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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/02/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1736/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI Parte_1 C.F._1
NO LI IA, elettivamente domiciliata in Via Solferino n. 11 presso il difensore avv. BERTI NO LI IA;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTI Parte_2 C.F._2
NO LI IA, elettivamente domiciliata in Via Solferino n. 11 presso il difensore avv.
BERTI NO LI IA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI Parte_3 C.F._3
NO LI IA, elettivamente domiciliato in Via Solferino n. 11 presso il difensore avv.
BERTI NO LI IA
ATTORI contro
C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._4
a Roma (RM), via Delle Rose 18, contumace
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come segue:
“- accertare e dichiarare che il convenuto mediante l'articolo pubblicato sul blog “Fino a prova contraria” intitolato “Roma. In morte di ha diffamato il dott. del Persona_1 Persona_1 quale gli attori sono gli eredi;
- e per l'effetto condannare a titolo di risarcimento del danno il convenuto a pagare a ciascun attore la somma di € 15.000 o quella diversa che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare inoltre il convenuto alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare infine il convenuto alla pubblicazione della sentenza integrale di accoglimento delle domande attrici nel blog in questione – in calce all'articolo stesso o, in mancanza, come primo articolo in evidenza – per la durata di almeno tre anni dalla data di deposito della sentenza;
pagina 1 di 10 - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 1.2.2024, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio - in qualità di eredi di (rispettivamente moglie e figli
[...] Persona_1 del defunto) - il signor innanzi il Tribunale di Bologna, per sentir accertare la Controparte_1 condotta diffamatoria da questi posta in essere ai danni di ed ottenere la condanna del Persona_1 convenuto al risarcimento dei danni quantificati in € 15.000,00 per ciascun erede ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Gli attori chiedevano, inoltre, di condannare il convenuto alla riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948, nella misura ritenuta di giustizia. Infine, essi chiedevano di disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna nel blog utilizzato per la diffamazione per la durata di almeno tre anni dalla data di deposito della sentenza.
Il signor , nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva nel presente Controparte_1 giudizio e, in sede di decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 18.04.2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con tale decreto, inoltre, il Giudice confermava la data dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione, con assegnazione dei termini per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. a ritroso dall'udienza.
All'udienza del 13.06.2024, nessuno compariva per parte convenuta e il difensore degli attori – riportandosi ai propri atti – chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava all'udienza del 09.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, avvertendo che i termini ex art. 189 c.p.c. decorrevano a ritroso da tale udienza.
All'udienza del 9.1.2025, ancora nessuno compariva per parte convenuta e il difensore di parte attrice insisteva nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il fatto oggetto del presente giudizio
Gli attori riferivano che, in data 13.07.2020 (tre giorni dopo la morte del magistrato Persona_1 marito e padre degli attori), sul blog online “Fino a prova contraria”, all'indirizzo: http://fino-a-prova-contraria.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/07/13/ veniva pubblicato un articolo dal titolo “Roma. In morte di , a firma del giornalista Persona_1 (doc. 1 allegato all'atto di citazione). Controparte_1
Tale articolo, nella ricostruzione fatta propria da parte attorea, veniva ritenuto diffamatorio e lesivo dell'onore e dell'immagine del magistrato appena deceduto, sotto due distinti profili: da un lato, perché conteneva attacchi personali e gratuiti alla persona del dott. (1); dall'altro lato perché Per_1 conteneva notizie false, o comunque riportate in modo omissivo e distorto, con riferimento ad alcune scelte investigative compiute dal magistrato in occasione delle indagini collegate alla strage del 2 agosto
1980 (2).
1. Quanto al primo profilo, secondo gli attori, alcuni passaggi dell'articolo si risolvevano in attacchi alla persona del dott. fornendone un ritratto offensivo e malizioso, specie tramite plurime Per_1 insinuazioni circa l'uso distorto e politicamente orientato che il magistrato avrebbe compiuto del proprio dovere di esercizio dell'azione penale nel corso della sua lunga vita professionale quale Pubblico Ministero. In particolare, quattro sono i punti censurati dagli attori:
il giornalista, nel ripercorrere alcune delle inchieste più famose seguite dal dott. Per_1 accusava il magistrato di aver concluso “accordi forse troppo favorevoli” con riferimento alla pagina 2 di 10 “gestione del pentimento della terrorista alla quale – proprio in virtù dei suddetti Persona_2 accordi - “fu evitata la detenzione”;
accusava quando era a capo della Procura di Rimini, di Controparte_1 Persona_1 aver tenuto “parcheggiati per decenni” i “fascicoli politici”, aggiungendo che “quando non c'è l'urgenza di arrivare ad un giudizio in tempi brevi” il suo ufficio era “capace di lentezza altrettanto spaventosa”;
sempre quando lavorava presso la Procura riminese, il giornalista affermava che il dott. aveva instaurato un “braccio di ferro istituzionale assai singolare e non ancora Per_1 definito” posto che in quel periodo “riprese ostinatamente l'azione contro la Commissione di inchiesta ed i suoi consulenti, nonché contro gli ufficiali della Squadra mobile della Polizia riminese che avevano svolto le indagini”;
nella parte finale dell'articolo, il giornalista descriveva il lavoro del dott. come Persona_1
“impegno militante degli eroici sessantottini passati dalle piazze agli uffici del potere istituzionale”.
2. Quanto al secondo profilo, in altri passaggi dell'articolo il giornalista incolpava il magistrato di addebiti specifici e inerenti alle indagini collegate alla strage del 2 agosto 1980. In particolare, l'autore dell'articolo sosteneva che il dott. era stato accusato dalla polizia di avere esercitato in malo Per_1 modo il proprio ufficio in occasione delle indagini della strage di Bologna. Più precisamente, CP_1 scriveva:
[...]
(…) informò il competente organismo parlamentare di inchiesta sulla intelligence Per_3 italiana e sul cd. “dossier Mitrokhin” che il PM non aveva sviluppato e approfondito Per_1 un rapporto della Polizia di Stato, che ricostruiva, in contemporanea con l'attentato, la presenza in stazione di noti terroristi del gruppo di “Lo Sciacallo”; Per_4
“la presenza in Bologna, alla vigilia del gravissimo attentato, di l'esperto di Persona_5 esplosivi della banda capeggiata dal venezuelano formatosi alla Persona_6
Università di scienze politiche Patrice Lumumba di Mosca, era una evidenza che secondo la polizia non poteva essere trascurata e che avrebbe forse orientato le indagini diversamente”.
Gli attori sottolineavano che tali accuse in realtà mai erano state mosse dagli esponenti delle Forze di
Polizia che avevano collaborato con (il che era anche facilmente evincibile dalle stesse Persona_1 fonti che venivano menzionate nell'articolo), risolvendosi dunque in insinuazioni non veritiere.
Inoltre, gli attori evidenziavano altresì che il suddetto “rapporto della Polizia di Stato, che ricostruiva, in contemporanea con l'attentato, la presenza in stazione di noti terroristi del gruppo di “Lo Per_4 Sciacallo” non era mai esistito.
In ultimo, secondo parte attorea, il giornalista riportava in modo distorto e lacunoso quanto svolto dal dott. con riferimento sia agli approfondimenti richiesti alle Forze di Polizia con cui Per_1 collaborava sia alla presenza a Bologna di , in quanto egli ometteva di descrivere il quadro Persona_5 complessivo della vicenda (come emergente anche dagli atti processuali conosciuti e conoscibili) e di indicare in via integrale le attività compiute dallo stesso magistrato.
In data 2 febbraio 2024, a seguito della notificazione dell'atto di citazione (preceduta dalla procedura obbligatoria di mediazione, iniziata nel gennaio del 2022, alla quale parte convenuta riteneva di non intervenire), porgeva le proprie scuse ai familiari del dott. e li avvisava Controparte_1 Per_1 che aveva proceduto a rimuovere l'articolo dal blog. Tale rimozione però non risultava verificabile da parte degli attori posto che, al momento di tale comunicazione, il blog non era più accessibile a tutti ma poteva essere consultato solo dagli utenti muniti di credenziali.
Per converso, come già sottolineato, nonostante la regolarità delle notifiche, parte convenuta decideva di non costituirsi. pagina 3 di 10 In diritto
Le pretese di parte attrice sono fondate e devono essere accolte, seppure solo parzialmente in relazione al quantum di danno lamentato e alla pubblicazione della sentenza, per le ragioni che seguono.
1. In genere: cenni sulla disciplina in materia di diffamazione.
Ai fini di un migliore inquadramento della vicenda oggetto di causa, si ritiene utile ripercorrere sinteticamente la regolamentazione delle fattispecie di diffamazione, cui l'ordinamento nel suo complesso attribuisce un evidente disvalore, sia sul piano penale, con la previsione di una specifica ipotesi di reato, ex art. 595 c.p., sia sul piano civile quale condotta evidentemente integrativa di fatto illecito, ai sensi dell'art. 2043.
Comune a entrambi i piani è il significato di condotta diffamatoria, esplicitato invero solo nel codice penale, laddove si punisce la condotta di chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione.
Se la comunicazione avviene a mezzo stampa o, come nel caso di specie, a mezzo internet, l'offesa si ritiene ancora più pregnante.
Questo si traduce, sul piano penale e per espressa previsione del legislatore, in un aumento della pena.
Sul piano civile, ciò andrà verosimilmente a potenziare l'ingiustizia del danno, posto che l'utilizzo del mezzo internet comporta una diffusione della notizia diffamatoria ben più ampia e potenzialmente idonea a raggiungere un numero indeterminato di individui.
Vero è che la tutela della reputazione personale e dell'onore, bene giuridico presidiato dal perseguimento delle condotte diffamatorie, deve molto spesso trovare un adeguato bilanciamento con un altro diritto fondamentale, ossia quello di manifestazione del libero pensiero, in tutte le sue specifiche declinazioni, quali il diritto di critica e il diritto di cronaca, che trovano un preciso addentellato costituzionale nell'art. 21 Cost.
L'impossibile coesistenza di entrambe le tutele, in alcune occasioni, impone all'ordinamento, all'esito di un bilanciamento tra i valori in gioco, di decidere quale dei due diritti deve considerarsi prevalente, sacrificando l'altro. Ciò avviene attraverso l'operatività di vere e proprie esimenti che, in una data situazione, elidono l'antigiuridicità di una condotta altrimenti rilevante.
In questo senso il diritto di critica e di cronaca, se esercitati con le modalità e nei limiti previsti, sono idonei a conferire legittimità a una condotta che, in astratto, potrebbe integrare un illecito, ad esempio perché lesiva della reputazione altrui.
Come accennato, tuttavia, l'operatività di tali esimenti non è illimitata.
Il diritto di critica e di cronaca deve essere esercitato nel rispetto dei principi di verità, di pertinenza e di continenza. Non solo. A questi stessi limiti si assegna una accezione in parte diversa, più o meno restrittiva, a seconda che si parli specificamente di diritto di critica o di diritto di cronaca.
In particolare, nel diritto di critica, il principio di verità assume un rilievo più limitato e affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, per sua natura, sottende espressioni meramente soggettive, relative non tanto alla narrazione di un fatto storico quanto piuttosto alle opinioni che l'individuo ha di questo, senza che possa pretendersi una valutazione rigorosamente obiettiva.
Ben diverso è invece il diritto di cronaca, inteso quale diritto a informare e ad essere informati, che trova soprattutto nel “principio di verità” un presupposto ma anche un limite del suo esercizio. Ed infatti la finalità propria della cronaca è quella di riferire non mere opinioni personali ma notizie di accadimenti, che debbono in ogni caso rivestire un pubblico interesse. pagina 4 di 10 Da tempo ormai la Corte di Cassazione ha evidenziato che nel diritto di cronaca “il limite della veridicità assume una duplice accezione: il giornalista deve infatti garantire non solo che il fatto sia vero, o quantomeno ragionevolmente vero (verità putativa), ma anche che questo non sia stato esagerato nel resoconto delle circostanze”. Si ritiene così legittimo l'esercizio del diritto di cronaca quando sia stata riportata la verità oggettiva (anche solo putativa) purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, mentre non può ritenersi rispettata “quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente collegati ai primi da mutarne completamente il significato” (Cassazione civile n. 10928 del 2017; Cassazione civile n. 11259 del 2007).
Quando poi si parla, come in parte anche nel caso di specie, di cronaca attinente a vicende che hanno suscitato enorme allarme sociale è ancora più evidente la potenziale contiguità tra la diffamazione e il diritto di informare, ragion per cui il principio di verità si declina in modo ancora più stringente.
Si deve poi rammentare che, qualora si ritenga integrata una condotta diffamatoria, le pretese risarcitorie avanzate dal danneggiato a ristoro del danno all'immagine che si ritiene subito, devono sempre essere sostenute da prove adeguate sulla effettiva verificazione di un apprezzabile pregiudizio.
Non è pertanto ammissibile una presunzione assoluta iuris et de iure per il solo fatto dell'accertamento di una condotta diffamatoria.
Nondimeno, la prova del danno non patrimoniale all'immagine può essere data anche per presunzioni, sulla base però di una complessiva valutazione di precisi elementi di fatto dedotti in causa (ex plurimis,
Cassazione civile, n. 28457/2008), potendosi in questo modo giungere a una valutazione anche in via equitativa dell'ammontare del risarcimento, stante l'obiettiva difficoltà in questi casi di una determinazione specifica.
2. Il caso di specie
Tanto premesso, alla luce di quanto finora esposto, è possibile affermare che nella vicenda oggetto di causa sono ravvisabili gli estremi di una condotta diffamatoria, non scriminata né dal diritto di cronaca né dal diritto di critica.
In ordine alla valutazione in sede civilistica della sussistenza del fatto di reato di cui all'art. 595 c.p., la giurisprudenza di legittimità specifica che “qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela” […] il giudice, in sede civile “deve accertare "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi” (Cass. Civ., SS.UU., n. 27337 del 18/11/2008).
Inoltre, la condotta asseritamente diffamatoria è stata posta in essere ai danni di un magistrato e per fatti inerenti alla sua attività lavorativa, dovendosi pertanto richiamare in tale sede gli approdi giurisprudenziali inerenti i rapporti tra potere giudiziario e diritto di critica. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che se è vero che “il potere giudiziario non è sottratto alla critica”, è altrettanto vero che la critica non si deve tradurre in “attacchi gravemente lesivi e infondati, dovendo sempre ricercare “un bilanciamento della critica giudiziaria con i valori di tutela dell'onore dei magistrati coinvolti, bilanciamento che si delinea anche come attitudine costante a coltivare il valore del dissenso in democrazia (tra le molte pronunce, si segnalano: Sez. 5, ord. n. 5638 del 16/1/2015,
Rv. 263467; Sez. 5, n. 2890 del 4/12/1998, dep. 1999, Soluri, Rv. 212693; Sez. 5, n. 28661 del Per_7
9/6/2004, Sinn, Rv. 229312). E così, il limite della continenza nel diritto di critica, utile a scriminare il reato di diffamazione, è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, sicchè il contesto nel quale la condotta si colloca, di cui pure deve tenersi conto per valutare la portata
pagina 5 di 10 diffamatoria di una condotta, non può scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona oggetto di critica in quanto tale, travalicando la linea di demarcazione tra il dissenso espresso all'operato altrui -che deve essere ampiamente consentito in una società democratica, soprattutto nei confronti di chi ricopra incarichi o funzioni pubblici, e, tra questi, dei magistrati - e la lesione della reputazione e dell'onore della persona attaccata. Il "dissenso", infatti, è certamente un valore da garantire come bene primario in ogni moderna società democratica che voglia davvero dirsi tale, ma non può trascendere le idee, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni espressive che diventino meri argomenti di aggressione personale di chi è portatore di una diversa opinione (in tal senso Sez. 5, n. 7995 del 9/12/2020, dep. 2021, in motivazione). (…).
Pertanto, il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto - si è detto - nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza;
ne deriva che il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5, n. 19960 del 30/1/2019, Rv. 276891). (…). Per_8
Così, è stato stabilito che non costituisce esercizio legittimo del diritto di critica la gratuita attribuzione di mala fede a chi conduce indagini giudiziarie, presentando come risultato di complotti o di strategie politiche l'opera del pubblico ministero, perchè in tal caso non si esprime un dissenso, più o meno fondato e motivato, sulle scelte investigative, ma si afferma un fatto che deve essere rigorosamente provato e si finisce per realizzare un attacco alla "stima" di cui gode il magistrato (Sez. 5, n. 28661 del
2004 cit.; cfr. anche Sez. 5, ord. n. 5638 del 16/1/2015, Rv. 263467 e Sez. 5, n. 41671 del Per_7
7/7/2016, Menzione, Rv. 268043); ed egualmente è a dirsi se le accuse sono di strumentalizzazione della funzione (Sez. F, n. 29453 del 8/8/2006, Rv. 235069) o si trasmoda dalla critica aspra al dileggio Per_9
(Sez. 5, n. 2066 del 11/11/2008, dep. 2009, , Rv. 242348). Ancor più esplicitamente si è Per_10 affermato, ponendo un principio che il Collegio intende ribadire: in tema di diffamazione e diritto di critica giudiziaria, non è scriminata la condotta che attribuisce parzialità per ragioni politiche ad un soggetto che esercita la funzione giudiziaria in quanto intrinsecamente offensiva (Sez. 5, n. 10631 del
12/2/2009, Sgarbi, Rv. 243484), sempre che, ovviamente, non vi sia prova della verità della parzialità politica attribuita, intesa come verità storica del fatto specificamente denunciato. Dunque, qualora vengano in gioco accuse di negligenza e incapacità del magistrato, la critica giudiziaria può assumere una connotazione anche molto "pesante", aspra e sferzante;
laddove, invece, detta critica si incentri su accuse di partigianeria politica e, quindi, attribuisca al magistrato un deficit di imparzialità ed indipendenza - attribuzioni che, non a caso, sono state definite dal CSM "imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali" (insieme all'equilibrio, cfr. la Circolare n. 20681 del 8.10.2007 e successive modifiche, in tema di valutazione di professionalità, nonchè la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ritiene tali caratteri delle precondizioni.. consustanziali all'esercizio della funzione giurisdizionale: CDS, Sez. 5, n. 5309 del 29 luglio 2019) - l'unica possibilità di ritenere la condotta diffamatoria scriminata deve essere indicata nella precisa verità storica del fatto, non potendo il giudizio di valore, di cui pure in astratto può nutrirsi la critica, avere ingresso in tal caso” (Cass. pen.,
Sez. V, Sent., (data ud. 25/10/2021) 09/12/2021, n. 45249).
I suddetti principi devono poi essere coniugati con i criteri di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. In particolare, l'attore dovrà provare il fatto costitutivo del diritto in giudizio (ossia il fatto oggettivo della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria), mentre il convenuto dovrà eventualmente provare i fatti modificativi o estintivi di tale diritto (ossia l'eventuale sussistenza delle esimenti del diritto di cronaca o del diritto di critica). Ciò trova conferma nella consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “vertendosi in ambito di responsabilità aquiliana, la distribuzione degli oneri probatori resti disciplinata dall'art. 2697 c.c., cosicchè l'attore che assume di essere stato leso da una notizia di stampa deve provare il fatto della pubblicazione di una notizia di natura pagina 6 di 10 diffamatoria e, a fronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca (e della sussistenza della relativa esimente), la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione all'attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore l'eventuale dimostrazione della non attendibilità della fonte medesima” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 10/02/2022) 26/04/2022, n. 12985).
Ciò premesso, ad avviso di questo giudicante non può revocarsi in dubbio che l'articolo oggetto di accertamento - il cui contenuto essenziale è stato sopra riportato – abbia assunto una portata lesiva dell'immagine e della reputazione del dott. Infatti, tale articolo ha fornito agli utenti Persona_1 del blog una rappresentazione della persona offesa come magistrato parziale e soggetto a condizionamenti politici. Inoltre, il giornalista ha attribuito al magistrato condotte negligenti e partigiane, specie con riferimento alle indagini collegate alla strage del 2 agosto 1980: tali affermazioni risultano denigratorie di per sé stesse e, ancor più, ove non corrispondenti al vero, come ha documentato nel caso di specie parte attrice.
Quanto immediatamente precede conduce questo giudice a ritenere che l'articolo per cui è causa leda l'immagine e la reputazione del dott. integrando l'elemento materiale della fattispecie Persona_1 diffamatoria.
Nel caso di specie sussiste anche l'elemento della diffusività della condotta diffamatoria posto che il blog, almeno al momento della pubblicazione dell'articolo, risultava accessibile a chiunque. A nulla rileva, sotto questo profilo, che in data 1° febbraio 2024 (ossia quando l'articolo è stato rimosso), il blog risultasse accessibile solo tramite credenziali. Come noto, la diffamazione è un reato istantaneo e, in ogni caso, la portata offensiva della condotta diffamatoria oggetto del presente giudizio è durata per più di tre anni e mezzo (dal 13 luglio 2020, data di pubblicazione dell'articolo, al 1° febbraio 2024, data di rimozione dell'articolo).
In relazione poi alla sussistenza dell'elemento soggettivo, come noto, è necessario e sufficiente che ricorra il dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'immagine e la reputazione altrui, la quale, nel caso di specie, si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate.
Accertata la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto di reato di cu all'art. 595 c.p., si ritengono poi non operanti le scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica: in assenza di alcuna prospettazione sul punto da parte del giornalista convenuto (che ha deciso di rimanere contumace), parte attorea ha adempiuto al proprio onere probatorio, ossia la prova dell'avvenuta pubblicazione di una notizia che – per quanto si è detto – ha oggettivamente natura diffamatoria. Peraltro, gli attori hanno altresì documentato la falsità, o comunque la descrizione distorta e omissiva, degli addebiti che il giornalista ha imputato al magistrato, venendo così meno i presupposti per riconoscere l'operatività della scriminante del diritto di cronaca.
Va esclusa l'operatività anche della scriminante del diritto di critica: il contenuto dell'articolo appare esorbitante rispetto ai limiti di una opinione genuina e costruttiva, in ossequio ai principi sopra espressi inerenti al rapporto tra potere giudiziario e diritto di critica.
Accertata, quindi, la sussistenza dei fatti di cui all'art. 595 comma 3 c.p. deve riconoscersi, a favore degli eredi del dott. il risarcimento del danno morale derivante dalla lesione di diritti della Persona_1 personalità costituzionalmente garantiti (quali appunto la reputazione e l'onore) ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., a carico del giornalista Controparte_1
pagina 7 di 10
3. Il quantum
Tanto puntualizzato in ordine all'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie diffamatoria, occorre accertare la consistenza dei pregiudizi patiti in conseguenza della pubblicazione lesiva.
Quanto ai profili patrimoniali, nessun danno patrimoniale è stato anche solo genericamente allegato e comunque nulla a tali fini è specificamente dedotto e provato.
Invece, quanto ai profili non patrimoniali, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale conseguente alla lesione dell'onore o della reputazione, costituisce danno conseguenza e va allegato e provato: come ha specificato la giurisprudenza di legittimità, il danno derivante dalla lesione all'onore e alla reputazione non è "in re ipsa", poiché non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione. Ciò comporta, come detto, che la sussistenza di siffatto danno deve essere oggetto di allegazione e prova. Relativamente a quest'ultimo aspetto, "in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale" (v. Cass. ordinanza n.
13153/2017). Nel caso di specie:
quanto alla diffusione dello scritto, l'articolo è stato pubblicato su un blog online, accessibile potenzialmente da chiunque (almeno in origine) e vi è rimasto per oltre tre anni e mezzo;
quanto alla rilevanza dell'offesa, è indiscutibile la gravità dei giudizi e dei fatti addebitati, concernendo sia accuse di faziosità politica ad un magistrato sia come quest'ultimo ha svolto indagini oggetto di particolare attenzione e scalpore tra la società civile quali quelle concernenti la strage di Bologna del 2 agosto 1980;
quanto alla posizione sociale della vittima, era un noto magistrato, che lavorava Persona_1 già da svariati anni nel distretto emiliano-romagnolo.
Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del suddetto danno, allo stesso modo di quanto è previsto per ogni altro risarcimento del danno per fatto illecito, è rimessa alla valutazione del giudice e sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e della circostanze sopra considerate a tal fine, in linea con i criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione pubblicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2024, si reputa equo accogliere le richieste degli attori ed indicare la somma complessiva di euro 24.000,00 (parametro della diffamazione di media gravità), somma all'attualità, quindi già comprensiva di rivalutazione ed interessi secondo i noti parametri di legittimità, che dovrà essere gravata dei soli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
Occorre precisare che la somma sopra indicata è riconosciuta in via complessiva, non singolarmente a ciascuno dei tre eredi come invece richiesto dagli attori. Sul punto, va qui sottolineato che è vero che gli attori non hanno agito iure hereditatis per il danno patito dal marito e padre (atteso il suo decesso prima del fatto lesivo, circostanza ostativa alla trasmissione di un diritto al risarcimento non acquisito al patrimonio della persona offesa), ma iure proprio, in qualità di prossimi congiunti della persona la cui memoria è stata offesa dalla pubblicazione dell'articolo diffamatorio. Ma è anche vero che gli attori non hanno allegato un danno connesso alla ripercussione nella loro sfera personale del pregiudizio derivante dalla condotta diffamatoria, di fatto allegando e provando solo un danno all'onore e alla reputazione del defunto. Più precisamente, come noto, l'attribuzione ai prossimi congiunti ex art. 597 c.p. del potere di proporre querela in sede penale per l'illecito diffamatorio commesso in danno di persona defunta conferisce ai medesimi soggetti anche la legittimazione attiva del diritto di svolgere in proprio la pagina 8 di 10 correlativa azione di risarcimento del danno patito iure proprio. E l'art. 597 c.p. riconosce ai congiunti la sussistenza di un interesse ad agire sotto due profili: sia a tutela dell'onore e della reputazione del defunto sia a tutela propria, in quanto soggetti interessati dalla ripercussione nella propria sfera personale del pregiudizio che deriva dalla diffamazione, in ragione degli stretti legami affettivi esistenti con la persona del congiunto. Nel caso di specie, nulla è stato allegato con riferimento a tale secondo aspetto, con la conseguenza che alla liquidazione del pregiudizio che ha investito direttamente la memoria della persona del defunto non si può aggiungere, per difetto di allegazione e di prova, anche la liquidazione di quel pregiudizio inerente alle singole persone di ciascuna delle parti attrici.
Pertanto, alla luce di quanto appena detto, si reputa equo accogliere le richieste degli attori ed indicare la somma di euro 24.000,00, da versare in via complessiva agli attori, in solido tra loro.
Con riferimento alla condanna alla riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948, la Cassazione ha precisato che “la persona offesa dal reato può richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del c.p., comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno nè costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato”, purché sussistano tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12/12/2017, n. 29640 (rv. 646655-02).
Come già detto, nel caso in esame, il reato ex art. 595 c.p. risulta integrato in tutti i suoi profili, con la conseguenza che – in ragione dei criteri legislativi (modesta gravità dell'offesa e limitata diffusione dello stampato) e in adesione ai criteri indicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2024 - la pena pecuniaria viene riconosciuta in via equitativa pari a 1/6 rispetto all'importo risarcitorio, ovvero pari ad euro 4.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo definitivo.
Quanto, infine, alla richiesta di pubblicazione della sentenza, ritiene il giudicante che detta pubblicità, soprattutto in considerazione del tempo trascorso dai fatti di causa, non possa, nel caso di specie, in alcun modo contribuire a riparare il danno subito. La domanda deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico di parte convenuta, liquidate in € 237,00 per spese, € 4.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.MN. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara tenuto e condanna per i titoli di cui in motivazione, al pagamento Controparte_1 in favore degli attori e in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, della somma complessiva di euro 24.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo definitivo.
2) Dichiara tenuto e condanna ai sensi e per l'effetto dell'art. 12 l. 47/1948, al Controparte_1 pagamento in favore degli attori e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, della somma di euro 4.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo definitivo.
3) Rigetta ogni altra domanda.
4) Condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori Parte_1 Parte_2 pagina 9 di 10 e in solido tra loro, delle spese del presente procedimento, liquidate in € Parte_3 237,00 per spese, € 4.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 05.02.2024
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1736/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI Parte_1 C.F._1
NO LI IA, elettivamente domiciliata in Via Solferino n. 11 presso il difensore avv. BERTI NO LI IA;
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTI Parte_2 C.F._2
NO LI IA, elettivamente domiciliata in Via Solferino n. 11 presso il difensore avv.
BERTI NO LI IA;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTI Parte_3 C.F._3
NO LI IA, elettivamente domiciliato in Via Solferino n. 11 presso il difensore avv.
BERTI NO LI IA
ATTORI contro
C.F. ), nato a [...] il [...], residente Controparte_1 C.F._4
a Roma (RM), via Delle Rose 18, contumace
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Gli attori hanno concluso come segue:
“- accertare e dichiarare che il convenuto mediante l'articolo pubblicato sul blog “Fino a prova contraria” intitolato “Roma. In morte di ha diffamato il dott. del Persona_1 Persona_1 quale gli attori sono gli eredi;
- e per l'effetto condannare a titolo di risarcimento del danno il convenuto a pagare a ciascun attore la somma di € 15.000 o quella diversa che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare inoltre il convenuto alla riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, nella misura che verrà ritenuta di giustizia;
- condannare infine il convenuto alla pubblicazione della sentenza integrale di accoglimento delle domande attrici nel blog in questione – in calce all'articolo stesso o, in mancanza, come primo articolo in evidenza – per la durata di almeno tre anni dalla data di deposito della sentenza;
pagina 1 di 10 - in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre oneri di legge.”
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 1.2.2024, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenivano in giudizio - in qualità di eredi di (rispettivamente moglie e figli
[...] Persona_1 del defunto) - il signor innanzi il Tribunale di Bologna, per sentir accertare la Controparte_1 condotta diffamatoria da questi posta in essere ai danni di ed ottenere la condanna del Persona_1 convenuto al risarcimento dei danni quantificati in € 15.000,00 per ciascun erede ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa. Gli attori chiedevano, inoltre, di condannare il convenuto alla riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948, nella misura ritenuta di giustizia. Infine, essi chiedevano di disporre la pubblicazione dell'emananda sentenza di condanna nel blog utilizzato per la diffamazione per la durata di almeno tre anni dalla data di deposito della sentenza.
Il signor , nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva nel presente Controparte_1 giudizio e, in sede di decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 18.04.2024, ne veniva dichiarata la contumacia.
Con tale decreto, inoltre, il Giudice confermava la data dell'udienza di prima comparizione indicata nell'atto di citazione, con assegnazione dei termini per le memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. a ritroso dall'udienza.
All'udienza del 13.06.2024, nessuno compariva per parte convenuta e il difensore degli attori – riportandosi ai propri atti – chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni. Il Giudice rinviava all'udienza del 09.01.2025 per la rimessione della causa in decisione, avvertendo che i termini ex art. 189 c.p.c. decorrevano a ritroso da tale udienza.
All'udienza del 9.1.2025, ancora nessuno compariva per parte convenuta e il difensore di parte attrice insisteva nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni. Il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Il fatto oggetto del presente giudizio
Gli attori riferivano che, in data 13.07.2020 (tre giorni dopo la morte del magistrato Persona_1 marito e padre degli attori), sul blog online “Fino a prova contraria”, all'indirizzo: http://fino-a-prova-contraria.blogautore.espresso.repubblica.it/2020/07/13/ veniva pubblicato un articolo dal titolo “Roma. In morte di , a firma del giornalista Persona_1 (doc. 1 allegato all'atto di citazione). Controparte_1
Tale articolo, nella ricostruzione fatta propria da parte attorea, veniva ritenuto diffamatorio e lesivo dell'onore e dell'immagine del magistrato appena deceduto, sotto due distinti profili: da un lato, perché conteneva attacchi personali e gratuiti alla persona del dott. (1); dall'altro lato perché Per_1 conteneva notizie false, o comunque riportate in modo omissivo e distorto, con riferimento ad alcune scelte investigative compiute dal magistrato in occasione delle indagini collegate alla strage del 2 agosto
1980 (2).
1. Quanto al primo profilo, secondo gli attori, alcuni passaggi dell'articolo si risolvevano in attacchi alla persona del dott. fornendone un ritratto offensivo e malizioso, specie tramite plurime Per_1 insinuazioni circa l'uso distorto e politicamente orientato che il magistrato avrebbe compiuto del proprio dovere di esercizio dell'azione penale nel corso della sua lunga vita professionale quale Pubblico Ministero. In particolare, quattro sono i punti censurati dagli attori:
il giornalista, nel ripercorrere alcune delle inchieste più famose seguite dal dott. Per_1 accusava il magistrato di aver concluso “accordi forse troppo favorevoli” con riferimento alla pagina 2 di 10 “gestione del pentimento della terrorista alla quale – proprio in virtù dei suddetti Persona_2 accordi - “fu evitata la detenzione”;
accusava quando era a capo della Procura di Rimini, di Controparte_1 Persona_1 aver tenuto “parcheggiati per decenni” i “fascicoli politici”, aggiungendo che “quando non c'è l'urgenza di arrivare ad un giudizio in tempi brevi” il suo ufficio era “capace di lentezza altrettanto spaventosa”;
sempre quando lavorava presso la Procura riminese, il giornalista affermava che il dott. aveva instaurato un “braccio di ferro istituzionale assai singolare e non ancora Per_1 definito” posto che in quel periodo “riprese ostinatamente l'azione contro la Commissione di inchiesta ed i suoi consulenti, nonché contro gli ufficiali della Squadra mobile della Polizia riminese che avevano svolto le indagini”;
nella parte finale dell'articolo, il giornalista descriveva il lavoro del dott. come Persona_1
“impegno militante degli eroici sessantottini passati dalle piazze agli uffici del potere istituzionale”.
2. Quanto al secondo profilo, in altri passaggi dell'articolo il giornalista incolpava il magistrato di addebiti specifici e inerenti alle indagini collegate alla strage del 2 agosto 1980. In particolare, l'autore dell'articolo sosteneva che il dott. era stato accusato dalla polizia di avere esercitato in malo Per_1 modo il proprio ufficio in occasione delle indagini della strage di Bologna. Più precisamente, CP_1 scriveva:
[...]
(…) informò il competente organismo parlamentare di inchiesta sulla intelligence Per_3 italiana e sul cd. “dossier Mitrokhin” che il PM non aveva sviluppato e approfondito Per_1 un rapporto della Polizia di Stato, che ricostruiva, in contemporanea con l'attentato, la presenza in stazione di noti terroristi del gruppo di “Lo Sciacallo”; Per_4
“la presenza in Bologna, alla vigilia del gravissimo attentato, di l'esperto di Persona_5 esplosivi della banda capeggiata dal venezuelano formatosi alla Persona_6
Università di scienze politiche Patrice Lumumba di Mosca, era una evidenza che secondo la polizia non poteva essere trascurata e che avrebbe forse orientato le indagini diversamente”.
Gli attori sottolineavano che tali accuse in realtà mai erano state mosse dagli esponenti delle Forze di
Polizia che avevano collaborato con (il che era anche facilmente evincibile dalle stesse Persona_1 fonti che venivano menzionate nell'articolo), risolvendosi dunque in insinuazioni non veritiere.
Inoltre, gli attori evidenziavano altresì che il suddetto “rapporto della Polizia di Stato, che ricostruiva, in contemporanea con l'attentato, la presenza in stazione di noti terroristi del gruppo di “Lo Per_4 Sciacallo” non era mai esistito.
In ultimo, secondo parte attorea, il giornalista riportava in modo distorto e lacunoso quanto svolto dal dott. con riferimento sia agli approfondimenti richiesti alle Forze di Polizia con cui Per_1 collaborava sia alla presenza a Bologna di , in quanto egli ometteva di descrivere il quadro Persona_5 complessivo della vicenda (come emergente anche dagli atti processuali conosciuti e conoscibili) e di indicare in via integrale le attività compiute dallo stesso magistrato.
In data 2 febbraio 2024, a seguito della notificazione dell'atto di citazione (preceduta dalla procedura obbligatoria di mediazione, iniziata nel gennaio del 2022, alla quale parte convenuta riteneva di non intervenire), porgeva le proprie scuse ai familiari del dott. e li avvisava Controparte_1 Per_1 che aveva proceduto a rimuovere l'articolo dal blog. Tale rimozione però non risultava verificabile da parte degli attori posto che, al momento di tale comunicazione, il blog non era più accessibile a tutti ma poteva essere consultato solo dagli utenti muniti di credenziali.
Per converso, come già sottolineato, nonostante la regolarità delle notifiche, parte convenuta decideva di non costituirsi. pagina 3 di 10 In diritto
Le pretese di parte attrice sono fondate e devono essere accolte, seppure solo parzialmente in relazione al quantum di danno lamentato e alla pubblicazione della sentenza, per le ragioni che seguono.
1. In genere: cenni sulla disciplina in materia di diffamazione.
Ai fini di un migliore inquadramento della vicenda oggetto di causa, si ritiene utile ripercorrere sinteticamente la regolamentazione delle fattispecie di diffamazione, cui l'ordinamento nel suo complesso attribuisce un evidente disvalore, sia sul piano penale, con la previsione di una specifica ipotesi di reato, ex art. 595 c.p., sia sul piano civile quale condotta evidentemente integrativa di fatto illecito, ai sensi dell'art. 2043.
Comune a entrambi i piani è il significato di condotta diffamatoria, esplicitato invero solo nel codice penale, laddove si punisce la condotta di chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione.
Se la comunicazione avviene a mezzo stampa o, come nel caso di specie, a mezzo internet, l'offesa si ritiene ancora più pregnante.
Questo si traduce, sul piano penale e per espressa previsione del legislatore, in un aumento della pena.
Sul piano civile, ciò andrà verosimilmente a potenziare l'ingiustizia del danno, posto che l'utilizzo del mezzo internet comporta una diffusione della notizia diffamatoria ben più ampia e potenzialmente idonea a raggiungere un numero indeterminato di individui.
Vero è che la tutela della reputazione personale e dell'onore, bene giuridico presidiato dal perseguimento delle condotte diffamatorie, deve molto spesso trovare un adeguato bilanciamento con un altro diritto fondamentale, ossia quello di manifestazione del libero pensiero, in tutte le sue specifiche declinazioni, quali il diritto di critica e il diritto di cronaca, che trovano un preciso addentellato costituzionale nell'art. 21 Cost.
L'impossibile coesistenza di entrambe le tutele, in alcune occasioni, impone all'ordinamento, all'esito di un bilanciamento tra i valori in gioco, di decidere quale dei due diritti deve considerarsi prevalente, sacrificando l'altro. Ciò avviene attraverso l'operatività di vere e proprie esimenti che, in una data situazione, elidono l'antigiuridicità di una condotta altrimenti rilevante.
In questo senso il diritto di critica e di cronaca, se esercitati con le modalità e nei limiti previsti, sono idonei a conferire legittimità a una condotta che, in astratto, potrebbe integrare un illecito, ad esempio perché lesiva della reputazione altrui.
Come accennato, tuttavia, l'operatività di tali esimenti non è illimitata.
Il diritto di critica e di cronaca deve essere esercitato nel rispetto dei principi di verità, di pertinenza e di continenza. Non solo. A questi stessi limiti si assegna una accezione in parte diversa, più o meno restrittiva, a seconda che si parli specificamente di diritto di critica o di diritto di cronaca.
In particolare, nel diritto di critica, il principio di verità assume un rilievo più limitato e affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, per sua natura, sottende espressioni meramente soggettive, relative non tanto alla narrazione di un fatto storico quanto piuttosto alle opinioni che l'individuo ha di questo, senza che possa pretendersi una valutazione rigorosamente obiettiva.
Ben diverso è invece il diritto di cronaca, inteso quale diritto a informare e ad essere informati, che trova soprattutto nel “principio di verità” un presupposto ma anche un limite del suo esercizio. Ed infatti la finalità propria della cronaca è quella di riferire non mere opinioni personali ma notizie di accadimenti, che debbono in ogni caso rivestire un pubblico interesse. pagina 4 di 10 Da tempo ormai la Corte di Cassazione ha evidenziato che nel diritto di cronaca “il limite della veridicità assume una duplice accezione: il giornalista deve infatti garantire non solo che il fatto sia vero, o quantomeno ragionevolmente vero (verità putativa), ma anche che questo non sia stato esagerato nel resoconto delle circostanze”. Si ritiene così legittimo l'esercizio del diritto di cronaca quando sia stata riportata la verità oggettiva (anche solo putativa) purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, mentre non può ritenersi rispettata “quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano dolosamente o anche solo colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente collegati ai primi da mutarne completamente il significato” (Cassazione civile n. 10928 del 2017; Cassazione civile n. 11259 del 2007).
Quando poi si parla, come in parte anche nel caso di specie, di cronaca attinente a vicende che hanno suscitato enorme allarme sociale è ancora più evidente la potenziale contiguità tra la diffamazione e il diritto di informare, ragion per cui il principio di verità si declina in modo ancora più stringente.
Si deve poi rammentare che, qualora si ritenga integrata una condotta diffamatoria, le pretese risarcitorie avanzate dal danneggiato a ristoro del danno all'immagine che si ritiene subito, devono sempre essere sostenute da prove adeguate sulla effettiva verificazione di un apprezzabile pregiudizio.
Non è pertanto ammissibile una presunzione assoluta iuris et de iure per il solo fatto dell'accertamento di una condotta diffamatoria.
Nondimeno, la prova del danno non patrimoniale all'immagine può essere data anche per presunzioni, sulla base però di una complessiva valutazione di precisi elementi di fatto dedotti in causa (ex plurimis,
Cassazione civile, n. 28457/2008), potendosi in questo modo giungere a una valutazione anche in via equitativa dell'ammontare del risarcimento, stante l'obiettiva difficoltà in questi casi di una determinazione specifica.
2. Il caso di specie
Tanto premesso, alla luce di quanto finora esposto, è possibile affermare che nella vicenda oggetto di causa sono ravvisabili gli estremi di una condotta diffamatoria, non scriminata né dal diritto di cronaca né dal diritto di critica.
In ordine alla valutazione in sede civilistica della sussistenza del fatto di reato di cui all'art. 595 c.p., la giurisprudenza di legittimità specifica che “qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela” […] il giudice, in sede civile “deve accertare "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi” (Cass. Civ., SS.UU., n. 27337 del 18/11/2008).
Inoltre, la condotta asseritamente diffamatoria è stata posta in essere ai danni di un magistrato e per fatti inerenti alla sua attività lavorativa, dovendosi pertanto richiamare in tale sede gli approdi giurisprudenziali inerenti i rapporti tra potere giudiziario e diritto di critica. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che se è vero che “il potere giudiziario non è sottratto alla critica”, è altrettanto vero che la critica non si deve tradurre in “attacchi gravemente lesivi e infondati, dovendo sempre ricercare “un bilanciamento della critica giudiziaria con i valori di tutela dell'onore dei magistrati coinvolti, bilanciamento che si delinea anche come attitudine costante a coltivare il valore del dissenso in democrazia (tra le molte pronunce, si segnalano: Sez. 5, ord. n. 5638 del 16/1/2015,
Rv. 263467; Sez. 5, n. 2890 del 4/12/1998, dep. 1999, Soluri, Rv. 212693; Sez. 5, n. 28661 del Per_7
9/6/2004, Sinn, Rv. 229312). E così, il limite della continenza nel diritto di critica, utile a scriminare il reato di diffamazione, è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, sicchè il contesto nel quale la condotta si colloca, di cui pure deve tenersi conto per valutare la portata
pagina 5 di 10 diffamatoria di una condotta, non può scriminare l'uso di espressioni che si risolvano nella denigrazione della persona oggetto di critica in quanto tale, travalicando la linea di demarcazione tra il dissenso espresso all'operato altrui -che deve essere ampiamente consentito in una società democratica, soprattutto nei confronti di chi ricopra incarichi o funzioni pubblici, e, tra questi, dei magistrati - e la lesione della reputazione e dell'onore della persona attaccata. Il "dissenso", infatti, è certamente un valore da garantire come bene primario in ogni moderna società democratica che voglia davvero dirsi tale, ma non può trascendere le idee, esorbitare dalla ricostruzione dei fatti e giungere a fondare manifestazioni espressive che diventino meri argomenti di aggressione personale di chi è portatore di una diversa opinione (in tal senso Sez. 5, n. 7995 del 9/12/2020, dep. 2021, in motivazione). (…).
Pertanto, il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto - si è detto - nel modo più ampio possibile, costituendo l'unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell'esercizio di una rilevante attività istituzionale, che viene esercitata nel nome del popolo italiano da soggetti che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono di ampia autonomia ed indipendenza;
ne deriva che il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, in quanto inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato (Sez. 5, n. 19960 del 30/1/2019, Rv. 276891). (…). Per_8
Così, è stato stabilito che non costituisce esercizio legittimo del diritto di critica la gratuita attribuzione di mala fede a chi conduce indagini giudiziarie, presentando come risultato di complotti o di strategie politiche l'opera del pubblico ministero, perchè in tal caso non si esprime un dissenso, più o meno fondato e motivato, sulle scelte investigative, ma si afferma un fatto che deve essere rigorosamente provato e si finisce per realizzare un attacco alla "stima" di cui gode il magistrato (Sez. 5, n. 28661 del
2004 cit.; cfr. anche Sez. 5, ord. n. 5638 del 16/1/2015, Rv. 263467 e Sez. 5, n. 41671 del Per_7
7/7/2016, Menzione, Rv. 268043); ed egualmente è a dirsi se le accuse sono di strumentalizzazione della funzione (Sez. F, n. 29453 del 8/8/2006, Rv. 235069) o si trasmoda dalla critica aspra al dileggio Per_9
(Sez. 5, n. 2066 del 11/11/2008, dep. 2009, , Rv. 242348). Ancor più esplicitamente si è Per_10 affermato, ponendo un principio che il Collegio intende ribadire: in tema di diffamazione e diritto di critica giudiziaria, non è scriminata la condotta che attribuisce parzialità per ragioni politiche ad un soggetto che esercita la funzione giudiziaria in quanto intrinsecamente offensiva (Sez. 5, n. 10631 del
12/2/2009, Sgarbi, Rv. 243484), sempre che, ovviamente, non vi sia prova della verità della parzialità politica attribuita, intesa come verità storica del fatto specificamente denunciato. Dunque, qualora vengano in gioco accuse di negligenza e incapacità del magistrato, la critica giudiziaria può assumere una connotazione anche molto "pesante", aspra e sferzante;
laddove, invece, detta critica si incentri su accuse di partigianeria politica e, quindi, attribuisca al magistrato un deficit di imparzialità ed indipendenza - attribuzioni che, non a caso, sono state definite dal CSM "imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali" (insieme all'equilibrio, cfr. la Circolare n. 20681 del 8.10.2007 e successive modifiche, in tema di valutazione di professionalità, nonchè la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ritiene tali caratteri delle precondizioni.. consustanziali all'esercizio della funzione giurisdizionale: CDS, Sez. 5, n. 5309 del 29 luglio 2019) - l'unica possibilità di ritenere la condotta diffamatoria scriminata deve essere indicata nella precisa verità storica del fatto, non potendo il giudizio di valore, di cui pure in astratto può nutrirsi la critica, avere ingresso in tal caso” (Cass. pen.,
Sez. V, Sent., (data ud. 25/10/2021) 09/12/2021, n. 45249).
I suddetti principi devono poi essere coniugati con i criteri di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. In particolare, l'attore dovrà provare il fatto costitutivo del diritto in giudizio (ossia il fatto oggettivo della pubblicazione di una notizia di natura diffamatoria), mentre il convenuto dovrà eventualmente provare i fatti modificativi o estintivi di tale diritto (ossia l'eventuale sussistenza delle esimenti del diritto di cronaca o del diritto di critica). Ciò trova conferma nella consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale “vertendosi in ambito di responsabilità aquiliana, la distribuzione degli oneri probatori resti disciplinata dall'art. 2697 c.c., cosicchè l'attore che assume di essere stato leso da una notizia di stampa deve provare il fatto della pubblicazione di una notizia di natura pagina 6 di 10 diffamatoria e, a fronte di ciò, spetta al convenuto dimostrare, a fondamento dell'eccezione di esercizio del diritto di cronaca (e della sussistenza della relativa esimente), la verità della notizia, che può atteggiarsi anche in termini di verità putativa, laddove sussista verosimiglianza dei fatti in relazione all'attendibilità della fonte, nel qual caso competerà all'attore l'eventuale dimostrazione della non attendibilità della fonte medesima” (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 10/02/2022) 26/04/2022, n. 12985).
Ciò premesso, ad avviso di questo giudicante non può revocarsi in dubbio che l'articolo oggetto di accertamento - il cui contenuto essenziale è stato sopra riportato – abbia assunto una portata lesiva dell'immagine e della reputazione del dott. Infatti, tale articolo ha fornito agli utenti Persona_1 del blog una rappresentazione della persona offesa come magistrato parziale e soggetto a condizionamenti politici. Inoltre, il giornalista ha attribuito al magistrato condotte negligenti e partigiane, specie con riferimento alle indagini collegate alla strage del 2 agosto 1980: tali affermazioni risultano denigratorie di per sé stesse e, ancor più, ove non corrispondenti al vero, come ha documentato nel caso di specie parte attrice.
Quanto immediatamente precede conduce questo giudice a ritenere che l'articolo per cui è causa leda l'immagine e la reputazione del dott. integrando l'elemento materiale della fattispecie Persona_1 diffamatoria.
Nel caso di specie sussiste anche l'elemento della diffusività della condotta diffamatoria posto che il blog, almeno al momento della pubblicazione dell'articolo, risultava accessibile a chiunque. A nulla rileva, sotto questo profilo, che in data 1° febbraio 2024 (ossia quando l'articolo è stato rimosso), il blog risultasse accessibile solo tramite credenziali. Come noto, la diffamazione è un reato istantaneo e, in ogni caso, la portata offensiva della condotta diffamatoria oggetto del presente giudizio è durata per più di tre anni e mezzo (dal 13 luglio 2020, data di pubblicazione dell'articolo, al 1° febbraio 2024, data di rimozione dell'articolo).
In relazione poi alla sussistenza dell'elemento soggettivo, come noto, è necessario e sufficiente che ricorra il dolo generico, anche nelle forme del dolo eventuale, cioè la consapevolezza di offendere l'immagine e la reputazione altrui, la quale, nel caso di specie, si può desumere dalla intrinseca consistenza diffamatoria delle espressioni usate.
Accertata la sussistenza degli elementi costitutivi del fatto di reato di cu all'art. 595 c.p., si ritengono poi non operanti le scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica: in assenza di alcuna prospettazione sul punto da parte del giornalista convenuto (che ha deciso di rimanere contumace), parte attorea ha adempiuto al proprio onere probatorio, ossia la prova dell'avvenuta pubblicazione di una notizia che – per quanto si è detto – ha oggettivamente natura diffamatoria. Peraltro, gli attori hanno altresì documentato la falsità, o comunque la descrizione distorta e omissiva, degli addebiti che il giornalista ha imputato al magistrato, venendo così meno i presupposti per riconoscere l'operatività della scriminante del diritto di cronaca.
Va esclusa l'operatività anche della scriminante del diritto di critica: il contenuto dell'articolo appare esorbitante rispetto ai limiti di una opinione genuina e costruttiva, in ossequio ai principi sopra espressi inerenti al rapporto tra potere giudiziario e diritto di critica.
Accertata, quindi, la sussistenza dei fatti di cui all'art. 595 comma 3 c.p. deve riconoscersi, a favore degli eredi del dott. il risarcimento del danno morale derivante dalla lesione di diritti della Persona_1 personalità costituzionalmente garantiti (quali appunto la reputazione e l'onore) ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., a carico del giornalista Controparte_1
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3. Il quantum
Tanto puntualizzato in ordine all'integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie diffamatoria, occorre accertare la consistenza dei pregiudizi patiti in conseguenza della pubblicazione lesiva.
Quanto ai profili patrimoniali, nessun danno patrimoniale è stato anche solo genericamente allegato e comunque nulla a tali fini è specificamente dedotto e provato.
Invece, quanto ai profili non patrimoniali, il danno non patrimoniale, inteso come danno morale conseguente alla lesione dell'onore o della reputazione, costituisce danno conseguenza e va allegato e provato: come ha specificato la giurisprudenza di legittimità, il danno derivante dalla lesione all'onore e alla reputazione non è "in re ipsa", poiché non si identifica con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione. Ciò comporta, come detto, che la sussistenza di siffatto danno deve essere oggetto di allegazione e prova. Relativamente a quest'ultimo aspetto, "in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la prova del danno non patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale" (v. Cass. ordinanza n.
13153/2017). Nel caso di specie:
quanto alla diffusione dello scritto, l'articolo è stato pubblicato su un blog online, accessibile potenzialmente da chiunque (almeno in origine) e vi è rimasto per oltre tre anni e mezzo;
quanto alla rilevanza dell'offesa, è indiscutibile la gravità dei giudizi e dei fatti addebitati, concernendo sia accuse di faziosità politica ad un magistrato sia come quest'ultimo ha svolto indagini oggetto di particolare attenzione e scalpore tra la società civile quali quelle concernenti la strage di Bologna del 2 agosto 1980;
quanto alla posizione sociale della vittima, era un noto magistrato, che lavorava Persona_1 già da svariati anni nel distretto emiliano-romagnolo.
Ciò premesso, per quanto riguarda la liquidazione del suddetto danno, allo stesso modo di quanto è previsto per ogni altro risarcimento del danno per fatto illecito, è rimessa alla valutazione del giudice e sfugge necessariamente ad una precisa valutazione analitica, restando essa affidata al criterio equitativo.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e della circostanze sopra considerate a tal fine, in linea con i criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione pubblicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2024, si reputa equo accogliere le richieste degli attori ed indicare la somma complessiva di euro 24.000,00 (parametro della diffamazione di media gravità), somma all'attualità, quindi già comprensiva di rivalutazione ed interessi secondo i noti parametri di legittimità, che dovrà essere gravata dei soli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo.
Occorre precisare che la somma sopra indicata è riconosciuta in via complessiva, non singolarmente a ciascuno dei tre eredi come invece richiesto dagli attori. Sul punto, va qui sottolineato che è vero che gli attori non hanno agito iure hereditatis per il danno patito dal marito e padre (atteso il suo decesso prima del fatto lesivo, circostanza ostativa alla trasmissione di un diritto al risarcimento non acquisito al patrimonio della persona offesa), ma iure proprio, in qualità di prossimi congiunti della persona la cui memoria è stata offesa dalla pubblicazione dell'articolo diffamatorio. Ma è anche vero che gli attori non hanno allegato un danno connesso alla ripercussione nella loro sfera personale del pregiudizio derivante dalla condotta diffamatoria, di fatto allegando e provando solo un danno all'onore e alla reputazione del defunto. Più precisamente, come noto, l'attribuzione ai prossimi congiunti ex art. 597 c.p. del potere di proporre querela in sede penale per l'illecito diffamatorio commesso in danno di persona defunta conferisce ai medesimi soggetti anche la legittimazione attiva del diritto di svolgere in proprio la pagina 8 di 10 correlativa azione di risarcimento del danno patito iure proprio. E l'art. 597 c.p. riconosce ai congiunti la sussistenza di un interesse ad agire sotto due profili: sia a tutela dell'onore e della reputazione del defunto sia a tutela propria, in quanto soggetti interessati dalla ripercussione nella propria sfera personale del pregiudizio che deriva dalla diffamazione, in ragione degli stretti legami affettivi esistenti con la persona del congiunto. Nel caso di specie, nulla è stato allegato con riferimento a tale secondo aspetto, con la conseguenza che alla liquidazione del pregiudizio che ha investito direttamente la memoria della persona del defunto non si può aggiungere, per difetto di allegazione e di prova, anche la liquidazione di quel pregiudizio inerente alle singole persone di ciascuna delle parti attrici.
Pertanto, alla luce di quanto appena detto, si reputa equo accogliere le richieste degli attori ed indicare la somma di euro 24.000,00, da versare in via complessiva agli attori, in solido tra loro.
Con riferimento alla condanna alla riparazione pecuniaria ex art. 12 l. 47/1948, la Cassazione ha precisato che “la persona offesa dal reato può richiedere, oltre al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 185 del c.p., comprensivo sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale, una somma a titolo di riparazione che non rientra nel risarcimento del danno nè costituisce una duplicazione delle voci di danno risarcibile, ma integra una ipotesi eccezionale di pena pecuniaria privata prevista per legge, che come tale può aggiungersi al risarcimento del danno autonomamente liquidato in favore del danneggiato”, purché sussistano tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12/12/2017, n. 29640 (rv. 646655-02).
Come già detto, nel caso in esame, il reato ex art. 595 c.p. risulta integrato in tutti i suoi profili, con la conseguenza che – in ragione dei criteri legislativi (modesta gravità dell'offesa e limitata diffusione dello stampato) e in adesione ai criteri indicati dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano nel 2024 - la pena pecuniaria viene riconosciuta in via equitativa pari a 1/6 rispetto all'importo risarcitorio, ovvero pari ad euro 4.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo definitivo.
Quanto, infine, alla richiesta di pubblicazione della sentenza, ritiene il giudicante che detta pubblicità, soprattutto in considerazione del tempo trascorso dai fatti di causa, non possa, nel caso di specie, in alcun modo contribuire a riparare il danno subito. La domanda deve, pertanto, essere rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico di parte convenuta, liquidate in € 237,00 per spese, € 4.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.MN. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara tenuto e condanna per i titoli di cui in motivazione, al pagamento Controparte_1 in favore degli attori e in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3 loro, della somma complessiva di euro 24.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo definitivo.
2) Dichiara tenuto e condanna ai sensi e per l'effetto dell'art. 12 l. 47/1948, al Controparte_1 pagamento in favore degli attori e in Parte_1 Parte_2 Parte_3 solido tra loro, della somma di euro 4.000,00, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo definitivo.
3) Rigetta ogni altra domanda.
4) Condanna il convenuto al pagamento, in favore degli attori Parte_1 Parte_2 pagina 9 di 10 e in solido tra loro, delle spese del presente procedimento, liquidate in € Parte_3 237,00 per spese, € 4.400,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bologna 05.02.2024
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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