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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10636/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10636/2014 avente ad oggetto: “incidente stradale”
promossa da nato a [...] il [...] ), res. in Parte_1 C.F._1
VIA GOLGOTA N.20, , rappr. e dif. dall'Avv. RIZZO ALFREDO Pt_2
( ) ATTORE C.F._2
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
( ) Controparte_2 P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avv. BOVIO VINCENZO ( CONVENUTA C.F._4
1 con l'intervento di
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
domiciliato in VIA PUTIGNANI, 108, BARI, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' ; rappresentato e difeso dall'avv. DAPRILE Barbara (CF. CP_3
), giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito C.F._5 Per_1
di Fiumicino - Roma
[...]
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione del 26.11.2024 fissata ex art. 281 sexies cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato il 27.6.2014 e il 15.7.2014, ha convenuto in Parte_1
giudizio e la al fine di ottenere la Controparte_1 Controparte_2
condanna degli stessi al pagamento in suo favore dell'importo di € 103.139,85, oltre ad accessori di legge e spese.
Ha dedotto che, in data 15/4/2012, alle ore 12:30 circa, in mentre attraversava, a Pt_2
piedi sulle strisce pedonali, l'intersezione di Via Regina Margherita con Via Madonna della
Croce, era stato investito dall'autovettura Audi A4 con targa BP386LL, di proprietà e condotta da nonchè assicurata dalla Controparte_1 Controparte_2
riportando la frattura dell'omero sinistro.
Parte attrice ha, altresì, riferito di aver proposto ricorso ex art. 696 cpc e che il nominato ctu,
Dott. aveva quantificato l'invalidità permanente riportata nella misura del Persona_2
2 19%.
è rimasto contumace. Controparte_1
La si è costituta chiedendo il rigetto della domanda stante Controparte_2
l'incompatibilità delle lesioni fisiche lamentate con la descritta dinamica del sinistro. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa del e l'erronea quantificazione delle somme Pt_1
richieste.
In data 20.5.2021 è intervenuta l' che ha chiesto << previa declaratoria di CP_4
responsabilità esclusiva o, quantomeno, concorrente dei convenuti nel sinistro occorso all'attore in data 15 aprile 2012, condannare i convenuti, al pagamento in favore dell' CP_4
della somma di € 5.910,30 a titolo di prestazioni assistenziali erogate a titolo di indennità di malattia dall'Istituto >>, oltre ad accessori e spese.
Ammesso e non espletato l'interrogatorio formale di per mancata Controparte_5
presentazione dello stesso a renderlo senza giustificato motivo, ammessa e assunta prova testimoniale nonchè disposta ed espletata ctu diretta a ricostruire la dinamica del sinistro, la causa è stata posta in decisione a seguito di udienza del 26.11.2024 fissata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
B) MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, vanno condivise le conclusioni a cui è giunto il ctu, Ing. , al quale è Persona_3
stato conferito l'incarico di ricostruire la dinamica del sinistro al fine di verificare la compatibilità con la medesima delle lesioni lamentate dalla parte attrice.
Il detto ctu ha escluso che dal sinistro, svoltosi secondo le modalità indicate dalla stessa parte attrice, possano essere derivate le dedotte lesioni e, ciò, in << piena coerenza tecnica con i
3 riscontri desumibili dai richiamati crash tests, rispondenti ai principi cardinali che regolano
l'applicazione di un'azione d'urto e le sue conseguenze. Per questo, il sottoscritto ha dovuto necessariamente escludere che l'impatto della vettura possa aver determinato un ribaltamento verso sx del pedone, impegnato in marcia rettilinea e regolare quando venne improvvisamente urtato alla sua destra dalla sopraggiungente vettura Audi A3. >> (v. pag.
12 delle risposte del ctu alle osservazioni avverso la relazione del 31.1.2019 – c.d. bozza - trasmessa alle parti costituite).
In particolare, il ctu ha affermato che << dall'esame dei fatti e dalle indicazioni fornite dallo stesso riportate a verbale, l'incidente si verificò mentre il era in Parte_3 Pt_3
fase di attraversamento di via Madonna della Croce, nei pressi della intersezione con Viale
Regina Margherita, assistita da strisce pedonali appena visibili.
Dalle indicazioni ricevute, risulta che il , mentre attraversava la predetta via Madonna Pt_3
della Croce, nel medesimo senso di marcia che le vetture osservano nel percorrere il viale Co Regina Margherita, posto lì accanto, venne investito dalla vettura AUDI A4 condotta dal
, che lo urtò sul lato destro del corpo in quel momento esposto alla Controparte_1
direttrice di arrivo dei veicoli provenienti, in svolta, da viale Regina Margherita >> (v. pag.
7 della relazione del ctu del 31.1.2019 trasmessa alle parti costituite).
Il consulente d'ufficio ha tratto le riportate conclusioni sulla base delle dichiarazioni rese dal in sede di operazioni peritali che riferì che, << non appena ebbe ricevuto l'urto da Pt_1
destra da parte della sezione anteriore dell'Audi A4, eseguì un tentativo di appoggio con la mano destra, sul cofano della vettura per poi cadere verso il suolo con la parte sinistra del corpo>> (v. pag. 8 della relazione del 31.1.2019 trasmessa dal ctu alle parti costituite).
Dette dichiarazioni sono contenute nel verbale delle operazioni peritali redatto dal ctu in data
1.12.2018, ore 9, e sottoscritto anche dall'attore e dal suo difensore Avv. Parte_1
Alfredo Rizzo.
4 In particolare, nel detto verbale si legge:<< … il sig. chiarisce che al momento dell'urto, Pt_1
dopo un tentativo di appoggio con la mano destra sul cofano, cadde al suolo con la parte sx del corpo>>.
Il difensore del , Avv. Rizzo, sostiene che << Il CTU basa la ricostruzione del sinistro Pt_1
esclusivamente su “presunte “frasi e descrizioni della dinamica asseritamente rese al Ctu da parte del sig , in sede di operazioni, ma prive di riscontro perchè MAI RIFERITE nella Pt_1
maniera da lui intesa … >> (v. memorie datate 8.3.2023 e depositate i data 9.3.2023).
Il detto difensore non chiarisce, però, quali sarebbero le frasi riferite considerato che lo stesso, all'udienza dell'8.10.2019, ha affermato che il suo assistito << in sede di operazioni riferisce di aver istintivamente poggiato la mano sul cofano e di essere caduto sul lato sinistro rispetto al veicolo investitore >>, riportando, quindi, dichiarazioni pressoché identiche a quelle su cui il ctu ha basato la sua ricostruzione, a parte la mancata specificazione che trattavasi della mano destra.
Peraltro, si osserva che il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso (Cass., 2021/27723).
1.1 Parte attrice ha eccepito la nullità della ctu per avere il consulente assunto informazioni senza essere autorizzato dal giudice.
Premesso che, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, pur l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni (e non è questo il caso) e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (v. Sez. U., 2022/3086) e che nessuna eccezione di nullità è stata formulata dalla odierna parte attrice all'udienza dell'8.10.2019, si
5 osserva che, nel caso in esame, il ctu ha chiesto chiarimenti al su fatti secondari della Pt_1
controversia, attività per la quale lo stesso non ha bisogno di autorizzazione alcuna (attività, che in ogni caso, si autorizza a posteriori, ratificandola).
I fatti secondari, com'è noto, sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali, come la circostanza in esame (tentativo di appoggio con la mano destra sul cofano dopo l'urto) fornita dalla stessa parte attrice.
Invero, il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e chiarimenti alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa (Cass., 2021/27723).
A conferma di quanto sopra, le Sez. Unite, con la sentenza n. 3086 del 2022, hanno fissato il seguente principio di diritto: << in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio >>.
1.2 Ciò chiarito, come sopra detto, vanno pienamente condivise le conclusioni del ctu formulate sulla base << degli esiti consolidati raggiunti nel corso delle sperimentazioni eseguite in laboratorio (crash tests) con manichini antropomorfi, che consentono, in qualche
6 modo, di codificare gli investimenti auto-pedone, secondo alcuni parametri caratteristici che lo contraddistinguono (modalità dell'urto e punto d'incidenza, posizione del pedone e moto del pedone, velocità d'impatto della vettura, posizione finale del pedone … ottenuti nei centri prova europei ed americani >> e, in particolare, sulla base di nozioni tratte da uno specifico testo del prof. Per_4
Il ctu, con ampia motivazione a cui si rinvia, ha ritenuto che l'investimento di un pedone adulto sul lato destro da parte di un'autovettura che non ha riportato danni e che, come affermato dalla stessa difesa della parte attrice (v. pag. 4 delle note dell'8/9.3.2023), procedeva a velocità assai ridotta e determinava un moto post urto dell'investito così come descritto dalla parte attrice, non possa determinare la frattura dell'omero sinistro.
Precisato che il detto moto è coerente con lo << sbilanciamento verso la vettura che subisce il baricentro del corpo a seguito dell'impulso ricevuto nella sezione inferiore all'altezza di ginocchia e gambe, come attestato dalle predette esperienze di crash test eseguite su manichini antropomorfi >> (v. pag. 29 della bozza del 31.1.2019), il ctu, sulla base dei principi fisici tratti dalle prove di crash test dallo stesso ampiamente illustrate, afferma che in tali casi si verifica un rovesciamento dell'investito verso il cofano con appoggio e relativo imbarcamento verso il detto cofano per la inevitabile rotazione oraria intorno al centro di massa (posto poco al di sotto della cintola) e non una spinta in avanti nel senso di marcia della vettura. Secondo il ctu, tra l'altro, in tali casi, il pedone riporta anche traumi agli arti inferiori, traumi nel caso di specie assenti.
I rilievi della difesa e del consulente della parte attrice avverso le suddette conclusioni tecniche non possono condividersi.
Ininfluente appare il mancato esame dell'auto del che nel Cid non ha dichiarato CP_1
danni di sorta e, ciò, anche, in considerazione del tempo decorso dal sinistro che non dà la certezza che le condizioni del veicolo nel corso degli anni siano rimaste invariate. Né la parte
7 attrice spiega i motivi per cui, nonostante quanto sopra, ritiene necessario l'esame del mezzo investitore.
Nessun rilievo può, inoltre, attribuirsi all'affermazione del consulente medico nominato in sede di atp, prof. che ha ritenuto compatibili le lesioni riportate dall'attore << con Per_2
il trauma come viene descritto dal : urto da parte di un'auto sulla parte destra e caduta Pt_1
sull'asfalto >>.
Invero, detta compatibilità, per vero non motivata, riguarda la compatibilità della lesione lamentata con la dinamica del sinistro come descritta dal che sostiene di essere caduto Pt_1
sul fianco sinistro.
Inoltre, il suddetto ctu - che, in quanto medico, sarebbe comunque privo delle competenze tecniche necessarie - non ha ricevuto l'incarico di ricostruire la verosimile dinamica del sinistro per cui è causa e verificarne la compatibilità con le lesioni lamentate dall'attore.
Peraltro, la parte attrice nulla deduce avverso le affermazioni del suddetto consulente medico prof. - riportate in neretto dal ctu ing. alle pagg. 13 e 14 delle risposte rese Per_2 Per_5
alle osservazioni delle parti alla relazione del 31.1.2019 trasmessa alle parti - secondo cui:
<< Di tale incidente con investimento da parte di un auto, comunque, non è fatto cenno nelle certificazioni rilasciate dal Pronto Soccorso di e da quello del Miulli di Acquaviva Pt_2
ove venne ricoverato appunto, il 15.04. Nell'anamnesi, raccolta in questa stessa data, in realtà alquanto stringata, riportata nella cartella clinica è scritto “caduta accidentale ieri”>>.
Infine, si osserva che il lavoro del prof. , citato dalla parte attrice a sostegno della Per_6
propria tesi nelle memorie dell'8.3.2023, è ripotato parzialmente. Infatti, parte attrice riporta esclusivamente l'ipotesi indicata dal citato professore quale “Spinta in avanti” e non anche
8 le altre ipotesi indicate come “Proiezione in avanti” e “Caricamento sul cofano e proiezione in avanti”, impedendo così un esame completo delle esposte teorie.
Alla luce di quanto sopra, i testi escussi (che hanno riferito che il cadde sul lato sinistro Pt_4
del proprio corpo) non appaiono attendibili: hanno, infatti, riferito una dinamica del sinistro che il nominato ctu ha ritenuto inverosimile.
Ne consegue il rigetto della domanda avanzata da in quanto infondata. Parte_1
1. 3. INTERVENTO DELL' CP_4
1.3.1 L'intervento dell' effettuato dopo il consolidarsi delle preclusioni istruttorie, CP_4
diversamente da quanto ritenuto dalla è tempestivo. Controparte_2
Si ritiene, infatti, di aderire al principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. (in virtù del quale il terzo intervenuto nel processo non può svolgere l'attività istruttoria preliminare e probatoria che la fase eventualmente avanzata del procedimento non consenta alle parti) non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove, divieto che vincola solo le parti originarie (Cass., 2007/2093;
2006/3186; Cass. civ., sez. III, 25.2.2003, n. 2830; Cass. civ., I sez., 14.5.1999, n. 4471, in
Giur. it., 2000, 1182).
Principio ribadito dalla Cassazione con sentenza del 2011, la n. 15208, secondo cui chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio;
infatti, l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova,
9 non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza, non vi è il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.
1.3.2 Ciò premesso, la domanda di regresso avanzata dall' - che presuppone CP_4
l'accertamento della responsabilità, esclusa con la presente decisione, del convenuto assicurato, – va rigettata. Controparte_1
C) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Pertanto, le spese affrontate dalla convenuta assicurazione costituita vanno poste a carico di
Parte_5
Le spese sostenute dall' anch'essa soccombente, rimangono a carico della stessa. CP_4
Le spese tra l e la vanno compensate. CP_4 Controparte_7
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00 per la e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di Controparte_7
cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta le domande avanzate da e dall' nei confronti di Parte_1 CP_4 [...]
e della;
CP_1 Controparte_2
condanna a rimborsare alla le spese di lite che Parte_1 Controparte_2
10 liquida in complessivi euro 14.103,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e fase decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e per spese generali;
compensa le spese processuali tra l' e la CP_4 Controparte_7
pone le spese di ctu interamente a carico di . Parte_1
Così deciso il 2 gennaio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10636/2014 avente ad oggetto: “incidente stradale”
promossa da nato a [...] il [...] ), res. in Parte_1 C.F._1
VIA GOLGOTA N.20, , rappr. e dif. dall'Avv. RIZZO ALFREDO Pt_2
( ) ATTORE C.F._2
Contro
(C.F. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
( ) Controparte_2 P.IVA_1
rappr. e dif. dall'Avv. BOVIO VINCENZO ( CONVENUTA C.F._4
1 con l'intervento di
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
domiciliato in VIA PUTIGNANI, 108, BARI, presso l'Ufficio Legale Distrettuale dell' ; rappresentato e difeso dall'avv. DAPRILE Barbara (CF. CP_3
), giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito C.F._5 Per_1
di Fiumicino - Roma
[...]
INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione del 26.11.2024 fissata ex art. 281 sexies cpc.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
A) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato il 27.6.2014 e il 15.7.2014, ha convenuto in Parte_1
giudizio e la al fine di ottenere la Controparte_1 Controparte_2
condanna degli stessi al pagamento in suo favore dell'importo di € 103.139,85, oltre ad accessori di legge e spese.
Ha dedotto che, in data 15/4/2012, alle ore 12:30 circa, in mentre attraversava, a Pt_2
piedi sulle strisce pedonali, l'intersezione di Via Regina Margherita con Via Madonna della
Croce, era stato investito dall'autovettura Audi A4 con targa BP386LL, di proprietà e condotta da nonchè assicurata dalla Controparte_1 Controparte_2
riportando la frattura dell'omero sinistro.
Parte attrice ha, altresì, riferito di aver proposto ricorso ex art. 696 cpc e che il nominato ctu,
Dott. aveva quantificato l'invalidità permanente riportata nella misura del Persona_2
2 19%.
è rimasto contumace. Controparte_1
La si è costituta chiedendo il rigetto della domanda stante Controparte_2
l'incompatibilità delle lesioni fisiche lamentate con la descritta dinamica del sinistro. In subordine, ha eccepito il concorso di colpa del e l'erronea quantificazione delle somme Pt_1
richieste.
In data 20.5.2021 è intervenuta l' che ha chiesto << previa declaratoria di CP_4
responsabilità esclusiva o, quantomeno, concorrente dei convenuti nel sinistro occorso all'attore in data 15 aprile 2012, condannare i convenuti, al pagamento in favore dell' CP_4
della somma di € 5.910,30 a titolo di prestazioni assistenziali erogate a titolo di indennità di malattia dall'Istituto >>, oltre ad accessori e spese.
Ammesso e non espletato l'interrogatorio formale di per mancata Controparte_5
presentazione dello stesso a renderlo senza giustificato motivo, ammessa e assunta prova testimoniale nonchè disposta ed espletata ctu diretta a ricostruire la dinamica del sinistro, la causa è stata posta in decisione a seguito di udienza del 26.11.2024 fissata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, come sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc.
B) MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Invero, vanno condivise le conclusioni a cui è giunto il ctu, Ing. , al quale è Persona_3
stato conferito l'incarico di ricostruire la dinamica del sinistro al fine di verificare la compatibilità con la medesima delle lesioni lamentate dalla parte attrice.
Il detto ctu ha escluso che dal sinistro, svoltosi secondo le modalità indicate dalla stessa parte attrice, possano essere derivate le dedotte lesioni e, ciò, in << piena coerenza tecnica con i
3 riscontri desumibili dai richiamati crash tests, rispondenti ai principi cardinali che regolano
l'applicazione di un'azione d'urto e le sue conseguenze. Per questo, il sottoscritto ha dovuto necessariamente escludere che l'impatto della vettura possa aver determinato un ribaltamento verso sx del pedone, impegnato in marcia rettilinea e regolare quando venne improvvisamente urtato alla sua destra dalla sopraggiungente vettura Audi A3. >> (v. pag.
12 delle risposte del ctu alle osservazioni avverso la relazione del 31.1.2019 – c.d. bozza - trasmessa alle parti costituite).
In particolare, il ctu ha affermato che << dall'esame dei fatti e dalle indicazioni fornite dallo stesso riportate a verbale, l'incidente si verificò mentre il era in Parte_3 Pt_3
fase di attraversamento di via Madonna della Croce, nei pressi della intersezione con Viale
Regina Margherita, assistita da strisce pedonali appena visibili.
Dalle indicazioni ricevute, risulta che il , mentre attraversava la predetta via Madonna Pt_3
della Croce, nel medesimo senso di marcia che le vetture osservano nel percorrere il viale Co Regina Margherita, posto lì accanto, venne investito dalla vettura AUDI A4 condotta dal
, che lo urtò sul lato destro del corpo in quel momento esposto alla Controparte_1
direttrice di arrivo dei veicoli provenienti, in svolta, da viale Regina Margherita >> (v. pag.
7 della relazione del ctu del 31.1.2019 trasmessa alle parti costituite).
Il consulente d'ufficio ha tratto le riportate conclusioni sulla base delle dichiarazioni rese dal in sede di operazioni peritali che riferì che, << non appena ebbe ricevuto l'urto da Pt_1
destra da parte della sezione anteriore dell'Audi A4, eseguì un tentativo di appoggio con la mano destra, sul cofano della vettura per poi cadere verso il suolo con la parte sinistra del corpo>> (v. pag. 8 della relazione del 31.1.2019 trasmessa dal ctu alle parti costituite).
Dette dichiarazioni sono contenute nel verbale delle operazioni peritali redatto dal ctu in data
1.12.2018, ore 9, e sottoscritto anche dall'attore e dal suo difensore Avv. Parte_1
Alfredo Rizzo.
4 In particolare, nel detto verbale si legge:<< … il sig. chiarisce che al momento dell'urto, Pt_1
dopo un tentativo di appoggio con la mano destra sul cofano, cadde al suolo con la parte sx del corpo>>.
Il difensore del , Avv. Rizzo, sostiene che << Il CTU basa la ricostruzione del sinistro Pt_1
esclusivamente su “presunte “frasi e descrizioni della dinamica asseritamente rese al Ctu da parte del sig , in sede di operazioni, ma prive di riscontro perchè MAI RIFERITE nella Pt_1
maniera da lui intesa … >> (v. memorie datate 8.3.2023 e depositate i data 9.3.2023).
Il detto difensore non chiarisce, però, quali sarebbero le frasi riferite considerato che lo stesso, all'udienza dell'8.10.2019, ha affermato che il suo assistito << in sede di operazioni riferisce di aver istintivamente poggiato la mano sul cofano e di essere caduto sul lato sinistro rispetto al veicolo investitore >>, riportando, quindi, dichiarazioni pressoché identiche a quelle su cui il ctu ha basato la sua ricostruzione, a parte la mancata specificazione che trattavasi della mano destra.
Peraltro, si osserva che il c.t.u., in quanto ausiliario del giudice, ha la qualità di pubblico ufficiale, sicché il verbale redatto, attestante le dichiarazioni a lui rese, fa fede fino a querela di falso (Cass., 2021/27723).
1.1 Parte attrice ha eccepito la nullità della ctu per avere il consulente assunto informazioni senza essere autorizzato dal giudice.
Premesso che, in materia di consulenza tecnica d'ufficio, pur l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni (e non è questo il caso) e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso (v. Sez. U., 2022/3086) e che nessuna eccezione di nullità è stata formulata dalla odierna parte attrice all'udienza dell'8.10.2019, si
5 osserva che, nel caso in esame, il ctu ha chiesto chiarimenti al su fatti secondari della Pt_1
controversia, attività per la quale lo stesso non ha bisogno di autorizzazione alcuna (attività, che in ogni caso, si autorizza a posteriori, ratificandola).
I fatti secondari, com'è noto, sono i fatti privi di efficacia probatoria diretta, ma funzionali alla dimostrazione dei fatti principali, come la circostanza in esame (tentativo di appoggio con la mano destra sul cofano dopo l'urto) fornita dalla stessa parte attrice.
Invero, il consulente tecnico d'ufficio, nell'espletamento del mandato ricevuto, può chiedere informazioni a terzi e chiarimenti alle parti per l'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senza bisogno di una preventiva autorizzazione del giudice, atteso che tali informazioni, di cui siano indicate le fonti in modo da permetterne il controllo delle parti, possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, unitamente alle altre risultanze di causa (Cass., 2021/27723).
A conferma di quanto sopra, le Sez. Unite, con la sentenza n. 3086 del 2022, hanno fissato il seguente principio di diritto: << in materia di consulenza tecnica d'ufficio il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio >>.
1.2 Ciò chiarito, come sopra detto, vanno pienamente condivise le conclusioni del ctu formulate sulla base << degli esiti consolidati raggiunti nel corso delle sperimentazioni eseguite in laboratorio (crash tests) con manichini antropomorfi, che consentono, in qualche
6 modo, di codificare gli investimenti auto-pedone, secondo alcuni parametri caratteristici che lo contraddistinguono (modalità dell'urto e punto d'incidenza, posizione del pedone e moto del pedone, velocità d'impatto della vettura, posizione finale del pedone … ottenuti nei centri prova europei ed americani >> e, in particolare, sulla base di nozioni tratte da uno specifico testo del prof. Per_4
Il ctu, con ampia motivazione a cui si rinvia, ha ritenuto che l'investimento di un pedone adulto sul lato destro da parte di un'autovettura che non ha riportato danni e che, come affermato dalla stessa difesa della parte attrice (v. pag. 4 delle note dell'8/9.3.2023), procedeva a velocità assai ridotta e determinava un moto post urto dell'investito così come descritto dalla parte attrice, non possa determinare la frattura dell'omero sinistro.
Precisato che il detto moto è coerente con lo << sbilanciamento verso la vettura che subisce il baricentro del corpo a seguito dell'impulso ricevuto nella sezione inferiore all'altezza di ginocchia e gambe, come attestato dalle predette esperienze di crash test eseguite su manichini antropomorfi >> (v. pag. 29 della bozza del 31.1.2019), il ctu, sulla base dei principi fisici tratti dalle prove di crash test dallo stesso ampiamente illustrate, afferma che in tali casi si verifica un rovesciamento dell'investito verso il cofano con appoggio e relativo imbarcamento verso il detto cofano per la inevitabile rotazione oraria intorno al centro di massa (posto poco al di sotto della cintola) e non una spinta in avanti nel senso di marcia della vettura. Secondo il ctu, tra l'altro, in tali casi, il pedone riporta anche traumi agli arti inferiori, traumi nel caso di specie assenti.
I rilievi della difesa e del consulente della parte attrice avverso le suddette conclusioni tecniche non possono condividersi.
Ininfluente appare il mancato esame dell'auto del che nel Cid non ha dichiarato CP_1
danni di sorta e, ciò, anche, in considerazione del tempo decorso dal sinistro che non dà la certezza che le condizioni del veicolo nel corso degli anni siano rimaste invariate. Né la parte
7 attrice spiega i motivi per cui, nonostante quanto sopra, ritiene necessario l'esame del mezzo investitore.
Nessun rilievo può, inoltre, attribuirsi all'affermazione del consulente medico nominato in sede di atp, prof. che ha ritenuto compatibili le lesioni riportate dall'attore << con Per_2
il trauma come viene descritto dal : urto da parte di un'auto sulla parte destra e caduta Pt_1
sull'asfalto >>.
Invero, detta compatibilità, per vero non motivata, riguarda la compatibilità della lesione lamentata con la dinamica del sinistro come descritta dal che sostiene di essere caduto Pt_1
sul fianco sinistro.
Inoltre, il suddetto ctu - che, in quanto medico, sarebbe comunque privo delle competenze tecniche necessarie - non ha ricevuto l'incarico di ricostruire la verosimile dinamica del sinistro per cui è causa e verificarne la compatibilità con le lesioni lamentate dall'attore.
Peraltro, la parte attrice nulla deduce avverso le affermazioni del suddetto consulente medico prof. - riportate in neretto dal ctu ing. alle pagg. 13 e 14 delle risposte rese Per_2 Per_5
alle osservazioni delle parti alla relazione del 31.1.2019 trasmessa alle parti - secondo cui:
<< Di tale incidente con investimento da parte di un auto, comunque, non è fatto cenno nelle certificazioni rilasciate dal Pronto Soccorso di e da quello del Miulli di Acquaviva Pt_2
ove venne ricoverato appunto, il 15.04. Nell'anamnesi, raccolta in questa stessa data, in realtà alquanto stringata, riportata nella cartella clinica è scritto “caduta accidentale ieri”>>.
Infine, si osserva che il lavoro del prof. , citato dalla parte attrice a sostegno della Per_6
propria tesi nelle memorie dell'8.3.2023, è ripotato parzialmente. Infatti, parte attrice riporta esclusivamente l'ipotesi indicata dal citato professore quale “Spinta in avanti” e non anche
8 le altre ipotesi indicate come “Proiezione in avanti” e “Caricamento sul cofano e proiezione in avanti”, impedendo così un esame completo delle esposte teorie.
Alla luce di quanto sopra, i testi escussi (che hanno riferito che il cadde sul lato sinistro Pt_4
del proprio corpo) non appaiono attendibili: hanno, infatti, riferito una dinamica del sinistro che il nominato ctu ha ritenuto inverosimile.
Ne consegue il rigetto della domanda avanzata da in quanto infondata. Parte_1
1. 3. INTERVENTO DELL' CP_4
1.3.1 L'intervento dell' effettuato dopo il consolidarsi delle preclusioni istruttorie, CP_4
diversamente da quanto ritenuto dalla è tempestivo. Controparte_2
Si ritiene, infatti, di aderire al principio affermato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché la preclusione sancita dall'art. 268 c.p.c. (in virtù del quale il terzo intervenuto nel processo non può svolgere l'attività istruttoria preliminare e probatoria che la fase eventualmente avanzata del procedimento non consenta alle parti) non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove, divieto che vincola solo le parti originarie (Cass., 2007/2093;
2006/3186; Cass. civ., sez. III, 25.2.2003, n. 2830; Cass. civ., I sez., 14.5.1999, n. 4471, in
Giur. it., 2000, 1182).
Principio ribadito dalla Cassazione con sentenza del 2011, la n. 15208, secondo cui chi interviene volontariamente in un processo già pendente ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia ormai spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del thema decidendum; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo o il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio;
infatti, l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova,
9 non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza, non vi è il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.
1.3.2 Ciò premesso, la domanda di regresso avanzata dall' - che presuppone CP_4
l'accertamento della responsabilità, esclusa con la presente decisione, del convenuto assicurato, – va rigettata. Controparte_1
C) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Pertanto, le spese affrontate dalla convenuta assicurazione costituita vanno poste a carico di
Parte_5
Le spese sostenute dall' anch'essa soccombente, rimangono a carico della stessa. CP_4
Le spese tra l e la vanno compensate. CP_4 Controparte_7
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00 per la e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di Controparte_7
cui al d.m. 147/22, in quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass. n. 2017/23318).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta le domande avanzate da e dall' nei confronti di Parte_1 CP_4 [...]
e della;
CP_1 Controparte_2
condanna a rimborsare alla le spese di lite che Parte_1 Controparte_2
10 liquida in complessivi euro 14.103,00 per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e fase decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e per spese generali;
compensa le spese processuali tra l' e la CP_4 Controparte_7
pone le spese di ctu interamente a carico di . Parte_1
Così deciso il 2 gennaio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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