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Sentenza 26 aprile 2024
Sentenza 26 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/04/2024, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2024 |
Testo completo
Rg. n. 3759/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1722/2016 promossa da:
(ex , in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GENNARO PORPORA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IVA_1 unico rappresentata e difesa dall'Avv. TOMMASO GUERRIERO, giusto Controparte_4 mandato ed elezione di domicilio a margine dell'atto introduttivo di primo grado;
Parte appellata
Nonché
, in persona del Prefetto p.t., non costituita. Controparte_5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di CP_3 accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020130030075221001 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- la mancanza della notificazione della cartella esattoriale di cui all'estratto di ruolo;
- l'inesistenza e/o nullità della cartella stessa e dell'atto prodromico posto alla base della pagina 1 di 5 cartella impugnata;
- la prescrizione dei titoli posti alla base della cartella;
- l'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981 e la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi;
con vittoria di spese.
L' i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- l'incompetenza per territorio del Giudice adito;
- la necessità di riunire il procedimento con altri connessi;
- la tardività del mezzo di impugnazione proposto;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;
- l'insussistenza della prescrizione;
- la corretta applicazione della maggiorazione e la legittimità del procedimento di calcolo degli interessi, con vittoria di spese.
La non si costituiva in primo grado. Controparte_5
Con la sentenza impugnata n. 6518/2015, depositata il 03.12.2015, il Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ha accolto l'opposizione, dichiarando non dovute le somme di cui alla cartella esattoriale n. 10020130030075221001, mancando la prova della notifica della cartella esattoriale, condannando gli opposti al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'opponente.
Avverso tale pronuncia l' (ora ) Controparte_2 Controparte_1 ha proposto tempestivamente appello, reiterando le difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente la legittimità del procedimento di notificazione;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituita, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e CP_3
pagina 2 di 5 348 bis c.p.c. e riproponendo le difese di primo grado, chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
La non si è costituita nel presente grado di giudizio. Controparte_5
In corso di causa, parte appellata ha chiesto la sospensione del giudizio in virtù dello stato di incertezza giuridica connesso alla presunta illegittimità costituzionale delle norme invocate, ed in particolare l'art. 12 comma 4 bis D.P.R. n. 602/73 così come modificato dall'art. 12 comma 4 bis
D.P.R. 602/73 art. 3 bis D.L. 21.10.2021 n. 146 (convertito nella legge 17.12.2021 n. 215).
All'udienza del 22.02.24, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. (e non 348 bis c.p.c., come invocato da parte appellata, fattispecie relativa alla pronuncia di inammissibilità laddove l'appello non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto), posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Per ciò che concerne la richiesta di sospensione del procedimento per lo stato di incertezza giuridica relativo alle norme invocate, occorre sottolineare come la sospensione del processo debba essere disposta dal Giudice di merito, nel procedimento nel quale detta questione è sollevata e purché, naturalmente, ai sensi dell'art. 23 c. 2 L. n. 87/1953, detto Giudice non possa decidere la causa indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità eccepita;
entrambe le ipotesi, infatti, mancano nel caso di specie.
In relazione alla questione sottesa al caso di specie, la stessa è relativa all'impugnabilità
pagina 3 di 5 dell'estratto di ruolo ed al connesso interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., rispetto al quale la recente giurisprudenza di legittimità si è espressa a più riprese.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che “in presenza di un'intimazione di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito, rivolta a far valere l'invalidità dell'intimazione per
l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, in quanto l'estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta.”. (Cass. Civ. sent. n. 31240 del 29/11/2019).
Di talché, si ritiene che la nuova norma intervenuta recentemente, applicandosi anche retroattivamente, ha confermato un orientamento giurisprudenziale già consolidato.
Nel caso di specie la cartella è stata ritualmente notificata in data 16.01.2014 in Angri, via Papa
Giovanni XXIII, a di . CP_3 Controparte_3
Di conseguenza, va rigettata altresì l'eccezione di disconoscimento della firma ex artt. 214-215
c.p.c. formulata dall'odierno appellato nel corso della prima udienza di primo grado, in quanto detto disconoscimento è stato formulato del tutto genericamente, non indicando le specifiche e ritenute difformità, come dedotte dall'appellato.
Tanto premesso, va precisato, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti
pagina 4 di 5 dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia della;
Controparte_5
• accoglie l'appello come proposto da (ora Controparte_2 Controparte_6
) e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara
[...] inammissibile la domanda di primo grado, proposta da Controparte_3 contro (ora ) e
[...] Controparte_2 Controparte_1
. Controparte_5
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 19.04.2024
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1722/2016 promossa da:
(ex , in persona del proprio l.r.p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. GENNARO PORPORA, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;
Parte appellante contro
(C.F. ), in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IVA_1 unico rappresentata e difesa dall'Avv. TOMMASO GUERRIERO, giusto Controparte_4 mandato ed elezione di domicilio a margine dell'atto introduttivo di primo grado;
Parte appellata
Nonché
, in persona del Prefetto p.t., non costituita. Controparte_5
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., proponeva azione di CP_3 accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 10020130030075221001 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- la mancanza della notificazione della cartella esattoriale di cui all'estratto di ruolo;
- l'inesistenza e/o nullità della cartella stessa e dell'atto prodromico posto alla base della pagina 1 di 5 cartella impugnata;
- la prescrizione dei titoli posti alla base della cartella;
- l'illegittimità della maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981 e la mancata indicazione del procedimento di computo degli interessi;
con vittoria di spese.
L' i costituiva in primo grado ed eccepiva: Controparte_2
- l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;
- l'incompetenza per territorio del Giudice adito;
- la necessità di riunire il procedimento con altri connessi;
- la tardività del mezzo di impugnazione proposto;
- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;
- l'insussistenza della prescrizione;
- la corretta applicazione della maggiorazione e la legittimità del procedimento di calcolo degli interessi, con vittoria di spese.
La non si costituiva in primo grado. Controparte_5
Con la sentenza impugnata n. 6518/2015, depositata il 03.12.2015, il Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, previa qualificazione della domanda quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., affermando implicitamente la propria competenza e ritenendo ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, ha accolto l'opposizione, dichiarando non dovute le somme di cui alla cartella esattoriale n. 10020130030075221001, mancando la prova della notifica della cartella esattoriale, condannando gli opposti al rimborso delle spese di lite nei confronti dell'opponente.
Avverso tale pronuncia l' (ora ) Controparte_2 Controparte_1 ha proposto tempestivamente appello, reiterando le difese come articolate in primo grado ed eccependo nuovamente la legittimità del procedimento di notificazione;
con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
si è costituita, eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e CP_3
pagina 2 di 5 348 bis c.p.c. e riproponendo le difese di primo grado, chiedendo quindi il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio.
La non si è costituita nel presente grado di giudizio. Controparte_5
In corso di causa, parte appellata ha chiesto la sospensione del giudizio in virtù dello stato di incertezza giuridica connesso alla presunta illegittimità costituzionale delle norme invocate, ed in particolare l'art. 12 comma 4 bis D.P.R. n. 602/73 così come modificato dall'art. 12 comma 4 bis
D.P.R. 602/73 art. 3 bis D.L. 21.10.2021 n. 146 (convertito nella legge 17.12.2021 n. 215).
All'udienza del 22.02.24, trattata in forma scritta telematica, previa rassegnazione delle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a venti giorni per le conclusionali ed ulteriori venti giorni per le repliche.
**********************
In considerazione di quanto dedotto, l'appello è fondato sia in fatto che in diritto, nei termini che seguono.
In via preliminare, l'appello, per come proposto, risulta senz'altro conforme al dettato normativo di cui all'art. 342 c.p.c. (e non 348 bis c.p.c., come invocato da parte appellata, fattispecie relativa alla pronuncia di inammissibilità laddove l'appello non abbia una ragionevole probabilità di essere accolto), posto che risultano senz'altro proposti motivi di impugnazione specifici e ampiamente circostanziati.
Per ciò che concerne la richiesta di sospensione del procedimento per lo stato di incertezza giuridica relativo alle norme invocate, occorre sottolineare come la sospensione del processo debba essere disposta dal Giudice di merito, nel procedimento nel quale detta questione è sollevata e purché, naturalmente, ai sensi dell'art. 23 c. 2 L. n. 87/1953, detto Giudice non possa decidere la causa indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità eccepita;
entrambe le ipotesi, infatti, mancano nel caso di specie.
In relazione alla questione sottesa al caso di specie, la stessa è relativa all'impugnabilità
pagina 3 di 5 dell'estratto di ruolo ed al connesso interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., rispetto al quale la recente giurisprudenza di legittimità si è espressa a più riprese.
In particolare, la Suprema Corte ha stabilito che “in presenza di un'intimazione di pagamento regolarmente notificata e non opposta nei termini di legge, è inammissibile l'impugnazione di un estratto di ruolo successivamente conseguito, rivolta a far valere l'invalidità dell'intimazione per
l'omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento, in quanto l'estratto di ruolo non è un atto autonomamente impugnabile, non contenendo qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta.”. (Cass. Civ. sent. n. 31240 del 29/11/2019).
Di talché, si ritiene che la nuova norma intervenuta recentemente, applicandosi anche retroattivamente, ha confermato un orientamento giurisprudenziale già consolidato.
Nel caso di specie la cartella è stata ritualmente notificata in data 16.01.2014 in Angri, via Papa
Giovanni XXIII, a di . CP_3 Controparte_3
Di conseguenza, va rigettata altresì l'eccezione di disconoscimento della firma ex artt. 214-215
c.p.c. formulata dall'odierno appellato nel corso della prima udienza di primo grado, in quanto detto disconoscimento è stato formulato del tutto genericamente, non indicando le specifiche e ritenute difformità, come dedotte dall'appellato.
Tanto premesso, va precisato, in via preliminare ed assorbente, come parte appellata non avrebbe potuto impugnare, in primo grado, l'estratto di ruolo (trattasi di azione di accertamento negativo del credito, come peraltro espressamente qualificata), giacché, all'evidenza, difetta l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
A tale riguardo, infatti, la Corte di Cassazione, S.U. ha stabilito come “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del DL 21 ottobre 2021 n. 146, inserito in sede di conversione dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del DPR 602/1973, è stato inserito il comma 4- bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Questa condizione dell'azione ha natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione e, di conseguenza, la disciplina sopravvenuta si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza o dell'ordinanza, che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti
pagina 4 di 5 dell'impugnazione. Proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo e, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile. Alla luce di ciò, pertanto, sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione”.
Detto rilievo, oggi peraltro sostenuto dalla novella legislativa di cui al DL 146/2021 (all'uopo precisando come non ricorrano, nel caso di specie, le uniche tre ipotesi che, a ben vedere, consentirebbero l'impugnazione del ruolo), all'evidenza, appare assorbente in ordine alle ulteriori censure come mosse avverso la sentenza di prime cure.
Ricorrono, tuttavia, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio, stante l'obiettiva incertezza in ordine alla problematica dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e tenuto conto di come le S.U. sono intervenute successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado, come anche del presente grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia della;
Controparte_5
• accoglie l'appello come proposto da (ora Controparte_2 Controparte_6
) e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara
[...] inammissibile la domanda di primo grado, proposta da Controparte_3 contro (ora ) e
[...] Controparte_2 Controparte_1
. Controparte_5
Compensa interamente le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 19.04.2024
Il Giudice dott. Simone Iannone
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