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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 09/07/2024, n. 1577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1577 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previa trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e scambio delle note, all'udienza del 9\7\24 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 571\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Iunio Spadafora, presso il cui studio elett.nte Parte_1
domicilia.
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to Controparte_1
e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzarella.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2\2\22 il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento
07120229000002055000, notificatagli il precedente 13\1\22, scaturente dalla cartella di pagamento n. 07120160009651834000 avente come causale il mancato\irregolare pagamento della contribuzione per l'anno 2013 alla e dalla cartella di pagamento n. Pt_2
07120180015754317000 con stessa causale per l'anno 2015.
A sostegno della spiegata opposizione il ha dedotto vizi attinenti la mancanza di Parte_1
motivazione e di firma della cartella ed altri vizi formali della stessa, la prescrizione e\o decadenza dalla pretesa impositiva, il difetto di preliminare avviso e la nullità della notifica.
La ha diffusamente articolato le proprie Controparte_1
difese, argomentando, in rito, sull'intempestività dell'opposizione; sull'inesistenza dell'eccepita decadenza;
sul proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, sulla debenza della somma da parte del ricorrente,
Previo rituale deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 83 c. 7 lett. h) d.l. 18\20 e art. 221 c.4 l. 77\20 , all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Vanno preliminarmente esaminate le doglianze di parte ricorrente relative ai requisiti formali dell' atto impugnato, nonché quella relativa all'irregolarità della notifica ed al difetto di notifica di atti preliminari.
Trattasi, evidentemente, di ragioni che attengono alla regolarità del titolo e, come tali, inquadrabili nella fattispecie oppositiva prevista dall'art. 29 c. II^ del d.lvo 46\99, che richiama la disciplina processualistica dettata dall'art. 617 c.p.c. per come novellato dal d.l. 35\05 convertito nella l. 80\05.
Per esse il termine di opposizione risulta rispettato, atteso che la notifica dell'atto è avvenuta il 13\1\22 ed il ricorso è stato depositato il 2\2\22, quindi nel prescritto termine di venti gg.
La giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde sul punto, allorquando afferma : “ Nella disciplina delle riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al d.lvo n.
46\99, l'opposizione agli atti esecutivi, con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresi i vizi di notifica, è prevista dall'art. 29 II^ c., che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall'art. 24 dello stesso d.lvo, che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che
l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.p.r. 602\73, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione dei contributi e delle somme aggiuntive ( cfr. ex multis Cass.
18691\08 ; 25208\09 ).
Fatta tale premessa è a dire che le richiamate eccezioni risultano infondate.
Innanzitutto l'atto impugnato è conforme al modello previsto legislativamente dal DM 321\99
e contiene tutti gli elementi necessari per l'individuazione della causale del credito e, quindi, anche dei rimedi esperibili, tant'è che parte ricorrente lo ha impugnato per presunti vizi sia formali che sostanziali.
In merito alla presunta omessa sottoscrizione va rilevato come per ormai consolidata giurisprudenza ( cfr. Tar Campania n. 6137\07 ; C.d.S. 974\06 ; Cass. 22197\04) l'eventuale mancata indicazione del responsabile del procedimento non si configura in alcun modo come vizio dell'atto, rappresentando semmai una semplice irregolarità.
Ancora, sotto il profilo dell'opposizione agli atti esecutivi, va evidenziato che la CP_1 può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti anche a mezzo ruoli dalla stessa compilati e resi esecutivi a mente del disposto dell'art. 18 l. 773\82 e non sussiste alcun obbligo di intimare il pagamento dei contributi omessi con avviso bonario precedentemente all'iscrizione a ruolo degli stessi ( Cfr. Cass. 25208\09 ).
Per quanto attiene alla presunta irregolarità della notifica a mezzo pec la S.C., con la sentenza n. 21328 del 5\10\20 ( conforme sent. 15979\22) ha affermato : “ Il D.P.R. n. 68 del 2005, art.
1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come <<un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati>>. La lett. i)-ter), dell'art. 1 del CAD – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – poi, definisce <<copia per immagine su supporto informatico di documento analogico>> come <<il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del analogico>>, mentre la lett. i)-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – nel definire il <> parla di <<documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario>>.
Ciò premesso questa Corte ha recentemente affermato che << la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo
(la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>(cfr Cass. 30948/2019 vedi anche
Cass 6417/2019) ed ha inoltre precisato che <<nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente riscossione tramite pec, venga poi sottoscritta con firma digitale>>.
Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)
Né appare necessario l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma
3 – come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta>>
Passando alle eccezioni attinenti l'eventuale decadenza e\o prescrizione del diritto alla riscossione va illustrato quanto segue.
Il d.lvo 504\99 ha disposto la privatizzazione di alcuni enti previdenziali, tra cui la , Pt_2 attribuendo ad essi il potere di emanare lo statuto ed il regolamento, che devono essere successivamente approvati con decreto interministeriale;
tanto è avvenuto con il D.M.
(Ministero del Lavoro e dell'Economia ) del 27\2\03, che ha quindi riconosciuto alla Pt_2
stessa, così come agli altri enti previdenziali privati, un vero e proprio potere normativo.
Per quanto attiene alla decadenza va evidenziato che la lettera della norma è riferita agli enti pubblici, mentre la è ente di diritto privato con autonomia statutaria, ma va sul punto Pt_2
richiamato l'insegnamento della S.C. che ha più volte sancito : “ Deve, altresì, rilevarsi, come costantemente affermato da questa Corte (cfr Cass n 3486/2016, 26395/2013), che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale, previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo, comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito configurandosi, quella di cui all'art. 25 cit.
d.lgs. n. 46/99, quale decadenza processuale e non sostanziale. - Cass. 26862\17
Tanto perché per principio generale le norme in tema di decadenza non sono suscettibili d'interpretazione analogica e , quindi, un'eventuale decadenza processuale non può ripercuotersi sul piano sostanziale.
Per quanto attiene all'eccepita prescrizione nemmeno sussiste, alla luce della documentazione allegata alla produzione di parte resistente ed in alcun modo contestata.
Gli allegati dai nn. 7 a 11 rappresentano una serie di comunicazioni, ritualmente inoltrate tramite pec e sulla cui regolarità si rimanda a quanto sopra illustrato sul punto di notifica a mezzo posta elettronica certificata, che hanno sostanzialmente interrotto i termini prescrizionali. La tempestività dell'interruzione sussiste in riferimento alle annualità richieste, 2013 e 2015, considerando necessariamente quale dies a quo quello indicato dall'art. 33 c. 2 del
Regolamento della cioè la presentazione del mod. 17 entro il 31\10 dell'anno successivo Pt_2
a quello di produzione del reddito.
Va, di converso, confutata la difesa della resistente in merito al proprio difetto di legittimazione passiva.
Deve infatti chiarirsi (cfr. Cass. 18522\2011) , in merito alla legittimazione passiva, che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore ( nel ns. caso la ) e il cessionario del credito in quanto titolari del Pt_2 credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
La domanda va pertanto respinta.
Tenuto conto delle questioni trattate e delle incertezze giurisprudenziali ancora sussistenti in riferimento ad alcuni punti salienti della controversia, le spese vanno interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- rigetta il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
Così deciso in Nola, 9\7\24
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previa trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e scambio delle note, all'udienza del 9\7\24 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 571\22 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. Iunio Spadafora, presso il cui studio elett.nte Parte_1
domicilia.
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappr.to Controparte_1
e difeso dall'avv. Giuseppe Mazzarella.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 2\2\22 il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento
07120229000002055000, notificatagli il precedente 13\1\22, scaturente dalla cartella di pagamento n. 07120160009651834000 avente come causale il mancato\irregolare pagamento della contribuzione per l'anno 2013 alla e dalla cartella di pagamento n. Pt_2
07120180015754317000 con stessa causale per l'anno 2015.
A sostegno della spiegata opposizione il ha dedotto vizi attinenti la mancanza di Parte_1
motivazione e di firma della cartella ed altri vizi formali della stessa, la prescrizione e\o decadenza dalla pretesa impositiva, il difetto di preliminare avviso e la nullità della notifica.
La ha diffusamente articolato le proprie Controparte_1
difese, argomentando, in rito, sull'intempestività dell'opposizione; sull'inesistenza dell'eccepita decadenza;
sul proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, sulla debenza della somma da parte del ricorrente,
Previo rituale deposito delle note di trattazione scritta, ex art. 83 c. 7 lett. h) d.l. 18\20 e art. 221 c.4 l. 77\20 , all'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
Vanno preliminarmente esaminate le doglianze di parte ricorrente relative ai requisiti formali dell' atto impugnato, nonché quella relativa all'irregolarità della notifica ed al difetto di notifica di atti preliminari.
Trattasi, evidentemente, di ragioni che attengono alla regolarità del titolo e, come tali, inquadrabili nella fattispecie oppositiva prevista dall'art. 29 c. II^ del d.lvo 46\99, che richiama la disciplina processualistica dettata dall'art. 617 c.p.c. per come novellato dal d.l. 35\05 convertito nella l. 80\05.
Per esse il termine di opposizione risulta rispettato, atteso che la notifica dell'atto è avvenuta il 13\1\22 ed il ricorso è stato depositato il 2\2\22, quindi nel prescritto termine di venti gg.
La giurisprudenza di merito e di legittimità è concorde sul punto, allorquando afferma : “ Nella disciplina delle riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali di cui al d.lvo n.
46\99, l'opposizione agli atti esecutivi, con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresi i vizi di notifica, è prevista dall'art. 29 II^ c., che per la relativa regolamentazione rinvia alle “forme ordinarie”, e non dall'art. 24 dello stesso d.lvo, che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che
l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'esecuzione deve proporsi entro venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.p.r. 602\73, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione dei contributi e delle somme aggiuntive ( cfr. ex multis Cass.
18691\08 ; 25208\09 ).
Fatta tale premessa è a dire che le richiamate eccezioni risultano infondate.
Innanzitutto l'atto impugnato è conforme al modello previsto legislativamente dal DM 321\99
e contiene tutti gli elementi necessari per l'individuazione della causale del credito e, quindi, anche dei rimedi esperibili, tant'è che parte ricorrente lo ha impugnato per presunti vizi sia formali che sostanziali.
In merito alla presunta omessa sottoscrizione va rilevato come per ormai consolidata giurisprudenza ( cfr. Tar Campania n. 6137\07 ; C.d.S. 974\06 ; Cass. 22197\04) l'eventuale mancata indicazione del responsabile del procedimento non si configura in alcun modo come vizio dell'atto, rappresentando semmai una semplice irregolarità.
Ancora, sotto il profilo dell'opposizione agli atti esecutivi, va evidenziato che la CP_1 può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti anche a mezzo ruoli dalla stessa compilati e resi esecutivi a mente del disposto dell'art. 18 l. 773\82 e non sussiste alcun obbligo di intimare il pagamento dei contributi omessi con avviso bonario precedentemente all'iscrizione a ruolo degli stessi ( Cfr. Cass. 25208\09 ).
Per quanto attiene alla presunta irregolarità della notifica a mezzo pec la S.C., con la sentenza n. 21328 del 5\10\20 ( conforme sent. 15979\22) ha affermato : “ Il D.P.R. n. 68 del 2005, art.
1, lett. f), definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come <<un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati>>. La lett. i)-ter), dell'art. 1 del CAD – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – poi, definisce <<copia per immagine su supporto informatico di documento analogico>> come <<il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del analogico>>, mentre la lett. i)-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD – inserita dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, art. 1, comma 1, lett. c), – nel definire il <
Ciò premesso questa Corte ha recentemente affermato che << la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo
(la c.d. “copia informatica”), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) – cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta. Va esclusa, allora, la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico>>(cfr Cass. 30948/2019 vedi anche
Cass 6417/2019) ed ha inoltre precisato che <<nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente riscossione tramite pec, venga poi sottoscritta con firma digitale>>.
Del resto già le Sezioni Unite avevano affermato il principio che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 28 settembre 2018 n. 23620)
Né appare necessario l'attestazione di conformità atteso che, ai sensi dell'art. 22 CAD, comma
3 – come modificato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, art. 66, comma 1, – immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta>>
Passando alle eccezioni attinenti l'eventuale decadenza e\o prescrizione del diritto alla riscossione va illustrato quanto segue.
Il d.lvo 504\99 ha disposto la privatizzazione di alcuni enti previdenziali, tra cui la , Pt_2 attribuendo ad essi il potere di emanare lo statuto ed il regolamento, che devono essere successivamente approvati con decreto interministeriale;
tanto è avvenuto con il D.M.
(Ministero del Lavoro e dell'Economia ) del 27\2\03, che ha quindi riconosciuto alla Pt_2
stessa, così come agli altri enti previdenziali privati, un vero e proprio potere normativo.
Per quanto attiene alla decadenza va evidenziato che la lettera della norma è riferita agli enti pubblici, mentre la è ente di diritto privato con autonomia statutaria, ma va sul punto Pt_2
richiamato l'insegnamento della S.C. che ha più volte sancito : “ Deve, altresì, rilevarsi, come costantemente affermato da questa Corte (cfr Cass n 3486/2016, 26395/2013), che un eventuale vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale, previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo, comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito configurandosi, quella di cui all'art. 25 cit.
d.lgs. n. 46/99, quale decadenza processuale e non sostanziale. - Cass. 26862\17
Tanto perché per principio generale le norme in tema di decadenza non sono suscettibili d'interpretazione analogica e , quindi, un'eventuale decadenza processuale non può ripercuotersi sul piano sostanziale.
Per quanto attiene all'eccepita prescrizione nemmeno sussiste, alla luce della documentazione allegata alla produzione di parte resistente ed in alcun modo contestata.
Gli allegati dai nn. 7 a 11 rappresentano una serie di comunicazioni, ritualmente inoltrate tramite pec e sulla cui regolarità si rimanda a quanto sopra illustrato sul punto di notifica a mezzo posta elettronica certificata, che hanno sostanzialmente interrotto i termini prescrizionali. La tempestività dell'interruzione sussiste in riferimento alle annualità richieste, 2013 e 2015, considerando necessariamente quale dies a quo quello indicato dall'art. 33 c. 2 del
Regolamento della cioè la presentazione del mod. 17 entro il 31\10 dell'anno successivo Pt_2
a quello di produzione del reddito.
Va, di converso, confutata la difesa della resistente in merito al proprio difetto di legittimazione passiva.
Deve infatti chiarirsi (cfr. Cass. 18522\2011) , in merito alla legittimazione passiva, che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio
1999, n. 46, l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore ( nel ns. caso la ) e il cessionario del credito in quanto titolari del Pt_2 credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
La domanda va pertanto respinta.
Tenuto conto delle questioni trattate e delle incertezze giurisprudenziali ancora sussistenti in riferimento ad alcuni punti salienti della controversia, le spese vanno interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- rigetta il ricorso;
-compensa integralmente tra le parti costituite le spese di lite.
Così deciso in Nola, 9\7\24
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano