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Ordinanza 26 marzo 2025
Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Luigi Reale Giudice dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice rel. est. letti gli atti;
udito il relatore;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 marzo 2024 dinanzi al giudice relatore, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
Con ricorso ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. depositato il 14 febbraio 2025, quale mandataria di ha propo- Parte_1 Parte_2 sto reclamo avverso l'ordinanza del 31 gennaio 2025 con la quale il giudice di prime, nell'ambito del procedimento di opposizione agli atti esecutivi iscritto al n. 27-2/2000 R.G.E. ex Tribunale di Camerino, ha rigettato l'istanza di sospen- sione del provvedimento del 4 settembre 2024 con il quale il giudice dell'esecuzione aveva autorizzato il custode, avv. a procedere Controparte_1 alle operazioni di sgombero dell'immobile oggetto di esecuzione e aggiudicato a conferendo incarico a una impresa specializzata, nella Parte_3 specie Mar.eco S.r.l., con spese, pari ad € 68.000,00 oltre ad IVA come da pre- ventivo, a carico della procedura esecutiva. Costituitosi nella presente fase di reclamo, ha Parte_3 contrastato il reclamo chiedendone il rigetto. Il Custode, comparso alla predetta udienza, si è ritualmente costituito con memoria, peraltro incompleta, depositata solo in data 19 marzo 2025 alle ore 19,41 e quindi successivamente alla celebrazione dell'udienza quando la causa era stata già rimessa al collegio per la decisione, depositando poi un'ulteriore memoria completa in data 20 marzo 2025.
**** Il reclamo, per le ragioni di seguito illustrate, è da ritenersi inammissibile. Ed infatti, venendo in rilievo una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., si deve osservare che il reclamo di cui all'art. 624 c.p.c. è previsto solo av- verso l'ordinanza che provvede sulla istanza di sospensione del processo in caso di opposizione a norma degli artt. 615 e 619 c.p.c. o nel caso di sospensione del processo disposta a norma dell'art. 618 c.p.c., onde, nel caso dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., il reclamo non è ammissibile in relazione ai provvedimenti indila- zionabili diversi dalla sospensione del processo, poiché essi non pongono in sta- to di quiescenza l'intero procedimento e non hanno dunque struttura e funzione analoga al provvedimento emanato ex art. 624 c.p.c.
Nel caso di specie, la reclamante non è insorta contro un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, ma contro il provvedimento che, rigettando la sua istanza, non ha sospeso l'efficacia esecutiva del sopra richiamato provvedi- mento del 4 settembre 2024. In ogni caso, anche a prescindere dalle superiori considerazioni, già di per sé sufficienti alla sua reiezione, il reclamo sarebbe comunque da ritenere infon- dato. Ed infatti, in punto di diritto, si deve in primo luogo osservare che alla procedura esecutiva per cui è causa è applicabile il disposto dell'art. 560, com- ma 6°, c.p.c. nella versione risultante dalla riforma operata con il d.l. n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020, onde «Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custo- de senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti;
il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, asse- gnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modali- tà di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma». Ed infatti, i commi 2 e 3 dell'art. 18-quater – il cui comma 1 ha introdotto nell'art. 560, comma 6°, c.p.c. i periodi dal secondo al settimo – del d.l. 162/2019, prevedono che, «
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 [in base al quale, «Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di con- versione del presente decreto»] dell'articolo 4 [il cui comma 2 aveva in preceden- za modificato l'art. 560, c.p.c.] del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni in- trodotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudica- zione del bene.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Nel caso di specie il provvedimento di aggiudicazione del bene è stato pronunciato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 8/2020. Sulla scorta di tali rilevi, risulta sconfessato l'assunto della reclamante in base al quale «la disciplina applicabile al caso di specie ratione temporis (l'art. 560 c.p.c. nella formulazione vigente ante novella del 2005) non prevede la possibilità dell'attivazione autonoma del custode nell'interesse dell'aggiudicatario» (pag. 16 reclamo). Privo di alcun pregio giuridico, meramente capzioso e ai limiti della teme- rarietà se non oltre, è l'ulteriore assunto di parte reclamante in base al quale, in ogni caso, anche là dove fosse applicabile la disciplina introdotta dalla legge n. 8/2020, lo smaltimento dei beni relitti non rientrerebbe nel concetto di “libera- zione” dell'immobile. In tale prospettiva, al di là di sterili quanto infondate questioni nominali- stiche, è sufficiente rilevare che il settimo periodo del comma 6° sopra riportato stabilisce che, «Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei pe- riodi dal secondo al settimo del presente comma», e che i periodi dal secondo in poi prevedono, appunto, lo smaltimento o la distruzione dei beni mobili relitti nelle varie ipotesi ivi contemplate («Quando […] Quando […]»). Con riguardo, poi, ai beni che, secondo la reclamante, dovrebbero essere in ogni caso esclusi dallo sgombero in quanto da considerare pertinenze e, per- tanto, oggetto di pignoramento (art. 2912 c.c.) e, conseguentemente, di trasferi- mento in favore dell'aggiudicatario, si deve osservare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «In tema di esecuzione forzata, gli arredi e le suppel- lettili di un immobile non costituiscono di norma pertinenze dello stesso e non so- no, perciò, ricompresi nel pignoramento di quest'ultimo» (Cass. n. 4378/2012). Alla luce di tali rilievi, non appare fondata la doglianza con la quale la re- clamante ha dedotto «in ogni caso la necessità della esclusione dallo sgombero degli arredi della cucina e del bar» (pag. 13), mentre, con riguardo agli scivoli e alle pompe del parco acquatico, la loro rimozione non è più stata presa in consi- derazione nell'ultimo preventivo della Mar.eco S.r.l., né vi sono specifiche alle- gazioni sulla esistenza di ulteriori beni che, essendo inseriti stabilmente nella struttura muraria dell'edificio o nel suolo (cfr. Cass. n. 12731/2019), sarebbero da considerare pertinenze e non invece meri arredi o suppellettili. Per ciò che attiene alla lamentata mancanza di analiticità dei preventivi, le contestazioni della reclamante appaiono generiche non essendo neanche dedot- to che, alla luce della reale situazione dei luoghi e, soprattutto, dei prezzi nor- malmente praticati da altre imprese operanti nello stesso settore per lavorazioni equivalenti, il preventivo da ultimo presentato sarebbe esorbitante. Secondo un ulteriore assunto della reclamante, «era indubbio che l'onere e la spesa dell'attivazione per la liberazione dell'immobile gravasse sull'aggiudicatario (o sull'assegnatario) in quanto, a seguito del decreto di trasfe- rimento, la titolarità del bene si trasferisce in capo a quest'ultimo e solo questi è legittimato - in assenza di diverse disposizioni normative - a portare avanti tutti gli incombenti necessari per entrare nel possesso dell'immobile, nelle forme del pro- cesso di rilascio ai sensi degli artt. 605 ss. c.p.c.» (pag. 15). Tuttavia, nel caso di specie, l'istanza di liberazione è stata formulata dall'aggiudicatario prima della emissione del decreto di trasferimento. Quanto, poi, al soggetto a carico del quale devono essere poste le spese necessarie per la liberazione dell'immobile, nessuna censura può essere mossa al gravato provvedimento il quale ha fatto corretta applicazione dei principi gene- rali desumibili dagli artt. 95 c.p.c. e 8 d.P.R. 115/2002, tenuto conto che l'aggiudicatario non è parte del processo di esecuzione, mentre la nuova formu- lazione del comma 10° dell'art. 560 c.p.c., in base al quale la liberazione avviene «senza spese a carico dell'aggiudicatario», non può essere intesa, con ragionamen- to a contrario, come una modifica di una contraria regola precedente, ma piutto- sto la codificazione di una (identica) regola comunque desumibile dai sopra ri- chiamati principi generali in materia di ripartizione delle spese di giudizio. Da ultimo, si deve rilevare che, sebbene il giudice di prime cure non abbia assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, tuttavia, come af- fermato dalla giurisprudenza di legittimità, «In tema di opposizione agli atti ese- cutivi, nel regime dell'art. 618, comma 2, c.p.c., l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i prov- vedimenti di cui al primo inciso del citato comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma 7, Cost., essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l'iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell'esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell'art. 289 del codice di rito» (Cass. n. 25064/2015). Spese di lite al merito trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa. L'inammissibilità del reclamo integra i presupposti di cui all'art. 13 com- ma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la proposizione del reclamo, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) spese al merito;
3) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presup- posti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il Presidente (Paolo Vadalà)
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Luigi Reale Giudice dott. Andrea Enrico Polimeni Giudice rel. est. letti gli atti;
udito il relatore;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 marzo 2024 dinanzi al giudice relatore, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
Con ricorso ex artt. 624 e 669-terdecies c.p.c. depositato il 14 febbraio 2025, quale mandataria di ha propo- Parte_1 Parte_2 sto reclamo avverso l'ordinanza del 31 gennaio 2025 con la quale il giudice di prime, nell'ambito del procedimento di opposizione agli atti esecutivi iscritto al n. 27-2/2000 R.G.E. ex Tribunale di Camerino, ha rigettato l'istanza di sospen- sione del provvedimento del 4 settembre 2024 con il quale il giudice dell'esecuzione aveva autorizzato il custode, avv. a procedere Controparte_1 alle operazioni di sgombero dell'immobile oggetto di esecuzione e aggiudicato a conferendo incarico a una impresa specializzata, nella Parte_3 specie Mar.eco S.r.l., con spese, pari ad € 68.000,00 oltre ad IVA come da pre- ventivo, a carico della procedura esecutiva. Costituitosi nella presente fase di reclamo, ha Parte_3 contrastato il reclamo chiedendone il rigetto. Il Custode, comparso alla predetta udienza, si è ritualmente costituito con memoria, peraltro incompleta, depositata solo in data 19 marzo 2025 alle ore 19,41 e quindi successivamente alla celebrazione dell'udienza quando la causa era stata già rimessa al collegio per la decisione, depositando poi un'ulteriore memoria completa in data 20 marzo 2025.
**** Il reclamo, per le ragioni di seguito illustrate, è da ritenersi inammissibile. Ed infatti, venendo in rilievo una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., si deve osservare che il reclamo di cui all'art. 624 c.p.c. è previsto solo av- verso l'ordinanza che provvede sulla istanza di sospensione del processo in caso di opposizione a norma degli artt. 615 e 619 c.p.c. o nel caso di sospensione del processo disposta a norma dell'art. 618 c.p.c., onde, nel caso dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., il reclamo non è ammissibile in relazione ai provvedimenti indila- zionabili diversi dalla sospensione del processo, poiché essi non pongono in sta- to di quiescenza l'intero procedimento e non hanno dunque struttura e funzione analoga al provvedimento emanato ex art. 624 c.p.c.
Nel caso di specie, la reclamante non è insorta contro un provvedimento di sospensione dell'esecuzione, ma contro il provvedimento che, rigettando la sua istanza, non ha sospeso l'efficacia esecutiva del sopra richiamato provvedi- mento del 4 settembre 2024. In ogni caso, anche a prescindere dalle superiori considerazioni, già di per sé sufficienti alla sua reiezione, il reclamo sarebbe comunque da ritenere infon- dato. Ed infatti, in punto di diritto, si deve in primo luogo osservare che alla procedura esecutiva per cui è causa è applicabile il disposto dell'art. 560, com- ma 6°, c.p.c. nella versione risultante dalla riforma operata con il d.l. n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 8/2020, onde «Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custo- de senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti;
il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, asse- gnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modali- tà di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma». Ed infatti, i commi 2 e 3 dell'art. 18-quater – il cui comma 1 ha introdotto nell'art. 560, comma 6°, c.p.c. i periodi dal secondo al settimo – del d.l. 162/2019, prevedono che, «
2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 [in base al quale, «Le disposizioni introdotte con il presente articolo non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di con- versione del presente decreto»] dell'articolo 4 [il cui comma 2 aveva in preceden- za modificato l'art. 560, c.p.c.] del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni in- trodotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudica- zione del bene.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Nel caso di specie il provvedimento di aggiudicazione del bene è stato pronunciato successivamente all'entrata in vigore della legge n. 8/2020. Sulla scorta di tali rilevi, risulta sconfessato l'assunto della reclamante in base al quale «la disciplina applicabile al caso di specie ratione temporis (l'art. 560 c.p.c. nella formulazione vigente ante novella del 2005) non prevede la possibilità dell'attivazione autonoma del custode nell'interesse dell'aggiudicatario» (pag. 16 reclamo). Privo di alcun pregio giuridico, meramente capzioso e ai limiti della teme- rarietà se non oltre, è l'ulteriore assunto di parte reclamante in base al quale, in ogni caso, anche là dove fosse applicabile la disciplina introdotta dalla legge n. 8/2020, lo smaltimento dei beni relitti non rientrerebbe nel concetto di “libera- zione” dell'immobile. In tale prospettiva, al di là di sterili quanto infondate questioni nominali- stiche, è sufficiente rilevare che il settimo periodo del comma 6° sopra riportato stabilisce che, «Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei pe- riodi dal secondo al settimo del presente comma», e che i periodi dal secondo in poi prevedono, appunto, lo smaltimento o la distruzione dei beni mobili relitti nelle varie ipotesi ivi contemplate («Quando […] Quando […]»). Con riguardo, poi, ai beni che, secondo la reclamante, dovrebbero essere in ogni caso esclusi dallo sgombero in quanto da considerare pertinenze e, per- tanto, oggetto di pignoramento (art. 2912 c.c.) e, conseguentemente, di trasferi- mento in favore dell'aggiudicatario, si deve osservare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «In tema di esecuzione forzata, gli arredi e le suppel- lettili di un immobile non costituiscono di norma pertinenze dello stesso e non so- no, perciò, ricompresi nel pignoramento di quest'ultimo» (Cass. n. 4378/2012). Alla luce di tali rilievi, non appare fondata la doglianza con la quale la re- clamante ha dedotto «in ogni caso la necessità della esclusione dallo sgombero degli arredi della cucina e del bar» (pag. 13), mentre, con riguardo agli scivoli e alle pompe del parco acquatico, la loro rimozione non è più stata presa in consi- derazione nell'ultimo preventivo della Mar.eco S.r.l., né vi sono specifiche alle- gazioni sulla esistenza di ulteriori beni che, essendo inseriti stabilmente nella struttura muraria dell'edificio o nel suolo (cfr. Cass. n. 12731/2019), sarebbero da considerare pertinenze e non invece meri arredi o suppellettili. Per ciò che attiene alla lamentata mancanza di analiticità dei preventivi, le contestazioni della reclamante appaiono generiche non essendo neanche dedot- to che, alla luce della reale situazione dei luoghi e, soprattutto, dei prezzi nor- malmente praticati da altre imprese operanti nello stesso settore per lavorazioni equivalenti, il preventivo da ultimo presentato sarebbe esorbitante. Secondo un ulteriore assunto della reclamante, «era indubbio che l'onere e la spesa dell'attivazione per la liberazione dell'immobile gravasse sull'aggiudicatario (o sull'assegnatario) in quanto, a seguito del decreto di trasfe- rimento, la titolarità del bene si trasferisce in capo a quest'ultimo e solo questi è legittimato - in assenza di diverse disposizioni normative - a portare avanti tutti gli incombenti necessari per entrare nel possesso dell'immobile, nelle forme del pro- cesso di rilascio ai sensi degli artt. 605 ss. c.p.c.» (pag. 15). Tuttavia, nel caso di specie, l'istanza di liberazione è stata formulata dall'aggiudicatario prima della emissione del decreto di trasferimento. Quanto, poi, al soggetto a carico del quale devono essere poste le spese necessarie per la liberazione dell'immobile, nessuna censura può essere mossa al gravato provvedimento il quale ha fatto corretta applicazione dei principi gene- rali desumibili dagli artt. 95 c.p.c. e 8 d.P.R. 115/2002, tenuto conto che l'aggiudicatario non è parte del processo di esecuzione, mentre la nuova formu- lazione del comma 10° dell'art. 560 c.p.c., in base al quale la liberazione avviene «senza spese a carico dell'aggiudicatario», non può essere intesa, con ragionamen- to a contrario, come una modifica di una contraria regola precedente, ma piutto- sto la codificazione di una (identica) regola comunque desumibile dai sopra ri- chiamati principi generali in materia di ripartizione delle spese di giudizio. Da ultimo, si deve rilevare che, sebbene il giudice di prime cure non abbia assegnato il termine per l'introduzione del giudizio di merito, tuttavia, come af- fermato dalla giurisprudenza di legittimità, «In tema di opposizione agli atti ese- cutivi, nel regime dell'art. 618, comma 2, c.p.c., l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione provvede a definire la fase sommaria, concedendo (o meno) i prov- vedimenti di cui al primo inciso del citato comma, e, senza provvedere sulle spese, ometta di fissare il termine perentorio per l'iscrizione a ruolo della causa di merito, non è impugnabile con il ricorso straordinario previsto dall'art. 111, comma 7, Cost., essendo priva del carattere della definitività. Infatti, l'iscrizione della causa a ruolo ai fini della prosecuzione dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. con la cognizione piena è ammissibile anche a prescindere dalla fissazione del predetto termine e, comunque, di esso può essere chiesta la fissazione al giudice dell'esecuzione, con istanza da proporsi ai sensi dell'art. 289 del codice di rito» (Cass. n. 25064/2015). Spese di lite al merito trattandosi di procedimento cautelare in corso di causa. L'inammissibilità del reclamo integra i presupposti di cui all'art. 13 com- ma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte del reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per la proposizione del reclamo, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile il reclamo;
2) spese al merito;
3) dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presup- posti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a tito- lo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il Presidente (Paolo Vadalà)