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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/03/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
prevenzione
N.R.G. 2626/2021
Il Giudice Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art 127 c.p.c. entro il termine del 2/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta
DA
UI PI, ([...]) rappresentato e difeso dall'Avv.to VELLUCCI ENRICO , presso lo studio del quale elett.te domicilia in Vico Equense (NA) alla Via R. Bosco n. 76
Ricorrente
Contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv.to APRILE SERGIO dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 02.06.2021, PI UI ha adito il Tribunale di
Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro al fine di vedersi riconosciuto il diritto al pagamento del credito di lavoro riferito alle ultime tre mensilità pari ad € 7.759,88 in sostituzione del datore insolvente, ex art
2 l. 297/1982, dall'INPS.
Il ricorrente, nello specifico, ha dedotto di essere stato arruolato come
Primo Ufficiale di Coperta sulla m/n “Primrose”, in armamento alla
Gorgonia di Navigazione S.r.l., avendo svolto un periodo lavorativo
(imbarco) della durata di 4 mesi circa e all'esito della risoluzione del rapporto lavorativo non ha ricevuto la retribuzione relativa al periodo da metà dicembre a febbraio 2016, che il proprio credito risulta accertato dal
D.I. n. 142/17 del Tribunale di Torre Annunziata, che rimasta infruttuosa l'azione esecutiva nrg 1073/2018 in danno del datore di lavoro, il credito del lavoratore veniva ammesso allo stato passivo del fallimento della
Gorgonia di Navigazione S.r.l., stato passivo che, in data 22.02.2020, veniva dichiarato esecutivo dal Tribunale Fallimentare di Torre
Annunziata.
Il ricorrente, attesa la reiezione della prima domanda di intervento del
Fondo di Garanzia ex art 2 d.lgs 80/92, in data 7.08.2020 proponeva nuova domanda che veniva nuovamente rigettata motivo per cui, esperito invano il ricorso amministrativo, il ricorrente conveniva in giudizio l'Inps resistente dinanzi all'adito Tribunale affinché fosse accertato il proprio diritto alla percezione delle ultime tre mensilità dal Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps con la conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in suo favore, dell'importo pari ad € 7.759,88, oltre accessori di legge, spese vinte.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, contestava integralmente la domanda eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto di credito vantato dal
Pag. 2 di 5 ricorrente in quanto la domanda di accesso alla prestazione de qua sarebbe stata proposta oltre un anno dalla cessazione del rapporto lavorativo o dall'avvio dell'azione esecutiva.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
In tema insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1992, al pagamento, effettuato sempre dal Fondo di garanzia dell'INPS come per il TFR, dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data di dichiarazione di fallimento.
Nel caso che ci occupa, è controversa la questione relativa all'identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del diritto alle mensilità aggiuntive correlate alle ultime tre mensilità, D.Lgs. n. 80 del
2015, ex art. 2
Sul punto la prevalente giurisprudenza della Cassazione, cui questo
Giudice aderisce, ha chiarito che: “il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; 2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie
Pag. 3 di 5 attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all'I.N.P.S. (in tal senso la giurisprudenza Cass. Civ. sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939;
Cass. N. 30712 del 21 dicembre 2017).
Tanto premesso in termini generali, ciò che rileva nel caso di specie, è che lo stato di insolvenza del datore di lavoro sia risultato acclarato solo in data
26.02.19 data in cui con sentenza n. 5/2019 veniva dichiarato il fallimento della Gorgonia di Navigazione srl.
Lo stato passivo del fallimento veniva dichiarato esecutivo solo il
22.02.2020; da tale momento, accertato in via giudiziale lo stato di insolvenza del datore di lavoro e l'esatto ammontare del credito di lavoro, è sorto in capo al ricorrente il diritto a far valer il proprio credito nei confronti dell'Ente previdenziale. Ciò posto, poiché risulta agli atti che
PI, divenuto esecutivo lo stato passivo del fallimento in data
22.02.2020, ha proposto domanda di accesso al Fondo di Garanzia in data
3.08.2020, la eccezione di prescrizione è infondata ed il provvedimento di rigetto dell'Inps appare immotivato.
La domanda va, pertanto, accolta per cui va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla percezione dei crediti di lavoro dal Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps con la conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in suo favore, dell'importo pari ad € 7.759,88, oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Pag. 4 di 5
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PI UI a con ricorso del 02.06.2021 nei confronti dell'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione del trattamento di fine rapporto dal Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps con la conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in suo favore, dell'importo pari ad € 7.759,88, oltre accessori di legge;
2) condanna l'Inps al pagamento delle spese processuali che liquida in €
2.697,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 43,00 a titolo di
Contributo unificato.
Torre Annunziata, 18/3/2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco
Pag. 5 di 5
prevenzione
N.R.G. 2626/2021
Il Giudice Emanuele Rocco, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ex art 127 c.p.c. entro il termine del 2/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta
DA
UI PI, ([...]) rappresentato e difeso dall'Avv.to VELLUCCI ENRICO , presso lo studio del quale elett.te domicilia in Vico Equense (NA) alla Via R. Bosco n. 76
Ricorrente
Contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(80078750587), rappresentato e difeso dall'Avv.to APRILE SERGIO dell'Avvocatura interna, elett.te domiciliato come in atti resistente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 02.06.2021, PI UI ha adito il Tribunale di
Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro al fine di vedersi riconosciuto il diritto al pagamento del credito di lavoro riferito alle ultime tre mensilità pari ad € 7.759,88 in sostituzione del datore insolvente, ex art
2 l. 297/1982, dall'INPS.
Il ricorrente, nello specifico, ha dedotto di essere stato arruolato come
Primo Ufficiale di Coperta sulla m/n “Primrose”, in armamento alla
Gorgonia di Navigazione S.r.l., avendo svolto un periodo lavorativo
(imbarco) della durata di 4 mesi circa e all'esito della risoluzione del rapporto lavorativo non ha ricevuto la retribuzione relativa al periodo da metà dicembre a febbraio 2016, che il proprio credito risulta accertato dal
D.I. n. 142/17 del Tribunale di Torre Annunziata, che rimasta infruttuosa l'azione esecutiva nrg 1073/2018 in danno del datore di lavoro, il credito del lavoratore veniva ammesso allo stato passivo del fallimento della
Gorgonia di Navigazione S.r.l., stato passivo che, in data 22.02.2020, veniva dichiarato esecutivo dal Tribunale Fallimentare di Torre
Annunziata.
Il ricorrente, attesa la reiezione della prima domanda di intervento del
Fondo di Garanzia ex art 2 d.lgs 80/92, in data 7.08.2020 proponeva nuova domanda che veniva nuovamente rigettata motivo per cui, esperito invano il ricorso amministrativo, il ricorrente conveniva in giudizio l'Inps resistente dinanzi all'adito Tribunale affinché fosse accertato il proprio diritto alla percezione delle ultime tre mensilità dal Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps con la conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in suo favore, dell'importo pari ad € 7.759,88, oltre accessori di legge, spese vinte.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE, contestava integralmente la domanda eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto di credito vantato dal
Pag. 2 di 5 ricorrente in quanto la domanda di accesso alla prestazione de qua sarebbe stata proposta oltre un anno dalla cessazione del rapporto lavorativo o dall'avvio dell'azione esecutiva.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la causa è stata riservata in decisione.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta alla stregua delle considerazioni che seguono.
In tema insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1992, al pagamento, effettuato sempre dal Fondo di garanzia dell'INPS come per il TFR, dei crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono la data di dichiarazione di fallimento.
Nel caso che ci occupa, è controversa la questione relativa all'identificazione del dies a quo della prescrizione annuale del diritto alle mensilità aggiuntive correlate alle ultime tre mensilità, D.Lgs. n. 80 del
2015, ex art. 2
Sul punto la prevalente giurisprudenza della Cassazione, cui questo
Giudice aderisce, ha chiarito che: “il diritto alla prestazione del Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti previsti dalla legge:
1. insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste; 2. formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata. La prescrizione del diritto alla prestazione decorre, ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., dal perfezionarsi della fattispecie
Pag. 3 di 5 attributiva, che condiziona la proponibilità della domanda all'I.N.P.S. (in tal senso la giurisprudenza Cass. Civ. sentenza 26 febbraio 2004, n. 3939;
Cass. N. 30712 del 21 dicembre 2017).
Tanto premesso in termini generali, ciò che rileva nel caso di specie, è che lo stato di insolvenza del datore di lavoro sia risultato acclarato solo in data
26.02.19 data in cui con sentenza n. 5/2019 veniva dichiarato il fallimento della Gorgonia di Navigazione srl.
Lo stato passivo del fallimento veniva dichiarato esecutivo solo il
22.02.2020; da tale momento, accertato in via giudiziale lo stato di insolvenza del datore di lavoro e l'esatto ammontare del credito di lavoro, è sorto in capo al ricorrente il diritto a far valer il proprio credito nei confronti dell'Ente previdenziale. Ciò posto, poiché risulta agli atti che
PI, divenuto esecutivo lo stato passivo del fallimento in data
22.02.2020, ha proposto domanda di accesso al Fondo di Garanzia in data
3.08.2020, la eccezione di prescrizione è infondata ed il provvedimento di rigetto dell'Inps appare immotivato.
La domanda va, pertanto, accolta per cui va dichiarato il diritto di parte ricorrente alla percezione dei crediti di lavoro dal Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps con la conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in suo favore, dell'importo pari ad € 7.759,88, oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Pag. 4 di 5
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PI UI a con ricorso del 02.06.2021 nei confronti dell'Inps, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
1) dichiara il diritto di parte ricorrente alla percezione del trattamento di fine rapporto dal Fondo di Garanzia istituito presso l'Inps con la conseguente condanna di quest'ultimo al pagamento, in suo favore, dell'importo pari ad € 7.759,88, oltre accessori di legge;
2) condanna l'Inps al pagamento delle spese processuali che liquida in €
2.697,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione, nonché al pagamento dell'ulteriore somma di euro 43,00 a titolo di
Contributo unificato.
Torre Annunziata, 18/3/2025
Il Giudice
Dott. Emanuele Rocco
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