Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1868 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA nato [...] elettivamente Parte_1 domiciliato\a in europa, 7 82021 apice Italia presso lo studio dell'Avv.VALENTINO LICCIARDI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
PASUT FRANCO, ed elettivamente domiciliato\a in VIA MARTIRI DI UNGHERIA C/O LEGALE CP_2 Controparte_3
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/04/2024 Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di essere titolare di pensione CP_1 di vecchiaia n.213080009654551 Categoria VOCTPS e di aver rilevato che, a far data dal febbraio 2019 e per le annualità 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, veniva applicata una trattenuta di €. 238,00 con la causale “recupero obbligatorio”; che in data 20/01/2020 chiedeva chiarimenti senza ricevere riscontro e, pertanto, a mezzo di altro delegato reiterava richieste di chiarimenti, cui l' con nota del CP_1
05/06/2020, rispondeva rilevando la legittimità delle trattenute operate, tra cui quelle di €. 238,00, stante il pignoramento effettuato dall'Agenzia delle Entrate e della Riscossione;
che, mancando gli atti
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che inviava ulteriori diffide rispettivamente del 19/12/2023 e 23/01/2024; che solo a seguito di tale ultima diffida, l' comunicava che la “trattenuta CP_1 sulla pensione che non era dovuta” e che si sarebbe proceduto al rimborso di quanto erroneamente trattenuto, pari a € di 14.994,00 sul cedolino di Maggio 2024; che dette somme dovevano essere maggiorate di interessi e rivalutazione, come richiesto con nota. del 20/03/2024, per il complessivo importo di €. 2.120,51. Concludeva chiedendo “accertare e dichiarare il diritto del sig. a riottenere la somma indebitamente pagata, Parte_1 per i motivi in narrativa dedotti, e, per l'effetto, condannare gli CP_5 resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a restituire al ricorrente la somma di €. 14.994,00 indebitamente trattenuta sulla pensione del ricorrente ed €. 2.120,51 per interessi e rivalutazione monetaria e/o, in subordine, nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese generali 15%, CPA e IVA, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”. Regolarmente costituito eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne CP_1 chiedeva il rigetto con condanna al pagamento delle spese, anche per lite temeraria. Rilevava che il aveva agito in giudizio depositando il Parte_1 ricorso in data 23.04.2024, pur se informato che avrebbe avuto il rimborso con il cedolino di maggio 2024; che, pertanto, vi era carenza di interesse ad agire e lite temeraria.
Sulle conclusioni delle parti, la causa, di natura documentale, veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
Le parti hanno dedotto e documentato, il versamento delle somme indebitamente trattenute dall con il cedolino del maggio 2024 CP_1 per il complessivo importo di €14.994,00 (vedi cedolino all.1 parte resistente). Di tanto veniva data comunicazione al difensore con PEC del 04.04.2024. Ciò nondimeno il ricorso veniva instaurato in data 23.04.2024 con il deposito del ricorso introduttivo.
Non vi è dubbio, stante la comunicazione formale pervenuta al difensore, che la domanda proposta con il ricorso e volta ad ottenere il pagamento degli importi indebitamente trattenuti, appare pretestuosa atteso il fatto che i ricorrente era perfettamente a conoscenza dell'imminente rimborso.
2 Ciò nondimeno, la domanda proposta cin il ricorso attiene anche ad interessi e rivalutaizone che l'Ente previdenziale non ha liquidato e che spettano al in presenza di una trattenuta indebita, Parte_1 applicata per oltre cinque anni, sull'importo percepito a titolo di pensione.
Ne consegue che, pur dovendosi dichiarare cessata la materia del contendere quanto alla sorta capiutale, residua la domanda relativa ad interessi e rivalutazione che appare fondata e dev'essere accolta.
Quanto all'importo di tali voci, possono quantificarsi in €. 2.120,51., come da conteggi di parte ricorrente che appaiono corretti e scevri da vizi oltre che incontestati.
Per i motivi esposti non si ravvisano le condizioni per una condanna per lite temeraria.
Per il principio della soccombenza, atteso il fatto che l' non ha CP_1 erogato interessi e rivalutazione pur se sollecitato a tanto, dev'essere condannato al pagamento in favore di delle Parte_1 spese di lite che si liquidano in dispositivo nella misura minima attesa la minima attività processuale.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Parte_1 confronti di ogni contraria istanza, eccezione e deduzione CP_1 disattesa, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla sorta capitale;
2) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 di interessi e rivalutazione sulle somme
[...] indebitamente trattenute quantificati in €. 2.120,51;
3) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese processuali che liquida in complessivi
[...]
€1.312 oltre rimb.forf. 15%, rimb. C.U. €44,50, IVA e CPA, con distrazione.
Benevento 21.01.2024 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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