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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/11/2025, n. 5196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5196 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio
Brecciaroli, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 28 ottobre
2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14494/2023, promossa da:
(c.f. ) nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]215 – La RE, Santiago, Cile;
(c.f. ), nata il [...] in [...], residente Parte_2 C.F._2 in ARs Ossandòn 215 – La RE, Santiago, Cile;
(c.f. ), nata il [...] in [...], Parte_3 C.F._3 residente in [...]215 – La RE, Santiago, Cile;
(c.f. ), nata il [...] in [...], Parte_4 C.F._4 residente in [...]7106 – La RE, Santiago, Cile;
(c.f. ), nato il [...] in [...], Parte_5 C.F._5 residente in [...]1831, block C, App.to 31, Santiago, Cile;
(c.f. ), nata il [...] in [...], Parte_6 C.F._6 residente in [...]51, Melpilla, Santiago, Cile;
(c.f. ), nata l'[...] in [...], residente in Parte_7 C.F._7
Curico 161, aptro 41, Santiago, Cile;
(c.f. ), nata il [...] in [...], Parte_8 C.F._8 residente in [...]7135, La RE, Santiago, Cile;
(c.f. ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._9 residente in [...]7135, La RE, Santiago, Cile, in persona di Parte_8
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul
[...] Controparte_2 minore in questione;
(c.f. ), nata l'[...] in [...], Parte_9 C.F._10 residente in [...]7135, La RE, Santiago, Cile, in persona di Parte_8 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
EY e SE quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Controparte_2 minore in questione;
(c.f. ), nata il [...] in [...], Parte_10 C.F._11
C.F., residente in [...]109, Monaco di Baviera, Germania;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Caridi e Graciela Cerulli,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
RESISTENTE NON COSTITUITO nonché nel contraddittorio con la
Procura delle Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - riconoscere e dichiarare che i signori: • (C.F. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
• (C.F. ) nata in [...] il [...], • Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) nata in [...] il [...], • Parte_11 C.F._3 [...]
(C.F. nata in [...] il [...], • Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. nato in [...] il [...] • Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ) nata in [...] il [...], •
[...] C.F._6 Parte_7
(C.F. ) nata in [...] il [...], • (C.F. C.F._7 Parte_8
) nata in [...] il [...], • (C.F. C.F._8 Controparte_1
) nato in [...] il [...], legalmente rappresentato dai genitori C.F._9 [...]
e • Parte_8 Controparte_2 Parte_9
(C.F. ) nata in [...] il [...] legalmente rappresentata dai
[...] C.F._10 genitori e • Parte_8 Controparte_2 [...]
(C.F. ) nata in [...] il [...] - sono tutti Parte_10 C.F._11 cittadini italiani;
- ordinare al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_3
Consolato italiano competente in base alla residenza dei ricorrenti, di procedere alla trasmissione al Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero di tutti gli atti necessari alle iscrizioni, TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti. - ordinare al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita Controparte_3 dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere con la comunicazione al Consolato competente dell'avvenuta trascrizione degli atti nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari italiane per l'iscrizione all'AIRE ed il conseguente rilascio del passaporto italiano. Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 01/08/2023, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il , chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della Controparte_3 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
− che è nato in data [...] a [...] (cfr. doc. sub 1 Parte_12 allegato al ricorso);
− che – o GU o Secondo Parte_12 Persona_1 Pt_12
– non si è mai naturalizzato cileno, come consta dalla relativa certificazione Persona_2 rilasciata dal Servizio Nazionale delle Migrazioni – Sezione Nazionalizzazioni del Governo del Cile
(cfr. doc. sub 3 allegato al ricorso);
− che, in data 19/03/1906, a CO (Cile), – o Parte_12 [...]
– ha contratto matrimonio con (cfr. doc. sub 2 Controparte_4 Persona_3 allegato al ricorso) e che, da questa unione, antecedente al matrimonio, è nata a [...], in data [...], (cfr. doc. sub 4 allegato al ricorso); Persona_4
− che, in data 17/02/1917, a Valdivia (Cile), – o Persona_4 [...]
– ha contratto matrimonio con il cittadino straniero LO EY Parte_13
TI (cfr. doc. sub 5 allegato al ricorso) e che, da questa unione, sono nati a EM Poblacion
EM (Cile): in data 05/05/1925, (cfr. doc. sub 7 allegato al ricorso), Persona_5 deceduta a La RE (Cile), in data 05/10/2019 (cfr. doc. sub 23 allegato al ricorso); in data TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
25/06/1929, (cfr. doc. sub 6 allegato al ricorso), deceduto ad Persona_6
Independencia (Cile), in data 01/11/2008 (cfr. doc. sub 9 allegato al ricorso);
− che, in data 14/09/1957, a EM (Cile), ha contratto Persona_6 matrimonio con (cfr. doc. sub 8 allegato al ricorso) e che, da questa unione, Persona_7 sono nati i seguenti odierni ricorrenti: a EM (Cile), in data 26/06/1958, Parte_6
(cfr. doc. sub 12 allegato al ricorso), ad Independencia (Cile), in data 27/08/1960,
[...] [...]
(cfr. doc. sub 11 allegato al ricorso); a Santiago del Cile (Cile), in data Parte_5
17/03/1962, (cfr. doc. sub 10 allegato al ricorso); Parte_11
− che, in data 21/11/2015, a La RE (Cile), ha contratto una Parte_11 unione di fatto con (cfr. doc. sub 13 allegato al ricorso) e che, da Persona_8 questa unione, sono nate le seguenti odierne ricorrenti: a DE (Cile), in data 31/12/1985,
(cfr. doc. sub 15 allegato al ricorso), ad Independencia (Cile), in data Parte_2
28/06/1995, (cfr. doc. sub 14 allegato al ricorso); Parte_1
− che dall'unione tra e Parte_5 Persona_9
è nata a [...], in data [...], l'odierna ricorrente Parte_7
(cfr. doc. sub 16 allegato al ricorso);
− che, in data 28/01/1983, a Las Condes (Cile), ha contratto Parte_6 matrimonio con (cfr. doc. sub 17 allegato al ricorso) e che, da Persona_10 questa unione, sono nate ad Independencia (Cile) le seguenti odierne ricorrenti: in data 15/06/1983,
(cfr. doc. sub 19 allegato al ricorso) ed in data 24/06/1984, Parte_8
(cfr. doc. sub 18 allegato al ricorso); Parte_10
− che dall'unione tra e Parte_8 Controparte_2 sono nati a Vitacura (Cile) i seguenti odierni ricorrenti: in data 25/06/2016,
[...] [...]
(cfr. doc. sub 20 allegato al ricorso) ed in data 08/02/2020, Controparte_1 [...]
(cfr. doc. sub 21 allegato al ricorso); Parte_9
− che, in data 13/02/1954, a EM (Cile), ha contratto Persona_5 matrimonio con LA GU RO SE (cfr. doc. sub 22 allegato al ricorso) e che, da questa unione, è nata a [...], in data [...], l'odierna ricorrente Parte_4
(cfr. doc. sub 24 allegato al ricorso).
[...]
In data 05/09/2023, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va Controparte_3 pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28 ottobre 2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano.
In particolare, i ricorrenti fanno discendere il loro diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi:
a) in primis dalla circostanza per cui il loro ascendente , cittadino Parte_12 italiano nato in data [...] in [...] e figlio di genitori italiani, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquisito quella cilena (cfr. documentazione depositata, sub
n. 3, unitamente al ricorso);
b) dalla ulteriore circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza non si è mai interrotta.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. In assenza di una specifica disposizione normativa in ordine a coloro che fossero nati prima del 1861 in Stati preunitari, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale questi ultimi, laddove emigrati in uno Stato estero, possono ritenersi cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia purché morti dopo la costituzione del Regno (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5518, per la quale “lo straniero che ha nel proprio albero genealogico un avo italiano, purché morto dopo la costituzione del Regno d'Italia, può reclamare lo stato di cittadinanza per nascita, quand'anche i suoi ascendenti avessero ignorato la circostanza, purché non vi sia stata interruzione della catena genealogica”) e a meno che non avessero perso la relativa “cittadinanza”, ossia, trovando applicazione nel caso di specie il precedente codice civile del Regno Sardo (promulgato da AR TO il 20/06/1837 ed entrato in TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
vigore nel Regno di Sardegna il 01/01/1838), non avessero perso il “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (attribuito dall'art. 19 anche al “figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regii Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito”), che l'art. 34 prevedeva per “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare”, con la specificazione che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da se solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”).
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”.
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317).
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_3 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite risulta (v. atto di nascita sub. doc. 1) nato in [...] in Parte_12 data 01/03/1856 da cittadini italiani e, emigrato in Cile, non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino cileno (v. certificazione rilasciata dal Servizio Nazionale delle Migrazioni – Sezione Nazionalizzazioni del
Governo del Cile: doc. sub 3 allegato al ricorso), con la conseguenza che al medesimo deve riconoscersi la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) e che la cittadinanza italiana deve, altresì, riconoscersi alla figlia , nata il [...], non Persona_4 emergendo che quest'ultima avesse rinunciato alla (ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana, nonché ai figli di quest'ultima e . Pt_4 Persona_5 Persona_6
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi agli odierni ricorrenti, e precisamente:
(in quanto figlia di ), nonché Parte_4 Persona_5
e Parte_6 Parte_5 Parte_6 Parte_11
(in quanto figli di ).
[...] Persona_11
La cittadinanza italiana deve, conseguentemente, riconoscersi agli ulteriori odierni ricorrenti, e precisamente: e (in quanto figli di Parte_2 Parte_1
, (in quanto figlia di Parte_11 Parte_7 Parte_5 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
, e (in quanto Parte_6 Parte_8 Parte_10 figli di , nonché Parte_6 Parte_14
(in quanto figli di .
[...] Parte_8
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e la circostanza che il intimato non ha svolto difese inducono a disporre CP_3 la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14494/2023 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a:
1) nata il [...] in [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]215 – La RE, Santiago, Cile;
C.F._1
2) nata il [...] in [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...]215 – La RE, Santiago, Cile;
3) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_11
, residente in [...]215 – La RE, Santiago, Cile;
C.F._3
4) nata il [...] in [...], C.F. Parte_4
, residente in [...]7106 – La RE, Santiago, Cile;
C.F._4
5) , nato il [...] in [...], C.F. Parte_5
, residente in [...]1831, block C, App.to 31, Santiago, Cile;
C.F._5
6) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_6
, residente in [...]51, Melpilla, Santiago, Cile;
C.F._6
7) , nata l'[...] in [...], C.F. , Parte_7 C.F._7 residente in [...]161, aptro 41, Santiago, Cile;
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
8) nata il [...] in [...], C.F. Parte_8
, residente in [...]7135, La RE, Santiago, Cile;
C.F._8
9) , nato il [...] in [...], C.F. Parte_15
, residente in [...]7135, La RE, Santiago, Cile, in persona di C.F._9
e Parte_8 Controparte_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
[...]
10) , nata l'[...] in [...], C.F. Parte_9
, residente in [...]7135, La RE, Santiago, Cile, in persona di C.F._10
e Parte_8 Controparte_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
[...]
11) nata il [...] in [...], C.F. Parte_10
, residente in [...]109, Monaco di Baviera, Germania;
C.F._11
- ordina che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_3 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 27 novembre 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Valerio
Brecciaroli, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 28 ottobre
2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 14494/2023, promossa da:
(c.f. ) nata il [...] in [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...]215 – La RE, Santiago, Cile;
(c.f. ), nata il [...] in [...], residente Parte_2 C.F._2 in ARs Ossandòn 215 – La RE, Santiago, Cile;
(c.f. ), nata il [...] in [...], Parte_3 C.F._3 residente in [...]215 – La RE, Santiago, Cile;
(c.f. ), nata il [...] in [...], Parte_4 C.F._4 residente in [...]7106 – La RE, Santiago, Cile;
(c.f. ), nato il [...] in [...], Parte_5 C.F._5 residente in [...]1831, block C, App.to 31, Santiago, Cile;
(c.f. ), nata il [...] in [...], Parte_6 C.F._6 residente in [...]51, Melpilla, Santiago, Cile;
(c.f. ), nata l'[...] in [...], residente in Parte_7 C.F._7
Curico 161, aptro 41, Santiago, Cile;
(c.f. ), nata il [...] in [...], Parte_8 C.F._8 residente in [...]7135, La RE, Santiago, Cile;
(c.f. ), nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._9 residente in [...]7135, La RE, Santiago, Cile, in persona di Parte_8
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sul
[...] Controparte_2 minore in questione;
(c.f. ), nata l'[...] in [...], Parte_9 C.F._10 residente in [...]7135, La RE, Santiago, Cile, in persona di Parte_8 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
EY e SE quali esercenti la responsabilità genitoriale sul Controparte_2 minore in questione;
(c.f. ), nata il [...] in [...], Parte_10 C.F._11
C.F., residente in [...]109, Monaco di Baviera, Germania;
tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanni Caridi e Graciela Cerulli,
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_3
RESISTENTE NON COSTITUITO nonché nel contraddittorio con la
Procura delle Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino;
INTERVENTORE NECESSARIO avente ad oggetto: diritti della cittadinanza conclusioni di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: - riconoscere e dichiarare che i signori: • (C.F. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
• (C.F. ) nata in [...] il [...], • Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ) nata in [...] il [...], • Parte_11 C.F._3 [...]
(C.F. nata in [...] il [...], • Parte_4 C.F._4 [...]
(C.F. nato in [...] il [...] • Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ) nata in [...] il [...], •
[...] C.F._6 Parte_7
(C.F. ) nata in [...] il [...], • (C.F. C.F._7 Parte_8
) nata in [...] il [...], • (C.F. C.F._8 Controparte_1
) nato in [...] il [...], legalmente rappresentato dai genitori C.F._9 [...]
e • Parte_8 Controparte_2 Parte_9
(C.F. ) nata in [...] il [...] legalmente rappresentata dai
[...] C.F._10 genitori e • Parte_8 Controparte_2 [...]
(C.F. ) nata in [...] il [...] - sono tutti Parte_10 C.F._11 cittadini italiani;
- ordinare al e per esso all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_3
Consolato italiano competente in base alla residenza dei ricorrenti, di procedere alla trasmissione al Comune di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero di tutti gli atti necessari alle iscrizioni, TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti. - ordinare al , e per esso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita Controparte_3 dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere con la comunicazione al Consolato competente dell'avvenuta trascrizione degli atti nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari italiane per l'iscrizione all'AIRE ed il conseguente rilascio del passaporto italiano. Con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione e istanza istruttoria.”.
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 01/08/2023, i ricorrenti, in epigrafe meglio identificati, hanno evocato in giudizio il , chiedendo il riconoscimento, in loro favore, della Controparte_3 cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti da un comune capostipite, cittadino italiano.
Segnatamente, nell'atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti hanno esposto e provato, mediante deposito di idonea documentazione:
− che è nato in data [...] a [...] (cfr. doc. sub 1 Parte_12 allegato al ricorso);
− che – o GU o Secondo Parte_12 Persona_1 Pt_12
– non si è mai naturalizzato cileno, come consta dalla relativa certificazione Persona_2 rilasciata dal Servizio Nazionale delle Migrazioni – Sezione Nazionalizzazioni del Governo del Cile
(cfr. doc. sub 3 allegato al ricorso);
− che, in data 19/03/1906, a CO (Cile), – o Parte_12 [...]
– ha contratto matrimonio con (cfr. doc. sub 2 Controparte_4 Persona_3 allegato al ricorso) e che, da questa unione, antecedente al matrimonio, è nata a [...], in data [...], (cfr. doc. sub 4 allegato al ricorso); Persona_4
− che, in data 17/02/1917, a Valdivia (Cile), – o Persona_4 [...]
– ha contratto matrimonio con il cittadino straniero LO EY Parte_13
TI (cfr. doc. sub 5 allegato al ricorso) e che, da questa unione, sono nati a EM Poblacion
EM (Cile): in data 05/05/1925, (cfr. doc. sub 7 allegato al ricorso), Persona_5 deceduta a La RE (Cile), in data 05/10/2019 (cfr. doc. sub 23 allegato al ricorso); in data TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
25/06/1929, (cfr. doc. sub 6 allegato al ricorso), deceduto ad Persona_6
Independencia (Cile), in data 01/11/2008 (cfr. doc. sub 9 allegato al ricorso);
− che, in data 14/09/1957, a EM (Cile), ha contratto Persona_6 matrimonio con (cfr. doc. sub 8 allegato al ricorso) e che, da questa unione, Persona_7 sono nati i seguenti odierni ricorrenti: a EM (Cile), in data 26/06/1958, Parte_6
(cfr. doc. sub 12 allegato al ricorso), ad Independencia (Cile), in data 27/08/1960,
[...] [...]
(cfr. doc. sub 11 allegato al ricorso); a Santiago del Cile (Cile), in data Parte_5
17/03/1962, (cfr. doc. sub 10 allegato al ricorso); Parte_11
− che, in data 21/11/2015, a La RE (Cile), ha contratto una Parte_11 unione di fatto con (cfr. doc. sub 13 allegato al ricorso) e che, da Persona_8 questa unione, sono nate le seguenti odierne ricorrenti: a DE (Cile), in data 31/12/1985,
(cfr. doc. sub 15 allegato al ricorso), ad Independencia (Cile), in data Parte_2
28/06/1995, (cfr. doc. sub 14 allegato al ricorso); Parte_1
− che dall'unione tra e Parte_5 Persona_9
è nata a [...], in data [...], l'odierna ricorrente Parte_7
(cfr. doc. sub 16 allegato al ricorso);
− che, in data 28/01/1983, a Las Condes (Cile), ha contratto Parte_6 matrimonio con (cfr. doc. sub 17 allegato al ricorso) e che, da Persona_10 questa unione, sono nate ad Independencia (Cile) le seguenti odierne ricorrenti: in data 15/06/1983,
(cfr. doc. sub 19 allegato al ricorso) ed in data 24/06/1984, Parte_8
(cfr. doc. sub 18 allegato al ricorso); Parte_10
− che dall'unione tra e Parte_8 Controparte_2 sono nati a Vitacura (Cile) i seguenti odierni ricorrenti: in data 25/06/2016,
[...] [...]
(cfr. doc. sub 20 allegato al ricorso) ed in data 08/02/2020, Controparte_1 [...]
(cfr. doc. sub 21 allegato al ricorso); Parte_9
− che, in data 13/02/1954, a EM (Cile), ha contratto Persona_5 matrimonio con LA GU RO SE (cfr. doc. sub 22 allegato al ricorso) e che, da questa unione, è nata a [...], in data [...], l'odierna ricorrente Parte_4
(cfr. doc. sub 24 allegato al ricorso).
[...]
In data 05/09/2023, è stato acquisito il nulla osta del Pubblico Ministero. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
Il , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito e ne va Controparte_3 pertanto dichiarata la contumacia.
All'udienza del 28 ottobre 2025 – all'esito dello scambio di note scritte disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
I ricorrenti hanno chiesto la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti diretti di cittadino italiano.
In particolare, i ricorrenti fanno discendere il loro diritto alla cittadinanza italiana dalla coesistenza di due elementi:
a) in primis dalla circostanza per cui il loro ascendente , cittadino Parte_12 italiano nato in data [...] in [...] e figlio di genitori italiani, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non ha mai acquisito quella cilena (cfr. documentazione depositata, sub
n. 3, unitamente al ricorso);
b) dalla ulteriore circostanza che la trasmissione di detta cittadinanza non si è mai interrotta.
In punto di diritto va, in via preliminare, esposta l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in tema di riconoscimento della cittadinanza italiana.
A seguito dell'Unità d'Italia (17/03/1861), il codice civile del 1865 (Regio Decreto del 25 giugno 1965, n. 2358, entrato in vigore il 01/01/1866) all'art. 4 ha disposto che era cittadino italiano
“il figlio di padre cittadino”. In assenza di una specifica disposizione normativa in ordine a coloro che fossero nati prima del 1861 in Stati preunitari, ritiene il presente Giudice condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale questi ultimi, laddove emigrati in uno Stato estero, possono ritenersi cittadini italiani dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del Regno d'Italia purché morti dopo la costituzione del Regno (cfr.
Cassazione civile sez. I, 01/03/2024, n. 5518, per la quale “lo straniero che ha nel proprio albero genealogico un avo italiano, purché morto dopo la costituzione del Regno d'Italia, può reclamare lo stato di cittadinanza per nascita, quand'anche i suoi ascendenti avessero ignorato la circostanza, purché non vi sia stata interruzione della catena genealogica”) e a meno che non avessero perso la relativa “cittadinanza”, ossia, trovando applicazione nel caso di specie il precedente codice civile del Regno Sardo (promulgato da AR TO il 20/06/1837 ed entrato in TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
vigore nel Regno di Sardegna il 01/01/1838), non avessero perso il “godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito” (attribuito dall'art. 19 anche al “figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regii Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito”), che l'art. 34 prevedeva per “il suddito che acquista la naturalità in paese straniero, o vi si stabilisce con animo di non più ritornare”, con la specificazione che “il domicilio trasportato in paese straniero, qualunque ne sia la durata, non basterà da se solo a far prova dell'intenzione di non più ritornare” e che “gli stabilimenti di commercio non potranno essere considerati come fatti con animo di non più ritornare”.
Il codice civile del 1865, al successivo art. 11, stabiliva, altresì, che perdeva la cittadinanza colui che “vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio”, colui che “abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero” e colui che “senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera”.
La più recente giurisprudenza di legittimità, in ordine al concetto di “ottenimento” della cittadinanza straniera, ha osservato che “l'art. 11 (…) disciplinava l'effetto alla stregua di meccanismo simil decadenziale (ipso iure): come cioè una decadenza necessariamente dipendente da una condotta attiva e volontaria (proattiva, potrebbe dirsi) di chi, italiano, consapevolmente si fosse proteso a ottenere di esser considerato cittadino dello Stato estero” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317, la quale ha, in altri termini, evidenziato che “il termine implicava
l'acquisto della cittadinanza estera come collegato a una spontanea diretta e consapevole manifestazione di volontà dell'interessato, non anche invece alla risultante di condotte neutre e di diverso genere;
né che si desse la perdita per il semplice fatto dell'accettazione degli effetti di un provvedimento generalizzato, come quello di uno Stato estero con brama di assimilazione degli emigrati dell'epoca”).
Anche ai sensi del successivo intervento legislativo di cui alla L. n. 555/1912 (art. 1) era considerato cittadino per nascita “il figlio di padre cittadino” ovvero “il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”. Ai sensi del successivo art. 7, “salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
rinunziarvi”, mentre, ai sensi dell'art. 8, perdeva la cittadinanza colui che “spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza”, colui che
“avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza” e colui che “avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio”. Perdeva, altresì, la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 10, la “donna cittadina che si marita a uno straniero”.
Tali disposizioni normative sono state oggetto di intervento da parte della Corte Costituzionale, la quale, con sentenza del 16 aprile 1975, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, c. 3, nella parte in cui “prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna” e, con sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cit. art. 1, n. 1, nella parte in cui “non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (oltre che, in applicazione dell'art. 27 della Legge, 11 marzo 1953, n.
87, del cit. art. 1, n. 2, “che collega l'acquisto della cittadinanza materna da parte del figlio soltanto ad ipotesi di carattere residuale”).
Secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, all'esito dell'intervento della Corte
Costituzionale, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art.
219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948” e “per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n.
555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cassazione civile sez. un., 25/02/2009, n. 4466).
Il più recente intervento della giurisprudenza di legittimità ha, altresì, evidenziato, in ordine alla perdita della cittadinanza prevista dall'art. 8, che “l'acquisto della cittadinanza straniera, pure se accompagnato dal trasferimento all'estero della residenza, non implica necessariamente la perdita della cittadinanza italiana, la quale richieda, ai sensi della L. 13 giugno 1912, n. 555, art. 8, che detto acquisto sia avvenuto “spontaneamente”, ovvero se verificatosi “senza concorso di volontà” TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
dell'interessato che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana”
(Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n. 25317).
Il successivo intervento normativo di cui alla L. n. 123/1983 ha, pertanto, disposto all'art. 5 che
“è cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino e di madre cittadina”.
Ai sensi del più recente intervento legislativo, infine, il Legislatore con la L. n. 91/1992 (ratione temporis vigente prima della modifica di cui al D.L. del 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. del 23 maggio 2025, n. 74) ha disposto che (art. 1) è cittadino per nascita “il figlio di padre o madre cittadini”.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di osservare che “l'ordinamento giuridico italiano mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal c.c. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla L. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale L. n. 91 del 1992. L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita. Fino al
1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina. Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del c.c. del
1865, L. n. 555 del 1912, art.
1. Il quadro è mutato solo con la L. n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita - oggi - chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza). (…) È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. (…) La risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.
25317).
Alla luce di quanto dedotto, sulla scorta della documentazione in atti, la domanda dei ricorrenti va accolta, considerata la prova della linea di discendenza così come riportata in ricorso e in assenza di prova da parte del convenuto dell'esistenza di interruzioni (e con la precisazione che, CP_3 in caso di discrasie, si è attribuita rilevanza ai dati riportati non già nell'atto introduttivo del presente giudizio, bensì a quelli indicati negli allegati e nei documenti in lingua originale, ritenendosi che differenze dei nominativi rinvenute nei vari certificati e atti anagrafici sono attribuibili al contesto storico e culturale in cui gli italiani sono emigrati, alle condizioni dei registri civili in quel tempo, scritti manualmente da soggetti con diversità di idioma e di fonetica).
Il capostipite risulta (v. atto di nascita sub. doc. 1) nato in [...] in Parte_12 data 01/03/1856 da cittadini italiani e, emigrato in Cile, non ha mai rinunciato volontariamente ed esplicitamente alla sua cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato quale cittadino cileno (v. certificazione rilasciata dal Servizio Nazionale delle Migrazioni – Sezione Nazionalizzazioni del
Governo del Cile: doc. sub 3 allegato al ricorso), con la conseguenza che al medesimo deve riconoscersi la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861) e che la cittadinanza italiana deve, altresì, riconoscersi alla figlia , nata il [...], non Persona_4 emergendo che quest'ultima avesse rinunciato alla (ovvero posto in essere comportamenti volontariamente rivolti alla rinuncia della) cittadinanza italiana, nonché ai figli di quest'ultima e . Pt_4 Persona_5 Persona_6
La cittadinanza italiana deve, pertanto, riconoscersi agli odierni ricorrenti, e precisamente:
(in quanto figlia di ), nonché Parte_4 Persona_5
e Parte_6 Parte_5 Parte_6 Parte_11
(in quanto figli di ).
[...] Persona_11
La cittadinanza italiana deve, conseguentemente, riconoscersi agli ulteriori odierni ricorrenti, e precisamente: e (in quanto figli di Parte_2 Parte_1
, (in quanto figlia di Parte_11 Parte_7 Parte_5 TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
, e (in quanto Parte_6 Parte_8 Parte_10 figli di , nonché Parte_6 Parte_14
(in quanto figli di .
[...] Parte_8
Ne consegue che il ricorso debba essere accolto con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana e che il debba provvedere all'adozione dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
L'assenza di un previo diniego amministrativo, l'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale e la circostanza che il intimato non ha svolto difese inducono a disporre CP_3 la compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 14494/2023 R.G., così provvede:
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, riconosce il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a:
1) nata il [...] in [...], C.F. Parte_1
, residente in [...]215 – La RE, Santiago, Cile;
C.F._1
2) nata il [...] in [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residente in [...]215 – La RE, Santiago, Cile;
3) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_11
, residente in [...]215 – La RE, Santiago, Cile;
C.F._3
4) nata il [...] in [...], C.F. Parte_4
, residente in [...]7106 – La RE, Santiago, Cile;
C.F._4
5) , nato il [...] in [...], C.F. Parte_5
, residente in [...]1831, block C, App.to 31, Santiago, Cile;
C.F._5
6) , nata il [...] in [...], C.F. Parte_6
, residente in [...]51, Melpilla, Santiago, Cile;
C.F._6
7) , nata l'[...] in [...], C.F. , Parte_7 C.F._7 residente in [...]161, aptro 41, Santiago, Cile;
TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX Civile
8) nata il [...] in [...], C.F. Parte_8
, residente in [...]7135, La RE, Santiago, Cile;
C.F._8
9) , nato il [...] in [...], C.F. Parte_15
, residente in [...]7135, La RE, Santiago, Cile, in persona di C.F._9
e Parte_8 Controparte_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore in questione;
[...]
10) , nata l'[...] in [...], C.F. Parte_9
, residente in [...]7135, La RE, Santiago, Cile, in persona di C.F._10
e Parte_8 Controparte_2
quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore in questione;
[...]
11) nata il [...] in [...], C.F. Parte_10
, residente in [...]109, Monaco di Baviera, Germania;
C.F._11
- ordina che il e, per esso, l'Ufficiale dello stato civile competente Controparte_3 provveda alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- COMPENSA integralmente le spese di lite.
MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino, lì 27 novembre 2025.
Il Giudice dott. Valerio Brecciaroli