Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 14/01/2026, n. 9
CCONTI
Sentenza 18 giugno 2024
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CCONTI
Sentenza 14 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Responsabilità per colpa grave

    Il collegio di prime cure ha accertato il pregiudizio patrimoniale, ritenendo sussistere il nesso causale tra il danno e la condotta dei convenuti, nonché l'elemento soggettivo della colpa grave, affermando che i convenuti hanno tenuto una condotta non propositiva né fattiva, denotando massima trascuratezza e disinteresse per gli interessi dell'Amministrazione.

  • Accolto
    Errores in iudicando et in procedendo - Illogicità e contraddittorietà della motivazione

    La Corte ha ritenuto che non emergono palesi violazioni dell'atto aziendale o degli obblighi di servizio, né un imperito adempimento dei doveri tale da connotare la condotta in termini di gravità. La RA è stata destinataria solo di comunicazioni per conoscenza e non è stata messa a conoscenza del fallimento della società garante.

  • Accolto
    Assenza di motivazione sull'elemento soggettivo della responsabilità

    La Corte ha ritenuto che la condotta della RA non concretizza un imperito adempimento dei propri doveri tale da connotarla in termini di gravità, escludendo la sussistenza dell'elemento psicologico della colpa grave.

  • Rigettato
    Omesso esame dell'eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione va individuato nella data in cui il Tribunale civile di Potenza ha preso atto del fallimento della Capital S.r.l. (2 novembre 2022), data in cui la perdita del credito è divenuta definitiva. Inoltre, sono stati individuati atti interruttivi della prescrizione.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 5, 101 del cod. giust. cont. - Travisamento dei fatti ed error in iudicando

    La Corte ha ritenuto che anche il dott. Di RA non ha posto in essere i necessari atti di impulso e di proposta ai vertici aziendali. Ha sottolineato che spettava ai responsabili degli uffici competenti suggerire al Direttore Generale la risoluzione del contratto.

  • Rigettato
    Non configurabilità del danno in termini di attualità e concretezza

    La Corte ha ritenuto che il danno è concreto e attuale a seguito del fallimento della Capital S.r.l. e della enorme sproporzione tra massa attiva e passiva emersa nella procedura fallimentare.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sull'eccezione di necessità di citazione in giudizio della ditta Capital

    La Corte ha ritenuto che non sussiste la giurisdizione contabile sulla società Capital S.r.l. in quanto manca il presupposto del rapporto di servizio. Inoltre, l'art. 83 c.g.c. preclude la chiamata in causa per ordine del giudice.

  • Rigettato
    Error in iudicando – sulla giurisdizione e sulla prescrizione - insussistenza del danno – assenza di responsabilità per dolo e/o colpa grave - insussistenza dell’antigiuridicità della condotta

    La Corte ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che il giudice contabile può verificare la compatibilità delle scelte operate con i fini imposti. Ha respinto l'eccezione di prescrizione, individuando il dies a quo nel fallimento della Capital S.r.l. e citando atti interruttivi. Ha ritenuto sussistente la responsabilità per colpa grave a causa dell'immobilismo e della mancata sollecitazione degli atti conseguenti.

  • Rigettato
    Error in iudicando – insussistenza del danno – assenza di responsabilità per dolo e/o colpa grave - insussistenza dell’antigiuridicità della condotta - insussistenza del nesso di causalità - erronea quantificazione per assoluta sproporzione dell’addebito

    La Corte ha ritenuto che l'avv. NO ha omesso di fornire specifiche indicazioni agli organi competenti e ha favorito le manovre dilatorie del debitore, mostrando un inescusabile inerzia. Ha confermato la sussistenza della colpa grave.

  • Accolto
    Errata, ingiusta, infondata e immotivata affermazione circa la sussistenza della colpa grave

    La Corte ha ritenuto che non emergono palesi violazioni dell'atto aziendale o degli obblighi di servizio, né un imperito adempimento dei doveri tale da connotare la condotta in termini di gravità. La QU ha avuto contezza della vicenda solo poche settimane prima della cessazione dalla carica.

  • Accolto
    Riduzione della quota di addebito

    Il Collegio ritiene che debba essere attribuita maggiore rilevanza a fattori concausali incidenti sulla quantificazione del danno, sia esterni all'Ente che riconducibili alla condotta omissiva di altri dirigenti/funzionari non citati in giudizio. Pertanto, viene disposta una ulteriore riduzione del 30% del danno attribuito.

  • Accolto
    Riduzione della quota di addebito

    Il Collegio ritiene che debba essere attribuita maggiore rilevanza a fattori concausali incidenti sulla quantificazione del danno, sia esterni all'Ente che riconducibili alla condotta omissiva di altri dirigenti/funzionari non citati in giudizio. Pertanto, viene disposta una ulteriore riduzione del 30% del danno attribuito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 14/01/2026, n. 9
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 9
    Data del deposito : 14 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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