Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4169
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Inammissibilità dell'opposizione per tardività

    La Corte ha ritenuto che l'opposizione fosse inammissibile perché proposta tardivamente.

  • Accolto
    Infondatezza dell'opposizione nel merito

    Il Giudice ha ritenuto che l'ordinanza ex art. 186bis c.p.c. sia idonea a fondare l'esecuzione forzata, poiché munita di efficacia esecutiva. Tale soluzione è avallata dalla Corte di legittimità.

  • Accolto
    Insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione del provvedimento cautelare

    La Corte ha accolto le domande attoree, rigettando l'opposizione.

  • Accolto
    Fondatezza della domanda di prosecuzione dell'esecuzione

    Il Tribunale ha accolto le domande attoree e ha disposto la prosecuzione dell'esecuzione.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda riconvenzionale

    La domanda riconvenzionale è stata rigettata poiché il convenuto non ha provato né allegato compiutamente il danno e difetta il presupposto della responsabilità delle attrici, dato che il Tribunale, con sentenza 140/2025, ha condannato il convenuto al pagamento di un importo pari ad euro 745.958,33.

  • Rigettato
    Eccezione di nullità dell'atto di citazione

    L'eccezione è stata rigettata poiché la Riforma Cartabia ha abrogato la previsione relativa ai termini dimidiati e l'eventuale violazione non ha comportato lesione del diritto di difesa del convenuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4169
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 4169
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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