TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 28810/2021 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Valentina Boroni
Nella causa iscritta al numero di RG 28810 2021
Promossa da
(CF ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BUCCIARELLI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 2 60027 OSIMO
- Parte attrice opponente –
Contro
(P IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 1 BERGAMO
- Parte Convenuta Opposta-
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Motivi della decisione
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio opponendosi al Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 9432/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 17 aprile 2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.979,00, oltre interessi di cui D. lgs.
pagina 1 di 6 231/2002 dal 14 gennaio 2021 sino al saldo e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo residuo per la compravendita dell'autovettura Audi A6 AllRoad chilometri zero telaio
/ vin WAUZZZF24LN028592.
A sostegno dell'opposizione ha allegato l'inesistenza del credito ritenendo di aver versato a parte venditrice il totale importo richiesto, come da quietanze rilasciate a saldo in data 26-11-2020 e 30-
11-2020, rassegnando poi le seguenti conclusioni:
- In rito, in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento in quanto parte opponente nulla deve alla società opposta, anche in virtù delle quietanze rilasciate a saldo dalla in data 26.11.2020 e 30.11.2020 e per l'effetto revocare e/o annullare Controparte_1
e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 9432/2021.
- In caso di pieno accoglimento dell'opposizione e di condanna alle spese della controparte, la condanna ex art. 96, c. 3 c.p.c. della società Controparte_1
Si è costituita con comparsa di risposta rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto Controparte_1
delle eccezioni sollevate dall'opponente e procedendo al disconoscimento del doc. 7 in quanto non recante la sottoscrizione del legale rappresentante e non redatto dalla convenuta opposta;
in rito ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza il g.i. -precedente assegnatario del ruolo- non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in assenza dei presupposti di legge;
sono quindi stati concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c.
Sono quindi state ammesse alcune delle istanze istruttorie delle parti (come da ordinanza del
21.03.2022) ed è stato esaminato il teste (udienza del 19.05.2022); quindi il g.i. Testimone_1
ha formulato una proposta conciliativa della controversia concedendo alle parti termine per l'adesione a tale proposta fino alla successiva udienza del 15 giugno 2022, celebratasi tramite trattazione scritta.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 22 giugno 2023 solo parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da foglio di p.c. depositato il 27.03.2023 e la causa veniva pagina 2 di 6 trattenuta in decisione dal g.i. nuovo assegnatario, con assegnazione dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Medio tempore il fascicolo è stato riassegnato ulteriormente al presente g.i. che con provvedimento del 19.10.2024, ha rinviato l'udienza per la decisione ordinaria al 5.12.2024, trattenendo poi la causa in decisione senza concedere ulteriore termine essendo agli atti già le comparse conclusionali e le repliche depositate prima della rimessione in istruttoria della causa ad opera del precedente giudice.
L'opposizione è infondata e va respinta.
È noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione avente per oggetto non solo la verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ma anche l'accertamento del credito secondo gli ordinari oneri probatori e l'accertamento dei fatti estintivi allegati dall'opponente, convenuto in senso sostanziale.
E dunque nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto assume le vesti di attore in senso sostanziale, onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre il debitore opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In tale contesto parte creditrice ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte in fase monitoria.
Ora l'opposta creditrice ricollega l'esistenza del titolo creditorio alla proposta di acquisto del
3.11.2020 avente ad oggetto l'autovettura Audi A6 AllRoad per il complessivo prezzo di €
65.100,00 (doc. 1 , nel cui importo era stato ricompreso anche il valore dell'automobile CP_1
Q5 2.0 TDI Business pari a € 19.600,00 di cui il sig. ra utilizzatore in virtù di un contratto Pt_1
di locazione di finanziaria stipulato con la Banca IFIS s.p.a.
Non vi è contestazione, ma la circostanza risulta documentalmente provata, che l'autovettura sia stata consegnata all'opponente che ne ha acquisito il materiale possesso.
Orbene, successivamente alla sottoscrizione della proposta di acquisto è documentalmente provato il subentro di nel contratto di locazione finanziaria originariamente stipulato dal Controparte_1
sig. Infatti, a seguito della lettera del 6.11.2020 inviata dall'istituto bancario Banca Infis Pt_1
pagina 3 di 6 S.p.A - avente ad oggetto “preventivo cessione di contratto e contestuale risoluzione/rimborso anticipato e acquisto del veicolo” -, il 16.11.2021 viene stipulato tra che quindi non Pt_1
poteva non conoscerne le condizioni, e un contratto di cessione del contratto di Controparte_1
leasing. In base a tale contratto di cessione è stato pagato a dalla convenuta Controparte_2 opposta il residuo delle rate del leasing non ancora estinte dall' opponente pari ad € 29.221,16 a titolo di “risoluzione/rimborso anticipato nei confronti della società ceduta”, confermato anche dalla causale del bonifico eseguito dalla società opposta. (doc. 2 . CP_1
È provato quindi che con tale pagamento è divenuta proprietaria dell'autovettura Q5 2.0 CP_1
con conseguente impossibilità di imputazione del valore di tale automobile pari a € CP_3
19.600,00 al prezzo di acquisto complessivo di € 65.100,00.
In assenza di una prova in ordine ad una diversa considerazione del maggior valore della autovettura usata rispetto al prezzo di riscatto effettivamente corrisposto da non può CP_1
considerarsi dovuto alcuna decurtazione del prezzo di vndita.
Appare dunque evidente come il non contestato pagamento del sig. di complessivi € Pt_1
55.121,16, di cui € 46.400,00, tramite ulteriore finanziamento COMPASS e € 8.721,16 a mezzo di assegno bancario consegnato alla società venditrice al momento della consegna della automobile avvenuta in data 30.11.2020, non può ritenersi totalmente satisfattorio, residuando l'importo di €
9.979,00.
A fronte di tale ricostruzione può affermarsi che parte creditrice opposta abbia provato le ragioni del proprio credito ed abbia pienamente assolto il proprio onere probatorio. Infatti il prezzo di vendita della autovettura acquistata dal sig. era stato fissato nella somma di euro Pt_1
65.100,00 e il valore dell'usato indicato come mero parametro al momento dell'offerta e legato alla sottintesa proprietà piena dell'autovettura usata da parte del sig. ( cosa che non si è Pt_1
verificata avendo quest'ultimo preferito procedere alla cessione del contratto di finanziamento piuttosto che estinguerlo direttamente e consegnare l'autovettura usata in conto imputazione del prezzo della nuova).
Al contrario, l'opponente non ha assolto il proprio onere probatorio non potendosi ritenere raggiunta la prova sull'inesistenza o l'estinzione del credito vantato in fase monitoria da CP_1
[...]
A sostegno della propria eccezione parte opponente, ritenendo di aver pagato quanto richiesto dalla società venditrice, ha prodotto infatti dei messaggi WhatsApp del 26.11.2020 (doc. 6), nonché una pagina 4 di 6 fotocopia dell'assegno consegnato ad di importo pari a € 8.721,16 con dicitura “saldo CP_1
acquisto A6 allroad targa GB 883 XM” e con sottoscrizione del sig. (doc. 7) Testimone_1
In primo luogo, con riferimento allo scambio di messaggi in data 26.11.2020 (doc. 6), è evidente come questi derivino da una conversazione con di cui non è dimostrata la Testimone_1
qualifica di legale rappresentante della società creditrice e che pertanto non può essere vincolante per Controparte_4
Allo stesso modo alcun valore probatorio può essere riferito alla scrittura privata di cui al doc.7 atteso che la sottoscrizione è stata disconosciuta ritualmente da nella persona Controparte_4
della sua legale rappresentante Ne consegue che poiché a tale disconoscimento non è CP_5
seguita alcuna istanza di verificazione di cui all'art. 216 c.p.c., si presume l'assenza di volontà di parte opponente di avvalersi di tale documento come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non dovrà tenerne conto, diventando pertanto documento irrilevante e non utilizzabile.
(Cass. S.U. 3086/2022; Cass. Sez. II, ordinanza 3602/2024: Cass. Sez. II, ordinanza 21950/2029;
Cass., Sez. I, sentenza 27506/2017; Cass. Sez. III, sentenza 2220/2012).
La ricostruzione peraltro trova conferma nel riconoscimento del debito avvenuto dal sig. Pt_1
risultante dal messaggio WhatsApp del 3.12.2020 e della PEC inviata in pari data ad CP_1 dal quale emerge l'esistenza di un importo residuo rispetto quanto effettivamente versato a parte opposta (doc. 9 e doc. 6 . Pt_1
Tale circostanza è del resto provata dalle testimonianze di il quale ha dichiarato Testimone_1 che “la dichiarazione inserita nel documento 6 (trascrizioni whatsapp), in cui affermo che il saldo era di € 8.721,16, si basava su informazioni che mi erano state riferite dall'amministratrice.
Ricordo che qualche ora dopo l'amministratrice mi ha comunicato di avere sbagliato il saldo e allora io ho richiamato il chiamata dal cellulare aziendale di cui alla chat), comunicando Pt_1 al cliente che c'era stato un errore e che quindi c'era un avanzo. Tanto è vero che il ad Pt_1 un certo punto mi specifica che credeva fosse un ulteriore sconto”.
Tanto basta per ritenere infondata l'opposizione mentre va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
La domanda volta alla condanna anche al pagamento degli interessi anatocistici ( introdotta dalla opposta nella sola comparsa di costituzione) appare un mero refuso non risultando motivata e comunque non conferente con la natura del credito azionato.
pagina 5 di 6 La domanda di condanna dell'opposta ex art. 96, c. 3 c.p.c. resta assorbita del rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza che complessivamente grava su parte opponente e sono liquidate, sulla scorta del D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15% I.V.A, e C.P.A. Nella determinazione del compenso si è tenuto conto dei valori minimi per ciascuna delle quattro fasi tenuto conto della assenza di questioni di particolare rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 9432/2021 che dichiara esecutivo;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese genarli al 15%, I.V.A e C.P.A.
Milano, 31/12/2024
il Giudice dott.ssa Valentina Boroni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Valentina Boroni
Nella causa iscritta al numero di RG 28810 2021
Promossa da
(CF ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
BUCCIARELLI ANDREA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in PIAZZA GUGLIELMO MARCONI, 2 60027 OSIMO
- Parte attrice opponente –
Contro
(P IVA ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
ANTONELLO FABRIZIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 1 BERGAMO
- Parte Convenuta Opposta-
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente
Motivi della decisione
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio opponendosi al Parte_1 Controparte_1
decreto ingiuntivo n. 9432/2021, emesso dal Tribunale di Milano in data 17 aprile 2021, con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di € 9.979,00, oltre interessi di cui D. lgs.
pagina 1 di 6 231/2002 dal 14 gennaio 2021 sino al saldo e spese del procedimento monitorio, a titolo di corrispettivo residuo per la compravendita dell'autovettura Audi A6 AllRoad chilometri zero telaio
/ vin WAUZZZF24LN028592.
A sostegno dell'opposizione ha allegato l'inesistenza del credito ritenendo di aver versato a parte venditrice il totale importo richiesto, come da quietanze rilasciate a saldo in data 26-11-2020 e 30-
11-2020, rassegnando poi le seguenti conclusioni:
- In rito, in via preliminare, rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità della richiesta di pagamento in quanto parte opponente nulla deve alla società opposta, anche in virtù delle quietanze rilasciate a saldo dalla in data 26.11.2020 e 30.11.2020 e per l'effetto revocare e/o annullare Controparte_1
e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n. 9432/2021.
- In caso di pieno accoglimento dell'opposizione e di condanna alle spese della controparte, la condanna ex art. 96, c. 3 c.p.c. della società Controparte_1
Si è costituita con comparsa di risposta rilevando l'infondatezza in fatto ed in diritto Controparte_1
delle eccezioni sollevate dall'opponente e procedendo al disconoscimento del doc. 7 in quanto non recante la sottoscrizione del legale rappresentante e non redatto dalla convenuta opposta;
in rito ha chiesto la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza il g.i. -precedente assegnatario del ruolo- non ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in assenza dei presupposti di legge;
sono quindi stati concessi i termini ex art. 183, sesto comma c.p.c.
Sono quindi state ammesse alcune delle istanze istruttorie delle parti (come da ordinanza del
21.03.2022) ed è stato esaminato il teste (udienza del 19.05.2022); quindi il g.i. Testimone_1
ha formulato una proposta conciliativa della controversia concedendo alle parti termine per l'adesione a tale proposta fino alla successiva udienza del 15 giugno 2022, celebratasi tramite trattazione scritta.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 22 giugno 2023 solo parte convenuta opposta ha precisato le conclusioni come da foglio di p.c. depositato il 27.03.2023 e la causa veniva pagina 2 di 6 trattenuta in decisione dal g.i. nuovo assegnatario, con assegnazione dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Medio tempore il fascicolo è stato riassegnato ulteriormente al presente g.i. che con provvedimento del 19.10.2024, ha rinviato l'udienza per la decisione ordinaria al 5.12.2024, trattenendo poi la causa in decisione senza concedere ulteriore termine essendo agli atti già le comparse conclusionali e le repliche depositate prima della rimessione in istruttoria della causa ad opera del precedente giudice.
L'opposizione è infondata e va respinta.
È noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione avente per oggetto non solo la verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto ma anche l'accertamento del credito secondo gli ordinari oneri probatori e l'accertamento dei fatti estintivi allegati dall'opponente, convenuto in senso sostanziale.
E dunque nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto assume le vesti di attore in senso sostanziale, onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato, mentre il debitore opponente, che assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In tale contesto parte creditrice ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte in fase monitoria.
Ora l'opposta creditrice ricollega l'esistenza del titolo creditorio alla proposta di acquisto del
3.11.2020 avente ad oggetto l'autovettura Audi A6 AllRoad per il complessivo prezzo di €
65.100,00 (doc. 1 , nel cui importo era stato ricompreso anche il valore dell'automobile CP_1
Q5 2.0 TDI Business pari a € 19.600,00 di cui il sig. ra utilizzatore in virtù di un contratto Pt_1
di locazione di finanziaria stipulato con la Banca IFIS s.p.a.
Non vi è contestazione, ma la circostanza risulta documentalmente provata, che l'autovettura sia stata consegnata all'opponente che ne ha acquisito il materiale possesso.
Orbene, successivamente alla sottoscrizione della proposta di acquisto è documentalmente provato il subentro di nel contratto di locazione finanziaria originariamente stipulato dal Controparte_1
sig. Infatti, a seguito della lettera del 6.11.2020 inviata dall'istituto bancario Banca Infis Pt_1
pagina 3 di 6 S.p.A - avente ad oggetto “preventivo cessione di contratto e contestuale risoluzione/rimborso anticipato e acquisto del veicolo” -, il 16.11.2021 viene stipulato tra che quindi non Pt_1
poteva non conoscerne le condizioni, e un contratto di cessione del contratto di Controparte_1
leasing. In base a tale contratto di cessione è stato pagato a dalla convenuta Controparte_2 opposta il residuo delle rate del leasing non ancora estinte dall' opponente pari ad € 29.221,16 a titolo di “risoluzione/rimborso anticipato nei confronti della società ceduta”, confermato anche dalla causale del bonifico eseguito dalla società opposta. (doc. 2 . CP_1
È provato quindi che con tale pagamento è divenuta proprietaria dell'autovettura Q5 2.0 CP_1
con conseguente impossibilità di imputazione del valore di tale automobile pari a € CP_3
19.600,00 al prezzo di acquisto complessivo di € 65.100,00.
In assenza di una prova in ordine ad una diversa considerazione del maggior valore della autovettura usata rispetto al prezzo di riscatto effettivamente corrisposto da non può CP_1
considerarsi dovuto alcuna decurtazione del prezzo di vndita.
Appare dunque evidente come il non contestato pagamento del sig. di complessivi € Pt_1
55.121,16, di cui € 46.400,00, tramite ulteriore finanziamento COMPASS e € 8.721,16 a mezzo di assegno bancario consegnato alla società venditrice al momento della consegna della automobile avvenuta in data 30.11.2020, non può ritenersi totalmente satisfattorio, residuando l'importo di €
9.979,00.
A fronte di tale ricostruzione può affermarsi che parte creditrice opposta abbia provato le ragioni del proprio credito ed abbia pienamente assolto il proprio onere probatorio. Infatti il prezzo di vendita della autovettura acquistata dal sig. era stato fissato nella somma di euro Pt_1
65.100,00 e il valore dell'usato indicato come mero parametro al momento dell'offerta e legato alla sottintesa proprietà piena dell'autovettura usata da parte del sig. ( cosa che non si è Pt_1
verificata avendo quest'ultimo preferito procedere alla cessione del contratto di finanziamento piuttosto che estinguerlo direttamente e consegnare l'autovettura usata in conto imputazione del prezzo della nuova).
Al contrario, l'opponente non ha assolto il proprio onere probatorio non potendosi ritenere raggiunta la prova sull'inesistenza o l'estinzione del credito vantato in fase monitoria da CP_1
[...]
A sostegno della propria eccezione parte opponente, ritenendo di aver pagato quanto richiesto dalla società venditrice, ha prodotto infatti dei messaggi WhatsApp del 26.11.2020 (doc. 6), nonché una pagina 4 di 6 fotocopia dell'assegno consegnato ad di importo pari a € 8.721,16 con dicitura “saldo CP_1
acquisto A6 allroad targa GB 883 XM” e con sottoscrizione del sig. (doc. 7) Testimone_1
In primo luogo, con riferimento allo scambio di messaggi in data 26.11.2020 (doc. 6), è evidente come questi derivino da una conversazione con di cui non è dimostrata la Testimone_1
qualifica di legale rappresentante della società creditrice e che pertanto non può essere vincolante per Controparte_4
Allo stesso modo alcun valore probatorio può essere riferito alla scrittura privata di cui al doc.7 atteso che la sottoscrizione è stata disconosciuta ritualmente da nella persona Controparte_4
della sua legale rappresentante Ne consegue che poiché a tale disconoscimento non è CP_5
seguita alcuna istanza di verificazione di cui all'art. 216 c.p.c., si presume l'assenza di volontà di parte opponente di avvalersi di tale documento come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non dovrà tenerne conto, diventando pertanto documento irrilevante e non utilizzabile.
(Cass. S.U. 3086/2022; Cass. Sez. II, ordinanza 3602/2024: Cass. Sez. II, ordinanza 21950/2029;
Cass., Sez. I, sentenza 27506/2017; Cass. Sez. III, sentenza 2220/2012).
La ricostruzione peraltro trova conferma nel riconoscimento del debito avvenuto dal sig. Pt_1
risultante dal messaggio WhatsApp del 3.12.2020 e della PEC inviata in pari data ad CP_1 dal quale emerge l'esistenza di un importo residuo rispetto quanto effettivamente versato a parte opposta (doc. 9 e doc. 6 . Pt_1
Tale circostanza è del resto provata dalle testimonianze di il quale ha dichiarato Testimone_1 che “la dichiarazione inserita nel documento 6 (trascrizioni whatsapp), in cui affermo che il saldo era di € 8.721,16, si basava su informazioni che mi erano state riferite dall'amministratrice.
Ricordo che qualche ora dopo l'amministratrice mi ha comunicato di avere sbagliato il saldo e allora io ho richiamato il chiamata dal cellulare aziendale di cui alla chat), comunicando Pt_1 al cliente che c'era stato un errore e che quindi c'era un avanzo. Tanto è vero che il ad Pt_1 un certo punto mi specifica che credeva fosse un ulteriore sconto”.
Tanto basta per ritenere infondata l'opposizione mentre va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
La domanda volta alla condanna anche al pagamento degli interessi anatocistici ( introdotta dalla opposta nella sola comparsa di costituzione) appare un mero refuso non risultando motivata e comunque non conferente con la natura del credito azionato.
pagina 5 di 6 La domanda di condanna dell'opposta ex art. 96, c. 3 c.p.c. resta assorbita del rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza che complessivamente grava su parte opponente e sono liquidate, sulla scorta del D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia in € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15% I.V.A, e C.P.A. Nella determinazione del compenso si è tenuto conto dei valori minimi per ciascuna delle quattro fasi tenuto conto della assenza di questioni di particolare rilevanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 9432/2021 che dichiara esecutivo;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore della parte opposta, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre spese genarli al 15%, I.V.A e C.P.A.
Milano, 31/12/2024
il Giudice dott.ssa Valentina Boroni
pagina 6 di 6