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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 17/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 53/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, , in persona dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 suoi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di
Prima
- ricorrenti -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Ilardo Giantony
- resistente -
OGGETTO: opposizione ordinanza di ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito dell'udienza del 16.4.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente SENTENZA
Con ricorso depositato il 13.1.2023, , e la Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Sciacca Parte_3
l'istituto (d'ora in avanti, anche solo “ ”), Controparte_2 CP_3
chiedendo l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione nn. OI-001002940, OI-
001003066, OI-001003948, OI-001003067, notificate da rispettivamente il CP_3
CP_ 15.12.2022, il 21.12.2022, 14.12.2022 e il 21.12.2022, con cui l' convenuto aveva intimato loro il pagamento della somma di euro 10.006,60 a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983 relativa all'omesso versamento della contribuzione in riferimento all'annualità 2016, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 L.689/81.
Si è costituito ritualmente in giudizio , come sopra rappresentato, che resisteva al CP_3
ricorso, chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
La causa, senza istruzione, è stata decisa all'odierna udienza.
*
Nel corso del giudizio, ha dedotto di avere rettificato in autotutela le ordinanze CP_3 opposte, rideterminando la sanzione in € 1.707,54, in ragione dell'art. 23 D.L. 4 maggio
2023 n. 48 che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis D.L. 463/1983 che, in luogo della precedente sanzione in misura fissa, ha stabilito la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
I ricorrenti, come precisato nelle note sostitutive dell'udienza del 16.4.2025, non hanno accettato la rideterminazione operata dall' convenuto, insistendo su tutto quanto CP_1
dedotto in ricorso
*
Il ricorso merita accoglimento risultando fondato il motivo di ricorso con cui gli opponenti hanno eccepito la violazione dell'art. 14 L.689/81, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore e all'obbligo solidale con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
Pag. 2 di 5 L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […].
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'applicabilità dell'articolo 14 L. 689/1981 alla fattispecie che ci occupa, è stata affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Tribunale Palermo sent. n. 872/2024, Tribunale
Napoli n. 3956/2024; Tribunale Catania n. 2493/2023; Tribunale Arezzo 230/2023; Corte di Appello di Torino 581/2023) e si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art 6 del
D.lgs. 8/2016, il quale prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
L'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso Ente convenuto nella Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il CP_3
provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; […]”.
Ancora, l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 L.
689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, occorre distinguere a seconda che l'illecito sia stato commesso prima o dopo l'avvenuta
Pag. 3 di 5 depenalizzazione. Sino alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.lgs.
8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione CP_3 di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Alle medesime conclusioni è di recente pervenuta la Corte di Cassazione: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione CP_3
amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo,
è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna CP_3 attività istruttoria” (cfr. Cass. n.7641/2025)
Nel caso concreto, per le omissioni contributive verificatesi a settembre, ottobre, novembre
2016 (cfr. provvedimenti accertamento della violazione depositati da ), dunque dopo CP_3
la depenalizzazione della fattispecie, la notifica della contestazione, avvenuta in data
3/5/2018, come dedotto e documentato da , risulta tardiva perché in ogni caso CP_3 avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni dalla verificazione dell'illecito, ciò anche considerando la sospensione dei termini, dettata dalla normativa emergenziale di contrasto al Covid 19, dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma 6- bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27.
Né , che ne era onerato, ha indicato le specifiche ragioni, necessariamente connesse CP_3 ad attività istruttoria da compiere ai fini dell'accertamento della violazione, che potrebbero giustificare il decorso di un così ampio lasso di tempo ai fini della notifica dell'accertamento.
In conclusione, non avendo fornito prova della tempestività della notifica dell'avviso CP_3
di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data della
Pag. 4 di 5 CP_ depenalizzazione o da quella della successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità penale, l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14
L.689/81.
Deve infatti trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, va pertanto accolto, con l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M.
55/2014, e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 5201,00 - €
26.000,00 per le fasi di studio e introduttiva e sino a € 1.101,00 – € 5.200,00 per le fasi di trattazione e decisoria in ragione della rettifica dell'ordinanza), applicando i valori minimi tenuto della serialità del contenzioso.
Spese distratte in favore dell'avv. Giuseppe Di Prima, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
annulla le ordinanze ingiunzione nn. OI-001002940, OI-001003066, OI-001003948, OI-
P.IVA_1
condanna alla rifusione Parte_4
delle spese pari a € 1.740,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Di Prima, antistatario.
Sciacca, 17/4/2025
IL GIUDICE
Leonardo Modica
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica,
nella causa proposta da
, , in persona dei Parte_1 Parte_2 Parte_3 suoi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Di
Prima
- ricorrenti -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Ilardo Giantony
- resistente -
OGGETTO: opposizione ordinanza di ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito dell'udienza del 16.4.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente SENTENZA
Con ricorso depositato il 13.1.2023, , e la Parte_1 Parte_2 [...]
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Sciacca Parte_3
l'istituto (d'ora in avanti, anche solo “ ”), Controparte_2 CP_3
chiedendo l'annullamento delle ordinanze di ingiunzione nn. OI-001002940, OI-
001003066, OI-001003948, OI-001003067, notificate da rispettivamente il CP_3
CP_ 15.12.2022, il 21.12.2022, 14.12.2022 e il 21.12.2022, con cui l' convenuto aveva intimato loro il pagamento della somma di euro 10.006,60 a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983 relativa all'omesso versamento della contribuzione in riferimento all'annualità 2016, eccependo, tra l'altro, la violazione dell'art. 14 L.689/81.
Si è costituito ritualmente in giudizio , come sopra rappresentato, che resisteva al CP_3
ricorso, chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto.
La causa, senza istruzione, è stata decisa all'odierna udienza.
*
Nel corso del giudizio, ha dedotto di avere rettificato in autotutela le ordinanze CP_3 opposte, rideterminando la sanzione in € 1.707,54, in ragione dell'art. 23 D.L. 4 maggio
2023 n. 48 che ha modificato l'art. 2 comma 1 bis D.L. 463/1983 che, in luogo della precedente sanzione in misura fissa, ha stabilito la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso.
I ricorrenti, come precisato nelle note sostitutive dell'udienza del 16.4.2025, non hanno accettato la rideterminazione operata dall' convenuto, insistendo su tutto quanto CP_1
dedotto in ricorso
*
Il ricorso merita accoglimento risultando fondato il motivo di ricorso con cui gli opponenti hanno eccepito la violazione dell'art. 14 L.689/81, osservando che nel caso di specie non è stato rispettato il termine per la notifica della violazione al trasgressore e all'obbligo solidale con conseguente estinzione ai sensi dell'ultimo comma della disposizione citata.
Pag. 2 di 5 L'art. 14 L. 689/1981 prevede che: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. […].
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
L'applicabilità dell'articolo 14 L. 689/1981 alla fattispecie che ci occupa, è stata affermata in numerose pronunce di merito (ex multis Tribunale Palermo sent. n. 872/2024, Tribunale
Napoli n. 3956/2024; Tribunale Catania n. 2493/2023; Tribunale Arezzo 230/2023; Corte di Appello di Torino 581/2023) e si fonda sui seguenti argomenti.
Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato dall'art 6 del
D.lgs. 8/2016, il quale prevede che: “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
L'applicabilità dell'art. 14 al caso di specie è confermata anche dallo stesso Ente convenuto nella Circolare numero 32 del 25-02-2022, secondo cui “In particolare, il CP_3
provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze:
- omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; […]”.
Ancora, l'applicabilità alla fattispecie del termine decadenziale di cui all'art. 14 L.
689/1981 appare confermata dal più recente intervento normativo di cui al D.L. 48/2023 che all'art. 23 co. 2 ha previsto: “per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'art. 14 della L. 24 novembre 1981 n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”. Tale norma, introducendo un diverso termine di decadenza per le violazioni commesse a decorrere dal gennaio 2023, assume per implicito che per le violazioni anteriori sia pienamente applicabile la regola della decadenza dei 90 giorni di cui all'art. 14.
Per quanto concerne l'individuazione del dies a quo del termine di decadenza, occorre distinguere a seconda che l'illecito sia stato commesso prima o dopo l'avvenuta
Pag. 3 di 5 depenalizzazione. Sino alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione, la fattispecie costituiva reato, con la conseguenza che non era quindi ipotizzabile l'avvio della procedura per l'irrogazione della sanzione amministrativa.
La data di decorrenza logicamente individuabile per l'avvio della procedura con la notifica della contestazione è, pertanto, in dette ipotesi, il momento di entrata in vigore del D.lgs.
8/2016, (6.2.2016), quando, con la depenalizzazione, l' è stato posto nella condizione CP_3 di avviare la procedura nei confronti del trasgressore finalizzata all'irrogazione della sanzione amministrativa.
Alle medesime conclusioni è di recente pervenuta la Corte di Cassazione: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al responsabile la violazione CP_3
amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo,
è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna CP_3 attività istruttoria” (cfr. Cass. n.7641/2025)
Nel caso concreto, per le omissioni contributive verificatesi a settembre, ottobre, novembre
2016 (cfr. provvedimenti accertamento della violazione depositati da ), dunque dopo CP_3
la depenalizzazione della fattispecie, la notifica della contestazione, avvenuta in data
3/5/2018, come dedotto e documentato da , risulta tardiva perché in ogni caso CP_3 avvenuta ben oltre il termine di novanta giorni dalla verificazione dell'illecito, ciò anche considerando la sospensione dei termini, dettata dalla normativa emergenziale di contrasto al Covid 19, dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 disposta dall'articolo 103, comma 6- bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 conv. in legge 24 aprile 2020, n. 27.
Né , che ne era onerato, ha indicato le specifiche ragioni, necessariamente connesse CP_3 ad attività istruttoria da compiere ai fini dell'accertamento della violazione, che potrebbero giustificare il decorso di un così ampio lasso di tempo ai fini della notifica dell'accertamento.
In conclusione, non avendo fornito prova della tempestività della notifica dell'avviso CP_3
di accertamento entro il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla data della
Pag. 4 di 5 CP_ depenalizzazione o da quella della successiva trasmissione degli atti all' da parte dell'Autorità penale, l'obbligazione al pagamento della sanzione risulta estinta ex art. 14
L.689/81.
Deve infatti trovare applicazione l'ultimo comma della diposizione di cui all'art. 14 L.
689/1981, secondo cui “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso, va pertanto accolto, con l'annullamento delle ordinanze ingiunzione opposte.
Le spese sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M.
55/2014, e successive modifiche, tenuto conto dello scaglione di riferimento (€ 5201,00 - €
26.000,00 per le fasi di studio e introduttiva e sino a € 1.101,00 – € 5.200,00 per le fasi di trattazione e decisoria in ragione della rettifica dell'ordinanza), applicando i valori minimi tenuto della serialità del contenzioso.
Spese distratte in favore dell'avv. Giuseppe Di Prima, antistatario.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
annulla le ordinanze ingiunzione nn. OI-001002940, OI-001003066, OI-001003948, OI-
P.IVA_1
condanna alla rifusione Parte_4
delle spese pari a € 1.740,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, se dovute, con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe Di Prima, antistatario.
Sciacca, 17/4/2025
IL GIUDICE
Leonardo Modica
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