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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/03/2025, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.2169/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
[...]
Parte_1
rappresentate e difese dall' Avv. Elena Barretta;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Annarita Colantuono;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2024, le ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti della convenuta con la qualifica di Infermiera Professionale presso il Controparte_1
Presidio Ospedaliero di Salerno;
di aver espletato, nel periodo dal marzo 2019 al dicembre
2022 prestazioni lavorative anche nei giorni festivi infrasettimanali per i quali avrebbero avuto diritto alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario festivo o al riposo compensativo viceversa non corrisposta dalla datrice di lavoro. Per i già indicati motivi le parti ricorrenti adivano il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del 21.5.2018 – comparto Sanità, ora ex art. 106 del CCNL del 22.11.2022 Comparto
Sanità, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dall'19 marzo 2019 al 31 dicembre
2022, e per l'effetto, b) condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te legale p.t., al pagamento della somma lorda complessiva di €
[...]
2.259,93, di cui € 1.762,38 in favore della sig.ra e di € 797,55 in favore di Parte_1 Pt_1
a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto periodo, oltre accessori di legge
[...] maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività infrasettimanali. Con vittoria di spese e onorari da attribuirsi.”“
L' convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo che la causa fosse Controparte_1 decisa solo per la regolazione delle spese di lite, avendo provveduto alla liquidazione per i titoli dedotti in giudizio in uno alle competenze della mensilità di febbraio 2025.
Le ricorrenti, con note scritte del 6.3.2025, davano atto dell'avvenuto pagamento dell'importo esatto richiesto nel ricorso, avvenuto solo in data successiva all'instaurazione del giudizio, e chiedevano che la resistente fosse condannata alla refusione delle spese di lite, con distrazione.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 28.3.2025.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'avvenuto pagamento della sorta capitale, a titolo di retribuzione per il lavoro svolto durante il festivo infrasettimanale nei periodi indicati in ricorso e nei relativi conteggi, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario con la busta paga di febbraio 2025, consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione, purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione
(Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92 c.p.c. vi siano ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
Nella fattispecie che ci occupa, non può non tenersi conto sia del recente consolidato orientamento della Corte regolatrice sulla questione di diritto trattata a cui anche l'intestato
Tribunale si è adeguato, melius re perpensa, sia del comportamento processuale della convenuta che non ha resistito in giudizio, costituendosi solo per rappresentare di aver proceduto al pagamento di quanto dovuto alle lavoratrici.
Pertanto, le spese sono parzialmente a carico dell Controparte_1
e liquidate come da dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Saerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al Controparte_1 pagamento della metà delle spese processuali che liquida per intero in euro 941,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Elena Barretta;
compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite. Così deciso in Salerno, il 28.3.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al N.2169/2024 R.G. LAVORO, vertente
TRA
[...]
Parte_1
rappresentate e difese dall' Avv. Elena Barretta;
RICORRENTE
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'Avv. Annarita Colantuono;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.4.2024, le ricorrenti in epigrafe esponevano di essere dipendenti della convenuta con la qualifica di Infermiera Professionale presso il Controparte_1
Presidio Ospedaliero di Salerno;
di aver espletato, nel periodo dal marzo 2019 al dicembre
2022 prestazioni lavorative anche nei giorni festivi infrasettimanali per i quali avrebbero avuto diritto alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario festivo o al riposo compensativo viceversa non corrisposta dalla datrice di lavoro. Per i già indicati motivi le parti ricorrenti adivano il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“a) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per l'attività prestata nei giorni festivi infrasettimanali, per le ragioni indicate in premessa, al compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 e ex art. 29 del CCNL del 21.5.2018 – comparto Sanità, ora ex art. 106 del CCNL del 22.11.2022 Comparto
Sanità, per l'attività prestata in giorni festivi infrasettimanali nel periodo dall'19 marzo 2019 al 31 dicembre
2022, e per l'effetto, b) condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te legale p.t., al pagamento della somma lorda complessiva di €
[...]
2.259,93, di cui € 1.762,38 in favore della sig.ra e di € 797,55 in favore di Parte_1 Pt_1
a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo per il suesposto periodo, oltre accessori di legge
[...] maturati e maturandi, così come analiticamente riportato nei conteggi ai quali ci si riporta e che sono parte integrante del presente atto, o alla somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
c) in subordine, liquidarsi, eventualmente, il compenso richiesto - per i motivi suesposti - in via equitativa, tenuto conto della deducibilità dal calendario annuale delle festività infrasettimanali. Con vittoria di spese e onorari da attribuirsi.”“
L' convenuta si costituiva in giudizio, chiedendo che la causa fosse Controparte_1 decisa solo per la regolazione delle spese di lite, avendo provveduto alla liquidazione per i titoli dedotti in giudizio in uno alle competenze della mensilità di febbraio 2025.
Le ricorrenti, con note scritte del 6.3.2025, davano atto dell'avvenuto pagamento dell'importo esatto richiesto nel ricorso, avvenuto solo in data successiva all'instaurazione del giudizio, e chiedevano che la resistente fosse condannata alla refusione delle spese di lite, con distrazione.
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza a seguito del deposito di note scritte disposte, ex art. 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 28.3.2025.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, l'avvenuto pagamento della sorta capitale, a titolo di retribuzione per il lavoro svolto durante il festivo infrasettimanale nei periodi indicati in ricorso e nei relativi conteggi, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario con la busta paga di febbraio 2025, consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione, purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni (Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione
(Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92 c.p.c. vi siano ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
Nella fattispecie che ci occupa, non può non tenersi conto sia del recente consolidato orientamento della Corte regolatrice sulla questione di diritto trattata a cui anche l'intestato
Tribunale si è adeguato, melius re perpensa, sia del comportamento processuale della convenuta che non ha resistito in giudizio, costituendosi solo per rappresentare di aver proceduto al pagamento di quanto dovuto alle lavoratrici.
Pertanto, le spese sono parzialmente a carico dell Controparte_1
e liquidate come da dispositivo.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Saerno, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Francesca D'Antonio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al Controparte_1 pagamento della metà delle spese processuali che liquida per intero in euro 941,00 con aggiunta del rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Elena Barretta;
compensa tra le parti la restante metà delle spese di lite. Così deciso in Salerno, il 28.3.2025.
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio