Sentenza 2 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 02/08/2022, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/08/2022
N. 01339/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00960/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 960 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi e Giampaolo Sechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giampaolo Sechi in Lecce, viale Leopardi, n. 151;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Chiapperini e Sabrina De Palma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Anastasia Montinaro in Lecce, via Liborio Romano;
per l’accertamento
- dell’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in relazione all’istanza della ricorrente n. prot. RAFTA/DIR/RP124 del 27 marzo 2017;
- dell’illegittimità del silenzio-inadempimento tenuto dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in relazione alla nota del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. prot. 0008278 del 5 aprile 2017;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ENI S.P.A. il 20.10.2017, per l ’ annullamento
- della nota n. prot. DVA-U-21287 del 18 settembre 2017 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente ad oggetto “ Istanza di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della L. n. 241/90 ”;
- della nota del Ministero dell’Ambiente prot. DVA – U – 0008883 del 04/04/2016 presentata da ENI S.p.A. – Raffineria di Taranto, con cui non è stata accolta l’istanza di annullamento in autotutela della diffida ex art. 29- decies , comma 9, lett. a ), comunicata con la nota n. prot. DVA-U-0008883 del 4 aprile 2016 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare.
e di tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti (anche se non conosciuti dalla ricorrente), fra cui:
- la nota prot. n. 37803 del 27 luglio 2017 dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, avente ad oggetto Riscontro nota MATTM prot. 8278 del 05/04/2017 (acquisita con prot. ISPRA 17068 del 05/04/2017) e nota ENI prot. RAFTA/DIR/RP/326 del 05/07/2017 (acquisita con prot. ISPRA 33998 del 09/07/2017);
- la nota n. prot. 0044978 – 32 del 18 luglio 2017 dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente della Puglia, avente ad oggetto “ Riscontro Vs. nota prot. n. 24376 del 17/05/2017, acquisita al prot. ARPA Puglia con il n. 0031446 del 17/05/2017 ”, relativa alla richiesta di annullamento della diffida prot. MATTM 8883 del 04/04/2016 formulata alla Società ENI con nota prot. n. RAFTA/DIR/RP/124 del 27/03/2017;
- la nota n. prot. 57390 del 28 settembre 2016 dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, avente ad oggetto “ Riscontro superamento delle inottemperanze oggetto della diffida di cui alla nota MATTM prot. 12156 del 04/05/2016 (acquisita con Prot. ISPRA 26654 del 05/05/2016) ”;
- la nota n. prot. DVA-U-0008883 del 4 aprile 2016 del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto “ ID 42-22 – Autorizzazione Integrata Ambientale prot. n. DVA/DEC/2010/274 del 24/05/2010 per l’esercizio della centrale termoelettrica della ENI S.P.A. (ex Enipower) di Taranto – Prima diffida ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. n. 19649 del 25/03/2016.”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza di smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ENI S.p.a. agiva ex artt. 31 e 117 c.pa. avverso il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sulla sua istanza del 27 marzo 2017, tesa all’annullamento in autotutela della diffida, prot. DVA – 8883 del 4/04/2016, adottata dalla stessa Amministrazione ministeriale per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA prot. 19649 del 25.3.2016.
1.1. Si costituivano in giudizio il predetto Ministero, ISPRA e ARPA Puglia, instando per il rigetto del ricorso.
1.2. Con successivi motivi aggiunti, depositati in data 20.10.2017, la società ricorrente impugnava il sopraggiunto provvedimento, con cui il Ministero dell’Ambiente riteneva non meritevole di accoglimento l’istanza di annullamento in autotutela sopra menzionata, chiedendone l’annullamento, con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite.
1.3. A sostegno della domanda annullatoria, la parte deduceva i motivi di censura, così rubricati: I. “Violazione e falsa applicazione 10-bis della l. 7 agosto 1990, n. 241; Violazione e falsa applicazione degli 1, 3 e 6 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di istruttoria” ; II. “Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 271 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29-bis–29-quattordecies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione della Norma UNI EN 1911-1, 2, 3: 2000 (ora UNI EN 1911-2010); Violazione e falsa applicazione degli 1, 3 e 6 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di istruttoria. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà dell ’ azione amministrativa” ; III. “Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 271 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29-bis–29-quattordecies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione della Norma UNI EN 1911-1, 2, 3: 2000 (ora UNI EN 1911-2010); Violazione e falsa applicazione degli 1, 3 e 6 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di istruttoria” ; IV. “Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 271 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione 29-decies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; Violazione e falsa applicazione degli 1, 3 e 6 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di istruttoria” ; V. “Violazione e falsa applicazione dell ’ art. 271 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione e falsa applicazione 29-decies del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; Violazione e falsa applicazione degli 1, 3 e 6 della l. 7 agosto 1990, n. 241. Difetto di istruttoria” .
1.4. Previo deposito di memorie difensive ex art. 73 c.p.a., all’udienza pubblica del 21 luglio 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, deve rilevarsi che il ricorso introduttivo avverso il silenzio-inadempimento è divenuto improcedibile, per effetto del sopravvenuto provvedimento ministeriale, con cui è stata respinta l’istanza della società ricorrente di annullamento in autotutela della diffida ex art. 29- decies , comma 9, lett. a ), adottata nei suoi confronti.
2.1. Avuto riguardo al ricorso per motivi aggiunti, va premesso che la ricorrente, in replica all’eccezione di improcedibilità sollevata dalla Difesa erariale, nelle proprie memorie ha sostenuto che “resta fermo, invece, da parte di Eni S.p.A. l ’ interesse all ’ annullamento di un provvedimento lesivo, emanato sulla base di accertamenti tecnici caratterizzati da innumerevoli errori (tutti adeguatamente dimostrati dalla Società attraverso la produzione in giudizio di idonea documentazione) che, concatenatisi tra loro, hanno dato luogo a risultati gravemente errati. …Detto diversamente, non si vede per quale motivo Eni S.p.A. avrebbe interesse ad una pronuncia in rito e, quindi, a far sì che i provvedimenti impugnati (di cui ha ingiustamente subito le conseguenze) restino, di fatto, incontestati e, quindi, legittimi” .
2.2. A fronte di tale prospettazione della parte, non è dato evincere, in concreto e all’attualità, quale effetto lesivo mantenga la diffida, che peraltro risulta formalmente ottemperata, e conseguentemente quale utilità potrebbe trarre la ricorrente dall’eventuale annullamento del diniego di autotutela riguardante la predetta diffida.
2.3. Ed invero, nella nota ISPRA n. 57390 del 28 settembre 2016 si dà atto che, a seguito della trasmissione da parte del gestore degli esiti dei monitoraggi straordinari dallo stesso effettuati, i relativi risultati “ ... evidenziano il rispetto dei limiti prescrittivi riportati in autorizzazione e si considera pertanto ottemperata la diffida” .
2.4. Inoltre, come documentato in atti, nel nuovo Piano di monitoraggio e controllo allegato al procedimento di riesame AIA del 2018 (protocollo ISPRA 2018/18581 del 23.2.2018), è chiaramente stabilito che il metodo da prendere a riferimento nella rilevazione de qua agitur è quello preteso dalla parte, ossia quello previsto dallo standard UNI EN 1911:2010 * ed è ivi chiarito che “i metodi di misura indicati con l ’ asterisco (*) [tra cui, per l’appunto, quello all’esame - N.d.R..] sono quelli previsti dall ’ Allegato X alla Parte V del D. Lgs.152/2006 e smi; tutti gli altri metodi senza asterisco sono indicativi” .
2.5. Risulta, quindi, espressamente riconosciuto dall’Amministrazione, in virtù di atti successivi all’istaurazione del ricorso per motivi aggiunti, che il metodo di analisi del parametro Cloro - HCI è quello stabilito dallo standard UNI EN 1911:2010, e non quello APAT CNR-IRSA 4040, a suo tempo utilizzato da ARPA.
3. Inoltre, l’art. 29- decies , comma 9, lett. b ), del D. Lgs. n. 152 del 2006 prevede che l’autorità competente proceda “alla diffida e contestuale sospensione dell ’ attività per un tempo determinato... nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l ’ anno”
3.1. Orbene, come segnalato da ISPRA nella nota prot. n. 8225 del 25.4.2016, le violazioni “non sono state precedentemente accertate nel corso dell ’ ultimo anno” , sicché, per un verso, nessuna misura sanzionatoria può essere ricollegata ai rilievi svolti nel 2016 nei confronti di ENI - e ormai superati per ragioni di ordine ‘ cronologico ’ in ragione dell’accertato rispetto dei limiti prescrittivi riportati in autorizzazione (in virtù dei monitoraggi effettuati dalla stessa società) - e, per altro verso, neppure alcuna azione di carattere risarcitorio viene proposta o riservata dalla ricorrente in rapporto alla diffida a suo tempo adottata.
4. Per tali ragioni, reputa il Collegio che anche i motivi aggiunti proposti dalla ricorrente siano divenuti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c ) e 85, ult. comma, c.p.a.
5. Considerata la peculiarità della vicenda e la definizione in rito della controversia, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO