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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 31/03/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2337/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio Fazzi Presidente
2) Dott. Giuseppe Campagna Giudice rel.
3) Dott. Elena M.A. Luppino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2337 R.G.A.C. dell'anno 2020 riservata in decisione all'udienza del 26.03.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente tra
(nata il [...] a [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Filomena
[...]
Muratore e Antonia Giovanna Lascala, giuste procure in atti, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via G. De Nava n.40/B presso lo studio del secondo
-ricorrente-
e
(n. a Reggio Calabria l'11.08.1971, cod. fisc.: CP_1 C.F._2
), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Maria Grazia
[...]
Marra e Pasquale Cananzi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, alla via V. Veneto n.20 presso lo studio del primo.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria pagina 1 di 14 -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26 marzo 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 08.10.2020 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 20 agosto 2020 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, CP_1
assumendo che:
-il 23 settembre 1997 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (n. il 25.11.1998) e (n. il Per_1 Per_2
09.06.2004), oggi divenuti entrambi maggiorenni;
-la convivenza tra essi, dopo un primo periodo caratterizzato da serenità ed armonia, si era da tempo deteriorata ed era divenuta impossibile a causa di gravi problemi di incompatibilità di carattere, sfociati in aggressioni fisiche e verbali di cui si era reso autore il marito, che avevano determinato l'allontanamento dell'uomo dalla casa coniugale il 15.08.2018, data dalla quale i coniugi vivevano separati;
-il aveva intrattenuto diverse relazioni extraconiugale con altre donne;
CP_1
-in più occasioni il marito aveva usato violenza fisica e/o psichica nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli;
-la IA , all'epoca sedicenne, nell'agosto 2020 aveva rappresentato al legale Per_2
della madre di essere stata molestata dal padre.
pagina 2 di 14 Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento alla madre in via esclusiva della IA all'epoca ancora minorenne;
Per_2
c) fosse posto a carico del marito un assegno di mantenimento mensile complessivo di €
800,00, quale mantenimento di moglie e figli;
d) le fosse assegnata la casa coniugale.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur non opponendosi alla separazione, contestava l'esposizione CP_1
dei fatti per come denunciati dalla moglie, interessata ad offrire una falsa e calunniosa rappresentazione della realtà, evidenziando in particolare che la crisi coniugale aveva avuto inizio allorquando il marito aveva comunicato di avere ottenuto una promozione lavorativa che lo avrebbe costretto a stare lontano da casa dal lunedì al venerdì; rilevava che da quel momento la condivisione e i rapporti anche intimi tra i due si erano drasticamente allentati, poiché la donna lo aveva escluso da ogni scelta e organizzazione familiare;
assumeva che la moglie aveva architettato e strumentalizzato una lite per porre fine alla convivenza e impedirgli di fare rientro a casa.
Chiedeva, quindi, che venisse rigettata la domanda di addebito della separazione, formulando a sua volta in via riconvenzionale richiesta di addebito alla moglie della rottura dell'unione coniugale;
insisteva per l'affidamento condiviso della IA , Per_2
osservando di non trovarsi nelle condizioni economiche per sostenere un esborso mensile nella misura richiesta dalla moglie.
Nel corso della fase presidenziale veniva disposta l'audizione della IA;
quindi Per_2
all'udienza del 06.07.2021, entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 20.07.2021, il Presidente f.f. disponeva l'affidamento ad entrambi i genitori della IA , all'epoca minore, con Per_2
collocazione presso la madre, e stabilendosi che il Coordinatore dei Servizi Socio-
Sanitari dell'Asp di Reggio Calabria e dei Servizi Sociali territorialmente competenti predisponessero ed eseguissero un programma di sostegno e di recupero della pagina 3 di 14 genitorialità in favore del assegnava la casa coniugale con il relativo arredamento CP_1
alla e ordinava al di corrispondere alla un assegno provvisorio Pt_1 CP_1 Pt_1
mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale.
L'ordinanza presidenziale veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria in sede di reclamo, nella parte in cui aveva previsto un contributo per il mantenimento per il figlio maggiorenne poiché era stato riscontrato che egli Per_1
fosse ormai economicamente autosufficiente.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale diretta e contraria articolata da ciascuna parte;
infine, all'udienza cartolare del 26.03.2024, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
La domanda di separazione personale proposta da è senza dubbio Parte_1
fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
pagina 4 di 14 Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, passando, innanzitutto, ad esaminare le contrapposte domande di addebito formulate dalle parti, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della rottura CP_1
del vincolo coniugale, appalesandosi la condotta reiteratamente violenta e aggressiva posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Ed invero, deve, a tal proposito, evidenziarsi, condividendo il Collegio sul punto l'orientamento granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
(tra le tante, da ultimo, Cass. n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass. n.27766/2022;
Trib. Bari n.2111/2023; Trib. Bari n.1471/2023; Trib. Lamezia Terme n.166/2023; Trib.
Pisa n.1195/2023; Trib. Monza n.1971/2023; Trib. Castrovillari n.1140/2023; Trib.
Terni n.134/2023; Trib. Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di pagina 5 di 14 separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il
Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine alla ascrivibilità alla condotta del la responsabilità della rottura del vincolo CP_1
coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché le lamentate e reiterate violenze fisiche e psichiche perpetuate a danno della moglie, hanno trovato decisiva e significativa conferma nelle deposizioni testimoniali rese in particolare dal figlio della coppia (“Sin da quando ero piccolo ho assistito personalmente a episodi di Per_1
violenza fisica e verbale perpetrati da mio padre nei confronti di mia madre. ADR -
Ricordo che più volte mio padre pronunciava delle frasi di minaccia di morte a mia madre, come ad esempio “ti schiaccio la testa”, “ti sciolgo nell'acido”; per quanto ricordi, questi episodi non erano determinati da alcun motivo specifico. ADR -Ho assistito personalmente, in più occasioni, a episodi in cui mio padre schiaffeggiava mia madre, senza alcun motivo, accompagnando questa violenza con ingiurie del tipo
“puttana”, “troia”. ADR -Non ho assistito personalmente all'episodio del 15.08.2018, data che ricordo perché fu il giorno in cui mio padre abbandonò definitivamente la casa coniugale;
fu mia sorella ad avvisarmi di quello che era successo;
in quel Per_2
frangente mi trovavo a casa della mia fidanzata, accorsi subito e quando sono arrivato mio padre era ancora presente e ha continuato, anche davanti a me, a usare violenza nei confronti sia di mia madre che di mia sorella, accompagnando questi atti con la minaccia rivolta a mia madre di chiamare la polizia. ADR -Ricordo che in quella circostanza mia madre riportò delle lesioni sul fianco e sul gluteo e il giorno dopo siamo stati costretti ad accompagnarla presso l'ospedale. ADR -Preciso che ho sempre avuto un rapporto conflittuale con mio padre, nonostante all'inizio abbia cercato di
pagina 6 di 14 avere un dialogo sereno con lui;
preciso che mio padre ha avuto da sempre questo atteggiamento che ho descritto prima con mia madre e i rapporti tra me e lui si sono definitivamente interrotti poco tempo dopo che lui ha abbandonato la casa coniugale, ossia nel 2018; attualmente non svolgo attività lavorativa perché sono stato licenziato a gennaio 2023, non so nulla riguardo all'attività lavorativa prestata attualmente da mio padre. ADR -Non mi risulta che di tutti gli episodi di violenza che in questi anni si sono verificati sia mai stata sporta alcuna denuncia;
non so dire se di tutta questa vicenda mia madre o mia sorella ne abbiano parlato con persone estranee al nucleo familiare;
posso soltanto dire che io sono stato costretto a malincuore, perché me ne vergogno a parlarne con la mia fidanzata, in quanto la stessa frequentava casa mia e ha assistito ad alcuni episodi di cui ho riferito. ADR -Faccio presente che sono stato già sentito dalla
P.G. sugli stessi fatti su cui sto rispondendo oggi, a seguito di una denuncia sporta da mia madre;
preciso che questa unica denuncia che ha presentato mia madre risale certamente al periodo del Covid, perché in quel frangente indossavo la mascherina;
questa è la prima e unica denuncia di cui ho contezza).
D'altra parte, a corroborare il convincimento del Collegio assumono altresì rilevanza le convergenti dichiarazioni rese da altri testi escussi nel corso dell'istruttoria: (“Premetto di essere la fidanzata di figlio della coppia, sin dal 2016; sin dai CP_2
primi tempi di fidanzamento ho frequentato la casa di ADR -Ho assistito Per_1
personalmente a un episodio di violenza del padre di nei confronti della Per_1
madre in una sola occasione: mi trovavo in compagnia di in una stanza della Per_1
casa, allorquando abbiamo sentito delle urla provenienti da un'altra parte della casa e la madre di che gridava “lasciamo stare il polso ché mi fai male”, a quel Per_1
punto ci siamo affrettati ad andare in quella stanza per vedere cosa stesse succedendo;
ho visto che, nel frattempo, la mamma di era riuscita a liberarsi dalla presa Per_1
del marito e, a quel punto, ho fatto ritorno nella stanza dove mi trovavo prima;
a quel punto, ricordo che entrambi i figli, e , si sono recati nella stanza Per_1 Per_2
dov'erano i genitori e hanno continuato a discutere. è stato riferito, sia da CP_3
pagina 7 di 14 che da , che si sono verificati altri episodi di violenza, nei confronti Per_1 Per_2
della madre a opera del marito;
gli episodi sono stati tanti e i due figli mi raccontavano di aggressioni e minacce;
non ricordo se mi dissero che queste violenze erano determinate da un fatto specifico o meno. ADR -Non ricordo se mi fu riferito che, in qualche occasione, la chiamò la Polizia. ADR -Ricordo anche che mi Pt_1 Per_1
riferì che il padre, rivolgendosi alla moglie, dicesse: “ti sciolgo nell'acido”, “ti uccido”. ADR -Conosco l'episodio del 15.08.2018, perché mi trovavo in compagnia di
a casa mia, allorquando, nelle ore serali, ricevette una telefonata Per_1 Per_1
dalla sorella in cui lo avvisava che la madre era stata aggredita dal padre;
a quel punto, presi la macchina e accompagnai a casa, ma non vi salì, perché feci Per_1
ritorno a casa mia, in quanto avevo dimenticato il cellulare;
dopo mi fu riferito dalla sorella che il padre era andato via di casa;
ricordo che poi mi disse che la Per_2 Per_2
madre era stata aggredita con un calcio al gluteo dal padre e che, a sua volta, lei stessa era stata strattonata dal padre;
teste ; “Ricordo che nel 2006 assistetti Testimone_1
personalmente all'episodio in cui mio cognato sferrò uno schiaffo a mia sorella, anche se non ricordo il motivo;
subito dopo i due iniziarono a litigare;
a parte questo episodio, non ho contezza diretta di altri episodi di violenza perpetrati da mio cognato nei confronti di mia sorella;
in realtà, in forma confidenziale, questi episodi mi sono sempre stati riferiti da mia sorella. ADR -Ricordo che mia sorella diceva di essere sistematicamente aggredita dal marito, soprattutto con pugni alle spalle, anche se non ricordo le ragioni di queste aggressioni;
aggiungo anche che, in mia presenza, mio cognato era solito pronunciare frasi nei confronti di mia sorella del tipo: “pago un extracomunitario per farti uccidere”, “ti schiaccio la testa”; Conosco l'episodio del
2018 perché nella stessa serata dell'accaduto mi fu raccontato da mia sorella, che mi disse di essere stata colpita con un calcio alla schiena da suo marito;
ricordo anche che mi disse che quella sera stessa fu accompagnata da suo figlio al Pronto Soccorso. ADR
-Non so dire se, in quella circostanza (agosto 2018), mia sorella chiese l'intervento della Polizia;
ricordo però che, dopo qualche tempo, sempre nel corso del 2018, mia
pagina 8 di 14 sorella sporse denuncia;
non so dire se, per gli episodi di violenza precedenti al 2018, mia sorella ha sporto denuncia. Non so collocare temporalmente il periodo in cui ho sentito proferire quelle frasi sconvenienti da mio cognato, anche perché era sua abitudine pronunciarle. ADR – Ricordo che, quando io assistevo a queste scenate, mi rivolgevo a mia sorella dicendole che doveva fare qualcosa, ma mia sorella mi ha sempre detto che tendeva a soprassedere sia per la inferiorità economica, sia perché i bambini erano piccoli, in ragione dell'unità familiare” teste ). Testimone_2
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i fatti accertati a carico del marito costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata al atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza CP_1
apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
In proposito, con riguardo all'obiezione mossa dal resistente in ordine all'intervenuta archiviazione in sede penale delle medesime accuse di maltrattamenti e di minacce fisiche e verbali contestate al marito, deve osservarsi che costituisce principio costantemente affermato dai giudici di legittimità che la valutazione del giudice penale, il quale, all'esito dell'indagine diretta ad accertare l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti, escluda l'illecito, per avere la pretesa vittima tenuto comportamenti reattivi analoghi a quelli dell'imputato, configura non già l'accertamento di fatti storici ma una valutazione dei fatti accertati, e quindi non preclude al giudice civile, che sugli stessi fatti sia chiamato a pronunciarsi in sede di separazione personale tra coniugi, di apprezzarli diversamente ai fini dell'addebito attribuendo ad essi autonoma rilevanza causale (cfr. Cass. n.19808/2023; Ca. n.4911/1987).
pagina 9 di 14 Ne deriva, allora, che la circostanza che di quelle condotte il giudice civile abbia svolto una diversa valutazione, con riferimento alla loro rilevanza nel contesto della delibazione della domanda di addebitabilità della separazione, non configura una violazione dell'art.115 c.p.c., ben potendo il giudice civile svolgere un autonomo apprezzamento, ai fini della domanda di addebito della separazione, dei medesimi fatti già valutati dal giudice penale nell'ambito del reato di maltrattamenti.
Va rigettata invece la domanda di addebito avanzata dal non avendo sul punto CP_1
articolato alcuna prova dalla quale potersi desumere la violazione da parte della moglie dei doveri coniugali.
Passando ad esaminare la richiesta formulata dalla volta ad ottenere un assegno Pt_1
di mantenimento in suo favore, è appena il caso di rimarcare come costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui in tema di separazione fra coniugi l'attitudine al proficuo lavoro dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tener conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità suscettibile di valutazione economica;
con l'avvertenza, però, che l'attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (tra le tante, Cass. n.789/2017; Cass.
n.3502/2013; Cass. n.20866/2021).
Questo principio non può essere amplificato fino al punto di ritenere che una concreta attitudine al lavoro, capace di trovare un positivo riscontro sul mercato, possa rimanere non sfruttata a causa dell'inerzia dello stesso richiedente l'assegno, con il risultato di addossare l'onere del suo mantenimento sul coniuge separato e occupato, in quanto un simile contegno inattivo si pone in contrasto con il reale contenuto del dovere di assistenza coniugale, comunque persistente in caso di separazione fino allo scioglimento del matrimonio (Cas. n.12196/2017; Cass. n.20866/2021).
pagina 10 di 14 Ed invero, se l'assegno di mantenimento di cui all'art.156 c.c. trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non potere essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
In altri termini, come quello con maggiori possibilità economiche è tenuto a sovvenire il coniuge sotto questo profilo più debole, così quest'ultimo non può correttamente chiedere quanto è in grado, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, di procurarsi da solo.
Dunque, posto che la prova del ricorrere dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento, grava sulla parte che richiede il riconoscimento di un simile assegno dimostrare l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di una simile richiesta fornire il relativo riscontro.
Rientra quindi nell'onere probatorio del coniuge richiedente l'assegno anche la dimostrazione della non colpevolezza di una simile condizione, quando, come nel caso in esame, emerge che questi aveva la possibilità di lavorare.
Ciò significa che in questi casi rimane a carico del richiedente l'assegno di mantenimento il compito di dimostrare di essersi concretamente attivato e proposto sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini e mettere così a frutto le capacità professionali possedute.
Ebbene, dalle risultanze processuali è emerso, in particolare, che la per sua Pt_1
stessa ammissione (la signora fino a qualche anno dopo il Parte_1
matrimonio, ha prestato attività lavorativa presso le scuole materne “Santa Caterina” e
“ , ove svolgeva la mansione di assistente alla mensa dei bambini), in Per_3
costanza di matrimonio svolgeva attività lavorativa;
è altresì risultato che l'odierna pagina 11 di 14 ricorrente: a) ha percepito il reddito di cittadinanza;
b) è titolare o è stata titolare di rapporti finanziari dai quale si evince che la stessa aveva la disponibilità di conto correnti, libretti postali e/o di deposito nonché di carte di credito;
c) dal febbraio 2023 non usufruisce più del predetto sussidio statale poiché i suoi requisiti economici risultavano sopra soglia.
D'altra parte, a conferma della bontà della soluzione che il Collegio ritiene corretto adottare, non va trascurato che la Corte di Appello in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale con ordinanza del 06.10.2023 ha rigettato il reclamo negando il diritto della all'assegno di mantenimento. Pt_1
Ed allora, non avendo la richiedente dimostrato di essere impossibilitata di proporsi sul mercato del lavoro, nonostante la pregressa esperienza lavorativa, e di essersi attivata invano per cercare opportunità lavorative, nessun assegno di mantenimento in suo favore le può essere riconosciuto.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per ciò che concerne la richiesta di mantenimento del figlio laddove va rammentato, in linea con l'indirizzo Per_1
seguito anche da questo Tribunale, che il figlio maggiorenne perde il diritto all'assegno di mantenimento, tutte le volte in cui, completato il proprio percorso formativo -sia esso di studio ovvero professionale- trovi un'occupazione che sebbene retribuita modestamente, lo introduca nel mondo del lavoro, preludendo ad una successiva spendita della capacità lavorativa acquisita a rendimenti crescenti.
Ed infatti, lo svolgimento di un lavoro di tal fatta consente, infatti, di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, consente allo stesso di rendersi autosufficiente.
Per ciò che concerne l'altra IA della coppia , divenuta nelle more del giudizio Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della ragazza, in una misura che ad avviso del Collegio debba pagina 12 di 14 inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle accresciute, mutate e diverse esigenze di vita della stessa connesse alla sua età (oggi ventenne), di talchè tale contributo va quantificato nella misura minima di € 400,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
In proposito, va rammentato che costituisce principio pacifico quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(da ultimo, Cass. n.13664/2022), sicchè nella specie, risalendo al luglio 2021 l'importo minimo di € 250,00 mensili stabilito all'esito della fase presidenziale, ed essendo nel tempo inevitabilmente accresciuti i bisogni e le esigenze della ragazza, appare inevitabile prevedere un aumento nella misura minima dell'apporto economico che il padre è tenuto a corrispondere.
Deve, infine, essere attribuito alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Pt_1
Universale, se ancora percepito dal (Cass. n.4672/2025). CP_1
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da , con ricorso depositato Parte_1
pagina 13 di 14 il 20.08.2020, nei confronti di , nonché sulla domanda di addebito spiegata CP_1
in via riconvenzionale da ogni altra istanza, deduzione ed eccezione CP_1
disattese, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi;
Parte_2
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da , che Parte_1
la responsabilità della separazione è da ascrivere a , per le causali di cui in CP_1
parte motiva;
-rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da per le CP_1
ragioni di cui in parte motiva;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di un CP_1 Pt_1
assegno mensile pari ad € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IA
, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da Per_2
corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-assegna la casa coniugale alla Pt_1
-attribuisce alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Universale;
Pt_1
-rigetta le altre domande formulate dalle parti;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che CP_1
liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore degli avv.ti Filomena Muratore e
Antonia Giovanna Lascala;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.03.2025
Il Giudice rel.est. dott. Giuseppe Campagna
Il Presidente
dott. Liborio Fazzi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Liborio Fazzi Presidente
2) Dott. Giuseppe Campagna Giudice rel.
3) Dott. Elena M.A. Luppino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2337 R.G.A.C. dell'anno 2020 riservata in decisione all'udienza del 26.03.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, vertente tra
(nata il [...] a [...], cod. fisc.: Parte_1 C.F._1
), rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Filomena
[...]
Muratore e Antonia Giovanna Lascala, giuste procure in atti, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, alla via G. De Nava n.40/B presso lo studio del secondo
-ricorrente-
e
(n. a Reggio Calabria l'11.08.1971, cod. fisc.: CP_1 C.F._2
), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Maria Grazia
[...]
Marra e Pasquale Cananzi, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Reggio
Calabria, alla via V. Veneto n.20 presso lo studio del primo.
-resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria pagina 1 di 14 -interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 26 marzo 2024, svoltasi in modalità cartolare, i procuratori delle parti con le note scritte depositate insistevano nelle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi, in tutti gli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 08.10.2020 “vistava” il ricorso.
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 20 agosto 2020 chiedeva a questo Tribunale Parte_1
di volere pronunciare la separazione personale dal proprio marito, CP_1
assumendo che:
-il 23 settembre 1997 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con il resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, (n. il 25.11.1998) e (n. il Per_1 Per_2
09.06.2004), oggi divenuti entrambi maggiorenni;
-la convivenza tra essi, dopo un primo periodo caratterizzato da serenità ed armonia, si era da tempo deteriorata ed era divenuta impossibile a causa di gravi problemi di incompatibilità di carattere, sfociati in aggressioni fisiche e verbali di cui si era reso autore il marito, che avevano determinato l'allontanamento dell'uomo dalla casa coniugale il 15.08.2018, data dalla quale i coniugi vivevano separati;
-il aveva intrattenuto diverse relazioni extraconiugale con altre donne;
CP_1
-in più occasioni il marito aveva usato violenza fisica e/o psichica nei confronti della moglie, anche alla presenza dei figli;
-la IA , all'epoca sedicenne, nell'agosto 2020 aveva rappresentato al legale Per_2
della madre di essere stata molestata dal padre.
pagina 2 di 14 Sulla scorta di tali allegazioni, la ricorrente chiedeva che: a) venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito;
b) fosse disposto l'affidamento alla madre in via esclusiva della IA all'epoca ancora minorenne;
Per_2
c) fosse posto a carico del marito un assegno di mantenimento mensile complessivo di €
800,00, quale mantenimento di moglie e figli;
d) le fosse assegnata la casa coniugale.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto presidenziale, si costituiva il quale, pur non opponendosi alla separazione, contestava l'esposizione CP_1
dei fatti per come denunciati dalla moglie, interessata ad offrire una falsa e calunniosa rappresentazione della realtà, evidenziando in particolare che la crisi coniugale aveva avuto inizio allorquando il marito aveva comunicato di avere ottenuto una promozione lavorativa che lo avrebbe costretto a stare lontano da casa dal lunedì al venerdì; rilevava che da quel momento la condivisione e i rapporti anche intimi tra i due si erano drasticamente allentati, poiché la donna lo aveva escluso da ogni scelta e organizzazione familiare;
assumeva che la moglie aveva architettato e strumentalizzato una lite per porre fine alla convivenza e impedirgli di fare rientro a casa.
Chiedeva, quindi, che venisse rigettata la domanda di addebito della separazione, formulando a sua volta in via riconvenzionale richiesta di addebito alla moglie della rottura dell'unione coniugale;
insisteva per l'affidamento condiviso della IA , Per_2
osservando di non trovarsi nelle condizioni economiche per sostenere un esborso mensile nella misura richiesta dalla moglie.
Nel corso della fase presidenziale veniva disposta l'audizione della IA;
quindi Per_2
all'udienza del 06.07.2021, entrambe le parti insistevano nell'accoglimento delle rispettive conclusioni rassegnate nei propri scritti difensivi;
fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata il 20.07.2021, il Presidente f.f. disponeva l'affidamento ad entrambi i genitori della IA , all'epoca minore, con Per_2
collocazione presso la madre, e stabilendosi che il Coordinatore dei Servizi Socio-
Sanitari dell'Asp di Reggio Calabria e dei Servizi Sociali territorialmente competenti predisponessero ed eseguissero un programma di sostegno e di recupero della pagina 3 di 14 genitorialità in favore del assegnava la casa coniugale con il relativo arredamento CP_1
alla e ordinava al di corrispondere alla un assegno provvisorio Pt_1 CP_1 Pt_1
mensile di € 500,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo adottato da questo Tribunale.
L'ordinanza presidenziale veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di
Reggio Calabria in sede di reclamo, nella parte in cui aveva previsto un contributo per il mantenimento per il figlio maggiorenne poiché era stato riscontrato che egli Per_1
fosse ormai economicamente autosufficiente.
Rimesse le parti davanti al giudice istruttore, il processo veniva istruito con l'espletamento della prova testimoniale diretta e contraria articolata da ciascuna parte;
infine, all'udienza cartolare del 26.03.2024, sulle conclusioni rassegnate nei termini integralmente riportati in epigrafe, la causa veniva riservata alla decisione collegiale, previa concessione alle parti del termine perentorio di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di un ulteriore termine perentorio di giorni venti per le eventuali memorie di replica.
La domanda di separazione personale proposta da è senza dubbio Parte_1
fondata e merita accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ad avviso di questo Collegio, sulla scorta delle eloquenti risultanze istruttorie, non pare possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
E' emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è tanto grave -sarebbe più esatto definirla irreversibile- da rendere praticamente impossibile la prosecuzione della convivenza.
pagina 4 di 14 Alla luce della situazione venutasi a creare, la dichiarazione di separazione personale si appalesa dunque l'unica decisione allo stato adottabile.
Per quanto riguarda i provvedimenti conseguenziali, passando, innanzitutto, ad esaminare le contrapposte domande di addebito formulate dalle parti, reputa il Collegio fondate le censure mosse dalla moglie in ordine al comportamento riprovevole tenuto dal marito e ritiene, di conseguenza, addebitabile al la responsabilità della rottura CP_1
del vincolo coniugale, appalesandosi la condotta reiteratamente violenta e aggressiva posta in essere dall'uomo, ad un attenta, complessiva e serena valutazione della vicenda sottoposta al suo esame quale emerge dalle risultanze processuali, sia sul piano logico che cronologico, gravemente in contrasto con i doveri nascenti dal matrimonio.
Ed invero, deve, a tal proposito, evidenziarsi, condividendo il Collegio sul punto l'orientamento granitico espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse;
il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei
(tra le tante, da ultimo, Cass. n.35249/2023; Cass. n.16262/2023; Cass. n.27766/2022;
Trib. Bari n.2111/2023; Trib. Bari n.1471/2023; Trib. Lamezia Terme n.166/2023; Trib.
Pisa n.1195/2023; Trib. Monza n.1971/2023; Trib. Castrovillari n.1140/2023; Trib.
Terni n.134/2023; Trib. Teramo n.448/2023).
In buona sostanza, è stato affermato che i maltrattamenti, da intendersi come violenze fisiche e morali che un coniuge infligge all'altro, specie se reiterate nel tempo, costituiscono un “vulnus” di tale gravità rispetto ai doveri coniugali, da rappresentare cause idonee a rendere intollerabile la convivenza e da fondare non solo la pronuncia di pagina 5 di 14 separazione personale, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, sì da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.
Orbene, facendo leva sui consolidati e condivisi principi appena enunciati, ritiene il
Collegio che nella vicenda processuale in esame non possa sussistere dubbio alcuno in ordine alla ascrivibilità alla condotta del la responsabilità della rottura del vincolo CP_1
coniugale e della irreversibilità della crisi matrimoniale, poiché le lamentate e reiterate violenze fisiche e psichiche perpetuate a danno della moglie, hanno trovato decisiva e significativa conferma nelle deposizioni testimoniali rese in particolare dal figlio della coppia (“Sin da quando ero piccolo ho assistito personalmente a episodi di Per_1
violenza fisica e verbale perpetrati da mio padre nei confronti di mia madre. ADR -
Ricordo che più volte mio padre pronunciava delle frasi di minaccia di morte a mia madre, come ad esempio “ti schiaccio la testa”, “ti sciolgo nell'acido”; per quanto ricordi, questi episodi non erano determinati da alcun motivo specifico. ADR -Ho assistito personalmente, in più occasioni, a episodi in cui mio padre schiaffeggiava mia madre, senza alcun motivo, accompagnando questa violenza con ingiurie del tipo
“puttana”, “troia”. ADR -Non ho assistito personalmente all'episodio del 15.08.2018, data che ricordo perché fu il giorno in cui mio padre abbandonò definitivamente la casa coniugale;
fu mia sorella ad avvisarmi di quello che era successo;
in quel Per_2
frangente mi trovavo a casa della mia fidanzata, accorsi subito e quando sono arrivato mio padre era ancora presente e ha continuato, anche davanti a me, a usare violenza nei confronti sia di mia madre che di mia sorella, accompagnando questi atti con la minaccia rivolta a mia madre di chiamare la polizia. ADR -Ricordo che in quella circostanza mia madre riportò delle lesioni sul fianco e sul gluteo e il giorno dopo siamo stati costretti ad accompagnarla presso l'ospedale. ADR -Preciso che ho sempre avuto un rapporto conflittuale con mio padre, nonostante all'inizio abbia cercato di
pagina 6 di 14 avere un dialogo sereno con lui;
preciso che mio padre ha avuto da sempre questo atteggiamento che ho descritto prima con mia madre e i rapporti tra me e lui si sono definitivamente interrotti poco tempo dopo che lui ha abbandonato la casa coniugale, ossia nel 2018; attualmente non svolgo attività lavorativa perché sono stato licenziato a gennaio 2023, non so nulla riguardo all'attività lavorativa prestata attualmente da mio padre. ADR -Non mi risulta che di tutti gli episodi di violenza che in questi anni si sono verificati sia mai stata sporta alcuna denuncia;
non so dire se di tutta questa vicenda mia madre o mia sorella ne abbiano parlato con persone estranee al nucleo familiare;
posso soltanto dire che io sono stato costretto a malincuore, perché me ne vergogno a parlarne con la mia fidanzata, in quanto la stessa frequentava casa mia e ha assistito ad alcuni episodi di cui ho riferito. ADR -Faccio presente che sono stato già sentito dalla
P.G. sugli stessi fatti su cui sto rispondendo oggi, a seguito di una denuncia sporta da mia madre;
preciso che questa unica denuncia che ha presentato mia madre risale certamente al periodo del Covid, perché in quel frangente indossavo la mascherina;
questa è la prima e unica denuncia di cui ho contezza).
D'altra parte, a corroborare il convincimento del Collegio assumono altresì rilevanza le convergenti dichiarazioni rese da altri testi escussi nel corso dell'istruttoria: (“Premetto di essere la fidanzata di figlio della coppia, sin dal 2016; sin dai CP_2
primi tempi di fidanzamento ho frequentato la casa di ADR -Ho assistito Per_1
personalmente a un episodio di violenza del padre di nei confronti della Per_1
madre in una sola occasione: mi trovavo in compagnia di in una stanza della Per_1
casa, allorquando abbiamo sentito delle urla provenienti da un'altra parte della casa e la madre di che gridava “lasciamo stare il polso ché mi fai male”, a quel Per_1
punto ci siamo affrettati ad andare in quella stanza per vedere cosa stesse succedendo;
ho visto che, nel frattempo, la mamma di era riuscita a liberarsi dalla presa Per_1
del marito e, a quel punto, ho fatto ritorno nella stanza dove mi trovavo prima;
a quel punto, ricordo che entrambi i figli, e , si sono recati nella stanza Per_1 Per_2
dov'erano i genitori e hanno continuato a discutere. è stato riferito, sia da CP_3
pagina 7 di 14 che da , che si sono verificati altri episodi di violenza, nei confronti Per_1 Per_2
della madre a opera del marito;
gli episodi sono stati tanti e i due figli mi raccontavano di aggressioni e minacce;
non ricordo se mi dissero che queste violenze erano determinate da un fatto specifico o meno. ADR -Non ricordo se mi fu riferito che, in qualche occasione, la chiamò la Polizia. ADR -Ricordo anche che mi Pt_1 Per_1
riferì che il padre, rivolgendosi alla moglie, dicesse: “ti sciolgo nell'acido”, “ti uccido”. ADR -Conosco l'episodio del 15.08.2018, perché mi trovavo in compagnia di
a casa mia, allorquando, nelle ore serali, ricevette una telefonata Per_1 Per_1
dalla sorella in cui lo avvisava che la madre era stata aggredita dal padre;
a quel punto, presi la macchina e accompagnai a casa, ma non vi salì, perché feci Per_1
ritorno a casa mia, in quanto avevo dimenticato il cellulare;
dopo mi fu riferito dalla sorella che il padre era andato via di casa;
ricordo che poi mi disse che la Per_2 Per_2
madre era stata aggredita con un calcio al gluteo dal padre e che, a sua volta, lei stessa era stata strattonata dal padre;
teste ; “Ricordo che nel 2006 assistetti Testimone_1
personalmente all'episodio in cui mio cognato sferrò uno schiaffo a mia sorella, anche se non ricordo il motivo;
subito dopo i due iniziarono a litigare;
a parte questo episodio, non ho contezza diretta di altri episodi di violenza perpetrati da mio cognato nei confronti di mia sorella;
in realtà, in forma confidenziale, questi episodi mi sono sempre stati riferiti da mia sorella. ADR -Ricordo che mia sorella diceva di essere sistematicamente aggredita dal marito, soprattutto con pugni alle spalle, anche se non ricordo le ragioni di queste aggressioni;
aggiungo anche che, in mia presenza, mio cognato era solito pronunciare frasi nei confronti di mia sorella del tipo: “pago un extracomunitario per farti uccidere”, “ti schiaccio la testa”; Conosco l'episodio del
2018 perché nella stessa serata dell'accaduto mi fu raccontato da mia sorella, che mi disse di essere stata colpita con un calcio alla schiena da suo marito;
ricordo anche che mi disse che quella sera stessa fu accompagnata da suo figlio al Pronto Soccorso. ADR
-Non so dire se, in quella circostanza (agosto 2018), mia sorella chiese l'intervento della Polizia;
ricordo però che, dopo qualche tempo, sempre nel corso del 2018, mia
pagina 8 di 14 sorella sporse denuncia;
non so dire se, per gli episodi di violenza precedenti al 2018, mia sorella ha sporto denuncia. Non so collocare temporalmente il periodo in cui ho sentito proferire quelle frasi sconvenienti da mio cognato, anche perché era sua abitudine pronunciarle. ADR – Ricordo che, quando io assistevo a queste scenate, mi rivolgevo a mia sorella dicendole che doveva fare qualcosa, ma mia sorella mi ha sempre detto che tendeva a soprassedere sia per la inferiorità economica, sia perché i bambini erano piccoli, in ragione dell'unità familiare” teste ). Testimone_2
Ed allora, preso atto che l'assunto di parte ricorrente appare riscontrato sulla scorta del quadro probatorio come sopra delineato, e che i fatti accertati a carico del marito costituiscono violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili -traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner- e che come tali essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, la separazione non può che essere addebitata al atteso che la sua condotta cosciente e volontaria si palesa in tutta evidenza CP_1
apertamente in contrasto con i doveri connessi al suo status di uomo coniugato.
In proposito, con riguardo all'obiezione mossa dal resistente in ordine all'intervenuta archiviazione in sede penale delle medesime accuse di maltrattamenti e di minacce fisiche e verbali contestate al marito, deve osservarsi che costituisce principio costantemente affermato dai giudici di legittimità che la valutazione del giudice penale, il quale, all'esito dell'indagine diretta ad accertare l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti, escluda l'illecito, per avere la pretesa vittima tenuto comportamenti reattivi analoghi a quelli dell'imputato, configura non già l'accertamento di fatti storici ma una valutazione dei fatti accertati, e quindi non preclude al giudice civile, che sugli stessi fatti sia chiamato a pronunciarsi in sede di separazione personale tra coniugi, di apprezzarli diversamente ai fini dell'addebito attribuendo ad essi autonoma rilevanza causale (cfr. Cass. n.19808/2023; Ca. n.4911/1987).
pagina 9 di 14 Ne deriva, allora, che la circostanza che di quelle condotte il giudice civile abbia svolto una diversa valutazione, con riferimento alla loro rilevanza nel contesto della delibazione della domanda di addebitabilità della separazione, non configura una violazione dell'art.115 c.p.c., ben potendo il giudice civile svolgere un autonomo apprezzamento, ai fini della domanda di addebito della separazione, dei medesimi fatti già valutati dal giudice penale nell'ambito del reato di maltrattamenti.
Va rigettata invece la domanda di addebito avanzata dal non avendo sul punto CP_1
articolato alcuna prova dalla quale potersi desumere la violazione da parte della moglie dei doveri coniugali.
Passando ad esaminare la richiesta formulata dalla volta ad ottenere un assegno Pt_1
di mantenimento in suo favore, è appena il caso di rimarcare come costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui in tema di separazione fra coniugi l'attitudine al proficuo lavoro dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tener conto non solo dei redditi in denaro, ma anche di ogni utilità o capacità suscettibile di valutazione economica;
con l'avvertenza, però, che l'attitudine al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche (tra le tante, Cass. n.789/2017; Cass.
n.3502/2013; Cass. n.20866/2021).
Questo principio non può essere amplificato fino al punto di ritenere che una concreta attitudine al lavoro, capace di trovare un positivo riscontro sul mercato, possa rimanere non sfruttata a causa dell'inerzia dello stesso richiedente l'assegno, con il risultato di addossare l'onere del suo mantenimento sul coniuge separato e occupato, in quanto un simile contegno inattivo si pone in contrasto con il reale contenuto del dovere di assistenza coniugale, comunque persistente in caso di separazione fino allo scioglimento del matrimonio (Cas. n.12196/2017; Cass. n.20866/2021).
pagina 10 di 14 Ed invero, se l'assegno di mantenimento di cui all'art.156 c.c. trova giustificazione nella persistenza di tale dovere, onde consentire al coniuge che non abbia adeguati redditi propri di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, la richiesta di assistenza incontra un limite nel non potere essere ampliata sino a pretendere quanto lo stesso coniuge meno abbiente potrebbe procurarsi mettendo ragionevolmente a frutto le proprie attitudini.
In altri termini, come quello con maggiori possibilità economiche è tenuto a sovvenire il coniuge sotto questo profilo più debole, così quest'ultimo non può correttamente chiedere quanto è in grado, secondo il canone dell'ordinaria diligenza, di procurarsi da solo.
Dunque, posto che la prova del ricorrere dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento, grava sulla parte che richiede il riconoscimento di un simile assegno dimostrare l'esistenza di una condizione personale, patrimoniale e reddituale che giustifichi la richiesta del beneficio e il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, mentre è onere di chi eccepisce il ricorrere di fatti impeditivi all'accoglimento di una simile richiesta fornire il relativo riscontro.
Rientra quindi nell'onere probatorio del coniuge richiedente l'assegno anche la dimostrazione della non colpevolezza di una simile condizione, quando, come nel caso in esame, emerge che questi aveva la possibilità di lavorare.
Ciò significa che in questi casi rimane a carico del richiedente l'assegno di mantenimento il compito di dimostrare di essersi concretamente attivato e proposto sul mercato del lavoro per reperire un'occupazione lavorativa retribuita confacente alle proprie attitudini e mettere così a frutto le capacità professionali possedute.
Ebbene, dalle risultanze processuali è emerso, in particolare, che la per sua Pt_1
stessa ammissione (la signora fino a qualche anno dopo il Parte_1
matrimonio, ha prestato attività lavorativa presso le scuole materne “Santa Caterina” e
“ , ove svolgeva la mansione di assistente alla mensa dei bambini), in Per_3
costanza di matrimonio svolgeva attività lavorativa;
è altresì risultato che l'odierna pagina 11 di 14 ricorrente: a) ha percepito il reddito di cittadinanza;
b) è titolare o è stata titolare di rapporti finanziari dai quale si evince che la stessa aveva la disponibilità di conto correnti, libretti postali e/o di deposito nonché di carte di credito;
c) dal febbraio 2023 non usufruisce più del predetto sussidio statale poiché i suoi requisiti economici risultavano sopra soglia.
D'altra parte, a conferma della bontà della soluzione che il Collegio ritiene corretto adottare, non va trascurato che la Corte di Appello in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale con ordinanza del 06.10.2023 ha rigettato il reclamo negando il diritto della all'assegno di mantenimento. Pt_1
Ed allora, non avendo la richiedente dimostrato di essere impossibilitata di proporsi sul mercato del lavoro, nonostante la pregressa esperienza lavorativa, e di essersi attivata invano per cercare opportunità lavorative, nessun assegno di mantenimento in suo favore le può essere riconosciuto.
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per ciò che concerne la richiesta di mantenimento del figlio laddove va rammentato, in linea con l'indirizzo Per_1
seguito anche da questo Tribunale, che il figlio maggiorenne perde il diritto all'assegno di mantenimento, tutte le volte in cui, completato il proprio percorso formativo -sia esso di studio ovvero professionale- trovi un'occupazione che sebbene retribuita modestamente, lo introduca nel mondo del lavoro, preludendo ad una successiva spendita della capacità lavorativa acquisita a rendimenti crescenti.
Ed infatti, lo svolgimento di un lavoro di tal fatta consente, infatti, di affermare che il figlio maggiorenne abbia raggiunto un sufficiente grado di capacità lavorativa che, essendo utilmente spendibile nel mercato del lavoro, consente allo stesso di rendersi autosufficiente.
Per ciò che concerne l'altra IA della coppia , divenuta nelle more del giudizio Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, va detto che non sussiste alcun dubbio che debba essere disposto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della ragazza, in una misura che ad avviso del Collegio debba pagina 12 di 14 inevitabilmente tenere conto dei bisogni e delle accresciute, mutate e diverse esigenze di vita della stessa connesse alla sua età (oggi ventenne), di talchè tale contributo va quantificato nella misura minima di € 400,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ogni mese, fatto sempre salvo l'obbligo per il padre di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie, da individuarsi come tali secondo lo schema contenuto nel protocollo adottato da questo Tribunale.
In proposito, va rammentato che costituisce principio pacifico quello secondo cui l'aumento delle esigenze economiche della prole è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età, che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art.337 ter comma 1 c.c., non possono ritenersi coperte ed assorbite integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. spese straordinarie, dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento
(da ultimo, Cass. n.13664/2022), sicchè nella specie, risalendo al luglio 2021 l'importo minimo di € 250,00 mensili stabilito all'esito della fase presidenziale, ed essendo nel tempo inevitabilmente accresciuti i bisogni e le esigenze della ragazza, appare inevitabile prevedere un aumento nella misura minima dell'apporto economico che il padre è tenuto a corrispondere.
Deve, infine, essere attribuito alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Pt_1
Universale, se ancora percepito dal (Cass. n.4672/2025). CP_1
Avuto riguardo alle ragioni della decisione e tenuto conto del principio della soccombenza relativamente alla domanda autonoma di addebito, le spese di giudizio vanno poste a carico di parte resistente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale con addebito proposta da , con ricorso depositato Parte_1
pagina 13 di 14 il 20.08.2020, nei confronti di , nonché sulla domanda di addebito spiegata CP_1
in via riconvenzionale da ogni altra istanza, deduzione ed eccezione CP_1
disattese, così provvede:
-dichiara la separazione personale dei coniugi;
Parte_2
-dichiara, in accoglimento della richiesta di addebito formulata da , che Parte_1
la responsabilità della separazione è da ascrivere a , per le causali di cui in CP_1
parte motiva;
-rigetta la domanda di addebito della separazione proposta da per le CP_1
ragioni di cui in parte motiva;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore della di un CP_1 Pt_1
assegno mensile pari ad € 400,00 a titolo di contributo per il mantenimento della IA
, importo rivalutabile ogni fine anno sulla base degli indici Istat e da Per_2
corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, oltre al 70% delle spese straordinarie, individuate come da protocollo adottato da questo Tribunale;
-assegna la casa coniugale alla Pt_1
-attribuisce alla nella misura del 100%, l'Assegno Unico Universale;
Pt_1
-rigetta le altre domande formulate dalle parti;
-condanna al pagamento delle spese processuali del presente giudizio che CP_1
liquida in complessivi euro 3.500,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore degli avv.ti Filomena Muratore e
Antonia Giovanna Lascala;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 28.03.2025
Il Giudice rel.est. dott. Giuseppe Campagna
Il Presidente
dott. Liborio Fazzi
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