Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 23/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 1414/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all'udienza del 23/01/2025 nella causa n. 1414/2024 RGL, promossa da:
, , in persona del genitore , CP_1 C.F._1 Persona_1
, esercente la potestà genitoriale, ass. dagli Avv.ti SECHI PAOLO e C.F._2
PIREDDA MAVI;
PARTE RICORRENTE
contro
:
, ass. dall'Avv.to CANU MARIA Controparte_2 P.IVA_1
ANTONIETTA; PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Premesso che:
− parte ricorrente , dopo aver presentato tempestiva e rituale CP_1 contestazione rispetto all'esito dell'accertamento peritale demandato al CTU dott.
nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ai Per_2 sensi dell'art. 445 bis c.p.c., ha introdotto il giudizio di merito nel quale ha domandato l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di frequenza ex L. n. 289/1990;
− il CTU nominato in sede di ATP, all'esito della visita svolta in data 28.02.2024, ha, infatti, concluso il suo elaborato negando la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta affermando: “I documenti depositati portati a supporto sono la Diagnosi funzionale Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze NPI Asl Sassari-Gallura, del 04.05.22, e la Richiesta di assistenza educativa specialistica scolastica, sempre del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze, NPI, Asl Sassari Gallura, rilasciata nella stessa data del 04.05.22. Al confronto fra i due documenti, con tutto il rispetto dovuto a una documentazione rilasciata da un Servizio Pubblico, dobbiamo immediatamente constatare che riscontriamo una palese erroneità. Infatti, la Diagnosi funzionale riporta come
“Diagnosi Funzionale”, dobbiamo notare che i risultati dei Test su attenzione e impulsività di cui sono riportati i punteggi (non presenti per tutte le batterie), mostrano punteggi che a parere di questo CTU possono lasciare dei dubbi in termini di certezza e gravità clinica, e si sarebbero avvantaggiati di una verifica, possibilmente con una diversificazione e ampliamento dei Test;
per cui 1) il grado di gravità della diagnosi di “Disturbo da Disattenzione e iperattività di tipo combinato, definito di grado moderato”, non appare sicuro, anche in considerazione del fatto che al diretto esame del CTU non ha presentato CP_1 il numero di criteri sufficienti a tale diagnosi previsti dal DSM-5, né l'interezza dei criteri previsti dall'ICD-11 — potendo persino trattarsi, sulla base dei risultati documentali e della visita, di un falso positivo — e che dai dati dell'anamnesi sembrano emergere elementi, che andrebbero approfonditi, che potrebbero suggerire la possibile origine aspecifica (ad esempio educativa) di alcuni tratti;
inoltre i Test-questionari AG e AB (standardizzati su campione italiano) somministrati dal CTU non mostrano una chiara probabilità di ADHD (si può parlare solo di probabilità, in quanto non esiste alcun Test che sia sufficiente per la diagnosi); quindi l'ipotesi andrebbe verificata;
2) per quanto riguarda l'ipotesi di “Disturbo di Scrittura, lettura, e comprensione del testo scritto”, notiamo che anche in questo caso su diverse prove i risultati riportati si pongono spesso al di sotto dell'asse gaussiano, ma pur sempre all'interno della norma, tranne una minoranza di prove le quali risultano sotto il 5° percentile;
in tutti i casi, alla visita del CTU la comprensione del testo è apparsa buona e la grafia pienamente leggibile (parametro fondamentale per poter ipotizzare una disgrafia che sia relativa a un Disturbo specifico, secondo le Linee Guida dell'AIRIPA), e anche in questo caso all'anamnesi emergono elementi che andrebbero approfonditi che si pongono in relazione a possibili elementi aspecifici nell'eziologia; quindi anche le ipotesi diagnostiche relative ai Disturbi dell'Apprendimento andrebbero verificate. Ѐ necessario chiarire che le «critiche» sopra riportate non significano affatto che la Diagnosi funzionale del Dipartimento di Salute mentale debba considerarsi erronea e/o inefficace nei suoi fini nel contesto medico-legale in cui si pone, che è quello finalizzato all'integrazione/inclusione scolastica, regolato da specifiche norme (relativamente alle diagnosi ipotizzate: L. 170/10, Direttiva ministeriale 27.12.12, Circolare n. 8 2013, etc), contesto che segue metodiche e applica parametri diversi rispetto al contesto invalidistico. In conclusione, in considerazione del fatto che l'ipotesi di ADHD, e il suo eventuale grado di gravità, andrebbero verificati;
che le difficoltà scolastiche di potrebbero avere CP_1 un'origine aspecifica, non appaiono di notevole gravità, non appaiono accompagnate da importanti comorbilità, e quindi non appaiono tali da costituire causa di invalidità (in accordo con tale opinione medico-legale, vedi fra le tante Sentenza n. 270/2019 Tribunale di Perugia, e Cassazione 28817/2020), dobbiamo ammettere che né dalla documentazione, né dalla visita del CTU, traiamo elementi sufficienti a giudicare minore invalido civile con CP_1 difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, e quindi meritevole dell'indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 289/90. Conclusioni Per le risultanze di questa CTU, Non presenta difficoltà CP_1 persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, ai sensi della L.289/1990.”;
− parte convenuta ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando l'esaustività della CP_2 relazione peritale e la genericità delle avverse contestazioni;
− la causa, ritenuta matura per la decisione, viene decisa in seguito a discussione.
Ritenuto che:
1. il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento;
2. ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”;
3. devono trarsi da tale disposto una serie di considerazioni rilevanti per la decisione che qui occupa: in particolare, dal dettato normativo discende che non è consentito, nell'ambito del giudizio introdotto a seguito di contestazione delle risultanze dell'ATP, una contestazione solo generica delle risultanze dell'accertamento peritale: ciò risponde alla duplice esigenza di evitare sia che, nel caso di ricorso della parte privata, venga disposto in automatico un nuovo accertamento sanitario in realtà inutile (in quanto rivolto a verificare la condivisibilità di un accertamento non specificamente contestato), sia che, nel caso di ricorso dell' la parte privata che ha ottenuto un accertamento tecnico CP_2 favorevole risulti in concreto danneggiata (quanto meno in relazione ai tempi di erogazione della prestazione) da opposizioni strumentali;
4. il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione risulta essere concepito, in sostanza, come una sorta di atto di appello, imponendo la legge, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.); non è quindi sufficiente, ad esempio, enunciare semplicemente la patologie da cui è affetta parte ricorrente, ma occorre esporre compiutamente le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico non sia corretta;
5. nel caso di specie, parte ricorrente lamenta che il CTU nominato in sede di ATP, nel negare la sussistenza delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, abbia disatteso le certificazioni sanitarie giungendo a conclusioni contraddittorie;
6. tale doglianza, tuttavia, risulta del tutto generica poiché parte ricorrente si limita a riportare le patologie sofferte e la valutazione delle stesse sostenuta, senza alcuna contestazione specifica alla CTU svolta in fase di ATP;
in altre parole, non è indicato sotto quale profilo e per quali ragioni si ritenga errata la valutazione svolta dal CTU, risolvendosi, le contestazioni mosse, in un mero dissenso diagnostico;
7. deve inoltre rilevarsi che la CTU risulta chiara nell'evidenziare che le condizioni in cui versa parte ricorrente non assurgono, in ogni caso, alla gravità che consente il riconoscimento del beneficio in parola;
il CTU, infatti, ha dato ampiamente atto della valutazione della documentazione depositata da parte ricorrente nella quale vengono indicate, quali ipotesi diagnostiche, il “Disturbo da Disattenzione e iperattività di tipo combinato, definito di grado moderato” e il “Disturbo dello spettro autistico livello 3 con linguaggio assente e Disturbo di attenzione”, rilevando tuttavia che le stesse, da un lato, sono state formulate ad altro fine (integrazione/inclusione scolastica ex L. n. 170/10) e, dall'altro, che la visita effettuata non ha fatto emergere le criticità ivi riportate, ma bensì ha evidenziato che le capacità di apprendimento risultano per la maggior parte nella norma;
8. bisogna, infatti, rilevare che il Legislatore ha considerato su due piani distinti le misure di cui alla L n. 170/10 per fronteggiare i disturbi specifici dell'apprendimento ed il beneficio di cui alla L n. 289/90 previso per il caso in cui tali (od altri) disturbi comportino una condizione di invalidità civile: l'art. 1 della l. n. 170 del 2010 sui disturbi specifici dell'apprendimento prevede, infatti, che "La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.”; ai sensi dell'art. 2, tra le finalità della legge, compaiono anche quelle di: "a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali.”;
9. gli strumenti per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 2 sono, poi, individuati nell'art. 5 il quale prevede che: "Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del
[...]
, garantiscono: a) l'uso di una Controparte_3 didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonchè misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché' gli esami universitari"; inoltre, l'art. 6 della L n. 170/10 prevede che "I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili";
10. sebbene quindi i disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla L. n. 170/2010 possano comportare difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti scolastici, gli stessi non sono da soli sufficienti al riconoscimento del beneficio di cui alla L. n. 289/90 qualora non determinino – in assenza di altre patologie – una condizione di invalidità civile;
11. in assenza dei requisiti di legge, il ricorso non può quindi trovare accoglimento;
12. vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite sono irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- respinge il ricorso;
- nulla sulle spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_2
Sassari, 23/01/2025 La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso