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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 25/03/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 877/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 25 marzo 2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI ENNA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Daniela Francesca
Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 877/2021 R.G. Lav. promossa da elettivamente domiciliato in Pietraperzia, via G. Farulla n.1, presso lo studio Parte_1
dell'avv. G. Di Blasi che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
, in persona del presidente legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentato e difeso per mandato generale alle liti dall'avv. S. Dolce;
[...]
resistente
Avente ad oggetto: diritto indennità di disoccupazione agricola.
All'udienza odierna, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti la causa veniva decisa come da sentenza letta in udienza. MOTIVI
Con ricorso depositato in data 11.06. 2021 parte ricorrente, proponeva opposizione avverso comunicazione con cui in data 16.04.2018 l' di Enna notificava al sig. il provvedimento CP_1 Pt_1
del 04.04.2018, con il quale chiedeva la restituzione della somma di €. 2.221,36 quale indennità di disoccupazione agricola, in quanto in esito a riesame del 03.04.2018, la suddetta domanda di disoccupazione agricola era stata respinta perché “non risulta iscritto negli elenchi agricoli”.
Esponeva che la domanda di disoccupazione agricola afferente al periodo indicato in ricorso (anno
2016) veniva dapprima accolta e di poi rigettata dall' con la motivazione che lo stesso non CP_1
risultava iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso in via amministrativa rimasto senza risposta.
Chiedeva dichiararsi il proprio diritto alla indennità di disoccupazione agricola ed accertarsi la illegittimità della pretesa dell' alla restituzione già percepite a tale titolo. CP_1
Vinte le spese di lite.
L' si costituiva in giudizio contestando nel merito l'infondatezza della domanda. CP_1
All'udienza odierna la causa veniva decisa come da sentenza, di cui è stata data rituale lettura.
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Non può esaminarsi il motivo che fa leva sulla pendenza innanzi all'intestato Tribunale di giudizio volto a contestare il disconoscimento del rapporto di lavoro e delle relative giornate lavorative,
giacchè la doglianza è stata proposta solo con le note del 22 gennaio 2025 e dunque tardivamente.
Ciò posto, il ricorso non può trovare accoglimento essendo nel merito infondato e restando assorbita ogni altra eccezione dell' CP_1
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma
dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).Ed infatti, la produzione dell'iscrizione nell'elenco costituisce prova sufficiente solo ove l'istituto previdenziale convenuto non ne contesti le risultanze (Cass. Civ.
sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).Ora, in base agli ordinari principi processuali, e agli oneri di allegazione, contestazione e prova, appare chiaro che, sia che risulti emesso un provvedimento di disconoscimento, sia che detto provvedimento manchi (e, dunque, si reputi vigente l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, che va in tal caso ritualmente documentata), gli oneri probatori in ogni modo gravanti sul lavoratore presuppongono, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione, in specie laddove l' previdenziale contesti il carattere fittizio del rapporto ovvero CP_1
l'insussistenza della subordinazione (Cass. civ. sez. lav., 02.6. 2012, n.13877, cit.).
In particolare, in ossequio all'art. 414 c.p.c., appare necessario che l'attore indichi, in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato, il cui accertamento è necessario ai fini previdenziali invocati,
dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20
marzo 2001 n. 3975).
Alla luce dei summenzionati principi deve essere deciso l'odierno ricorso. CP_ Nella specie, il disconoscimento delle giornate prestate alle dipendenze della individuale CP_4
è scaturito da un accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza allo scopo di rilevare irregolarità
nella percezione di indennità di malattia e di disoccupazione, il cui esito è stato riversato nel verbale di accertamento , prodotto dall' . Da tali accertamenti sono emerse diverse CP_1 Controparte_5
circostanze rilevanti che depongono in senso contrario rispetto all'effettivo svolgimento da parte della ditta in oggetto di attività agricola con dipendenti secondo le modalità qualitative e quantitative denunciate.
CP_ Si osserva come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un accertamento
precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non possono
esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può
anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (Cassazione civile sez.
lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti,
dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
A fronte di tali specifici elementi, da cui emerge che la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
Di contro, la prova testimoniale articolata non appare idonea a superare le risultanze dei superiori accertamenti in quanto, a parte la genericità della stessa ( non si indica l'orario osservato, le mansioni specificamente svolte e non si d° prova dell'onerosità) l'unico teste indicato ( ), è Testimone_1
evidentemente inattendibile, in ragione del fatto che trattasi dello stesso datore di lavoro cui vengono imputate le denunciate irregolarità desumibili dai verbali ispettivi versati in atti e che ha dunque tutto l'interesse ( a tutela della propria personale posizioni) a sostenere di aver intrattenuto regolari rapporti di lavoro.
Attesa la scarsa rilevanza della prova orale, per le ragioni testè esplicitate, la stessa veniva pertanto ritenuta superflua ai fini del decidere e se ne escludeva la ammissibilità.
Non soccorre poi la documentazione prodotta (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti provenienti dal preteso datore di lavoro sottoposto ad indagini ispettive, oltre che a procedimento penale.
Laddove, come nel caso, emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato non potendosi dire adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul preteso lavoratore.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 25/03/2025