Sentenza 7 luglio 1981
Massime • 2
I compensi corrisposti ai propri amministratori da un istituto autonomo per le case popolari sono soggetti all'Obbligo della ritenuta d'acconto, a norma dell'art 128 del testo unico sulle imposte dirette di cui al DPR 29 gennaio 1958 n 645, come modificato dall'art 1 della legge 21 aprile 1962 n 226, ed anche prima delle integrazioni introdotte con l'art 3 della legge 28 ottobre 1970 n 801, atteso che, dal coordinamento del citato art 128 con il precedente art 8 del medesimo testo unico, detto ente pubblico, in relazione alla inquadrabilita della sua attivita fra quelle di tipo commerciale, deve ritenersi compreso fra le persone giuridiche tenute allo adempimento in questione.*
Il Presidente di un istituto autonomo per le case popolari, in quanto privo di poteri deliberativi, spettanti al consiglio di amministrazione, non e legittimato a proporre ricorso per Cassazione, ovvero a resistere ad esso, in difetto di deliberazione di detto organo collegiale. ( V 31/79, mass n 396040).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/07/1981, n. 4429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4429 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1981 |
Testo completo
Il Presidente di un istituto autonomo per le case popolari, in quanto privo di poteri deliberativi, spettanti al consiglio di amministrazione, non e legittimato a proporre ricorso per Cassazione, ovvero a resistere ad esso, in difetto di deliberazione di detto organo collegiale. ( V 31/79, mass n 396040).*