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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/02/2024, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 6721/2023
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I Sezione Civile
UDIENZA DEL 7 FEBBRAIO 2024
G. I. dott.ssa Francesca Sequino
E' presente per la ricorrente l' Avv. Zuppardi Salvatore il quale si riporta al ricorso ed ai verbali ed alle note depositate. Chiede la decisione della causa come da conclusioni rassegnate
E' presente per l' e per delega dell'Avv. Roberto di Nuzzo l'Avv. Controparte_1
Teresa Gravina la quale si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e scritti difensivi e verbali di causa e ne chiede l'integrale accoglimento. L'Avv. Gravina chiede decidersi la causa all'esito della discussione con vittoria di spese del giudizio in favore dell' Controparte_1
[...]
A questo punto, il G. I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ.
Alle ore 9.47 si ritira in camera di consiglio
Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle proprie conclusioni, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- SEZIONE PRIMA CIVILE - nella persona del Giudice Monocratico dott.ssa Francesca Sequino al termine dell'udienza di discussione orale del 7-2-2024 ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
1 R.G. n. 6721/2023
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6721 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altri istituti relativi alle successioni” e promossa
DA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Parte_1 C.F._1
Direzionale Is. G1, Sc. D presso lo studio dell'avvocato Salvatore Zuppardi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- ATTORE -
CONTRO
C.F./P.IVA: con sede legale sita in Controparte_1 P.IVA_1
via Giuseppe Gezar, n. 14 –Roma, in persona del procuratore legale rappresentante p.t. Dott.
[...]
, in virtù dei poteri conferiti con procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_2 Per_1
– Roma repertorio n. 180134 raccolta n. 12348 del 22.6.2023- elettivamente domiciliata in
[...]
Maddaloni alla Via Appia n. 233/T presso lo studio dell' avv. Roberto di Nuzzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- INTERVENTORE–
CONTRO
C.F. nata a [...] il [...] e _3 C.F._2
residente in [...]; C.F. CP_4
nata a [...] il [...] e residente in [...] e C.F._3
C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_5 C.F._4
residente in [...]
- CONVENUTE CONTUMACI–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies del Codice di Procedura Civile e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo
2 R.G. n. 6721/2023
dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori delle parti, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente, sulla premessa di essere creditrice nei confronti di della somma di € 87.100,00 quale sorta capitale, di € 1.561,59 per spese ed € 700,00 CP_6
per compensi oltre oneri fiscali, in virtù del decreto ingiuntivo n. 654/2013 emesso dal Tribunale di
Napoli, Sezione Distaccata di Marano, esponeva di aver notificato pignoramento immobiliare relativamente ai seguenti cespiti:
1. Unità immobiliare sita nel comune di Giugliano in Campania
(NA) – catasto fabbricati, di proprietà di C.F. , così distinta CP_6 C.F._5 presso l' di Napoli – foglio 40, particella 227, sub 3, cat. A/2, classe 5 Organizzazione_1 consistenza 7 vani, rendita € 506,13; 2. Unità immobiliare sita nel comune di Giugliano in Campania
(NA) – catasto fabbricati, di proprietà di C.F. , così distinta CP_6 C.F._5 presso l' di Napoli – foglio 40, particella 2327, sub 4, cat. C/3 classe U, Organizzazione_1 consistenza 126 mq, rendita € 715,81; tali beni erano in comproprietà tra la debitrice ed il di lei coniuge in data 27.9.2018 decedeva la Sig.ra e successivamente, Persona_2 CP_6
in data 1.4.2020, decedeva anche il marito dell'esecutata (sig. ; a seguito del Persona_2
decesso dei coniugi , i comproprietari degli immobili pignorati erano le figlie ossia _2 _3
e .
[...] CP_4 Controparte_5
Intrapresa una procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 159/2017), in data 7-2-2022 veniva emessa ordinanza con la quale il Giudice (dott. Cirma), rilevata l'impossibilità di realizzare una divisione in natura della quota della debitrice esecutata, disponeva procedersi a preventivo giudizio di divisione ex art. 600 c.p.c.; veniva, pertanto, notificato atto di citazione per divisione immobile pignorato ex art. 600, comma 2, c.p.c., (iscritto a ruolo con RG n. 4612/2022); in tale sede veniva rilevata la mancata trascrizione dell' accettazione dell'eredità del de cuius in favore delle Persona_2
convenute.
Su tali premesse ha adito l'intestato Tribunale al fine di conseguire l'accertamento, ai sensi degli artt.
476 e 485 c.c., in capo a;
e _3 CP_4 Controparte_5
dell'eredità devoluta ab intestato e relitta dal de cuius nato a [...] il [...] e
[...]
deceduto a Giugliano in Campania l'1-4-2020; per l'effetto accertare e dichiarare che, in virtù dell'accettazione tacita, l'eredità si è devoluta per la quota spettante ex lege, alle predette _3
; e , figlie del de cuius, con ogni
[...] CP_4 Controparte_5
conseguenza di legge;
la condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
3 R.G. n. 6721/2023
Nel costituirsi in giudizio l' aderiva alle conclusioni di parte attrice, con Controparte_1
condanna alle spese di lite
All'udienza dell' 1 dicembre 2023 i difensori si riportavano ai propri atti, ai documenti ed alle conclusioni e la causa veniva rinviata all'udienza 7 febbraio 2024 per discussione con termine per note fino a dieci giorni prima dell'udienza.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di;
e _3 CP_4
le quali, benché ritualmente evocate in giudizio, non si sono Controparte_5
costituite.
Ciò premesso, e passando, quindi, alla disamina della res controversa,la domanda è fondata e merita accoglimento
In punto si diritto ai sensi dell'art. 476 c.c. si ha accettazione tacita dell'eredità ogniqualvolta il chiamato compia atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" o per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c., il quale contempla una fattispecie complessa di accettazione "ex lege" dell' eredità .
L'art. 485 c.c. statuisce che il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni deve redigerne l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione;
qualora non vi ottemperi entro detto termine egli è considerato erede puro e semplice.
Ai sensi dell'art. 485 c.c., dunque, l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario, rappresentano gli elementi costitutivi di una eventuale accettazione dell'eredità "ex lege", la cui esistenza deve essere provata dal soggetto che deduce detta accettazione tacita come fatto costitutivo della domanda.
Il possesso dei beni ereditari, in particolare, non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, con la conseguenza che la previsione legale si estende a ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo, includendo anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (in questi termini cfr. Tribunale Ivrea sentenza n.
231/2014).
Ne consegue che colui che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità, come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale
4 R.G. n. 6721/2023
erede "ope legis" ai sensi dell'art. 485 c.c., ha l'onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie ed in particolare del possesso dei beni ereditari da parte del detto chiamato, senza possibilità d'invocare al riguardo presunzione di sorta (ex multis Cass. 11634/1991; 2489/1987).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato il principio secondo cui i chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità al fine di non essere considerati legittimati passivi alla lite (Cass., Sez. III Civ., 28 giugno
2019, n. 17445, Cass., Sezione III Civ., Sentenza del 8 giugno 2007, n. 13384).
In particolare “Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.
Ciò posto, nel caso in esame, quanto all' odierne convenute, figlie del de cuius Persona_2
(vedovo di debitrice originaria dell' istante nella procedura espropriativa RGE CP_6
159/2017) deceduto in data 1.4.2020 ab intestato, risultano provati da parte della ricorrente gli elementi costitutivi della fattispecie in esame.
In particolare, risulta che le resistenti hanno, in maniera stabile e continuativa, fissato dalla morte del genitore, la propria residenza nell'immobile sito in Giugliano in Campania alla Via Traversa
Ponte Riccio, 26 (cfr. certificato di residenza storico;
la convenuta risulta aver cambiato _3
residenza soltanto a maggio 2023).
Inoltre le convenute hanno ricevuto ed accettato diverse notifiche nella qualità di chiamate alla eredità; in particolare è stata depositata la notifica alle convenute nell'ambito della procedura esecutiva RGE 159/2017, del decreto di fissazione di udienza ex art. 569 Cpc e del decreto di conferimento di incarico all' esperto stimatore (ing. ) e custode giudiziario avv. Sepe (cfr. Per_3
doc 9 notifica a mani della sig.ra ); altresì risulta che in data 13.11.2020 il custode di _3 cui alla procedura predetta attestava nella propria relazione la presenza fisica nell'immobile pignorato delle comproprietarie e le quali dichiaravano “di essere _3 Controparte_5 nel possesso del compendio pignorato” (cfr. doc. 11 in atti); risulta, inoltre, la notifica, in data
5 R.G. n. 6721/2023
4.3.2021, dell' avviso alle convenute comproprietarie dell'esistenza della procedura esecutiva immobiliare RGE 159/2017 (cfr. doc. 10 notifica effettuata a mezzo posta e regolarmente ricevuta dalle convenute); la costituzione in giudizio di con propria comparsa di costituzione _3
e risposta avente ad oggetto “istanza di riduzione del pignoramento” (cfr. doc. 13, in atti); la notifica, in data 21.4.2022, dell' ordinanza del 7.2.2022 nonché dell' atto di citazione del giudizio di divisione endoesecutiva n. R.G. 4612/2022 (cfr. notifica a mezzo posta nelle mani di Controparte_5
doc. 14 e 15); infine la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
[...]
Emerge, altresì, per tabulas che le convenute hanno compiuto una serie di attività quali il rinnovo dell'assicurazione dell'auto intestata al padre (la polizza assicurativa stipulata con
[...]
per l'autoveicolo FK372GG, ancora intestato al de cuius, è stata stipulata dopo circa tre CP_7
anni dal decesso di questi con scadenza 7/7/2024) nonché la revisione obbligatoria di tale veicolo risulta effettuata in data 1/9/2023 (cfr. doc. in atti, allegati in data 30-11-2023).
In definitiva, in mancanza di redazione dell'inventario, entro tre mesi dall'apertura della successione, consegue l'accettazione ex lege dell'eredità (ex multis cfr. Trib. Milano 25.11.2016 n. 13057; Cass.
11018/2008; Cass. 4329/2000) e, pertanto, le convenute sono divenute coeredi pure e semplici dell'eredità relitta dal de cuius
In definitiva, in accoglimento della domanda, va dichiarata da parte di nata a _3
Santa Maria Capua Vetere il 24.12.1980; nata a [...] il [...] e CP_4
nata a [...] il [...] l' accettazione tacita dell'eredità Controparte_5
devoluta ab intestato e relitta dal de cuius per la quota spettante per legge con Persona_2
ogni conseguenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal DM 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio ed a quella decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6721/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto altri istituti relativi alle successioni ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) dichiara la contumacia di nata a [...] il _3
24.12.1980; nata a [...] il [...] e CP_4 Controparte_5
nata a [...] il [...];
[...]
6 R.G. n. 6721/2023
b) in accoglimento del ricorso, previa dichiarazione di apertura della successione di _2
C.F. nato a [...] il [...] e deceduto in data 1/4/2020
[...] C.F._6
in Giugliano in Campania, dichiara l' avvenuta accettazione tacita da parte di _3
nata a [...] il [...]; nata a [...]
[...] CP_4
il 14.10.1992 e nata a [...] il [...] dell'eredità Controparte_5
devoluta ab intestato e relitta dal de cuius nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto a Giugliano in Campania l'1-4-2020 per l'effetto:
c) dichiara che l' eredità relitta del de cuius a seguito dell'accettazione tacita, si è devoluta alle figlie del de cuius come per legge;
d) Ordina all' -Conservatore dei RR.II. di Napoli- di provvedere alla Controparte_1
trascrizione del presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità,
e) condanna;
e _3 CP_4 Controparte_5
al pagamento in solido, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 3.481,22 (tremilaquattrocentoottantuno,22) di cui € 575,22 per esborsi ed euro 2.906,00 (duemilanovecentosei,00) per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all' avvocato Zuppardi anticipatario;
f) condanna;
e _3 CP_4 Controparte_5 al pagamento in solido, in favore dell' in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. delle spese processuali, che liquida complessivamente in euro 2.906,00
(duemilanovecentosei,00) per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Aversa 7 febbraio 2024 Il Giudice
dott.ssa Francesca Sequino
7
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I Sezione Civile
UDIENZA DEL 7 FEBBRAIO 2024
G. I. dott.ssa Francesca Sequino
E' presente per la ricorrente l' Avv. Zuppardi Salvatore il quale si riporta al ricorso ed ai verbali ed alle note depositate. Chiede la decisione della causa come da conclusioni rassegnate
E' presente per l' e per delega dell'Avv. Roberto di Nuzzo l'Avv. Controparte_1
Teresa Gravina la quale si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e scritti difensivi e verbali di causa e ne chiede l'integrale accoglimento. L'Avv. Gravina chiede decidersi la causa all'esito della discussione con vittoria di spese del giudizio in favore dell' Controparte_1
[...]
A questo punto, il G. I. invita i suddetti difensori alla precisazione delle conclusioni ed alla discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ.
Alle ore 9.47 si ritira in camera di consiglio
Pertanto, dopo che ciascuno dei difensori ha illustrato le ragioni poste a fondamento delle proprie conclusioni, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
- SEZIONE PRIMA CIVILE - nella persona del Giudice Monocratico dott.ssa Francesca Sequino al termine dell'udienza di discussione orale del 7-2-2024 ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies cod. proc. civ., la seguente
1 R.G. n. 6721/2023
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6721 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto “altri istituti relativi alle successioni” e promossa
DA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli al Centro Parte_1 C.F._1
Direzionale Is. G1, Sc. D presso lo studio dell'avvocato Salvatore Zuppardi che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- ATTORE -
CONTRO
C.F./P.IVA: con sede legale sita in Controparte_1 P.IVA_1
via Giuseppe Gezar, n. 14 –Roma, in persona del procuratore legale rappresentante p.t. Dott.
[...]
, in virtù dei poteri conferiti con procura speciale, autenticata per atto Notaio CP_2 Per_1
– Roma repertorio n. 180134 raccolta n. 12348 del 22.6.2023- elettivamente domiciliata in
[...]
Maddaloni alla Via Appia n. 233/T presso lo studio dell' avv. Roberto di Nuzzo che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- INTERVENTORE–
CONTRO
C.F. nata a [...] il [...] e _3 C.F._2
residente in [...]; C.F. CP_4
nata a [...] il [...] e residente in [...] e C.F._3
C.F. nata a [...] il [...] e Controparte_5 C.F._4
residente in [...]
- CONVENUTE CONTUMACI–
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come evidenziato nel verbale di udienza che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281-sexies del Codice di Procedura Civile e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 stesso Codice (cfr., in tal senso, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409, la quale, al riguardo, ha avuto modo di chiarire come, essendo l'art. 281-sexies cod. proc. civ. norma di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, esso consenta al giudice di pronunciare quest'ultima in udienza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal comma secondo
2 R.G. n. 6721/2023
dell'art. 132 cod. proc. civ. perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso, sottolineando altresì come non sia, pertanto, affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del Pubblico Ministero e dei difensori delle parti, nonché la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo).
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la ricorrente, sulla premessa di essere creditrice nei confronti di della somma di € 87.100,00 quale sorta capitale, di € 1.561,59 per spese ed € 700,00 CP_6
per compensi oltre oneri fiscali, in virtù del decreto ingiuntivo n. 654/2013 emesso dal Tribunale di
Napoli, Sezione Distaccata di Marano, esponeva di aver notificato pignoramento immobiliare relativamente ai seguenti cespiti:
1. Unità immobiliare sita nel comune di Giugliano in Campania
(NA) – catasto fabbricati, di proprietà di C.F. , così distinta CP_6 C.F._5 presso l' di Napoli – foglio 40, particella 227, sub 3, cat. A/2, classe 5 Organizzazione_1 consistenza 7 vani, rendita € 506,13; 2. Unità immobiliare sita nel comune di Giugliano in Campania
(NA) – catasto fabbricati, di proprietà di C.F. , così distinta CP_6 C.F._5 presso l' di Napoli – foglio 40, particella 2327, sub 4, cat. C/3 classe U, Organizzazione_1 consistenza 126 mq, rendita € 715,81; tali beni erano in comproprietà tra la debitrice ed il di lei coniuge in data 27.9.2018 decedeva la Sig.ra e successivamente, Persona_2 CP_6
in data 1.4.2020, decedeva anche il marito dell'esecutata (sig. ; a seguito del Persona_2
decesso dei coniugi , i comproprietari degli immobili pignorati erano le figlie ossia _2 _3
e .
[...] CP_4 Controparte_5
Intrapresa una procedura esecutiva immobiliare (R.G.E. 159/2017), in data 7-2-2022 veniva emessa ordinanza con la quale il Giudice (dott. Cirma), rilevata l'impossibilità di realizzare una divisione in natura della quota della debitrice esecutata, disponeva procedersi a preventivo giudizio di divisione ex art. 600 c.p.c.; veniva, pertanto, notificato atto di citazione per divisione immobile pignorato ex art. 600, comma 2, c.p.c., (iscritto a ruolo con RG n. 4612/2022); in tale sede veniva rilevata la mancata trascrizione dell' accettazione dell'eredità del de cuius in favore delle Persona_2
convenute.
Su tali premesse ha adito l'intestato Tribunale al fine di conseguire l'accertamento, ai sensi degli artt.
476 e 485 c.c., in capo a;
e _3 CP_4 Controparte_5
dell'eredità devoluta ab intestato e relitta dal de cuius nato a [...] il [...] e
[...]
deceduto a Giugliano in Campania l'1-4-2020; per l'effetto accertare e dichiarare che, in virtù dell'accettazione tacita, l'eredità si è devoluta per la quota spettante ex lege, alle predette _3
; e , figlie del de cuius, con ogni
[...] CP_4 Controparte_5
conseguenza di legge;
la condanna alle spese di giudizio con attribuzione.
3 R.G. n. 6721/2023
Nel costituirsi in giudizio l' aderiva alle conclusioni di parte attrice, con Controparte_1
condanna alle spese di lite
All'udienza dell' 1 dicembre 2023 i difensori si riportavano ai propri atti, ai documenti ed alle conclusioni e la causa veniva rinviata all'udienza 7 febbraio 2024 per discussione con termine per note fino a dieci giorni prima dell'udienza.
In via preliminare va dichiarata la contumacia di;
e _3 CP_4
le quali, benché ritualmente evocate in giudizio, non si sono Controparte_5
costituite.
Ciò premesso, e passando, quindi, alla disamina della res controversa,la domanda è fondata e merita accoglimento
In punto si diritto ai sensi dell'art. 476 c.c. si ha accettazione tacita dell'eredità ogniqualvolta il chiamato compia atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
Secondo l'orientamento costante della Suprema Corte, infatti, la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, perché a tale effetto è necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione mediante "aditio" o per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 c.c., il quale contempla una fattispecie complessa di accettazione "ex lege" dell' eredità .
L'art. 485 c.c. statuisce che il chiamato all'eredità che si trovi nel possesso dei beni deve redigerne l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione;
qualora non vi ottemperi entro detto termine egli è considerato erede puro e semplice.
Ai sensi dell'art. 485 c.c., dunque, l'apertura della successione, la delazione ereditaria, il possesso dei beni ereditari e la mancata tempestiva redazione dell'inventario, rappresentano gli elementi costitutivi di una eventuale accettazione dell'eredità "ex lege", la cui esistenza deve essere provata dal soggetto che deduce detta accettazione tacita come fatto costitutivo della domanda.
Il possesso dei beni ereditari, in particolare, non deve necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, ma si esaurisce in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, con la conseguenza che la previsione legale si estende a ogni specie di possesso, quale che ne sia il titolo giustificativo, includendo anche la detenzione a titolo di custodia o di affidamento temporaneo (in questi termini cfr. Tribunale Ivrea sentenza n.
231/2014).
Ne consegue che colui che deduce l'avvenuta accettazione dell'eredità, come presupposto della domanda azionata, facendo valere un credito contro un chiamato all'eredità del debitore, quale
4 R.G. n. 6721/2023
erede "ope legis" ai sensi dell'art. 485 c.c., ha l'onere di provare, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c., la verificazione di tutti gli elementi di quella fattispecie ed in particolare del possesso dei beni ereditari da parte del detto chiamato, senza possibilità d'invocare al riguardo presunzione di sorta (ex multis Cass. 11634/1991; 2489/1987).
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, affermato il principio secondo cui i chiamati all'eredità, se citati in giudizio in qualità di eredi, hanno l'onere di costituirsi contestando l'avvenuta accettazione dell'eredità al fine di non essere considerati legittimati passivi alla lite (Cass., Sez. III Civ., 28 giugno
2019, n. 17445, Cass., Sezione III Civ., Sentenza del 8 giugno 2007, n. 13384).
In particolare “Poiché l'accettazione tacita dell'eredità può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, ovvero da un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale, essa è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che - perché intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o al risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrino negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicchè, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede.
Ciò posto, nel caso in esame, quanto all' odierne convenute, figlie del de cuius Persona_2
(vedovo di debitrice originaria dell' istante nella procedura espropriativa RGE CP_6
159/2017) deceduto in data 1.4.2020 ab intestato, risultano provati da parte della ricorrente gli elementi costitutivi della fattispecie in esame.
In particolare, risulta che le resistenti hanno, in maniera stabile e continuativa, fissato dalla morte del genitore, la propria residenza nell'immobile sito in Giugliano in Campania alla Via Traversa
Ponte Riccio, 26 (cfr. certificato di residenza storico;
la convenuta risulta aver cambiato _3
residenza soltanto a maggio 2023).
Inoltre le convenute hanno ricevuto ed accettato diverse notifiche nella qualità di chiamate alla eredità; in particolare è stata depositata la notifica alle convenute nell'ambito della procedura esecutiva RGE 159/2017, del decreto di fissazione di udienza ex art. 569 Cpc e del decreto di conferimento di incarico all' esperto stimatore (ing. ) e custode giudiziario avv. Sepe (cfr. Per_3
doc 9 notifica a mani della sig.ra ); altresì risulta che in data 13.11.2020 il custode di _3 cui alla procedura predetta attestava nella propria relazione la presenza fisica nell'immobile pignorato delle comproprietarie e le quali dichiaravano “di essere _3 Controparte_5 nel possesso del compendio pignorato” (cfr. doc. 11 in atti); risulta, inoltre, la notifica, in data
5 R.G. n. 6721/2023
4.3.2021, dell' avviso alle convenute comproprietarie dell'esistenza della procedura esecutiva immobiliare RGE 159/2017 (cfr. doc. 10 notifica effettuata a mezzo posta e regolarmente ricevuta dalle convenute); la costituzione in giudizio di con propria comparsa di costituzione _3
e risposta avente ad oggetto “istanza di riduzione del pignoramento” (cfr. doc. 13, in atti); la notifica, in data 21.4.2022, dell' ordinanza del 7.2.2022 nonché dell' atto di citazione del giudizio di divisione endoesecutiva n. R.G. 4612/2022 (cfr. notifica a mezzo posta nelle mani di Controparte_5
doc. 14 e 15); infine la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio.
[...]
Emerge, altresì, per tabulas che le convenute hanno compiuto una serie di attività quali il rinnovo dell'assicurazione dell'auto intestata al padre (la polizza assicurativa stipulata con
[...]
per l'autoveicolo FK372GG, ancora intestato al de cuius, è stata stipulata dopo circa tre CP_7
anni dal decesso di questi con scadenza 7/7/2024) nonché la revisione obbligatoria di tale veicolo risulta effettuata in data 1/9/2023 (cfr. doc. in atti, allegati in data 30-11-2023).
In definitiva, in mancanza di redazione dell'inventario, entro tre mesi dall'apertura della successione, consegue l'accettazione ex lege dell'eredità (ex multis cfr. Trib. Milano 25.11.2016 n. 13057; Cass.
11018/2008; Cass. 4329/2000) e, pertanto, le convenute sono divenute coeredi pure e semplici dell'eredità relitta dal de cuius
In definitiva, in accoglimento della domanda, va dichiarata da parte di nata a _3
Santa Maria Capua Vetere il 24.12.1980; nata a [...] il [...] e CP_4
nata a [...] il [...] l' accettazione tacita dell'eredità Controparte_5
devoluta ab intestato e relitta dal de cuius per la quota spettante per legge con Persona_2
ogni conseguenza di legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal DM 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale tenuto conto del valore indeterminabile della controversia ed in relazione alla fase di studio della controversia, a quella introduttiva del giudizio ed a quella decisionale
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona del G.M., Dott.ssa Francesca Sequino, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6721/2023 del R.G.A.C., avente ad oggetto altri istituti relativi alle successioni ogni contraria istanza disattesa così provvede:
a) dichiara la contumacia di nata a [...] il _3
24.12.1980; nata a [...] il [...] e CP_4 Controparte_5
nata a [...] il [...];
[...]
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b) in accoglimento del ricorso, previa dichiarazione di apertura della successione di _2
C.F. nato a [...] il [...] e deceduto in data 1/4/2020
[...] C.F._6
in Giugliano in Campania, dichiara l' avvenuta accettazione tacita da parte di _3
nata a [...] il [...]; nata a [...]
[...] CP_4
il 14.10.1992 e nata a [...] il [...] dell'eredità Controparte_5
devoluta ab intestato e relitta dal de cuius nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto a Giugliano in Campania l'1-4-2020 per l'effetto:
c) dichiara che l' eredità relitta del de cuius a seguito dell'accettazione tacita, si è devoluta alle figlie del de cuius come per legge;
d) Ordina all' -Conservatore dei RR.II. di Napoli- di provvedere alla Controparte_1
trascrizione del presente provvedimento con esonero da ogni responsabilità,
e) condanna;
e _3 CP_4 Controparte_5
al pagamento in solido, in favore della ricorrente, delle spese processuali che liquida complessivamente in euro 3.481,22 (tremilaquattrocentoottantuno,22) di cui € 575,22 per esborsi ed euro 2.906,00 (duemilanovecentosei,00) per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all' avvocato Zuppardi anticipatario;
f) condanna;
e _3 CP_4 Controparte_5 al pagamento in solido, in favore dell' in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t. delle spese processuali, che liquida complessivamente in euro 2.906,00
(duemilanovecentosei,00) per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Aversa 7 febbraio 2024 Il Giudice
dott.ssa Francesca Sequino
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