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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/04/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 582/2024
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti FURIANI MARIA AMBRA
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti BRUNI ROBERTA resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - CP_1
altre ipotesi
Conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente conveniva in giudizio l al fine di ottenerne la condanna al pagamento della CP_1
rendita o indennizzo dell'infortunio sul lavoro indicato.
L si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della CP_1
domanda. La causa, istruita con produzioni di documenti e consulenza tecnica, è stata quindi, decisa sulle conclusioni precisate, alla udienza odierna, mediante lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di attento studio dei documenti prodotti e di accurati esami (consulenza specialistica radiologica), ha accertato che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “ESITO
CICATRIZIALE IN FOSSA CUBITALE SN 1%, LIEVI ESITI DISFUNZIONALI DI CONTUSIONE
SPALLA SN CON RILIEVO RMN DI LACERAZIONE PARZIALE DEL SVSP 3%, ESITI DI LESIONE
DEL TENDINE DEL BICIPITE SN IN CORRISPONDENZA DELL'INSERZIONE RADIALE. IL DANNO
BIOLOGICO PERMANENTE E' STIMABILE NELLA MISURA DEL 6% (SEI PERCENTO)”.
Le sopra riportate conclusioni del C.T.U. devono essere condivise dal giudicante, perché sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici.
Essendo stato accertato il 6% , con un periodo di ITA dal 8/11/2023 al
22/11/2023, sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Dichiara che a causa dell'infortunio sul lavoro del 21/07/2023, al ricorrente residua danno biologico nella misura del 6%; Parte_1
dichiara che all'istante compete l'indennità per invalidità temporanea assoluta per il periodo dal 8/11/23 al 22/11/2023; condanna l al pagamento: CP_1
- dell' indennizzo in capitale corrispondente;
Pag. 2 di 3 - con la decorrenza di cui sopra e nella misura di legge, oltre interessi legali sui ratei maturati;
- condanna l alla rifusione delle spese di lite che si liquidano CP_1
nell'intero in complessivi €. 1.500,00 oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate CP_1
come da decreto in atti.
28/04/2025 Il Giudice
Barbara Pomponi
Pag. 3 di 3
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 582/2024
Il Giudice Barbara Pomponi, all'udienza del 28/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti FURIANI MARIA AMBRA
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avv.to/dagli Avv.ti BRUNI ROBERTA resistente
OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - CP_1
altre ipotesi
Conclusioni come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente conveniva in giudizio l al fine di ottenerne la condanna al pagamento della CP_1
rendita o indennizzo dell'infortunio sul lavoro indicato.
L si costituiva in giudizio e contestava la fondatezza della CP_1
domanda. La causa, istruita con produzioni di documenti e consulenza tecnica, è stata quindi, decisa sulle conclusioni precisate, alla udienza odierna, mediante lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, a seguito di attento studio dei documenti prodotti e di accurati esami (consulenza specialistica radiologica), ha accertato che la parte ricorrente è affetta dalle seguenti infermità: “ESITO
CICATRIZIALE IN FOSSA CUBITALE SN 1%, LIEVI ESITI DISFUNZIONALI DI CONTUSIONE
SPALLA SN CON RILIEVO RMN DI LACERAZIONE PARZIALE DEL SVSP 3%, ESITI DI LESIONE
DEL TENDINE DEL BICIPITE SN IN CORRISPONDENZA DELL'INSERZIONE RADIALE. IL DANNO
BIOLOGICO PERMANENTE E' STIMABILE NELLA MISURA DEL 6% (SEI PERCENTO)”.
Le sopra riportate conclusioni del C.T.U. devono essere condivise dal giudicante, perché sorrette da adeguata motivazione ed esenti da vizi logici e metodologici.
Essendo stato accertato il 6% , con un periodo di ITA dal 8/11/2023 al
22/11/2023, sussistono le condizioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico dell . CP_1
P.Q.M.
Dichiara che a causa dell'infortunio sul lavoro del 21/07/2023, al ricorrente residua danno biologico nella misura del 6%; Parte_1
dichiara che all'istante compete l'indennità per invalidità temporanea assoluta per il periodo dal 8/11/23 al 22/11/2023; condanna l al pagamento: CP_1
- dell' indennizzo in capitale corrispondente;
Pag. 2 di 3 - con la decorrenza di cui sopra e nella misura di legge, oltre interessi legali sui ratei maturati;
- condanna l alla rifusione delle spese di lite che si liquidano CP_1
nell'intero in complessivi €. 1.500,00 oltre IVA e CAP come per legge da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate CP_1
come da decreto in atti.
28/04/2025 Il Giudice
Barbara Pomponi
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