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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4169 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1901/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione,
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1901/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), ed Parte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. , ciascuna in persona Parte_2 P.IVA_3 del proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Roberta Di Vieto, Dario Taroni e dall'Avv.
RD ZE, i quali eleggono domicilio presso l'Avv. Raffaele
Cioffi con studio in Via del Ponte all'Asse n. 5, Firenze
PARTE ATTRICE contro
C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianluca Palaia
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nelle memorie depositate ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Le società attrici hanno introdotto il presente giudizio di merito, deducendo a) in via preliminare, che l'opposizione proposta dal sig.
qualificabile, nonostante il nomen iuris, in CP_1 un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sarebbe inammissibile perché proposta tardivamente (vale a dire oltre il termine di venti giorni dal primo atto di esecuzione); b) nel merito,
l'infondatezza dell'opposizione, poiché l'ordinanza ex art. 186bis
c.p.c. è titolo esecutivo e, in quanto dotata di efficacia anticipatoria della sentenza, che conserva la sua efficacia anche in caso di estinzione del giudizio di merito, sarebbe idonea a convertire il sequestro in pignoramento;
c) l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione del provvedimento cautelare.
Le attrici hanno, pertanto, chiesto il rigetto dell'opposizione proposta da in quanto inammissibile e, Controparte_1 comunque, infondata in fatto e in diritto, e che venga disposta la prosecuzione dell'esecuzione R.G. 164/2022 del Tribunale di
Firenze.
Si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo, in via preliminare, che venga pronunciata la nullità dell'atto di citazione per non avere parte attrice dimidiato i termini per la costituzione di parte convenuta;
nel merito, il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, la condanna delle attrici al risarcimento dei danni per un importo non inferiore ad euro 3.000.000.00 sulla base dell'assunto per cui sia la misura cautelare sia l'azione esecutiva avrebbero provato il sig. della possibilità di procedere CP_1 alla vendita del bene e di soddisfare le ragioni creditorie.
La causa è stata istruita solo documentalmente, e in data
18.12.2025, è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento.
pagina 2 di 5 Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto, giacché, per un verso, la c.d.
Riforma Cartabia ha abrogato la previsione precedentemente contenuta all'art. 163-bis comma 2 c.p.c. e il riferimento alla costituzione in giudizio nel termine dimidiato in caso di abbreviazione dei termini contenuta all'art. 163 n. 7) c.p.c., prevedendo la citazione a non meno di 120 giorni e la costituzione in giudizio a non più di 70 giorni prima dell'udienza, e, per altro verso, l'eventuale violazione non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa del convenuto.
Venendo al merito della controversia, la domanda può essere decisa sulla base della ragione più liquida, ravvisabile nella idoneità dell'ordinanza ex art. 186bis c.p.c., munita di efficacia esecutiva (circostanza che ricorre nel caso di specie, essendo stata l'ordinanza emessa il 20 aprile 2022 dal Tribunale di Firenze munita di formula esecutiva il 18 maggio 2022: cfr. doc. 5 attoreo)
a convertire il sequestro in pignoramento.
È, infatti, noto che, sebbene l'art. 686 c.p.c., nel disciplinare le condizioni per la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, faccia testualmente riferimento alla “sentenza di condanna esecutiva”, secondo un orientamento interpretativo assolutamente consolidato tale conversione avviene ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene (non soltanto una sentenza, ma) anche altro titolo giudiziale con idoneità esecutiva. Ora, ritiene questo Giudice che, ricorrendo tali caratteristiche pure nell'ordinanza 186bis c.p.c., non vi è ragione per negare l'idoneità di una simile pronuncia – così come delle altre ordinanze endoprocessuali esecutive – a fondare l'esecuzione forzata. Tale soluzione ermeneutica, peraltro, oltre a essere stata sostenuta da autorevole dottrina, è stata pure avallata dalla Corte di legittimità, la quale, affermando che “La revoca dell'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell'art. 186-
pagina 3 di 5 bis c.p.c. determina il venir meno di tutti gli effetti del provvedimento;
conseguentemente, l'eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto titolo (e che non si sia ancora conclusa) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima “ex tunc”, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa” (Cass. 20789/17) ha mostrato di ritenere possibile che l'esecuzione forzata sia fondata su l'ordinanza ex art. 186bis c.p.c.
Va, per contro, rigettata la domanda riconvenzionale svolta da
[...]
. A questo proposito, basti infatti osservare come – CP_1 oltre a non avere il convenuto non soltanto provato, ma neppure compiutamente allegato il danno di cui chiede il risarcimento – nel caso di specie difetti in radice il presupposto stesso della affermata responsabilità delle società Parte_1 Parte_1 ed consistente nella asserita
[...] Parte_2 illegittimità della intrapresa esecuzione, com'è, del resto, dimostrato dal fatto che questo Tribunale, con sentenza 140/2025, nel giudizio di merito instaurato dopo la concessione del sequestro conservativo, abbia condannato, tra gli altri, pure il sig. CP_1 al pagamento, in favore delle attrici, di un importo pari ad euro
745.958,33, oltre a interessi e spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia (in particolare, quello risultante dalla proposizione della domanda riconvenzionale) e dell'attività svolta (diminuite per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie le domande attoree e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da e dispone la prosecuzione Controparte_1 dell'esecuzione R.G. 164/2022 del Tribunale di Firenze;
pagina 4 di 5 Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
Condanna a rimborsare a parte attrice le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 26.400,00 per compensi e € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il G.I. dott.ssa Camilla Fin, in applicazione,
Ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1901/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), ed Parte_1 P.IVA_2 [...]
(C.F. , ciascuna in persona Parte_2 P.IVA_3 del proprio Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Roberta Di Vieto, Dario Taroni e dall'Avv.
RD ZE, i quali eleggono domicilio presso l'Avv. Raffaele
Cioffi con studio in Via del Ponte all'Asse n. 5, Firenze
PARTE ATTRICE contro
C.F. rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Gianluca Palaia
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate nelle memorie depositate ex art. 189 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Le società attrici hanno introdotto il presente giudizio di merito, deducendo a) in via preliminare, che l'opposizione proposta dal sig.
qualificabile, nonostante il nomen iuris, in CP_1 un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., sarebbe inammissibile perché proposta tardivamente (vale a dire oltre il termine di venti giorni dal primo atto di esecuzione); b) nel merito,
l'infondatezza dell'opposizione, poiché l'ordinanza ex art. 186bis
c.p.c. è titolo esecutivo e, in quanto dotata di efficacia anticipatoria della sentenza, che conserva la sua efficacia anche in caso di estinzione del giudizio di merito, sarebbe idonea a convertire il sequestro in pignoramento;
c) l'insussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora per la concessione del provvedimento cautelare.
Le attrici hanno, pertanto, chiesto il rigetto dell'opposizione proposta da in quanto inammissibile e, Controparte_1 comunque, infondata in fatto e in diritto, e che venga disposta la prosecuzione dell'esecuzione R.G. 164/2022 del Tribunale di
Firenze.
Si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo, in via preliminare, che venga pronunciata la nullità dell'atto di citazione per non avere parte attrice dimidiato i termini per la costituzione di parte convenuta;
nel merito, il rigetto delle domande attoree;
in via riconvenzionale, la condanna delle attrici al risarcimento dei danni per un importo non inferiore ad euro 3.000.000.00 sulla base dell'assunto per cui sia la misura cautelare sia l'azione esecutiva avrebbero provato il sig. della possibilità di procedere CP_1 alla vendita del bene e di soddisfare le ragioni creditorie.
La causa è stata istruita solo documentalmente, e in data
18.12.2025, è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, le domande attoree sono fondate e meritano accoglimento.
pagina 2 di 5 Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dal convenuto, giacché, per un verso, la c.d.
Riforma Cartabia ha abrogato la previsione precedentemente contenuta all'art. 163-bis comma 2 c.p.c. e il riferimento alla costituzione in giudizio nel termine dimidiato in caso di abbreviazione dei termini contenuta all'art. 163 n. 7) c.p.c., prevedendo la citazione a non meno di 120 giorni e la costituzione in giudizio a non più di 70 giorni prima dell'udienza, e, per altro verso, l'eventuale violazione non ha comportato alcuna lesione del diritto di difesa del convenuto.
Venendo al merito della controversia, la domanda può essere decisa sulla base della ragione più liquida, ravvisabile nella idoneità dell'ordinanza ex art. 186bis c.p.c., munita di efficacia esecutiva (circostanza che ricorre nel caso di specie, essendo stata l'ordinanza emessa il 20 aprile 2022 dal Tribunale di Firenze munita di formula esecutiva il 18 maggio 2022: cfr. doc. 5 attoreo)
a convertire il sequestro in pignoramento.
È, infatti, noto che, sebbene l'art. 686 c.p.c., nel disciplinare le condizioni per la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, faccia testualmente riferimento alla “sentenza di condanna esecutiva”, secondo un orientamento interpretativo assolutamente consolidato tale conversione avviene ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene (non soltanto una sentenza, ma) anche altro titolo giudiziale con idoneità esecutiva. Ora, ritiene questo Giudice che, ricorrendo tali caratteristiche pure nell'ordinanza 186bis c.p.c., non vi è ragione per negare l'idoneità di una simile pronuncia – così come delle altre ordinanze endoprocessuali esecutive – a fondare l'esecuzione forzata. Tale soluzione ermeneutica, peraltro, oltre a essere stata sostenuta da autorevole dottrina, è stata pure avallata dalla Corte di legittimità, la quale, affermando che “La revoca dell'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell'art. 186-
pagina 3 di 5 bis c.p.c. determina il venir meno di tutti gli effetti del provvedimento;
conseguentemente, l'eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto titolo (e che non si sia ancora conclusa) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima “ex tunc”, in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa” (Cass. 20789/17) ha mostrato di ritenere possibile che l'esecuzione forzata sia fondata su l'ordinanza ex art. 186bis c.p.c.
Va, per contro, rigettata la domanda riconvenzionale svolta da
[...]
. A questo proposito, basti infatti osservare come – CP_1 oltre a non avere il convenuto non soltanto provato, ma neppure compiutamente allegato il danno di cui chiede il risarcimento – nel caso di specie difetti in radice il presupposto stesso della affermata responsabilità delle società Parte_1 Parte_1 ed consistente nella asserita
[...] Parte_2 illegittimità della intrapresa esecuzione, com'è, del resto, dimostrato dal fatto che questo Tribunale, con sentenza 140/2025, nel giudizio di merito instaurato dopo la concessione del sequestro conservativo, abbia condannato, tra gli altri, pure il sig. CP_1 al pagamento, in favore delle attrici, di un importo pari ad euro
745.958,33, oltre a interessi e spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia (in particolare, quello risultante dalla proposizione della domanda riconvenzionale) e dell'attività svolta (diminuite per la fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:
Accoglie le domande attoree e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da e dispone la prosecuzione Controparte_1 dell'esecuzione R.G. 164/2022 del Tribunale di Firenze;
pagina 4 di 5 Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta;
Condanna a rimborsare a parte attrice le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano in € 26.400,00 per compensi e € 545,00 per spese, oltre rimborso forfettario 15% ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.
Firenze, 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Camilla Fin
pagina 5 di 5