Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 14/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 9/2026
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
TA LORETO Presidente Ida CONTINO Consigliere UC d’AMBROSIO Consigliere relatore NI RUGGIERO Consigliere IA Cristina RAZZANO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sugli appelli iscritti al n. 61792 del registro di segreteria, proposti da AD RA (C.F. [...]), nata a [...] il 12.08.1962, rappresentata e difesa dall’avv. Gerardo Donnoli (C.F.
[...]; Tel./Fax: 097137270; pec:
donnoli.gerardo@cert.ordineavvocatipotenza.it;);
NI Di RA (C.F. [...]), nato a [...] il 01/05/1959, rappresentato e difeso dall’avv. IT Iorio (C.F.
[...]; pec: studiolegaleiorio@legalmail.it);
NI NO, nato a [...] il [...] (C.F.
[...]), rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio ER
(C.F.: [...]; pec: fabrizio.perla@avvocatismcv.it, Fax:
0647818444), elettivamente domiciliato in Roma, Via Sistina n. 121;
SENT. 9/2026 IA QU, nata il [...] a [...]
[...]), rappresentata a difesa dall’avv. IT UC
(C.F. [...], telefax 0971 472987, pec:
lucia.vito@cert.ordineavvocatipotenza.it);
contro
- Procura generale della Corte dei conti
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Basilicata avverso
la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata n.
61/2024, depositata il 18 giugno 2024 e notificata il 26 giugno 2024.
Visti gli atti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 6 novembre 2025, con l’assistenza del segretario, dott. Luca Fruscione, il relatore, consigliere UC d’AM, gli avvocati Gerardo Donnoli, IT Iorio, Fabrizio ER e IT UC, per gli appellanti, e il Pubblico ministero, nella persona del V.P.G. Luigi d’Angelo.
FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla Procura attrice, ha condannato, a titolo di colpa grave, NI NO al pagamento di € 283.557,58, NI Di RA al pagamento di € 212.668,18, AD RA al pagamento di €
141.778,79 e IA QU al pagamento di € 70.889,39 in favore della A.O.R. San RL di Potenza, oltre interessi, rivalutazione e spese SENT. 9/2026 di giudizio, per il danno patrimoniale subito dall’azienda sanitaria in ragione della dispersione dell’ingente credito dell’Azienda Ospedaliera San RL avente a oggetto canoni e altre spettanze dovuti dalla società Capital S.r.l. per la gestione della mensa-bar dell’ospedale.
2. Dall’esame degli atti la vicenda può essere sinteticamente ricostruita nei termini che seguono. A seguito di gara indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 2014/00159 del 28/04/2014, si procedeva all’affidamento decennale del bar-ristoro e tavola calda dell’Azienda Ospedaliera Regionale San RL di Potenza alla società Smilla S.r.l., che procedeva a immediata cessione del ramo d’azienda rilevante alla società Capital s.r.l.; quest’ultima, in data 22/12/2014, sottoscriveva il contratto con l’Azienda ospedaliera, per il valore complessivo di € 3.200.000,00 (corrispondente a un canone annuo di €
320.000,00) oltre IVA, prevedendo, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, la costituzione di polizza fideiussoria con la società Confidi Reale per l’importo di € 160.000,00. Avviato il servizio nel gennaio 2015, la Capital provvedeva al pagamento del canone del primo trimestre 2015 e di parte di quello del secondo (per un totale di
€ 180.000,00), nonché di un ulteriore acconto (€ 21.000,00); tali somme venivano corrisposte in data 19/06/2015 (quanto a € 30.000,00) e, per la rimanente parte, nel 2017. La società Confidi Reale, che aveva prestato la garanzia fideiussoria, dopo esser stata cancellata dal 11/06/2015 dall’apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia, veniva dichiarata fallita con sentenza n. 183 del 03/03/2016. Il primo sollecito di pagamento alla Capital da parte dei competenti uffici dell’Azienda SENT. 9/2026 San RL risale al 18/05/2016, quando, con una nota dell’avv.
NO, si diffidava al pagamento dell’importo di € 439.324,03 la società debitrice, che, con nota del 05/07/2016, si dichiarava disposta a un piano di rientro, «… in attesa di rivedere … la possibilità di riproporzionare il canone mensile rispetto ai mq. finora utilizzati». Dopo l’invio di mail del 14/07/2016, l’avv. NO, con nota del 11/10/2016, sollecitava la società a comunicare un piano di rientro che prevedesse l’estinzione, entro il 31/10/2016, di almeno il 50% della debitoria maturata al 31/12/2015, avvertendo che, in mancanza, si sarebbe proceduto all’incameramento della cauzione e al recupero coattivo del dovuto dinanzi alla competente autorità giudiziaria. Delle trattative (intercorrenti di concerto con il Direttore dell’Ufficio Provveditorato - Economato e con l’Ufficio Gestione Tecnico Patrimoniale) l’avv. NO metteva al corrente la dr.ssa IS con nota del 27/04/2017, con la quale riteneva «… opportuno, prudenziale e congruo svalutare il credito relativo alla situazione debitoria in capo alla società per una somma complessiva di euro 300.000». Con nota del 20/07/2017 l’avv. NO inviava un’altra diffida alla Capital, per il debito di € 748.746,90, ricevendone riscontro con nota del 26/07/2017, con la quale la società chiedeva in definitiva la rimodulazione del canone alla misura di € 20.000,00 (mensili) a far data da gennaio 2015. L’avv. NO, nella missiva del 05/04/2018 indirizzata alla dott.ssa IS, premettendo che la Capital aveva provveduto «… ad estinguere parte del debito mediante un piano di rientro che ammontava a circa € 440.000,00», dichiarava di SENT. 9/2026 ritenere, di concerto con il Direttore dell’Ufficio ProvveditoratoEconomato e con l’Ufficio Gestione Tecnico-patrimoniale, plausibili e congrue la rimodulazione del canone e la riduzione della durata contrattuale a cinque anni, come proposto dalla società. Tale ipotesi di rinegoziazione incontrava, però, le consistenti perplessità del Collegio Sindacale dell’Azienda San RL, che, con nota del 21/11/2018 indirizzata alla Direzione Amministrativa dell’Azienda ospedaliera, procedeva, tra l’altro, a sollevare la problematica di «… eventuali contestazioni e risvolti illeciti insiti nell’accordo, atteso che l’affidamento è frutto di una gara mediante procedura aperta», non mancando di rappresentare la necessità di acquisire informazioni circa la polizza fideiussoria. Soltanto dopo un ulteriore e consistente lasso di tempo l’avv. NO, con nota del 22/07/2020 (inviata per conoscenza al Collegio sindacale, al Direttore generale, al Direttore amministrativo, al Direttore UOC Gestione Economico-Finanziaria e al Direttore UOC Provveditorato-Economato), «… rilevato il perdurante inadempimento …», invitava la società a un incontro, sollecitandola
«… a comunicare tempestivamente un dettagliato e credibile piano di rientro della debitoria maturata al 30.04.2020 ammontante ad €
1.517.939,00». Con nota del 04/08/2020 la società rappresentava che stava predisponendo un piano di rientro del debito maturato al febbraio 2020, chiedendo una rimodulazione dei canoni maturati dal marzo 2020, vista la situazione emergenziale derivante dalla pandemia da Covid 19 e invocando la risoluzione del contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità della prestazione. Solo con nota del 08/02/2021, a SENT. 9/2026 firma del dott. Di RA, l’Azienda Ospedaliera comunicava la risoluzione del contratto per inadempimento degli obblighi contrattuali della Capital.
3. La Procura regionale contestava, in particolare, oltre alla mancata escussione della garanzia fideiussoria (€ 160.000) prestata dalla Confidi Reale, fallita nel 2016, ritardi e inerzie nella risoluzione del contratto con la Capital S.r.l. (nonostante il perdurante inadempimento, i reiterati mancati pagamenti, i piani di rientro mai rispettati e le diffide rimaste senza seguito), la tardiva risoluzione del rapporto contrattuale formalizzata soltanto nel febbraio 2021 e il mancato esercizio dei doveri di controllo e vigilanza.
4. Il Collegio di prime cure accertava il pregiudizio patrimoniale oggetto della contestazione erariale, ritenendo sussistere il nesso causale tra il danno e la condotta dei convenuti e l’elemento soggettivo della colpa grave, affermando che “è palese che ciascuno dei convenuti, in presenza di una responsabilità che era, al contempo, individuale e condivisa, in luogo di efficacemente assumere ed esercitare i doveri connessi al munus publicum, per quanto di propria competenza, hanno tenuto una condotta non propositiva né fattiva, così denotando massima trascuratezza e disinteresse per la cura degli interessi dell’Amministrazione di appartenenza, tale sicuramente da integrare l’esistenza del necessario elemento soggettivo. Alla luce degli stessi obblighi di servizio sopra enucleati, appare indubitabile la sussistenza, in capo a ciascuno dei convenuti, dell’obbligo, giuridicamente qualificato, di impedire la dispersione delle ingenti risorse rappresentate dal diritto di credito in questione, obbligo il cui inadempimento determina la innegabile sussistenza SENT. 9/2026 del nesso causale tra condotta omissiva e danno in questa sede contestato”.
5. Con appello notificato via pec in data 24 settembre 2024 e depositato in data 1° ottobre 2024, la dottoressa AD RA, ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.
I) Errores in iudicando et in procedendo - Illogicità e contraddittorietà della motivazione offerta - Erronea applicazione dell’articolo 3 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 17 della Regione Basilicata n. 39/2001 - Erronea applicazione dell’articolo 3.1) dell’Atto Aziendale vigente, illo tempore, presso l’Azienda Ospedaliera Regionale San RL di Potenza, con specifico riguardo alle pagine 23 e seguenti della sentenza gravata, nella misura in cui il Collegio giudicante - descritte le responsabilità in cui sarebbero incorsi NI NO e NI Di RA, rispettivamente, all’epoca dei fatti, Dirigente dell’Ufficio Legale e Direttore dell’U.O.C. “Provveditorato ed Economato” dell’Azienda Ospedaliera Regionale San RL - ha rappresentato che “anche i direttori amministrativi (e cioè RA AD, dal 29.10.2014 al 30.06.2019, e QU IA, dal 01.07.2019 al 06.09.2020), puntualmente posti a conoscenza della disfunzionalità del rapporto, sono venuti meno alla loro precipua funzione, in quanto riferimento principale delle attività amministrative, di supportare le strutture organizzative competenti con il coordinamento e l’integrazione delle azioni da porre in essere”, e che “i Direttori sono venuti meno ai loro doveri di controllo della rispondenza delle attività delle varie unità coinvolte nelle vicende agli obiettivi fissati dal vertice aziendale, e, riscontrata la mancata attivazione della risoluzione contrattuale, di attivare i poteri sostitutivi in merito, anche allo SENT. 9/2026 scopo di conseguire il miglior uso possibile delle risorse aziendali” (sentenza impugnata, pagina 35).
L’appellante RA ha sostenuto che il Collegio di prime cure - nella parte in cui ha ricostruito la questione e ha dichiarato la responsabilità erariale della dottoressa RA (all’epoca dei fatti Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliera Regionale San RL) - ha commesso un errore inescusabile. Infatti, ha dato atto - correttamente –
che le problematiche relative all’inadempimento della Capital s.r.l. - nel periodo in cui la RA ha svolto l’incarico di Direttore Amministrativo (dal 29.10.2014 al 30.06.2019) - erano affidate alle cure dell’avv. NO, Responsabile dell’U.O. “Affari Legali e Contenzioso”; che la RA ha appreso dell’esistenza della debitoria solo in data 18.05.2016, a mezzo di una nota inviatale per conoscenza dall’avvocato NO, nella quale si provvedeva a diffidare la Capital s.r.l. al pagamento, in favore dell’Azienda Ospedaliera, “della somma di € 439.324,03, entro 15 giorni dalla ricezione”; che la dottoressa RA è stata destinataria - sempre per conoscenza – di una ulteriore nota, a firma dell’avvocato NO (p.e.c., in data 14.07.2016) che la rendeva edotta che - ove la società debitrice non avesse corrisposto la somma dovuta all’Azienda Ospedaliera Regionale San RL - “si sarebbe proceduto all’incameramento della cauzione e all’immediata cessazione degli effetti del rapporto contrattuale oggetto della relativa procedura a evidenza pubblica per la scelta del contraente, all’immediata cessazione degli effetti del rapporto contrattuale esistente nonché per il recupero coattivo dinanzi SENT. 9/2026 all’Autorità Giudiziaria competente con ogni conseguente aggravio di costi”; che le successive comunicazioni concernenti la vicenda sono avvenute tutte - esclusivamente - tra NO, NI Di RA e IS. Tuttavia, il Collegio di prime cure ha inspiegabilmente ravvisato la responsabilità erariale della dottoressa RA, pur non essendo l’appellante venuta a conoscenza della declaratoria di fallimento, pronunciata in data 03.03.2016, del “Consorzio di Garanzia Fidi Confidi Reale”, della non escussione della polizza fideiussoria, della persistenza del debito della Capital s.r.l. e - conseguentemente -
dell’inattività di costoro rispetto alla risoluzione del contratto in essere.
Ha sostenuto, inoltre, che il giudice di prima istanza ha letto in maniera distorta le norme contenute nell’Atto Aziendale che disciplinano le funzioni dei Responsabili delle Unità Operative Complesse delle Aziende Sanitarie, con particolare riferimento a quanto attribuito dall’Atto Aziendale e dalla legge al dott. Di RA, Direttore dell’U.O.C. “Provveditorato ed Economato” e R.u.p. del contratto stipulato con la società Capital s.r.l., al quale, in ragione delle funzioni de quibus e del perdurante inadempimento della Capital s.r.l.,
competeva l’onere di applicare, con tempestività, l’articolo 1456 del codice civile e l’articolo 19 del contratto e di risolvere il rapporto con la menzionata società (tant’è che vi ha provveduto, in autonomia, solo in data 08.02.2021). Ha evidenziato che l’attivazione precoce della clausola risolutiva - “in ipotesi negli ultimi mesi dell’anno 2016” -
secondo il Collegio di prime cure - “avrebbe di per sé, da sola, consentito completamente di elidere il danno, in quanto non sarebbero SENT. 9/2026 venuti a maturazione i canoni a partire dall’anno 2017, la cui mancata riscossione è stata addebitata ai convenuti” (sentenza impugnata, pagina 38). Ha affermato che la Corte di prime cure ha analizzato in maniera sommaria e imprecisa le attribuzioni della dottoressa IS, Direttore dell’U.O.C. “Economico/Finanziaria”, non vocata nel presente giudizio, sulla quale gravava l’obbligo di controllare la persistenza della garanzia fideiussoria nonché di acquisire informazioni in ordine alla concreta esigibilità del credito legittimamente vantato dall’Azienda Ospedaliera Regionale San RL.
Ha sostenuto che la dottoressa RA non ha violato le norme disciplinanti le funzioni del Direttore Amministrativo e l’Atto Aziendale adottato dall’Azienda Ospedaliera Regionale San RL di Potenza, nemmeno nella parte in cui le assegna, in qualità di Direttore Amministrativo, il cd. “potere sostitutivo”, in quanto tale potere può essere esercitato dal Direttore Amministrativo nei confronti dei Direttori delle U.O.C. solo se costoro pongono in essere atti e/o provvedimenti non conformi agli obiettivi e alle decisioni fissati dal Direttore Generale, posto che, dal 29.10.2014 al 30.06.2019 (periodo in cui ha ricoperto l’incarico di Direttore Amministrativo), il Direttore Generale, pur essendo venuto a conoscenza della vertenza, non ha adottato - in merito - decisioni e/o determinazioni a cui NO, Dirigente dell’U.O. “Affari Legali e Contenzioso”, Di RA, Dirigente U.O.C. “Provveditorato ed Economato” e/o IS, Dirigente U.O.C. “Gestione Economico Finanziaria”, non si siano debitamente attenuti.
SENT. 9/2026 II) Assenza di motivazione in ordine alla sussistenza, in capo alla dottoressa AD RA, dall’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa per danno all’erario, con riguardo alla quale impugna il silenzio tenuto - sul punto - dal Collegio giudicante. Ha sostenuto che nel caso di specie, non v’è traccia - per quel che concerne la RA - né di prove né di indizi relativi alla sussistenza del dolo e/o della colpa grave.
III) Omesso esame dell’eccezione di prescrizione formulata, ex rite, dalla signora AD RA nella Memoria difensiva, con riguardo alla quale impugna il silenzio tenuto - sul punto - dal Collegio giudicante.
Ha ribadito che l’exordium prescriptionis, nel caso di specie, è il giorno 03.03.2016, data in cui il Tribunale Civile di Roma ha pronunciato il fallimento del “Consorzio di Garanzia Fidi Confidi Reale” che, con atto del 28.11.2014, aveva garantito, sino alla concorrenza di € 160.000,00, l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato, in data 22.12.2014, tra l’Azienda Ospedaliera Regionale San RL e la società Capital s.r.l., sostenendo che il diritto azionato oltre a essere infondato ed erroneo è, ictu oculi, affetto da prescrizione.
6. Con appello notificato via pec in data 25 settembre 2024 e depositato in data 21 ottobre 2024, il dottor NI Di RA ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.
I) Violazione degli artt. 5, 101 del cod. giust. cont. Si censura la ricostruzione dei fatti da parte del Giudice del primo grado (ex art. 190 comma 2 lett. a) cod. giust. cont.) con indicazione delle modifiche richieste.
Travisamento dei fatti ed error in iudicando per violazione e falsa applicazione SENT. 9/2026 dell’art. 1, comma 1, legge 20 del 1994, con riguardo in particolare al Capo della sentenza laddove (pag. 30) si ritiene che “L’atteggiamento degli odierni convenuti, esplicitato dal tenore delle rispettive difese, tratteggia in maniera emblematica un fenomeno, purtroppo non del tutto inconsueto dello
“scarico di responsabilità”; laddove (pag. 31) la Corte conclude che “ … i convenuti, in presenza di una responsabilità che era, nel contempo, individuale e condivisa, in luogo di efficacemente assumere ed esercitare i doveri connessi al munus publicum, per quanto di propria competenza, hanno tenuto una condotta non propositiva né fattiva, così denotando massima trascuratezza e disinteresse per la cura degli interessi dell’Amministrazione di appartenenza, tale sicuramente da integrare l’esistenza del necessario elemento soggettivo”;
laddove (pag. 34) la Corte ritiene che “ … Dirigente del Provveditorato che, a cagione dell’ambito funzionale allo stesso affidato, avrebbe dovuto vigilare sull’esecuzione del contratto e, constatato il non fisiologico svolgimento del rapporto, porre in essere tutte le necessarie iniziative per l’instaurazione di procedure atte all’individuazione di nuovo soggetto per la gestione del servizio ... ed infine ha tardivamente comunicato alla controparte la risoluzione contrattuale.
Sostiene l’appellante che erroneamente la sentenza ha individuato il dottor Di RA quale responsabile dell’esecuzione del contratto, affermando che, in quanto R.U.P., non ha rivestito le funzioni di D.E.C.
del contratto in questione, né avrebbe potuto farlo, stante il divieto di legge. Osserva preliminarmente che nel periodo temporale 2015/2020 l’avv. NO ha inviato tre note con le quali ha notiziato i vari Uffici delle diffide effettuate alla Ditta Capital e dell’evoluzione delle SENT. 9/2026 interlocuzioni avute sull’eventuale piano di rientro. In particolare, il dottor Di RA è venuto a conoscenza per la prima volta della morosità della Capital con la prima comunicazione (notifica alla ditta Capital di una diffida al pagamento inviata al Provveditorato per conoscenza in data 11.10.2016 prot. n. 3275). La seconda comunicazione è datata 20.07.2017 prot. n. 27045. La terza comunicazione, datata 22.07.2020 prot. n. 27865, è relativa a una riunione in data 27.07.2020 in merito alla quale il Direttore Generale Dott. IS, con nota in calce, ha convocato il Direttore Amministrativo, l’Avv. NO, la Dott.ssa IS o suo delegato e alla quale non ha partecipato il Di RA. Le altre due note richiamate dalla Corte non sono mai pervenute al Di RA, in quanto non indirizzate alla UO Provveditorato. Sostiene che ogni determinazione in merito alla vicenda contrattuale Capital è sempre stata in capo al Direttore Generale e alla UO Affari Legali e che la decisione di risolvere il contratto non poteva che competere in via esclusiva, quale scelta amministrativa discrezionale, al Direttore Generale, informato e sollecitato a risolvere la patologia del rapporto contrattuale sin dal 2016. Contesta le conclusioni della Sezione territoriale (“risulta allora evidente, in altre parole, che con la predetta mail il Di RA non veniva
“delegato” a procedere alla risoluzione né (come dallo stesso sostenuto) gli veniva (all’evidenza) impartito specifico “ordine” in tal senso, ma veniva semplicemente invitato a adottare iniziative già rientranti nella propria sfera di competenza. In definitiva, la mancata tempestiva attivazione della risoluzione contrattuale o, quantomeno, la formulazione di specifiche proposte SENT. 9/2026 di procedere in tal senso rivolte ai competenti vertici aziendali, determinano la sussistenza del necessario nesso di causalità anche in capo al Direttore dell’UO Provveditorato.”) ritenendole errate per illogicità e travisamento dei fatti.
II) Non configurabilità del danno in termini di attualità e concretezza. Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 1, legge 20 del 1994, impugnando il capo della sentenza in cui la Corte afferma la sussistenza del danno in termini di attualità e concretezza e omette di esaminare le eccezioni proposte in merito con la comparsa di costituzione e di motivare sul mancato accoglimento, non essendosi i diritti di credito vantati nei confronti della Capital ancora prescritti e non essendo conclusa la procedura concorsuale, a poco valendo le informazioni rese dal curatore fallimentare circa una presumibile incapienza dei beni del fallito rispetto alla massa debitoria, atteso che il debitore risponde con i beni presenti e futuri.
III) Omessa pronuncia sulla eccezione di necessità di citazione in giudizio della ditta Capital. Error in iudicando; Violazione art. 101 cod. giusto. cont.
Contesta che la sentenza non si è pronunciata in ordine alla eccezione di omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della ditta Capital, che, quale affidataria del Servizio a seguito di procedura a evidenza pubblica, risulta assoggettabile alla giurisdizione della Corte dei conti e alla azione erariale per i danni cagionati all’amministrazione, conseguenti al mancato rispetto dei vincoli contrattuali. Sostiene che l’azione di risarcimento del danno erariale poteva e può ancora essere efficacemente esperita nei confronti della SENT. 9/2026 ditta Capital, che la stessa Procura, nell’atto di citazione, individua quale principale responsabile del danno.
7. Con appello notificato via pec in data 25 settembre 2024 e depositato in data 22 ottobre 2024, il dottor NI NO, ha impugnato la sentenza di primo grado per i seguenti motivi.
I) Error in iudicando – sulla giurisdizione e sulla prescrizione -
insussistenza del danno – assenza di responsabilità per dolo e/o colpa grave -
insussistenza dell’antigiuridicità della condotta. Preliminarmente contesta il rigetto dell’eccezione formulata in primo grado, riferita al difetto di giurisdizione del giudice contabile, in quanto la responsabilità addebitata all’avv. NO riguarderebbe non attività di gestione amministrativa comportante la proposizione di atti e provvedimenti amministrativi, bensì un’attività stragiudiziale di carattere discrezionale, che peraltro non ha determinato alcuna decadenza e/o prescrizione in capo all’Azienda ospedaliera. Contesta, inoltre, il rigetto dell’eccezione di prescrizione, in quanto l’addebito mosso all’avvocato NO deriverebbe da circostanze che si sarebbero verificate nell’anno 2016 - allorquando si sarebbe verificata anche la perdita della garanzia del credito - mentre il primo atto interruttivo è del 2023 (invito a dedurre).
II) Error in iudicando – insussistenza del danno – assenza di responsabilità per dolo e/o colpa grave - insussistenza dell’antigiuridicità della condotta –
insussistenza del nesso di causalità - erronea quantificazione per assoluta sproporzione dell’addebito. Sostiene che la sentenza gravata risulta palesemente erronea laddove il Giudice di prime cure, operando una SENT. 9/2026 ricostruzione dei fatti estremamente sommaria, ha ravvisato una responsabilità per danno erariale in capo al NO, nella sua qualità di Dirigente dell’U.O.C. Affari Legali e Contenzioso dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San RL”, per avere lo stesso
“… tenuto una condotta non propositiva né fattiva, così denotando massima trascuratezza e disinteresse per la cura degli interessi dell’Amministrazione di appartenenza … L’avv. NO, pur dovendo essere pienamente consapevole, quantomeno fin dagli ultimi mesi del 2016, della situazione di perdurante e grave inadempimento da parte della ditta affidataria del servizio, si limitava solo … a prospettare il ricorso ai rimedi solutori contrattualmente concessi all’AOR, senza di fatto concretamente agire in tal senso, omettendo di fornire, agli organi competenti ad attivare la clausola risolutiva e ad incamerare la cauzione, specifiche indicazioni, con la prospettazione tecnica delle possibilità e dei rischi connessi alle scelte aziendali da intraprendere”.
Sottolinea che l’avvocato NO è Dirigente dell’U.O.C. Affari Legali e Contenzioso dell’Azienda Ospedaliera Regionale “San RL”
di Potenza, e che le funzioni relative alla gestione della unità operativa consistono in: - esame del contenzioso passivo con tutte le opportune valutazioni, con i servizi e gli uffici interessati, circa l’opportunità o meno di costituirsi in giudizio e/o ricercare eventuali soluzioni stragiudiziali e/o transattive; -valutare, sempre d’intesa con i servizi interessati, l’opportunità e conseguente attivazione di un contenzioso attivo; - rappresentanza e difesa innanzi le Magistrature competenti; -
attività di ricerca e di consulenza giuridico – amministrativa di particolare rilevanza e tali da non rientrare nelle competenze dei SENT. 9/2026 dirigenti che espressamente la richiedono; - attività in sede di conciliazione per le controversie di lavoro, precedute da apposite valutazioni, anche di intesa con i servizi interessati, circa possibilità conciliative; - proposte di atti di affidamento all’esterno di incarichi legali, CTP ecc; - gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza. Tali funzioni sono sempre state puntualmente poste in essere anche nella fattispecie che ci occupa. Sottolinea che il ruolo dell’avvocato non è connotato da alcuna natura decisionale, non potendo fare altro che “prospettare” lo stato delle cose e agire in via stragiudiziale. Ne consegue l’assoluta impossibilità di configurare qualsivoglia responsabilità di natura omissiva a fronte di un inesistente corrispondente obbligo. Sottolinea che, stante l’inadempimento contrattuale da parte della Capital s.r.l. per mancato pagamento dei canoni e comunque non secondo la tempistica stabilita nel contratto, l’avv. NO, nel maggio 2016, investito della questione dagli Uffici competenti, provvedeva a diffidare la società affidataria del servizio ad adempiere. A tale prima diffida, ne seguivano diverse, redatte a seguito di opportune valutazioni stragiudiziali, stante l’assenza di qualsivoglia atto e/o provvedimento di risoluzione da parte degli uffici di competenza e di contestazione alcuna. Dopo la prima diffida del 8 maggio 2016, la società si dichiarava disposta a un piano di rientro, di talché l’avv. NO, con nota del 11.10.2016, sollecitava la società a comunicare un piano di rientro che prevedesse l’estinzione entro il 31.10.2016 di almeno il 50% della debitoria maturata, a cui seguiva ulteriore diffida del 20.07.2017. Di tali SENT. 9/2026 valutazioni e diffide inoltrate alla società, l’avv. NO provvedeva puntualmente a informare la dott.ssa IS, Direttore dell’U.O.C. “Gestione Economico/Finanziaria”, alla quale comunicava nel 2018 (05.04.2018) che la società Capital aveva provveduto a estinguere parte del debito mediante un piano di rientro che ammontava a circa € 440.000,00 e che il Direttore dell’Ufficio Provveditorato Economato e l’Ufficio Gestione tecnico-patrimoniale avevano previsto un’ipotesi di rinegoziazione del debito. Afferma, pertanto, l’erroneità della sentenza gravata, stante l’assenza in capo al NO di qualsivoglia elemento che possa configurare una
“condotta antigiuridica omissiva” tale da determinare un danno erariale come determinato in sentenza, in quanto l’avv. NO, appena investito della questione, ha provveduto a diffidare la società affidataria, puntualmente informando di tanto gli organi e gli Uffici di competenza e, soprattutto, la Direzione Generale, il Direttore dell’Ufficio Provveditorato Economato e l’Ufficio Gestione Tecnicopatrimoniale, unici Uffici deputati a porre in essere, come del resto avvenuto successivamente, la risoluzione contrattuale mediante apposito provvedimento. Afferma che la sentenza è erronea laddove considera “inutile flusso epistolare” l’intera attività stragiudiziale posta in essere dall’avv. NO, senza considerare che in mancanza di essa nulla sarebbe stato posto in essere e soprattutto nessuno avrebbe attivato l’iter che poi si è concluso con la risoluzione.
Afferma che non poteva certamente ricadere sull’Avv. NO quale Dirigente dell’U.O.C. Affari Legali e Contenzioso il compito di SENT. 9/2026 adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale, attività posta in essere di fatto successivamente dal RUP del procedimento, dott. Di
RA.
III) Error in iudicando – insussistenza del danno – assenza di responsabilità per dolo e/o colpa grave - insussistenza dell’antigiuridicità della condotta –
insussistenza del nesso di causalità - erronea quantificazione per assoluta sproporzione dell’addebito. Afferma l’appellante che la sentenza gravata sarebbe erronea laddove attribuisce all’avvocato NO una presunta responsabilità per violazione dei propri doveri di servizio
(“Non v’è chi non veda, a questo punto, sotto il profilo soggettivo, il profondo iato sussistente tra condotta esigibile – desumibile dagli obblighi di servizio come sopra delineati e dalle regole generali sulla diligenza richiesta ai pubblici dipendenti – e la condotta in concreto posta in essere, tale da fondare senza alcun dubbio la colpa grave…”), in quanto non potendo egli adottare alcun provvedimento di risoluzione contrattuale, nulla di diverso avrebbe potuto fare se non diffidare la società affidataria affinché adempisse e risolvesse la questione anche in via stragiudiziale, con riguardo alla possibilità di un piano di rientro. Nel caso di specie non può dirsi ravvisabile in capo all’avv. NO alcuna “negligenza intollerabile” o “trascuratezza imperdonabile” tale da configurare una colpa grave.
IV) Error in iudicando insussistenza del danno – assenza di responsabilità per dolo e/o colpa grave - insussistenza dell’antigiuridicità della condotta - erronea quantificazione per assoluta sproporzione dell’addebito. In riferimento, infine, al quantum debeatur, afferma che la sentenza è erronea laddove, SENT. 9/2026 nonostante l’applicazione da parte della Corte del potere riduttivo di cui all’art. 52, comma 2, del R.D. 12.07.1934 n. 1214 e dell’art. 1, comma 1 bis della legge n. 20/1994, l’avv. NO, in assenza di qualsivoglia condotta colposa, è stato condannato al pagamento della somma complessiva pari a € 283.557,58 – corrispondente al 40%
dell’importo addebitato ai convenuti, in quanto la quantificazione del danno risulta del tutto irragionevole e sproporzionata rispetto alla fattispecie, quasi sanzionatoria più che ripristinatoria.
8. Con appello notificato via pec in data 24 settembre 2024 e in data 26 settembre 2024 e depositato in data 23 ottobre 2024, la dottoressa IA QU ha impugnato la sentenza di primo grado per Errata, ingiusta, infondata e immotivata affermazione circa la sussistenza della colpa grave dell’odierna ricorrente connotata da “inspiegabile pluriennale inerzia nell’attivare, o nel segnalare circostanziatamente, ai vertici aziendali l’urgenza e la necessità di porre in essere rimedi al fine di evitare l’importo della debitoria maturanda ”. Sul punto rileva che quanto ritenuto dal giudice di primo grado appare errato, ingiusto, immotivato e infondato. L’odierna appellante ha ricoperto la carica di direttore amministrativo dell’A.O.R.
San RL dal 01.07 2019 al 06.09.2020. Dalla documentazione acquisita in atti emerge, inoltre, che non ha mai avuto contezza dell’esistenza della vicenda di cui si discute, fino alla nota con la quale il responsabile del servizio legale, a fine luglio 2020, rappresentava la necessità di convocare una riunione per discutere l’inadempienza della ditta Capital e il piano di rientro, nell’imminenza della sostituzione del dott.
IS (direttore Generale) con l’Ing. IS (in qualità di SENT. 9/2026 Commissario Straordinario) al vertice dell’A.O. San RL e poche settimane prima della cessazione dalla carica. Afferma che la decisione appare fallace anche sul piano logico, allorché afferma la “indubitabile sussistenza in capo a ciascuno dei convenuti dell’obbligo, giuridicamente qualificato, di impedire la dispersione delle ingenti risorse rappresentate dal diritto di credito in questione”, in quanto se la base della supposta responsabilità è il rapporto di servizio, non si comprende sul piano logico/temporale come si possa addebitare la responsabilità all’QU, se al momento in cui la stessa assunse il rapporto di servizio la Capital srl era fallita e la compagnia di assicurazione che aveva prestato garanzia fideiussoria era stata cancellata dall’albo da oltre tre anni; e se dal 2015 (avvio del servizio di mensa) al 01.07.2019 non rivestiva alcun ruolo all’interno dell’azienda Ospedaliera. Afferma che, rispetto alla posizione della ricorrente, in relazione all’omessa considerazione della insussistenza della condotta la sentenza appare contraddittoria e illogica, lì dove afferma (pagina 38) in relazione “al giudizio controfattuale sul diverso comportamento da tenere in luogo della contestata omissione, che l’attivazione della clausola risolutiva espressa, in ipotesi negli ultimi mesi del 2016, avrebbe di per sè sola consentito di elidere completamente il danno in quanto non sarebbero venuti a maturazione i canoni del 2017”, considerato che trattasi di periodo antecedente di anni rispetto al suo arrivo all’A.O. San RL.
Con riferimento alla quantificazione del danno, afferma che la decisione appare sproporzionata, in quanto la sentenza non considera in maniera adeguata e ponderata l’incidenza causale della ricorrente, SENT. 9/2026 per aver svolto funzioni di direttore amministrativo per soli 13 mesi, per un arco temporale nel quale tutto il danno si era già consumato e cristallizzato, considerando la condotta causale di coloro che hanno ricoperto la funzione di direttore amministrativo come incidente nella quantificazione per una percentuale pari al 30%, e ripartendo questa percentuale addebitando il dieci per cento della stessa alla dottoressa QU, che ha ricoperto la funzione per un solo anno, e il venti per cento a chi ha ricoperto la medesima funzione per i cinque anni precedenti. Sottolinea che nella vicenda i legali rappresentanti dell’Azienda Ospedaliera non vengono presi in considerazione, malgrado spetti a loro il potere decisionale definitivo, così come i Direttori delle strutture preposte al controllo sull’esecuzione dei contratti, i Direttori degli Uffici che avrebbero dovuto verificare il ricevimento dei canoni e portare in bilancio la mancata riscossione delle spettanze, segnalando tempestivamente alla Direzione Strategica l’emergere di tale posta negativa. Non viene in alcun caso rilevata l’eventuale responsabilità di chi, dal mese di settembre 2020 in poi, ha ricoperto ruoli di vertice nell’A.O. San RL, sia in Qualità di Direzione Strategica che di Direzione delle Strutture Operative Complesse preposte agli Uffici Patrimonio e Ragioneria/Risorse Finanziarie.
9. Gli appellanti hanno tutti concluso chiedendo l’annullamento della condanna di primo grado o, in subordine, la riduzione della quota di addebito della responsabilità.
10. Con memoria conclusionale depositata in data 16 ottobre 2025 la Procura generale ha chiesto, riuniti gli appelli, il rigetto degli atti di SENT. 9/2026 gravame, poiché inammissibili e/o infondati, con conferma della sentenza di primo grado; spese come da soccombenza.
10.1 Per quanto concerne le eccezioni pregiudiziali e preliminari, ad avviso della Procura generale è infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal NO, argomentata sostenendo che la responsabilità contestatagli riguarda attività stragiudiziali e discrezionali, non attività di gestione amministrativa comportanti atti e provvedimenti amministrativi, in quanto “non eccede la giurisdizione contabile non solo la verifica se l’amministratore abbia compiuto l’attività per il perseguimento di finalità istituzionali dell’ente, ma anche se nell’agire amministrativo abbia rispettato tali norme e principi giuridici, sicché la Corte dei conti non viola il limite giuridico della "riserva di amministrazione" - da intendere come preferenza tra alternative, nell’ambito della ragionevolezza, per il soddisfacimento dell'interesse pubblico - nel controllare anche la giuridicità sostanziale e cioè l’osservanza dei criteri di razionalità, nel senso di correttezza e adeguatezza dell’agire, logicità e proporzionalità tra costi affrontati e obbiettivi conseguiti, costituenti al contempo indici di misura del potere amministrativo e confini del sindacato giurisdizionale dell’esercizio del potere discrezionale (cfr. Cass., sez. un., 28 giugno 2018, n. 17121, non massimata)”
(ex multis, Cass. civ., SS.UU., n. 20262/2022). Parimenti infondata è l’eccezione del Di RA con la quale si censura la sentenza di primo grado per aver omesso di integrare il contraddittorio, come dal medesimo richiesto, nei confronti della società morosa sulla quale sussisterebbe la giurisdizione contabile, in quanto ai fini del radicamento della giurisdizione contabile necessita la sussistenza di un SENT. 9/2026
“rapporto di servizio” che, in capo al contraente privato moroso del caso di specie, risulta del tutto assente. Ugualmente infondata, ad avviso della Procura, è l’eccezione preliminare di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata da taluni degli appellanti e argomentata evidenziandosi che le circostanze da cui deriverebbe la perdita del credito pubblicistico risalirebbero all’anno 2016, in quanto, se è vero che il primo giudice ha allocato all’anno 2016 (data del fallimento) la perdita definitiva del credito pubblicistico - ritenendo a tale epoca concretizzatisi i requisiti di concretezza e attualità del danno con conseguente inizio del decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale - è anche vero che ha richiamato, quale causa di interruzione di detto termine di prescrizione, la diffida (a firma del NO) in data 22.07.2020 nei confronti della società morosa, nonché il decreto ingiuntivo ottenuto dall’amministrazione danneggiata nell’anno 2021; così, implicitamente, disattendendo l’eccezione di prescrizione argomentata con (l’erroneo) rilievo per cui il primo atto interruttivo sarebbe intervenuto nell’anno 2023 con la notifica dell’invito a fornire deduzioni.
10.2 Con riguardo all’appello di QU, ad avviso della Procura l’impugnazione sarebbe inammissibile poiché dal sistema GIUDICO risulta depositato, privo di firma digitale, l’atto di appello, in quanto la PEC con la quale è stato trasmesso l’atto di appello contiene in allegato soltanto il file word dell’impugnazione, senza sottoscrizione digitale.
In via gradata, lo stesso si appalesa infondato poiché le circostanze ivi addotte - ovvero l’esiguo periodo di servizio che ha interessato SENT. 9/2026 l’appellante (soltanto 13 mesi) all’epoca dei fatti contestati - sono state soppesate dal giudice di prima istanza che, argomentando sull’elemento soggettivo e sul nesso causale, ha proporzionalmente limitato la quota di addebito della rispettiva responsabilità. Al più le doglianze formulate si reputa possano risultare meritevoli di comportare una ulteriore riduzione dell’addebito gravemente colposo, soprattutto avendo riguardo a quanto statuito dal primo giudice con riferimento agli altri soggetti convenuti nel giudizio di prime cure.
10.3 Con riguardo all’appello di NO, ad avviso della Procura infondato è il motivo con il quale si lamenta che “non poteva certamente ricadere sull’avv. NO quale Dirigente dell’U.O.C. Affari Legali e Contenzioso il compito di adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale, di un’attività posta in essere di fatto successivamente dal RUP del procedimento, dott. Di RA …”, in quanto la censura non si confronta con le motivazioni della decisione impugnata la quale, lungi dall’addebitare all’appellante la mancata formalizzazione della risoluzione del rapporto contrattuale con la società morosa, ha statuito, invece, che pur dopo le diffide ad adempiere a firma del medesimo, si è configurato un inescusabile “immobilismo” nel compulsare l’adozione tempestiva degli atti conseguenti (la risoluzione del contratto). Quanto alla censura circa l’erronea ripartizione delle percentuali di addebito in capo ai diversi soggetti convenuti, la stessa appare infondata poiché il primo giudice ha condivisibilmente e ragionevolmente argomentato riguardo all’individuazione della quota di responsabilità in capo all’odierno appellante.
SENT. 9/2026 10.4 Con riguardo all’appello del Di RA risulta infondata, secondo la Procura, la censura con la quale si lamenta un errato addebito di responsabilità consistente nell’aver propiziato la risoluzione contrattuale soltanto nell’anno 2021, ovvero tardivamente, essendo la morosità di ben più “antica data”, in quanto l’argomentazione della difesa, sovvertendo le regole dell’organizzazione aziendale (richiamate dal primo giudice), introduce, per fini esimenti, una sorta di
“condizione legittimante” l’esercizio delle prerogative proprie dell’appellante all’epoca dei fatti - nella specie, la comunicazione dell’Ufficio Affari legali del 08.01.2021 - in totale spregio ai doveri
“autonomi”, che conseguono all’incardinamento in un pubblico ufficio con la connessa attribuzione di funzioni. La comunicazione dell’ufficio legale del 08.01.2021, all’evidenza, giammai poteva costituire condizione “imprescindibile” per attivarsi per la cura del pubblico interesse, tanto più a fronte di una morosità del contraente privato nota sin dall’anno 2016.
10.5 Con riguardo all’appello di RA, ad avviso della Procura infondata si appalesa la censura secondo cui nessun passaggio motivazionale della decisione impugnata avrebbe argomentato circa la sussistenza del nesso causale e della colpa grave in capo all’appellante, in quanto, in realtà, nella sentenza, a confutazione delle difese della RA dedotte in primo grado e riproposte in appello, si legge che
“L’atteggiamento degli odierni convenuti, esplicitato e confermato dal tenore delle rispettive difese, tratteggia in maniera emblematica un fenomeno, purtroppo non del tutto inconsueto, dello “scarico di responsabilità” tra vari SENT. 9/2026 centri di competenza dell’agire amministrativo. Con riferimento ad un caso di tal genere, la magistratura contabile ha recentemente evidenziato quanto segue: «Sicché, se da un lato i responsabili degli uffici di amministrazione attiva affermano di avere agito con diligenza perché hanno sollecitato (e nemmeno con una certa frequenza) l’ufficio legale, quest’ultimo intende dimostrare di essere stato diligente in quanto avrebbe più volte sollecitato gli uffici di amministrazione attiva. Ma proprio questa condotta di reciproco scarico di responsabilità ha determinato quell’immobilismo che è contestato dal Pubblico Ministero e che… costituisce l’essenza della colpa grave contestabile ai convenuti, quale massima trascuratezza e negligenza nell’esercizio delle proprie funzioni, concretatasi – in una situazione di competenze condivise –
nel pretendere di disinteressarsi dei propri doveri addossando agli altri, per intero, la responsabilità e additando gli altri come unici responsabili del danno» (C.d.c., Sez. Giur. Calabria, sent. n. 118/2022). Anche nel caso ora all’esame, è palese che ciascuno dei convenuti, in presenza di una responsabilità che era, al contempo, individuale e condivisa, in luogo di efficacemente assumere ed esercitare i doveri connessi al munus publicum, per quanto di propria competenza, hanno tenuto una condotta non propositiva né fattiva, così denotando massima trascuratezza e disinteresse per la cura degli interessi dell’Amministrazione di appartenenza, tale sicuramente da integrare l’esistenza del necessario elemento soggettivo”. Con specifico riguardo alla posizione della RA, nella sentenza si afferma, inoltre, che “Anche i Direttori amministrativi (e cioè RA AD, dal 29/10/2014 al 30/06/2019, e QU IA, dal 01/07/2019 al 06/09/2020),
puntualmente posti a conoscenza da parte dell’avv. NO (come sopra SENT. 9/2026 si è visto) della disfunzionalità del rapporto, sono venuti meno alla loro precipua funzione, in quanto riferimento principale delle attività amministrative, di supportare le strutture organizzative competenti con il coordinamento e l’integrazione delle azioni da porre in essere; i Direttori, inoltre, sono venuti meno ai loro doveri di controllo della rispondenza delle attività delle varie unità coinvolte nella vicenda agli obiettivi fissati dal vertice aziendale, e, riscontrata la mancata attivazione della risoluzione contrattuale, di attuare i poteri sostitutivi in merito, anche allo scopo di conseguire il miglior uso possibile delle risorse aziendali”.
11. In data 17 ottobre 2025 la difesa della dott.ssa QU ha prodotto la ricevuta di deposito dell’atto introduttivo dell’appello, dalla quale si evince che lo stesso è stato firmato digitalmente, nonché ulteriore documentazione a sostegno della circostanza che la dott.ssa QU sarebbe stata all’oscuro della vicenda fino al 22 luglio 2020.
12. All’udienza del 6 novembre 2025 i difensori degli appellanti si sono riportati agli atti introduttivi dei gravami, con alcune precisazioni.
L’avv. Donnoli ha sottolineato, in particolare, che la dott.ssa RA ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera regionale San RL di Potenza dal 29.10.2014 al 30.09.2019, ha ricevuto solo due comunicazioni per conoscenza (in data 18/5/2016 e 14/7/2016) e non è stata mai resa edotta né del fallimento della società che garantiva il pagamento del canone, né della mancata escussione della polizza, evidenziando che la sentenza impugnata non fornisce prova né del dolo, né della colpa grave e che non è stata scrutinata l’eccezione di prescrizione. L’avv. Iorio si è soffermato sulla inattualità SENT. 9/2026 del danno, sostenendo che non è ancora certo né quantificabile, sull’asserita natura concessoria del rapporto tra società e Azienda ospedaliera e sulla circostanza che il dott. Di RA era provveditore e R.U.P., ma non D.E.C. (Direttore dell’esecuzione del contratto), posto che le funzioni di D.E.C. erano attribuite alla dott.ssa IS. L’avv.
ER ha ribadito la questione di giurisdizione già sollevata in primo grado e ripetuta nell’atto di appello, fondata sul carattere discrezionale dell’attività svolta dal NO e ha contestato, in particolare, le accuse di “immobilismo”, “mancata attivazione”, “mancanza di iniziativa”, in assenza di indicazione dell’atto che NO avrebbe dovuto adottare. L’avv. UC ha ribadito che l’appello è sottoscritto e che la piattaforma non consente il deposito di atti privi di firma digitale, che il rapporto di servizio della dott.ssa QU è durato solo 14 mesi, dal 1/7/2019 al 6/9/2020 e che, solo a luglio 2020 (un mese prima della scadenza), ella è stata notiziata dei fatti di cui oggi si discute. il Pubblico Ministero si è riportato all’atto introduttivo, soffermandosi, per quanto concerne la prescrizione, sul concetto di inesigibilità del credito - da intendere sia in senso formale (sicché sarebbe inesigibile il credito per la cui pretesa sono scaduti i termini di prescrizione), sia in senso sostanziale (sicché sarebbe inesigibile il credito che risulta impossibile da recuperare, pur non essendo scaduti i termini di prescrizione) – sostenendo che nella vicenda odierna l’inesigibilità sul piano sostanziale decorre almeno dal 2021, quando l’Azienda ospedaliera ha ottenuto il decreto ingiuntivo che tuttora risulta insoluto. Ha segnalato, altresì, che nessuno ha impugnato il capo della SENT. 9/2026 sentenza (pag. 30-32) in cui, relativamente all’elemento soggettivo, si parla non solo di una responsabilità individuale, ma anche di una responsabilità condivisa.
DIRITTO
1. Per consolidata giurisprudenza, la progressione logica delle questioni da trattare segue il sistema delineato dagli artt. 76 e 279 c.p.c.,
attualmente disciplinato dall’art. 101, comma 2, c.g.c., con conseguente disamina prioritaria delle questioni pregiudiziali di rito, delle preliminari di merito e, infine, del merito in senso stretto, fermo restando che l’ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è rimesso al prudente apprezzamento del Giudice, secondo motivate ragioni di logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza (in termini, ex multis, Corte dei conti, Sez. II d’appello, n. 167/2025, n.
162/2024, n. 361/2023 e n. 322/2021, con la giurisprudenza contabile, della Corte di cassazione e della Corte costituzionale ivi richiamata).
2. Ciò premesso, va scrutinata innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del gravame della dott.ssa QU sollevata dalla Procura generale in ragione del fatto che la PEC con la quale è stato trasmesso l’atto di appello conterrebbe in allegato solo il file word dell’impugnazione privo di sottoscrizione digitale.
L’eccezione è infondata e deve essere respinta.
Dai riscontri effettuati sul sistema GIU.DI.CO. risulta, infatti, che il ricorso in appello è stato sottoscritto digitalmente dall’avv. UC in data 24 settembre 2024.
3. Infondata è l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla SENT. 9/2026 difesa dell’avv. NO in ragione del fatto che avrebbe svolto non attività di gestione amministrativa comportante la proposizione di atti e provvedimenti amministrativi, bensì un’attività stragiudiziale di carattere discrezionale.
La sentenza di primo grado ha coerentemente respinto l’eccepito difetto di giurisdizione nel presupposto che ciò che si censurava non è certamente il merito delle scelte amministrative legittimamente effettuate, nell’ambito degli spazi di autonomia concessi agli avvocati interni degli enti pubblici, ma il travalicamento del limite esterno della discrezionalità.
Come costantemente affermato dalla Corte di cassazione, infatti, il giudice contabile “può e deve verificare la compatibilità delle scelte operate con i fini imposti, dovendo la p.a. disciplinarsi necessariamente secondo criteri di economicità e di efficacia, alla stregua del canone indicato nell’art. 97 Cost.,
ed assumendo essi rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità, dell’azione amministrativa” (Cass., SS. UU., n. 20262 del 2022)
e la verifica della legittimità dell’attività amministrativa deve estendersi alle singole articolazioni dell’agire amministrativo e, quindi,
“apprezzare se gli strumenti utilizzati dagli amministratori pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei ai fini di interesse pubblico da perseguire, e non potendo, comunque, prescindere dalla valutazione del rapporto tra gli obiettivi conseguiti e i costi sostenuti” (Cass., sez. un., nn.
831 e 20728 del 2012, nn. 4283 e 12102 del 2013; v., inoltre, Cass., sez.
un., n. 2157 del 2021). In quest’ottica, le decisioni del giudice contabile sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione “nel solo caso in cui detto giudice, SENT. 9/2026 eccedendo i limiti del riscontro degli elementi costitutivi del danno erariale e sconfinando nella sfera del merito, riservata alla pubblica amministrazione, compia una diretta e concreta valutazione dell’opportunità e della convenienza dell’atto, così palesando una sostanziale sostituzione dell’organo giudicante all’amministrazione” (Cass., SS. UU., n. 20262 del 2022; Cass., SS.UU., n.
25037 del 2013; Cass., SS.UU, nn. 23302 del 2011, 2312 e 21111 del 2012).
Pertanto, l’insindacabilità, nel merito, delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte al sindacato giurisdizionale o a ogni possibilità di controllo, purché limitato alla conformità alla legge che regola l’organizzazione e l’attività amministrativa, laddove l’indagine riguardi l’accertamento – eseguito alla stregua dei parametri normativi vigenti in materia e dei principi di rango costituzionale conformatori dell’azione amministrativa - della ragionevolezza, della logicità, della proporzionalità (Cass. SS.UU., n. 29920/2017; n.
6820/2017; n. 10814/2016; n. 25037, n. 4238 e n. 12102 del 2013).
Per giurisprudenza consolidata di questa Corte ciò che è insindacabile è soltanto la scelta tra più opzioni egualmente lecite, legittime, razionali e congrue, mentre il giudice contabile può e deve verificare in concreto se l’esercizio del potere discrezionale è avvenuto o meno nel rispetto dei limiti posti dall’ordinamento giuridico, quali la razionalità, la logicità delle scelte, il risultato di economicità e di buona amministrazione, la congruità e proporzionalità tra mezzo e fine (Sez. II app. n. 50/2023; cfr, da ultimo, sez.
II app. n. 1/2025). Infatti, sono escluse dal sindacato giurisdizionale soltanto quelle aree della discrezionalità amministrativa, rientranti nella riserva di SENT. 9/2026 amministrazione, concernenti una scelta elettiva tra diversi comportamenti, tutti ugualmente legittimi, negli stretti limiti di tale attribuzione e rilevanti sul piano della mera opportunità dell’azione amministrativa, anziché della legittimità (SS.UU., sent. n. 14288 del 2003 e n. 7024 del 2006), dovendo, negli altri casi, detta discrezionalità sempre conciliarsi con l’immanente principio giuridico contenuto nel disposto dell’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo),
secondo cui l'esercizio dell'attività amministrativa deve sempre ispirarsi ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia, che costituiscono specificazione e corollario del più generale principio sancito dall'art. 97 Cost.
e assumono rilevanza sul piano della legittimità (non della mera opportunità)
dell’azione amministrativa (Sez. I appello, n. 35/2025).
Non è censurabile, pertanto, una valutazione che, come nel caso all’esame, non implichi la sostituzione, da parte del giudice contabile, della propria valutazione a quella riservata alla discrezionalità dell’amministrazione, valutando in concreto opportunità e convenienza dei comportamenti adottati, e che, mantenendosi nel perimetro del sindacato esterno, si appunti sul profilo della ritenuta irragionevolezza delle scelte operate, a causa delle inerzie e dei ritardi nella risoluzione del contratto con la Capital S.r.l. (nonostante il perdurante inadempimento, i reiterati mancati pagamenti, i piani di rientro mai rispettati e le diffide rimaste senza seguito).
Il motivo d’appello deve pertanto essere respinto.
4. Non meritevole di accoglimento è anche l’eccezione formulata dalla difesa del dottor Di RA con riguardo all’omessa integrazione SENT. 9/2026 del contraddittorio nei confronti della Capital S.r.l. in ordine alla quale sussisterebbe la giurisdizione contabile. In merito, preliminarmente, si osserva che, nel caso all’esame, come evidenziato dalla Procura generale, non essendo sorto alcun rapporto di servizio in capo al contraente privato per effetto della stipula del contratto che ha ad oggetto la gestione del servizio di bar-ristoro e tavola calda tra l’Azienda Ospedaliera e la Capital S.r.l., non può dirsi radicata la giurisdizione contabile sulla società.
La giurisdizione, secondo giurisprudenza consolidata, deve essere determinata sulla base della domanda, dovendosi tener conto, ai fini della individuazione del giudice munito di giurisdizione, del petitum sostanziale, da identificarsi, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati dalle parti. Ruolo centrale assume il concetto di rapporto di servizio, che è configurabile tutte le volte in cui un soggetto, che può essere anche privato, si inserisca funzionalmente nel plesso amministrativo, gestendo risorse pubbliche al fine di realizzarne gli scopi di interesse pubblico. Il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è, infatti, spostato dalla qualità del soggetto – che può anche essere un privato o un ente pubblico non economico – alla natura del danno e degli scopi perseguiti (così, ex plurimis, Cass. SSUU n. 15490 del 2020), rimanendo irrilevante il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro è svolta, potendo consistere in un SENT. 9/2026 rapporto di pubblico impiego o di servizio, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato (cfr.
Corte dei conti, Sez. III Centrale d’Appello, sent. n. 323/2021).
Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, dal quale non vi è ragione di discostarsi, ciò che assume rilevanza, ai fini del reparto di giurisdizione tra il giudice ordinario e quello contabile è, infatti, la natura pubblica delle funzioni espletate e delle risorse finanziarie a tal fine adoperate (Cass. SSUU n. 20075/2013), che determinano l’instaurazione di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, anche nei confronti di soggetti privati i quali partecipano anch’essi alla realizzazione degli scopi e dei programmi –
i più vari - propri del potere pubblico.
Nel caso all’esame, non risulta in alcun modo dimostrato che la Capital S.r.l. - sicuramente estranea all’ente pubblico - sia stata inserita all’interno dell’organizzazione della pubblica amministrazione, venendo conseguentemente a mancare il presupposto per la giurisdizione contabile, costituito, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, dall’esistenza di una relazione funzionale tra l’autore dell’illecito causativo di danno patrimoniale e l’ente pubblico che lo subisce. Infatti, pur essendo indiscutibile la natura pubblica delle risorse erogate, il caso de quo è caratterizzato dalla presenza di un rapporto sinallagmatico, in forza del quale la società si è impegnata a corrispondere il canone di locazione previsto dal contratto, in assenza di un trasferimento al privato di un segmento di funzione pubblica (cfr.
Corte dei conti, Sez. III Centrale d’Appello, sent. n. 323/2021, cit.).
SENT. 9/2026 In ogni caso, si deve da ultimo rilevare che, ai sensi dell’art. 83 del c.g.c.,
“nel giudizio per responsabilità amministrativa è preclusa la chiamata in causa per ordine del giudice”.
5. Priva di pregio è l’eccezione sollevata dal dottor Di RA con riguardo alla non configurabilità del danno all’erario in termini di attualità e concretezza, non essendosi i diritti di credito vantati nei confronti della Capital S.r.l. ancora prescritti e non risultando conclusa la procedura concorsuale.
Si richiamano, sul punto, i principi di diritto enucleati nella sentenza n.
27/2021/QM delle Sezioni riunite di questa Corte, che hanno affermato che, nelle ipotesi di responsabilità amministrativa degli amministratori e/o dei funzionari chiamati a rispondere del danno da “mancata entrata”, ai fini della sussistenza del danno “concreto e attuale”, non occorre attendere l’inutile decorso del termine di prescrizione del diritto di credito, ben potendo, prima di tale naturale scadenza, verificarsi eventi tali da compromettere definitivamente le reali possibilità di escussione da parte del debitore, come riscontrabile nel caso de quo.
Dall’esame degli atti di causa, infatti, risulta provata l’effettiva e definitiva perdita da parte dell’Azienda ospedaliera della ragione del credito e la sua impossibilità di riscossione nei confronti di Capital S.r.l., nel momento in cui il Tribunale civile di Potenza ha preso atto del fallimento della Capital S.r.l. (in data 2 novembre 2022), con conseguente concretezza e attualità del danno in contestazione.
Emerge, invero, che il curatore fallimentare della Capital S.r.l., in sede SENT. 9/2026 di audizione, ha dichiarato che a marzo 2023 risultavano presentate “…
circa 450 domande di ammissione al passivo con richieste relative a creditori privilegiati ammontanti ad un valore di euro 7.131.000 considerando solo quelle tempestive; a ciò devono aggiungersi due domande tardive che fanno riferimento a crediti fiscali (assistiti quindi da privilegio) per un importo di circa euro 5.500.000. Va pure considerato che, fra i creditori chirografari (le domande tempestive totalizzano più di 9 mln Euro), vi sono domande di banche riferibili a finanziamenti pari a circa Euro 2.600.000, assistiti dal Mediocredito Centrale con garanzia del 90%; qualora la garanzia venisse escussa dalle banche mutuanti (eventualità pressoché certa, per chi abbia una minima nozione dell’operatività bancaria su questo tipo di prestiti),
ovviamente i crediti “di risulta” del MCC si trasferirebbero poi sul passivo del fallimento Capital fra i privilegiati”. In un simile scenario, appare dunque del tutto evidente che il danno risulta ormai concreto e consolidato a seguito della emersione della enorme sproporzione della massa attiva con quella passiva, accertata durante la procedura fallimentare, evidenziandone la sua attualità.
Il motivo di gravame deve essere, pertanto, respinto.
6. Per le medesime ragioni non può essere accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalle difese dei signori RA e NO, secondo le quali da un lato mancherebbe idonea motivazione sulla relativa eccezione sollevata in primo grado e, dall’altro, l’exordium prescriptionis andrebbe individuato nella data in cui il Tribunale civile di Roma ha pronunciato il fallimento del “Consorzio di Garanzia Fidi Confidi Reale” (3 marzo 2016).
SENT. 9/2026 Premesso che il giudice di prima istanza ha, sia pure incidentalmente, motivato sul punto, in merito deve osservarsi che, anche se indubbiamente le iniziali circostanze di fatto che hanno determinato la perdita dei crediti da parte dell’Azienda ospedaliera sono temporalmente collocabili nel 2016, il dies a quo della prescrizione non può che essere identificato con la data in cui il Tribunale civile di Potenza ha preso atto del fallimento della Capital S.r.l. (2 novembre 2022), in quanto solo a partire da detta data può dirsi non più recuperabile, e quindi definitiva, completa e irreparabile la perdita della ragione del credito per l’Azienda San RL, con conseguente concretezza ed attualità del danno all’erario.
Si osserva, inoltre, che in ogni caso, risulta in atti la sussistenza di idonei atti interruttivi del decorso della prescrizione, ovvero la diffida a firma dell’avvocato NO in data 22 luglio 2020 per la debitoria maturata dalla Capital S.r.l. a detta data, e il decreto ingiuntivo richiesto dall’Azienda ospedaliera con ricorso del 18 giugno 2021, con conseguente tempestività dell’invito a dedurre in data 28 aprile 2023.
Il motivo di gravame deve essere, pertanto, respinto.
7. Con riguardo al merito del giudizio, appare opportuno preliminarmente riassumere in estrema sintesi la ricostruzione fattuale della Procura agente e della Sezione di prime cure, che non risulta in contestazione, in quanto non oggetto di espressi motivi di gravame.
Sottoscritto il contratto in data 22 dicembre 2014, con assunzione dell’obbligo di pagare il canone trimestrale di € 80.000,00 entro il 15°
giorno del mese di riferimento, la Capital S.r.l. appariva SENT. 9/2026 immediatamente inadempiente, risultando in atti esclusivamente un pagamento di € 30.000 nel 2015 (e di € 150.000 nel 2017) e, nonostante la gravità dell’inadempimento, la prima diffida alla Capital S.r.l. per il pagamento dell’importo debitorio maturato (€ 439.324,03) risale al 18 maggio 2016, con una nota dell’Avv. NO contenente la richiesta di pagamento integrale alla società debitrice.
Seguiva, invece, un incontro tra la ditta, l’avvocato NO e il Direttore amministrativo, con proposta da parte di Capital di un piano di rientro (che contemplava il complessivo pagamento di € 50.000,00 entro il 30/08/2016), una successiva pec del 14 luglio 2016 dell’avv.
NO che sollecitava la ditta “… a comunicare tempestivamente un dettagliato e credibile piano di rientro …” che prevedesse “…
inderogabilmente entro il 31.10.2016 …” l’estinzione della debitoria maturata al 31/12/2015; successivamente la nota del 11 ottobre 2016 contenente l’ulteriore diffida ad adempiere, con avvertimento che in difetto di riscontro, e senza ulteriore avviso, si sarebbe agito “…
procedendo all’incameramento della cauzione oggetto della relativa procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente, all’immediata cessazione degli effetti del rapporto contrattuale esistente nonché per il recupero coattivo dinanzi all'Autorità Giudiziaria competente, con ogni conseguente aggravio di spese”. A tale nota, perdurando l’inadempimento, l’Avv. NO faceva seguire con nota del 20/07/2017 un’ulteriore diffida alla Capital che invece assumeva atteggiamenti dilatori chiedendo ulteriori rimodulazioni del canone e ipotizzando piani di rientro. Soltanto dopo circa quattro anni l’Azienda ospedaliera perveniva alla risoluzione del SENT. 9/2026 contratto, con nota del 8 febbraio 2021 e alla richiesta del decreto ingiuntivo, con ricorso del 18 giugno 2021.
Le affermazioni del giudice di prima istanza circa la riconducibilità causale del considerevole danno determinato dalla dispersione del credito vantato nei confronti della Capital S.r.l. alla colpevole inerzia dei numerosi soggetti coinvolti, ciascuno dei quali, in presenza di una responsabilità che era, al contempo, individuale e condivisa, ha tenuto una condotta non propositiva né fattiva, così denotando massima trascuratezza e disinteresse per la cura degli interessi dell’Amministrazione di appartenenza, non possono che essere confermate.
8. Venendo ai singoli motivi di gravame, appare opportuno esaminare previamente le censure sollevate dalla difesa dell’avv. NO con riguardo alla insussistenza del danno, all’assenza di responsabilità per dolo e/o colpa grave e all’insussistenza dell’antigiuridicità della condotta.
Come evidenziato nella parte in fatto, l’avv. NO - riepilogate tutte le azioni poste in essere, sia di diffida della società affidataria, che di informativa a organi e uffici di competenza - contesta l’attribuzione di responsabilità per danno erariale per avere tenuto una condotta non propositiva né fattiva, così denotando massima trascuratezza e disinteresse per la cura degli interessi dell’Amministrazione di appartenenza, omettendo di fornire specifiche indicazioni agli organi competenti ad attivare la clausola risolutiva e ad incamerare la cauzione, in ragione del fatto che il ruolo dell’avvocato non sarebbe connotato da alcuna natura decisionale, con SENT. 9/2026 conseguente impossibilità di configurare qualsivoglia responsabilità di natura omissiva – né a titolo di dolo, né per colpa grave - a fronte di un inesistente corrispondente obbligo. La Procura sottolinea, invece, che la decisione impugnata non addebita affatto all’appellante la mancata formalizzazione della risoluzione del rapporto contrattuale con la società morosa, accertandone, invece, la responsabilità in ragione di un inescusabile “immobilismo”, nonostante le diffide ad adempiere poste in essere, nel compulsare l’adozione tempestiva degli atti conseguenti da parte degli uffici competenti.
I menzionati motivi di appello non meritano accoglimento.
Dall’esame degli atti di causa emerge, infatti, che l’avv. NO, pienamente consapevole della grave esposizione debitoria della Capital S.r.l., nonché del progressivo aggravamento di detta esposizione, pur avendo in una prima fase provveduto a trasmettere alcune note di sollecito al pagamento dei canoni non corrisposti
(rispettivamente in data 18 maggio 2016, 11 ottobre 2016, 20 luglio 2017), ricevendo dalla Capital solo riscontri parziali, con richieste di rimodulazione del canone e proposte di piani di rientro, non solo non sollecitava gli uffici competenti affinché pervenissero alla formale risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione, ma forniva informazioni erronee alla responsabile della U.O.C. “Gestione Economico/Finanziaria” (dott.ssa IS) rappresentandole, in una nota del 05 aprile 2018, che la Capital aveva provveduto “… ad estinguere parte del debito mediante un piano di rientro che ammontava a circa
€ 440.000,00”, dichiarando di ritenere, di concerto con il Direttore SENT. 9/2026 dell’Ufficio Provveditorato-Economato e con l’Ufficio Gestione Tecnico-patrimoniale, plausibili e congrue sia la rimodulazione del canone che la riduzione della durata contrattuale a cinque anni, come proposto dalla società, continuando a dare credito a una unilaterale ipotesi di “bonario componimento” della “controversia” e favorendo le manovre dilatorie del debitore inadempiente. Risulta, inoltre, la perdurante inescusabile inerzia dell’avv. NO nel lungo periodo intercorrente dal la diffida del 20 luglio 2017 fino al 22 luglio 2020, momento in cui, rilevato il permanente inadempimento della Capital S.r.l., provvedeva a invitare la società a un nuovo incontro, sollecitando la predisposizione di un piano di rientro della debitoria maturata, che, nel frattempo, era arrivata alla cifra di € 1.517.939.
Con specifico riguardo agli obblighi di servizio in capo ai vari soggetti coinvolti, deve evidenziarsi che l’atto Aziendale dell’Azienda ospedaliera San RL prevede che l’U.O.C. “Affari Legali e Contenzioso” fa parte delle strutture di Staff che “affiancano la direzione strategica, offrendole specifici strumenti per il governo dell’Azienda». Al Direttore di U.O.C. sono attribuite, “in via esemplificativa e in maniera non esaustiva, le seguenti competenze funzionali: - esame contenzioso passivo e valutazioni d’intesa, con i servizi interessati, circa l’opportunità di costituzioni e/o ricerca di eventuali soluzioni stragiudiziali e/o transattive;
- valutazioni, d’intesa con i servizi interessati, circa l’opportunità e conseguente attivazione di contenzioso attivo;
- rappresentanza e difesa dinanzi alle Magistrature competenti;
- attività di ricerca e di consulenza giuridico-amministrativa su problematiche SENT. 9/2026 di particolare rilevanza giuridica e quindi tali da non rientrare nelle specifiche competenze dei dirigenti richiedenti la consulenza;
- attività in sede di conciliazione per le controversie di lavoro, precedute da valutazioni, anche d’intesa con i servizi interessati, circa possibilità conciliative;
- proposte di eventuali atti di affidamento all’esterno di incarichi legali, CTP etc.;
- adozione di ogni altro atto rientrante nella specifica competenza o assegnato dalla Direzione aziendale;
- gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza;
- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale”.
Dall’esame degli atti di causa in correlazione a detti obblighi di servizio, risulta, pertanto, evidente che l’avv. NO (considerata la particolare competenza tecnica del legale interno dell’Azienda) ha omesso di fornire, con la tempestività richiesta dalla gravità della situazione, agli organi competenti ad attivare la clausola risolutiva e a incamerare la cauzione, le necessarie specifiche e approfondite indicazioni di sua esclusiva competenza, prospettando in tempi congrui le possibili soluzioni tecnico-giuridiche e i necessari elementi conoscitivi per individuare le azioni più opportune per assicurare l’integrità dei diritti in capo all’Azienda ospedaliera.
Infatti, pur convenendosi che la risoluzione del contratto non poteva che discendere da una deliberazione del vertice aziendale, spettava ai responsabili degli uffici competenti – opportunamente sollecitati e informati delle più idonee soluzioni giuridiche dal NO -
SENT. 9/2026 proporre la risoluzione al Direttore Generale, in quanto ai dirigenti delle Unità operative è attribuita proprio la competenza di formulare le proposte più opportune al Direttore Generale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono sono, pertanto, destituiti di fondamento i motivi di gravame opposti dalla difesa dell’avv. NO, sia sul piano della causalità della condotta lesiva che su quello della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, con conseguente conferma nei suoi confronti delle statuizioni della sentenza di primo grado, nei limiti che verranno di seguito illustrati.
9. Ugualmente non meritano accoglimento i motivi di appello formulati in via principale dal dottor NI Di RA, per travisamento dei fatti ed error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, legge 20 del 1994, con riguardo, in particolare, alle affermazioni di responsabilità nel contempo individuale e condivisa, a fronte di reciproci scarichi di responsabilità, al capo della sentenza laddove la Corte territoriale ritiene che il “Dirigente del Provveditorato che, a cagione dell’ambito funzionale allo stesso affidato, avrebbe dovuto vigilare sull’esecuzione del contratto e, constatato il non fisiologico svolgimento del rapporto, porre in essere tutte le necessarie iniziative per l’instaurazione di procedure atte all’individuazione di nuovo soggetto per la gestione del servizio ... ha tardivamente comunicato alla controparte la risoluzione contrattuale” e alla parte in cui la Sezione territoriale afferma che “risulta allora evidente, in altre parole, che con la predetta mail il Di RA non veniva “delegato” a procedere alla risoluzione né (come dallo stesso SENT. 9/2026 sostenuto) gli veniva (all’evidenza) impartito specifico “ordine” in tal senso, ma veniva semplicemente invitato ad adottare iniziative già rientranti nella propria sfera di competenza.
Dall’esame degli atti di causa emerge, infatti, che anche il dottor Di RA, Responsabile della U.O.C. Provveditorato-Economato dal 30 novembre 2015 al 19 novembre 2021, non ha posto in essere i necessari atti di impulso e di proposta ai vertici aziendali di propria esclusiva competenza.
Anche volendo ritenere plausibile la ricostruzione offerta dalla difesa del dott. Di RA nel senso della ricorrenza di una situazione di conclamata disfunzionalità del rapporto fra concessionario e azienda ospedaliera, di lunghi periodi di sostanziale estromissione del Provveditorato dalla vicenda in esame, di sussistenza di scelte di concessione di dilazioni alle quali non sarebbe risultato estraneo, almeno per un certo periodo, il vertice aziendale e di una generalizzata inerzia dei soggetti coinvolti, detta prospettazione non appare sufficiente a escludere la sussistenza, nel caso di specie, di specifici obblighi di attivarsi proprio da parte del dott. Di RA, che avrebbe dovuto, in considerazione della sua posizione di responsabile dell’U.O.C. Provveditorato-Economato e dello specifico ambito funzionale a lui affidato, sollecitare tutte le opportune e necessarie iniziative amministrative, tese all’instaurazione di procedure atte all’individuazione di un nuovo soggetto per la gestione del servizio e alla tempestiva risoluzione del contratto.
L’atto Aziendale dell’Azienza ospedaliera San RL prevede, infatti, SENT. 9/2026 che al Direttore dell’U.O.C. Provveditorato – Economato sono attribuite, “in via esemplificativa e in maniera non esaustiva, le seguenti competenze funzionali:
- Gestione dei processi di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi;
- gestione delle fonti e dei programmi di investimento tecnologico;
- gestione procedure per l’aggiudicazione di appalti relativi all’acquisizione di beni e servizi;
- gestione e controllo delle manutenzioni dei beni mobili;
- tenuta dell’inventario;
- gestione del parco automezzi;
- gestione della lavanderia, della sartoria e guardaroba, delle cucine;
- gestione dei magazzini economali;
- gestione delle casse e degli sportelli aziendali;
- gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza;
- ogni altro atto, attività e compito assegnato dalla Direzione aziendale e/o dal Direttore dell’Area”.
L’Atto aziendale assegna senza ombra di dubbio al Provveditorato un ruolo di amministrazione attiva, che non può che tradursi in un dovere di vigilanza sull’esecuzione del rapporto.
La circostanza che il dott. Di RA rivestisse esclusivamente la posizione di R.U.P., in quanto il ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.) era asseritamente attribuito ad altro funzionario
(dott.ssa IS), oltre a non trovare alcun supporto in atti, non può comunque assumere valenza dirimente in termini di esclusione del nesso di causalità e della connotazione in termini di gravità della colpa SENT. 9/2026 della condotta omissiva attribuita al Direttore dell’U.O.C.
Provveditorato – Economato, dott. Di RA.
Infatti, come già osservato con riguardo alla posizione dell’avv.
NO, spettava ai responsabili degli uffici competenti suggerire al Direttore Generale di pervenire alla risoluzione del contratto con la Capital S.r.l., in quanto ai dirigenti delle Unità operative è attribuita proprio la competenza di formulare le proposte più opportune al Direttore Generale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono sono, pertanto, destituiti di fondamento i motivi di appello sollevati dalla difesa del dottor Di RA, sia sul piano della causalità della condotta lesiva che su quello della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave, con conseguente parziale conferma anche nei suoi confronti delle statuizioni della sentenza di primo grado.
10. Meritano, tuttavia, parziale accoglimento i motivi di gravame sollevati, in subordine, dalle difese degli appellanti NO e Di RA, miranti alla riduzione delle rispettive quote di addebito della responsabilità.
Preliminarmente deve osservarsi che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del NO, la quantificazione del danno effettuata dal giudice di prime cure (€ 283.557,58, pari al 40% del danno complessivamente addebitato ai convenuti) non appare affatto sproporzionata rispetto alla fattispecie, né sanzionatoria, considerato che la perdita complessiva subita dall’Azienda ospedaliera ammonta a
€ 2.658.352,30.
SENT. 9/2026 Questo Collegio ritiene, tuttavia, che, oltre alle circostanze già adeguatamente considerate dal giudice di prime cure, e richiamate alle pagine 40 e 41 della sentenza appellata, debba essere attribuita maggiore rilevanza a fattori concausali incidenti sulla quantificazione del danno, sia esterni all’Ente (con riguardo ai comportamenti della Capital S.r.l., non soggetta alla giurisdizione contabile), sia rientranti nell’organizzazione dell’Azienda ospedaliera in quanto riconducibili alla condotta omissiva di altri dirigenti/funzionari, non individuati o comunque non citati in giudizio, in ogni caso coinvolti nel generalizzato “scarico di responsabilità” tra i responsabili delle diverse unità operative, con conseguente scomputo di una ulteriore quota del 30% del danno attribuito agli appellanti NO e Di RA.
11. Pertanto, in parziale accoglimento dei rispettivi gravami, deve confermarsi la condanna dell’avv. NI NO per l’importo di € 198.490,31 (pari al 70% della condanna di primo grado per € 283.557,58) e del dottor NI Di RA per € 148.867,73 (pari al 70% della condanna di primo grado per € 212.668,18).
12. A diverse conclusioni circa la loro responsabilità nella vicenda all’esame, ad avviso di questo Collegio, deve pervenirsi con riguardo alla posizione delle due dirigenti che si sono succedute nell’incarico di Direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera.
13. La dott.ssa AD RA ha impugnato la sentenza di prime cure nella parte in cui la Sezione - descritte le responsabilità riferibili a NO e Di RA - ha rappresentato che “anche i direttori amministrativi (e cioè RA AD, dal 29.10.2014 al 30.06.2019, e SENT. 9/2026 QU IA, dal 01.07.2019 al 06.09.2020), puntualmente posti a conoscenza, della disfunzionalità del rapporto, sono venuti meno allo loro precipua funzione, in quanto riferimento principale delle attività amministrative, di supportare le strutture organizzative competenti con il coordinamento e l’integrazione delle azioni da porre in essere”, e che “i Direttori sono venuti meno ai loro doveri di controllo della rispondenza delle attività delle varie unità coinvolte nelle vicende agli obiettivi fissati dal vertice aziendale, e, riscontrata la mancata attivazione della risoluzione contrattuale, di attivare i poteri sostitutivi in merito, anche allo scopo di conseguire il miglior uso possibile delle risorse aziendali”.
14. La dott.ssa IA QU ha impugnato la sentenza di primo grado per errata, ingiusta, infondata e immotivata affermazione circa la sussistenza della colpa grave, sottolineando, in particolare, la contraddittorietà della sentenza lì dove afferma, in relazione al giudizio controfattuale sul diverso comportamento da tenere in luogo della contestata omissione, che l’attivazione della clausola risolutiva espressa, in ipotesi negli ultimi mesi del 2016, avrebbe di per sè sola consentito di elidere completamente il danno in quanto non sarebbero venuti a maturazione i canoni del 2017, considerato che trattasi di periodo antecedente di anni rispetto all’arrivo della QU presso l’A.O. San RL.
15. I motivi di gravame sollevati dalle dottoresse RA e QU meritano accoglimento nei termini che seguono.
Deve evidenziarsi, preliminarmente, che, ai sensi dell’Atto aziendale dell’A.O. San RL, il Direttore Amministrativo, “in quanto riferimento SENT. 9/2026 principale delle attività amministrative, supporta tutte le strutture organizzative aziendali attraverso il coordinamento e l’integrazione delle azioni di tipo tecnico-amministrativo, anche avvalendosi delle funzioni di responsabilità intermedie poste a presidio delle due aree dipartimentali così come definite nell’assetto organizzativo”; inoltre, “… assicura la legittimità degli atti, verifica e controlla la rispondenza delle attività delle unità operative amministrative alle decisioni ed agli obiettivi fissati dal Direttore Generale, adottando, in caso di inerzia, i conseguenti provvedimenti, anche di carattere sostitutivo. Definisce gli orientamenti operativi delle strutture assegnate al governo economico-finanziario aziendale, sviluppando le competenze mediante la costante ricerca della qualità dei processi e dell’innovazione dei sistemi di gestione, allo scopo di perseguire i migliori risultati in termini di efficienza ed appropriatezza organizzativa nell’uso delle risorse”.
Nel caso all’esame non può non convenirsi che – come sostenuto anche dalle difese delle appellanti – non emergono palesi violazioni dell’atto aziendale, di obblighi di servizio e delle norme disciplinanti le funzioni di Direttore Amministrativo, anche con riguardo al c.d. “potere sostitutivo” richiamato dalla Procura (pacificamente esercitabile dal Direttore Amministrativo nei confronti dei Direttori delle U.O.C. solo nelle ipotesi in cui pongano in essere atti e/o provvedimenti non conformi agli obiettivi e alle decisioni fissati dal Direttore Generale),
considerato che il Direttore Generale non risulta aver adottato alcuna decisione alla quale i direttori delle strutture interessate non si siano attenuti.
Deve sottolinearsi, inoltre, che dall’esame degli atti di causa emerge che SENT. 9/2026 la dott.ssa RA è stata destinataria in data 18 maggio 2016 di una nota inviatale - per conoscenza - dall’avvocato NO, con la quale ha appreso dell’esistenza della debitoria; di una ulteriore nota, a firma del medesimo avvocato, in data 14 luglio 2016 - sempre per conoscenza – con la quale la si rendeva edotta che, ove la società debitrice non avesse corrisposto la somma dovuta all’Azienda Ospedaliera Regionale San RL, si sarebbe proceduto all’incameramento della cauzione e all’immediata cessazione degli effetti del rapporto contrattuale; risulta, ulteriormente, che le successive comunicazioni concernenti la vicenda sono avvenute esclusivamente tra NO, Di RA e IS.
Dalla documentazione in atti emerge, inoltre, che la dott.ssa QU ha ricoperto la carica di direttore amministrativo dell’A.O.R. San RL solo a partire dal 1° luglio 2019 al 6 settembre 2020, che invece la sottoscrizione del contratto tra Azienda ospedaliera e Capital S.r.l.
risale al 22 dicembre 2014, e che l’QU ha avuto contezza dell’esistenza della vicenda in contestazione (ormai già in avanzata evoluzione) solo poche settimane prima della cessazione dalla carica, con la nota con la quale l’avv. NO, il 22 luglio 2020, rappresentava la necessità di convocare una riunione per discutere dell’inadempienza della Capital S.r.l. e del piano di rientro da questa proposto. Quanto alla RA, occorre considerare, altresì, che la RA non è stata messa a conoscenza della declaratoria di fallimento del Consorzio di garanzia Fidi e quindi della inescussione della polizza fideiussoria. Deve richiamarsi, in merito, la consolidata giurisprudenza SENT. 9/2026 della Corte dei conti che valuta sussistente l’elemento psicologico della colpa grave soltanto quando il soggetto abbia tenuto una condotta connotata da notevole e inescusabile negligenza, imprudenza o imperizia o dalla macroscopica violazione di elementari obblighi di servizio o da palese e indiscutibile superficialità e approssimazione nella tutela degli interessi pubblici affidati alle sue cure, qualora, in base un giudizio prognostico ex ante, alla luce degli strumenti di conoscenza ed esperienza di cui detto soggetto poteva disporre nel momento in cui ha agito, fosse obiettivamente e agevolmente prevedibile il verificarsi dell’evento dannoso (SS.RR. n. 56/1997 e 23/1998; Sez. III Appello, n. 201/2021), secondo la quale vanno sanzionati solo quei comportamenti che costituiscono macroscopiche inosservanze dei doveri d’ufficio, con la precisazione che la colpa va valutata in concreto in base ai criteri della prevedibilità ed evitabilità della serie causale produttiva del pregiudizio erariale (SS.RR. n.
66/1997).
Nel caso all’esame, deve affermarsi che non può ritenersi adeguatamente provata in capo alle dottoresse RA e QU la sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave, in quanto la loro condotta, sebbene caratterizzata da profili di superficialità, non appare concretizzare un imperito adempimento dei propri doveri tale da connotarla in termini di gravità.
16. Conclusivamente, esclusa la sussistenza del requisito psicologico della colpa grave, l’appello delle dottoresse RA e QU deve essere accolto, con conseguente parziale riforma nei loro confronti della SENT. 9/2026 sentenza di primo grado. A dette appellanti devono essere liquidate le spese di difesa nei termini statuiti nella parte dispositiva della presente decisione. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame proposti dalle difese di dette appellanti.
17. Inoltre, il Collegio accoglie parzialmente i gravami dell’avv.
NI NO e del dottor NI Di RA, nei limiti di cui in motivazione e, in riforma della decisione gravata, condanna l’avv.
NI NO al pagamento dell’importo di € 198.490,31, e il dottor NI Di RA al pagamento dell’importo di € 148.867,73, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi, nella misura legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all’effettivo soddisfo, in favore della A.O.R. San RL di Potenza.
L’accoglimento parziale dell’appello, lasciando inalterata l’affermazione della responsabilità erariale dell’avv. NI NO e del dottor NI Di RA, comporta l’addebito a detti appellanti, delle spese del presente grado di giudizio, ex art. 31, comma 1, c.g.c., nei termini statuiti nella parte dispositiva della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando,
− accoglie parzialmente l’appello dell’avv. NI NO e del dottor NI Di RA e, per l’effetto, condanna, rispettivamente, NI NO al pagamento dell’importo di euro 198.490,31, SENT. 9/2026 e NI Di RA al pagamento dell’importo di euro 148.867,73, comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi, nella misura legale, dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino all’effettivo soddisfo, in favore della A.O.R. San RL di Potenza;
− accoglie gli appelli delle dottoresse AD RA e IA QU e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, le proscioglie dagli addebiti di responsabilità contestati;
liquida in loro favore le spese di difesa per entrambi i gradi di giudizio in complessivi euro 3.500,00 ciascuna;
− condanna gli appellanti NI NO e NI Di RA alle spese del grado di giudizio liquidate nella misura di euro 320,00
(TRECENTOVENTI/00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
L’Estensore Il Presidente UC d’AM TA OR f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 14 GENNAIO 2026 P. Il Dirigente Dott. Massimo Biagi f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
UC IA
SENT. 9/2026