Articolo 4 della Legge 24 luglio 1985, n. 406
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 agosto 1985
Art. 4.
Gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:
"I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui e' compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonche' davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo".
Entrata in vigore il 14 agosto 1985
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