne consegue che va senz'altro disattesa la domanda principale di nullità integrale della fideiussione rilasciata dagli attori in favore di l'8.5.1996. CP_5
*
4. – Accertata l'infondatezza della domanda di nullità totale della fideiussione prestata dai sig.ri e occorre verificare se, nel caso concreto, le singole clausole di cui Pt_1 Pt_2 Parte_3
gli attori invocano la nullità (cioè le clausole n. 2, 6 e 8) trovino applicazione nella fattispecie in esame e, quindi, se l'istituto di credito, beneficiario della garanzia, ne abbia tratto vantaggio:
“solo in questo caso, infatti, sussiste per il fideiussore un interesse concreto a promuovere un giudizio per ottenere la dichiarazione dell'invalidità delle clausole in questione” (ex multis, di recente App. Milano, n. 9, del 04/01/2023).
E' noto, infatti, che chi invoca la nullità di una o più clausole contrattuali ha l'onere di allegare la concreta incidenza della pronuncia sulla propria posizione, ossia l'effetto utile che l'attore si ripropone di ottenere dall'accoglimento della domanda formulata. L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che costituisce una condizione preliminare di ammissibilità anche delle azioni di mero accertamento, deve essere infatti concreto e attuale, sicché la parte che persegue la tutela di un diritto non può limitarsi alla mera contestazione di fatti, pure se giuridicamente rilevanti, laddove questi non si riflettano sulla posizione giuridica dedotta in giudizio. In quest'ottica, giurisprudenza consolidata (cfr., ad es., Cass. n. 2447/2014; Cass. n. 1619/2000; Cass. S.U. n.
264/1996) afferma che l'azione di mero accertamento, quale è quella di nullità, è proponibile soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva in-certezza che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che possa competere all'attore – o, viceversa, l'insussistenza di un diritto altrui oggetto di vanto –, in modo da evitare il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza. La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non esime infatti l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta con lo scopo di perseguire un fine generale di attuazione della legge (Cass. n. 2447/2014 cit.). E sempre in questa prospettiva è stato altresì chiarito che l'esigenza per l'attore di dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, in base al disposto dell'art. 100 c.p.c., rende l'azione stessa improponibile in mancanza della
6 prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (cfr. Cass. n. 5420/2002 e
Cass. n. 15603/2007).
Affermano al riguardo gli attori che qualora si volesse ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di nullità delle singole clausole ex art.1419 cod. civ. – in particolare dell'art. 6: “I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato” –, la Banca sarebbe decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori ai sensi dell'art.1957 cod. civ., non avendo provveduto a proporre le sue istanze contro il debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Nel caso concreto, - deducono gli attori – “la scadenza dell'obbligazione principale coincide con il ricevimento della lettera raccomandata r.r. del 25.11.2016 – con cui la Banca ha comunicato la revoca, con effetto immediato, dell'apertura di credito a suo tempo concessa alla
[...]
intimando il pagamento dell'intero saldo debitore del conto corrente n.17039 CP_8
(doc. all. n.3) – mentre la prima “istanza”, nel senso sopra specificato, con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo proposto l'11.02.2019”.
Tuttavia, la prospettazione dei fatti svolta dagli attori non trova il conforto dei documenti prodotti dalle parti. Dall'esame della documentazione prodotta dal creditore nel CP_5
fascicolo monitorio risulta infatti che la revoca degli affidamenti concessi al debitore principale non era in realtà intervenuta nel novembre 2016 ma solo successivamente Controparte_8
atteso che:
• il 20.3.2018 e avevano concordato un piano di rientro CP_4 Parte_4 CP_5
del debito di nei confronti della Banca (doc. 3 fascicolo Controparte_8
monitorio);
• il 26.9.2018 aveva comunicato a “la revoca di tutti gli CP_5 Controparte_8 affidamenti già … accordati e comunque il recesso dai rapporti …intrattenuti [da
[...] con la] Banca, con il conseguente immediato trasferimento a “sofferenza” CP_8
della posizione (doc. 7 fascicolo monitorio);
• con lettera raccomandata del 30.10.2018 comunicò a che CP_5 Controparte_8
“la Banca valendosi delle facoltà attribuite dalle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, è receduta, con effetto immediato, all'apertura di credito che suo tempo era stata concessa, utilizzata e regolata nel conto corrente n.
7 17039 presso la Filiale di Mantova della ” e richiese Controparte_2
“l'immediato pagamento dell'importo complessivo di Euro 319.454,17 oltre accessori e interessi al tasso legale” quale saldo debitore del conto corrente n. 17039 alla data del
5.10.2018 (doc. 7 fascicolo monitorio);
• con lettera raccomandata sempre del 30.10.2018 comunicò ai fideiussori della CP_5
e tra questi anche ai sig.ri la revoca degli Controparte_8 Pt_1 Pt_2 Parte_3
affidamenti e il recesso da tutti i rapporti intrattenuti dal debitore principale con la Banca intimando “nei limiti d'importo della … fideiussione, il pagamento di quanto è stato … richiesto dal debitore principale” (doc. 7 fascicolo monitorio);
• con ricorso per decreto ingiuntivo depositato davanti al Tribunale di Mantova il
2.2.2019 aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 319.454,17 al debitore CP_5
principale e il pagamento della somma di Euro 154.937,15 ai Controparte_8
fideiussori Pt_1 Pt_2 Parte_3
Risulta, dunque, alla luce del piano di rientro del debito del 20.3.2018 proposto da
[...]
che la scadenza dell'obbligazione principale non può farsi risalire alla Controparte_8
comunicazione di del 25.11.2016 invocata dagli attori ma deve invece farsi risalire alla CP_5 successiva lettera del 26.9.2018 con la quale stante l'inadempimento del piano di CP_5 rientro, aveva comunicato a “la revoca di tutti gli affidamenti già … Controparte_8 accordati e comunque il recesso dai rapporti …intrattenuti [da con la] Banca, Controparte_8 con il conseguente immediato trasferimento a “sofferenza” della posizione (doc. 7 fascicolo monitorio).
Ne deriva che l'eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale stabilito dalla disposizione dell'art. 1957 c.c., non è fondata, poiché anche in caso di una eventuale declaratoria di nullità della clausola n. 6 della fideiussione sottoscritta dagli attori e, quindi, di reviviscenza della disciplina dettata dall'art. 1957 il termine ivi previsto sarebbe stato comunque rispettato con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data
2.2.2019.
Per completezza va infine osservato che la lettera di revoca degli affidamenti inizialmente inviata dalla Banca il 25.11.2016 era indirizzata contestualmente alla e ai Controparte_8 suoi fideiussori. La fideiussione impugnata dagli attori prevede d'altro canto all'art. 7 che: “I fideiussori … sono tenuti a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutogli per capitale, spese, interessi, tasse ed ogni altro accessorio”. Trova pertanto applicazione nel caso in esame la regola
8 ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta" va interpretata
“come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (così Cass. n. 7345/95,
Cass. 13078/2008, Cass. 22346/2017, Cass. 5598/2020).
Ne discende che l'eccezione di decadenza della fideiussione per superamento del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. dovrebbe in ogni caso essere disattesa anche assumendo come data di scadenza dell'obbligazione principale la data del 25.11.2016 in quanto gli attori avevano ricevuto la lettera di revoca degli affidamenti rivolta al debitore principale e una richiesta scritta di pagamento conforme alla previsione dell'art. 7 della fideiussione.
L'accertamento che nella fattispecie in esame il creditore non si è avvalso della deroga CP_5
alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c. (che prevede la decadenza del creditore dal diritto ad escutere la garanzia nei confronti del fideiussore per mancata proposizione da parte di quello delle sue istanze nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita), priva il fideiussore dell'interesse ad agire per ottenere la dichiarazione della nullità della clausola n. 6 della fideiussione (che prevedeva per l'appunto la deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c.) con riguardo all'asserita violazione dell'art. 2 della
L. n. 287 del 1990 (App. Milano, n. 9, del 04/01/2023).
Ne discende che la domanda di nullità parziale della clausola n. 6 della fideiussione del 1996, così come delle clausole n. 2 e 8 in relazione alle quali gli attori non hanno svolto alcuna allegazione, è inammissibile per la carenza di un interesse concreto ed attuale degli attori alle statuizioni richieste, atteso che l'eventuale invalidità parziale della fideiussione non comporterebbe in ogni caso, la liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni sugli stessi gravanti
(così da ultimo, anche Trib. Milano, 10.4.2025).
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al valore della controversia
(€154.937,15) e tenendo conto della bassa complessità della causa nonché della circostanza che non
è stata svolta attività istruttoria, sono poste a carico solidale degli attori quale parte soccombente.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta le domande di nullità totale e parziale della fideiussione dell'8.5.1996 prestata dagli attori a favore della Pt_1 Pt_2 Parte_3 Controparte_2
-condanna gli attori in solido tra loro a rifondere le spese di lite in favore del creditore
[...]
che si liquidano in €9.000, oltre rimborso Controparte_3
forfettario del 15% e accessori come per legge;
-nulla sulle spese in relazione al rapporto processuale con la convenuta Controparte_2
rimasta contumace.
[...]
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
10
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Milano
Sezione XIV civile
Specializzata in materia di impresa - A
composto dai signori magistrati:
dott.ssa Silvia Giani Presidente
dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice
dott. Edmondo Tota Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale 36485/2020 promossa da
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
n.12/2, codice fiscale;
nato a [...] C.F._1 Parte_2
il 19.08.1956 e ivi residente in [...], codice fiscale C.F._2
e , nato a [...] il [...] e ivi residente, in Strada Parte_3
Ostigliese n.31, codice fiscale , tutti rappresentati e difesi dall'Avv. C.F._3
Camillo Testori;
-attori-
contro quale mandataria della CP_1 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Salimbeni n.3, CP_2
Codice Fiscale P.IVA_1
-convenuta contumace-
nonché contro
1 con sede in Napoli, via Santa Brigida, Controparte_3
39, c.f. n. capitale Euro 600.000.000,00 i.v., socio unico Ministero P.IVA_2 dell'Economia e delle Finanze, iscritta all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 d.lgs.
n. 385/93 al n. 6, rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Fontana;
-convenuta-
OGGETTO: Antitrust
CONCLUSIONI: come rassegnate nelle note depositate telematicamente
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato a seguito dell'ordinanza del
30.6.2020 con la quale il Tribunale di Mantova aveva dichiarato la propria incompetenza per materia, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 L. 287/1990, art. 4 comma 1-ter lettera a) L. 168/2003, gli attori, in qualità di fideiussori della agirono in CP_4 Parte_4
giudizio nei confronti della (di seguito per brevità anche Controparte_2
) davanti al Tribunale di Milano - Sezione Specializzata Imprese, formulando domande CP_5 così articolate: “In via principale a) accertata, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, la violazione dell'art.2, comma 2, lettera a), della Legge 10.10.1990, n.287, dichiarare la nullità, ai sensi dell'art.1418, 1° e/o 2° comma, cod. civ., e/o degli artt.1343 e/o 1346 cod. civ., del contratto di fideiussione sottoscritto in data 08.05.1996 dai Signori , Parte_1 [...]
e , insieme ai Sigg. e , nonché Parte_2 Parte_3 Controparte_6 Controparte_7
del relativo atto integrativo sottoscritto dai medesimi opponenti in data 09.01.1997. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la domanda formulata al precedente punto a) non dovesse essere accolta b) accertata, sulla base dei motivi dedotti in giudizio, la violazione dell'art.2, comma 2, lettera a), della Legge 10.10.1990, n.287, dichiarare la nullità, ai sensi dell'art.1418, 1° e/o 2° comma, cod. civ., e/o degli artt.1343 e/o 1346 cod. civ., delle clausole identificate con gli artt. 2), 6) e 8) del contratto di fideiussione sottoscritto in data 08.05.1996 dai Signori , e , insieme ai Sigg. Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_6
e ”.
[...] Controparte_7
In data 22.12.2020 si costituì quale cessionaria dei crediti vantati dalla CP_3 [...]
nei confronti di e dei suoi garanti Controparte_2 Controparte_8 Parte_2
chiedendo il rigetto Controparte_9 Controparte_7 Parte_1 dell'azione proposta dagli attori
2 All'udienza del 26.5.2021 fu dichiarata la contumacia della convenuta CP_5
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di assumere mezzi istruttori, il giudizio fu rinviato per la precisazione delle conclusioni dapprima all'udienza del 7.6.2023 e poi, a causa del trasferimento del magistrato titolare del procedimento, all'udienza dell'8.10.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione scritta su richiesta delle parti.
Con ordinanza del 14.1.2025 la causa veniva quindi rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'azione di nullità degli attori non merita accoglimento per i motivi che di seguito si passa brevemente ad illustrare.
*
2. – I sig.ri e hanno chiesto di dichiarare la nullità integrale o, in Pt_1 Pt_2 Parte_3
subordine, la nullità parziale della fideiussione omnibus rilasciata in data 8.5.1996 nella qualità garanti della sino alla concorrenza dell'importo di 1.000.000.000 di Controparte_8
lire, successivamente elevato fino all'importo di 1.500.000.000 di lire.
L'azione di nullità degli attori è basata sul rilievo che il testo della fideiussione rilasciata in favore della riproduce le clausole nn. 2 (clausola di reviviscenza), 6 (clausola di rinuncia CP_5 ai termini di cui all'art. 1957 c.c.) e 8 (clausola di sopravvivenza) del modello standard di fideiussione predisposto nell'ottobre 2002 dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI); nonché sul rilievo che tale modello standard, in quanto uniformemente applicato dalle banche associate all'ABI, si configurava alla stregua di un'intesa restrittiva della concorrenza tra banche in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della l. n. 287/1990, secondo quanto accertato con il provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005.
Gli attori invocano a proprio favore l'orientamento della prevalente giurisprudenza, da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 41994/2021), in base al quale i contratti “a valle” di intese restrittive della concorrenza contrarie alla legislazione antitrust – in quanto costituenti lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti
– partecipano della stessa natura anticoncorrenziale dell'atto “a monte” e sono perciò inficiati dalla medesima forma di invalidità che colpisce quest'ultimo.
La convenuta si è difesa sostenendo che la fideiussione rilasciata dai sig.ri CP_3 Pt_1
e in favore di non può in alcun modo reputarsi attuativa dell'intesa a Pt_2 Parte_3 CP_5
3 “monte” oggetto di censura da parte della Banca d'Italia, essendo la garanzia personale prestata dagli attori senz'altro anteriore al provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia.
Gli attori hanno replicato che se è vero, che la Banca d'Italia, con il provvedimento n.55/2005 si era pronunciata “su uno schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002 (v.
Circolare serie Legale n.9 del 28.04.2003 – doc. all. n.10), è altrettanto vero che le clausole censurate erano contenute – pari, pari – anche negli schemi contrattuali predisposti dall'ABI nel 1995 (v. Circolare prot. LG/739 del 03.02.1995 – doc. all. n.11) e, ancor prima, nel 1987
(v. Circolare n.20, Serie Tecnica, del 17.06.1987 – doc. all. n.12)”. “Ciò testimonia”, secondo gli attori “che l'intesa anticoncorrenziale vietata dall'art.2, comma 2, lettera a), della Legge
10.10.1990, n.287, è stata posta in essere ben prima che la fideiussione dedotta in giudizio venisse stipulata (1996)”. E in questa prospettiva, “il provvedimento dell'autorità garante, vista l'identità dei presupposti, può costituire un'adeguata prova tanto della condotta anticoncorrenziale quanto dell'idoneità della stessa a procurare un danno all'utente finale”.
*
3. – Così ricostruite in sintesi le posizioni delle parti, occorre osservare che la fideiussione omnibus prestata dai sig.ri e in favore di contiene in effetti Pt_1 Pt_2 Parte_3 CP_5
previsioni corrispondenti alle clausole 2, 6, e 8 dello schema ABI del 2002. Come noto, con provvedimento n. 55/2005 del 2.5.2005 la Banca d'Italia, ha affermato che le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c., corrispondenti agli artt. 2, 6, e 8 del modello standard di fideiussione predisposto dall'ABI nel 2002:
• “hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa”;
• e “nella misura in cui vengono applicate in modo uniforme, sono in contrasto con la l.
287/1990, art. 1, comma 2, lett. a)”.
Senonché, rilevata la presenza nella fideiussione prestata dagli attori di clausole corrispondenti alle clausole 2, 6, e 8 del modello standard predisposto dall'ABI, dovrebbe trovare applicazione nel caso in esame il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(n. 41994/2021) in base al quale "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della L. n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello
4 schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti". In altri termini, la tutela riconoscibile in capo al soggetto che abbia stipulato un contratto di fideiussione “a valle” di un'intesa illecita per violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287/1990, consiste di regola nella nullità parziale, limitata, cioè, alle sole clausole contrattuali dotate di effetti restrittivi della concorrenza, sul rilievo per cui tale nullità meglio si contempera col principio generale di conservazione del negozio giuridico. In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, cod. civ. insieme agli analoghi principi rinvenibili negli artt.
1420 e 1424 cod. civ., esprime il generale favore dell'ordinamento per la conservazione in quanto possibile degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò la giurisprudenza di legittimità fa derivare il carattere eccezionale dell'estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all'intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere integralmente l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto.
La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. La stessa Corte hanno peraltro aggiunto che tale ultima evenienza “è di ben difficile riscontro nel caso in esame [delle fideiussioni “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale]. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto;
sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione. D'altro canto, però, il fideiussore - salvo la rigorosa allegazione e prova del contrario - avrebbe in ogni caso prestato la garanzia, anche senza le clausole predette, essendo una persona legata al debitore principale e, quindi, portatrice di un interesse economico al finanziamento bancario. Al contempo, è del tutto evidente che anche l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti” (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021, pp. 12-13).
Al riguardo gli attori, su cui incombeva il relativo onere, non hanno però dimostrato che la parte del contratto in ipotesi colpita da nullità sia inscindibilmente correlata con la porzione residua
5 e che, per conseguenza, il negozio fideiussorio non sarebbe stato dalle parti concluso in sua assenza.
Ne consegue che va senz'altro disattesa la domanda principale di nullità integrale della fideiussione rilasciata dagli attori in favore di l'8.5.1996. CP_5
*
4. – Accertata l'infondatezza della domanda di nullità totale della fideiussione prestata dai sig.ri e occorre verificare se, nel caso concreto, le singole clausole di cui Pt_1 Pt_2 Parte_3
gli attori invocano la nullità (cioè le clausole n. 2, 6 e 8) trovino applicazione nella fattispecie in esame e, quindi, se l'istituto di credito, beneficiario della garanzia, ne abbia tratto vantaggio:
“solo in questo caso, infatti, sussiste per il fideiussore un interesse concreto a promuovere un giudizio per ottenere la dichiarazione dell'invalidità delle clausole in questione” (ex multis, di recente App. Milano, n. 9, del 04/01/2023).
E' noto, infatti, che chi invoca la nullità di una o più clausole contrattuali ha l'onere di allegare la concreta incidenza della pronuncia sulla propria posizione, ossia l'effetto utile che l'attore si ripropone di ottenere dall'accoglimento della domanda formulata. L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che costituisce una condizione preliminare di ammissibilità anche delle azioni di mero accertamento, deve essere infatti concreto e attuale, sicché la parte che persegue la tutela di un diritto non può limitarsi alla mera contestazione di fatti, pure se giuridicamente rilevanti, laddove questi non si riflettano sulla posizione giuridica dedotta in giudizio. In quest'ottica, giurisprudenza consolidata (cfr., ad es., Cass. n. 2447/2014; Cass. n. 1619/2000; Cass. S.U. n.
264/1996) afferma che l'azione di mero accertamento, quale è quella di nullità, è proponibile soltanto quando esiste una situazione attuale di obiettiva in-certezza che determina l'interesse ad agire per accertare la sussistenza di un diritto già sorto e che possa competere all'attore – o, viceversa, l'insussistenza di un diritto altrui oggetto di vanto –, in modo da evitare il pregiudizio concreto (e non meramente potenziale) che può derivargli dalla descritta incertezza. La legittimazione generale all'azione di nullità prevista dall'art. 1421 c.c., in virtù della quale la nullità del negozio può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, non esime infatti l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire secondo le norme generali e con riferimento all'art. 100 c.p.c., non potendo tale azione essere proposta con lo scopo di perseguire un fine generale di attuazione della legge (Cass. n. 2447/2014 cit.). E sempre in questa prospettiva è stato altresì chiarito che l'esigenza per l'attore di dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, in base al disposto dell'art. 100 c.p.c., rende l'azione stessa improponibile in mancanza della
6 prova, da parte dell'attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare una lesione attuale del proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica (cfr. Cass. n. 5420/2002 e
Cass. n. 15603/2007).
Affermano al riguardo gli attori che qualora si volesse ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di nullità delle singole clausole ex art.1419 cod. civ. – in particolare dell'art. 6: “I diritti derivanti all'Azienda di credito dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 cod. civ., che si intende derogato” –, la Banca sarebbe decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori ai sensi dell'art.1957 cod. civ., non avendo provveduto a proporre le sue istanze contro il debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Nel caso concreto, - deducono gli attori – “la scadenza dell'obbligazione principale coincide con il ricevimento della lettera raccomandata r.r. del 25.11.2016 – con cui la Banca ha comunicato la revoca, con effetto immediato, dell'apertura di credito a suo tempo concessa alla
[...]
intimando il pagamento dell'intero saldo debitore del conto corrente n.17039 CP_8
(doc. all. n.3) – mentre la prima “istanza”, nel senso sopra specificato, con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo proposto l'11.02.2019”.
Tuttavia, la prospettazione dei fatti svolta dagli attori non trova il conforto dei documenti prodotti dalle parti. Dall'esame della documentazione prodotta dal creditore nel CP_5
fascicolo monitorio risulta infatti che la revoca degli affidamenti concessi al debitore principale non era in realtà intervenuta nel novembre 2016 ma solo successivamente Controparte_8
atteso che:
• il 20.3.2018 e avevano concordato un piano di rientro CP_4 Parte_4 CP_5
del debito di nei confronti della Banca (doc. 3 fascicolo Controparte_8
monitorio);
• il 26.9.2018 aveva comunicato a “la revoca di tutti gli CP_5 Controparte_8 affidamenti già … accordati e comunque il recesso dai rapporti …intrattenuti [da
[...] con la] Banca, con il conseguente immediato trasferimento a “sofferenza” CP_8
della posizione (doc. 7 fascicolo monitorio);
• con lettera raccomandata del 30.10.2018 comunicò a che CP_5 Controparte_8
“la Banca valendosi delle facoltà attribuite dalle norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi, è receduta, con effetto immediato, all'apertura di credito che suo tempo era stata concessa, utilizzata e regolata nel conto corrente n.
7 17039 presso la Filiale di Mantova della ” e richiese Controparte_2
“l'immediato pagamento dell'importo complessivo di Euro 319.454,17 oltre accessori e interessi al tasso legale” quale saldo debitore del conto corrente n. 17039 alla data del
5.10.2018 (doc. 7 fascicolo monitorio);
• con lettera raccomandata sempre del 30.10.2018 comunicò ai fideiussori della CP_5
e tra questi anche ai sig.ri la revoca degli Controparte_8 Pt_1 Pt_2 Parte_3
affidamenti e il recesso da tutti i rapporti intrattenuti dal debitore principale con la Banca intimando “nei limiti d'importo della … fideiussione, il pagamento di quanto è stato … richiesto dal debitore principale” (doc. 7 fascicolo monitorio);
• con ricorso per decreto ingiuntivo depositato davanti al Tribunale di Mantova il
2.2.2019 aveva chiesto il pagamento della somma di Euro 319.454,17 al debitore CP_5
principale e il pagamento della somma di Euro 154.937,15 ai Controparte_8
fideiussori Pt_1 Pt_2 Parte_3
Risulta, dunque, alla luce del piano di rientro del debito del 20.3.2018 proposto da
[...]
che la scadenza dell'obbligazione principale non può farsi risalire alla Controparte_8
comunicazione di del 25.11.2016 invocata dagli attori ma deve invece farsi risalire alla CP_5 successiva lettera del 26.9.2018 con la quale stante l'inadempimento del piano di CP_5 rientro, aveva comunicato a “la revoca di tutti gli affidamenti già … Controparte_8 accordati e comunque il recesso dai rapporti …intrattenuti [da con la] Banca, Controparte_8 con il conseguente immediato trasferimento a “sofferenza” della posizione (doc. 7 fascicolo monitorio).
Ne deriva che l'eccezione di decadenza della garanzia fideiussoria per decorso del termine semestrale stabilito dalla disposizione dell'art. 1957 c.c., non è fondata, poiché anche in caso di una eventuale declaratoria di nullità della clausola n. 6 della fideiussione sottoscritta dagli attori e, quindi, di reviviscenza della disciplina dettata dall'art. 1957 il termine ivi previsto sarebbe stato comunque rispettato con il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo in data
2.2.2019.
Per completezza va infine osservato che la lettera di revoca degli affidamenti inizialmente inviata dalla Banca il 25.11.2016 era indirizzata contestualmente alla e ai Controparte_8 suoi fideiussori. La fideiussione impugnata dagli attori prevede d'altro canto all'art. 7 che: “I fideiussori … sono tenuti a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutogli per capitale, spese, interessi, tasse ed ogni altro accessorio”. Trova pertanto applicazione nel caso in esame la regola
8 ripetutamente affermata dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la clausola con cui il fideiussore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta scritta" va interpretata
“come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (così Cass. n. 7345/95,
Cass. 13078/2008, Cass. 22346/2017, Cass. 5598/2020).
Ne discende che l'eccezione di decadenza della fideiussione per superamento del termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. dovrebbe in ogni caso essere disattesa anche assumendo come data di scadenza dell'obbligazione principale la data del 25.11.2016 in quanto gli attori avevano ricevuto la lettera di revoca degli affidamenti rivolta al debitore principale e una richiesta scritta di pagamento conforme alla previsione dell'art. 7 della fideiussione.
L'accertamento che nella fattispecie in esame il creditore non si è avvalso della deroga CP_5
alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c. (che prevede la decadenza del creditore dal diritto ad escutere la garanzia nei confronti del fideiussore per mancata proposizione da parte di quello delle sue istanze nei confronti del debitore principale entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita), priva il fideiussore dell'interesse ad agire per ottenere la dichiarazione della nullità della clausola n. 6 della fideiussione (che prevedeva per l'appunto la deroga alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c.) con riguardo all'asserita violazione dell'art. 2 della
L. n. 287 del 1990 (App. Milano, n. 9, del 04/01/2023).
Ne discende che la domanda di nullità parziale della clausola n. 6 della fideiussione del 1996, così come delle clausole n. 2 e 8 in relazione alle quali gli attori non hanno svolto alcuna allegazione, è inammissibile per la carenza di un interesse concreto ed attuale degli attori alle statuizioni richieste, atteso che l'eventuale invalidità parziale della fideiussione non comporterebbe in ogni caso, la liberazione dei fideiussori dalle obbligazioni sugli stessi gravanti
(così da ultimo, anche Trib. Milano, 10.4.2025).
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al valore della controversia
(€154.937,15) e tenendo conto della bassa complessità della causa nonché della circostanza che non
è stata svolta attività istruttoria, sono poste a carico solidale degli attori quale parte soccombente.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
-rigetta le domande di nullità totale e parziale della fideiussione dell'8.5.1996 prestata dagli attori a favore della Pt_1 Pt_2 Parte_3 Controparte_2
-condanna gli attori in solido tra loro a rifondere le spese di lite in favore del creditore
[...]
che si liquidano in €9.000, oltre rimborso Controparte_3
forfettario del 15% e accessori come per legge;
-nulla sulle spese in relazione al rapporto processuale con la convenuta Controparte_2
rimasta contumace.
[...]
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
dott. Edmondo Tota dott.ssa Silvia Giani
10