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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/06/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 231/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 231/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. COGNIGNI MARIA VITTORIA elett. Parte_1
dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
GOSPODINOVA BORYANA elett.te dom.to in VIA GIOVANNI BRANCA N.22 61121 PESARO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La impugna la sentenza del Tribunale di Fermo, Sez. Lavoro, n. 140/2024 pronunciata Parte_1 in data 04.06.2024 e pubblicata in pari data con la quale veniva dichiarata “la nullità dei verbali sottoscritti in sede sindacale da l'11 gennaio ed il 30 dicembre 2021” e la società veniva CP_1 Parte_1
condannata “a versare a titolo di retribuzione, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di mensa e t.f.r. al predetto ricorrente l'importo, al lordo di ritenute, di €15.796,07 ed a la somma, al CP_2 lordo di ritenute, di € 3.340,93, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. e ad interessi pagina 1 di 5 legali sulla somma rivalutata dal 16 dicembre 2022 al saldo effettivo”. Per il resto, il ricorso veniva, invece, rigettato nella parte in cui veniva fatta domanda di pagamento del lavoro straordinario prestato dai due dipendenti, impiegati quali autisti. Le spese di lite venivano compensate integralmente tra le parti e quelle di c.t.u. venivano poste in capo ad entrambe le parti nella misura di metà ciascuna.
L'appellante censura la predetta decisione per i seguenti motivi: I. - arbitraria ed erronea decisione in ordine alla nullita' degli accordi sottoscritti in sede sindacale;
II- erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze fattuali e probatorie in relazione alla validita' degli accordi sottoscritti in sede sindacale;
III- arbitraria ed erronea quantificazione delle differenze retributive - omessa valutazione delle risultanze probatorie;
IV- violazione e falsa applicazione del ccnl applicato in relazione al pagamento della 14°.
Chiede, pertanto, l'appellante che la Corte voglia rigettare le domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio da due ex dipendenti.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
I-II.- I primi due motivi di appello, in quanto strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati.
Il primo giudice ha ritenuto la nullità dei due verbali di conciliazione sottoscritti dal dipendente a CP_1 gennaio e dicembre 2021 in quanto “Difettavano in entrambi gli accordi tanto un'effettiva rappresentanza del lavoratore, quanto un'esaustiva indicazione delle abdicazioni, non limitata ad una sommaria rinuncia generica delle specifiche poste creditorie in capo al lavoratore. ….Non può dunque ritenersi la validità degli accordi sindacali, che anzi risultano nulli per difetto di valida assistenza sindacale del lavoratore,
mancanza di preliminari trattative volte a contemperare i contrapposti interessi e mancata comprensione
del contenuto finale, non frutto di concertazione, sicché non può dirsi né prestato un valido consenso, né sussistente un'effettività di specifiche rinunce, se solo si considera che a fronte di rilevanti abdicazioni del lavoratore è stato versato solo un simbolico corrispettivo di € 100,00. Ne discende la nullità degli accordi e
l'irrilevanza dell'impugnazione entro il semestre dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Ebbene, ritiene questo Collegio come, in realtà, il primo giudice abbia sottovalutato la testimonianza resa in giudizio da segretario regionale di che ha partecipato ad Testimone_1 Parte_2
entrambe le conciliazioni del in veste di conciliatore. Il teste ha, infatti, dichiarato: “Ci sono presso CP_1
la resistente lavoratori iscritti che rappresento, ho seguito la fase di cambio del c.c.n.l. e le conciliazioni
con i lavoratori. Io sono anche conciliatore sindacale. Quando si cambia c.c.n.l. io sono tenuto a spiegare i
dati del passaggio ed a verificare che esso avvenga nel rispetto dei diritti acquisiti dal lavoratore, il mio compito è spiegare a tutti i lavoratori i termini. In generale dopo aver illustrato il cambiamento spiego e
pagina 2 di 5 leggo il verbale e dopo la sottoscrizione delle parti appongono la mia firma, per consuetudine metto timbro con i miei dati ed i miei contatti per restare a disposizione. La stessa impostazione seguo per le conciliazioni, spiego i motivi di contendere, cerco di avvicinare l'azienda al lavoratore per raggiungere un accordo. Ogni anno verifico se ci sono sospesi, nel verbale si riportano le somme. C'è fase preliminare di interlocuzione, se c'è somma da pagare con dilazione deposito il verbale all per farlo diventare CP_3
titolo esecutivo a tutela del lavoratore. Non ricordo di difficoltà, perché io spiego bene e se ci sono
difficoltà linguistiche mi avvalgo di qualcuno che mi dia un ausilio. Prima di far firmare mi accerto che i miei assistiti abbiano compreso i termini e gli effetti. Non ricorso di episodi in cui qualche lavoratore dopo
la firma abbia interloquito con me per contestare i termini dell'accordo. A.D.R.: nessun lavoratore ha
manifestato necessità di interprete o di comprensione. Tutti avevano ben compreso i termini della conciliazione”.
D'altronde, i testi indotti da parte ricorrente, ossia due ex colleghi autisti bulgari, hanno, comunque,
riferito che all'incontro era presente anche un altro collega croato che, conoscendo un po' di bulgaro, aveva loro spiegato “che firmavamo un documento secondo cui attestavano che erano stati pagati tutti gli stipendi dell'anno in corso”.
Non può, dunque, affermarsi che il lavoratore non avesse ricevuto una effettiva assistenza sindacale in modo da comprendere l'entità delle sue rinunce.
Ad ogni modo, al di là di quanto sopra, la questione, in questo grado, non ha alcuna rilevanza concreta atteso che, non avendo il lavoratore proposto appello incidentale in relazione alla pronuncia di rigetto della domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di straordinario, le conciliazioni sindacali impugnate alcun effetto preclusivo rivestono in relazione alla domanda, accolta dal primo giudice, di pagamento di differenze retributive consistenti in TFR, 14° e retribuzione di settembre 2022, trattandosi di emolumenti maturati successivamente alle suddette conciliazioni del 2021.
III.- Venendo, dunque, al terzo motivo di appello, la società appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe tenuto conto, sottraendole dal totale dovuto, delle somme pagate dalla datrice di lavoro nel gennaio
2023, di cui chiede di depositare, in questo grado, le relative distinte bancarie (doc. 2 e 3 allegate all'appello).
Si tratta, evidentemente, di documentazione inammissibile in quanto non tempestivamente prodotta in primo grado, seppure già in possesso della datrice di lavoro.
Tuttavia, la questione non appare preclusiva in quanto, a ben vedere, già con il ricorso introduttivo, i due lavoratori, oggi appellati, avevano espressamente dichiarato (v. pag. 7 del ricorso di primo grado) che “In
data 27.01.2023 ha riscontrato le citate missive, riconoscendo la sussistenza di un credito Parte_1
2.041,00 euro “relativo al salario di settembre 2022” e di 3.493,53 euro “relativo al Trattamento di Fine
Rapporto” in favore del sig. e di 1.904,00 euro “relativo al salario di settembre 2022” e di 778,26 CP_1
pagina 3 di 5 euro “relativo al Trattamento di Fine Rapporto“ in favore del sig. ” e che “parte resistente a fine CP_2 gennaio 2023 ha provveduto al pagamento parziale dei crediti di cui sopra, versando la somma di 5.534,00
euro in favore del e la somma di 2.682,26 euro al . CP_1 CP_2
Di tali parziali pagamenti a titolo di salario settembre 2022 e TFR la sentenza impugnata non ha,
tuttavia, tenuto conto, rifacendosi al conteggio allegato al ricorso che non detraeva tali somme
(evidentemente corrisposte successivamente a detti conteggi), sicché l'appello sul punto va accolto.
Quanto, poi, al fatto che il primo giudice abbia tenuto conto, ai fini del calcolo delle differenze retributive rivendicate, dei conteggi unilateralmente predisposti dai lavoratori, l'appello è destituito di fondamento, in quanto è noto che i conteggi unilaterali, laddove non specificamente contestati, come suo onere, da parte resistente, ben possono essere posti a fondamento della decisione giudiziale ( v. tra le tante
Cass. Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015: “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare
specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la
sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica
necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità
tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum
debeatur". Ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la
propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla
contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato”).
Né, d'altronde, assume alcun rilievo il fatto che il CTU nominato in primo grado abbia ritenuto di non avere elementi per quantificare il dovuto, atteso che il quesito riguardava unicamente il calcolo delle differenze retributive rivendicate a titolo di lavoro straordinario, la cui relativa pronuncia di rigetto è passata in giudicato e che nulla attiene a quanto, invece, riconosciuto in sentenza.
IV- Con tale motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione della 14°. Sembra, tuttavia, dal tenore del ricorso di appello che tale doglianza riguardi unicamente l'erronea comprensione di tale mensilità nel calcolo del TFR, essendo menzionata unicamente la disposizione del CCNL che detta le regole in proposito.
Tuttavia, il maggiore conteggio del TFR, rispetto a quanto calcolato (e corrisposto) da parte datoriale)
effettuato con la sentenza impugnata, è dovuto, a quanto ivi si legge, a ragione della inclusione dell'indennità di trasferta.
Sul punto, alcuna censura contiene l'atto di appello, sicché deve ritenersi che il quantum dovuto a titolo di TFR sia da ritenersi consolidato, così come il calcolo della 13°, 14° mensilità, salario settembre 2022 ed indennità di mensa, posti a base della sentenza e su cui alcuna doglianza specifica contiene l'appello.
Da tali importi totali vanno, dunque, solo detratte le somme che i lavoratori hanno ammesso di avere percepito, per gli stessi titoli, da parte datoriale.
pagina 4 di 5 In conclusione, l'appello va accolto solo in parte, riducendosi le somme dovute a da € 15.796,07 CP_1 ad € 10.262,07 e da € 3.340,93 ad € 658,67 quanto al . CP_2
Quanto al regolamento delle spese di lite, pur avendo gli appellati lamentato l'avvenuta compensazione integrale delle spese di lite per il primo grado, in assenza di appello incidentale sul punto,
considerata anche la riduzione dell'importo della condanna a favore degli appellati, la pronuncia è passata in giudicato.
Quanto al presente grado, considerato il solo parziale accoglimento dell'appello, sussistono giusti motivi per compensare le spese della metà, con condanna, per la restante parte, in capo al datore di lavoro soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così
decide: 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di accertamento della nullità delle conciliazioni;
2) condanna la a corrispondere a Parte_1
la somma di € 10.262,07 e a la somma di € 658,67, al lordo delle ritenute CP_1 CP_2 fiscali e contributive, oltre interessi e rivalutazione ed interessi come per legge;
2) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
3) compensa tra le parti le spese del presente grado per la metà e condanna la a corrispondere agli appellati la restante metà delle spese di lite che liquida, per l'intero, in Parte_1
euro 4.000,00 per il presente grado, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la CORTE d'APPELLO di ANCONA sezione LAVORO in persona dei magistrati: dott. Luigi Santini presidente dott.ssa Angela Quitadamo consigliere dott.ssa Arianna Sbano consigliere rel.
Riuniti in camera di consiglio, all'esito dell'udienza del 12 giugno 2025, svoltasi mediante trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note depositate dalle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 231/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. COGNIGNI MARIA VITTORIA elett. Parte_1
dom.to in Indirizzo Telematico
APPELLANTE/I contro
e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
GOSPODINOVA BORYANA elett.te dom.to in VIA GIOVANNI BRANCA N.22 61121 PESARO
APPELLATO/I
Conclusioni come in atti
MOTIVAZIONE
La impugna la sentenza del Tribunale di Fermo, Sez. Lavoro, n. 140/2024 pronunciata Parte_1 in data 04.06.2024 e pubblicata in pari data con la quale veniva dichiarata “la nullità dei verbali sottoscritti in sede sindacale da l'11 gennaio ed il 30 dicembre 2021” e la società veniva CP_1 Parte_1
condannata “a versare a titolo di retribuzione, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità di mensa e t.f.r. al predetto ricorrente l'importo, al lordo di ritenute, di €15.796,07 ed a la somma, al CP_2 lordo di ritenute, di € 3.340,93, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T. e ad interessi pagina 1 di 5 legali sulla somma rivalutata dal 16 dicembre 2022 al saldo effettivo”. Per il resto, il ricorso veniva, invece, rigettato nella parte in cui veniva fatta domanda di pagamento del lavoro straordinario prestato dai due dipendenti, impiegati quali autisti. Le spese di lite venivano compensate integralmente tra le parti e quelle di c.t.u. venivano poste in capo ad entrambe le parti nella misura di metà ciascuna.
L'appellante censura la predetta decisione per i seguenti motivi: I. - arbitraria ed erronea decisione in ordine alla nullita' degli accordi sottoscritti in sede sindacale;
II- erronea valutazione ed interpretazione delle risultanze fattuali e probatorie in relazione alla validita' degli accordi sottoscritti in sede sindacale;
III- arbitraria ed erronea quantificazione delle differenze retributive - omessa valutazione delle risultanze probatorie;
IV- violazione e falsa applicazione del ccnl applicato in relazione al pagamento della 14°.
Chiede, pertanto, l'appellante che la Corte voglia rigettare le domande formulate nel ricorso introduttivo del giudizio da due ex dipendenti.
La parte appellata si è costituita in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone l'infondatezza in fatto ed in diritto, con riguardo a ciascuno dei motivi di gravame.
La Corte, fissata udienza di trattazione scritta in seguito all'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni come in atti, si è riservata di decidere.
I-II.- I primi due motivi di appello, in quanto strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati.
Il primo giudice ha ritenuto la nullità dei due verbali di conciliazione sottoscritti dal dipendente a CP_1 gennaio e dicembre 2021 in quanto “Difettavano in entrambi gli accordi tanto un'effettiva rappresentanza del lavoratore, quanto un'esaustiva indicazione delle abdicazioni, non limitata ad una sommaria rinuncia generica delle specifiche poste creditorie in capo al lavoratore. ….Non può dunque ritenersi la validità degli accordi sindacali, che anzi risultano nulli per difetto di valida assistenza sindacale del lavoratore,
mancanza di preliminari trattative volte a contemperare i contrapposti interessi e mancata comprensione
del contenuto finale, non frutto di concertazione, sicché non può dirsi né prestato un valido consenso, né sussistente un'effettività di specifiche rinunce, se solo si considera che a fronte di rilevanti abdicazioni del lavoratore è stato versato solo un simbolico corrispettivo di € 100,00. Ne discende la nullità degli accordi e
l'irrilevanza dell'impugnazione entro il semestre dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Ebbene, ritiene questo Collegio come, in realtà, il primo giudice abbia sottovalutato la testimonianza resa in giudizio da segretario regionale di che ha partecipato ad Testimone_1 Parte_2
entrambe le conciliazioni del in veste di conciliatore. Il teste ha, infatti, dichiarato: “Ci sono presso CP_1
la resistente lavoratori iscritti che rappresento, ho seguito la fase di cambio del c.c.n.l. e le conciliazioni
con i lavoratori. Io sono anche conciliatore sindacale. Quando si cambia c.c.n.l. io sono tenuto a spiegare i
dati del passaggio ed a verificare che esso avvenga nel rispetto dei diritti acquisiti dal lavoratore, il mio compito è spiegare a tutti i lavoratori i termini. In generale dopo aver illustrato il cambiamento spiego e
pagina 2 di 5 leggo il verbale e dopo la sottoscrizione delle parti appongono la mia firma, per consuetudine metto timbro con i miei dati ed i miei contatti per restare a disposizione. La stessa impostazione seguo per le conciliazioni, spiego i motivi di contendere, cerco di avvicinare l'azienda al lavoratore per raggiungere un accordo. Ogni anno verifico se ci sono sospesi, nel verbale si riportano le somme. C'è fase preliminare di interlocuzione, se c'è somma da pagare con dilazione deposito il verbale all per farlo diventare CP_3
titolo esecutivo a tutela del lavoratore. Non ricordo di difficoltà, perché io spiego bene e se ci sono
difficoltà linguistiche mi avvalgo di qualcuno che mi dia un ausilio. Prima di far firmare mi accerto che i miei assistiti abbiano compreso i termini e gli effetti. Non ricorso di episodi in cui qualche lavoratore dopo
la firma abbia interloquito con me per contestare i termini dell'accordo. A.D.R.: nessun lavoratore ha
manifestato necessità di interprete o di comprensione. Tutti avevano ben compreso i termini della conciliazione”.
D'altronde, i testi indotti da parte ricorrente, ossia due ex colleghi autisti bulgari, hanno, comunque,
riferito che all'incontro era presente anche un altro collega croato che, conoscendo un po' di bulgaro, aveva loro spiegato “che firmavamo un documento secondo cui attestavano che erano stati pagati tutti gli stipendi dell'anno in corso”.
Non può, dunque, affermarsi che il lavoratore non avesse ricevuto una effettiva assistenza sindacale in modo da comprendere l'entità delle sue rinunce.
Ad ogni modo, al di là di quanto sopra, la questione, in questo grado, non ha alcuna rilevanza concreta atteso che, non avendo il lavoratore proposto appello incidentale in relazione alla pronuncia di rigetto della domanda di pagamento di differenze retributive a titolo di straordinario, le conciliazioni sindacali impugnate alcun effetto preclusivo rivestono in relazione alla domanda, accolta dal primo giudice, di pagamento di differenze retributive consistenti in TFR, 14° e retribuzione di settembre 2022, trattandosi di emolumenti maturati successivamente alle suddette conciliazioni del 2021.
III.- Venendo, dunque, al terzo motivo di appello, la società appellante lamenta che il primo giudice non avrebbe tenuto conto, sottraendole dal totale dovuto, delle somme pagate dalla datrice di lavoro nel gennaio
2023, di cui chiede di depositare, in questo grado, le relative distinte bancarie (doc. 2 e 3 allegate all'appello).
Si tratta, evidentemente, di documentazione inammissibile in quanto non tempestivamente prodotta in primo grado, seppure già in possesso della datrice di lavoro.
Tuttavia, la questione non appare preclusiva in quanto, a ben vedere, già con il ricorso introduttivo, i due lavoratori, oggi appellati, avevano espressamente dichiarato (v. pag. 7 del ricorso di primo grado) che “In
data 27.01.2023 ha riscontrato le citate missive, riconoscendo la sussistenza di un credito Parte_1
2.041,00 euro “relativo al salario di settembre 2022” e di 3.493,53 euro “relativo al Trattamento di Fine
Rapporto” in favore del sig. e di 1.904,00 euro “relativo al salario di settembre 2022” e di 778,26 CP_1
pagina 3 di 5 euro “relativo al Trattamento di Fine Rapporto“ in favore del sig. ” e che “parte resistente a fine CP_2 gennaio 2023 ha provveduto al pagamento parziale dei crediti di cui sopra, versando la somma di 5.534,00
euro in favore del e la somma di 2.682,26 euro al . CP_1 CP_2
Di tali parziali pagamenti a titolo di salario settembre 2022 e TFR la sentenza impugnata non ha,
tuttavia, tenuto conto, rifacendosi al conteggio allegato al ricorso che non detraeva tali somme
(evidentemente corrisposte successivamente a detti conteggi), sicché l'appello sul punto va accolto.
Quanto, poi, al fatto che il primo giudice abbia tenuto conto, ai fini del calcolo delle differenze retributive rivendicate, dei conteggi unilateralmente predisposti dai lavoratori, l'appello è destituito di fondamento, in quanto è noto che i conteggi unilaterali, laddove non specificamente contestati, come suo onere, da parte resistente, ben possono essere posti a fondamento della decisione giudiziale ( v. tra le tante
Cass. Sez. L, Sentenza n. 10116 del 18/05/2015: “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare
specificamente i conteggi relativi al "quantum" sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la
sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica
necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità
tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul "quantum
debeatur". Ne consegue che la parte, qualora neghi non l'esistenza del rapporto lavorativo ma solo la
propria titolarità passiva dell'obbligazione contrattuale, riferendola ad altri, non è esonerata dalla
contestazione dei conteggi, i quali, in assenza di tale censura, si consolidano nell'importo formulato”).
Né, d'altronde, assume alcun rilievo il fatto che il CTU nominato in primo grado abbia ritenuto di non avere elementi per quantificare il dovuto, atteso che il quesito riguardava unicamente il calcolo delle differenze retributive rivendicate a titolo di lavoro straordinario, la cui relativa pronuncia di rigetto è passata in giudicato e che nulla attiene a quanto, invece, riconosciuto in sentenza.
IV- Con tale motivo, l'appellante lamenta l'erronea valutazione della 14°. Sembra, tuttavia, dal tenore del ricorso di appello che tale doglianza riguardi unicamente l'erronea comprensione di tale mensilità nel calcolo del TFR, essendo menzionata unicamente la disposizione del CCNL che detta le regole in proposito.
Tuttavia, il maggiore conteggio del TFR, rispetto a quanto calcolato (e corrisposto) da parte datoriale)
effettuato con la sentenza impugnata, è dovuto, a quanto ivi si legge, a ragione della inclusione dell'indennità di trasferta.
Sul punto, alcuna censura contiene l'atto di appello, sicché deve ritenersi che il quantum dovuto a titolo di TFR sia da ritenersi consolidato, così come il calcolo della 13°, 14° mensilità, salario settembre 2022 ed indennità di mensa, posti a base della sentenza e su cui alcuna doglianza specifica contiene l'appello.
Da tali importi totali vanno, dunque, solo detratte le somme che i lavoratori hanno ammesso di avere percepito, per gli stessi titoli, da parte datoriale.
pagina 4 di 5 In conclusione, l'appello va accolto solo in parte, riducendosi le somme dovute a da € 15.796,07 CP_1 ad € 10.262,07 e da € 3.340,93 ad € 658,67 quanto al . CP_2
Quanto al regolamento delle spese di lite, pur avendo gli appellati lamentato l'avvenuta compensazione integrale delle spese di lite per il primo grado, in assenza di appello incidentale sul punto,
considerata anche la riduzione dell'importo della condanna a favore degli appellati, la pronuncia è passata in giudicato.
Quanto al presente grado, considerato il solo parziale accoglimento dell'appello, sussistono giusti motivi per compensare le spese della metà, con condanna, per la restante parte, in capo al datore di lavoro soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando così
decide: 1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda di accertamento della nullità delle conciliazioni;
2) condanna la a corrispondere a Parte_1
la somma di € 10.262,07 e a la somma di € 658,67, al lordo delle ritenute CP_1 CP_2 fiscali e contributive, oltre interessi e rivalutazione ed interessi come per legge;
2) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
3) compensa tra le parti le spese del presente grado per la metà e condanna la a corrispondere agli appellati la restante metà delle spese di lite che liquida, per l'intero, in Parte_1
euro 4.000,00 per il presente grado, il tutto oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 12 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Arianna Sbano dott. Luigi Santini
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