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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/10/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice
nel procedimento r.g.n. 2135/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del
21.10.2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 09.09.2025 da e , Parte_1 Controparte_1 entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti PANNONE VALENTINA e VETRELLA MARIA GIUSI, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in KHMELNYTSKYY (UCRAINA) in data
12.09.2012 dal quale è nato il figlio (il 15.12.2018); Per_1 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
a) dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Controparte_1 Parte_1
b) ordinare la trasmissione dell'emananda sentenza ai competenti uffici di stato civile per le relative annotazioni ed incombenze;
c) i coniugi dichiarano che l'attuale residenza familiare è un immobile condotto in locazione sito in San Nicola La Strada al Vicolo Maiello n. 2, intestato al sig. ; Controparte_1
d) di comune accordo i coniugi hanno deciso di continuare temporaneamente la coabitazione sotto lo stesso tetto al fine di consentire alla sig.ra di organizzare una Parte_2 sistemazione abitativa alternativa, compatibile con l'interesse del figlio minore Per_1
1 e) i coniugi convengono di attribuire l'affidamento condiviso del figlio minore Per_1 stabilendo il collocamento prevalente presso la madre, secondo le modalità di visita e permanenza concordate tra le parti nei punti successivi;
f) potrà tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi a settimana, il Controparte_1 Per_1 martedì ed il giovedì, dalle ore 17.30 alle ore 20.00 e, a fine settimana alterni, dalle ore 10.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica, compatibilmente con le esigenze di studio e sportive dello stesso;
g) durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà con uno dei genitori il giorno 24 dicembre, dalle ore 13.00 alle ore 24.00 e con l'altro il 25 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore
20.00; con uno il giorno del 31 dicembre, dalle ore 13.00 alle 01.00, e con l'altro il 01 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 20.00; con uno il giorno del 26 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 20.00 con l'latro il giorno del 06 gennaio, dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Se con uno avrà trascorso il giorno del 24 dicembre, con l'latro trascorrerà il giorno del 25 dicembre e così, via via negli anni, seguendo tale criterio alternativo h) il minore trascorrerà con l'uno e l'altro genitore rispettivamente il giorno di Pasqua e lunedì in Albis. Se con uno avrà trascorso la Pasqua, l'anno successivo trascorrerà il lunedì in Albis e così via via negli anni procedendo nel criterio alternativo;
i) il criterio annuale alternativo interesserà anche i giorni di carnevale, del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre;
j) il minore trascorrerà con il padre il giorno della Festa del Papà, il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre;
con la madre il giorno della Festa della Mamma, del compleanno e dell'onomastico della madre, indipendentemente dal diritto di visita calendarizzato;
k) durante le vacanze estive il minore trascorrerà con un genitore dal 01 al 15 agosto compreso, e con l'altro dal 16 al 31 agosto. Se un anno avrà trascorso con un genitore il periodo dal 01 al 15 agosto, l'anno successivo lo trascorrerà con l'altro genitore e così, via via negli anni, seguendo tale criterio alternativo;
l) resta, in ogni caso, convenuto che – indipendentemente da quanto innanzi – è facoltà per il padre visitare e tenere con sé il figlio anche in altre ricorrenze e/o occasioni, previa intesa con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso;
m) disporre a carico di il versamento di un contributo al mantenimento in Controparte_2 favore del figlio minore pari ad € 500,00 (cinquecento/00), da versarsi a mezzo Per_1 vaglia postale e/o accredito bancario entro il giorno cinque di ogni mese. Detto assegno,
2 come per legge sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di gennaio 2026;
n) provvederà al versamento del 50% delle spese straordinarie (mediche, Controparte_1 sportive, scolastiche e ludiche) ad affrontarsi nell'interesse del figlio minore, previamente concertate e documentate, come stabilite dal Protocollo deliberato dal Tribunale di S. Maria
C.V.;
o) la sig.ra è attualmente priva di occupazione lavorativa e di reddito proprio Parte_1 avendo dedicato gli ultimi anni all'accudimento del figlio minore, ad oggi di anni sette, all'interno dell'ambito familiare. Tenuto conto dell'impossibilità, finora, di dedicarsi ad un'occupazione lavorativa stabile e della necessità di garantire alla stessa un sostegno economico transitorio in questa fase di riorganizzazione familiare, le parti concordano che CP_ si impegna a corrisponde alla sig.ra , a titolo di assegno di mantenimento, la Pt_2 somma di € 150,00 (centocinquanta/00) da versarsi a mezzo vagli postale e/o accredito bancario entro il giorno cinque di ogni mese. Tale contributo ha natura temporanea e cesserà al momento in cui la sig.ra intraprenderà una attività lavorativa retribuita, Pt_1 ovvero al raggiungimento di un'autonomia economica idonea a garantire un adeguato sostentamento;
p) la sig.ra si impegna sin d'ora a ricercare attivamente un'occupazione, Pt_1 compatibilmente con le esigenze di cura ed assistenza del figlio minore, al fine di ristabilire quanto prima la propria indipendenza economica;
q) ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambio di residenza e/o domicilio;
r) i coniugi esprimono il rispettivo consenso al rilascio del passaporto;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse del figlio minore;
rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023);
rilevato che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio, provvedendosi a tal fine con separata ordinanza;
visti gli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in [...], e , nato il Parte_1 Controparte_1
6.04.1971 in UCRAINA;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SAN NICOLA LA STRADA (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 17, parte II, serie C, anno 2020);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
5) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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