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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 24/07/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 593/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 2/10/2024, promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentanti e difesi dall' Avv. Francesco Melpignano, presso il cui studio in Ostuni, via Pola n. 19/A, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Renato Sardi
Amati, presso il cui studio in Brescia, via Corfù n. 102, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg.ri e Parte_1
proponevano opposizione avverso il Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 363/2018 emesso in data 09/03/2018 con cui il
Tribunale di Brindisi gli ingiungeva il pagamento di Euro 18.808,56 a titolo di sorte capitale, oltre interessi al tasso convenzionale, in favore della soc. procuratrice speciale di , CP_1 Controparte_2 divenuta in corso di causa a titolo di Controparte_1 inadempimento degli obblighi nascenti da un contratto di finanziamento n. 290801935262, stipulato in data 01/09/2009 tra gli opponenti e la IT IA S.p.A.- Citifin che, a sua volta, aveva stipulato in data 21/11/2010 (con efficacia 23/12/2010) con
[...] un contratto di cessione di crediti pecuniari CP_3
“individuabili in blocco” ex art. 58 T.U.B., cessione pubblicata dalla cessionaria sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23/12/2010.
In particolare, gli opponenti eccepivano, preliminarmente, il difetto di legittimazione sostanziale e processuale attiva della per CP_1 mancanza di idonea prova scritta del credito azionato in via monitoria, nonché la inidoneità di tutta la documentazione prodotta a base del monitorio, in particolare l'inesistenza degli asseriti contratti di finanziamento con i nn. 290801935262 e 290800023914, nonché per non aver fornito la prova dell'inclusione del credito azionato fra quelli oggetto di cessione in blocco e la mancata produzione del contratto di cessione del credito.
Nel predetto giudizio si costituiva chiedendo la conferma del CP_1
D.I. opposto, previa concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
2 Concessa la richiesta esecuzione provvisoria del D.I., all'udienza del
20.7.2021 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. all'11.01.2022.
Con sentenza n. 49/2022, pubblicata il 13.01.2022, il Tribunale di
Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvedeva: rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n. 363/2018 emesso dal Tribunale di Brindisi;
condannava e alla rifusione Parte_1 Parte_2 in favore della opposta delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 1500,00, oltre IVA e CAP come per legge.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, chiedendone l'integrale riforma. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
[...]
concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Omesso esame dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione sostanziale e processuale attiva della (già ). Carenza Controparte_1 CP_1 della titolarità del credito dedotto. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 58 TUB e dell'art. 2697 c.c..- Difetto assoluto di motivazione- Artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c.”, gli appellanti lamentano la mancata pronuncia del primo Giudice sull'eccezione di carenza di legittimazione della cessionaria costituitasi in Controparte_3 giudizio, già nella fase monitoria, per il tramite della procuratrice
Controparte_1
Ad avviso dei sigg.ri. e , non vi sarebbe prova che il Pt_1 Parte_2 credito vantato da IT sia stato effettivamente ceduto alla
[...]
2, non essendo a tal proposito sufficiente la pubblicazione CP_3 effettuata in Gazzetta ufficiale.
Il motivo è infondato.
3 È documentato che IT IA S.p.A. ha ceduto, con contratto del 21.11.2010, un portafoglio di crediti alla società
[...] individuati per categorie omogenee come Controparte_3
"finanziamenti al consumo erogati da Citifin tra il 01.11.1987 e il
27.05.2010". Tale cessione è stata regolarmente pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23.12.2010. Successivamente,
[...] ha ceduto a in data 23.05.2019, Controparte_3 Controparte_1 lo stesso blocco di crediti, con pubblicazione in G.U. n. 64 del
01.06.2019.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”. (cfr., ex multis, Cass.n.17944/2023). In particolare, va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
4 Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato
(in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
5 Nel caso di specie, la categoria dei crediti ceduti (“finanziamenti al consumo erogati da Citifin tra il 01.11.1987 e il 27.05.2010”) è espressamente indicata negli avvisi di cessione versati in atti.
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la legittimazione attiva di risulta, dunque, già Controparte_1 pienamente provata dalla produzione delle pubblicazioni ex art. 58
TUB.
Ad ogni modo, la stessa ha provveduto a depositare il contratto CP_1 di cessione intercorso tra l'originaria creditrice IT IA e e quello sottoscritto tra e Controparte_3 CP_3 CP_1
con allegato l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali risulta quello
[...] intestato a NDG 031308171, con esposizione debitoria Parte_1
(€ 18.808,56) corrispondente esattamente al credito ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Omesso esame da parte del primo Giudice delle risultanze probatorie. Erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente il contratto di finanziamento n. 290801935262. Nullità per mancanza di forma scritta dell'asserito contratto di finanziamento. Difetto assoluto di motivazione- Artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c”, gli appellanti lamentano la mancata prova dell'esistenza di un valido contratto di finanziamento, sostenendo che non avrebbe Controparte_1 prodotto un documento contrattuale riferibile ai debitori e idoneo a fondare la pretesa monitoria.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione ritualmente versata in atti, risulta che in data 22 aprile 2008 la sig.ra stipulava con IT IA Parte_1
S.p.A. un contratto di finanziamento personale, identificato con il n.
290800023914, dell'importo complessivo di € 26.474,63, somma comprensiva del capitale finanziato (€ 16.000,00), degli interessi contrattuali (€ 10.349,63) e delle spese di istruttoria (€ 125,00), da restituirsi mediante 72 rate mensili da € 390,85. Il sig.
[...] sottoscriveva il medesimo contratto in qualità di Parte_2 coobbligato solidale.
6 Tale contratto risulta espressamente prodotto nel fascicolo monitorio ed è pacificamente riferibile ai debitori odierni appellanti, che non ne hanno mai formalmente disconosciuto l'autenticità.
Successivamente, in data 5 agosto 2009, risulta che la sig.ra Pt_1 unitamente al sig. , presentava a IT una richiesta scritta Parte_2 di modifica delle condizioni economiche del contratto, sollecitando una riduzione dell'importo della rata mensile da € 390,85 a € 268,84,
a causa di difficoltà economiche sopravvenute.
La richiesta, sottoscritta da entrambi, richiamava espressamente il contratto n. 290800023914 ed è accompagnata dalla documentazione identificativa dei debitori.
In esito a tale richiesta, risulta ancora dagli atti che IT comunicava, con nota formale, le nuove condizioni contrattuali, con indicazione dettagliata del capitale residuo da rimborsare (€
14.330,42) e del premio assicurativo (€ 1.260,17), specificando che, a seguito della rinegoziazione, al rapporto sarebbe stato attribuito un nuovo numero identificativo.
Dalla documentazione prodotta, emerge poi che in data 1 settembre
2009, i sig.ri e sottoscrivevano l'atto di modifica Pt_1 Parte_2 predisposto da IT, accettando integralmente le nuove condizioni economiche e prendendo atto dell'aggiornamento del numero di contratto (n. 290801935262). Tale documento, prodotto in giudizio, è chiaramente riferibile ai debitori, in quanto recante le loro firme e i dati anagrafici.
Non si tratta, come sostenuto dagli appellanti, di un nuovo contratto di finanziamento autonomo, bensì di una rinegoziazione del piano di rimborso del contratto originario del 2008, senza soluzione di continuità del rapporto obbligatorio. Tale modifica non ha determinato l'estinzione del precedente accordo né la nascita di un rapporto nuovo, ma ne ha semplicemente adattato le condizioni economiche alle esigenze del debitore, come accade frequentemente nella prassi bancaria.
Peraltro, il comportamento dei debitori, che per oltre un anno hanno eseguito regolarmente i pagamenti pattuiti, conferma l'esistenza del
7 contratto, la sua esecuzione, l'avvenuta erogazione della somma finanziata e l'accettazione delle condizioni pattuite. Tali elementi, unitamente alla puntuale produzione documentale da parte della banca opposta, sono pienamente idonei a soddisfare l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Non può, dunque, condividersi l'assunto degli appellanti secondo cui non avrebbe provato l'esistenza di un valido titolo Controparte_1 contrattuale.
Al contrario, l'istruttoria documentale ha dimostrato in modo inequivoco: la conclusione del contratto;
l'erogazione del finanziamento;
l'esecuzione parziale mediante il pagamento di rate;
la successiva rinegoziazione e prosecuzione del rapporto.
In assenza di contestazioni puntuali e in difetto di qualsiasi ricostruzione alternativa dei fatti, il motivo deve essere rigettato, risultando del tutto infondate le censure formulate.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Omesso esame di tutta la ulteriore documentazione ex adversis prodotta e disconosciuta”, gli appellanti richiamano il disconoscimento (già avanzato in primo grado) con riferimento a tutti i documenti prodotti in copia dall'odierna appellata nella fase monitoria.
Il motivo è infondato.
L'onere di disconoscere la conformità della copia fotografica prodotta in giudizio all'originale va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto (Cass. n. 27633/2018; Cass. n.
29993/2017) e, pertanto, non può configurare un disconoscimento, la contestazione, evidentemente generica, di tutto quanto dedotto e prodotto da controparte o, ancora, un disconoscimento rivolto in modo generico ad una pluralità di atti prodotti in giudizio (Cass. n.
11911/03).
Con l'ultimo motivo d'appello, rubricato “Omesso esame del difetto di legittimazione passiva di ”, lamentano Parte_2
l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del sig. Parte_2
sostenendo che quest'ultimo non avrebbe mai assunto
[...]
8 obbligazioni contrattuali nei confronti della società finanziatrice, né sottoscritto un valido contratto di finanziamento.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione prodotta da già in sede Controparte_1 monitoria e successivamente ribadita nel corso del giudizio, emerge in modo incontrovertibile che il sig. ha sottoscritto in data Parte_2
22.04.2008 il contratto di finanziamento n. 290800023914, unitamente alla sig.ra nella qualità di coobbligato solidale. Tale ruolo è Pt_1 esplicitamente indicato nel corpo del contratto stesso e confermato dalle dichiarazioni sottoscritte in calce, dove si prevede l'obbligo del garante (o coobbligato) di adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al pari del debitore principale.
Inoltre, il sig. ha partecipato attivamente anche alla Parte_2 successiva fase di rinegoziazione del finanziamento: è infatti cofirmatario della richiesta inviata il 05.08.2009 a IT per la modifica delle condizioni economiche (riduzione della rata) e ha sottoscritto il modulo di accettazione della variazione in data
01.09.2009. Questi atti documentano in modo inequivoco la consapevolezza e adesione del sig. a tutte le fasi del rapporto Parte_2 obbligatorio e la sua piena partecipazione al contratto, sin dall'origine e fino alla rinegoziazione.
Secondo costante giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, n. 25688/2020;
Cass. civ., Sez. I, n. 6574/2021), la sottoscrizione del contratto di finanziamento in qualità di coobbligato implica l'assunzione di un'obbligazione solidale ex art. 1292 c.c., con la conseguenza che il creditore è legittimato a richiedere l'intera prestazione anche a uno solo dei debitori solidali. La solidarietà passiva si estende sia al capitale che agli interessi e agli accessori, e non richiede la previsione di clausole speciali, essendo sufficiente la sottoscrizione dell'atto contenente la chiara volontà di garantire l'adempimento.
Nel caso di specie, la sottoscrizione congiunta dell'atto originario e degli atti successivi, l'assenza di formali disconoscimenti, nonché la mancata allegazione di vizi genetici del consenso, consolidano la posizione del sig. quale debitore a pieno titolo. La deduzione Parte_2
9 del difetto di legittimazione passiva, priva di qualsivoglia riscontro probatorio e contraria al tenore letterale degli atti, appare dunque infondata.
Ne consegue il rigetto anche di questo motivo di gravame.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 21.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere rel dott. Virginia Zuppetta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 593/2022 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 2/10/2024, promossa da:
(C.F.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: ), Parte_2 C.F._2 rappresentanti e difesi dall' Avv. Francesco Melpignano, presso il cui studio in Ostuni, via Pola n. 19/A, sono elettivamente domiciliati;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall' Avv. Renato Sardi
Amati, presso il cui studio in Brescia, via Corfù n. 102, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg.ri e Parte_1
proponevano opposizione avverso il Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 363/2018 emesso in data 09/03/2018 con cui il
Tribunale di Brindisi gli ingiungeva il pagamento di Euro 18.808,56 a titolo di sorte capitale, oltre interessi al tasso convenzionale, in favore della soc. procuratrice speciale di , CP_1 Controparte_2 divenuta in corso di causa a titolo di Controparte_1 inadempimento degli obblighi nascenti da un contratto di finanziamento n. 290801935262, stipulato in data 01/09/2009 tra gli opponenti e la IT IA S.p.A.- Citifin che, a sua volta, aveva stipulato in data 21/11/2010 (con efficacia 23/12/2010) con
[...] un contratto di cessione di crediti pecuniari CP_3
“individuabili in blocco” ex art. 58 T.U.B., cessione pubblicata dalla cessionaria sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23/12/2010.
In particolare, gli opponenti eccepivano, preliminarmente, il difetto di legittimazione sostanziale e processuale attiva della per CP_1 mancanza di idonea prova scritta del credito azionato in via monitoria, nonché la inidoneità di tutta la documentazione prodotta a base del monitorio, in particolare l'inesistenza degli asseriti contratti di finanziamento con i nn. 290801935262 e 290800023914, nonché per non aver fornito la prova dell'inclusione del credito azionato fra quelli oggetto di cessione in blocco e la mancata produzione del contratto di cessione del credito.
Nel predetto giudizio si costituiva chiedendo la conferma del CP_1
D.I. opposto, previa concessione della provvisoria esecutorietà dello stesso.
2 Concessa la richiesta esecuzione provvisoria del D.I., all'udienza del
20.7.2021 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. all'11.01.2022.
Con sentenza n. 49/2022, pubblicata il 13.01.2022, il Tribunale di
Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvedeva: rigettava l'opposizione e per l'effetto confermava il decreto ingiuntivo n. 363/2018 emesso dal Tribunale di Brindisi;
condannava e alla rifusione Parte_1 Parte_2 in favore della opposta delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 1500,00, oltre IVA e CAP come per legge.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e Parte_1
, chiedendone l'integrale riforma. Parte_2
Con comparsa di costituzione e risposta, ha resistito in giudizio
[...]
concludendo per il rigetto dell'appello. CP_1
A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria, cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
Con il primo motivo d'appello, rubricato “Omesso esame dell'eccezione preliminare di difetto di legittimazione sostanziale e processuale attiva della (già ). Carenza Controparte_1 CP_1 della titolarità del credito dedotto. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 58 TUB e dell'art. 2697 c.c..- Difetto assoluto di motivazione- Artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c.”, gli appellanti lamentano la mancata pronuncia del primo Giudice sull'eccezione di carenza di legittimazione della cessionaria costituitasi in Controparte_3 giudizio, già nella fase monitoria, per il tramite della procuratrice
Controparte_1
Ad avviso dei sigg.ri. e , non vi sarebbe prova che il Pt_1 Parte_2 credito vantato da IT sia stato effettivamente ceduto alla
[...]
2, non essendo a tal proposito sufficiente la pubblicazione CP_3 effettuata in Gazzetta ufficiale.
Il motivo è infondato.
3 È documentato che IT IA S.p.A. ha ceduto, con contratto del 21.11.2010, un portafoglio di crediti alla società
[...] individuati per categorie omogenee come Controparte_3
"finanziamenti al consumo erogati da Citifin tra il 01.11.1987 e il
27.05.2010". Tale cessione è stata regolarmente pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 23.12.2010. Successivamente,
[...] ha ceduto a in data 23.05.2019, Controparte_3 Controparte_1 lo stesso blocco di crediti, con pubblicazione in G.U. n. 64 del
01.06.2019.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”. (cfr., ex multis, Cass.n.17944/2023). In particolare, va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
4 Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato
(in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
5 Nel caso di specie, la categoria dei crediti ceduti (“finanziamenti al consumo erogati da Citifin tra il 01.11.1987 e il 27.05.2010”) è espressamente indicata negli avvisi di cessione versati in atti.
Tenuto conto dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, la legittimazione attiva di risulta, dunque, già Controparte_1 pienamente provata dalla produzione delle pubblicazioni ex art. 58
TUB.
Ad ogni modo, la stessa ha provveduto a depositare il contratto CP_1 di cessione intercorso tra l'originaria creditrice IT IA e e quello sottoscritto tra e Controparte_3 CP_3 CP_1
con allegato l'elenco dei crediti ceduti, tra i quali risulta quello
[...] intestato a NDG 031308171, con esposizione debitoria Parte_1
(€ 18.808,56) corrispondente esattamente al credito ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto.
Con il secondo motivo d'appello, rubricato “Omesso esame da parte del primo Giudice delle risultanze probatorie. Erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto esistente il contratto di finanziamento n. 290801935262. Nullità per mancanza di forma scritta dell'asserito contratto di finanziamento. Difetto assoluto di motivazione- Artt. 132 n. 4 e 112 c.p.c”, gli appellanti lamentano la mancata prova dell'esistenza di un valido contratto di finanziamento, sostenendo che non avrebbe Controparte_1 prodotto un documento contrattuale riferibile ai debitori e idoneo a fondare la pretesa monitoria.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione ritualmente versata in atti, risulta che in data 22 aprile 2008 la sig.ra stipulava con IT IA Parte_1
S.p.A. un contratto di finanziamento personale, identificato con il n.
290800023914, dell'importo complessivo di € 26.474,63, somma comprensiva del capitale finanziato (€ 16.000,00), degli interessi contrattuali (€ 10.349,63) e delle spese di istruttoria (€ 125,00), da restituirsi mediante 72 rate mensili da € 390,85. Il sig.
[...] sottoscriveva il medesimo contratto in qualità di Parte_2 coobbligato solidale.
6 Tale contratto risulta espressamente prodotto nel fascicolo monitorio ed è pacificamente riferibile ai debitori odierni appellanti, che non ne hanno mai formalmente disconosciuto l'autenticità.
Successivamente, in data 5 agosto 2009, risulta che la sig.ra Pt_1 unitamente al sig. , presentava a IT una richiesta scritta Parte_2 di modifica delle condizioni economiche del contratto, sollecitando una riduzione dell'importo della rata mensile da € 390,85 a € 268,84,
a causa di difficoltà economiche sopravvenute.
La richiesta, sottoscritta da entrambi, richiamava espressamente il contratto n. 290800023914 ed è accompagnata dalla documentazione identificativa dei debitori.
In esito a tale richiesta, risulta ancora dagli atti che IT comunicava, con nota formale, le nuove condizioni contrattuali, con indicazione dettagliata del capitale residuo da rimborsare (€
14.330,42) e del premio assicurativo (€ 1.260,17), specificando che, a seguito della rinegoziazione, al rapporto sarebbe stato attribuito un nuovo numero identificativo.
Dalla documentazione prodotta, emerge poi che in data 1 settembre
2009, i sig.ri e sottoscrivevano l'atto di modifica Pt_1 Parte_2 predisposto da IT, accettando integralmente le nuove condizioni economiche e prendendo atto dell'aggiornamento del numero di contratto (n. 290801935262). Tale documento, prodotto in giudizio, è chiaramente riferibile ai debitori, in quanto recante le loro firme e i dati anagrafici.
Non si tratta, come sostenuto dagli appellanti, di un nuovo contratto di finanziamento autonomo, bensì di una rinegoziazione del piano di rimborso del contratto originario del 2008, senza soluzione di continuità del rapporto obbligatorio. Tale modifica non ha determinato l'estinzione del precedente accordo né la nascita di un rapporto nuovo, ma ne ha semplicemente adattato le condizioni economiche alle esigenze del debitore, come accade frequentemente nella prassi bancaria.
Peraltro, il comportamento dei debitori, che per oltre un anno hanno eseguito regolarmente i pagamenti pattuiti, conferma l'esistenza del
7 contratto, la sua esecuzione, l'avvenuta erogazione della somma finanziata e l'accettazione delle condizioni pattuite. Tali elementi, unitamente alla puntuale produzione documentale da parte della banca opposta, sono pienamente idonei a soddisfare l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.
Non può, dunque, condividersi l'assunto degli appellanti secondo cui non avrebbe provato l'esistenza di un valido titolo Controparte_1 contrattuale.
Al contrario, l'istruttoria documentale ha dimostrato in modo inequivoco: la conclusione del contratto;
l'erogazione del finanziamento;
l'esecuzione parziale mediante il pagamento di rate;
la successiva rinegoziazione e prosecuzione del rapporto.
In assenza di contestazioni puntuali e in difetto di qualsiasi ricostruzione alternativa dei fatti, il motivo deve essere rigettato, risultando del tutto infondate le censure formulate.
Con il terzo motivo d'appello, rubricato “Omesso esame di tutta la ulteriore documentazione ex adversis prodotta e disconosciuta”, gli appellanti richiamano il disconoscimento (già avanzato in primo grado) con riferimento a tutti i documenti prodotti in copia dall'odierna appellata nella fase monitoria.
Il motivo è infondato.
L'onere di disconoscere la conformità della copia fotografica prodotta in giudizio all'originale va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto (Cass. n. 27633/2018; Cass. n.
29993/2017) e, pertanto, non può configurare un disconoscimento, la contestazione, evidentemente generica, di tutto quanto dedotto e prodotto da controparte o, ancora, un disconoscimento rivolto in modo generico ad una pluralità di atti prodotti in giudizio (Cass. n.
11911/03).
Con l'ultimo motivo d'appello, rubricato “Omesso esame del difetto di legittimazione passiva di ”, lamentano Parte_2
l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva del sig. Parte_2
sostenendo che quest'ultimo non avrebbe mai assunto
[...]
8 obbligazioni contrattuali nei confronti della società finanziatrice, né sottoscritto un valido contratto di finanziamento.
Il motivo è infondato.
Dalla documentazione prodotta da già in sede Controparte_1 monitoria e successivamente ribadita nel corso del giudizio, emerge in modo incontrovertibile che il sig. ha sottoscritto in data Parte_2
22.04.2008 il contratto di finanziamento n. 290800023914, unitamente alla sig.ra nella qualità di coobbligato solidale. Tale ruolo è Pt_1 esplicitamente indicato nel corpo del contratto stesso e confermato dalle dichiarazioni sottoscritte in calce, dove si prevede l'obbligo del garante (o coobbligato) di adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al pari del debitore principale.
Inoltre, il sig. ha partecipato attivamente anche alla Parte_2 successiva fase di rinegoziazione del finanziamento: è infatti cofirmatario della richiesta inviata il 05.08.2009 a IT per la modifica delle condizioni economiche (riduzione della rata) e ha sottoscritto il modulo di accettazione della variazione in data
01.09.2009. Questi atti documentano in modo inequivoco la consapevolezza e adesione del sig. a tutte le fasi del rapporto Parte_2 obbligatorio e la sua piena partecipazione al contratto, sin dall'origine e fino alla rinegoziazione.
Secondo costante giurisprudenza (Cass. civ., Sez. III, n. 25688/2020;
Cass. civ., Sez. I, n. 6574/2021), la sottoscrizione del contratto di finanziamento in qualità di coobbligato implica l'assunzione di un'obbligazione solidale ex art. 1292 c.c., con la conseguenza che il creditore è legittimato a richiedere l'intera prestazione anche a uno solo dei debitori solidali. La solidarietà passiva si estende sia al capitale che agli interessi e agli accessori, e non richiede la previsione di clausole speciali, essendo sufficiente la sottoscrizione dell'atto contenente la chiara volontà di garantire l'adempimento.
Nel caso di specie, la sottoscrizione congiunta dell'atto originario e degli atti successivi, l'assenza di formali disconoscimenti, nonché la mancata allegazione di vizi genetici del consenso, consolidano la posizione del sig. quale debitore a pieno titolo. La deduzione Parte_2
9 del difetto di legittimazione passiva, priva di qualsivoglia riscontro probatorio e contraria al tenore letterale degli atti, appare dunque infondata.
Ne consegue il rigetto anche di questo motivo di gravame.
Per quanto innanzi, l'appello va rigettato e, per l'effetto, confermata la sentenza di primo grado.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione del presente appello.
Lecce, 21.7.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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