Articolo 2531 del Codice civile
Articolo 2530Articolo 2532
Versione
19 aprile 1942
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Versione
1 gennaio 2004
Art. 2531.

(( (Mancato pagamento delle quote o delle azioni).)) ((Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte puo', previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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