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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 18/02/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 57/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57/2023 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
nata in [...] il [...] e residente a [...]di Papa (RM), in Parte_1
Via Monte Cavo n. 28, c.f. , cittadina romena e titolare di diritto di C.F._1 soggiorno permanente in Italia, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Pastorelli (c.f.
), del Foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 5/1/2023, chiedeva Parte_2 all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a Parte_1 beneficiare della pensione di inabilità di cui all'art. 12 Legge 118/1971, a partire dalla data dell'accertamento sanitario di revisione, ossia dal 4 gennaio 2022 e, per l'effetto, condannare
l' a corrispondere alla ricorrente i relativi ratei della pensione di inabilità, a CP_1
decorrere dal 4 gennaio 2022, ovvero da altra data successiva che dovesse essere accertata all'esito del presente procedimento, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per Legge;
- condannare l'Ente resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento e di quello ex art. 445 bis c.p.c. R.G. n. 772/2022, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, in quanto antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3. La prima udienza di discussione veniva fissata per il 14/11/2023; in data 6/9/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente e l'udienza del 14/11/2023 veniva differita d'ufficio all'udienza del 12/3/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
all'esito veniva emessa l'ordinanza istruttoria del 13/3/2024 che ordinava la rinnovazione della CTU medico-legale; seguiva l'udienza del
14/6/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. il quale depositava la Testimone_1 relazione peritale nei termini in data 2/9/2024; seguiva l'udienza del 18/2/2025 per la discussione;
all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. 772/2022 Persona_1
RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Testimone_1
2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 772/2022 il CTU dott. Persona_1
esprimeva sulla ricorrente le seguenti conclusioni:
“si dichiara che la IG.ra : NON possiede i requisiti per la concessione della Parte_1
Pensione di Inabilità Civile Invalidità Civile, ex art. 12 L. 118/71” (v. doc. n. 8 allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Testimone_1 ricorrente la seguente diagnosi: “-ESITI DI PER Parte_3
CARCINOMA DUTTALE INFILTRANTE IN ATTUALE PER Controparte_2
Controparte_3
-ESITI DI ISTERECTOMIA, E Parte_4
DESTRA PER LEIOMIOMATOSI UTERINA CP_4
-INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
-TIREOPATIA AUTOIMMUNE
-SPONDILODISCOARTROSI CON MULTIPLE DISCOPATIE CERVICALI E
LOMBARI” (v. pag. 4 relazione peritale dott. . Tes_1
8. Il CTU dott. formulava le seguenti considerazioni medico-legali: “Sulla base Tes_1
della documentazione sanitaria esaminata e della visita medica eseguita, posso avanzare le seguenti considerazioni medico-legali in ordine ai quesiti posti dall' Ill.mo signor Giudice.
Per quanto attiene al riconoscimento dei requisiti previsti per l'invalidità civile è possibile effettuare le seguenti valutazioni.
Le patologie insistenti a carico dell'apparato osteoarticolare evidenziano un precipuo della colonna vertebrale con una riduzione di 1/3 dei movimenti nei vari piani dello spazio.
3 Prendendo a riferimento il codice 7010, applicato per analogia, in considerazione del livello di riduzione dell'escursione articolare obiettivata ne deriva una valutazione che può essere stimata nella misura del 20%.
L'insufficienza renale cronica, in funzione della gravità e del valore di filtrazione glomerulare trova corretta valutazione nella misura del 40%.
Per quanto attiene alla patologia insistente sull'apparato riproduttivo gli esiti dell'asportazione chirurgica dell'utero, dell'ovaio sinistro e della salpinge destra hanno determinato in effetti la perdita della funzionalità riproduttiva della perizianda per cui, pur essendo menomazioni apparentemente concorrenti tra di loro, la loro sommatoria non può superare il valore massimo attribuibile alla perdita della funzione che ognuno di essi rappresenta singolarmente.
Appare dunque congruo valutare tali esiti nella misura del 35%, ovvero il massimo valore previsto per la menomazione dell'apparato riproduttivo femminile ed ascrivibile al codice
6604.
Per quanto attiene alla patologia neoplastica va considerato che all'epoca della revisione del
04/01/2022 erano trascorsi meno di 3 anni dalla diagnosi per cui è possibile applicare il codice 9323 nella sua interezza e valutare tale aspetto nella misura del 70% per un periodo di ulteriori 12 mesi.
Trascorsi tale periodo, in assenza di documentate ripetizioni metastatiche e/o ripresa di malattia primitiva, tale codice va applicato in via analogica, non potendo superare il valore del 50%.
Applicando dunque la formula del calcolo riduzionistico ne consegue una duplice valutazione complessiva dell'invalidità civile della perizianda in considerazione dell'intervallo temporale decorso dalla malattia neoplastica.
Per i successivi 12 mesi dall'epoca della visita di revisione la perizianda può essere considerata invalida nella misura del 91%. Risultando del tutto ininfluente il cascame residuo, è possibile assimilare detto valore alla percentuale massimale del 100%, risultando quindi soddisfatti i requisiti per il riconoscimento dell'art. 12 della Legge 118/71 dall'epoca della visita di revisione (04/01/2022) per i successivi 12 mesi.
A decorrere dal gennaio 2023 invece, adottando sempre la formula del calcolo riduzionistico, si può ritenere la perizianda invalida nella misura dell'84%, non risultando più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento dell'art. 12 della Legge 118/71” (v. pagg.
4-6 relazione peritale dott. . Tes_1
4 9. Il CTU dott. formulava le seguenti conclusioni: “in relazione al caso della Tes_1
IG.ra : Parte_1
SUSSISTONO i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'art. 12 della legge 118/71, con decorrenza dalla visita di revisione (04/01/2022) per i successivi 12 mesi.
NON SUSSISTONO i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'art. 12 della legge
118/71 a partire dal mese di gennaio 2023” (v. relazione peritale dott. pag. 6). Tes_1
10. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo Testimone_1
criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del
CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
11. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, nella fase di merito, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge 118/71, con decorrenza dalla visita di revisione (04/01/2022) per i successivi 12 mesi;
- accerta e dichiara che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge 118/71 a partire dal mese di gennaio 2023.
12. Inammissibile è la domanda di condanna dell' al pagamento delle indennità CP_1
riconosciute, essendo il giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo, anche nella fase di merito, limitato al solo riconoscimento o meno dei requisiti sanitari delle prestazioni richieste.
3. Le spese di lite.
13. Atteso che il riconoscimento dei requisiti sanitari accertato in questa sede copre solo un periodo limitato con decorrenza dal 4/1/2022 sino al 31/12/2022, sussiste una soccombenza parziale della ricorrente, per l'effetto compensa le spese di lite – con riferimento alle due fasi del giudizio- nella misura della metà e condanna l' alla rifusione delle spese di lite in CP_1
favore della ricorrente che vengono liquidate definitivamente nei in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
5 DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel II scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase istruttoria: 851,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
425,50 €
4) fase decisionale: 919,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 euro per un totale di € 1310,00 €.
14. Compensa, dunque, le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura del 50% liquidate in €
1310,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
15. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separati decreti, CP_1 stante l'esonero della ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, visti i presupposti reddituali, come dichiarati in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge 118/71, con decorrenza dalla visita di revisione (04/01/2022) per i successivi 12 mesi;
- accerta e dichiara che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge 118/71 a partire dal mese di gennaio 2023;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna l' al pagamento CP_1
delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura del 50% liquidate in € 1310,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con
6 distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1
spese di CTU liquidate con separati decreti
Così deciso in Velletri, il 18 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 57/2023 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “assegno-pensione”,
PROMOSSA DA
nata in [...] il [...] e residente a [...]di Papa (RM), in Parte_1
Via Monte Cavo n. 28, c.f. , cittadina romena e titolare di diritto di C.F._1 soggiorno permanente in Italia, rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Pastorelli (c.f.
), del Foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Controparte_1
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, contumace;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 5/1/2023, chiedeva Parte_2 all'intestato Tribunale di: “- accertare e dichiarare il diritto della sig.ra a Parte_1 beneficiare della pensione di inabilità di cui all'art. 12 Legge 118/1971, a partire dalla data dell'accertamento sanitario di revisione, ossia dal 4 gennaio 2022 e, per l'effetto, condannare
l' a corrispondere alla ricorrente i relativi ratei della pensione di inabilità, a CP_1
decorrere dal 4 gennaio 2022, ovvero da altra data successiva che dovesse essere accertata all'esito del presente procedimento, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per Legge;
- condannare l'Ente resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento e di quello ex art. 445 bis c.p.c. R.G. n. 772/2022, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato, in quanto antistatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' restava contumace in giudizio. CP_1
3. La prima udienza di discussione veniva fissata per il 14/11/2023; in data 6/9/2023 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente e l'udienza del 14/11/2023 veniva differita d'ufficio all'udienza del 12/3/2024; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
all'esito veniva emessa l'ordinanza istruttoria del 13/3/2024 che ordinava la rinnovazione della CTU medico-legale; seguiva l'udienza del
14/6/2024; a tale udienza prestava giuramento il dott. il quale depositava la Testimone_1 relazione peritale nei termini in data 2/9/2024; seguiva l'udienza del 18/2/2025 per la discussione;
all'esito di tale ultima udienza veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO n. 772/2022 Persona_1
RG, nonché nella CTU medico-legale espletata nella fase di merito, relativa all'odierno procedimento, dal dott. Testimone_1
2
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 772/2022 il CTU dott. Persona_1
esprimeva sulla ricorrente le seguenti conclusioni:
“si dichiara che la IG.ra : NON possiede i requisiti per la concessione della Parte_1
Pensione di Inabilità Civile Invalidità Civile, ex art. 12 L. 118/71” (v. doc. n. 8 allegato al ricorso).
7. Nel presente giudizio di merito il decidente disponeva la rinnovazione della CTU con conferimento dell'incarico al dott. il quale formulava nei confronti della Testimone_1 ricorrente la seguente diagnosi: “-ESITI DI PER Parte_3
CARCINOMA DUTTALE INFILTRANTE IN ATTUALE PER Controparte_2
Controparte_3
-ESITI DI ISTERECTOMIA, E Parte_4
DESTRA PER LEIOMIOMATOSI UTERINA CP_4
-INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
-TIREOPATIA AUTOIMMUNE
-SPONDILODISCOARTROSI CON MULTIPLE DISCOPATIE CERVICALI E
LOMBARI” (v. pag. 4 relazione peritale dott. . Tes_1
8. Il CTU dott. formulava le seguenti considerazioni medico-legali: “Sulla base Tes_1
della documentazione sanitaria esaminata e della visita medica eseguita, posso avanzare le seguenti considerazioni medico-legali in ordine ai quesiti posti dall' Ill.mo signor Giudice.
Per quanto attiene al riconoscimento dei requisiti previsti per l'invalidità civile è possibile effettuare le seguenti valutazioni.
Le patologie insistenti a carico dell'apparato osteoarticolare evidenziano un precipuo della colonna vertebrale con una riduzione di 1/3 dei movimenti nei vari piani dello spazio.
3 Prendendo a riferimento il codice 7010, applicato per analogia, in considerazione del livello di riduzione dell'escursione articolare obiettivata ne deriva una valutazione che può essere stimata nella misura del 20%.
L'insufficienza renale cronica, in funzione della gravità e del valore di filtrazione glomerulare trova corretta valutazione nella misura del 40%.
Per quanto attiene alla patologia insistente sull'apparato riproduttivo gli esiti dell'asportazione chirurgica dell'utero, dell'ovaio sinistro e della salpinge destra hanno determinato in effetti la perdita della funzionalità riproduttiva della perizianda per cui, pur essendo menomazioni apparentemente concorrenti tra di loro, la loro sommatoria non può superare il valore massimo attribuibile alla perdita della funzione che ognuno di essi rappresenta singolarmente.
Appare dunque congruo valutare tali esiti nella misura del 35%, ovvero il massimo valore previsto per la menomazione dell'apparato riproduttivo femminile ed ascrivibile al codice
6604.
Per quanto attiene alla patologia neoplastica va considerato che all'epoca della revisione del
04/01/2022 erano trascorsi meno di 3 anni dalla diagnosi per cui è possibile applicare il codice 9323 nella sua interezza e valutare tale aspetto nella misura del 70% per un periodo di ulteriori 12 mesi.
Trascorsi tale periodo, in assenza di documentate ripetizioni metastatiche e/o ripresa di malattia primitiva, tale codice va applicato in via analogica, non potendo superare il valore del 50%.
Applicando dunque la formula del calcolo riduzionistico ne consegue una duplice valutazione complessiva dell'invalidità civile della perizianda in considerazione dell'intervallo temporale decorso dalla malattia neoplastica.
Per i successivi 12 mesi dall'epoca della visita di revisione la perizianda può essere considerata invalida nella misura del 91%. Risultando del tutto ininfluente il cascame residuo, è possibile assimilare detto valore alla percentuale massimale del 100%, risultando quindi soddisfatti i requisiti per il riconoscimento dell'art. 12 della Legge 118/71 dall'epoca della visita di revisione (04/01/2022) per i successivi 12 mesi.
A decorrere dal gennaio 2023 invece, adottando sempre la formula del calcolo riduzionistico, si può ritenere la perizianda invalida nella misura dell'84%, non risultando più soddisfatti i requisiti per il riconoscimento dell'art. 12 della Legge 118/71” (v. pagg.
4-6 relazione peritale dott. . Tes_1
4 9. Il CTU dott. formulava le seguenti conclusioni: “in relazione al caso della Tes_1
IG.ra : Parte_1
SUSSISTONO i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'art. 12 della legge 118/71, con decorrenza dalla visita di revisione (04/01/2022) per i successivi 12 mesi.
NON SUSSISTONO i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'art. 12 della legge
118/71 a partire dal mese di gennaio 2023” (v. relazione peritale dott. pag. 6). Tes_1
10. Si precisa che la CTU espletata a firma del dott. è stata condotta secondo Testimone_1
criteri tecnico-scientifici corretti ed è scevra da vizi logici, ne consegue che le conclusioni del
CTU nominato sono fatte proprie in questa sede dal decidente.
11. Alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno all'odierno procedimento, nella fase di merito, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge 118/71, con decorrenza dalla visita di revisione (04/01/2022) per i successivi 12 mesi;
- accerta e dichiara che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge 118/71 a partire dal mese di gennaio 2023.
12. Inammissibile è la domanda di condanna dell' al pagamento delle indennità CP_1
riconosciute, essendo il giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo, anche nella fase di merito, limitato al solo riconoscimento o meno dei requisiti sanitari delle prestazioni richieste.
3. Le spese di lite.
13. Atteso che il riconoscimento dei requisiti sanitari accertato in questa sede copre solo un periodo limitato con decorrenza dal 4/1/2022 sino al 31/12/2022, sussiste una soccombenza parziale della ricorrente, per l'effetto compensa le spese di lite – con riferimento alle due fasi del giudizio- nella misura della metà e condanna l' alla rifusione delle spese di lite in CP_1
favore della ricorrente che vengono liquidate definitivamente nei in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal
5 DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel II scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 425,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 212,50 €
3) fase istruttoria: 851,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
425,50 €
4) fase decisionale: 919,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
459,50 euro per un totale di € 1310,00 €.
14. Compensa, dunque, le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna l' al CP_1
pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura del 50% liquidate in €
1310,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
15. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separati decreti, CP_1 stante l'esonero della ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, visti i presupposti reddituali, come dichiarati in atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge 118/71, con decorrenza dalla visita di revisione (04/01/2022) per i successivi 12 mesi;
- accerta e dichiara che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento della pensione di inabilità civile ex art. 12 della legge 118/71 a partire dal mese di gennaio 2023;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura del 50% e condanna l' al pagamento CP_1
delle spese di lite in favore della ricorrente nella misura del 50% liquidate in € 1310,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con
6 distrazione in favore del procuratore antistatario;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1
spese di CTU liquidate con separati decreti
Così deciso in Velletri, il 18 febbraio 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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