Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/03/2025, n. 1334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1334 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
All'udienza del giorno 25 marzo 2025, alle ore 10,50, innanzi al Giudice dott. Giovanna Nozzetti, viene chiamata la causa R.G. n. 13326 dell'anno
2024 promossa da
Parte_1
CONTRO
Controparte_1
È presente l'avv. Fratello il quale conclude riportandosi alle note conclu- sive, chiede l'accoglimento dell'impugnazione, la riforma della sentenza appellata con annullamento dei verbali di contestazione delle violazioni e condanna del alle spese. CP_1
IL GIUDICE
Pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della ca- mera di consiglio.
All'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione in assenza delle parti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giovanna
Nozzetti, ha pronunciato
SENTENZA
nella causa iscritta al n.13226 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi vertente
Tribunale di Palermo
Sezione V Civile
TRA
, nata a [...] [...] (C.F. Parte_1 CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano Fratello C.F._1
Email_1
– appellante –
E
(C.F. , in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore
– appellato contumace –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di opposizione ex art. 7 D. Lgs. 150/2011 dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella contumacia del;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
difesa, così provvede: rigetta l'appello proposto da col Parte_1
ricorso depositato il 31.10.2024 avverso la sentenza n. 1418/2024 emessa il 6 maggio 2024 dal Giudice di Pace di , che con- CP_1
ferma; nulla sulle spese;
dà atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n.
115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contribu- to unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
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e delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.1.2024 presso la Cancelleria del Giudice di
Pace di , ha proposto opposizione av- CP_1 Parte_1
verso i verbali di contestazione nn. Z2015281/2023 del 18.9.2023,
Z2014413/2023 del 17.10.2023, Z014405/2023 del 17.10.2023,
Z2004491/2023 del 10.10.2023, Z1997529/2023 del 4.10.2023 e
Z1989125/2023 del 29.9.2023 redatti dalla Polizia Municipale del Comu- ne di con i quali le era stata irrogata la sanzione amministrativa CP_1
pecuniaria di euro 83,00 oltre spese di notifica e accertamento, in relazione alla violazione dell'art. 7 commi 9 e 14 CdS per avere il conducente dell'autovettura tg. DS589WP, di proprietà della ricorrente, circolato in
ZTL centrale senza autorizzazione in violazione dell'OD n. 485 del
31.3.2017.
L'opponente ne ha chiesto l'annullamento deducendo la mancanza dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 3 Legge 689/1981, non avendo provveduto incolpevolmente al rinnovo del pass scaduto in mancanza di tempestivo avvisato da parte di CP_2
Esponendo di aver sempre rinnovato regolarmente il pass in quanto resi- dente in zona presidiata da accesso soggetto a provvedimento autorizza- torio e quindi costretta a transitare più volte durante il giorno in strade rientranti nel perimetro della ZTL centrale, di essere stata in possesso del pass n. valido sino al 14.9.2023 sul quale era stato anno- NumeroD_1
tato che il preavviso di scadenza le sarebbe stato inviato tramite SMS al numero di cellulare n. 3386498718, la ricorrente ha asserito di essere en- trata accidentalmente nella zona a traffico limitato non avendo ricevuto il previsto preavviso di scadenza dall' né comunicazione alcuna dalla CP_2
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Polizia Municipale, di essersi avveduta casualmente della scadenza e di aver quindi ottenuto la nuova autorizzazione (questa volta) annuale il
5.10.2023.
Instaurato il contraddittorio, il ha contestato la fon- Controparte_1
datezza dell'opposizione sostenendo che integrava negligenza l'aver di- menticato di rinnovare il pass, non potendo il trasgressore invocare ad esimente la mera aspettativa di ricevere dalla PA il preavviso della sca- denza. Peraltro, essendo gli accessi avvenuti a notevole distanza di tempo tra loro, non era ammissibile deroga alla disposizione contenuta nell'art. 198 co. 2 CdS il quale stabilisce che nelle zone a traffico limitato il tra- sgressore ai divieti e limitazioni di accesso soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione.
Con l'impugnata sentenza, l'adito Giudice di pace, ritenendo che la manca- ta comunicazione della prossima scadenza del pass da parte del CP_1
non giustificasse l'errore sulla validità del titolo autorizzativo e non impe- disse quindi di ritenere integrata la violazione, che avrebbe potuto essere facilmente evitata con l'uso dell'ordinaria diligenza, e reputando comun- que dimostrato da parte del l'invio di tre sms all'utenza telefonica CP_1
indicata dall'utente al momento dell'acquisto del pass, ha rigettato l'opposizione e determinato l'importo della sanzione pecuniaria in misura corrispondente al minimo edittale per ciascun verbale.
Avverso tale decisione la ha proposto appello dolendosi del fat- Parte_1
to che il primo giudice – contraddicendo precedenti di merito di segno contrario - non avesse valorizzato, al fine di escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo degli illeciti contestati, la legittima convinzione della liceità del proprio comportamento, ingenerata dalla condotta dell'amministrazione che mentre in occasione dei precedenti rinnovi aveva
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regolarmente inviato la comunicazione tramite mail al proprio indirizzo in concomitanza con la scadenza semestrale del pass, non aveva invece fatto altrettanto per il secondo semestre 2023, allorquando in sede di rinnovo si era deciso di inviare la comunicazione via sms e non mediante posta elet- tronica.
In ogni caso alle condotte asseritamente illecite, oggetto di ripetute e di- verse contestazioni, andava attribuita natura unitaria, in quanto unica era la violazione astrattamente configurabile, ossia non aver rinnovato tempe- stivamente, pur avendone diritto, il permesso di circolazione;
mentre lo stesso elemento soggettivo, di dolo o colpa, non poteva ravvisarsi nelle successive violazioni, integrate dai singoli accessi alla zona a traffico limi- tato. Pertanto, considerata la contiguità degli accertamenti, valutabili sia in riferimento al brevissimo lasso di tempo intercorrente tra un accerta- mento e l'altro, sia in relazione al medesimo luogo, non poteva ritenersi che a tali accertamenti corrispondessero altrettante infrazioni, dovendosi quindi dichiarare la nullità dei verbali successivi al primo.
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, è rimasto Controparte_1
contumace.
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L'appello non è meritevole di accoglimento.
E' noto che in tema di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 3 L. 689/81 ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, mentre l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'a- gente solo quando non è determinato da sua colpa; ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, mentre l'error iuris, che a seguito della sentenza Corte Cost. n. 364/1988 costituisce anch'esso
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causa di esclusione della responsabilità in tema di infrazione a norme am- ministrative, in analogia a quanto previsto dall'art. 5 c.p., rileva solo a fronte della inevitabilità dell'ignoranza del precetto violato, il cui apprez- zamento va effettuato alla luce della conoscenza e dell'obbligo di cono- scenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alla qualità pro- fessionale posseduta e al suo dovere di informazione sulle norme, e sull'in- terpretazione che di esse è data, che specificamente disciplinano l'attività che egli svolge (Cass. Civ.. nr. 24803/2006).
In altri termini l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla L. 689/81, rileva come causa di esclu- sione della responsabilità amministrativa solo quando sussistano elementi po- sitivi idonei ad ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della li- ceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso
(Cass. Civ. 288/2022; 20219/2018; 22028/2018).
Dunque, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale sta- to sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria di- ligenza (Cass. civ., n. 6018/2019).
Non può certo trascurarsi che si fosse assunta l'onere di avvi- CP_2
sare la ricorrente della scadenza del pass semestrale mediante invio di un
SMS all'utenza mobile da essa indicata e che, contrariamente a quanto so- stenuto nella sentenza impugnata, non vi sia affatto prova dell'invio dei tre sms che il Comune asserisce esserle stati trasmessi.
Non è tuttavia provato che la ricorrente avesse riposto ragionevole affi- damento su un consolidato comportamento dell'amministrazione, nulla avendo in tal senso allegato nel procedimento di prime cure ed essendo
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dunque inammissibili i nuovi documenti depositati in questo giudizio. Il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del
2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può infatti essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudi- zio di primo grado, per causa non imputabile alla parte – presupposto eviden- temente carente in questo caso - restando a tal fine ininfluente l'indispensabi- lità del documento ai fini del decidere (Cass. ord. 16289/2024).
Ed in senso contrario all'assunto dell'appellante rileva anzi proprio la cir- costanza che ella si sia alla fine avveduta, autonomamente sebbene a suo dire casualmente, della scadenza del pass, accertamento possibile con un minimo di diligenza indipendentemente dalla collaborazione dell'amministrazione.
Chi giudica non ignora i precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorren- te e condivide in linea di principio l'affermazione che a certe condizioni la buona fede dell'utente possa essere determinata dall'affidamento nel com- portamento dell'amministrazione. Manca, tuttavia, nel caso di specie pro- va adeguata della scusabilità dell'errore circa la validità del pass e circa l'uso dell'ordinaria diligenza da parte della dell'autore della violazione, an- che in ragione della incontestata abitualità dei pregressi rinnovi con ca- denza semestrale.
Se poi è indubitabile che in forza dell'art. 12 del Disciplinare tecnico della
ZTL all'epoca vigente avrebbe dovuto inviare, Controparte_3
all'ultimo indirizzo fornito dall'intestatario o a mezzo indirizzo di posta elet- tronica fornito dallo stesso, una comunicazione nella quale si ricorda la suddetta scadenza e si informa l'utente di provvedere al pagamento di quanto dovuto per il rinnovo del titolo, a partire da un mese prima della scadenza del pass semestra-
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le/annuale, è altrettanto indiscutibile che la stessa disposizione al comma precedente poneva, al contempo, a carico del titolare dell'autorizzazione l'onere di verificane la scadenza, condotta senz'altro esigibile da parte di chi, risiedendo all'interno della ZTL, è costretto giornalmente ad attra- versarla e ne conosce quindi pienamente l'estensione.
La decisione impugnata merita quindi conferma laddove ha escluso l'esimente della buona fede e ritenuto quindi integrata la violazione del precetto di cui all'art. 7 co. 9 e 14 Cds in occasione degli accessi della nelle strade interne alla ZTL Centrale dopo la scaden- Parte_1
za del pass.
Ogni approfondimento circa l'unicità o pluralità delle violazioni e circa quindi la legittimità dei verbali successivi al primo è tuttavia preclusa dal- la novità della relativa censura, formulata per la prima volta con l'atto di appello ed estranea ai motivi di opposizione proposti col ricorso ex artt.
204 bis CdS e 7 D. Lgs. 150/2011.
L'appello va dunque rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Alcuna statuizione va adottata sulle spese stante la contumacia dell'appellato.
Va, invece, dato atto, ai sensi dell'art. 13 co. 1 – quater DPR 30.5.2002 n.
115 (introdotto dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 288, c.d. Legge di stabilità 2013), della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da par- te dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo all'udienza del 25 marzo 2025
Il Giudice
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott.,ssa
Giovanna Nozzetti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv.
con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole
tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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