Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 12641 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. MUCARIA MISCELL) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. RIZZO Controparte_1
) Controparte_2
Resistente
◊
All'udienza del 25/02/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' CP_3
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del CP_3
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per essere riconosciuto soggetto portatore di disabilità grave secondo l'articolo 3, comma 3° della legge 104/92 il CTU
nominato concludeva per la insussistenza del requisito sanitario;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
-premesso che, regolarmente citata, l' si costituiva in giudizio, chiedendo a CP_3
vario titolo il rigetto del ricorso;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'udienza odierna;
- rilevato che, nel merito, la domanda è infondata. Il consulente tecnico d'ufficio,
infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati,
ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'invocata prestazione;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr.
relazione in atti);
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. cpc nella formulazione attualmente in vigore.
Restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica di CP_3
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro entrambe le fasi del giudizio, già liquidate in corso di causa.
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 25.02.2025 .
- 3 -
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
Tribunale di Palermo sez. Lavoro