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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/11/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 442/2025
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 28 novembre 2025, ore 12:55, innanzi alla dott.ssa RI LA, sono comparsi:
per l'avv. GAMBONI CLAUDIA, oggi sostituito dall'avv. BEATRICE Parte_1
MATTEINI per con l'avv. SCARPARO SABRINA nessuno compare Controparte_1
Per l'avv. NANNUCCI ELISA CP_2
L'avv. Matteini, per quanto riguarda la comparsa di costituzione di rispetto al presunto CP_2 difetto di competenza si riporta al ricorso introduttivo. Per la richiesta di riunione con l'R.G. 234/2025 contesta l'esistenza di una connessione in quanto relativi, rispettivamente, al pignoramento di un conto corrente e al fermo amministrativo. In merito alla prescrizione, diversamente da quanto sostenuto da e il ricorrente non CP_2 CP_3 ha eccepito la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito. Rinuncia alla eccezione di omessa notifica dei ruoli formati dall'ente creditore (punto 2 del ricorso introduttivo). Contesta la comparsa di costituzione di in quanto irrituale, avendo fatto copia e incolla CP_3 CP_3 su altro procedimento senza prendere posizione sulle eccezioni sollevate dal ricorrente. Contesta il difetto di motivazione e di prove volte a contraddire le eccezioni riguardanti le somme specificatamente chieste per il pignoramento. Rispetto alla intimazione di pagamento 13620259000024019000 contesta che non è stata data la prova della notifica.. Il giudice chiede chiarimenti in merito a quanto verbalizzato in punto di rinuncia all'eccezione di omessa notifica di cui al punto 2 e di contestazione della prova per l'intimazione di pagamento e l'avv. Matteini dichiara di riportarsi alle istruzioni ricevute. Richiama Cass. 4104 del 27 ottobre 2025 e Cass. ord. 30214 del 16 novembre 2015 a sostegno delle sue pretese. Chiede quindi l'estinzione del pignoramento ex art. 630 c.p.c.. L'avv. Nannucci si riporta alla memoria. Contesta come nuova l'eccezione oggi sollevata rispetto al custode della quale rileva comunque l'incomprensibilità e la tardività. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
in subordine chiede la riunione, come indicato in memoria. Il giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio. Al termine emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
RI LA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. RI LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 442/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAMBONI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato a San Giovanni in Marignano (RN), piazza Silvagni 28, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(P.I. , in persona del legale pro Controparte_4 P.IVA_1
tempore., rappresentata e difesa dall'avv. SCARPARO SABRINA, elettivamente domiciliata a
Napoli, via Giuseppe Ribera n. 5, presso lo studio del difensore
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NANNUCCI
ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso per l'annullamento del pignoramento presso terzi, notificato Parte_1
tramite PEC il 30.04.2025, e degli avvisi di addebito nn. 43620230001622640000 –
43620240000916934000 –43620240001996340000 e dell'Intimazione di pagamento n.
13620259000024019000.
1 Si sono costituiti e contestando le difese avversarie. Controparte_6 CP_2
L'istituto previdenziale, in via preliminare, eccepisce l'incompetenza per materia del giudice del lavoro, invocando quella del giudice dell'esecuzione.
All'odierna udienza, il sostituto processuale del difensore di parte ricorrente, sul punto si è
limitato a richiamare il ricorso, dando lettura delle istruzioni ricevute dal dominus.
La causa, di natura documentale è stata discussa all'odierna udienza, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando all'esito sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorso deve essere dichiarato improponibile, per le ragioni di cui alla sentenza di questo
Tribunale (n. 266 del 4 giugno 2025), che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Invero, come ricordato in quella sede “'l'art. 618 bis c.p.c. dispone che “per le materie trattate nei capi I
e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma
dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”.
Come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è “necessaria ed inderogabile”, in quanto prevista non
solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo
irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (v. Cass., n. 11291 del 2020).
Pertanto, pendente la procedura esecutiva, è indispensabile che la parte che intende dolersi della mancanza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. instauri prima
2 un'opposizione cautelare davanti al giudice dell'esecuzione e, solo dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto
o di accoglimento della stessa, introduca il giudizio di merito (si veda, recentemente, Cass., ord. n. 6892 del
2024: “una volta iniziata l'esecuzione (…), tutte le opposizioni esecutive debbano rispettare due princìpi inderogabili. Il primo principio è che l'opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice
dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere
superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre
2018, n. 25170, Rv. 651161-01). Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece
mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare
l'adozione di provvedimenti urgenti”)”.
Nel caso di specie, il mancato rispetto delle disposizioni processuali, determina l'inammissibilità
dell'opposizione (rilevabile d'ufficio) senza che sia possibile beneficiare della rimessione in termini, del resto neppure richiesta dal difensore del ricorrente.
A prescindere da quanto precede, deve comunque osservarsi che il ricorso, per come redatto, risulta comunque inammissibile, avendo parte ricorrente omesso di esporre compiutamente gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda: invero, il ricorso si risolve in un disorganico copia e incolla di citazioni giurisprudenziali su questioni che nulla hanno a che vedere con la presente controversia, contenuto all'interno di paragrafi che non chiariscono i profili di impugnazione dell'atto (si veda, per tutti il paragrafo 2, intitolato “ruolo formato dall'ente creditore – omessa notifica e richiesta di prova”), questione del tutto estranea – per quanto è dato comprendere – al thema decidendum.
In ogni caso, le resistenti hanno dato dimostrazione della corretta notifica degli atti presupposti,
considerazione che vale anche – contrariamente a quanto affermato in sede di udienza – per l'intimazione di pagamento n.13620259000024019000 (cfr. allegati memoria privi di CP_3
numerazione): di modo che, rispetto ad essi l'impugnazione è da ritenersi senz'altro tardiva.
3 Di qui le raggiunte conclusioni in punto di inammissibilità dell'impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (da 52.001 a 260.000 euro, materia previdenza), della definizione in occasione della prima udienza (con conseguente esclusione della fase istruttoria/trattazione) e della pronuncia in rito con la quale si è definito il giudizio (che giustifica la liquidazione degli importi per le altre fasi nella misura minima).
Quelle liquidate in favore di devono essere distratte in favore Controparte_7
del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Dichiara il ricorso inammissibile;
2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare a ciascuna parte resistente le spese di lite, che liquida in i € 4.201 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a.e c.p.a. se dovute, con distrazione – per ciò che riguarda quelle di Controparte_6
– in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
[...]
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 28 novembre 2025
Il Giudice
RI LA
4
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 28 novembre 2025, ore 12:55, innanzi alla dott.ssa RI LA, sono comparsi:
per l'avv. GAMBONI CLAUDIA, oggi sostituito dall'avv. BEATRICE Parte_1
MATTEINI per con l'avv. SCARPARO SABRINA nessuno compare Controparte_1
Per l'avv. NANNUCCI ELISA CP_2
L'avv. Matteini, per quanto riguarda la comparsa di costituzione di rispetto al presunto CP_2 difetto di competenza si riporta al ricorso introduttivo. Per la richiesta di riunione con l'R.G. 234/2025 contesta l'esistenza di una connessione in quanto relativi, rispettivamente, al pignoramento di un conto corrente e al fermo amministrativo. In merito alla prescrizione, diversamente da quanto sostenuto da e il ricorrente non CP_2 CP_3 ha eccepito la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito. Rinuncia alla eccezione di omessa notifica dei ruoli formati dall'ente creditore (punto 2 del ricorso introduttivo). Contesta la comparsa di costituzione di in quanto irrituale, avendo fatto copia e incolla CP_3 CP_3 su altro procedimento senza prendere posizione sulle eccezioni sollevate dal ricorrente. Contesta il difetto di motivazione e di prove volte a contraddire le eccezioni riguardanti le somme specificatamente chieste per il pignoramento. Rispetto alla intimazione di pagamento 13620259000024019000 contesta che non è stata data la prova della notifica.. Il giudice chiede chiarimenti in merito a quanto verbalizzato in punto di rinuncia all'eccezione di omessa notifica di cui al punto 2 e di contestazione della prova per l'intimazione di pagamento e l'avv. Matteini dichiara di riportarsi alle istruzioni ricevute. Richiama Cass. 4104 del 27 ottobre 2025 e Cass. ord. 30214 del 16 novembre 2015 a sostegno delle sue pretese. Chiede quindi l'estinzione del pignoramento ex art. 630 c.p.c.. L'avv. Nannucci si riporta alla memoria. Contesta come nuova l'eccezione oggi sollevata rispetto al custode della quale rileva comunque l'incomprensibilità e la tardività. Chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
in subordine chiede la riunione, come indicato in memoria. Il giudice al termine dell'udienza si ritira in camera di consiglio. Al termine emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
RI LA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. RI LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 442/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GAMBONI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato a San Giovanni in Marignano (RN), piazza Silvagni 28, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(P.I. , in persona del legale pro Controparte_4 P.IVA_1
tempore., rappresentata e difesa dall'avv. SCARPARO SABRINA, elettivamente domiciliata a
Napoli, via Giuseppe Ribera n. 5, presso lo studio del difensore
(C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. NANNUCCI
ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto ricorso per l'annullamento del pignoramento presso terzi, notificato Parte_1
tramite PEC il 30.04.2025, e degli avvisi di addebito nn. 43620230001622640000 –
43620240000916934000 –43620240001996340000 e dell'Intimazione di pagamento n.
13620259000024019000.
1 Si sono costituiti e contestando le difese avversarie. Controparte_6 CP_2
L'istituto previdenziale, in via preliminare, eccepisce l'incompetenza per materia del giudice del lavoro, invocando quella del giudice dell'esecuzione.
All'odierna udienza, il sostituto processuale del difensore di parte ricorrente, sul punto si è
limitato a richiamare il ricorso, dando lettura delle istruzioni ricevute dal dominus.
La causa, di natura documentale è stata discussa all'odierna udienza, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio, pronunciando all'esito sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
Il ricorso deve essere dichiarato improponibile, per le ragioni di cui alla sentenza di questo
Tribunale (n. 266 del 4 giugno 2025), che si richiama ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.
Invero, come ricordato in quella sede “'l'art. 618 bis c.p.c. dispone che “per le materie trattate nei capi I
e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 615 e dal secondo comma
dell'articolo 617 nei limiti dei provvedimenti assunti con ordinanza”.
Come sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la preliminare fase sommaria delle opposizioni esecutive (successive all'inizio dell'esecuzione) davanti al giudice dell'esecuzione (ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617, comma 2, e 618, nonché 619, c.p.c.) è “necessaria ed inderogabile”, in quanto prevista non
solo per la tutela degli interessi delle parti del giudizio di opposizione ma anche di tutte le parti del processo esecutivo e, soprattutto, in funzione di esigenze pubblicistiche, di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario;
la sua omissione, come il suo
irregolare svolgimento, laddove abbia impedito la regolare instaurazione del contraddittorio nell'ambito del processo esecutivo ed il preventivo esame dell'opposizione da parte del giudice dell'esecuzione - non solo in vista di eventuali richieste cautelari di parte, ma anche dell'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi diretti a regolare il corso dell'esecuzione - determina l'improponibilità della domanda di merito e
l'improcedibilità del giudizio di opposizione a cognizione piena (v. Cass., n. 11291 del 2020).
Pertanto, pendente la procedura esecutiva, è indispensabile che la parte che intende dolersi della mancanza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata nelle forme di cui all'art. 615 c.p.c. instauri prima
2 un'opposizione cautelare davanti al giudice dell'esecuzione e, solo dopo l'emissione dell'ordinanza di rigetto
o di accoglimento della stessa, introduca il giudizio di merito (si veda, recentemente, Cass., ord. n. 6892 del
2024: “una volta iniziata l'esecuzione (…), tutte le opposizioni esecutive debbano rispettare due princìpi inderogabili. Il primo principio è che l'opposizione sia “introdotta con ricorso rivolto al giudice
dell'esecuzione (da depositarsi quindi agli atti del fascicolo dell'esecuzione)”, al quale “è riservato dalla legge il preliminare esame della stessa, anche per consentirgli l'eventuale esercizio dei suoi poteri officiosi di verifica e controllo della regolarità di svolgimento dell'azione esecutiva, nonché dei suoi poteri di direzione del procedimento, che potrebbero determinare l'emissione (anche di ufficio) di provvedimenti tali da rendere
superfluo lo svolgimento del merito dell'opposizione” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 ottobre
2018, n. 25170, Rv. 651161-01). Il secondo principio è che l'opposizione debba svolgersi necessariamente in due fasi: l'una, sommaria, dinanzi al giudice dell'esecuzione; l'altra, a cognizione piena, dinanzi al giudice del merito. Potrebbe mancare la seconda, se nessuna delle parti decidesse di introdurla;
non potrebbe invece
mancare la prima, propedeutica e inderogabile anche per l'ipotesi in cui l'opponente non intenda domandare
l'adozione di provvedimenti urgenti”)”.
Nel caso di specie, il mancato rispetto delle disposizioni processuali, determina l'inammissibilità
dell'opposizione (rilevabile d'ufficio) senza che sia possibile beneficiare della rimessione in termini, del resto neppure richiesta dal difensore del ricorrente.
A prescindere da quanto precede, deve comunque osservarsi che il ricorso, per come redatto, risulta comunque inammissibile, avendo parte ricorrente omesso di esporre compiutamente gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda: invero, il ricorso si risolve in un disorganico copia e incolla di citazioni giurisprudenziali su questioni che nulla hanno a che vedere con la presente controversia, contenuto all'interno di paragrafi che non chiariscono i profili di impugnazione dell'atto (si veda, per tutti il paragrafo 2, intitolato “ruolo formato dall'ente creditore – omessa notifica e richiesta di prova”), questione del tutto estranea – per quanto è dato comprendere – al thema decidendum.
In ogni caso, le resistenti hanno dato dimostrazione della corretta notifica degli atti presupposti,
considerazione che vale anche – contrariamente a quanto affermato in sede di udienza – per l'intimazione di pagamento n.13620259000024019000 (cfr. allegati memoria privi di CP_3
numerazione): di modo che, rispetto ad essi l'impugnazione è da ritenersi senz'altro tardiva.
3 Di qui le raggiunte conclusioni in punto di inammissibilità dell'impugnazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (da 52.001 a 260.000 euro, materia previdenza), della definizione in occasione della prima udienza (con conseguente esclusione della fase istruttoria/trattazione) e della pronuncia in rito con la quale si è definito il giudizio (che giustifica la liquidazione degli importi per le altre fasi nella misura minima).
Quelle liquidate in favore di devono essere distratte in favore Controparte_7
del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Dichiara il ricorso inammissibile;
2) Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare a ciascuna parte resistente le spese di lite, che liquida in i € 4.201 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a.e c.p.a. se dovute, con distrazione – per ciò che riguarda quelle di Controparte_6
– in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
[...]
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
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