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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/05/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.c.p., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con il patrocinio dell'avv. Salvatore Padua Parte_1
contro
, con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Guglielmo Rustico
avente ad oggetto: superiore inquadramento e differenze retributive
rilevato che
in data 3.10.2024, è stata pronunciata sentenza non definitiva, che ha così
statuito:
1) dichiara che , a far data dal febbraio 2004, ha Parte_1
svolto mansioni superiori, afferenti alla (ex) 6^ fascia funzionale del
CCNL di settore;
2) dichiara che la ricorrente ha diritto ad ottenere la superiore qualifica
nei limiti della prescrizione decennale, dunque con decorrenza dal
1 22.3.2008, con inquadramento nell'Area A parametro 134 (ex 6^
f.f., 2°-3° liv.), da tale data sino al febbraio 2011 e nell'Area A
parametro 157 dal marzo 2011 in poi;
3) dichiara che la ricorrente ha diritto a percepire le correlate
differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale,
dunque quelle maturate dal 22.3.2013 sino alla introduzione del
presente giudizio;
4) rigetta, nel resto, il ricorso.
è stato nominato un C.T.U. al fine di quantificare gli importi dovuti alla ricorrente a titolo di differenze retributive dovute per effetto del riconosciuto superiore inquadramento e non coperte da prescrizione;
nell'ambito del presente giudizio, la sentenza non definitiva riveste valore vincolante, ragion per cui la disamina va circoscritta alla quantificazione degli importi spettanti alla ricorrente per le riconosciute causali e non può
essere estesa alle questioni già decise con le statuizioni di cui sopra,
l'eventuale riforma delle quali potrà avere luogo solo in sede di gravame;
le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. all'uopo designato, dott.ssa
[...]
sono condivisibili, in quanto immuni da censure di ordine logico e Per_1
giuridico e fondate su criteri corretti adeguatamente illustrati ed argomentati;
dalla relazione peritale si ricava che l'importo complessivamente dovuto alla ricorrente è pari a € 25.221,65 (di cui € 23.545,22 per differenze sulla retribuzione e 1.676,43 quale conseguente differenza sul TFR), oltre alla minor somma tra interessi e rivalutazione sino al saldo;
le spese processuali, incluse quelle relative alla C.T.U., seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo;
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P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così decide:
1) condanna il di a pagare, in favore di Controparte_1 CP_1
, la somma di € 25.221,65, oltre alla minor somma Parte_1
tra interessi e rivalutazione dalla data di maturazione al saldo;
2) condanna parte resistente a rifondere le spese di lite, che si liquidano in € 2.789,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%;
3) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese relative alla
C.T.U., come liquidate con separato decreto.
Ragusa, 27.5.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
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