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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 31/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1906/2023 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA Contumace nel giudizio di merito
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale, disattesa ogni avversa domanda, eccezione o difesa, rigettare l'opposizione all'esecuzione promossa da siccome inammissibile, ovvero infondata in fatto Controparte_1
Contr e diritto;
per l'effetto dichiarare dovuto ed esigibile il credito della opponente nei confronti del sino a concorrenza del credito dell' pari ad €.3.272,31; vinte le spese Controparte_3
del giudizio, anche della fase cautelare, con attribuzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che l'originaria ricorrente è rimasta contumace nel presente giudizio di merito, istaurato a seguito della conclusione della fase cautelare derivante dal ricorso ex art 615 II° c cpc, con il quale
[...]
chiedeva di “accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento Controparte_1
presso terzi ex art 72 bis e 48 bis del DPR n 602/73…in quanto le cartelle ad esso prodromiche sino nulle per inesistenza di notifica in capo alla debitrice pignorata e perché attualmente già oggetto di ricorsi nel merito innanzi ad altra Autorità Giudiziaria Competente”. A seguito di istaurazione del giudizio di merito ad impulso della resistente, il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza del
24.02.2024. Ciò premesso, l'opposizione si è rivelata infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Preliminarmente si evidenzia che l'art 57 del dpr N 602 DEL 1973 – in riferimento all'esecuzione pagina 1 di 2 forzata tributaria - stabilisce che non sono ammesse né le opposizioni regolate dall'art. 615 cpc (salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni) né quelle regolate dall'art 617 cpc ove siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Sulla regolarità della notifica, peraltro, si è pronunciata la Commissione Tributaria dell' in I° e II° grado avendo accertato la CP_4 CP_5
regolarità della stessa in riferimento alla cartella 080/2014/0009826887/000 e dichiarando la propria incompetenza a decidere in riferimento alla cartella 080/2014/0004047244/000. Per quanto riguarda le altre tipologie di crediti, quale quello portato dalla cartella n 080/2014/00174378/30/000 che la ricorrente asserisce aver impugnato avanti al Giudice di Pace di Carinola, la stessa non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto annullamento e/o sospensione dei titoli, mentre si prende atto dell'avvenuto sgravio – nelle more - da parte dell' del debito della ricorrente, ridotto ad € Parte_1
3.271,31.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso avanzato da e dichiara dovuto ed esigibile il credito Controparte_1
Contr dell'opponente nei confronti del fino alla concorrenza del credito dell' Parte_1
pari ad € 3.272,31
[...]
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' Parte_1
che liquida in € 1300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese
[...]
generali 15% , da distrarsi in favore dell'Avv. Mongatti dichiaratosi antistatario
Perugia, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Berti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1906/2023 promossa da:
(CF ) Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I contro
(CF ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTA Contumace nel giudizio di merito
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia l'On.le Tribunale, disattesa ogni avversa domanda, eccezione o difesa, rigettare l'opposizione all'esecuzione promossa da siccome inammissibile, ovvero infondata in fatto Controparte_1
Contr e diritto;
per l'effetto dichiarare dovuto ed esigibile il credito della opponente nei confronti del sino a concorrenza del credito dell' pari ad €.3.272,31; vinte le spese Controparte_3
del giudizio, anche della fase cautelare, con attribuzione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che l'originaria ricorrente è rimasta contumace nel presente giudizio di merito, istaurato a seguito della conclusione della fase cautelare derivante dal ricorso ex art 615 II° c cpc, con il quale
[...]
chiedeva di “accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di pignoramento Controparte_1
presso terzi ex art 72 bis e 48 bis del DPR n 602/73…in quanto le cartelle ad esso prodromiche sino nulle per inesistenza di notifica in capo alla debitrice pignorata e perché attualmente già oggetto di ricorsi nel merito innanzi ad altra Autorità Giudiziaria Competente”. A seguito di istaurazione del giudizio di merito ad impulso della resistente, il giudizio è stato trattenuto in decisione all'udienza del
24.02.2024. Ciò premesso, l'opposizione si è rivelata infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Preliminarmente si evidenzia che l'art 57 del dpr N 602 DEL 1973 – in riferimento all'esecuzione pagina 1 di 2 forzata tributaria - stabilisce che non sono ammesse né le opposizioni regolate dall'art. 615 cpc (salvo quelle concernenti la pignorabilità dei beni) né quelle regolate dall'art 617 cpc ove siano relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Sulla regolarità della notifica, peraltro, si è pronunciata la Commissione Tributaria dell' in I° e II° grado avendo accertato la CP_4 CP_5
regolarità della stessa in riferimento alla cartella 080/2014/0009826887/000 e dichiarando la propria incompetenza a decidere in riferimento alla cartella 080/2014/0004047244/000. Per quanto riguarda le altre tipologie di crediti, quale quello portato dalla cartella n 080/2014/00174378/30/000 che la ricorrente asserisce aver impugnato avanti al Giudice di Pace di Carinola, la stessa non ha fornito alcuna prova dell'avvenuto annullamento e/o sospensione dei titoli, mentre si prende atto dell'avvenuto sgravio – nelle more - da parte dell' del debito della ricorrente, ridotto ad € Parte_1
3.271,31.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta il ricorso avanzato da e dichiara dovuto ed esigibile il credito Controparte_1
Contr dell'opponente nei confronti del fino alla concorrenza del credito dell' Parte_1
pari ad € 3.272,31
[...]
condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell' Parte_1
che liquida in € 1300,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese
[...]
generali 15% , da distrarsi in favore dell'Avv. Mongatti dichiaratosi antistatario
Perugia, 27 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulio Berti
pagina 2 di 2