Art. 61.
E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per l'anno 1982, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole, singole od associate, e per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti di cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedera' con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
E' autorizzata la spesa di lire 100 miliardi, per l'anno 1982, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti fino a 12 mesi per la conduzione delle aziende agricole, singole od associate, e per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti di cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti di raccolta, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
Ai prestiti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di credito agrario di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle riguardanti la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Al riparto delle somme di cui al primo comma tra le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedera' con proprio decreto il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sentita la commissione interregionale di cui all' articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 .