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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1406/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. UBERTI Parte_1 C.F._1
EMANUELLA, elettivamente domiciliato in VIALE ANTONIO FRATTI N. 30/C PARMA, presso lo studio dell'avv. UBERTI EMANUELLA
- RICORRENTE -
C o n t r o
) Controparte_1 P.IVA_1
-RESISTENTE CONTUMACE –
Causa Civile iscritta al 1406/2024 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione, ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 ed artt. 281 undecies e ss. Parte_1
c.p.c., avverso il decreto di revoca di ammissione al gratuito patrocinio con effetto retroattivo, nel giudizio n. 5360/2018 RG, conclusosi con sentenza n. 708/2023 pubblicata il 26.05.2023, in quanto
è stato accertato che l'odierna ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio in data 11.09.2018, nell'anno d'imposta 2017, ha percepito redditi pari ad euro 27.329,01, superiori, dunque, ai limiti imposti dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002.
In questa sede, l'opponente sostiene che i redditi dichiarati non sono stati, da lei, realmente, percepiti e sono relativi alla quota di utili a lei spettante, quale socia della NO di NN
ER & C. s.a.s., il cui mancato pagamento è stato accertato dalla sentenza di cui sopra.
Nessuno si è costituito per l'Ufficio, che, pertanto, è stato dichiarato contumace.
A parere di questo giudicante, l'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si ritiene che la decisione debba essere adottata con sentenza, e non più con ordinanza, in quanto l'art. 99 D.P.R. n. 115/2002, al terzo comma, dispone che il procedimento è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato, ovvero, dopo la riforma c.d. Cartabia, il rito semplificato, che si definisce con sentenza.
Nel merito, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 115/2002, “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a…”. La norma non lascia adito a dubbi in merito al fatto che deve aversi riguardo al reddito esposto nella dichiarazione dei redditi dall'ammesso al gratuito patrocinio. Come non vi è dubbio, dal tenore del decreto opposto e da quello delle difese di parte opponente (v. nota in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, nelle quali si fa espresso riferimento alle “dichiarazioni fiscali a nome della socia ”), in mancanza del deposito, da parte Parte_1
dell'opponente, dell'informativa dell'Agenzia delle Entrate sulla base della quale la revoca è stata disposta, che quest'ultima è dipesa esclusivamente dalla dichiarazione dei redditi della stessa Pt_1
alla quale, ora ella nega valore.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta.
Nulla sulle spese processuali, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione proposta da Parte_1
Nulla sulle spese processuali.
Parma, 16/04/2025 Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile promossa da:
), con il patrocinio dell'avv. UBERTI Parte_1 C.F._1
EMANUELLA, elettivamente domiciliato in VIALE ANTONIO FRATTI N. 30/C PARMA, presso lo studio dell'avv. UBERTI EMANUELLA
- RICORRENTE -
C o n t r o
) Controparte_1 P.IVA_1
-RESISTENTE CONTUMACE –
Causa Civile iscritta al 1406/2024 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione, ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 ed artt. 281 undecies e ss. Parte_1
c.p.c., avverso il decreto di revoca di ammissione al gratuito patrocinio con effetto retroattivo, nel giudizio n. 5360/2018 RG, conclusosi con sentenza n. 708/2023 pubblicata il 26.05.2023, in quanto
è stato accertato che l'odierna ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio in data 11.09.2018, nell'anno d'imposta 2017, ha percepito redditi pari ad euro 27.329,01, superiori, dunque, ai limiti imposti dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002.
In questa sede, l'opponente sostiene che i redditi dichiarati non sono stati, da lei, realmente, percepiti e sono relativi alla quota di utili a lei spettante, quale socia della NO di NN
ER & C. s.a.s., il cui mancato pagamento è stato accertato dalla sentenza di cui sopra.
Nessuno si è costituito per l'Ufficio, che, pertanto, è stato dichiarato contumace.
A parere di questo giudicante, l'opposizione è infondata per le ragioni che seguono.
Preliminarmente si ritiene che la decisione debba essere adottata con sentenza, e non più con ordinanza, in quanto l'art. 99 D.P.R. n. 115/2002, al terzo comma, dispone che il procedimento è quello speciale previsto per gli onorari di avvocato, ovvero, dopo la riforma c.d. Cartabia, il rito semplificato, che si definisce con sentenza.
Nel merito, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 115/2002, “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a…”. La norma non lascia adito a dubbi in merito al fatto che deve aversi riguardo al reddito esposto nella dichiarazione dei redditi dall'ammesso al gratuito patrocinio. Come non vi è dubbio, dal tenore del decreto opposto e da quello delle difese di parte opponente (v. nota in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025, nelle quali si fa espresso riferimento alle “dichiarazioni fiscali a nome della socia ”), in mancanza del deposito, da parte Parte_1
dell'opponente, dell'informativa dell'Agenzia delle Entrate sulla base della quale la revoca è stata disposta, che quest'ultima è dipesa esclusivamente dalla dichiarazione dei redditi della stessa Pt_1
alla quale, ora ella nega valore.
Alla luce di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta.
Nulla sulle spese processuali, stante la contumacia del resistente.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: respinge l'opposizione proposta da Parte_1
Nulla sulle spese processuali.
Parma, 16/04/2025 Il Giudice Unico
Dott. Antonella Ioffredi