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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/01/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE REL.
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18507/2023
promossa da: elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SMERALDI FRANCESCA Parte_1
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RICCA Controparte_1
RODOLFO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: “Visto nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in ORBASSANO il 10/07/2010.
pagina 1 di 5 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO (atto n.
41, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/06/2013 e il 06/08/2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/10/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 349/2024 del 19/01/2024, pubblicata in data 22/01/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 2 di 5 PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di provvedere alle incombenze di legge.
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
residenza e collocazione preferenziale presso la madre.
DISPONE che, a parziale modifica delle condizioni di separazione, salvo diverso accordo, il padre possa vedere i figli e tenerli con sé, con le seguenti modalità:
GIORNI INFRASETTIMANALI:
Due pomeriggi a settimana quando il padre lavora secondo i turni mattino/notte, nessuno in quella in cui fa il pomeriggio, prelevandoli da scuola e riaccompagnandoli a casa della madre dopo cena, e comunque non oltre le 21.00. Uno di questi giorni dovrà essere il lunedì o il mercoledì, o comunque un giorno in cui ha l'allenamento di calcio, in modo che per un giorno a settimana il signor si faccia Per_1 CP_1
carico di accompagnarlo.
Qualora i bambini per qualsiasi motivo non siano a scuola il giorno del prelievo o quello del riaccompagnamento, verranno presi e/o riaccompagnati dal padre alle ore 9.30 presso la casa della madre o altro posto da lei indicato.
WEEK END
Quanto ai week end, tenendo conto del susseguirsi dei turni con la cadenza "mattino – notte – pomeriggio" e del fatto che il è in cassa integrazione tutti i venerdì: CP_1
- quando il padre lavora con il turno del mattino, li prenderà il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
- con il turno di notte, li prenderà il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
- con il turno del pomeriggio, li prenderà il venerdì pomeriggio e li riaccompagnerà casa della madre la domenica sera dopo cena.
Qualora non vi fosse la cassa integrazione nella giornata del venerdì, il prenderà i bambini il CP_1
sabato pomeriggio a casa della madre quando fa il turno "notte" e il sabato mattina quando fa il turno
"pomeriggio".
pagina 3 di 5 Qualora i bambini per qualsiasi motivo non siano a scuola il giorno del prelievo o quello del riaccompagnamento, verranno presi e/o riaccompagnati dal padre alle ore 9.30 presso la casa della madre o altro posto da lei indicato.
VACANZE DI NATALE
Ad anni alterni i bambini trascorreranno il periodo dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro genitore.
In ogni caso, i minori trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di
Natale con l'altro. Il genitore che non li tiene nel primo periodo, li terrà quindi dalle ore 9.30 del giorno di suo spettanza alle ore 9.30 del giorno successivo.
VACANZE DI PASQUA
Le vacanze pasquali verranno gestite ad anni alterni dividendo il periodo in due tranche: dall'ultimo giorno di scuola fino alla giornata di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino al ritorno a scuola.
FESTIVITA'/PONTI
Le festività e i relativi ponti saranno gestiti con il criterio dell'alternanza (es: 8/12/2021 con il padre;
8/12/2022 con la madre).
Al genitore a cui spetta la festività, spetta anche il ponte connesso.
VACANZE ESTIVE
I minori trascorreranno due settimane di vacanza con il padre, non necessariamente consecutive.
Ugualmente faranno con la madre. Durante tali periodi, rimane sospeso il diritto di visita. Ciascun genitore potrà liberamente scegliere la località di vacanza all'interno del territorio nazionale.
Al rientro dal periodo di vacanza con un genitore, i turni riprenderanno con settimana e week end con l'altro genitore.
Il periodo di vacanza dovrà essere reciprocamente comunicato entro il 30.5.
I genitori dovranno ugualmente comunicarsi reciprocamente il luogo ove verranno trascorse le vacanze.
PRENDE ATTO che a ciascun genitore verrà garantita una telefonata al giorno con i bambini, da effettuarsi tra le ore 20.00 e le ore 21.00.
DISPONE che il Sig. corrisponda alla Sig.ra l'importo di € 400,00 mensili entro il giorno CP_1 Pt_1
15 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento dei figli;
tale somma verrà rivalutata annualmente con indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo dalla data dell'omologa, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e documentate, come da Protocollo d'Intesa.
pagina 4 di 5 PRENDE ATTO che le parti si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al diritto all'assegno di mantenimento.
PRENDE ATTO che, a modifica di quanto previsto con sentenza di separazione, fino a quando il conto cointestato 1050633 presso la UNICREDIT non sarà chiuso, il Sig. – in quanto unico utilizzatore CP_1
dello stesso - si impegna a mantenere indenne la signora da qualsivoglia spesa e/o debito relativo Pt_1
al suddetto conto.
PRENDE ATTO che la signora ha saldato la quota di sua spettanza dell'importo dovuto al Pt_1
servizio refezione goduto dai bambini;
il signor ha concordato con il Comune una rateizzazione CP_1
per la propria quota;
cosi facendo, le parti hanno potuto godere della riduzione della tariffa giornaliera del pasto. Qualora il signor non rispettasse i termini di pagamento concordati, determinando così CP_1
la decadenza dalla riduzione prevista, lo stesso rimborserà alla signora la maggior somma da lei Pt_1
pagata per tale motivo.
PRENDE ATTO che, con la sottoscrizione dell'accordo di cui al ricorso, le parti dichiarano di aver già definito ogni altra questione patrimoniale.
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco consenso ai fini dell'iscrizione dei figli sul passaporto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. ALBERTO TETAMO PRESIDENTE
Dott. SERAFINA ACETO GIUDICE REL.
Dott. ISABELLA MESSINA GIUDICE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18507/2023
promossa da: elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. SMERALDI FRANCESCA Parte_1
che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. RICCA Controparte_1
RODOLFO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: “Visto nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1
concordatario in ORBASSANO il 10/07/2010.
pagina 1 di 5 L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO (atto n.
41, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 12/06/2013 e il 06/08/2019. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/10/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza n. 349/2024 del 19/01/2024, pubblicata in data 22/01/2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudicante, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex.art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti nel termine perentorio loro assegnato facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473 -bis. 51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il pubblico ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n.2 lett.b) della legge 1.12.1970 n.898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo, scaduto il termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza di comparizione personale delle parti in sede di separazione, dalla data in cui il
Giudice Relatore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per la decisione in punto di separazione.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
pagina 2 di 5 PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_1
e , iscrizione i cui estremi sono precisati in narrativa. Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ORBASSANO di provvedere alle incombenze di legge.
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori e vengano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
residenza e collocazione preferenziale presso la madre.
DISPONE che, a parziale modifica delle condizioni di separazione, salvo diverso accordo, il padre possa vedere i figli e tenerli con sé, con le seguenti modalità:
GIORNI INFRASETTIMANALI:
Due pomeriggi a settimana quando il padre lavora secondo i turni mattino/notte, nessuno in quella in cui fa il pomeriggio, prelevandoli da scuola e riaccompagnandoli a casa della madre dopo cena, e comunque non oltre le 21.00. Uno di questi giorni dovrà essere il lunedì o il mercoledì, o comunque un giorno in cui ha l'allenamento di calcio, in modo che per un giorno a settimana il signor si faccia Per_1 CP_1
carico di accompagnarlo.
Qualora i bambini per qualsiasi motivo non siano a scuola il giorno del prelievo o quello del riaccompagnamento, verranno presi e/o riaccompagnati dal padre alle ore 9.30 presso la casa della madre o altro posto da lei indicato.
WEEK END
Quanto ai week end, tenendo conto del susseguirsi dei turni con la cadenza "mattino – notte – pomeriggio" e del fatto che il è in cassa integrazione tutti i venerdì: CP_1
- quando il padre lavora con il turno del mattino, li prenderà il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
- con il turno di notte, li prenderà il venerdì pomeriggio all'uscita da scuola e li riaccompagnerà a scuola il lunedì mattina;
- con il turno del pomeriggio, li prenderà il venerdì pomeriggio e li riaccompagnerà casa della madre la domenica sera dopo cena.
Qualora non vi fosse la cassa integrazione nella giornata del venerdì, il prenderà i bambini il CP_1
sabato pomeriggio a casa della madre quando fa il turno "notte" e il sabato mattina quando fa il turno
"pomeriggio".
pagina 3 di 5 Qualora i bambini per qualsiasi motivo non siano a scuola il giorno del prelievo o quello del riaccompagnamento, verranno presi e/o riaccompagnati dal padre alle ore 9.30 presso la casa della madre o altro posto da lei indicato.
VACANZE DI NATALE
Ad anni alterni i bambini trascorreranno il periodo dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre fino al rientro a scuola con l'altro genitore.
In ogni caso, i minori trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di
Natale con l'altro. Il genitore che non li tiene nel primo periodo, li terrà quindi dalle ore 9.30 del giorno di suo spettanza alle ore 9.30 del giorno successivo.
VACANZE DI PASQUA
Le vacanze pasquali verranno gestite ad anni alterni dividendo il periodo in due tranche: dall'ultimo giorno di scuola fino alla giornata di Pasqua con un genitore e dal Lunedì dell'Angelo sino al ritorno a scuola.
FESTIVITA'/PONTI
Le festività e i relativi ponti saranno gestiti con il criterio dell'alternanza (es: 8/12/2021 con il padre;
8/12/2022 con la madre).
Al genitore a cui spetta la festività, spetta anche il ponte connesso.
VACANZE ESTIVE
I minori trascorreranno due settimane di vacanza con il padre, non necessariamente consecutive.
Ugualmente faranno con la madre. Durante tali periodi, rimane sospeso il diritto di visita. Ciascun genitore potrà liberamente scegliere la località di vacanza all'interno del territorio nazionale.
Al rientro dal periodo di vacanza con un genitore, i turni riprenderanno con settimana e week end con l'altro genitore.
Il periodo di vacanza dovrà essere reciprocamente comunicato entro il 30.5.
I genitori dovranno ugualmente comunicarsi reciprocamente il luogo ove verranno trascorse le vacanze.
PRENDE ATTO che a ciascun genitore verrà garantita una telefonata al giorno con i bambini, da effettuarsi tra le ore 20.00 e le ore 21.00.
DISPONE che il Sig. corrisponda alla Sig.ra l'importo di € 400,00 mensili entro il giorno CP_1 Pt_1
15 di ogni mese a titolo di contributo per il mantenimento dei figli;
tale somma verrà rivalutata annualmente con indici ISTAT a decorrere dall'anno successivo dalla data dell'omologa, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e documentate, come da Protocollo d'Intesa.
pagina 4 di 5 PRENDE ATTO che le parti si dichiarano allo stato economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente al diritto all'assegno di mantenimento.
PRENDE ATTO che, a modifica di quanto previsto con sentenza di separazione, fino a quando il conto cointestato 1050633 presso la UNICREDIT non sarà chiuso, il Sig. – in quanto unico utilizzatore CP_1
dello stesso - si impegna a mantenere indenne la signora da qualsivoglia spesa e/o debito relativo Pt_1
al suddetto conto.
PRENDE ATTO che la signora ha saldato la quota di sua spettanza dell'importo dovuto al Pt_1
servizio refezione goduto dai bambini;
il signor ha concordato con il Comune una rateizzazione CP_1
per la propria quota;
cosi facendo, le parti hanno potuto godere della riduzione della tariffa giornaliera del pasto. Qualora il signor non rispettasse i termini di pagamento concordati, determinando così CP_1
la decadenza dalla riduzione prevista, lo stesso rimborserà alla signora la maggior somma da lei Pt_1
pagata per tale motivo.
PRENDE ATTO che, con la sottoscrizione dell'accordo di cui al ricorso, le parti dichiarano di aver già definito ogni altra questione patrimoniale.
PRENDE ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco consenso ai fini dell'iscrizione dei figli sul passaporto.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 20/01/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Serafina Aceto Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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