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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/04/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo - I Sezione Civile
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c.
Nel procedimento R.G. 12025/2024 promosso da , nato Parte_1
a Bompietro (PA), il 25 ottobre 1963, C.F. , in proprio e nella qualità di CodiceFiscale_1 esercente la potestà genitoriale sul figlio minorenne , nato a , il 4 Persona_1 Pt_1 marzo 2010, C.F. , difeso e rappresentato dall'Avv. Impiduglia Giuseppe CodiceFiscale_2 ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Via Oberdan, 5 Pt_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
RESISTENTE
- Con ricorso ex artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 dlgs 150/11 e art. 3 l. 67/06 con contestuale istanza cautelare, depositato in cancelleria l'8 ottobre 2024 e ritualmente notificato alla controparte unitamente al provvedimento di fissazione di udienza, Parte_1
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore ,
[...] Persona_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Impiduglia, ha convenuto in giudizio il CP
, che –seppur abbia ricevuto rituale notifica in data 21 ottobre 2024 – non si è costituito,
[...] chiedendo, in sintesi, volersi: ordinare all'Amministrazione di cessare la condotta discriminatoria costituita dalla mancata adibizione in favore del minore, affetto da grave disabilità, delle attività assistenziali previste nel Piano Personalizzato ex art. 14, L. 328/2000, approvato in data 23 agosto
2024; condannare l'Amministrazione medesima al risarcimento dei danni non patrimoniali arrecati al ricorrente, in proprio e per il minore da lui rappresentato in giudizio, dalla lamentata condotta discriminatoria, nella misura a ritenersi di giustizia.
- La causa può essere decisa sulla mera base della documentazione prodotta e delle allegazioni difensive di parte ricorrente.
- Il ricorrente ha versato in atti, fra l'altro, il piano personalizzato predisposto ex art. 14, L.
328/2000, in cui vengono espressamente indicate le attività ritenute necessarie per l'”inserimento
e l'integrazione sociale” del minorenne (all. 1).
- Orbene, il predetto piano personalizzato reca data 23 agosto 2024.
- Parte ricorrente ha depositato al fascicolo processuale, in data 18 marzo 2025, mail pervenuta dalla Coordinatrice della Cooperativa “Socioculturale S.C.S.”, con sede in , la Pt_1 quale comunica che “il Servizio Educativo Domiciliare per l'utente è stato Persona_1 attivato, come da richiesta dell'ufficio h di Palermo, giorno 22 gennaio 2025. Il servizio verrà garantito per il monte ore previsto da piano personalizzato (4h settimanali). La comunicazione di avvio e i documenti inerenti all'educatore assegnato sono stati debitamente inviati all'indirizzo mail dell' di . Parte_2 Pt_1
- Il ricorrente ha pure depositato, in pari data, “dichiarazione sostitutiva” del Presidente e legale rappresentante della TeLiMar - Tempo Libero Mare Società Cooperativa S.D., il quale attesta
“la disponibilità da parte della scrivente società ad attivare il progetto individuale ex Legge 328 per il giovane , nato a [...] [...], che già dall'anno 2024 Persona_1 Pt_1 pratica attività sportiva paralimpica di canottaggio presso la scrivente società”.
- Considerato il deposito come su descritto e la dichiarazione resa da parte ricorrente nelle note per la trattazione scritta depositate in data 18 marzo 2025, tramite le quali si chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, devesi presumere che il ricorrente abbia quindi conseguito l'attività richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, sicchè è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
- Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore/ricorrente, ma anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice
(cfr. ex multis, Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006; Cass 16150/2010 così massimata: "La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso. In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora invece ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali”).
Nella specie, il disinteresse ad una pronuncia nel merito appare essere stato manifestato col deposito dei documenti richiamati da parte della difesa della ricorrente e con la dichiarazione resa per l'udienza del 19 marzo 2025.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1 in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore , nei Persona_1 confronti del , in persona del legale rappresentante pro tempore, con ricorso ex Controparte_1 artt. 281 decies e undecies c.p.c., art. 28 dlgs 150/11 e art. 3 l. 67/06, notificato il 16 settembre
2022, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande spiegate da
[...]
in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1
, nei confronti del in persona del legale Persona_2 Controparte_1 rappresentante pro tempore, con ricorso ex art. 702 c.p.c. notificato in data 21 ottobre
2024;
2) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 5.000,00 a titolo di risarcimento dei danni patiti dal ricorrente dalla domanda al 18 marzo 2025;
3) condanna il , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 850,00 per spese di lite, oltre il 15% sul compenso per rimborso forfettario sulle spese, IVA e CPA se dovute, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato anticipatario.
Palermo, lì 10 aprile 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna