Art. 4.
Gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:
"I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui e' compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonche' davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo".
Gli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente:
"I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui e' compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonche' davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo".