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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2863/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 12/10/2023 avverso la sentenza del Tribunale di VI n. 1091/2023, pubblicata il 13/09/2023,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Zosima Vecchio (C.F. ), presso il cui studio in Roma, Via C.F._1
Attilio Regolo 12/D è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Furio Suvilla (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._3
difensore in Vigevano, Piazza IV Novembre n. 11, come da procura in atti
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di VI n. 1091/2023, pubblicata il
13/09/2023
CONCLUSIONI:
Per : Parte_2
pagina 1 di 9 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa, accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, disporre la riforma della sentenza n.
1091/2023 (resa in data 17 agosto 2023 dal Tribunale Civile di VI, Sezione I, Giudice
Dott.ssa depositata in Cancelleria in data 13 settembre 2023 e notificata in data Parte_3
14 settembre 2023, nella causa portante numero di R.G. 1779/2020, tra Parte_1
e ), in favore dell e,
[...] Controparte_1 Parte_2 conseguentemente, dichiarata ammissibile e fondata la domandata spiegata dall' in CP_2
prime cure:
In via principale:
- accertare e dichiarare che la sentenza del Tribunale Civile di VI Sezione Lavoro n.
97/2021 – resa tra le medesime parti ed Parte_2 CP_1 ed avente ad oggetto l'opposizione a intimazione di pagamento n.
[...]
07920199003460130000 relativamente agli AV.A. prodromici nn. 37920112000268026,
37920120001089663, 37920120002959670, 37920130000839152, 37920130001866200,
37920140000591772, 37920140001756603, 37920140003486201, 37920150001383972,
37920160001062806, 37920160003083936, 37920160003783759, 37920170001937587,
37920170002465061, 37920180000748786 e 37920180001641990 – ha confermato la validità della intimazione di pagamento n. 07920199003460130000 e degli avvisi di addebito ad essa sottesi ed aventi numeri 37920112000268026, 37920120001089663, 37920120002959670,
37920130000839152, 37920130001866200, 37920140000591772, 37920140001756603,
37920140003486201, 37920150001383972, 37920160001062806, 37920160003083936,
37920160003783759, 37920170001937587, 37920170002465061, 37920180000748786 e
37920180001641990, anche propedeutici al p.p.t. n. proc. 07984201900002873001, fascicolo
ID n. 079/2019/000071464 impugnato da , e che gli avvisi stessi non Controparte_1
avevano formato oggetto della sentenza di annullamento resa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di VI n. 124/2020 che si era pronunciata, annullando
l'intimazione di pagamento n° 07920199003460130000, nei limiti della propria giurisdizione, ovverosia con esclusione degli avvisi di addebito dell' rispetto ai quali il potere di CP_3
cognizione e decisione è riservato per legge al Tribunale Civile in funzione di Giudice del
Lavoro;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della intimazione di pagamento n.
07920199003460130000 in relazione agli avvisi di addebito dell' nn. CP_3
37920112000268026, 37920120001089663, 37920120002959670, 37920130000839152,
37920130001866200, 37920140000591772, 37920140001756603, 37920140003486201,
pagina 2 di 9 37920150001383972, 37920160001062806, 37920160003083936, 37920160003783759,
37920170001937587, 37920170002465061, 37920180000748786 e 37920180001641990 ed altresì la legittimità degli avvisi di addebito indicati dichiarando che il diritto alla riscossione degli importi in esso dedotti non è prescritto e dunque accertare e dichiarare che la intimazione di pagamento n. 07920199003460130000 è attualmente valida ed efficace ai fini del recupero del credito di cui agli avvisi di addebito stessi, i quali sono stati dichiarati come validi ed attualmente esigibili e non prescritti dal Tribunale Lavoro di VI con la sopracitata sentenza
n. 97/2021, confermata in secondo grado;
- ancora per l'effetto, dichiarare la legittimità, l'efficacia e l'attuale procedibilità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. proc. 07984201900002873001, fascicolo ID n.
079/2019/000071464 per la parte del pignoramento medesimo corrispondente agli indicati avvisi di addebito (come richiesti ulteriormente con l'intimazione di pagamento n.
07920199003460130000), quali atti validi ed efficaci sottesi alla misura di esecuzione de qua, della quale è stata erroneamente dichiarata la nullità.
Ancora in via principale:
- accertare e dichiarare che gli avvisi di addebito n. 37920180003733783000 e n.
37920190000067243000 non avrebbero potuto né dovuto essere dichiarati nulli né avrebbero dovuto essere annullati né dichiarati prescritti, posto che gli stessi non erano e non sono non sottesi alla intimazione di pagamento n. 07920199003460130000 annullata dalla Corte di
Giustizia tributaria di primo grado di VI (che si era comunque pronunciata solo con riferimento alle cartelle che recavano dedotto il credito di natura tributaria);
- per l'effetto, dichiarare la legittimità, la validità e la attuale esigibilità di detti avvisi di addebito e dunque ed altresì la legittimità, l'efficacia e l'attuale procedibilità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. proc. 07984201900002873001, fascicolo ID n.
079/2019/000071464 anche per la parte del pignoramento medesimo corrispondente agli indicati avvisi di addebito, quali atti validi ed efficaci sottesi alla misura di esecuzione de qua, della quale è stata erroneamente dichiarata la nullità.
In ogni caso, vinto il gravame:
- dichiarare che nulla era e/o è dovuto al Sig. da parte dell Controparte_1 [...]
a titolo di spese di lite ed accessori per il primo grado di giudizio, Parte_2
disponendo con ogni miglior formula la restituzione delle somme eventualmente medio tempore versate a tal titolo da parte del soggetto addetto alla riscossione.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio,
pagina 3 di 9 oltre C.P.A., IVA e spese generali nella misura stabilita dalla legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore, antistatario”.
Per : Controparte_1
“In via pregiudiziale/preliminare: dichiarare inammissibile l'appello promosso da , per non Parte_2 aver, in violazione dell'art. 618 c.p.c., impugnato la sentenza n. 1091/2023 del Tribunale di
VI, mediante il corretto e rituale mezzo di impugnazione del ricorso in Cassazione;
per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di impugnazione.
Nel Merito:
In via principale, rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1091/2023, resa dal Parte_2
Tribunale di VI, per ogni motivazione addotta e per ogni altra motivazione in fatto e diritto ravvisabile d'ufficio; per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di impugnazione.
In subordine, decidendo la controversia nel merito, accogliere le domande del Sig. CP_1
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di VI con sentenza n. 1091/2023 respingeva le domande introdotte con atto di citazione ex art 616 c.p.c. da ( ”) nei confronti di Parte_1 CP_4
dichiarando nullo l'atto di pignoramento presso terzi n. Controparte_1
07984201900002873001, fascicolo n. 079/2019/000071464, avente ad oggetto il complessivo importo di € 205.962,41 per crediti tributari e previdenziali, nonché ogni atto ad esso prodromico e successivo, confermando l'insussistenza della pretesa creditoria azionata da
, che condannava al pagamento delle spese processuali. CP_4
1.1 Il Tribunale, in particolare, rilevava la nullità del pignoramento “per effetto della radicale nullità/inesistenza dell'intimazione di pagamento n. 07920199003460130000 quale atto prodromico (…) accertata con sentenza n. 124/2020 dalla Commissione Tributaria di
VI, che ha anche dichiarato la nullità/inesistenza delle cartelle ivi contenute quali atti prodromici per omessa notifica”. Affermava che “la nullità di tale intimazione di pagamento rende di conseguenza nullo ogni atto successivo” e che, pertanto, “l'atto di pignoramento impugnato risulta affetto anch'esso di nullità insanabile in quanto si basa su un atto prodromico che non risulta notificato. Essendo pertanto il titolo esecutivo vantato da parte pagina 4 di 9 ricorrente prescritto e non sussistendo i requisiti per la validità e per la continuazione dell'azione esecutiva attraverso pignoramenti presso terzi, per via dell'inefficacia dei titoli che ne sono a fondamento”, respingeva la domanda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , formulando tre motivi di gravame di CP_4
seguito esposti.
2.1 Si è costituito , chiedendo - in via preliminare - dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto la decisione, pronunciata all'esito di un giudizio di opposizione ad atti esecutivi, avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 618 c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, eccependo in ogni caso, con riferimento alle cartelle e agli avvisi di addebito impugnati innanzi al Giudice del Lavoro, la cessazione della materia del contendere in quanto nel frattempo definiti nell'ambito della c.d. rottamazione quater, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022.
All'udienza del 19/11/2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
3. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato in relazione al mezzo di impugnazione utilizzato da . CP_1 CP_4
Il giudizio di primo grado ha infatti avuto ad oggetto sia la contestazione del diritto di di CP_4
procedere ad esecuzione, sia la regolarità degli atti esecutivi. Tanto è vero che il ricorso introdotto in sede cautelare dallo stesso era titolato “Ricorso in opposizione CP_5
all'esecuzione ex art. 615, comma 2° c.p.c., nonché in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2° c.p.c.”.
Il Tribunale di VI ha poi annullato l'atto di pignoramento non per la pretesa irregolarità della sua notifica, bensì perché, in tesi, sarebbe venuto meno il diritto di procedere all'esecuzione essendo “il titolo esecutivo vantato da parte ricorrente prescritto e non sussistendo i requisiti per la validità e per la continuazione dell'azione esecutiva attraverso pignoramenti presso terzi”. Ne consegue che oggetto del giudizio e, dunque, dell'impugnazione, non è la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti successivi, bensì il diritto del creditore di procedere al pignoramento.
ha quindi correttamente introdotto il giudizio di impugnazione con atto di appello, che CP_4
risulta, per l'effetto, pienamente ammissibile.
4. Venendo al merito dell'impugnazione, con il primo motivo, lamenta l'erroneità della CP_4
sentenza di primo grado laddove è stato dichiarato nullo l'intero pignoramento presso terzi per inesistenza dell'intimazione di pagamento ad esso prodromico, nonostante tale intimazione, per pagina 5 di 9 quanto riguarda le cartelle per contributi previdenziali e gli avvisi di addebito dell' ad CP_3
essa sottesi, fosse stata ritenuta pienamente legittima dal Tribunale di VI sez. lavoro con sentenza n. 97/2021, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 181/2022.
In altre parole, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe considerato nullo l'intero pignoramento sulla base delle statuizioni della sentenza n. 124/2020 emessa dal giudice tributario, quando invece esso aveva statuito, nei limiti della propria giurisdizione, solamente in ordine ai crediti per il recupero coattivo di IRPEF, IVA, IRAP e Diritto Annuale Camera di
Commercio e non in ordine ai crediti per contributi previdenziali, ritenuti invece correttamente intimati ed esigibili dal giudice del lavoro.
4.1 Con il secondo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove CP_4
ha dichiarato nullo l'intero pignoramento presso terzi senza considerare che gli avvisi di addebito n. 37920180003733783000 e n. 37920190000067243000 ad esso sottesi non erano stati intimati con l'atto di intimazione n. 07920199003460130000 dichiarato nullo dalla
Commissione Tributaria Provinciale di VI, bensì erano stati intimati in data 16/1/2019 e
18/1/2019 a mezzo di posta raccomandata e dunque prescindevano da qualsivoglia pronuncia in ordine all'intimazione n. 07920199003460130000.
4.2 Infine, con il terzo motivo l' lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella CP_4 parte in cui il primo Giudice l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, stante la piena legittimità delle attività poste in essere dal soggetto addetto alla riscossione.
5. I motivi di impugnazione proposti da sono fondati e meritano pertanto accoglimento. CP_4
La sentenza impugnata appare infatti erronea laddove non ha riconosciuto in capo ad CP_4
l'esistenza del diritto ad agire esecutivamente in relazione ai crediti previdenziali, non ricompresi tra i crediti oggetto della pronuncia di annullamento resa dalla CTP di VI.
Gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 07920199003460130000 ed aventi numeri 37920112000268026, 37920120001089663, 37920120002959670,
37920130000839152, 37920130001866200, 37920140000591772, 37920140001756603,
37920140003486201, 37920150001383972, 37920160001062806, 37920160003083936,
37920160003783759, 37920170001937587, 37920170002465061, 37920180000748786 e
37920180001641990, propedeutici al p.p.t. n. proc. 07984201900002873001, fascicolo ID n.
079/2019/000071464, non sono stati, infatti, oggetto della sentenza di annullamento resa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di VI n. 124/2020 che si era pronunciata, accogliendo il ricorso e annullando l'intimazione di pagamento n° 07920199003460130000, nei limiti della propria giurisdizione, ovverosia con esclusione degli avvisi di addebito dell' rispetto CP_3
pagina 6 di 9 ai quali il potere di cognizione e decisione è riservato per legge al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Quest'ultimo, con decisione confermata in via definitiva dalla
Corte d'appello, ha ritenuto la piena validità e legittimità dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito, con accertamento della loro corretta notificazione, il che comporta l'assorbimento delle eccezioni (in punto di disconoscimento peraltro del tutto generico, notifica, decadenza e prescrizione) riproposte in questa sede dalla difesa CP_1
La pretesa creditoria di era dunque parzialmente fondata, sicché il giudice di primo grado CP_4
avrebbe dovuto dichiarare la validità del pignoramento per quanto riguardava i crediti previdenziali da esso portati.
6. Per analoghe ragioni, la sentenza impugnata appare altresì erronea laddove non ha considerato che tra gli avvisi di addebito riguardanti i crediti previdenziali, gli avvisi n.
37920180003733783000 e n. 37920190000067243000 risultavano essere stati notificati meno di un anno prima rispetto al pignoramento presso terzi e non abbisognavano quindi di specifica ulteriore intimazione. Essi, dunque, non potevano essere stati oggetto dell'annullamento ad opera della Commissione Tributaria di VI e anche sotto questo aspetto la sentenza merita di essere riformata.
In definitiva, la pretesa creditoria di portata dall'atto di pignoramento di cui è causa CP_4 risulta fondata per l'importo di € 39.325,00, corrispondente all'importo dei crediti e dei CP_3
crediti previdenziali sopra individuati.
7. Quanto alla dedotta adesione, da parte di alla definizione agevolata dei carichi CP_1 affidati all'Agente della riscossione presentata il 28.4.2023, deve escludersi che la relativa adesione e l'accoglimento della domanda con la documentata prova del pagamento delle prime due rate possano comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
7.1 Come più volte ribadito dalla Suprema Corte in relazione alle diverse procedure di definizione agevolata che si sono susseguite nel tempo e come da ultimo statuito, “In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma,
(…) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass, n. 24083/18). (…) D'altra parte, in mancanza di pagamento di tutte le rate (il pagamento dell'ultima era previsto per il 30.11.23) non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere” (Cass. n. 22736/2024).
pagina 7 di 9 Poiché nel caso di specie è pacifico che l'ultima rata del debito di nei confronti di CP_1
dovrà essere saldata entro il 30/11/2027 (cfr. doc. 3 fascicolo appellato), non può essere CP_4
dichiarata la cessazione della materia del contendere e pertanto la relativa istanza deve essere disattesa.
8. Attesa la reciproca soccombenza in primo grado, in considerazione del solo parziale riconoscimento delle reciproche domande, le relative spese vanno compensate.
Le spese del presente grado vanno invece poste a carico di , attesa la sua Controparte_1
soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri del
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 39.325,00 – e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo per la fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di VI n. Parte_1
1091/2023, pubblicata il 13/09/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la legittimità ed efficacia della intimazione di pagamento n. 07920199003460130000 in relazione agli avvisi di addebito dell' nn. 37920112000268026, CP_3
37920120001089663, 37920120002959670, 37920130000839152,
37920130001866200, 37920140000591772, 37920140001756603,
37920140003486201, 37920150001383972, 37920160001062806,
37920160003083936, 37920160003783759, 37920170001937587,
37920170002465061, 37920180000748786 e 37920180001641990, nonché la legittimità ed efficacia degli avvisi di addebito n. 37920180003733783000 e n.
37920190000067243000 e dunque la legittimità ed efficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. proc. 07984201900002873001, fascicolo ID n.
079/2019/000071464, per la parte ad essi relativa;
2. compensa le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna al pagamento nei confronti di delle spese del Controparte_1 CP_4
presente grado, che si liquidano in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed €
3.470,00 per la fase decisionale;
il tutto oltre spese generali, C.P.A. e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Zosima Vecchio, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi. pagina 8 di 9 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25/11/2024.
Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente relatore
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere
Dott. Alessandra Del Corvo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 12/10/2023 avverso la sentenza del Tribunale di VI n. 1091/2023, pubblicata il 13/09/2023,
TRA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'Avv. Zosima Vecchio (C.F. ), presso il cui studio in Roma, Via C.F._1
Attilio Regolo 12/D è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
Furio Suvilla (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._3
difensore in Vigevano, Piazza IV Novembre n. 11, come da procura in atti
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di VI n. 1091/2023, pubblicata il
13/09/2023
CONCLUSIONI:
Per : Parte_2
pagina 1 di 9 Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile adita, contrariis reiectis, per tutti i motivi di cui in narrativa, accogliere lo spiegato appello e, per l'effetto, disporre la riforma della sentenza n.
1091/2023 (resa in data 17 agosto 2023 dal Tribunale Civile di VI, Sezione I, Giudice
Dott.ssa depositata in Cancelleria in data 13 settembre 2023 e notificata in data Parte_3
14 settembre 2023, nella causa portante numero di R.G. 1779/2020, tra Parte_1
e ), in favore dell e,
[...] Controparte_1 Parte_2 conseguentemente, dichiarata ammissibile e fondata la domandata spiegata dall' in CP_2
prime cure:
In via principale:
- accertare e dichiarare che la sentenza del Tribunale Civile di VI Sezione Lavoro n.
97/2021 – resa tra le medesime parti ed Parte_2 CP_1 ed avente ad oggetto l'opposizione a intimazione di pagamento n.
[...]
07920199003460130000 relativamente agli AV.A. prodromici nn. 37920112000268026,
37920120001089663, 37920120002959670, 37920130000839152, 37920130001866200,
37920140000591772, 37920140001756603, 37920140003486201, 37920150001383972,
37920160001062806, 37920160003083936, 37920160003783759, 37920170001937587,
37920170002465061, 37920180000748786 e 37920180001641990 – ha confermato la validità della intimazione di pagamento n. 07920199003460130000 e degli avvisi di addebito ad essa sottesi ed aventi numeri 37920112000268026, 37920120001089663, 37920120002959670,
37920130000839152, 37920130001866200, 37920140000591772, 37920140001756603,
37920140003486201, 37920150001383972, 37920160001062806, 37920160003083936,
37920160003783759, 37920170001937587, 37920170002465061, 37920180000748786 e
37920180001641990, anche propedeutici al p.p.t. n. proc. 07984201900002873001, fascicolo
ID n. 079/2019/000071464 impugnato da , e che gli avvisi stessi non Controparte_1
avevano formato oggetto della sentenza di annullamento resa dalla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di VI n. 124/2020 che si era pronunciata, annullando
l'intimazione di pagamento n° 07920199003460130000, nei limiti della propria giurisdizione, ovverosia con esclusione degli avvisi di addebito dell' rispetto ai quali il potere di CP_3
cognizione e decisione è riservato per legge al Tribunale Civile in funzione di Giudice del
Lavoro;
- per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità della intimazione di pagamento n.
07920199003460130000 in relazione agli avvisi di addebito dell' nn. CP_3
37920112000268026, 37920120001089663, 37920120002959670, 37920130000839152,
37920130001866200, 37920140000591772, 37920140001756603, 37920140003486201,
pagina 2 di 9 37920150001383972, 37920160001062806, 37920160003083936, 37920160003783759,
37920170001937587, 37920170002465061, 37920180000748786 e 37920180001641990 ed altresì la legittimità degli avvisi di addebito indicati dichiarando che il diritto alla riscossione degli importi in esso dedotti non è prescritto e dunque accertare e dichiarare che la intimazione di pagamento n. 07920199003460130000 è attualmente valida ed efficace ai fini del recupero del credito di cui agli avvisi di addebito stessi, i quali sono stati dichiarati come validi ed attualmente esigibili e non prescritti dal Tribunale Lavoro di VI con la sopracitata sentenza
n. 97/2021, confermata in secondo grado;
- ancora per l'effetto, dichiarare la legittimità, l'efficacia e l'attuale procedibilità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. proc. 07984201900002873001, fascicolo ID n.
079/2019/000071464 per la parte del pignoramento medesimo corrispondente agli indicati avvisi di addebito (come richiesti ulteriormente con l'intimazione di pagamento n.
07920199003460130000), quali atti validi ed efficaci sottesi alla misura di esecuzione de qua, della quale è stata erroneamente dichiarata la nullità.
Ancora in via principale:
- accertare e dichiarare che gli avvisi di addebito n. 37920180003733783000 e n.
37920190000067243000 non avrebbero potuto né dovuto essere dichiarati nulli né avrebbero dovuto essere annullati né dichiarati prescritti, posto che gli stessi non erano e non sono non sottesi alla intimazione di pagamento n. 07920199003460130000 annullata dalla Corte di
Giustizia tributaria di primo grado di VI (che si era comunque pronunciata solo con riferimento alle cartelle che recavano dedotto il credito di natura tributaria);
- per l'effetto, dichiarare la legittimità, la validità e la attuale esigibilità di detti avvisi di addebito e dunque ed altresì la legittimità, l'efficacia e l'attuale procedibilità dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. proc. 07984201900002873001, fascicolo ID n.
079/2019/000071464 anche per la parte del pignoramento medesimo corrispondente agli indicati avvisi di addebito, quali atti validi ed efficaci sottesi alla misura di esecuzione de qua, della quale è stata erroneamente dichiarata la nullità.
In ogni caso, vinto il gravame:
- dichiarare che nulla era e/o è dovuto al Sig. da parte dell Controparte_1 [...]
a titolo di spese di lite ed accessori per il primo grado di giudizio, Parte_2
disponendo con ogni miglior formula la restituzione delle somme eventualmente medio tempore versate a tal titolo da parte del soggetto addetto alla riscossione.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali relativi ad entrambi i gradi di giudizio,
pagina 3 di 9 oltre C.P.A., IVA e spese generali nella misura stabilita dalla legge, con distrazione in favore del sottoscritto difensore, antistatario”.
Per : Controparte_1
“In via pregiudiziale/preliminare: dichiarare inammissibile l'appello promosso da , per non Parte_2 aver, in violazione dell'art. 618 c.p.c., impugnato la sentenza n. 1091/2023 del Tribunale di
VI, mediante il corretto e rituale mezzo di impugnazione del ricorso in Cassazione;
per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di impugnazione.
Nel Merito:
In via principale, rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da avverso la sentenza n. 1091/2023, resa dal Parte_2
Tribunale di VI, per ogni motivazione addotta e per ogni altra motivazione in fatto e diritto ravvisabile d'ufficio; per l'effetto, confermare la sentenza oggetto di impugnazione.
In subordine, decidendo la controversia nel merito, accogliere le domande del Sig. CP_1
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di VI con sentenza n. 1091/2023 respingeva le domande introdotte con atto di citazione ex art 616 c.p.c. da ( ”) nei confronti di Parte_1 CP_4
dichiarando nullo l'atto di pignoramento presso terzi n. Controparte_1
07984201900002873001, fascicolo n. 079/2019/000071464, avente ad oggetto il complessivo importo di € 205.962,41 per crediti tributari e previdenziali, nonché ogni atto ad esso prodromico e successivo, confermando l'insussistenza della pretesa creditoria azionata da
, che condannava al pagamento delle spese processuali. CP_4
1.1 Il Tribunale, in particolare, rilevava la nullità del pignoramento “per effetto della radicale nullità/inesistenza dell'intimazione di pagamento n. 07920199003460130000 quale atto prodromico (…) accertata con sentenza n. 124/2020 dalla Commissione Tributaria di
VI, che ha anche dichiarato la nullità/inesistenza delle cartelle ivi contenute quali atti prodromici per omessa notifica”. Affermava che “la nullità di tale intimazione di pagamento rende di conseguenza nullo ogni atto successivo” e che, pertanto, “l'atto di pignoramento impugnato risulta affetto anch'esso di nullità insanabile in quanto si basa su un atto prodromico che non risulta notificato. Essendo pertanto il titolo esecutivo vantato da parte pagina 4 di 9 ricorrente prescritto e non sussistendo i requisiti per la validità e per la continuazione dell'azione esecutiva attraverso pignoramenti presso terzi, per via dell'inefficacia dei titoli che ne sono a fondamento”, respingeva la domanda.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello , formulando tre motivi di gravame di CP_4
seguito esposti.
2.1 Si è costituito , chiedendo - in via preliminare - dichiararsi Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello in quanto la decisione, pronunciata all'esito di un giudizio di opposizione ad atti esecutivi, avrebbe dovuto essere impugnata con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 618 c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello, eccependo in ogni caso, con riferimento alle cartelle e agli avvisi di addebito impugnati innanzi al Giudice del Lavoro, la cessazione della materia del contendere in quanto nel frattempo definiti nell'ambito della c.d. rottamazione quater, avendo aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022.
All'udienza del 19/11/2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe.
3. Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'appellato in relazione al mezzo di impugnazione utilizzato da . CP_1 CP_4
Il giudizio di primo grado ha infatti avuto ad oggetto sia la contestazione del diritto di di CP_4
procedere ad esecuzione, sia la regolarità degli atti esecutivi. Tanto è vero che il ricorso introdotto in sede cautelare dallo stesso era titolato “Ricorso in opposizione CP_5
all'esecuzione ex art. 615, comma 2° c.p.c., nonché in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2° c.p.c.”.
Il Tribunale di VI ha poi annullato l'atto di pignoramento non per la pretesa irregolarità della sua notifica, bensì perché, in tesi, sarebbe venuto meno il diritto di procedere all'esecuzione essendo “il titolo esecutivo vantato da parte ricorrente prescritto e non sussistendo i requisiti per la validità e per la continuazione dell'azione esecutiva attraverso pignoramenti presso terzi”. Ne consegue che oggetto del giudizio e, dunque, dell'impugnazione, non è la regolarità formale del titolo esecutivo o del precetto ovvero dei singoli atti successivi, bensì il diritto del creditore di procedere al pignoramento.
ha quindi correttamente introdotto il giudizio di impugnazione con atto di appello, che CP_4
risulta, per l'effetto, pienamente ammissibile.
4. Venendo al merito dell'impugnazione, con il primo motivo, lamenta l'erroneità della CP_4
sentenza di primo grado laddove è stato dichiarato nullo l'intero pignoramento presso terzi per inesistenza dell'intimazione di pagamento ad esso prodromico, nonostante tale intimazione, per pagina 5 di 9 quanto riguarda le cartelle per contributi previdenziali e gli avvisi di addebito dell' ad CP_3
essa sottesi, fosse stata ritenuta pienamente legittima dal Tribunale di VI sez. lavoro con sentenza n. 97/2021, confermata dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 181/2022.
In altre parole, secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe considerato nullo l'intero pignoramento sulla base delle statuizioni della sentenza n. 124/2020 emessa dal giudice tributario, quando invece esso aveva statuito, nei limiti della propria giurisdizione, solamente in ordine ai crediti per il recupero coattivo di IRPEF, IVA, IRAP e Diritto Annuale Camera di
Commercio e non in ordine ai crediti per contributi previdenziali, ritenuti invece correttamente intimati ed esigibili dal giudice del lavoro.
4.1 Con il secondo motivo, lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado laddove CP_4
ha dichiarato nullo l'intero pignoramento presso terzi senza considerare che gli avvisi di addebito n. 37920180003733783000 e n. 37920190000067243000 ad esso sottesi non erano stati intimati con l'atto di intimazione n. 07920199003460130000 dichiarato nullo dalla
Commissione Tributaria Provinciale di VI, bensì erano stati intimati in data 16/1/2019 e
18/1/2019 a mezzo di posta raccomandata e dunque prescindevano da qualsivoglia pronuncia in ordine all'intimazione n. 07920199003460130000.
4.2 Infine, con il terzo motivo l' lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella CP_4 parte in cui il primo Giudice l'ha condannata al pagamento delle spese di lite, stante la piena legittimità delle attività poste in essere dal soggetto addetto alla riscossione.
5. I motivi di impugnazione proposti da sono fondati e meritano pertanto accoglimento. CP_4
La sentenza impugnata appare infatti erronea laddove non ha riconosciuto in capo ad CP_4
l'esistenza del diritto ad agire esecutivamente in relazione ai crediti previdenziali, non ricompresi tra i crediti oggetto della pronuncia di annullamento resa dalla CTP di VI.
Gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento n. 07920199003460130000 ed aventi numeri 37920112000268026, 37920120001089663, 37920120002959670,
37920130000839152, 37920130001866200, 37920140000591772, 37920140001756603,
37920140003486201, 37920150001383972, 37920160001062806, 37920160003083936,
37920160003783759, 37920170001937587, 37920170002465061, 37920180000748786 e
37920180001641990, propedeutici al p.p.t. n. proc. 07984201900002873001, fascicolo ID n.
079/2019/000071464, non sono stati, infatti, oggetto della sentenza di annullamento resa dalla
Commissione Tributaria Provinciale di VI n. 124/2020 che si era pronunciata, accogliendo il ricorso e annullando l'intimazione di pagamento n° 07920199003460130000, nei limiti della propria giurisdizione, ovverosia con esclusione degli avvisi di addebito dell' rispetto CP_3
pagina 6 di 9 ai quali il potere di cognizione e decisione è riservato per legge al Tribunale Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Quest'ultimo, con decisione confermata in via definitiva dalla
Corte d'appello, ha ritenuto la piena validità e legittimità dell'intimazione di pagamento e degli avvisi di addebito, con accertamento della loro corretta notificazione, il che comporta l'assorbimento delle eccezioni (in punto di disconoscimento peraltro del tutto generico, notifica, decadenza e prescrizione) riproposte in questa sede dalla difesa CP_1
La pretesa creditoria di era dunque parzialmente fondata, sicché il giudice di primo grado CP_4
avrebbe dovuto dichiarare la validità del pignoramento per quanto riguardava i crediti previdenziali da esso portati.
6. Per analoghe ragioni, la sentenza impugnata appare altresì erronea laddove non ha considerato che tra gli avvisi di addebito riguardanti i crediti previdenziali, gli avvisi n.
37920180003733783000 e n. 37920190000067243000 risultavano essere stati notificati meno di un anno prima rispetto al pignoramento presso terzi e non abbisognavano quindi di specifica ulteriore intimazione. Essi, dunque, non potevano essere stati oggetto dell'annullamento ad opera della Commissione Tributaria di VI e anche sotto questo aspetto la sentenza merita di essere riformata.
In definitiva, la pretesa creditoria di portata dall'atto di pignoramento di cui è causa CP_4 risulta fondata per l'importo di € 39.325,00, corrispondente all'importo dei crediti e dei CP_3
crediti previdenziali sopra individuati.
7. Quanto alla dedotta adesione, da parte di alla definizione agevolata dei carichi CP_1 affidati all'Agente della riscossione presentata il 28.4.2023, deve escludersi che la relativa adesione e l'accoglimento della domanda con la documentata prova del pagamento delle prime due rate possano comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
7.1 Come più volte ribadito dalla Suprema Corte in relazione alle diverse procedure di definizione agevolata che si sono susseguite nel tempo e come da ultimo statuito, “In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma,
(…) deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass, n. 24083/18). (…) D'altra parte, in mancanza di pagamento di tutte le rate (il pagamento dell'ultima era previsto per il 30.11.23) non è possibile dichiarare cessata la materia del contendere” (Cass. n. 22736/2024).
pagina 7 di 9 Poiché nel caso di specie è pacifico che l'ultima rata del debito di nei confronti di CP_1
dovrà essere saldata entro il 30/11/2027 (cfr. doc. 3 fascicolo appellato), non può essere CP_4
dichiarata la cessazione della materia del contendere e pertanto la relativa istanza deve essere disattesa.
8. Attesa la reciproca soccombenza in primo grado, in considerazione del solo parziale riconoscimento delle reciproche domande, le relative spese vanno compensate.
Le spese del presente grado vanno invece poste a carico di , attesa la sua Controparte_1
soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri del
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – € 39.325,00 – e con l'applicazione dei valori medi per tutte le fasi, salvo per la fase di trattazione liquidata in base ai valori minimi, non essendosi svolta alcuna attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di VI n. Parte_1
1091/2023, pubblicata il 13/09/2023, così provvede:
1. accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara la legittimità ed efficacia della intimazione di pagamento n. 07920199003460130000 in relazione agli avvisi di addebito dell' nn. 37920112000268026, CP_3
37920120001089663, 37920120002959670, 37920130000839152,
37920130001866200, 37920140000591772, 37920140001756603,
37920140003486201, 37920150001383972, 37920160001062806,
37920160003083936, 37920160003783759, 37920170001937587,
37920170002465061, 37920180000748786 e 37920180001641990, nonché la legittimità ed efficacia degli avvisi di addebito n. 37920180003733783000 e n.
37920190000067243000 e dunque la legittimità ed efficacia dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n. proc. 07984201900002873001, fascicolo ID n.
079/2019/000071464, per la parte ad essi relativa;
2. compensa le spese del primo grado di giudizio;
3. condanna al pagamento nei confronti di delle spese del Controparte_1 CP_4
presente grado, che si liquidano in complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione ed €
3.470,00 per la fase decisionale;
il tutto oltre spese generali, C.P.A. e IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Zosima Vecchio, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi. pagina 8 di 9 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25/11/2024.
Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
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