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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/06/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI GROSSETO
Sezione Lavoro
❖➢
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO all'udienza del 10 giugno 2025,
sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 530 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2024,
vertente
TRA
, (C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Natale Perri, che nel cui studio in Roma, Largo Colli Albani 14, è elettivamente domiciliato, giusta delega in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Roma, in Controparte_1
persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya Lea
Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti.
OPPOSTO
N O N C H É con sede legale in Roma, via G. Grezar Controparte_2
14, C.F. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Alessandro Minucci del Foro di Napoli, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Napoli, Via D. Fontana n. 27/10, giusta delega in atti telematici.
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a cartelle esattoriali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Opponente: Voglia il Giudice del Lavoro:
“- In via cautelare: sospendere, per le ragioni espresse in narrativa, l'intimazione di pagamento
opposta;
- nel merito: annullare e/o dichiarare inefficace l'intimazione di pagamento opposta per i motivi
esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 cpc a favore del sottoscritto
difensore”.
Opposto :“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa istanza disattesa e reietta, per i motivi CP_1
esposti, dichiarare inammissibile il ricorso per i motivi di cui in narrativa e comunque, rigettarlo,
nel merito, in quanto infondato sia in fatto che in diritto. (….).
Si chiede al Giudice di ordinare ad riscossione la produzione della Controparte_2
documentazione interruttiva dei termini prescrizionali ex art 210 cpc e 421 cpc. Con vittoria di
spese, competenze professionali”.
Opposta Agenzia:“Voglia il Giudice del Lavoro:
“DISATTESA LA RICHIESTA DI SOSPENSIONE
in via preliminare 1) accertare e dichiarare la sussistenza della transazione intervenuta tra le parti in data 13.10.2024
(docc.
6.1 e 6.2);
2) per l'effetto, rigettare la domanda conseguente il mancato rispetto di detta transazione;
in via del tutto subordinata, e
NEL MERITO
3) rigettare integralmente il ricorso che, per i su citati motivi, risulta essere del tutto infondato in
fatto ed in diritto, con conseguente conferma degli atti oggetto di odierna opposizione;
4) con vittoria di spese e competenze ex D.M. 55/14;
5) nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, ritenere e dichiarare la mancata
responsabilità dell' con ogni conseguenza anche in ordine alle spese”. CP_2 CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17 giugno 2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 051 2024 9001227614000,
notificatagli in data 7.6.2024, siccome illegittimamente emessa in assenza della prodromica notificazione degli atti presupposti ovvero dei seguenti avvisi di addebito (per quel che rileva in questa sede):
1) Avviso n. 35120130000419421000 asseritamente notificato in data 16.04.2013
riguardante contributi I.V.S relativi all'anno 2012 per € 3.980,91;
2) Avviso n. 35120160000336066000 asseritamente notificato in data 10.05.2016
riguardante contributi I.V.S fissi/percentuale sul minimale relativi all'anno 2016 per
€ 317,27;
3) Avviso n. 35120170000662054000 asseritamente notificato in data 28.09.2017
riguardante contributi I.V.S fissi/percentuale sul minimale relativi all'anno 2012 per
€ 311,55;
Eccepiva inoltre l'intervenuta prescrizione quinquennale.
2. L' resisteva alla domanda deducendo il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva, l'inammissibilità dell'opposizione all'atto di intimazione e la tardività delle eccezioni e doglianze in genere del ricorrente, concludendo come in epigrafe riportato. Nello specifico, deduceva la regolarità della notifica degli avvisi contestati e, quanto all'esistenza di successivi atti interruttivi intervenuti prima del maturare della prescrizione quinquennale, indicava in il soggetto chiamato a CP_3
fornire la relativa prova.
3. Si è costituta altresì l' producendo prova degli atti Controparte_2
interruttivi della prescrizione.
4. All'odierna udienza – svoltasi nelle forme della trattazione scritta - la causa,
documentalmente istruita, è stata decisa con sentenza depositata nel sistema telematico.
***
5. Infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata da parti. CP_1
L' infatti, è sempre legittimato in quanto titolare della pretesa economica CP_1
sottostante anche laddove l'opposizione riguardi vizi formali di notifica. Come
precisato infatti da Cass. Ord. 5625 del 26.2.2019 l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes”. Così anche
Cass. Sent. 16425/2019 “In tema di riscossione dei contributi previdenziali mediante
iscrizione a ruolo, nel giudizio proposto dal debitore con le forme dell'opposizione
all'esecuzione per l'accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo,
lamentando la mancata notifica della cartella esattoriale o dell'avviso di addebito senza
tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio
necessario tra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, dovendosi
attribuire alla chiamata in causa del concessionario prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs.
n. 46 del 1999, il valore di una mera "litis denuntiatio", intesa a rendere nota la pendenza
della controversia ed estendere gli effetti del futuro giudicato;
né trova applicazione l'art. 39
del d.lgs. n.112 del 1999, trattandosi di norma eccezionale che prevede a carico del
concessionario l'onere di chiamare in causa l'ente creditore solo quando si discuta di vizi formali degli atti esecutivi e, al contempo, del merito della pretesa creditoria”. Sussiste nel caso specifico la legittimazione passiva anche dell'ente della riscossione in quanto le doglianze di parte ricorrente attengono, tra l'altro, ai tempi della notifica degli atti rilevanti ai fini del decidere rispetto all'eventuale prescrizione maturatasi dopo la notifica dell'avviso di pagamento da parte di CP_1
6. L'opposizione avverso l'intimazione di pagamento emessa e notificata da va CP_3
qualificata come opposizione all'esecuzione qualora si intenda far valere fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella di pagamento. Nel caso di specie, poiché la parte opponente ha eccepito l'estinzione del credito dell' per la intervenuta prescrizione, CP_1
l'opposizione proposta deve essere qualificata come opposizione all'esecuzione investendo l'“an” dell'azione esecutiva e cioè il diritto della parte istante a promuovere l'esecuzione sia in via assoluta che relativa. Non essendo, quindi,
previsto dalla legge un termine perentorio per l'opposizione all'esecuzione, a differenza di quanto stabilito per l'esperibilità dell'opposizione agli atti esecutivi,
l'eccezione di tardività è destituita di fondamento. La regolare notifica degli atti presupposti non consente di recuperare la possibilità di impugnare i detti atti per vizi sia formali che sostanziali. A ciò fa, in ipotesi, deroga la sola possibilità che il ricorrente intenda far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo, in particolare, la prescrizione. Il vizio di prescrizione, quale causa di estinzione della pretesa creditoria, è quindi idoneo a giustificare l'opposizione in quanto la prescrizione è fatto estintivo sopravvenuto alla notifica delle cartelle stesse (Cassazione civile, sez. II n. 9617 del 5.5.2014).
7. Nel caso specifico, l'eccezione d'intervenuta prescrizione non è tuttavia fondata.
Gli avvisi di addebito sono stati notificati personalmente (uno al padre del ricorrente), come comprova la documentazione allegata da alla propria CP_1
memoria di costituzione.
ha poi prodotto gli atti interruttivi della prescrizione relativi agli avvisi CP_3
elencati al superiore punto 1. In particolare, i seguenti 5 atti interruttivi: a)l'atto interruttivo n. 05120199000165782000 (doc.
7.1 Intimazione di pagamento n.
05120199000165782000 del 15.1.19 - doc.
7.2 Notifica Intimazione di pagamento n.
05120199000165782000 del 1.3.19 – - doc.
7.3 Notifica Intimazione di Parte_2
pagamento n. 05120199000165782000 del 29.3.19 – Avviso Deposito nella Casa
Comunale - doc.
7.4 Notifica Intimazione di pagamento n. 05120199000165782000
del 29.3.19 – Ricevuta Nexive - doc.
7.5 Notifica Intimazione di pagamento n.
05120199000165782000 del 29.3.19 – Avviso Deposito nella Casa Comunale - doc. 7.6
Notifica Intimazione di pagamento n. 05120199000165782000 del 30.4.19 –
Compiuta giacenza)
b) l'atto interruttivo n. 05120229000323225000 (doc.
8.1 Intimazione di pagamento n.
05120229000323225000 del 1.4.22 - doc.
8.2 Notifica Intimazione di pagamento n.
05120229000323225000 del 9.7.22 – - doc.
8.3 Notifica Intimazione di Parte_2
pagamento n. 05120229000323225000 del 30.11.22 – Avviso Deposito nella Casa
Comunale - doc.
8.4 Notifica Intimazione di pagamento n. 05120229000323225000
del 30.11.22 – ) Parte_2
c) l'atto interruttivo n. 05120219000157559000 (doc.
9.1 Intimazione di pagamento n.
05120219000157559000 del 22.10.21 - doc.
9.2 Notifica Intimazione di pagamento n.
05120219000157559000 del 22.11.21 – - doc.
9.3 Notifica Intimazione di Parte_2
pagamento n. 05120219000157559000 del 8.3.23 – Avviso Deposito nella Casa
Comunale - doc.
9.4 Notifica Intimazione di pagamento n. 05120219000157559000
del 8.3.23 – ); Parte_2
d) l'atto interruttivo n. 05120249001227614000 (doc. 10.1 Intimazione di pagamento n. 05120249001227614000 del 5.4.24 - doc. 10.2 Notifica Intimazione di pagamento n.
05120249001227614000 del 10.6.24 – ); Parte_2
e) l'atto interruttivo n. 05180201400000881000 (doc. 11.1 Preavviso di Fermo n.
05180201400000881000 del 16.6.24 - doc. 11.2 Notifica Preavviso di Fermo n.
05180201400000881000 del 4.9.24 – Ricevuta Nexive - doc. 11.3 Notifica Preavviso di
Fermo n. 05180201400000881000 del 4.9.24 – ). Parte_2
8. Ebbene a fronte della produzione delle notifiche nei rispettivi atti di costituzione delle resistenti, alla prima udienza del 20 novembre 2024, parte ricorrente ha dedotto che non ha depositato gli originali degli atti interruttivi. CP_3
Costituisce principio generale quello per cui la produzione in giudizio di un atto interruttivo unitamente alla prova della sua notifica implica una presunzione di corrispondenza di contenuto tra la copia prodotta e la missiva ricevuta dalla controparte, salva la prova, a carico del destinatario, di avere ricevuto una missiva di contenuto diverso o un plico privo di contenuto. Cosa che il ricorrente si è
guardato bene dal fare.
Inoltre, sul tema della notifica della stessa cartella da cui origina il credito (e non di un mero atto interruttivo del connesso diritto), la Cassazione ha avuto modo di affermare che non sussiste alcun onere probatorio dell' Controparte_4
avente ad oggetto l'esibizione in giudizio delle cartelle nel loro contenuto originale e integrale (“…nemmeno ai sensi del richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,
comma 4, che peraltro ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice", la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso di ricevimento”; così in motivazione, ad es., Cassazione n.10326 del 13/05/2014).
9. Si rileva infine che in data 13.10.2024 il ha presentato domanda di Pt_1
pagamento rateale delle proprie pendenze (doc. 6.1), che ha accettato. CP_3
Tuttavia il ricorrente ha poi omesso di rispettare il piano di rientro.
Con sentenza n. 37389/2022 la Suprema Corte, in riferimento all'istanza di rateazione del debito, anche qualora corredata dalla formula di rito di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali, ne ha confermato l'effetto interruttivo della prescrizione (conforme Cass. 16098/2018 del 18.6.2018, Cass., sez.
L., 15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L,
29/12/2015, n. 26013). Si veda anche ord. Cass. 3414/2024 del 6/2/2024 secondo cui l'effetto interruttivo della prescrizione si ricollega alla consapevolezza dell'esistenza del debito e, più in generale, ha ribadito come l'istanza di rateizzazione del debito, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, tuttavia integra un riconoscimento del debito idoneo a interrompe la prescrizione, ex art. 2944 cod. civ., ed è totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di pagamento (tesi che non si pone in contrasto con le pronunce in materia Cass. nn. 12735/2020 e 5549/2021, in quanto la prima conferma semplicemente che la presentazione di istanza di rateizzazione non costituisce acquiescenza, non escludendo che essa implichi riconoscimento di debito, con conseguente effetto interruttivo della prescrizione, mentre la seconda si limita a osservare che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede, altresì, in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse e anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore”).
Sulla stessa scia si veda, da ultimo, Cass. n. 27504 del 23 ottobre 2024, che,
intervenendo nuovamente sulla valenza dell'istanza di dilazione del pagamento delle somme dovute, ha così testualmente ribadito: “…l'istanza di rateizzazione del
debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del
contribuente in ordine all'an della pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da
interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con
l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione delle cartelle di
pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3
dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi
presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere.”
10. Consegue quindi alla regolare notifica degli atti e all'inconfigurabilità dell'eccepita prescrizione l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014,
seguono la soccombenza. Esse si liquidano separatamente in favore delle parti vittoriose. La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita infatti a carico di più parti soccombenti,
secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. La solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi. (Cass. sent. 663/1999 e 13001/2005 e, da ultimo,
ord. 18256/2017).
Con l'ulteriore precisazione che alla difesa dell' non vanno liquidate I.V.A. e CP_1
C.P.A.: la prima infatti non è dovuta in quanto gli avvocati dell' sono CP_1
dipendenti dell'ente, sicché la prestazione lavorativa resa non costituisce né una cessione di beni, né un'erogazione di servizi nell'esercizio di una professione,
rilevanti ai sensi del d.P.R. n. 633 del 1972; la C.P.A. non compete in quanto sono iscritti ad un albo speciale con apposita gestione separata e non alla Cassa
previdenza avvocati.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore delle parti resistenti, delle spese di lite che liquida in € 2.620 per ciascuna parte a titolo di compensi professionali, oltre IVA e
CPA, ove dovute, come per legge.
Grosseto, 10 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Grosso