Decreto 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, decreto 09/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3429/2024 R.G. Prev. A.T.P.
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Fedora Cavalcanti;
esaminati gli atti della procedura n. 3429/2024 R.G. Prev., introdotta da , Parte_1
(nato il [...] a [...]. BILOTTA CRISTIAN;
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis, 4° co., c.p.c.; ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio.
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO:
[] indennità di accompagnamento (art. 1 L. 21/11/1988, n. 508);
[X] pensione di inabilità (art. 12 L. 118/1971);
[] assegno di invalidità (art. 13 L. 118/1971) (invalidità civile pari al ___ %);
[] indennità di frequenza (L. 289/1990);
[] pensione/indennità per ciechi assoluti;
[] pensione/indennità per ciechi parziali;
[] pensione/indennità per sordi perlinguali;
[] pensione ordinaria di inabilità (art. 2 L. 222/1984);
[] assegno ordinario di invalidità (art. 1 L. 222/1984) (invalidità AGO pari al ___ %);
[] accertamento dello stato di “persona handicappata in situazione di gravità” (art. 3 co. 3L. 104/1992);
Accertamento del requisito sanitario = NEGATIVO (invalidità civile in misura pari al 60 per cento).
SPESE
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Per la relativa liquidazione, premesso che ai fini dell'individuazione degli scaglioni applicabili, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 13 c.p.c., comma 1, di talché, se il titolo è controverso, il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni (Cass. S.U. n. 10455 del 2015) e che, applicando tali principi al caso in esame, il valore della causa va individuato tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tale scaglione rientrando l'ammontare di due annualità della prestazione richiesta;
letto ed applicato il D.M. n. 55/2014 e succ. mod. (D.M. 13 agosto 2022 n. 147, art. 6, ai sensi del quale le nuove tariffe in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
essendo stato pubblicato, dunque, sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; cfr. Cass. ord. n. 33482/2022) i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, computando tre fasi per il procedimento di istruzione preventiva, vanno individuati in Euro 1.168,50 per la fase di istruzione preventiva (risultanti dalla somma di Euro 567,00 per studio della controversia, Euro 709,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 1.061,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre «fino al 50 per cento» «in applicazione dei parametri generali», ossia in funzione «delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»: e ciò deve senz'altro affermarsi in relazione ad un giudizio come quello di cui all'art. 445-bis c.p.c., caratterizzato dall'assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico- legale. Tenuto conto che l'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del Pt_2
d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005 (cfr. Cass. n. 9878/2019 e succ. conf.), le spese di lite sono liquidate in complessivi euro 934,80 oltre accessori ove dovuti come per legge.
Le spese di CTU (liquidate come da separato decreto), in assenza di regolare dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., sono poste a carico delle parti in solido nei rapporti con il CTU ed a carico esclusivo della parte ricorrente soccombente nei rapporti interni tra condebitori solidali.
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente.
Si notifichi all' (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.). Pt_2
Cosenza, 04/06/2025
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Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Fedora Cavalcanti
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