Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 14981/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14981 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione all'udienza del 27.12.24 con ordinanza del 30.12.2024, previa assegnazione, ex art. 190 c.p.c., di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica;
TRA nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, ed ivi residente al Vico Zuroli, 43, elett.te dom.to in C.F._1
Napoli al Vico Cacciottoli, 58, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Raniero
Antino (C.F. ) che lo rapp.ta e difende, giusta procura;
C.F._2
- ATTORE –
E
L' con sede legale in Bergamo, alla via Giorgio e Controparte_1
Guido Paglia n. 1/D, c.a.p. 24122, in persona del Dott. CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano, C.F.
elettivamente dom.ta presso il suo studio sito in C.F._3
Napoli, al Viale Augusto 162 giusta procura;
- CONVENUTO –
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 27.12.24 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, al fine di vederla condannare al Controparte_3
risarcimento dei danni da lesioni personali subiti a seguito della caduta, verificatasi in data 17.2.2018, all'interno dell'esercizio commerciale “Nike
Store Napoli” in gestione alla convenuta, sito in Napoli, alla via A. Scarlatti,
102.
L'attore deduceva, in particolare, che, mentre scendeva la rampa di scale presente all'interno del detto esercizio, scivolava cadendo al suolo, a causa della copiosa presenza di acqua sugli scalini, non segnalata o altrimenti visibile.
In seguito alla caduta riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato presso il pronto soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli di Napoli, a mezzo unità del 118.
Con raccomandata a/r del 27.07.2018 chiedeva, quindi, alla società convenuta il risarcimento dei danni patiti, senza esito.
L'attore chiedeva, pertanto, al Tribunale di dichiarare l'esclusiva responsabilità de nella causazione del sinistro per cui è Controparte_3
causa e per l'effetto di condannarla al risarcimento dei danni da lesioni personali subiti, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva: - la nullità Controparte_3
della citazione ex artt. 163 e 164 comma 4 c.p.c.; - il disconoscimento della documentazione prodotta in copia;
- l'infondatezza nel merito della pretesa attorea della quale chiedeva, pertanto, il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
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Con ordinanza del 15.12.20, veniva assegnato il termine per iniziare il procedimento di negoziazione assistita.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammesse ed assunte le prove testimoniali, veniva disposta CTU medico - legale, all'esito della quale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27.12.24, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva poi riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione proposta dal convenuto, essendo stata la domanda compiutamente, seppur sinteticamente, descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, co. 4, cpc, consistente nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Va altresì disattesa la contestazione in ordine al deposito in copia della documentazione prodotta dall'attore.
Invero, per pacifica giurisprudenza il “disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. civ n.15856/2004; n. 1609/2006;
3574/2008); in altri termini la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma va operata in modo chiaro e circostanziato attraverso
l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia per gli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 4912/2017).
Nel caso di specie, la contestazione mossa dalla convenuta appare generica e non circostanziata.
Nel merito, la domanda avanzata da parte attrice è infondata e deve essere respinta nei termini che seguono.
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Giova premettere come la regola di diritto applicabile al caso di specie debba essere individuata nella disciplina di cui all'art. 2051 c.c. secondo cui ciascuno
è responsabile delle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
Invero la presunzione di colpa prevista dall'art. 2051 cod. civ. gravante su colui che esercita il potere fisico sulla cosa stessa costituisce estrinsecazione del dovere di vigilare e di tenere la cosa sotto controllo di guisa da impedire che produca danni a terzi.
L'operatività della presunzione - limitata ai danni prodotti nell'ambito del dinamismo proprio della res o in conseguenza dell'insorgere in essa di un processo dannoso anche se provocato da elementi esterni (presenza di acqua) - postula l'assenza del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo e della colpa dello stesso danneggiato, cioè di un atto dotato di impulso causale autonomo ed avente carattere di inevitabilità.
Tale caso fortuito ben può essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato - idoneo ad interrompere il nesso eziologico con l'evento dannoso
- laddove il suo comportamento non sia improntato a quei canoni di diligenza imposti dal criterio di auto responsabilità necessario per l'utilizzo di beni (cfr. ex pluribus Cass. n.4476/11).
Tali le premesse, l'attore ha dedotto di essere caduto mentre scendeva le scale dell'esercizio commerciale a causa di acqua presente sugli scalini. CP_4
Della circostanza è stata in grado di riferire solo la testimone Tes_1
la quale confermava che il pavimento fosse bagnato al momento
[...] della caduta del (cfr. “Posso dire che la scala era bagnata in quanto Pt_1 quel giorno pioveva”), ma la sua deposizione veniva smentita dalle dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, , il quale, Testimone_2
invece, escludeva la presenza di acqua sul piano di calpestio.
Peraltro, il teste di parte convenuta, della cui presenza sul luogo dell'evento non vi è motivo di dubitare, trattandosi di un dipendente che, all'epoca dei fatti, prestava servizio presso lo store sito in Napoli, dichiarava che la caduta era stata provocata dalla disattenzione del che non si avvedeva della Pt_1
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presenza dell'ultimo gradino della scala in quanto, in quel momento, “stava guardando le maglie esposte”.
Tale carenza probatoria non consente al Tribunale di ritenere dimostrata l'asserita presenza di acqua causativa della caduta.
In ogni caso, pur volendo ritenere che le scale fossero bagnate, è emerso che la presenza di acqua sul gradino fosse perfettamente visibile ed evidente
( così dichiarava “Quando sono scesa ho notato l'acqua a Testimone_1 terra, e sono scesa poco tempo prima dell'attore”).
Pertanto, l'attore avrebbe dovuto adottare una maggiore diligenza nell'utilizzo del bene in quanto, la situazione di possibile pericolo era visibile e superabile mediante l'adozione di un comportamento maggiormente cauto da parte dello stesso danneggiato che era tenuto a preservare la propria incolumità.
Si ritiene quindi che l'attore con la sua condotta, integrando il caso fortuito, abbia interrotto il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia.
Del resto sebbene la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. abbia carattere oggettivo essendo sufficiente per la sua configurazione la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, tuttavia nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano si unisca al modo di essere della cosa essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile se non inevitabile il danno. (Cfr.
Cass. n. 2660/13).
Pertanto, la circostanza che la teste abbia riferito di aver visto l'acqua e di essere scesa prima dell'attore, lascia ritenere che un utente di media accortezza con un incedere diligente ed attento avrebbe potuto avvedersi dell'acqua ove presente ed evitare la caduta.
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Deve ritenersi pertanto integrato quel caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso causale e liberatorio nei confronti del custode costituito dalla stessa condotta del danneggiato. La domanda dunque deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (scaglione di riferimento compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00), in relazione ai valori minimi di riferimento, per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede: rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
condanna al pagamento, in favore de Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Napoli, il 17.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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