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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa LD IS Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. CO HI Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 9 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 appellante rappresentato e difeso dall'avv. Abramo Dentilli contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Neri
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2293/2023 del Tribunale di Vicenza emessa in data 16.11.2023 e depositata in data 17.11.2023.
Conclusioni di Parte_1
1 “PREVIA la non accettazione del contraddittorio su nuove e/o modificate domande di controparte
, ALTRESI', la revoca del provvedimento del 16 maggio 2024, con il quale non CP_2 venivano ammessi i mezzi istruttorii chiesti in primo grado e ritualmente reiterati in sede di appello
E, CONSEGUENTEMENTE, PREVIO l'accoglimento delle istanze istruttorie così come riproposte in “Note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.6.2023” depositate per avv. nel procedimento di primo Pt_1 Pt_1 grado
ACCOGLIERSI LE SEGUENTI CONCLUSIONI
1) pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale spiegato da Controparte_1 nella “Comparsa di risposta contenente appello incidentale” depositata in data 23 aprile
2024
2) pronuncia di inammissibilità delle conclusioni spiegate da nella Controparte_1
“Comparsa di risposta contenente appello incidentale” depositata in data 23 aprile 2024, sub B.1.2), C) e D), nonché sub F.1)
3) pronuncia di rigetto delle conclusioni spiegate da nella Controparte_1
“Comparsa di risposta contenente appello incidentale” depositata in data 23 aprile 2024
4) pronuncia di accoglimento delle conclusioni spiegate dall'avv. Parte_1 nell'“Atto di citazione d'appello” notificato in data 29 dicembre 2023, come di seguito ritrascritte:
1) Annullarsi e/o riformarsi la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2293/2023 (rep.
3270/2023) nel procedimento R.G. 241/2022, pubblicata e comunicata in data 17.11.2023, notificata in data 29.11.2023, e, per l'effetto, accogliersi le “Conclusioni” precisate per
Gozzi avv. con “Note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione Pt_1 delle conclusioni del 1.6.2023” depositate in data 31.5.2023 avanti al Trib. Vicenza
2) Spese, competenze, rimborso spese completamente rifusi, per il I ed il II grado di giudizio”.
Conclusioni di : Controparte_1
“A) IN VIA PRELIMINARE
Dichiararsi i motivi d'appello nn. 1 e 8 proposti dall'avv. inammissibili ai Parte_1
2 sensi dell'art. 342 c.p.c., per aver parte appellante omesso di indicare i contenuti di cui al
n. 3 del predetto articolo (ossia “3) le violazione di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”).
B) NEL MERITO
B.1) In via principale
B.1.1) Con riferimento all'appello principale svolto dall'avv. avverso la sentenza n. Pt_1
2293/2023 (rep. N. 3270/2023) pronunciata dal Tribunale di Vicenza nel procedimento n.
241/2022 R.G. in data 16/11/2023 e pubblicata il dì successivo:
- dichiararsi infondati e quindi respingersi tutti i motivi di impugnazione svolti dall'appellante principale avv. Parte_1
B.1.2) Con riferimento all'appello incidentale svolto da avverso la Controparte_1 medesima sentenza (n. 2263/2023 rep. N. 3270/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza nel procedimento n. 241/2022 R.G., in data 16/11/2023 e pubblicata il 17/11/2023):
- accogliersi il 1° ed il 2° motivo di appello proposti in via incidentale da CP_1
; - dichiararsi che in ogni caso le somme complessivamente corrisposte dalla sig.ra
[...]
in epoca antecedente all'ingiunzione di pagamento sono superiori all'importo dei CP_1 compensi spettanti all'avv. per l'attività svolta, così che nulla più era dovuto al Pt_1 predetto;
- conseguentemente condannarsi quest'ultimo a rimborsare alla signora CP_1
tutte le somme dalla medesima versate in forza della provvisoria esecutorietà della
[...] sentenza di 1° grado, oltre interessi di legge dall'11/12/2023 al saldo effettivo.
C) In via subordinata
Per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenga di accogliere il terzo motivo di appello principale e quindi riformi la sentenza di primo grado dichiarando che all'avv. Pt_1 spettano i compensi nella misura prevista dalla convenzione intercorsa tra le parti,
- in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, dichiararsi inefficace la convenzione in parola non essendo ancora scaduto il termine per il pagamento;
- dichiararsi conseguentemente che oggi, così come all'epoca del ricorso per ingiunzione, nulla è dovuto all'avv. per l'attività svolta;
Pt_1
- condannarsi pertanto quest'ultimo a rimborsare alla signora tutte Controparte_1 le somme versate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di 1° grado, oltre
3 interessi di legge dall'11/12/2023 al saldo effettivo.
D) In via ulteriormente subordinata Sempre per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenga di accogliere il terzo motivo di appello principale e quindi riformi la sentenza di primo grado dichiarando che all'avv. spettano i compensi nella misura prevista Pt_1 dalla convenzione intercorsa tra le parti,
- in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, conteggiarsi il compenso convenzionalmente previsto dalle parti esclusivamente sull'immobile di via Zara n. 11 a
AL (valore € 136.000,00), riducendolo inoltre del 50% essendo stato l'incarico solo parzialmente svolto;
- dichiararsi che, in ogni caso le somme corrisposte dalla sig.ra a titolo di anticipo CP_1 sono superiori al credito maturato dall'avv. per l'attività svolta, così che Pt_1 all'ingiungente nulla è dovuto più di quanto già ricevuto in epoca antecedente al ricorso per ingiunzione;
- conseguentemente condannarsi l'avv. a rimborsare alla signora Pt_1 CP_1
tutte le somme versate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di 1°
[...] grado, oltre interessi di legge dall'11/12/2023 al saldo effettivo.
E) In ogni caso Spese di lite di 1° e 2° grado integralmente rifuse.
F) IN VIA ISTRUTTORIA
F.1) Nella non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ammettere le istanze istruttorie inserite nelle “Note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.6.2023” di controparte, così come richiesto nelle conclusioni formulate dall'appellante principale, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze ed eccezioni istruttorie di parte opponente, così come richiesto nelle nostre “Note di trattazione scritta per l'udienza del 1/6/2023” depositate il 30/05/2023 nel giudizio di primo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2308/2021 dell'11.11.2021, con cui il
Tribunale di Vicenza le aveva intimato di pagare in favore dell'avv. la Parte_1
4 somma di €11.318,88, oltre agli interessi legali ed alle spese della procedura monitoria, a titolo di compensi professionali maturati dal legale per l'attività di assistenza prestata, in forza di mandato conferitogli in data 27.06.2011, al fine di giungere alla divisione stragiudiziale di alcuni beni immobili caduti in comunione ereditaria, in seguito alla morte della madre dell'opponente, , avvenuta in data 25.01.2010. CP_3
A sostegno dell'opposizione essa deduceva:
- di aver incaricato l'avv. a seguito della morte della madre, delle operazioni Pt_1 divisionali;
- di aver corrisposto acconti per €6.836,67, oltre accessori;
- che le trattative con gli altri coeredi erano andate a rilento e non erano andate a buon fine, anche a causa di alcune scelte e richieste rivolte all'attrice dall'avvocato che Pt_1
l'avevano indotta a recedere dal contratto di patrocinio con raccomandata del 23.06.2015;
- che la convenzione del 27.06.2011, allegata in copia fotostatica al ricorso monitorio di cui essa dichiarava di disconoscere la conformità all'originale, non era stata da lei sottoscritta;
- che l'avv. non aveva adempiuto con diligenza alle proprie obbligazioni, non avendo Pt_1 raggiunto alcun accordo con le controparti ed avendo inspiegabilmente rifiutato di partecipare e di far partecipare la sua cliente all'incontro di mediazione promosso dal legale delle controparti;
- che, subentrato il nuovo legale, la controversia era stata risolta in tempi assai brevi, in sede di media-conciliazione, con accordo del 03.07.2017, nell'ambito del procedimento promosso dall'avv. con domanda del 09.06.2016, cui era seguita nell'agosto CP_4
2017 la stipula dell'atto notarile di divisione;
- che l'operato dell'avv. aveva cagionato dei danni all'opponente, facendo sorgere in Pt_1 capo alla medesima un credito risarcitorio che essa opponeva in compensazione all'eventuale credito residuo che fosse stato riconosciuto in favore dell'ingiungente;
- che la convenzione contemplava quale presupposto di efficacia per il pagamento del compenso che la divisione ereditaria tra i fratelli intervenisse per effetto dell'opera prestata dal professionista (“Tale compenso sarà corrisposto alla fine delle operazioni divisionali tra fratelli”);
- che, siccome al momento della revoca del mandato l'incarico non era stato portato a termine, l'eventuale compenso avrebbe dovuto essere determinato sulla base delle tariffe
5 forensi ed avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, che risultava già interamente remunerata dagli acconti versati.
Si costituiva l'avv. il quale eccepiva la nullità /inammissibilità Parte_1
/improcedibilità dell'opposizione avversaria in quanto l'atto di citazione iscritto a ruolo era diverso da quello che gli era stato notificato, e ne contestava comunque la fondatezza, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza, il convenuto opposto esibiva la convenzione del 27.06.2011 in originale, di cui veniva autorizzato il deposito in cancelleria.
Dopo lo scambio delle memorie istruttorie, il tribunale formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che veniva rifiutata dal convenuto opposto, e quindi decideva la causa con la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava CP_1 al pagamento in favore dell'avv. della somma di €1.563,39, oltre
[...] Parte_1 interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 19.2.2021 alla domanda monitoria e al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia l'avv. ha interposto tempestivo appello, Parte_1 affidato a otto motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo si duole che il tribunale, nel riferire le contestazioni formulate dal convenuto opposto, le abbia riportate in alcuni punti in modo incompleto od errato.
2.2 Con il secondo motivo si duole che il tribunale abbia omesso di rilevare la nullità
/inammissibilità /improcedibilità dell'opposizione, sebbene l'atto di citazione iscritto a ruolo risulti difforme da quello notificatogli non solo perché i due atti sono stati generati in due momenti distinti “ma anche perché, almeno dal punto di vista grafico, detti atti di citazione sono difformi in plurimi aspetti (cfr. l'elenco in Conclusionale, p. 8)”.
2.2 Con il terzo motivo afferma che il giudice di prime cure ha errato nell'interpretare il testo della suddetta convenzione e nel ritenerla in concreto inapplicabile.
6 2.4 Con il quarto motivo critica la decisione lì dove, nel determinare il compenso spettante al legale in base alle tabelle forensi, ha quantificato il valore della controversia sulla base del valore della quota dei beni caduti in successione, anziché sul valore dell'intero compendio immobiliare anche per la quota non caduta in successione.
Deduce inoltre che il primo giudice ha errato nel tener conto dell'acconto di €624,00 in quanto il suo versamento è stato tardivamente allegato dalla controparte.
2.5 Con il quinto motivo denuncia l'erronea quantificazione degli interessi, con riferimento all'individuazione della data da cui essi decorrono.
2.6 Con il sesto motivo censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite in suo favore applicando i valori minimi con riferimento alla fase istruttoria.
2.7 Con il settimo motivo censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto al compenso con riferimento alla fase decisionale, attribuendo all'avv. la Pt_1 responsabilità per il mancato successo della proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c.
2.8 Con l'ottavo motivo si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, la cui assunzione “avrebbe consentito una più completa valutazione dell'operato professionale dell'avv. durante la vigenza del rapporto contrattuale con la sig.ra Pt_1
, nonché in seguito alla revoca del mandato subito (per quanto riguarda l'incidenza CP_1 delle trattative condotte dal medesimo avv. in relazione agli effetti conseguiti dalla Pt_1 sig.ra nel 2017)”. CP_1
3. Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame principale e svolgendo a sua volta appello incidentale, affidato a tre motivi.
3.1 Con il primo motivo critica la sentenza nella parte in cui, nel determinare il compenso spettante all'avv. per l'attività stragiudiziale da lui svolta in suo favore, Parte_1
7 assume quale parametro di riferimento la somma dei valori dei vari immobili, per l'intera quota caduta in successione (e spettante ai tre soggetti chiamati all'eredità), anziché il valore della sola quota effettivamente spettante a . Controparte_1
3.2 Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui, nel determinare il compenso spettante all'avv. per l'attività stragiudiziale da lui svolta in suo Parte_1 favore, non ha tenuto conto che l'opera da questi prestata non è stata completa, ma parziale.
3.3 Con il terzo motivo, proposto in forma condizionata all'accoglimento del terzo motivo di gravame principale, rileva che il termine entro il quale l'obbligazione di pagamento del compenso avrebbe dovuto essere adempiuta non è ancora scaduto, in quanto le operazioni divisionali tra i fratelli non si sono concluse, sussistendo un cespite - il più cospicuo - ancora da dividere, e lamenta che il compenso sia stato erroneamente determinato inserendo nel calcolo il valore di un bene rimasto in comunione.
4. Occorre esaminare, in via preliminare, l'eccezione sollevata nelle note scritte depositate in sostituzione della prima udienza di trattazione dall'avv. relativa Pt_1 all'inammissibilità dell'appello incidentale per tardività.
Egli deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata dal procuratore della in CP_1 data 29.11.2023 e che dunque il termine di cui all'art. 325 c.p.c. per quest'ultima per proporre l'impugnazione nei suoi confronti era già spirato quando la stessa ha proposto l'appello incidentale, depositando la comparsa di costituzione in data 23.04.2024.
L'eccezione in parola è priva di pregio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24627 del 27/11/2007, hanno affermato il principio che l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva prestato acquiescenza. La parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale ha, infatti, un concreto interesse a proporre l'impugnazione incidentale tardiva, anche nei confronti di una parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale, quando l'impugnazione principale rimette in discussione il risultato pratico complessivamente
8 determinato dalla sentenza impugnata, potendo condurre ad una soccombenza «più grave» di quella che l'impugnante incidentale era disposto ad accettare (così più di recente anche
Cass. Sez. U. Sentenza n. 8486 del 28/03/2024).
Non v'è dubbio che è legittimata attiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c. Controparte_5 perché destinataria dell'impugnazione principale.
La proposizione del gravame avversario mette in discussione l'assetto degli interessi derivante della sentenza alla quale essa aveva prestato acquiescenza non proponendo l'appello incidentale entro il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
Di qui, dunque, l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dalla medesima.
5. Il primo motivo di gravame principale è manifestamente inammissibile per inosservanza dell'onere di specificazione ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante si limita a dolersi che il giudice di prime cure abbia travisato i fatti come prospettati dal convenuto opposto ma non spiega se e come ciò abbia influito sulla ratio decidendi su cui si sorregge la decisione, di guisa che risulta impossibile stabilire se la stessa risulti viziata.
6. Il secondo motivo di gravame principale è infondato.
Il convenuto opposto aveva in primo grado denunciato la violazione dell'art. 165 c.p.c. lamentando che l'atto di citazione in opposizione a lui notificato fosse difforme da quello sulla base del quale la causa è stata iscritta a ruolo.
Il tribunale ha rigettato l'eccezione sulla base del rilievo che l'opponente aveva depositato nel proprio fascicolo di parte sia l'atto di citazione in originale sia l'atto di citazione notificato via p.e.c. in formato “eml” con prova della notifica, osservando che comunque l'eventuale nullità avrebbe dovuto ritenersi sanata ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo dell'atto.
Tale statuizione è immune da censura.
Ora, è vero che il file dell'“atto principale” inserito nel fascicolo telematico all'atto della costituzione in giudizio non coincide perfettamente con il file dell'atto notificato.
Ma le difformità non riguardano il testo dei due atti, che è perfettamente coincidente, bensì la data di creazione dei due files, la loro formattazione e la presenza nell'atto notificato di
9 un unico link ipertestuale relativo all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, mentre l'altro atto presenta i link sui documenti allegati.
Inoltre l'originale della citazione notificata è stata depositata all'interno del fascicolo telematico di parte opponente sia nel file denominato “CONSEGNA -
- 5dc4a4a2-1d00-4e01-a907- Email_1
(che è copia conforme al file originale che è stato Email_2 inviato tramite pec, come risulta dalla attestazione di conformità pure inserita nel fascicolo dell'opponente, e che contiene in allegato il file “postacert.eml” che a sua volta contiene il file “Atto di citazione in opposizione a decr. ingiuntivo.pdf”, oltre che “Procura alle liti.pdf” e “Relata di notifica.pdf”), sia nel distinto file, sempre allegato nel fascicolo dell'iscrizione a ruolo dell'attrice, denominato “Atto di citazione in opposizione a decr. ingiuntivo.pdf”, così avendo l'attore opponente assolto all'onere imposto dall'art. 165 c.p.c.
Il fatto che il file contenente l'atto principale sia denominato “Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.pdf” anziché “Atto di citazione in opposizione a decr. ingiuntivo.pdf” come l'atto notificato, è irrilevante, essendo il testo dei due atti esattamente coincidente.
Alla luce dei principi sanciti dall'art. 156 primo e terzo comma c.p.c., per cui “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge” e “la nullità non può mai essere pronunciata, se
l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, deve ritenersi che la denunciata difformità integri una mera irregolarità che non ha arrecato alcun pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa della parte.
7. Il terzo motivo di gravame va vagliato congiuntamente all'ottavo motivo di gravame principale ed al terzo motivo di gravame incidentale condizionato, in quanto risultano strettamente connessi.
Risulta ex actis che in data 27.06.2011 ha conferito mandato all'avv. Controparte_1
al fine di giungere alla divisione stragiudiziale tra la stessa ed i fratelli Parte_1
e della comunione ereditaria immobiliare, formatasi in seguito alla morte CP_6 CP_7 della madre, , avvenuta in data 25.01.2010. CP_3
In forza di tale convenzione, che risulta sottoscritta da entrambe le parti, la si è CP_1
10 obbligata a remunerare il legale per l'attività professionale da quest'ultimo espletata a proprio favore, riconoscendogli “gli onorari nella misura forfettaria del 10% (dieci per cento) del valore della quota o dei beni da essa sig.ra ricevuta/i, Controparte_1 come da valutazione dei beni immobili dell'arch. , giusta suo elaborato in Persona_1 data 5 maggio 2010 e secondo i valori dei rapporti finanziari a lei devoluti con riferimento alla data della morte della predetta madre. Tale compenso sarà corrisposto alla fine delle operazioni divisionali tra fratelli. Fermo il resto della vigente tariffa professionale”.
Il tribunale ha ritenuto che la clausola finale della convenzione (“Tale compenso sarà corrisposto alla fine delle operazioni divisionali tra fratelli”) integri una vera e propria condizione sospensiva, nel senso che le parti hanno previsto che l'avv. avrebbe Pt_1 maturato il diritto al pagamento del compenso nella misura pattuita solo se l'incarico fosse stato portato a termine dal professionista e si fosse giunti alla divisione ereditaria tra i fratelli.
Il professionista censura tale interpretazione, sostenendo che le parti non hanno stabilito una condizione di efficacia della clausola della convenzione che regola il compenso professionale, ma si sono limitate a subordinare la decorrenza del termine di adempimento dell'obbligazione di pagamento all'evento futuro ed incerto rappresentato dalla ultimazione delle operazioni divisionali.
La decisione impugnata, laddove dalla revoca del mandato intervenuta prima della conclusione dell'accordo divisionale fa discendere la conseguenza che la convenzione stipulata dalle parti non è più utilizzabile quale criterio per la determinazione del compenso, dovendo quest'ultimo essere liquidato in base alle tariffe forensi di cui al D.M. n. 55 del
2014, vigenti quando nel 2015 si è esaurita l'opera prestata dall'avv. non resiste alle Pt_1 censure formulate da quest'ultimo.
Va invero considerato che nel contratto di prestazione d'opera professionale, compreso quello intercorso tra cliente e avvocato in materia stragiudiziale, il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art. 2237, comma 1°, c.c.), e che il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide, pertanto, sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l'opera commessa ma, sulla base dei criteri previsti dall'art. 2233 c.c., solo per l'opera svolta (Cass. n. 29745 del 2020; Cass. n. 6465 del 2022,
11 in motiv.). Ciò comporta che, nel caso in cui vi sia stata tra il cliente e l'avvocato una valida ed efficace determinazione convenzionale del compenso, la stessa, salvo che le parti contraenti abbiano manifestato una volontà contraria, rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, sicché il compenso pattuito per l'intera opera dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata ed in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso (Cass. n.
29745 del 2020; Cass. n. 6465 del 2022, in motiv.; Cass. n. 36071 del 2022; in precedenza,
Cass. n. 10444 del 1998).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il tenore letterale della clausola (“Tale compenso sarà corrisposto alla fine delle operazioni divisionali tra fratelli”), a cui deve darsi preminenza nell'interpretazione della volontà delle parti, non consente affatto di ritenere espressa l'intenzione di condizionare l'efficacia dell'intera convenzione tra avvocato e cliente alla conclusione dell'accordo divisionale tra i fratelli e la deroga alle previsioni di legge suindicate per l'ipotesi di recesso avrebbe dovuto esplicitarsi con una specifica pattuizione, nella specie mancante.
Va altresì precisato che, in questo contesto, la locuzione “Fermo il resto della vigente tariffa professionale” contenuta nel mandato del 27.06.2011 non ha il significato ad essa attribuito dal tribunale, secondo cui le parti avrebbero previsto che in caso di mancato avveramento della condizione rappresentata dal compimento delle operazioni divisionali, il compenso spettante all'avv. avrebbe dovuto essere determinato sulla base delle Pt_1 tariffe forensi, ma, in base al comportamento concludente delle parti, deve solo intendersi come un richiamo implicito al decreto ministeriale 8 aprile 2004 n. 127 (contenente il regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali e stragiudiziale) vigente all'epoca dei fatti, laddove all'art. 14 (Rimborso spese generali) prevede che “All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente”.
Ciò trova, infatti, conferma nel fatto che nelle fatture emesse dal professionista in occasione del pagamento degli acconti da parte della cliente (v. docc. 15, 16, 17, 18 e 21 allegati al fascicolo di primo grado dell'attrice opponente) è inserita anche la voce relativa
12 al rimborso delle spese generali in ragione del 12,5%.
Ne discende che la somma spettante all'avv. va liquidata in una percentuale Pt_1 dell'importo pattuito corrispondente alla proporzione tra l'attività effettivamente svolta e l'opera complessivamente affidata dal cliente al professionista.
Al riguardo va ricordato che, come emerge dalla relazione peritale del geom. , Per_1 prima della morte di i beni in comunione tra la medesima e i suoi tre figli CP_3 erano i seguenti:
- un complesso immobiliare costituito da un negozio, un magazzino e quattro appartamenti, situato in Corso Italia di AL di cui erano proprietari pro quota (per Persona_2
1/9), (per 1/9), (per 1/9) e (per 6/9) Persona_3 Controparte_1 CP_3
- un appartamento con box auto, sito in via Zara di AL, di cui era unica proprietaria la signora;
CP_3
- una casa padronale, catastalmente ubicata in via Lungo GN MA (rectius via Don
Bosco) di AL, della quale erano proprietari (per 1/9), Persona_2 Per_3
(per 1/9), (per 1/9) e (per 6/9).
[...] Controparte_1 CP_3
Dopo la morte della madre ciascuno degli eredi è divenuto proprietario di ognuno dei cespiti summenzionati nella misura di un terzo e questo era il patrimonio immobiliare da dividere.
Con rogito stipulato in data 02.08.2017 i coeredi sono addivenuti ad una divisione parziale del citato compendio.
In particolare:
a) a sono stati attribuiti per intero l'appartamento di via Zara e un Controparte_1 appartamento del complesso immobiliare di Corso Italia, che la stessa ha poi trasferito a terzi nel novembre del 2017;
b) gli altri immobili di corso Italia sono rimasti (parte in comunione e parte in esclusiva proprietà) ai fratelli e . CP_7 Persona_3
c) il cespite di via Lungo GN MA (rectius via Don Bosco) di AL è rimasto indiviso.
Nel ricorso monitorio l'avv. ha indicato in €181.555,55 la base di calcolo su cui Pt_1 applicare la percentuale del 10% per determinare il compenso a lui spettante, ricavando tale importo dalla somma del valore dell'immobile di via Zara assegnato in proprietà esclusiva
13 a (€136.000,00) e della quota di un terzo dell'immobile di via Controparte_1
Lungo GN MA (€45.555,55), sul presupposto che tale quota le fosse stata assegnata
(mentre in realtà tale bene è rimasto indiviso).
Il tribunale ha accertato, con valutazione che non è stata contestata, che l'opera prestata dall'avv. si è esplicata in una copiosa attività per giungere alla divisione e che il Pt_1 mancato raggiungimento del risultato prima che gli venisse revocato il mandato, non è a lui imputabile.
Egli si duole, con l'ottavo motivo di gravame, della mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti in primo grado al fine di provare la natura e consistenza dell'attività svolta ma la censura è inammissibile perché nell'atto di appello non sono indicati quali sono le istanze istruttorie che il tribunale ha disatteso.
E' poi il caso di ricordare che sebbene l'obbligazione del professionista sia di mezzi e non di risultato, nella determinazione degli onorari dell'avvocato debba comunque tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente (v. Cass. n. 2863 del 07/02/2014).
Ora dalla documentazione in atti risulta che in tutte le numerosissime proposte divisionali avanzate dall'avv. è sempre presente l'immobile di via Zara, segno evidente che tale Pt_1 bene è sempre stato al centro degli interessi manifestati dalla sua cliente, il che trova un'implicita conferma nel fatto che , solo qualche mese dopo avere Controparte_1 acquistato la proprietà esclusiva di una delle unità immobiliari dell'edificio di Corso Italia,
l'ha alienata a terzi,
Invece, come poc'anzi indicato, in relazione al complesso di via Lungo GN MA, i coeredi non hanno raggiunto alcun accordo divisionale, il che tuttavia non è di ostacolo al riconoscimento del compenso convenzionale con riferimento a quella parte del compendio ereditario che è stato diviso.
Sulla scorta di tali evidenze, è da ritenere che l'assegnazione dell'immobile di via Zara alla costituisca il frutto delle trattative condotte dall'avv. e che dunque il CP_1 Pt_1 compenso a lui complessivamente spettante debba essere determinato nella misura del 10% del valore di tale bene, per un importo che risulta pari ad €13.600,00.
8. L'accoglimento del terzo motivo di gravame principale comporta l'assorbimento della prima parte del quarto motivo di gravame principale e dei primi due motivi di gravame
14 incidentale.
9. Va a questo punto vagliata la seconda parte del quarto motivo di gravame principale, laddove l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia tenuto conto dell'acconto di
€624,00 a lui versato dalla , sebbene la relativa allegazione sia stata svolta CP_1 dall'attrice opponente solo con il deposito della prima memoria di trattazione di cui all'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.
La censura è infondata.
Nell'atto di citazione in opposizione la aveva dedotto di aver corrisposto all'avv. CP_1 durante lo svolgimento dell'incarico professionale i seguenti compensi: Parte_1
- € 1.150,00 oltre accessori come da fattura n. 15/2013 (doc. 15);
- € 1.589,32 oltre accessori come da fattura n. 46/2013 (doc. 16);
- € 2.383,98 oltre accessori come da fattura n. 107/2013 (doc. 17);
- € 1.713,37 oltre accessori come da fattura n. 48/2014 (doc. 18).
Nella prima memoria di trattazione di cui all'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. essa ha allegato di aver effettuato un ulteriore pagamento di €624,00 relativo alla fattura n. 49/10 del 16/04/2010 che ha prodotto unitamente alla memoria difensiva (“Si produce quale documento n. 21 la fattura n. 49/10 del 16/04/2010 dell'avv. che riguarda Parte_1 un ulteriore pagamento fatto dalla sig.ra per la pratica di divisione ereditaria, CP_1 inizialmente sfuggito all'opponente, e che controparte si è ben guardato dal menzionare tra gli acconti ricevuti…”: v. pag. 13 della citata memoria).
L'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (v. Cass. n. 3155 del 07/02/2025, Cass. n. 41474 del 24/12/2021; Cass. n. 9965 del
16/05/2016)
Quindi, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di pagamento non deve essere proposta, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione, ma può essere sollevata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Ne discende che gli acconti complessivamente corrisposti dalla , che vanno CP_1 scomputati dal compenso liquidabile in favore dell'avv. ammontano a complessivi Pt_1
15 €7.281,11 al netto degli accessori - spese generali al 12,5%, Cpa ed Iva – ovverosia
€9.571,16 al lordo degli accessori.
In definitiva il credito che residua in capo al professionista è pari ad €6.318,89 al netto degli accessori (€8.871,72 al lordo degli accessori).
10. Il quinto motivo di gravame principale è infondato.
L'avv. sostiene che il tribunale ha errato laddove ha condannato la a Pt_1 CP_1 corrispondere gli interessi moratori dalla data in cui è scaduto il termine per l'adempimento assegnato con la raccomandata dell'01.02.2021 inviata dal professionista, di cui al doc. n.
4 allegato al ricorso monitorio (19.02.2021), anziché da una data anteriore, coincidente con il conferimento del mandato (27.06.2011), la revoca del mandato (25.06.2015) o la diffida ad adempiere intimata con la raccomandata del 19.11.2015 di cui al doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'attrice opponente (30.11.2015).
Il credito del professionista è sorto con la revoca del mandato avvenuta nel giugno del
2015.
Come è noto, l'atto di costituzione in mora richiede, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
La raccomandata dell'01.02.2021 è la prima idonea a costituire in mora la debitrice perché indica esattamente l'importo richiesto in pagamento, a differenza di quella del 19.11.2015 in cui l'avv. si limita ad affermare “Attendo il saldo entro il 30 novembre 2015”, Pt_1 senza specificare la somma dovutagli.
Perché un atto di intimazione sia efficace, agli effetti della costituzione in mora del debitore, occorre la specificazione della somma di cui si richiede il pagamento: un credito illiquido non può quindi costituire oggetto di un atto d'intimazione.
Invero, costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto, cioè, fin dalla sua costituzione, la prestazione di una determinata somma di danaro, ed il cui ammontare sia, quindi, già fissato al momento in cui l'obbligazione sia venuta in essere.
16 Poiché nel caso in esame l'ammontare dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del compenso professionale non è stato indicato in una determinata somma di danaro nella convenzione con la quale è stato conferito l'incarico, ma ha potuto essere determinato successivamente solo alla stregua dell'attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa era stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, sicché solo con la sua specificazione nell'atto di intimazione dell'01.02.2021 la è stata costituita in mora. CP_1
11. Il sesto motivo di gravame principale è fondato.
Il tribunale, nel liquidare le spese di lite in favore del legale, ha applicato i valori minimi per la fase istruttoria in quanto “limitatasi allo scambio delle memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c.”.
Non è superfluo rammentare che, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n. 55, i compensi per la fase istruttoria sono dovuti solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie.
Ora, è pur vero che nella fattispecie in esame non è stata svolta attività istruttoria orale né è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio, ma l'attività difensiva esplicatasi con il deposito delle tre memorie è stata comunque di una certa complessità, sia in ragione della molteplicità e specificità delle argomentazioni svolte in tali atti, sia in ragione della corposa documentazione dimessa (ben 180 documenti depositati con la seconda memoria), di guisa che si reputa congruo applicare i valori medi anche in relazione al compenso liquidabile per tale fase.
12. Il settimo motivo di gravame principale è fondato.
Il tribunale non ha riconosciuto al convenuto opposto la rifusione delle spese con
17 riferimento alla fase decisionale, avendo egli rifiutato la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. che prevedeva la liquidazione di un importo pari ad €5.000,00, oltre alle spese della fase monitoria e con compensazione delle spese del giudizio di merito, in quanto superiore a quello ottenuto con la decisione della causa.
In realtà, la mancata adesione dell'avv. alla proposta conciliativa è giustificata dal Pt_1 fatto che la somma che gli spetta a titolo di compenso per l'opera prestata in favore della e di rifusione delle spese di lite è ben maggiore di quella indicata nella proposta. CP_1
13. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia (criterio del "decisum"), nonché delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il giudizio di primo grado e fase di studio, introduttiva e decisionale per il giudizio di secondo grado).
Secondo il più recente orientamento della Cassazione che il Collegio condivide (Cass.
10206/2021; Cass. 29077/2024; Cass. 7343/2025), la voce di tariffa relativa alla fase istruttoria nel giudizio di appello non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
14. Va esaminata da ultimo la richiesta avanzata dal procuratore della di CP_1 cancellazione di una pluralità di espressioni qualificate come sconvenienti od offensive ed indirizzate direttamente o indirettamente nei suoi confronti, contenute nelle “Note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per udienza 15.5.2024” depositate dall'appellante in data 15.05.2024.
Trattasi delle seguenti espressioni:
a) “sarà la Corte d'appello a giudicare se sia ammissibile, in un contenzioso giudiziale, un siffatto livello di approssimazione verbale in capo a controparte” (pag. 5, 3° paragrafo);
b) “Tardiva e sgradevolmente surrettizia è la seguente citazione tratta da pp. 12-13 della
Comparsa di controparte” (pag. 6, 4° paragrafo);
18 c) “si contesta tale ricostruzione come infondata e, financo, poco lusinghiera, stante il fatto che è rivolta ad un avvocato di lungo corso, il quale magari non sarà un principe del Foro come gli avvocati Neri senior e junior” (pag. 6, 5° paragrafo);
d) “si censura il maldestro tentativo di controparte...” (pag. 6, 6° paragrafo);
e) “Completamente erronea ed in mala fede è, infine, la lettura avversaria di Cass.
36071/22...” (pag. 7, 5° paragrafo);
f) “Dispiace leggere, per l'ennesima volta, una tale manifestazione di mala fede e/o superficialità difensive in capo a controparte...” (pag. 8, 1° paragrafo);
g) “Controparte dimostra di avere un notevole talento per trarre dalla sentenza una serie di implicite ma evidentissime (addirittura! nemmeno solo evidenti…) asserite (inesistenti) verità.” (pag. 9, penultimo paragrafo);
h) “comportarsi come , che si permetteva di rettificare, a proprio uso e consumo, CP_1 la proposta del G.I. è manifestazione di ineleganza processuale...” (pag. 10 5° paragrafo);
i) “ora, non può ovviare alla propria superficialità difensiva...” (pag. 12, 3° CP_1 paragrafo);
l) “... elucubrazioni valutative di ...” (pag. 14, 4° paragrafo). CP_1
Ora, si reputa che le espressioni di cui alle lettere a) c), e), f) g), h) ed i) eccedano le esigenze difensive e siano avulse dalla materia del contendere, risolvendosi in alcuni casi in apprezzamenti svalutativi nei confronti dell'attività svolta dal procuratore della controparte, e pertanto ne deve essere disposta la cancellazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata:
1) condanna al pagamento in favore dell'avv. della Controparte_1 Parte_1 somma di €7.281,11 (al netto degli accessori), oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 19.02.2021 alla domanda monitoria e al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla domanda monitoria al saldo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da per la parte che non è Controparte_1
19 rimasta assorbita, come indicato nella parte motiva;
3) condanna a rifondere all'avv. le spese della fase Controparte_1 Parte_1 monitoria, che si liquidano nella misura indicata nel decreto ingiuntivo, e le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €5.077,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4) condanna a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di secondo grado, che si liquidano in €3.966,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) ordina, ai sensi dell'art. 89 comma 2 cod. proc. civ., la cancellazione delle espressioni contenute nelle “Note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per udienza 15.5.2024” depositate dall'appellante in data 15.05.2024, come individuate nella parte motiva;
6) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione Controparte_1 dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia);
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
Il Consigliere estensore
CO HI
Il Presidente
LD IS
20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. ssa LD IS Presidente dott. ssa Elena Rossi Consigliere dott. CO HI Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 9 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 appellante rappresentato e difeso dall'avv. Abramo Dentilli contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2 appellata ed appellante incidentale rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Neri
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2293/2023 del Tribunale di Vicenza emessa in data 16.11.2023 e depositata in data 17.11.2023.
Conclusioni di Parte_1
1 “PREVIA la non accettazione del contraddittorio su nuove e/o modificate domande di controparte
, ALTRESI', la revoca del provvedimento del 16 maggio 2024, con il quale non CP_2 venivano ammessi i mezzi istruttorii chiesti in primo grado e ritualmente reiterati in sede di appello
E, CONSEGUENTEMENTE, PREVIO l'accoglimento delle istanze istruttorie così come riproposte in “Note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.6.2023” depositate per avv. nel procedimento di primo Pt_1 Pt_1 grado
ACCOGLIERSI LE SEGUENTI CONCLUSIONI
1) pronuncia di inammissibilità dell'appello incidentale spiegato da Controparte_1 nella “Comparsa di risposta contenente appello incidentale” depositata in data 23 aprile
2024
2) pronuncia di inammissibilità delle conclusioni spiegate da nella Controparte_1
“Comparsa di risposta contenente appello incidentale” depositata in data 23 aprile 2024, sub B.1.2), C) e D), nonché sub F.1)
3) pronuncia di rigetto delle conclusioni spiegate da nella Controparte_1
“Comparsa di risposta contenente appello incidentale” depositata in data 23 aprile 2024
4) pronuncia di accoglimento delle conclusioni spiegate dall'avv. Parte_1 nell'“Atto di citazione d'appello” notificato in data 29 dicembre 2023, come di seguito ritrascritte:
1) Annullarsi e/o riformarsi la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 2293/2023 (rep.
3270/2023) nel procedimento R.G. 241/2022, pubblicata e comunicata in data 17.11.2023, notificata in data 29.11.2023, e, per l'effetto, accogliersi le “Conclusioni” precisate per
Gozzi avv. con “Note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione Pt_1 delle conclusioni del 1.6.2023” depositate in data 31.5.2023 avanti al Trib. Vicenza
2) Spese, competenze, rimborso spese completamente rifusi, per il I ed il II grado di giudizio”.
Conclusioni di : Controparte_1
“A) IN VIA PRELIMINARE
Dichiararsi i motivi d'appello nn. 1 e 8 proposti dall'avv. inammissibili ai Parte_1
2 sensi dell'art. 342 c.p.c., per aver parte appellante omesso di indicare i contenuti di cui al
n. 3 del predetto articolo (ossia “3) le violazione di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”).
B) NEL MERITO
B.1) In via principale
B.1.1) Con riferimento all'appello principale svolto dall'avv. avverso la sentenza n. Pt_1
2293/2023 (rep. N. 3270/2023) pronunciata dal Tribunale di Vicenza nel procedimento n.
241/2022 R.G. in data 16/11/2023 e pubblicata il dì successivo:
- dichiararsi infondati e quindi respingersi tutti i motivi di impugnazione svolti dall'appellante principale avv. Parte_1
B.1.2) Con riferimento all'appello incidentale svolto da avverso la Controparte_1 medesima sentenza (n. 2263/2023 rep. N. 3270/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza nel procedimento n. 241/2022 R.G., in data 16/11/2023 e pubblicata il 17/11/2023):
- accogliersi il 1° ed il 2° motivo di appello proposti in via incidentale da CP_1
; - dichiararsi che in ogni caso le somme complessivamente corrisposte dalla sig.ra
[...]
in epoca antecedente all'ingiunzione di pagamento sono superiori all'importo dei CP_1 compensi spettanti all'avv. per l'attività svolta, così che nulla più era dovuto al Pt_1 predetto;
- conseguentemente condannarsi quest'ultimo a rimborsare alla signora CP_1
tutte le somme dalla medesima versate in forza della provvisoria esecutorietà della
[...] sentenza di 1° grado, oltre interessi di legge dall'11/12/2023 al saldo effettivo.
C) In via subordinata
Per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenga di accogliere il terzo motivo di appello principale e quindi riformi la sentenza di primo grado dichiarando che all'avv. Pt_1 spettano i compensi nella misura prevista dalla convenzione intercorsa tra le parti,
- in accoglimento del terzo motivo di appello incidentale, dichiararsi inefficace la convenzione in parola non essendo ancora scaduto il termine per il pagamento;
- dichiararsi conseguentemente che oggi, così come all'epoca del ricorso per ingiunzione, nulla è dovuto all'avv. per l'attività svolta;
Pt_1
- condannarsi pertanto quest'ultimo a rimborsare alla signora tutte Controparte_1 le somme versate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di 1° grado, oltre
3 interessi di legge dall'11/12/2023 al saldo effettivo.
D) In via ulteriormente subordinata Sempre per l'ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita ritenga di accogliere il terzo motivo di appello principale e quindi riformi la sentenza di primo grado dichiarando che all'avv. spettano i compensi nella misura prevista Pt_1 dalla convenzione intercorsa tra le parti,
- in accoglimento del quarto motivo di appello incidentale, conteggiarsi il compenso convenzionalmente previsto dalle parti esclusivamente sull'immobile di via Zara n. 11 a
AL (valore € 136.000,00), riducendolo inoltre del 50% essendo stato l'incarico solo parzialmente svolto;
- dichiararsi che, in ogni caso le somme corrisposte dalla sig.ra a titolo di anticipo CP_1 sono superiori al credito maturato dall'avv. per l'attività svolta, così che Pt_1 all'ingiungente nulla è dovuto più di quanto già ricevuto in epoca antecedente al ricorso per ingiunzione;
- conseguentemente condannarsi l'avv. a rimborsare alla signora Pt_1 CP_1
tutte le somme versate in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza di 1°
[...] grado, oltre interessi di legge dall'11/12/2023 al saldo effettivo.
E) In ogni caso Spese di lite di 1° e 2° grado integralmente rifuse.
F) IN VIA ISTRUTTORIA
F.1) Nella non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ammettere le istanze istruttorie inserite nelle “Note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 1.6.2023” di controparte, così come richiesto nelle conclusioni formulate dall'appellante principale, si insiste per l'accoglimento di tutte le istanze ed eccezioni istruttorie di parte opponente, così come richiesto nelle nostre “Note di trattazione scritta per l'udienza del 1/6/2023” depositate il 30/05/2023 nel giudizio di primo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2308/2021 dell'11.11.2021, con cui il
Tribunale di Vicenza le aveva intimato di pagare in favore dell'avv. la Parte_1
4 somma di €11.318,88, oltre agli interessi legali ed alle spese della procedura monitoria, a titolo di compensi professionali maturati dal legale per l'attività di assistenza prestata, in forza di mandato conferitogli in data 27.06.2011, al fine di giungere alla divisione stragiudiziale di alcuni beni immobili caduti in comunione ereditaria, in seguito alla morte della madre dell'opponente, , avvenuta in data 25.01.2010. CP_3
A sostegno dell'opposizione essa deduceva:
- di aver incaricato l'avv. a seguito della morte della madre, delle operazioni Pt_1 divisionali;
- di aver corrisposto acconti per €6.836,67, oltre accessori;
- che le trattative con gli altri coeredi erano andate a rilento e non erano andate a buon fine, anche a causa di alcune scelte e richieste rivolte all'attrice dall'avvocato che Pt_1
l'avevano indotta a recedere dal contratto di patrocinio con raccomandata del 23.06.2015;
- che la convenzione del 27.06.2011, allegata in copia fotostatica al ricorso monitorio di cui essa dichiarava di disconoscere la conformità all'originale, non era stata da lei sottoscritta;
- che l'avv. non aveva adempiuto con diligenza alle proprie obbligazioni, non avendo Pt_1 raggiunto alcun accordo con le controparti ed avendo inspiegabilmente rifiutato di partecipare e di far partecipare la sua cliente all'incontro di mediazione promosso dal legale delle controparti;
- che, subentrato il nuovo legale, la controversia era stata risolta in tempi assai brevi, in sede di media-conciliazione, con accordo del 03.07.2017, nell'ambito del procedimento promosso dall'avv. con domanda del 09.06.2016, cui era seguita nell'agosto CP_4
2017 la stipula dell'atto notarile di divisione;
- che l'operato dell'avv. aveva cagionato dei danni all'opponente, facendo sorgere in Pt_1 capo alla medesima un credito risarcitorio che essa opponeva in compensazione all'eventuale credito residuo che fosse stato riconosciuto in favore dell'ingiungente;
- che la convenzione contemplava quale presupposto di efficacia per il pagamento del compenso che la divisione ereditaria tra i fratelli intervenisse per effetto dell'opera prestata dal professionista (“Tale compenso sarà corrisposto alla fine delle operazioni divisionali tra fratelli”);
- che, siccome al momento della revoca del mandato l'incarico non era stato portato a termine, l'eventuale compenso avrebbe dovuto essere determinato sulla base delle tariffe
5 forensi ed avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, che risultava già interamente remunerata dagli acconti versati.
Si costituiva l'avv. il quale eccepiva la nullità /inammissibilità Parte_1
/improcedibilità dell'opposizione avversaria in quanto l'atto di citazione iscritto a ruolo era diverso da quello che gli era stato notificato, e ne contestava comunque la fondatezza, insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Alla prima udienza, il convenuto opposto esibiva la convenzione del 27.06.2011 in originale, di cui veniva autorizzato il deposito in cancelleria.
Dopo lo scambio delle memorie istruttorie, il tribunale formulava proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che veniva rifiutata dal convenuto opposto, e quindi decideva la causa con la sentenza in epigrafe indicata, con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava CP_1 al pagamento in favore dell'avv. della somma di €1.563,39, oltre
[...] Parte_1 interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. dal 19.2.2021 alla domanda monitoria e al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo, nonché alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia l'avv. ha interposto tempestivo appello, Parte_1 affidato a otto motivi di gravame.
2.1 Con il primo motivo si duole che il tribunale, nel riferire le contestazioni formulate dal convenuto opposto, le abbia riportate in alcuni punti in modo incompleto od errato.
2.2 Con il secondo motivo si duole che il tribunale abbia omesso di rilevare la nullità
/inammissibilità /improcedibilità dell'opposizione, sebbene l'atto di citazione iscritto a ruolo risulti difforme da quello notificatogli non solo perché i due atti sono stati generati in due momenti distinti “ma anche perché, almeno dal punto di vista grafico, detti atti di citazione sono difformi in plurimi aspetti (cfr. l'elenco in Conclusionale, p. 8)”.
2.2 Con il terzo motivo afferma che il giudice di prime cure ha errato nell'interpretare il testo della suddetta convenzione e nel ritenerla in concreto inapplicabile.
6 2.4 Con il quarto motivo critica la decisione lì dove, nel determinare il compenso spettante al legale in base alle tabelle forensi, ha quantificato il valore della controversia sulla base del valore della quota dei beni caduti in successione, anziché sul valore dell'intero compendio immobiliare anche per la quota non caduta in successione.
Deduce inoltre che il primo giudice ha errato nel tener conto dell'acconto di €624,00 in quanto il suo versamento è stato tardivamente allegato dalla controparte.
2.5 Con il quinto motivo denuncia l'erronea quantificazione degli interessi, con riferimento all'individuazione della data da cui essi decorrono.
2.6 Con il sesto motivo censura la sentenza nella parte in cui ha liquidato le spese di lite in suo favore applicando i valori minimi con riferimento alla fase istruttoria.
2.7 Con il settimo motivo censura la sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto al compenso con riferimento alla fase decisionale, attribuendo all'avv. la Pt_1 responsabilità per il mancato successo della proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c.
2.8 Con l'ottavo motivo si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti, la cui assunzione “avrebbe consentito una più completa valutazione dell'operato professionale dell'avv. durante la vigenza del rapporto contrattuale con la sig.ra Pt_1
, nonché in seguito alla revoca del mandato subito (per quanto riguarda l'incidenza CP_1 delle trattative condotte dal medesimo avv. in relazione agli effetti conseguiti dalla Pt_1 sig.ra nel 2017)”. CP_1
3. Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame principale e svolgendo a sua volta appello incidentale, affidato a tre motivi.
3.1 Con il primo motivo critica la sentenza nella parte in cui, nel determinare il compenso spettante all'avv. per l'attività stragiudiziale da lui svolta in suo favore, Parte_1
7 assume quale parametro di riferimento la somma dei valori dei vari immobili, per l'intera quota caduta in successione (e spettante ai tre soggetti chiamati all'eredità), anziché il valore della sola quota effettivamente spettante a . Controparte_1
3.2 Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui, nel determinare il compenso spettante all'avv. per l'attività stragiudiziale da lui svolta in suo Parte_1 favore, non ha tenuto conto che l'opera da questi prestata non è stata completa, ma parziale.
3.3 Con il terzo motivo, proposto in forma condizionata all'accoglimento del terzo motivo di gravame principale, rileva che il termine entro il quale l'obbligazione di pagamento del compenso avrebbe dovuto essere adempiuta non è ancora scaduto, in quanto le operazioni divisionali tra i fratelli non si sono concluse, sussistendo un cespite - il più cospicuo - ancora da dividere, e lamenta che il compenso sia stato erroneamente determinato inserendo nel calcolo il valore di un bene rimasto in comunione.
4. Occorre esaminare, in via preliminare, l'eccezione sollevata nelle note scritte depositate in sostituzione della prima udienza di trattazione dall'avv. relativa Pt_1 all'inammissibilità dell'appello incidentale per tardività.
Egli deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata dal procuratore della in CP_1 data 29.11.2023 e che dunque il termine di cui all'art. 325 c.p.c. per quest'ultima per proporre l'impugnazione nei suoi confronti era già spirato quando la stessa ha proposto l'appello incidentale, depositando la comparsa di costituzione in data 23.04.2024.
L'eccezione in parola è priva di pregio.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24627 del 27/11/2007, hanno affermato il principio che l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva prestato acquiescenza. La parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale ha, infatti, un concreto interesse a proporre l'impugnazione incidentale tardiva, anche nei confronti di una parte diversa da quella che ha proposto l'impugnazione principale, quando l'impugnazione principale rimette in discussione il risultato pratico complessivamente
8 determinato dalla sentenza impugnata, potendo condurre ad una soccombenza «più grave» di quella che l'impugnante incidentale era disposto ad accettare (così più di recente anche
Cass. Sez. U. Sentenza n. 8486 del 28/03/2024).
Non v'è dubbio che è legittimata attiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c. Controparte_5 perché destinataria dell'impugnazione principale.
La proposizione del gravame avversario mette in discussione l'assetto degli interessi derivante della sentenza alla quale essa aveva prestato acquiescenza non proponendo l'appello incidentale entro il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c.
Di qui, dunque, l'ammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dalla medesima.
5. Il primo motivo di gravame principale è manifestamente inammissibile per inosservanza dell'onere di specificazione ex art. 342 c.p.c., in quanto l'appellante si limita a dolersi che il giudice di prime cure abbia travisato i fatti come prospettati dal convenuto opposto ma non spiega se e come ciò abbia influito sulla ratio decidendi su cui si sorregge la decisione, di guisa che risulta impossibile stabilire se la stessa risulti viziata.
6. Il secondo motivo di gravame principale è infondato.
Il convenuto opposto aveva in primo grado denunciato la violazione dell'art. 165 c.p.c. lamentando che l'atto di citazione in opposizione a lui notificato fosse difforme da quello sulla base del quale la causa è stata iscritta a ruolo.
Il tribunale ha rigettato l'eccezione sulla base del rilievo che l'opponente aveva depositato nel proprio fascicolo di parte sia l'atto di citazione in originale sia l'atto di citazione notificato via p.e.c. in formato “eml” con prova della notifica, osservando che comunque l'eventuale nullità avrebbe dovuto ritenersi sanata ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. per raggiungimento dello scopo dell'atto.
Tale statuizione è immune da censura.
Ora, è vero che il file dell'“atto principale” inserito nel fascicolo telematico all'atto della costituzione in giudizio non coincide perfettamente con il file dell'atto notificato.
Ma le difformità non riguardano il testo dei due atti, che è perfettamente coincidente, bensì la data di creazione dei due files, la loro formattazione e la presenza nell'atto notificato di
9 un unico link ipertestuale relativo all'indirizzo di posta elettronica ordinaria, mentre l'altro atto presenta i link sui documenti allegati.
Inoltre l'originale della citazione notificata è stata depositata all'interno del fascicolo telematico di parte opponente sia nel file denominato “CONSEGNA -
- 5dc4a4a2-1d00-4e01-a907- Email_1
(che è copia conforme al file originale che è stato Email_2 inviato tramite pec, come risulta dalla attestazione di conformità pure inserita nel fascicolo dell'opponente, e che contiene in allegato il file “postacert.eml” che a sua volta contiene il file “Atto di citazione in opposizione a decr. ingiuntivo.pdf”, oltre che “Procura alle liti.pdf” e “Relata di notifica.pdf”), sia nel distinto file, sempre allegato nel fascicolo dell'iscrizione a ruolo dell'attrice, denominato “Atto di citazione in opposizione a decr. ingiuntivo.pdf”, così avendo l'attore opponente assolto all'onere imposto dall'art. 165 c.p.c.
Il fatto che il file contenente l'atto principale sia denominato “Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.pdf” anziché “Atto di citazione in opposizione a decr. ingiuntivo.pdf” come l'atto notificato, è irrilevante, essendo il testo dei due atti esattamente coincidente.
Alla luce dei principi sanciti dall'art. 156 primo e terzo comma c.p.c., per cui “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge” e “la nullità non può mai essere pronunciata, se
l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”, deve ritenersi che la denunciata difformità integri una mera irregolarità che non ha arrecato alcun pregiudizio alla conoscenza dell'atto e al concreto esercizio del diritto di difesa della parte.
7. Il terzo motivo di gravame va vagliato congiuntamente all'ottavo motivo di gravame principale ed al terzo motivo di gravame incidentale condizionato, in quanto risultano strettamente connessi.
Risulta ex actis che in data 27.06.2011 ha conferito mandato all'avv. Controparte_1
al fine di giungere alla divisione stragiudiziale tra la stessa ed i fratelli Parte_1
e della comunione ereditaria immobiliare, formatasi in seguito alla morte CP_6 CP_7 della madre, , avvenuta in data 25.01.2010. CP_3
In forza di tale convenzione, che risulta sottoscritta da entrambe le parti, la si è CP_1
10 obbligata a remunerare il legale per l'attività professionale da quest'ultimo espletata a proprio favore, riconoscendogli “gli onorari nella misura forfettaria del 10% (dieci per cento) del valore della quota o dei beni da essa sig.ra ricevuta/i, Controparte_1 come da valutazione dei beni immobili dell'arch. , giusta suo elaborato in Persona_1 data 5 maggio 2010 e secondo i valori dei rapporti finanziari a lei devoluti con riferimento alla data della morte della predetta madre. Tale compenso sarà corrisposto alla fine delle operazioni divisionali tra fratelli. Fermo il resto della vigente tariffa professionale”.
Il tribunale ha ritenuto che la clausola finale della convenzione (“Tale compenso sarà corrisposto alla fine delle operazioni divisionali tra fratelli”) integri una vera e propria condizione sospensiva, nel senso che le parti hanno previsto che l'avv. avrebbe Pt_1 maturato il diritto al pagamento del compenso nella misura pattuita solo se l'incarico fosse stato portato a termine dal professionista e si fosse giunti alla divisione ereditaria tra i fratelli.
Il professionista censura tale interpretazione, sostenendo che le parti non hanno stabilito una condizione di efficacia della clausola della convenzione che regola il compenso professionale, ma si sono limitate a subordinare la decorrenza del termine di adempimento dell'obbligazione di pagamento all'evento futuro ed incerto rappresentato dalla ultimazione delle operazioni divisionali.
La decisione impugnata, laddove dalla revoca del mandato intervenuta prima della conclusione dell'accordo divisionale fa discendere la conseguenza che la convenzione stipulata dalle parti non è più utilizzabile quale criterio per la determinazione del compenso, dovendo quest'ultimo essere liquidato in base alle tariffe forensi di cui al D.M. n. 55 del
2014, vigenti quando nel 2015 si è esaurita l'opera prestata dall'avv. non resiste alle Pt_1 censure formulate da quest'ultimo.
Va invero considerato che nel contratto di prestazione d'opera professionale, compreso quello intercorso tra cliente e avvocato in materia stragiudiziale, il cliente può sempre recedere dal contratto, pagando al prestatore d'opera le spese sostenute e il compenso per l'opera svolta (art. 2237, comma 1°, c.c.), e che il recesso del cliente, giustificato o meno, non incide, pertanto, sulla determinazione della misura del compenso, se non nel senso che il compenso è dovuto non per tutta l'opera commessa ma, sulla base dei criteri previsti dall'art. 2233 c.c., solo per l'opera svolta (Cass. n. 29745 del 2020; Cass. n. 6465 del 2022,
11 in motiv.). Ciò comporta che, nel caso in cui vi sia stata tra il cliente e l'avvocato una valida ed efficace determinazione convenzionale del compenso, la stessa, salvo che le parti contraenti abbiano manifestato una volontà contraria, rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente, sicché il compenso pattuito per l'intera opera dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione all'opera prestata ed in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all'intero compenso (Cass. n.
29745 del 2020; Cass. n. 6465 del 2022, in motiv.; Cass. n. 36071 del 2022; in precedenza,
Cass. n. 10444 del 1998).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il tenore letterale della clausola (“Tale compenso sarà corrisposto alla fine delle operazioni divisionali tra fratelli”), a cui deve darsi preminenza nell'interpretazione della volontà delle parti, non consente affatto di ritenere espressa l'intenzione di condizionare l'efficacia dell'intera convenzione tra avvocato e cliente alla conclusione dell'accordo divisionale tra i fratelli e la deroga alle previsioni di legge suindicate per l'ipotesi di recesso avrebbe dovuto esplicitarsi con una specifica pattuizione, nella specie mancante.
Va altresì precisato che, in questo contesto, la locuzione “Fermo il resto della vigente tariffa professionale” contenuta nel mandato del 27.06.2011 non ha il significato ad essa attribuito dal tribunale, secondo cui le parti avrebbero previsto che in caso di mancato avveramento della condizione rappresentata dal compimento delle operazioni divisionali, il compenso spettante all'avv. avrebbe dovuto essere determinato sulla base delle Pt_1 tariffe forensi, ma, in base al comportamento concludente delle parti, deve solo intendersi come un richiamo implicito al decreto ministeriale 8 aprile 2004 n. 127 (contenente il regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali e stragiudiziale) vigente all'epoca dei fatti, laddove all'art. 14 (Rimborso spese generali) prevede che “All'avvocato e al praticante autorizzato al patrocinio è dovuto un rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti ripetibile dal soccombente”.
Ciò trova, infatti, conferma nel fatto che nelle fatture emesse dal professionista in occasione del pagamento degli acconti da parte della cliente (v. docc. 15, 16, 17, 18 e 21 allegati al fascicolo di primo grado dell'attrice opponente) è inserita anche la voce relativa
12 al rimborso delle spese generali in ragione del 12,5%.
Ne discende che la somma spettante all'avv. va liquidata in una percentuale Pt_1 dell'importo pattuito corrispondente alla proporzione tra l'attività effettivamente svolta e l'opera complessivamente affidata dal cliente al professionista.
Al riguardo va ricordato che, come emerge dalla relazione peritale del geom. , Per_1 prima della morte di i beni in comunione tra la medesima e i suoi tre figli CP_3 erano i seguenti:
- un complesso immobiliare costituito da un negozio, un magazzino e quattro appartamenti, situato in Corso Italia di AL di cui erano proprietari pro quota (per Persona_2
1/9), (per 1/9), (per 1/9) e (per 6/9) Persona_3 Controparte_1 CP_3
- un appartamento con box auto, sito in via Zara di AL, di cui era unica proprietaria la signora;
CP_3
- una casa padronale, catastalmente ubicata in via Lungo GN MA (rectius via Don
Bosco) di AL, della quale erano proprietari (per 1/9), Persona_2 Per_3
(per 1/9), (per 1/9) e (per 6/9).
[...] Controparte_1 CP_3
Dopo la morte della madre ciascuno degli eredi è divenuto proprietario di ognuno dei cespiti summenzionati nella misura di un terzo e questo era il patrimonio immobiliare da dividere.
Con rogito stipulato in data 02.08.2017 i coeredi sono addivenuti ad una divisione parziale del citato compendio.
In particolare:
a) a sono stati attribuiti per intero l'appartamento di via Zara e un Controparte_1 appartamento del complesso immobiliare di Corso Italia, che la stessa ha poi trasferito a terzi nel novembre del 2017;
b) gli altri immobili di corso Italia sono rimasti (parte in comunione e parte in esclusiva proprietà) ai fratelli e . CP_7 Persona_3
c) il cespite di via Lungo GN MA (rectius via Don Bosco) di AL è rimasto indiviso.
Nel ricorso monitorio l'avv. ha indicato in €181.555,55 la base di calcolo su cui Pt_1 applicare la percentuale del 10% per determinare il compenso a lui spettante, ricavando tale importo dalla somma del valore dell'immobile di via Zara assegnato in proprietà esclusiva
13 a (€136.000,00) e della quota di un terzo dell'immobile di via Controparte_1
Lungo GN MA (€45.555,55), sul presupposto che tale quota le fosse stata assegnata
(mentre in realtà tale bene è rimasto indiviso).
Il tribunale ha accertato, con valutazione che non è stata contestata, che l'opera prestata dall'avv. si è esplicata in una copiosa attività per giungere alla divisione e che il Pt_1 mancato raggiungimento del risultato prima che gli venisse revocato il mandato, non è a lui imputabile.
Egli si duole, con l'ottavo motivo di gravame, della mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti in primo grado al fine di provare la natura e consistenza dell'attività svolta ma la censura è inammissibile perché nell'atto di appello non sono indicati quali sono le istanze istruttorie che il tribunale ha disatteso.
E' poi il caso di ricordare che sebbene l'obbligazione del professionista sia di mezzi e non di risultato, nella determinazione degli onorari dell'avvocato debba comunque tenersi conto anche dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente (v. Cass. n. 2863 del 07/02/2014).
Ora dalla documentazione in atti risulta che in tutte le numerosissime proposte divisionali avanzate dall'avv. è sempre presente l'immobile di via Zara, segno evidente che tale Pt_1 bene è sempre stato al centro degli interessi manifestati dalla sua cliente, il che trova un'implicita conferma nel fatto che , solo qualche mese dopo avere Controparte_1 acquistato la proprietà esclusiva di una delle unità immobiliari dell'edificio di Corso Italia,
l'ha alienata a terzi,
Invece, come poc'anzi indicato, in relazione al complesso di via Lungo GN MA, i coeredi non hanno raggiunto alcun accordo divisionale, il che tuttavia non è di ostacolo al riconoscimento del compenso convenzionale con riferimento a quella parte del compendio ereditario che è stato diviso.
Sulla scorta di tali evidenze, è da ritenere che l'assegnazione dell'immobile di via Zara alla costituisca il frutto delle trattative condotte dall'avv. e che dunque il CP_1 Pt_1 compenso a lui complessivamente spettante debba essere determinato nella misura del 10% del valore di tale bene, per un importo che risulta pari ad €13.600,00.
8. L'accoglimento del terzo motivo di gravame principale comporta l'assorbimento della prima parte del quarto motivo di gravame principale e dei primi due motivi di gravame
14 incidentale.
9. Va a questo punto vagliata la seconda parte del quarto motivo di gravame principale, laddove l'appellante si duole che il giudice di prime cure abbia tenuto conto dell'acconto di
€624,00 a lui versato dalla , sebbene la relativa allegazione sia stata svolta CP_1 dall'attrice opponente solo con il deposito della prima memoria di trattazione di cui all'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c.
La censura è infondata.
Nell'atto di citazione in opposizione la aveva dedotto di aver corrisposto all'avv. CP_1 durante lo svolgimento dell'incarico professionale i seguenti compensi: Parte_1
- € 1.150,00 oltre accessori come da fattura n. 15/2013 (doc. 15);
- € 1.589,32 oltre accessori come da fattura n. 46/2013 (doc. 16);
- € 2.383,98 oltre accessori come da fattura n. 107/2013 (doc. 17);
- € 1.713,37 oltre accessori come da fattura n. 48/2014 (doc. 18).
Nella prima memoria di trattazione di cui all'art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. essa ha allegato di aver effettuato un ulteriore pagamento di €624,00 relativo alla fattura n. 49/10 del 16/04/2010 che ha prodotto unitamente alla memoria difensiva (“Si produce quale documento n. 21 la fattura n. 49/10 del 16/04/2010 dell'avv. che riguarda Parte_1 un ulteriore pagamento fatto dalla sig.ra per la pratica di divisione ereditaria, CP_1 inizialmente sfuggito all'opponente, e che controparte si è ben guardato dal menzionare tra gli acconti ricevuti…”: v. pag. 13 della citata memoria).
L'eccezione di pagamento, che ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dalla manifestazione di volontà della parte, integra eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (v. Cass. n. 3155 del 07/02/2025, Cass. n. 41474 del 24/12/2021; Cass. n. 9965 del
16/05/2016)
Quindi, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'eccezione di pagamento non deve essere proposta, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione, ma può essere sollevata dall'opponente nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c.
Ne discende che gli acconti complessivamente corrisposti dalla , che vanno CP_1 scomputati dal compenso liquidabile in favore dell'avv. ammontano a complessivi Pt_1
15 €7.281,11 al netto degli accessori - spese generali al 12,5%, Cpa ed Iva – ovverosia
€9.571,16 al lordo degli accessori.
In definitiva il credito che residua in capo al professionista è pari ad €6.318,89 al netto degli accessori (€8.871,72 al lordo degli accessori).
10. Il quinto motivo di gravame principale è infondato.
L'avv. sostiene che il tribunale ha errato laddove ha condannato la a Pt_1 CP_1 corrispondere gli interessi moratori dalla data in cui è scaduto il termine per l'adempimento assegnato con la raccomandata dell'01.02.2021 inviata dal professionista, di cui al doc. n.
4 allegato al ricorso monitorio (19.02.2021), anziché da una data anteriore, coincidente con il conferimento del mandato (27.06.2011), la revoca del mandato (25.06.2015) o la diffida ad adempiere intimata con la raccomandata del 19.11.2015 di cui al doc. 3 del fascicolo di primo grado dell'attrice opponente (30.11.2015).
Il credito del professionista è sorto con la revoca del mandato avvenuta nel giugno del
2015.
Come è noto, l'atto di costituzione in mora richiede, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo).
La raccomandata dell'01.02.2021 è la prima idonea a costituire in mora la debitrice perché indica esattamente l'importo richiesto in pagamento, a differenza di quella del 19.11.2015 in cui l'avv. si limita ad affermare “Attendo il saldo entro il 30 novembre 2015”, Pt_1 senza specificare la somma dovutagli.
Perché un atto di intimazione sia efficace, agli effetti della costituzione in mora del debitore, occorre la specificazione della somma di cui si richiede il pagamento: un credito illiquido non può quindi costituire oggetto di un atto d'intimazione.
Invero, costituisce obbligazione pecuniaria soltanto il debito che sia sorto originariamente come tale, avente ad oggetto, cioè, fin dalla sua costituzione, la prestazione di una determinata somma di danaro, ed il cui ammontare sia, quindi, già fissato al momento in cui l'obbligazione sia venuta in essere.
16 Poiché nel caso in esame l'ammontare dell'obbligazione avente ad oggetto il pagamento del compenso professionale non è stato indicato in una determinata somma di danaro nella convenzione con la quale è stato conferito l'incarico, ma ha potuto essere determinato successivamente solo alla stregua dell'attività posta in essere concretamente dal professionista, dopo cioè che questa era stata prestata, la relativa obbligazione non costituisce obbligazione pecuniaria liquida ed esigibile, sicché solo con la sua specificazione nell'atto di intimazione dell'01.02.2021 la è stata costituita in mora. CP_1
11. Il sesto motivo di gravame principale è fondato.
Il tribunale, nel liquidare le spese di lite in favore del legale, ha applicato i valori minimi per la fase istruttoria in quanto “limitatasi allo scambio delle memorie ex art. 183, comma
6, c.p.c.”.
Non è superfluo rammentare che, come esplicitamente previsto dalla lett. c) del quarto comma dell'art. 4 del D.M. 10.3.14 n. 55, i compensi per la fase istruttoria sono dovuti solo qualora questa abbia effettivamente avuto luogo mediante:
- la predisposizione di apposite richieste di prova, memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione,
- l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione,
- il compimento degli adempimenti o delle prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali,
- la partecipazione e l'assistenza alle attività istruttorie.
Ora, è pur vero che nella fattispecie in esame non è stata svolta attività istruttoria orale né è stata esperita consulenza tecnica d'ufficio, ma l'attività difensiva esplicatasi con il deposito delle tre memorie è stata comunque di una certa complessità, sia in ragione della molteplicità e specificità delle argomentazioni svolte in tali atti, sia in ragione della corposa documentazione dimessa (ben 180 documenti depositati con la seconda memoria), di guisa che si reputa congruo applicare i valori medi anche in relazione al compenso liquidabile per tale fase.
12. Il settimo motivo di gravame principale è fondato.
Il tribunale non ha riconosciuto al convenuto opposto la rifusione delle spese con
17 riferimento alla fase decisionale, avendo egli rifiutato la proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. che prevedeva la liquidazione di un importo pari ad €5.000,00, oltre alle spese della fase monitoria e con compensazione delle spese del giudizio di merito, in quanto superiore a quello ottenuto con la decisione della causa.
In realtà, la mancata adesione dell'avv. alla proposta conciliativa è giustificata dal Pt_1 fatto che la somma che gli spetta a titolo di compenso per l'opera prestata in favore della e di rifusione delle spese di lite è ben maggiore di quella indicata nella proposta. CP_1
13. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore effettivo della controversia (criterio del "decisum"), nonché delle fasi effettivamente svolte (fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale per il giudizio di primo grado e fase di studio, introduttiva e decisionale per il giudizio di secondo grado).
Secondo il più recente orientamento della Cassazione che il Collegio condivide (Cass.
10206/2021; Cass. 29077/2024; Cass. 7343/2025), la voce di tariffa relativa alla fase istruttoria nel giudizio di appello non può essere riconosciuta allorché, come nel caso in esame, alla prima udienza di trattazione sia stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi peraltro in trattazione scritta, senza il compimento di nessuna ulteriore attività, e questo anche ove siano prodotti nuovi documenti in allegato all'atto di appello ovvero, successivamente, con gli scritti conclusionali.
14. Va esaminata da ultimo la richiesta avanzata dal procuratore della di CP_1 cancellazione di una pluralità di espressioni qualificate come sconvenienti od offensive ed indirizzate direttamente o indirettamente nei suoi confronti, contenute nelle “Note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per udienza 15.5.2024” depositate dall'appellante in data 15.05.2024.
Trattasi delle seguenti espressioni:
a) “sarà la Corte d'appello a giudicare se sia ammissibile, in un contenzioso giudiziale, un siffatto livello di approssimazione verbale in capo a controparte” (pag. 5, 3° paragrafo);
b) “Tardiva e sgradevolmente surrettizia è la seguente citazione tratta da pp. 12-13 della
Comparsa di controparte” (pag. 6, 4° paragrafo);
18 c) “si contesta tale ricostruzione come infondata e, financo, poco lusinghiera, stante il fatto che è rivolta ad un avvocato di lungo corso, il quale magari non sarà un principe del Foro come gli avvocati Neri senior e junior” (pag. 6, 5° paragrafo);
d) “si censura il maldestro tentativo di controparte...” (pag. 6, 6° paragrafo);
e) “Completamente erronea ed in mala fede è, infine, la lettura avversaria di Cass.
36071/22...” (pag. 7, 5° paragrafo);
f) “Dispiace leggere, per l'ennesima volta, una tale manifestazione di mala fede e/o superficialità difensive in capo a controparte...” (pag. 8, 1° paragrafo);
g) “Controparte dimostra di avere un notevole talento per trarre dalla sentenza una serie di implicite ma evidentissime (addirittura! nemmeno solo evidenti…) asserite (inesistenti) verità.” (pag. 9, penultimo paragrafo);
h) “comportarsi come , che si permetteva di rettificare, a proprio uso e consumo, CP_1 la proposta del G.I. è manifestazione di ineleganza processuale...” (pag. 10 5° paragrafo);
i) “ora, non può ovviare alla propria superficialità difensiva...” (pag. 12, 3° CP_1 paragrafo);
l) “... elucubrazioni valutative di ...” (pag. 14, 4° paragrafo). CP_1
Ora, si reputa che le espressioni di cui alle lettere a) c), e), f) g), h) ed i) eccedano le esigenze difensive e siano avulse dalla materia del contendere, risolvendosi in alcuni casi in apprezzamenti svalutativi nei confronti dell'attività svolta dal procuratore della controparte, e pertanto ne deve essere disposta la cancellazione.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata:
1) condanna al pagamento in favore dell'avv. della Controparte_1 Parte_1 somma di €7.281,11 (al netto degli accessori), oltre interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dal 19.02.2021 alla domanda monitoria e al saggio di cui all'art. 1284, comma 4, cod. civ. dalla domanda monitoria al saldo;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da per la parte che non è Controparte_1
19 rimasta assorbita, come indicato nella parte motiva;
3) condanna a rifondere all'avv. le spese della fase Controparte_1 Parte_1 monitoria, che si liquidano nella misura indicata nel decreto ingiuntivo, e le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €5.077,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
4) condanna a rifondere all'avv. le spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio di secondo grado, che si liquidano in €3.966,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) ordina, ai sensi dell'art. 89 comma 2 cod. proc. civ., la cancellazione delle espressioni contenute nelle “Note scritte ex art. 127 ter c.p.c. per udienza 15.5.2024” depositate dall'appellante in data 15.05.2024, come individuate nella parte motiva;
6) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione Controparte_1 dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia);
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2025.
Il Consigliere estensore
CO HI
Il Presidente
LD IS
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