Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/03/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 53/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione I Civile
Il Tribunale in composizione collegiale composto da
Dott.ssa Silvia Bianchi Presidente relatore
Dott.ssa Giudice
Dott.ssa Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato da RL IN, con l'ausilio dell'OCC dott. GIACOMINI Simonetta,
per la apertura della liquidazione ai sensi degli artt. 268 e ss. cci;
ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Favaro Veneto (VE);
rilevato che non risultano pendere procedure disciplinate al Titolo IV ccii;
letta la relazione, datata 05.12.2024, depositata dal Gestore della Crisi delll'O.C.C., in cui si dà conto della completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
rilevato che, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 33 cii, il debitore persona fisica può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre lo scadere del termine di un anno dalla cessazione dell'attività (si fa presente che l'istante è stata titolare di una ditta individuale cessata nel 2022);
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RL versa in stato di sovraindebitamento e non risulta assoggettabile alle procedure concorsuali maggiori;
rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che la stessa dispone di una somma mensile,
comprensiva della tredicesima, pari a circa € 800,00, derivante da contratto di lavoro a tempo indeterminato part time;
osservato che l'istante non possiede beni immobili né beni mobili registrati e, dunque, può contare solamente sul proprio stipendio;
rilevato che l'odierna ricorrente vive con il marito – che svolge attività lavorativa – in un'abitazione presa in locazione, condividendo i costi del canone (€ 680,00) e delle bollette;
ritenuto, per quanto sopra detto, che l'istante non sia nelle condizioni di fare fronte, con il solo proprio stipendio (€ 800,00 circa netti al mese), agli ingenti debiti maturati (oltre € 230.000,00, maturati in prevalenza nei confronti della Agenzia delle Entrate);
rilevato, con riferimento al reddito dell'istante, che ogni decisione circa la eventuale parte dello stipendio da apprendere alla presente procedura verrà presa dal nominando G.D.;
visto l'art. 270 cci;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di RL IN, nata il
28/04/1963 a Venezia (VE) e residente a [...];
nomina Giudice delegato la dott.ssa Silvia Bianchi;
nomina Liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269 co. 2 ccii, la dott.ssa GIACOMINI
Simonetta;
2 ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore,
con le modalità di cui all'art. 270 lett. d) cci, la domanda di restituzione, di rivendicazione e di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 cci;
ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte della liquidazione;
dispone che, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dispone la pubblicazione del presente provvedimento presso il sito del Tribunale di Venezia;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi degli artt. 144 e 146
DPR 30.05.02 n. 115;
avvisa che, ai sensi dell'art. 275 co. 3 ccii, come modificato dal D. Lgs. 136/2024, di immediata applicazione, laddove il compito di Liquidatore sia svolto dal medesimo professionista nominato gestore della crisi, all'OCC verrà liquidato un unico compenso per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi;
detto compenso verrà liquidato dal giudice al termine della procedura, potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, senza che comunque detto accordo sia vincolante per il giudice;
l'OCC non dovrà, quindi, presentare istanza di ammissione al passivo per il suo compenso.
Si comunichi anche alla dott.ssa Giacomini.
Venezia, 13.03.2025
3 Il Presidente relatore
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