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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/12/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
872/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. MA D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
nato ad [...] il [...], C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Fraz. Leverogne, via Vection n. 49,
E
, nata ad [...] il [...], C.F. residente in [...], Parte_2 C.F._2
Fraz. Leverogne, via Vection n. 49, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Barzagli (C.F. ) e presso il C.F._3
cui studio sono elettivamente domiciliati in Aosta, Piazza Narbonne n. 16
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Arvier (AO), in data 19/05/2013, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Arvier, al n. 1, parte 1.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli ad Aosta, il 05/01/2010, e , ad Aosta il 30/11/2015. Per_1 Per_2
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “1) I coniugi vivranno rispettandosi e senza interferire nelle rispettive vite private, con facoltà per entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno. Si rilasciano sin d'ora ampio e reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio; essi altresì esprimono consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto individuale e degli altri documenti validi per l'espatrio dei figli minori, con l'indicazione, sui medesimi, dei nomi di entrambi i genitori, quali accompagnatori.
2) La casa coniugale, oggetto di locazione, è attualmente abitata dalla madre con i figli, mentre il padre, seppur ancora anagraficamente residente con il resto della famiglia, si è già trasferito in altra abitazione;
a breve, anche la madre si trasferirà con i figli in altro alloggio.
3) Il padre avrà facoltà di vedere i figli alla fine della sua giornata lavorativa il mercoledì, il giovedì ed il venerdì, trattenendoli con sé durante la notte per poi riportarli alla madre il mattino successivo in tempo per l'inizio della scuola e, in periodo non scolastico, comunque in tempo per l'inizio della propria giornata lavorativa;
potrà inoltre tenerli con sé a week end alternati dal venerdì sera al lunedì mattina.
4) Le vacanze scolastiche di Natale, Pasqua e di Carnevale saranno suddivise equamente tra i genitori, in modalità da concordare ogni volta.
5) Nel periodo estivo, ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé i figli per un periodo di vacanza di
15 giorni consecutivi.
6) Atteso che i figli trascorreranno il tempo in via quasi paritaria con i genitori e che i coniugi godono di redditi sufficienti a garantirne la rispettiva autonomia patrimoniale, gli stessi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica relativa al mantenimento dei figli, fatto salvo il concorso al 50% delle spese secondo il Protocollo del Tribunale di Aosta vigente, sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti.
7) Le Parti, avendo già regolato ogni altra questione patrimoniale, dichiarano espressamente che non avranno più nulla a pretendere reciprocamente a titolo economico, patrimoniale o personale, né ora né in futuro, relativamente al loro rapporto matrimoniale, fatto salvo quanto qui pattuito con riferimento al mantenimento dei figli. Ogni altra pretesa economica, presente o futura, si intende definitivamente estinta.
8) Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
pagina 2 di 3 In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
19/08/2025, in relazione al matrimonio civile contratto in Arvier (AO), in data 19/05/2013, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Arvier, al n. 1, parte 1.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Arvier (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. MA D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. MA D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso per separazione dei coniugi
DA
nato ad [...] il [...], C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Fraz. Leverogne, via Vection n. 49,
E
, nata ad [...] il [...], C.F. residente in [...], Parte_2 C.F._2
Fraz. Leverogne, via Vection n. 49, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Federico Barzagli (C.F. ) e presso il C.F._3
cui studio sono elettivamente domiciliati in Aosta, Piazza Narbonne n. 16
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Arvier (AO), in data 19/05/2013, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Arvier, al n. 1, parte 1.
Il regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione dei beni.
Dalla loro unione sono nati i figli ad Aosta, il 05/01/2010, e , ad Aosta il 30/11/2015. Per_1 Per_2
All'udienza del cartolare fissata, le parti rappresentavano di non volere riconciliarsi, richiamando le condizioni della separazione concordate, di seguito riportate:
pagina 1 di 3 “1) I coniugi vivranno rispettandosi e senza interferire nelle rispettive vite private, con facoltà per entrambi di stabilire la propria residenza ove lo ritengano più opportuno. Si rilasciano sin d'ora ampio e reciproco consenso al rilascio o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio; essi altresì esprimono consenso per il rilascio o rinnovo del passaporto individuale e degli altri documenti validi per l'espatrio dei figli minori, con l'indicazione, sui medesimi, dei nomi di entrambi i genitori, quali accompagnatori.
2) La casa coniugale, oggetto di locazione, è attualmente abitata dalla madre con i figli, mentre il padre, seppur ancora anagraficamente residente con il resto della famiglia, si è già trasferito in altra abitazione;
a breve, anche la madre si trasferirà con i figli in altro alloggio.
3) Il padre avrà facoltà di vedere i figli alla fine della sua giornata lavorativa il mercoledì, il giovedì ed il venerdì, trattenendoli con sé durante la notte per poi riportarli alla madre il mattino successivo in tempo per l'inizio della scuola e, in periodo non scolastico, comunque in tempo per l'inizio della propria giornata lavorativa;
potrà inoltre tenerli con sé a week end alternati dal venerdì sera al lunedì mattina.
4) Le vacanze scolastiche di Natale, Pasqua e di Carnevale saranno suddivise equamente tra i genitori, in modalità da concordare ogni volta.
5) Nel periodo estivo, ciascun genitore potrà inoltre tenere con sé i figli per un periodo di vacanza di
15 giorni consecutivi.
6) Atteso che i figli trascorreranno il tempo in via quasi paritaria con i genitori e che i coniugi godono di redditi sufficienti a garantirne la rispettiva autonomia patrimoniale, gli stessi rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa economica relativa al mantenimento dei figli, fatto salvo il concorso al 50% delle spese secondo il Protocollo del Tribunale di Aosta vigente, sino a che gli stessi non saranno economicamente autosufficienti.
7) Le Parti, avendo già regolato ogni altra questione patrimoniale, dichiarano espressamente che non avranno più nulla a pretendere reciprocamente a titolo economico, patrimoniale o personale, né ora né in futuro, relativamente al loro rapporto matrimoniale, fatto salvo quanto qui pattuito con riferimento al mantenimento dei figli. Ogni altra pretesa economica, presente o futura, si intende definitivamente estinta.
8) Le spese del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti”.
La domanda di separazione deve trovare accoglimento.
Lo stato degli attuali rapporti tra i coniugi depone per l'impossibilità della prosecuzione della comunione materiale e spirituale.
pagina 2 di 3 In ordine alle condizioni della separazione, il Collegio aderisce a quelle presentate congiuntamente dalle parti, conformi alla legge e corrispondenti all'interesse primario della prole quanto alla disciplina dell'affido e del mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni della separazione.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, il Tribunale
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
E
, nata ad [...] il [...], C.F. Parte_2 C.F._2
alle condizioni sopra trascritte, frutto di accordo delle parti, oggetto del ricorso depositato il
19/08/2025, in relazione al matrimonio civile contratto in Arvier (AO), in data 19/05/2013, trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di Arvier, al n. 1, parte 1.
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Arvier (AO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n.
396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento civile.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. MA D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
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