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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12132 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3874/2020
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo - Presidente dott. Maurizio Manzi - Giudice dott.ssa Enrica Ciocca - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 3874/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
P.I.: , in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele P.IVA_2
Bartolazzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via dei Condotti n. 91, Pt_1 giusta autorizzazione e nomina del 6 giugno 2018 del G.D. e giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. , nato a [...] [...], residente in Controparte_1 C.F._1 Pt_1
Grottaferrata (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Luchetti e dall'Avv. Maria Antonietta
Tanico ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in alla via Giovanni Pt_1
Pierluigi da Palestrina n. 19, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risosta con domanda riconvenzionale
CONVENUTO
OGGETTO: Cause di responsabilità avverso amministratore di s.r.l.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Si chiede al Tribunale adito, contrariis reiectis, di voler accertare e dichiarare che il convenuto, per aver tenuto comportamenti contrari alla legge ed allo statuto sociale, nonché atti che hanno depauperato il patrimonio sociale rendendolo insufficiente al soddisfacimento dei creditori, è responsabile per la mala gestio della società fallita secondo il combinato disposto di cui agli articoli 146 l.f. e 2394 bis c.c. cosi come esposto nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi e, per l'effetto, voglia condannare il convenuto al risarcimento del danno che sarà accertato, da liquidare in misura almeno pari ad euro 1.253.909,85 corrispondente ai pagamenti eseguiti in favore di , Controparte_2 [...]
e , ovvero in subordine all'importo maggiore o minore da CP_3 Controparte_4 liquidare secondo equità, il tutto maggiorato di interessi legali dalla data di ciascun evento sino al soddisfo oltre alla rivalutazione monetaria;
voglia inoltre dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto perché tardiva e perché infondata in fatto, diritto e priva di prova;
in ogni caso con vittoria delle spese.”
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Giudice designato, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, (i) In via principale, rigettare integralmente le domande proposte dal
[...]
in persona del suo Curatore, nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1 in quanto inammissibili e/o comunque infondate per i motivi esposti in narrativa. (ii) In via subordinata, in caso di denegato accertamento nei confronti del Sig. Controparte_1 di responsabilità ex artt. 146 L.F. e 2394 bis c.c. nei confronti del Parte_1
in persona del suo Curatore, limitarne la condanna del convenuto alla minor
[...] somma che dovesse essere accertata nel corso del presente giudizio. (iii) In via riconvenzionale, accertata l'illegittimità della condotta tenuta dal
[...]
in persona del suo Curatore, nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1 per violazione degli obblighi di cui agli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., per i motivi esposti in narrativa, condannare il in persona del suo Curatore, al Parte_1 risarcimento in favore del Sig. del danno che sarà accertato in corso di causa da CP_1 liquidare in misura almeno pari a € 580.729,76 ovvero in subordine al maggiore o minore danno che sarà accertato in corso di causa da liquidarsi se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. (iv) In ogni caso, condannare il in persona del Parte_1 suo Curatore e legale rappresentante pro tempore, in favore del Sig. ai sensi e Controparte_1 per gli effetti di cui all'art. 96, c.p.c. al pagamento della somma che sarà equitativamente determinata dall'Ill.mo Giudice adito. Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 21.1.2020, il Parte_1
in persona del curatore pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l'ex
[...] amministratore ex art. 146 L.F., deducendo in fatto: Controparte_1
- che la società attrice, costituita nel 1988 come società di persone, il 23.12.1997 era stata trasformata in società a r.l. e, contestualmente, ne era divenuto amministratore il convenuto, che ne era sempre stato socio di maggioranza o socio unico;
- che alla data del fallimento, dichiarato dal Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. 108/2015 del 4.2.2015, il capitale sociale era pari ad € 77.000,00, interamente versato, ed era suddiviso tra socio pro quota del 95%, e sua moglie per la restante quota Controparte_1 Parte_2 del 5%;
- che la società attrice, prima di essere dichiarata fallita, si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni fiscali e previdenziali, sino a raggiungere, negli esercizi successivi, uno stato passivo di € 1.719.446,44;
- che in data 22.1.2013 la società aveva deliberato all'unanimità un'operazione di scissione societaria parziale, con attribuzione alle neocostituite società e Controparte_3 [...]
entrambe partecipate ed amministrate dal e da dei cespiti Controparte_2 CP_5 Parte_2 produttivi per l'esercizio dell'attività radiofonica, compresi le concessioni governative, i diritti di trasmissione, i diritti per il posizionamento delle antenne e dei ripetitori nonché il materiale tecnico operativo;
- che, nel corso della procedura concorsuale, il convenuto non aveva fornito alla curatela fallimentare la documentazione e le informazioni necessarie all'esame dell'andamento della gestione sociale, sicché il curatore fallimentare aveva chiesto agli istituti bancari, segnatamente le società ED LL S.p.A. e Banca LA del Lazio, gli estratti conto relativi ai movimenti bancari della fallita, aveva reperito la documentazione pubblicata presso la CCIAA ed aveva conferito incarico ai consulenti nominati dal G.D. di quantificare il danno arrecato alla società fallita dall'organo gestorio;
- che dalle perizie redatte dai suddetti professionisti era emerso che la cessione dei cespiti produttivi della fallita e l'operazione di scissione sopra esposta avevano cagionato un danno ai creditori sociali;
- che, pertanto, la curatela aveva intrapreso azioni revocatorie nei confronti delle società beneficiarie della scissione e l'azione di responsabilità ex art.146 L.F. contro e Controparte_6 quest'ultimo giudizio era stato definito con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma del
7.11.2018 n. 21408, con cui, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla curatela,
l'odierno convenuto era stato condannato al pagamento in favore dell'odierna attrice della somma di € 42.595,77 a titolo di risarcimento danni, oltre agli accessori di legge, mentre le ulteriori domande risarcitorie proposte dalla curatela, afferenti alla distrazione dei beni produttivi all'esito dell'operazione di scissione societaria, non erano state accolte per carenza di attualità del danno, data anche la proposizione delle azioni revocatorie nei confronti delle società beneficiarie della scissione;
- che il G.D., su istanza della curatela, aveva dato incarico ad un perito di esaminare i pagamenti sospetti avvenuti, dopo la scissione, tra la fallita e le società appartenenti al gruppo imprenditoriale riconducibile al convenuto ed all'esito di tale analisi, effettuata con riferimento alle annualità 2013
e 2014, era emerso che, a fronte di fatture emesse dalle tre società per un complessivi € 640.283,08, la aveva effettuato pagamenti per complessivi € 1.091.956,86, così Parte_1 ripartiti: 1) € 144.650,73 a favore della che aveva emesso fatture per € Controparte_2
36.603,90; 2) € 196.928,86 in favore della che aveva emesso fatture per € Controparte_3
185.228,56; 3) € 762.077,57 a favore della che aveva emesso fatture per € Controparte_4
406.750,32;
- che nello stesso periodo erano emersi ulteriori pagamenti eseguiti dalla Parte_1 per complessivi € 161.952,99, di cui € 109.852,99 a favore delle società Controparte_2
€ 36.000,00 a favore della ed € 16.100,00 a favore della
[...] Controparte_3 Controparte_4
privi di riscontro contabile e con causali generiche;
[...]
- che, in relazione ai suddetti pagamenti, il perito nominato dal G.D. aveva concluso come segue:
“I pagamenti effettuati dalla nel periodo 2013-2014 nei confronti delle Parte_1 Parte_1 società il cui Amministratore Unico è il Controparte_7 sig. , sono pari ad € 1.253.909,85. In mancanza di documentazione contabile, Controparte_1 societaria e contrattualistica non è possibile individuare l'esistenza di ricavi nel periodo oggetto di indagine tali da poter giustificare l'attività svolta a fronte di detti pagamenti infragruppo avvenuti nel periodo post scissione (deliberata con assemblea del 22.01.2013)”;
- che, all'esito dell'analisi contabile in questione, la curatela aveva intrapreso avverso i beneficiari dei suddetti pagamenti azioni revocatorie ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., che erano state accolte, ma non era ancora riuscita a recuperare gli importi contestati.
Tanto premesso in fatto, la curatela attrice sosteneva che il in qualità di amministratore CP_1 della società fallita, aveva posto in essere atti di mala gestio, in particolare, atti di distrazione del patrimonio della fallita in favore di società allo stesso riconducibili. A tal riguardo, osservava:
- che, dal confronto tra le fatture intestate alla emesse dalle società Parte_1 Parte_1 [...]
e e gli estratti conto bancari della CP_3 Controparte_2 Controparte_4 società fallita erano emerse evidenti difformità, essendo stati effettuati pagamenti in misura maggiore di quanto fatturato;
tali fatture, inoltre, riportavano causali generiche insuscettibili di dare compiuta descrizione della prestazione eseguita;
- che la violazione degli obblighi contabili e amministrativi e la irregolare tenuta dei libri obbligatori era indice di negligente osservanza del mandato ricevuto dall'amministratore, nonché fonte di responsabilità per lo stesso;
- che, in seguito all'operazione di scissione societaria, erano stati eseguiti pagamenti con fatturazione irregolare a società partecipate dal per un totale di € 640.283,08 ed ulteriori CP_1 pagamenti, privi di giustificazione causale, per € 487.673,78; infine, risultavano dei trasferimenti infragruppo effettuati dal convenuto mediante bonifici bancari cui erano state apposte causali di rimborso di prestiti o anticipazioni irregolari, in quanto non fatturati e non sorretti da alcun atto negoziale, né altrimenti giustificati;
- che, a fronte di tali pagamenti, non sussisteva alcuna documentazione relativa alla concessione da parte della di prestiti o finanziamenti a favore di altre società del Parte_1 gruppo, né le condizioni dei predetti mutui e neppure alcuna idonea garanzia circa la restituzione della somma erogata;
- che la società fallita non aveva tenuto regolarmente i bilanci, considerato che risultavano depositati con ritardo i bilanci relativi agli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2013, e risultavano del tutto mancanti quelli relativi agli esercizi del 2012 e del 2014; con particolare riferimento al bilancio del 2013, depositato in data 1.10.2014, in violazione dell'art. 15 dello statuto, nella relativa nota integrativa non vi era menzione dell'operazione di scissione, né dei pagamenti eseguiti a favore delle suddette società e neppure dei prestiti infragruppo disposti dall'amministratore;
- che la distrazione di somme della da parte del convenuto in favore di Parte_1 società da lui partecipate avevano cagionato un danno ai creditori in misura pari all'importo distratto ed integravano una violazione del principio della par condicio creditorum;
- che, infatti, tali operazioni di pagamento rappresentavano atti depauperativi in danno della società, contrari ai doveri di amministratore, quali la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ed avevano determinato lo stato di decozione della società poi fallita.
Tanto premesso, la parte attrice concludeva come in epigrafe.
2. - Con comparsa depositata il 1°.
9.2020 si costituiva in giudizio eccependo, in Controparte_1 via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del ne bis in idem, trattandosi di domanda già proposta dal Fallimento della dando atto, Parte_1 inoltre, che, dopo la dichiarazione di fallimento della erano stati Parte_1 proposti plurimi procedimenti nei confronti del convenuto, quale amministratore della suddetta società, con abuso del diritto e del processo, sicché la presente domanda era stata proposta in violazione del divieto di frazionamento del credito e provocava allo stesso un danno pari ai costi sostenuti per la propria difesa in giudizio, che ammontavano a complessivi € 580.729,76, comprensivi degli oneri accessori, di cui il chiedeva la condanna della controparte al CP_1 pagamento in proprio favore in via riconvenzionale. Nel merito, il convenuto affermava che la curatela non aveva provato gli addebiti di mala gestio rivolti nei suoi confronti quale ex amministratore della nonché dei danni Parte_1 cagionati a quest'ultima e ai suoi creditori, evidenziando, inoltre, che, come accertato nel precedente giudizio inter partes, difettava l'attualità del danno di cui l'attore chiedeva il risarcimento, con conseguente inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea.
Quanto alla contestazione relativa alla mancata tenuta delle scritture obbligatorie, il CP_1 osservava che alla violazione di tale obbligo non consegue automaticamente il risarcimento del danno a favore della società e dei soci, deducendo, peraltro, di aver messo a disposizione della società la documentazione contabile, anche mediante i depositi operati in sede giudiziale.
Il convenuto osservava che, in ogni caso, tale addebito era già stato formulato nel primo giudizio di responsabilità proposto dal nei suoi confronti, Parte_1 eccependo, quindi, che era precluso ogni accertamento al riguardo in questa sede. deduceva, poi, che la regolarità della scissione della Controparte_1 Parte_1 era stata oggetto sia di una pregressa azione di responsabilità promossa dal nei Parte_1 confronti del convenuto, sia di azioni revocatorie e che il Tribunale Ordinario di Roma aveva respinto ogni contestazione sollevata riguardo a tale operazione, ritenuta legittima.
Il convenuto, infatti, osservava che la suddetta scissione era stata realizzata al fine di separare il settore pubblicitario dal settore della programmazione e delle trasmissioni radiofoniche, per finalità organizzative interne alla società scissa e che il relativo progetto era stato redatto in osservanza della legge, era stato pubblicato nel Registro delle Imprese il 21.1.2013 e nessun creditore aveva proposto opposizione.
Secondo la prospettazione del a seguito della scissione parziale della CP_1 Parte_1
contrariamente a quanto affermato dalla curatela, la suddetta società aveva proseguito
[...] ad esercitare la propria attività di raccolta pubblicitaria ed aveva intrattenuto rapporti commerciali per la raccolta pubblicitaria con le società e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
incassando gli utili realizzati, evidenziando che le società coinvolte da tali rapporti avevano
[...] assunto reciproche obbligazioni mediante accordi, in forza dei quali le emittenti avevano messo a disposizione le proprie frequenze per mandare in onda gli spot pubblicitari degli inserzionisti clienti della da cui quest'ultima aveva incassato i relativi corrispettivi, Parte_1 quindi si trattava di un legittimo rapporto di concessione e raccolta pubblicitaria. Ne derivava che i pagamenti contestati nel presente giudizio rappresentavano i corrispettivi versati a fronte di fatture emesse dalle emittenti nei confronti della rappresentando che i Parte_1 relativi pagamenti erano avvenuti in più rate, come risultava dalle relative causali di pagamento, tra il 2013 e il 2014. Il convenuto esponeva che, nelle more dei rapporti inter partes, erano stati effettuati rimborsi di prestiti societari infruttiferi attraverso versamenti sul conto corrente della Parte_1 in data 17.9.2013 (€ 30.000,00) e 30.1.2014 (€ 6.000,00), come evincibile dalle relative
[...] causali di versamento e come risultava dal bilancio societario.
3.- Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 22/09/2020, sostituita dallo scambio di note scritte, l'attore eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio formulate dal convenuto, in quanto proposte oltre il maturare delle preclusioni assertive di cui all'art. 167 c.p.c.
Il convenuto, con la nota autorizzata del 30.9.2020, contestava l'avversa eccezione di inammissibilità della proposta domanda riconvenzionale, evidenziando che la data di udienza indicata nell'atto di citazione (20.9.2020) cadeva nella giornata di domenica, sicché il termine per la sua costituzione era maturato il lunedì successivo (21.9.2020), con conseguente tempestività del deposito della comparsa di costituzione.
Istruito il giudizio documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate e riportate in epigrafe, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.- E' infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata da Controparte_1 per violazione del divieto di bis in idem e per abuso dello strumento processuale da parte del
Fallimento della con conseguente infondatezza della domanda Parte_1 riconvenzionale.
Invero, il convenuto ha eccepito che l'azione di responsabilità proposta dalla controparte ai sensi dell'art.146 L.F. nei suoi confronti, in qualità di amministratore della Parte_1 era già stata proposta in un precedente giudizio, definito anche in grado di appello, con sentenza depositata il 30.11.2021, per le medesime condotte di mala gestio ed evidenziava che, dopo la dichiarazione di fallimento della suddetta società, la curatela aveva intrapreso plurimi giudizi nei suoi confronti, in violazione del divieto di frazionamento del credito.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, il frazionamento del credito è abusivo quando le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 4090/2017).
Venendo al caso di specie, dai documenti versati in atti emerge che l'azione di responsabilità intrapresa nel precedente giudizio dalla curatela avverso il e la era finalizzata CP_1 Pt_2
a far emergere la responsabilità di questi ultimi, nelle rispettive qualità di amministratore unico e socia, per le seguenti condotte distrattive: “a) il trasferimento delle concessioni e licenze della società in bonis, con atto 22/1/2013, alle beneficiarie e Controparte_2 Controparte_3 per effetto dell'operazione di scissione parziale della b) trasferimento Parte_1 di ramo di azienda in data 21/3/2013 in favore della ad un prezzo Controparte_8 asseritamente incongruo e notevolmente inferiore a quello di mercato;
c) retrocessione, con atto del 15/5/2014, di terreni e fabbricati dalla società in bonis al con conseguente CP_1 depauperamento del patrimonio della società; d) indebito accollo, da parte della società, del debito per la fornitura di energia elettrica, maturato a partire dal 2013, per l'utenza sita a
Grottaferrata, via Pavoni n° 56, residenza privata dei convenuti”.
Tali questioni non costituiscono oggetto della presente controversia, avviata dalla curatela al fine di stabilire se il abbia posto in essere condotte distrattive del patrimonio della CP_1 [...] mediante trasferimento di denaro a favore delle società Parte_1 Controparte_3 [...]
CP_ e dallo stesso partecipate, pertanto, la domanda Controparte_2 Controparte_4 proposta in questa sede nei suddetti termini non è coperta dal giudicato sul dedotto e deducibile, ben potendo esser sollevata in via autonoma nel presente procedimento. Non è, inoltre, configurabile la violazione del divieto di frazionamento del credito, atteso che: 1) il precedente giudizio riguardava condotte imputabili sia alla socia che all'amministratore, a differenza della presente causa, che riguarda unicamente il in qualità di amministratore unico;
2) la CP_1 curatela è venuta a conoscenza dell'esistenza dei pagamenti oggetto della presente controversia successivamente all'instaurazione del precedente giudizio, anche in virtù delle allegazioni documentali ivi operate.
A tale riguardo, si osserva che il curatore, che prima dell'assunzione del proprio incarico non ha contezza dell'andamento gestorio, né della situazione contabile della società, nel ricostruire la situazione patrimoniale della società fallita, può fare affidamento unicamente sulla documentazione che riesca a rinvenire nelle scritture contabili sociali, in specie quelle allo stesso consegnate dall'amministratore. È, dunque, comprensibile come la curatela si sia avveduta delle condotte di mala gestio in modo graduale, in un momento successivo rispetto alla scoperta dei fatti e delle condotte lamentate nel precedente giudizio di responsabilità, alla luce della documentazione via via depositata e messa a disposizione dall'ex amministratore.
E', invece, inammissibile la domanda riconvenzionale del il convenuto si è costituito il CP_1
1.09.2020, tardivamente rispetto alla data di udienza fissata per il 20.09.2020, differita ex art. 168 comma IV c.p.c. al 22.09.2020 (differimento che non sposta il termine di costituzione fissato in citazione), non rilevando ex art. 155 c.p.c. il giorno della settimana del dies a quo, ma solo del dies ad quem. 5.- Nel merito, la curatela del Fallimento n. 108/2015 della ha proposto Parte_1 azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti di amministratore della Controparte_1 dal 23.12.1997 alla data del fallimento, in ragione delle sue condotte di Parte_1 mala gestio, che avrebbero condotto la società allo stato di insolvenza, culminato nella dichiarazione di fallimento con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 108/2015 del
4/2/2015.
È costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui – per effetto del fallimento di una società di capitali - le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n.25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l.fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c.; cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Quanto all'azione sociale di responsabilità - premesso che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri – l'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto valere direttamente dalla società, cui la disciplina codicistica concede l'azione di responsabilità nei loro confronti, mentre, in caso di fallimento, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, c.2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare.
La Suprema Corte ha confermato che: “L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
“(Cass.civ. sez. 1, 4 dicembre 2015, n. 24715). L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, quando il patrimonio sociale sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori e volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori (Cass. civ. n. 10488/98) il tutto nell'ottica di una diligente gestione della società al fine di evitare il perpetrarsi di fatti pregiudizievoli per la società o il permanerne degli effetti.
La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità
(richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (Cass. civ., 24 marzo
1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cass. civ. 22 ottobre 1998, n. 10488).
La Suprema Corte ha precisato che, stante la natura contrattuale dell'azione “la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti
- rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art.
2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (Cass. civ. 31 agosto 2016, n. 17441).
In relazione all'ipotesi di mala gestio, va ricordato che la curatela, come qualsiasi parte processuale, deve provare quanto allegato in forza di documentazione ritualmente acquisita al processo e dotata di valenza probatoria, non potendosi di per sé dare rilievo processuale ad atti interni della procedura fallimentare, come per esempio la relazione ex art. 33 L.F.; infatti, in base ai principi generali, le prove raccolte in altri processi, al di fuori del contraddittorio delle parti del giudizio di responsabilità, possono al limite avere solo valore di semplici elementi di valutazione rimessi all'apprezzamento del giudice.
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministrazione funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740
c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr. Cass. 22 ottobre 1998, n.
10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755).
Presupposti necessari e sufficienti per l'esperimento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, ai sensi dell'art. 2394 c.c., sono pertanto l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori, costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le rispettive ragioni di credito, la condotta illegittima degli amministratori, nonché un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta, dovendosi, peraltro, commisurare l'entità del danno alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori stessi.
Relativamente alla sindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori, qualora connotate da discrezionalità, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, si deve ritenere che “le scelte gestionali connotate da discrezionalità soggiacciono alla c.d. “business judgement rule”, secondo la quale è preclusa al giudice la valutazione del merito di quelle scelte ove queste siano state effettuate con la dovuta diligenza nell'apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati, essendo consentito al
Giudice soltanto di sanzionare le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante” (cfr. Cass. civ. 12 agosto 2009 n. 18231; Cass. Sez. 1, 22 giugno
2017, n. 15470; Cass. Sez. 1, 31 agosto 2016 n. 17441; Trib. Milano 17 giugno 2011). Sono, dunque, fonte di responsabilità le iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall'omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell'obbligo generale di vigilanza e/o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell'interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza qualificata di cui sopra.
Venendo al caso di specie, la domanda proposta dalla curatela attrice è infondata e va respinta.
Giova premettere che gli addebiti contestati al convenuto sono i seguenti:
1) l'esecuzione di pagamenti senza titolo e dietro fatturazione irregolare, a seguito della scissione societaria del 22 gennaio 2013, con conseguente dissipazione e distrazione di risorse sociali;
2) l'esecuzione di trasferimenti infragruppo mediante bonifici bancari, in assenza di documentazione a riprova della concessione di prestiti o finanziamenti a favore di altre società del gruppo, né le condizioni dei predetti mutui e neppure alcuna idonea garanzia circa la restituzione della somma erogata.
La curatela ha allegato, in primo luogo, a supporto della domanda proposta avverso il CP_1 che a fronte di fatture emesse dalle due società sorte a seguito della scissione della Parte_1
e dalla (ora per complessivi € 640.283,08,
[...] Controparte_4 Controparte_4 la società fallita ha effettuato pagamenti per € 1.091.956,86, con maggiori esborsi per complessivi
€ 451.673,78.
A tale importo, inoltre, ha aggiunto che, dall'esame contabile operato da un proprio tecnico, è emersa l'esecuzione di ulteriori pagamenti effettuati dalla società attrice in favore delle società
e per complessivi € Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
161.952,99, privi di riscontri contabili ed iscritti in bilancio con le seguenti generiche causali:
“prestito societario infruttuoso”, “rimborsi anticipi”, “restituzione anticipo societario”, “prestito societario” oppure “restituzione soldi anticipati in data...”, “restituzione prestito societario infruttifero del…”, per i seguenti importi: € 109.852,99 per € 36.000,00 Controparte_2 per € 16.100,00 per Pt_1 CP_3 Controparte_4
In ordine a ciascuno degli importi indicati la curatela attrice ha introdotto azione revocatoria ex art. 66 LP e 2901 c.c. e dai documenti prodotti - anche senza considerare la domanda revocatoria rispetto alla scissione operata - risulta che:
1) È stata proposta azione revocatoria, in via subordinata per pagamento di indebito, risarcimento danni o di arricchimento senza causa quanto all'importo di € 291.107,63 nei confronti di definita con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Controparte_2 Tribunale di Roma del 1/4/2019, che ha dichiarato inefficaci i relativi pagamenti per l'intero ammontare. A seguito di precetto e pignoramento presso terzi la curatela e la società hanno sottoscritto un accordo il 28-09-2020 con cui la società si è impegnata al pagamento, rateale, dell'intero importo. Ne consegue che difetta un danno e un danno attuale per la società fallita, atteso che il curatore ha avuto la possibilità di ottenere il recupero dell'importo dei pagamenti indicato.
2) È stata proposta azione revocatoria, in via subordinata per pagamento di indebito, risarcimento danni o di arricchimento senza causa quanto all'importo di € 221.228,56 nei confronti di che risulta rigettata in primo grado, anche se non risulta il Controparte_3 passaggio in giudicato.
3) È stata proposta azione revocatoria, in via subordinata per pagamento di indebito, risarcimento danni o di arricchimento senza causa quanto all'importo di € 778.177,57 nei confronti di che risulta rigettata in primo grado, anche se non risulta il Controparte_4 passaggio in giudicato.
Dall'esame dei documenti in atti emerge che gli importi oggetto dei tre menzionati giudizi costituiscono tutti i pagamenti effettuati dalla società alle due società Parte_1 scisse ed alla società (ora e l'attuale giudizio attiene al Controparte_4 Controparte_4 risarcimento pet una quota parte di tali pagamenti, in quanto la curatela agisce, come detto, per il danno asseritamente subito dalla società fallita per l'esecuzione di pagamenti senza fatturazione
(€ 1.091.956,86 - € 640.283,08= € 451.673,78) o per trasferimenti di somme infragruppo (€
161.952,99) da parte dell'ex amministratore convenuto.
Appare evidente che il recupero di tali somme per l'inefficacia dichiarata delle relative operazioni esclude il danno, in primo luogo rispetto ai pagamenti effettuati in favore di Controparte_2 con cui la curatela ha sottoscritto il menzionato accordo il 28.09.2020.
[...]
Il danno e la sua attualità non sussistono neanche rispetto ai due giudizi che, almeno in primo grado, hanno ottenuto esito negativo, atteso che il rigetto è basato sulla insussistenza della prova da parte attrice deli presupposti delle domande proposte, come detto non solo domanda revocatoria, ma altresì di pagamento di indebito (oltre che risarcitoria e di arricchimento senza causa).
Anche nel presente giudizio il ha dato prova del fondamento dei pagamenti effettuati per CP_1
l'attività di carattere pubblicitario. Giova ricordare che la scissione societaria operata dalla (a prescindere Pt_1 Parte_1 nella presente sede sulla sua efficacia o meno rispetto al fallimento) era finalizzata a “separare il settore pubblicitario dal settore della programmazione e trasmissioni radiofoniche”, sicché
l'attività di programmazione e trasmissione radiofonica veniva svolta attraverso le società di nuova Con CP_ costituzione alle quali sono state Controparte_2 Controparte_3 CP_4 conferite le necessarie concessioni ministeriali per il relativo esercizio;
invece, l'attività di raccolta Parte pubblicitaria veniva concentrata in capo alla
In ordine alla prima censura sollevata dalla curatela in relazione agli importi corrisposti dalla
[...]
CP_ in assenza di regolare fatturazione, l'amministratore ha obiettato che, successivamente alla scissione, la aveva instaurato rapporti commerciali con le società CP_10 Controparte_3 [...]
e con riferimento all' attività di raccolta Controparte_4 Controparte_2 pubblicitaria, in forza dei quali queste ultime società hanno messo a disposizione le proprie frequenze e trasmissioni per mandare in onda spot pubblicitari degli inserzionisti clienti di
[...]
CP_
da cui quest'ultima ha incassato i relativi corrispettivi, sulla base, dunque, di un rapporto di concessione e raccolta pubblicitaria.
Come prospettato dal convenuto, le società e sono CP_3 CP_4 Controparte_2 emittenti radiofoniche locali, che trasmettono spot pubblicitari, ma non si occupano della raccolta Parte pubblicitaria, attività demandata alla quale concessionaria della raccolta pubblicitaria ed in Parte ragione di tali rapporti commerciali la ha effettuato a favore delle società Controparte_3
(ora e i pagamenti contestati. Controparte_4 Controparte_4 Controparte_2
Escludendo, per quanto detto, i rapporti con per le altre due società il Controparte_2
ha depositato le fatture emesse dal 2013 dalle suddette emittenti nei confronti della CP_1
in forza delle quali sono stati effettuati i pagamenti contestati dalla Parte_1 curatela (doc. 11 a e b), nonché le schede di programmazione attestante la messa in onda della pubblicità e, dunque, il titolo dei pagamenti effettuati (doc. 12 a e b) oltre ad un supporto informatico contenente gli audio dei relativi spot pubblicitari dei clienti di andati in CP_10 onda su e CP_3 CP_4 Controparte_2
Per quanto attiene tale addebito, dunque, difetta la prova della condotta di mala gestio, in ogni caso difetta la prova del danno conseguente e della sua attualità.
Relativamente, invece, alla seconda censura sollevata in relazione a pagamenti infrasocietari privi di giustificazione effettuati dalla GRR e limitata, per quanto detto, la censura alla CP_11
(per € 36.000,00) e (per € 16.000,00), la allegazione della curatela in citazione Controparte_4 risulta generica, non risultando sufficiente a ritenere esaustiva l'esposizione il mero richiamo alla consulenza di parte del dott. (peraltro redatta sulla base dei soli estratti conto bancari), Per_1 in difetto di deduzione puntuale di epoca, tipologia e causali dei singoli pagamenti effettuati. Come detto, peraltro, difetta un danno attuale in ragione delle azioni recuperatorie che la curatela ha intrapreso nei confronti delle società che hanno ricevuto i pagamenti ritenuti indebiti.
Per quanto detto la domanda attorea va, dunque, rigettata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente di parte attrice e sono determinate ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore del giudizio, che è indeterminabile, di media difficoltà, tra minimo e medio, ma stante la soccombenza reciproca sussistono giusti motivi per la compensazione per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 3874/2020 tra il
[...]
in persona del curatore pro tempore, e Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Dichiara inammissibile domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
3) Condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che, compensate per la metà liquida per il residuo in complessivi € 4.500,00 per compenso professionale ed € 272,50 per spese vive, oltre al 15% per spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice Relatore
Enrica Ciocca
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo - Presidente dott. Maurizio Manzi - Giudice dott.ssa Enrica Ciocca - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 3874/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da:
C.F.: , Parte_1 P.IVA_1
P.I.: , in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele P.IVA_2
Bartolazzi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via dei Condotti n. 91, Pt_1 giusta autorizzazione e nomina del 6 giugno 2018 del G.D. e giusta delega depositata in via telematica unitamente all'atto di citazione
ATTORE contro
C.F. , nato a [...] [...], residente in Controparte_1 C.F._1 Pt_1
Grottaferrata (RM), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Luchetti e dall'Avv. Maria Antonietta
Tanico ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in alla via Giovanni Pt_1
Pierluigi da Palestrina n. 19, giusta delega depositata in via telematica unitamente alla comparsa di costituzione e risosta con domanda riconvenzionale
CONVENUTO
OGGETTO: Cause di responsabilità avverso amministratore di s.r.l.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE ATTRICE: “Si chiede al Tribunale adito, contrariis reiectis, di voler accertare e dichiarare che il convenuto, per aver tenuto comportamenti contrari alla legge ed allo statuto sociale, nonché atti che hanno depauperato il patrimonio sociale rendendolo insufficiente al soddisfacimento dei creditori, è responsabile per la mala gestio della società fallita secondo il combinato disposto di cui agli articoli 146 l.f. e 2394 bis c.c. cosi come esposto nell'atto di citazione e nei successivi scritti difensivi e, per l'effetto, voglia condannare il convenuto al risarcimento del danno che sarà accertato, da liquidare in misura almeno pari ad euro 1.253.909,85 corrispondente ai pagamenti eseguiti in favore di , Controparte_2 [...]
e , ovvero in subordine all'importo maggiore o minore da CP_3 Controparte_4 liquidare secondo equità, il tutto maggiorato di interessi legali dalla data di ciascun evento sino al soddisfo oltre alla rivalutazione monetaria;
voglia inoltre dichiarare inammissibile e comunque rigettare la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto perché tardiva e perché infondata in fatto, diritto e priva di prova;
in ogni caso con vittoria delle spese.”
PARTE CONVENUTA: “Piaccia all'Ill.mo Giudice designato, disattesa ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, (i) In via principale, rigettare integralmente le domande proposte dal
[...]
in persona del suo Curatore, nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1 in quanto inammissibili e/o comunque infondate per i motivi esposti in narrativa. (ii) In via subordinata, in caso di denegato accertamento nei confronti del Sig. Controparte_1 di responsabilità ex artt. 146 L.F. e 2394 bis c.c. nei confronti del Parte_1
in persona del suo Curatore, limitarne la condanna del convenuto alla minor
[...] somma che dovesse essere accertata nel corso del presente giudizio. (iii) In via riconvenzionale, accertata l'illegittimità della condotta tenuta dal
[...]
in persona del suo Curatore, nei confronti del Sig. Parte_1 Controparte_1 per violazione degli obblighi di cui agli artt. 2 Cost. e 1175 c.c., per i motivi esposti in narrativa, condannare il in persona del suo Curatore, al Parte_1 risarcimento in favore del Sig. del danno che sarà accertato in corso di causa da CP_1 liquidare in misura almeno pari a € 580.729,76 ovvero in subordine al maggiore o minore danno che sarà accertato in corso di causa da liquidarsi se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. (iv) In ogni caso, condannare il in persona del Parte_1 suo Curatore e legale rappresentante pro tempore, in favore del Sig. ai sensi e Controparte_1 per gli effetti di cui all'art. 96, c.p.c. al pagamento della somma che sarà equitativamente determinata dall'Ill.mo Giudice adito. Con vittoria di spese, competenze e onorari come per legge.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione notificato in data 21.1.2020, il Parte_1
in persona del curatore pro tempore, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l'ex
[...] amministratore ex art. 146 L.F., deducendo in fatto: Controparte_1
- che la società attrice, costituita nel 1988 come società di persone, il 23.12.1997 era stata trasformata in società a r.l. e, contestualmente, ne era divenuto amministratore il convenuto, che ne era sempre stato socio di maggioranza o socio unico;
- che alla data del fallimento, dichiarato dal Tribunale Ordinario di Roma con sentenza n. 108/2015 del 4.2.2015, il capitale sociale era pari ad € 77.000,00, interamente versato, ed era suddiviso tra socio pro quota del 95%, e sua moglie per la restante quota Controparte_1 Parte_2 del 5%;
- che la società attrice, prima di essere dichiarata fallita, si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni fiscali e previdenziali, sino a raggiungere, negli esercizi successivi, uno stato passivo di € 1.719.446,44;
- che in data 22.1.2013 la società aveva deliberato all'unanimità un'operazione di scissione societaria parziale, con attribuzione alle neocostituite società e Controparte_3 [...]
entrambe partecipate ed amministrate dal e da dei cespiti Controparte_2 CP_5 Parte_2 produttivi per l'esercizio dell'attività radiofonica, compresi le concessioni governative, i diritti di trasmissione, i diritti per il posizionamento delle antenne e dei ripetitori nonché il materiale tecnico operativo;
- che, nel corso della procedura concorsuale, il convenuto non aveva fornito alla curatela fallimentare la documentazione e le informazioni necessarie all'esame dell'andamento della gestione sociale, sicché il curatore fallimentare aveva chiesto agli istituti bancari, segnatamente le società ED LL S.p.A. e Banca LA del Lazio, gli estratti conto relativi ai movimenti bancari della fallita, aveva reperito la documentazione pubblicata presso la CCIAA ed aveva conferito incarico ai consulenti nominati dal G.D. di quantificare il danno arrecato alla società fallita dall'organo gestorio;
- che dalle perizie redatte dai suddetti professionisti era emerso che la cessione dei cespiti produttivi della fallita e l'operazione di scissione sopra esposta avevano cagionato un danno ai creditori sociali;
- che, pertanto, la curatela aveva intrapreso azioni revocatorie nei confronti delle società beneficiarie della scissione e l'azione di responsabilità ex art.146 L.F. contro e Controparte_6 quest'ultimo giudizio era stato definito con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma del
7.11.2018 n. 21408, con cui, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla curatela,
l'odierno convenuto era stato condannato al pagamento in favore dell'odierna attrice della somma di € 42.595,77 a titolo di risarcimento danni, oltre agli accessori di legge, mentre le ulteriori domande risarcitorie proposte dalla curatela, afferenti alla distrazione dei beni produttivi all'esito dell'operazione di scissione societaria, non erano state accolte per carenza di attualità del danno, data anche la proposizione delle azioni revocatorie nei confronti delle società beneficiarie della scissione;
- che il G.D., su istanza della curatela, aveva dato incarico ad un perito di esaminare i pagamenti sospetti avvenuti, dopo la scissione, tra la fallita e le società appartenenti al gruppo imprenditoriale riconducibile al convenuto ed all'esito di tale analisi, effettuata con riferimento alle annualità 2013
e 2014, era emerso che, a fronte di fatture emesse dalle tre società per un complessivi € 640.283,08, la aveva effettuato pagamenti per complessivi € 1.091.956,86, così Parte_1 ripartiti: 1) € 144.650,73 a favore della che aveva emesso fatture per € Controparte_2
36.603,90; 2) € 196.928,86 in favore della che aveva emesso fatture per € Controparte_3
185.228,56; 3) € 762.077,57 a favore della che aveva emesso fatture per € Controparte_4
406.750,32;
- che nello stesso periodo erano emersi ulteriori pagamenti eseguiti dalla Parte_1 per complessivi € 161.952,99, di cui € 109.852,99 a favore delle società Controparte_2
€ 36.000,00 a favore della ed € 16.100,00 a favore della
[...] Controparte_3 Controparte_4
privi di riscontro contabile e con causali generiche;
[...]
- che, in relazione ai suddetti pagamenti, il perito nominato dal G.D. aveva concluso come segue:
“I pagamenti effettuati dalla nel periodo 2013-2014 nei confronti delle Parte_1 Parte_1 società il cui Amministratore Unico è il Controparte_7 sig. , sono pari ad € 1.253.909,85. In mancanza di documentazione contabile, Controparte_1 societaria e contrattualistica non è possibile individuare l'esistenza di ricavi nel periodo oggetto di indagine tali da poter giustificare l'attività svolta a fronte di detti pagamenti infragruppo avvenuti nel periodo post scissione (deliberata con assemblea del 22.01.2013)”;
- che, all'esito dell'analisi contabile in questione, la curatela aveva intrapreso avverso i beneficiari dei suddetti pagamenti azioni revocatorie ex artt. 66 L.F. e 2901 c.c., che erano state accolte, ma non era ancora riuscita a recuperare gli importi contestati.
Tanto premesso in fatto, la curatela attrice sosteneva che il in qualità di amministratore CP_1 della società fallita, aveva posto in essere atti di mala gestio, in particolare, atti di distrazione del patrimonio della fallita in favore di società allo stesso riconducibili. A tal riguardo, osservava:
- che, dal confronto tra le fatture intestate alla emesse dalle società Parte_1 Parte_1 [...]
e e gli estratti conto bancari della CP_3 Controparte_2 Controparte_4 società fallita erano emerse evidenti difformità, essendo stati effettuati pagamenti in misura maggiore di quanto fatturato;
tali fatture, inoltre, riportavano causali generiche insuscettibili di dare compiuta descrizione della prestazione eseguita;
- che la violazione degli obblighi contabili e amministrativi e la irregolare tenuta dei libri obbligatori era indice di negligente osservanza del mandato ricevuto dall'amministratore, nonché fonte di responsabilità per lo stesso;
- che, in seguito all'operazione di scissione societaria, erano stati eseguiti pagamenti con fatturazione irregolare a società partecipate dal per un totale di € 640.283,08 ed ulteriori CP_1 pagamenti, privi di giustificazione causale, per € 487.673,78; infine, risultavano dei trasferimenti infragruppo effettuati dal convenuto mediante bonifici bancari cui erano state apposte causali di rimborso di prestiti o anticipazioni irregolari, in quanto non fatturati e non sorretti da alcun atto negoziale, né altrimenti giustificati;
- che, a fronte di tali pagamenti, non sussisteva alcuna documentazione relativa alla concessione da parte della di prestiti o finanziamenti a favore di altre società del Parte_1 gruppo, né le condizioni dei predetti mutui e neppure alcuna idonea garanzia circa la restituzione della somma erogata;
- che la società fallita non aveva tenuto regolarmente i bilanci, considerato che risultavano depositati con ritardo i bilanci relativi agli esercizi 2009, 2010, 2011 e 2013, e risultavano del tutto mancanti quelli relativi agli esercizi del 2012 e del 2014; con particolare riferimento al bilancio del 2013, depositato in data 1.10.2014, in violazione dell'art. 15 dello statuto, nella relativa nota integrativa non vi era menzione dell'operazione di scissione, né dei pagamenti eseguiti a favore delle suddette società e neppure dei prestiti infragruppo disposti dall'amministratore;
- che la distrazione di somme della da parte del convenuto in favore di Parte_1 società da lui partecipate avevano cagionato un danno ai creditori in misura pari all'importo distratto ed integravano una violazione del principio della par condicio creditorum;
- che, infatti, tali operazioni di pagamento rappresentavano atti depauperativi in danno della società, contrari ai doveri di amministratore, quali la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ed avevano determinato lo stato di decozione della società poi fallita.
Tanto premesso, la parte attrice concludeva come in epigrafe.
2. - Con comparsa depositata il 1°.
9.2020 si costituiva in giudizio eccependo, in Controparte_1 via pregiudiziale, l'inammissibilità della domanda attorea per violazione del ne bis in idem, trattandosi di domanda già proposta dal Fallimento della dando atto, Parte_1 inoltre, che, dopo la dichiarazione di fallimento della erano stati Parte_1 proposti plurimi procedimenti nei confronti del convenuto, quale amministratore della suddetta società, con abuso del diritto e del processo, sicché la presente domanda era stata proposta in violazione del divieto di frazionamento del credito e provocava allo stesso un danno pari ai costi sostenuti per la propria difesa in giudizio, che ammontavano a complessivi € 580.729,76, comprensivi degli oneri accessori, di cui il chiedeva la condanna della controparte al CP_1 pagamento in proprio favore in via riconvenzionale. Nel merito, il convenuto affermava che la curatela non aveva provato gli addebiti di mala gestio rivolti nei suoi confronti quale ex amministratore della nonché dei danni Parte_1 cagionati a quest'ultima e ai suoi creditori, evidenziando, inoltre, che, come accertato nel precedente giudizio inter partes, difettava l'attualità del danno di cui l'attore chiedeva il risarcimento, con conseguente inammissibilità ed infondatezza della domanda attorea.
Quanto alla contestazione relativa alla mancata tenuta delle scritture obbligatorie, il CP_1 osservava che alla violazione di tale obbligo non consegue automaticamente il risarcimento del danno a favore della società e dei soci, deducendo, peraltro, di aver messo a disposizione della società la documentazione contabile, anche mediante i depositi operati in sede giudiziale.
Il convenuto osservava che, in ogni caso, tale addebito era già stato formulato nel primo giudizio di responsabilità proposto dal nei suoi confronti, Parte_1 eccependo, quindi, che era precluso ogni accertamento al riguardo in questa sede. deduceva, poi, che la regolarità della scissione della Controparte_1 Parte_1 era stata oggetto sia di una pregressa azione di responsabilità promossa dal nei Parte_1 confronti del convenuto, sia di azioni revocatorie e che il Tribunale Ordinario di Roma aveva respinto ogni contestazione sollevata riguardo a tale operazione, ritenuta legittima.
Il convenuto, infatti, osservava che la suddetta scissione era stata realizzata al fine di separare il settore pubblicitario dal settore della programmazione e delle trasmissioni radiofoniche, per finalità organizzative interne alla società scissa e che il relativo progetto era stato redatto in osservanza della legge, era stato pubblicato nel Registro delle Imprese il 21.1.2013 e nessun creditore aveva proposto opposizione.
Secondo la prospettazione del a seguito della scissione parziale della CP_1 Parte_1
contrariamente a quanto affermato dalla curatela, la suddetta società aveva proseguito
[...] ad esercitare la propria attività di raccolta pubblicitaria ed aveva intrattenuto rapporti commerciali per la raccolta pubblicitaria con le società e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_2
incassando gli utili realizzati, evidenziando che le società coinvolte da tali rapporti avevano
[...] assunto reciproche obbligazioni mediante accordi, in forza dei quali le emittenti avevano messo a disposizione le proprie frequenze per mandare in onda gli spot pubblicitari degli inserzionisti clienti della da cui quest'ultima aveva incassato i relativi corrispettivi, Parte_1 quindi si trattava di un legittimo rapporto di concessione e raccolta pubblicitaria. Ne derivava che i pagamenti contestati nel presente giudizio rappresentavano i corrispettivi versati a fronte di fatture emesse dalle emittenti nei confronti della rappresentando che i Parte_1 relativi pagamenti erano avvenuti in più rate, come risultava dalle relative causali di pagamento, tra il 2013 e il 2014. Il convenuto esponeva che, nelle more dei rapporti inter partes, erano stati effettuati rimborsi di prestiti societari infruttiferi attraverso versamenti sul conto corrente della Parte_1 in data 17.9.2013 (€ 30.000,00) e 30.1.2014 (€ 6.000,00), come evincibile dalle relative
[...] causali di versamento e come risultava dal bilancio societario.
3.- Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 22/09/2020, sostituita dallo scambio di note scritte, l'attore eccepiva l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e delle eccezioni non rilevabili d'ufficio formulate dal convenuto, in quanto proposte oltre il maturare delle preclusioni assertive di cui all'art. 167 c.p.c.
Il convenuto, con la nota autorizzata del 30.9.2020, contestava l'avversa eccezione di inammissibilità della proposta domanda riconvenzionale, evidenziando che la data di udienza indicata nell'atto di citazione (20.9.2020) cadeva nella giornata di domenica, sicché il termine per la sua costituzione era maturato il lunedì successivo (21.9.2020), con conseguente tempestività del deposito della comparsa di costituzione.
Istruito il giudizio documentalmente, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate e riportate in epigrafe, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4.- E' infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda attorea sollevata da Controparte_1 per violazione del divieto di bis in idem e per abuso dello strumento processuale da parte del
Fallimento della con conseguente infondatezza della domanda Parte_1 riconvenzionale.
Invero, il convenuto ha eccepito che l'azione di responsabilità proposta dalla controparte ai sensi dell'art.146 L.F. nei suoi confronti, in qualità di amministratore della Parte_1 era già stata proposta in un precedente giudizio, definito anche in grado di appello, con sentenza depositata il 30.11.2021, per le medesime condotte di mala gestio ed evidenziava che, dopo la dichiarazione di fallimento della suddetta società, la curatela aveva intrapreso plurimi giudizi nei suoi confronti, in violazione del divieto di frazionamento del credito.
Orbene, conformemente alla giurisprudenza prevalente, il frazionamento del credito è abusivo quando le pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 4090/2017).
Venendo al caso di specie, dai documenti versati in atti emerge che l'azione di responsabilità intrapresa nel precedente giudizio dalla curatela avverso il e la era finalizzata CP_1 Pt_2
a far emergere la responsabilità di questi ultimi, nelle rispettive qualità di amministratore unico e socia, per le seguenti condotte distrattive: “a) il trasferimento delle concessioni e licenze della società in bonis, con atto 22/1/2013, alle beneficiarie e Controparte_2 Controparte_3 per effetto dell'operazione di scissione parziale della b) trasferimento Parte_1 di ramo di azienda in data 21/3/2013 in favore della ad un prezzo Controparte_8 asseritamente incongruo e notevolmente inferiore a quello di mercato;
c) retrocessione, con atto del 15/5/2014, di terreni e fabbricati dalla società in bonis al con conseguente CP_1 depauperamento del patrimonio della società; d) indebito accollo, da parte della società, del debito per la fornitura di energia elettrica, maturato a partire dal 2013, per l'utenza sita a
Grottaferrata, via Pavoni n° 56, residenza privata dei convenuti”.
Tali questioni non costituiscono oggetto della presente controversia, avviata dalla curatela al fine di stabilire se il abbia posto in essere condotte distrattive del patrimonio della CP_1 [...] mediante trasferimento di denaro a favore delle società Parte_1 Controparte_3 [...]
CP_ e dallo stesso partecipate, pertanto, la domanda Controparte_2 Controparte_4 proposta in questa sede nei suddetti termini non è coperta dal giudicato sul dedotto e deducibile, ben potendo esser sollevata in via autonoma nel presente procedimento. Non è, inoltre, configurabile la violazione del divieto di frazionamento del credito, atteso che: 1) il precedente giudizio riguardava condotte imputabili sia alla socia che all'amministratore, a differenza della presente causa, che riguarda unicamente il in qualità di amministratore unico;
2) la CP_1 curatela è venuta a conoscenza dell'esistenza dei pagamenti oggetto della presente controversia successivamente all'instaurazione del precedente giudizio, anche in virtù delle allegazioni documentali ivi operate.
A tale riguardo, si osserva che il curatore, che prima dell'assunzione del proprio incarico non ha contezza dell'andamento gestorio, né della situazione contabile della società, nel ricostruire la situazione patrimoniale della società fallita, può fare affidamento unicamente sulla documentazione che riesca a rinvenire nelle scritture contabili sociali, in specie quelle allo stesso consegnate dall'amministratore. È, dunque, comprensibile come la curatela si sia avveduta delle condotte di mala gestio in modo graduale, in un momento successivo rispetto alla scoperta dei fatti e delle condotte lamentate nel precedente giudizio di responsabilità, alla luce della documentazione via via depositata e messa a disposizione dall'ex amministratore.
E', invece, inammissibile la domanda riconvenzionale del il convenuto si è costituito il CP_1
1.09.2020, tardivamente rispetto alla data di udienza fissata per il 20.09.2020, differita ex art. 168 comma IV c.p.c. al 22.09.2020 (differimento che non sposta il termine di costituzione fissato in citazione), non rilevando ex art. 155 c.p.c. il giorno della settimana del dies a quo, ma solo del dies ad quem. 5.- Nel merito, la curatela del Fallimento n. 108/2015 della ha proposto Parte_1 azione di responsabilità ex art. 146 L.F. nei confronti di amministratore della Controparte_1 dal 23.12.1997 alla data del fallimento, in ragione delle sue condotte di Parte_1 mala gestio, che avrebbero condotto la società allo stato di insolvenza, culminato nella dichiarazione di fallimento con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 108/2015 del
4/2/2015.
È costante nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo cui – per effetto del fallimento di una società di capitali - le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. (ante riforma) confluiscono in un'unica azione, dal carattere unitario ed inscindibile (cfr., sul punto, Cassazione civile, sez. I, 29 ottobre 2008, n.25977), all'esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, ai sensi dell'art. 146 l.fall., che può, conseguentemente, formulare istanze risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c.; cfr., altresì, per tutte, Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488).
Quanto all'azione sociale di responsabilità - premesso che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e che sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri – l'inadempimento degli amministratori ai loro obblighi può essere fatto valere direttamente dalla società, cui la disciplina codicistica concede l'azione di responsabilità nei loro confronti, mentre, in caso di fallimento, la legittimazione attiva a proporre la suddetta azione si trasferisce, ai sensi dell'art. 146, c.2 e 3, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, al curatore fallimentare.
La Suprema Corte ha confermato che: “L'azione di responsabilità, esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146, comma 2, l.fall., cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2392-2393 c.c. e dall'art. 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, tant'è che il curatore può, anche separatamente, formulare domande risarcitorie tanto con riferimento ai presupposti dell'azione sociale, che ha natura contrattuale, quanto con riguardo a quelli della responsabilità verso i creditori, che ha natura extracontrattuale. Tali azioni, peraltro, non perdono la loro originaria identità giuridica, rimanendo tra loro distinte sia nei presupposti di fatto, che nella disciplina applicabile, differenti essendo la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili ed il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
“(Cass.civ. sez. 1, 4 dicembre 2015, n. 24715). L'azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nell'inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero nell'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo, quando il patrimonio sociale sia stato diminuito da atti ovvero omissioni, imputabili ai suoi amministratori e volta a reintegrare il patrimonio sociale in conseguenza del suo depauperamento cagionato dagli effetti dannosi provocati dalle condotte (dolose o colpose) degli amministratori (Cass. civ. n. 10488/98) il tutto nell'ottica di una diligente gestione della società al fine di evitare il perpetrarsi di fatti pregiudizievoli per la società o il permanerne degli effetti.
La norma di cui all'art. 2392 c.c. struttura una responsabilità degli amministratori in termini colposi, come emerge chiaramente sia dal richiamo, contenuto nel primo comma della disposizione menzionata, alla diligenza quale criterio di valutazione e di ascrivibilità della responsabilità
(richiamo che sarebbe in contrasto con una valutazione in termini oggettivi della responsabilità) sia dalla circostanza che il secondo comma consente all'amministratore di andare esente da responsabilità, fornendo la prova positiva di essere immune da colpa.
Dalla qualificazione in termini di responsabilità contrattuale dell'azione de qua consegue che, mentre sull'attore (società o curatore fallimentare che sia) grava esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi gravanti sugli amministratori e dimostrare il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti. In altre parole, l'inadempimento si presumerà colposo e, quindi, non spetterà al curatore fornire la prova della colpa degli amministratori, mentre spetterà al convenuto amministratore evidenziare di avere adempiuto il proprio compito con diligenza ed in assenza di conflitto di interessi con la società, ovvero che l'inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c., ovvero, ancora, che il danno è dipeso dal caso fortuito o dal fatto di un terzo (Cass. civ., 24 marzo
1999, n. 2772; Trib. Roma, 8 maggio 2003; Cass. civ. 22 ottobre 1998, n. 10488).
La Suprema Corte ha precisato che, stante la natura contrattuale dell'azione “la società (o il curatore, nel caso in cui l'azione sia proposta ex art. 146 l.fall.) deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei doveri previsti dal nuovo testo dell'art. 2392 c.c., modificato a seguito della riforma del 2003, con la conseguenza che gli amministratori dotati di deleghe (cd. operativi) - ferma l'applicazione della "business judgement rule", secondo cui le loro scelte sono insindacabili a meno che, se valutate "ex ante", risultino manifestamente avventate ed imprudenti
- rispondono non già con la diligenza del mandatario, come nel caso del vecchio testo dell'art.
2392 c.c., ma in virtù della diligenza professionale esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.” (Cass. civ. 31 agosto 2016, n. 17441).
In relazione all'ipotesi di mala gestio, va ricordato che la curatela, come qualsiasi parte processuale, deve provare quanto allegato in forza di documentazione ritualmente acquisita al processo e dotata di valenza probatoria, non potendosi di per sé dare rilievo processuale ad atti interni della procedura fallimentare, come per esempio la relazione ex art. 33 L.F.; infatti, in base ai principi generali, le prove raccolte in altri processi, al di fuori del contraddittorio delle parti del giudizio di responsabilità, possono al limite avere solo valore di semplici elementi di valutazione rimessi all'apprezzamento del giudice.
Di contro, l'azione spettante ai creditori sociali ex art. 2394 c.c. costituisce conseguenza dell'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e presuppone l'assenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti ed un comportamento dell'amministrazione funzionale ad una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso inidoneo per difetto ad assolvere la sua funzione di garanzia generica (art. 2740
c.c.), con conseguente diritto del creditore sociale di ottenere, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società non è più in grado di compiere (cfr. Cass. 22 ottobre 1998, n.
10488; Cass. 28 novembre 1984, n. 6187; Cass. 10 giugno 1981, n. 3755).
Presupposti necessari e sufficienti per l'esperimento dell'azione di responsabilità verso gli amministratori, ai sensi dell'art. 2394 c.c., sono pertanto l'esistenza di un pregiudizio patrimoniale per i creditori, costituito dall'insufficienza del patrimonio sociale a soddisfarne le rispettive ragioni di credito, la condotta illegittima degli amministratori, nonché un rapporto di causalità tra pregiudizio e condotta, dovendosi, peraltro, commisurare l'entità del danno alla corrispondente riduzione della massa attiva disponibile in favore dei creditori stessi.
Relativamente alla sindacabilità delle scelte gestorie degli amministratori, qualora connotate da discrezionalità, per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito, si deve ritenere che “le scelte gestionali connotate da discrezionalità soggiacciono alla c.d. “business judgement rule”, secondo la quale è preclusa al giudice la valutazione del merito di quelle scelte ove queste siano state effettuate con la dovuta diligenza nell'apprezzamento dei loro presupposti, delle regole di scienza ed esperienza applicate e dei loro possibili risultati, essendo consentito al
Giudice soltanto di sanzionare le scelte negligenti o addirittura insensate, macroscopicamente ed evidentemente dannose ex ante” (cfr. Cass. civ. 12 agosto 2009 n. 18231; Cass. Sez. 1, 22 giugno
2017, n. 15470; Cass. Sez. 1, 31 agosto 2016 n. 17441; Trib. Milano 17 giugno 2011). Sono, dunque, fonte di responsabilità le iniziative avventate, caratterizzate, anche solo a livello di colpa, dall'omissione di quelle specifiche cautele procedurali, di quelle verifiche e di quelle acquisizioni informative preventive che sono imposte dalla legge o dallo statuto per quel tipo di operazione posta in essere ovvero ancora dalla violazione dell'obbligo generale di vigilanza e/o dell'altrettanto generale obbligo di intervento preventivo e successivo per il perseguimento dell'interesse sociale, il tutto nel quadro del generale obbligo di diligenza qualificata di cui sopra.
Venendo al caso di specie, la domanda proposta dalla curatela attrice è infondata e va respinta.
Giova premettere che gli addebiti contestati al convenuto sono i seguenti:
1) l'esecuzione di pagamenti senza titolo e dietro fatturazione irregolare, a seguito della scissione societaria del 22 gennaio 2013, con conseguente dissipazione e distrazione di risorse sociali;
2) l'esecuzione di trasferimenti infragruppo mediante bonifici bancari, in assenza di documentazione a riprova della concessione di prestiti o finanziamenti a favore di altre società del gruppo, né le condizioni dei predetti mutui e neppure alcuna idonea garanzia circa la restituzione della somma erogata.
La curatela ha allegato, in primo luogo, a supporto della domanda proposta avverso il CP_1 che a fronte di fatture emesse dalle due società sorte a seguito della scissione della Parte_1
e dalla (ora per complessivi € 640.283,08,
[...] Controparte_4 Controparte_4 la società fallita ha effettuato pagamenti per € 1.091.956,86, con maggiori esborsi per complessivi
€ 451.673,78.
A tale importo, inoltre, ha aggiunto che, dall'esame contabile operato da un proprio tecnico, è emersa l'esecuzione di ulteriori pagamenti effettuati dalla società attrice in favore delle società
e per complessivi € Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
161.952,99, privi di riscontri contabili ed iscritti in bilancio con le seguenti generiche causali:
“prestito societario infruttuoso”, “rimborsi anticipi”, “restituzione anticipo societario”, “prestito societario” oppure “restituzione soldi anticipati in data...”, “restituzione prestito societario infruttifero del…”, per i seguenti importi: € 109.852,99 per € 36.000,00 Controparte_2 per € 16.100,00 per Pt_1 CP_3 Controparte_4
In ordine a ciascuno degli importi indicati la curatela attrice ha introdotto azione revocatoria ex art. 66 LP e 2901 c.c. e dai documenti prodotti - anche senza considerare la domanda revocatoria rispetto alla scissione operata - risulta che:
1) È stata proposta azione revocatoria, in via subordinata per pagamento di indebito, risarcimento danni o di arricchimento senza causa quanto all'importo di € 291.107,63 nei confronti di definita con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del Controparte_2 Tribunale di Roma del 1/4/2019, che ha dichiarato inefficaci i relativi pagamenti per l'intero ammontare. A seguito di precetto e pignoramento presso terzi la curatela e la società hanno sottoscritto un accordo il 28-09-2020 con cui la società si è impegnata al pagamento, rateale, dell'intero importo. Ne consegue che difetta un danno e un danno attuale per la società fallita, atteso che il curatore ha avuto la possibilità di ottenere il recupero dell'importo dei pagamenti indicato.
2) È stata proposta azione revocatoria, in via subordinata per pagamento di indebito, risarcimento danni o di arricchimento senza causa quanto all'importo di € 221.228,56 nei confronti di che risulta rigettata in primo grado, anche se non risulta il Controparte_3 passaggio in giudicato.
3) È stata proposta azione revocatoria, in via subordinata per pagamento di indebito, risarcimento danni o di arricchimento senza causa quanto all'importo di € 778.177,57 nei confronti di che risulta rigettata in primo grado, anche se non risulta il Controparte_4 passaggio in giudicato.
Dall'esame dei documenti in atti emerge che gli importi oggetto dei tre menzionati giudizi costituiscono tutti i pagamenti effettuati dalla società alle due società Parte_1 scisse ed alla società (ora e l'attuale giudizio attiene al Controparte_4 Controparte_4 risarcimento pet una quota parte di tali pagamenti, in quanto la curatela agisce, come detto, per il danno asseritamente subito dalla società fallita per l'esecuzione di pagamenti senza fatturazione
(€ 1.091.956,86 - € 640.283,08= € 451.673,78) o per trasferimenti di somme infragruppo (€
161.952,99) da parte dell'ex amministratore convenuto.
Appare evidente che il recupero di tali somme per l'inefficacia dichiarata delle relative operazioni esclude il danno, in primo luogo rispetto ai pagamenti effettuati in favore di Controparte_2 con cui la curatela ha sottoscritto il menzionato accordo il 28.09.2020.
[...]
Il danno e la sua attualità non sussistono neanche rispetto ai due giudizi che, almeno in primo grado, hanno ottenuto esito negativo, atteso che il rigetto è basato sulla insussistenza della prova da parte attrice deli presupposti delle domande proposte, come detto non solo domanda revocatoria, ma altresì di pagamento di indebito (oltre che risarcitoria e di arricchimento senza causa).
Anche nel presente giudizio il ha dato prova del fondamento dei pagamenti effettuati per CP_1
l'attività di carattere pubblicitario. Giova ricordare che la scissione societaria operata dalla (a prescindere Pt_1 Parte_1 nella presente sede sulla sua efficacia o meno rispetto al fallimento) era finalizzata a “separare il settore pubblicitario dal settore della programmazione e trasmissioni radiofoniche”, sicché
l'attività di programmazione e trasmissione radiofonica veniva svolta attraverso le società di nuova Con CP_ costituzione alle quali sono state Controparte_2 Controparte_3 CP_4 conferite le necessarie concessioni ministeriali per il relativo esercizio;
invece, l'attività di raccolta Parte pubblicitaria veniva concentrata in capo alla
In ordine alla prima censura sollevata dalla curatela in relazione agli importi corrisposti dalla
[...]
CP_ in assenza di regolare fatturazione, l'amministratore ha obiettato che, successivamente alla scissione, la aveva instaurato rapporti commerciali con le società CP_10 Controparte_3 [...]
e con riferimento all' attività di raccolta Controparte_4 Controparte_2 pubblicitaria, in forza dei quali queste ultime società hanno messo a disposizione le proprie frequenze e trasmissioni per mandare in onda spot pubblicitari degli inserzionisti clienti di
[...]
CP_
da cui quest'ultima ha incassato i relativi corrispettivi, sulla base, dunque, di un rapporto di concessione e raccolta pubblicitaria.
Come prospettato dal convenuto, le società e sono CP_3 CP_4 Controparte_2 emittenti radiofoniche locali, che trasmettono spot pubblicitari, ma non si occupano della raccolta Parte pubblicitaria, attività demandata alla quale concessionaria della raccolta pubblicitaria ed in Parte ragione di tali rapporti commerciali la ha effettuato a favore delle società Controparte_3
(ora e i pagamenti contestati. Controparte_4 Controparte_4 Controparte_2
Escludendo, per quanto detto, i rapporti con per le altre due società il Controparte_2
ha depositato le fatture emesse dal 2013 dalle suddette emittenti nei confronti della CP_1
in forza delle quali sono stati effettuati i pagamenti contestati dalla Parte_1 curatela (doc. 11 a e b), nonché le schede di programmazione attestante la messa in onda della pubblicità e, dunque, il titolo dei pagamenti effettuati (doc. 12 a e b) oltre ad un supporto informatico contenente gli audio dei relativi spot pubblicitari dei clienti di andati in CP_10 onda su e CP_3 CP_4 Controparte_2
Per quanto attiene tale addebito, dunque, difetta la prova della condotta di mala gestio, in ogni caso difetta la prova del danno conseguente e della sua attualità.
Relativamente, invece, alla seconda censura sollevata in relazione a pagamenti infrasocietari privi di giustificazione effettuati dalla GRR e limitata, per quanto detto, la censura alla CP_11
(per € 36.000,00) e (per € 16.000,00), la allegazione della curatela in citazione Controparte_4 risulta generica, non risultando sufficiente a ritenere esaustiva l'esposizione il mero richiamo alla consulenza di parte del dott. (peraltro redatta sulla base dei soli estratti conto bancari), Per_1 in difetto di deduzione puntuale di epoca, tipologia e causali dei singoli pagamenti effettuati. Come detto, peraltro, difetta un danno attuale in ragione delle azioni recuperatorie che la curatela ha intrapreso nei confronti delle società che hanno ricevuto i pagamenti ritenuti indebiti.
Per quanto detto la domanda attorea va, dunque, rigettata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente di parte attrice e sono determinate ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore del giudizio, che è indeterminabile, di media difficoltà, tra minimo e medio, ma stante la soccombenza reciproca sussistono giusti motivi per la compensazione per la metà.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 3874/2020 tra il
[...]
in persona del curatore pro tempore, e Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea;
2) Dichiara inammissibile domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
3) Condanna parte attrice al pagamento in favore del convenuto delle spese di lite, che, compensate per la metà liquida per il residuo in complessivi € 4.500,00 per compenso professionale ed € 272,50 per spese vive, oltre al 15% per spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 giugno 2024
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice Relatore
Enrica Ciocca