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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6537/2018 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia,
alla quale sono state riunite le cause iscritte ai nn.
6540/2018 e 6805/2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia e promossa
da
(Codice Fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Antonioli,
elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via XIV Settembre 71
opponente
e da
(Codice Fiscale , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Festa, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Roma, Via Taro 35, opponente
e da
Controparte_1
opponente contumace
contro
(Codice Fiscale , Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro,
dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti,
prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e
Simona Daminelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Maccarone in Perugia, Via
Fani n. 14, opposta
e nei confronti di
(Codice Fiscale e per essa Controparte_3 P.IVA_2
la sua mandataria (Codice Fiscale CP_4
, partita IVA ), rappresentata e P.IVA_3 P.IVA_4
difesa dall'Avv. Luca Patalini, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via
Baglioni n. 24;
terza intervenuta
OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI
pag. 2/28 Per l'opponente Controparte_1
l'opponente, contumace nel presente giudizio di riassunzione, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel MERITO: - accertato e dichiarato - anche
in via di eccezione riconvenzionale e/o in via incidentale
- quanto sopra esposto (punti n. 1, 2 e 3) in ordine alla
insussistenza/erroneità della pretesa creditoria ex adverso
spiegata ed al comportamento contra legem della Banca e
partitamente: l'intervenuta applicazione ai dedotti
rapporti di conto corrente di tassi di interesse
ultralegali (commissione di massimo scoperto, anatocismo
e/o usura); in conseguenza di questi, il danno da lucro
cessante; - accertato e dichiarato - anche in via di
eccezione riconvenzionale e/o in via incidentale - che il
credito della odierna opponente nella misura e per le
causali sopra indicati e così come compiutamente illustrati
negli allegati elaborati peritali (doc.ti 2 e 3) ammonta a
complessivi euro 465.834,90; - accertata e dichiarata,
quindi, l'invalidità/infondatezza – anche parziale - sia in
fatto che in diritto, della pretesa creditoria ex adverso
dedotta nei confronti della Controparte_1
; - pronunciare e statuire - per l'effetto e con
[...]
sentenza - la nullità, illegittimità, invalidità e,
comunque, la inefficacia del decreto ingiuntivo N.
1676/2018 (R.G. 3106/2018) oggi opposto e, previa revoca
pag. 3/28 dello stesso, respingere la domanda di pagamento delle
somme come ex adverso richieste e formulate nei confronti
della - dichiarando, Controparte_1
per l'effetto, che nulla è dovuto dalla odierna opponente
alla parte opposta e/o a chi per essa, in ragione del
credito vantato dalla opponente stessa (come sopra
precisato), credito che si eccepisce formalmente in
compensazione con quanto dovuto e/o risultasse
eventualmente dovuto alla controparte e/o a chi per essa
anche all'esito di CTU contabile. Il tutto con riserva di
agire con separato giudizio per le differenze dovute alla
odierna parte opponente all'esito delle compensazioni di
cui sopra, nonché per la richiesta di risarcimento di ogni
e qualsivoglia danno conseguente alla segnalazione in CRIF.
Con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi ex D.M.
55/2014”.
Per l'opponente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Pt_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in
accoglimento della domanda proposta: a) In via
pregiudiziale sospendere, per le ragioni di cui alla
narrativa del presente atto, l'esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto, al fine di evitare danni gravi e/o
irreparabili al garante. b) In via preliminare accertare e
dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dal
Sig. c) Nel merito dichiarare che nulla Parte_1
deve l'opponente all'opposta, e per l'effetto dichiarare
pag. 4/28 nullo e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in
subordine, dichiarare che la somma eventualmente dovuta è
minore di quella ingiunta, stante l'usura oggettiva
presente nel mutuo chirografario garantito. d) In ogni caso
con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso
forfettario 15%, Iva e c.i. come per legge”.
Per l'opponente : il Giudice ha dichiarato, a Pt_2
verbale dell'udienza in data 13 aprile 2023, l'estinzione del giudizio limitatamente alla lite tra l'opponente e a seguito di reciproche Pt_2 Controparte_3
rinunce agli atti e contestuali reciproche accettazioni delle rinunce stesse.
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del
Tribunale di Perugia, contrariis reiectis: in via
preliminare, stante l'evidente infondatezza della
opposizione ex adverso proposta e la mancanza di prova
scritta, rigettare l'istanza di sospensione della
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in
via principale, respingere integralmente l'opposizione ex
adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto
per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in
via meramente subordinata e salvo gravame, condannare il
Signor nato a [...] il 29 Controparte_1
gennaio 1971 titolare della Ditta individuale M.D.
pag. 5/28 Costruizioni di con sede in Gubbio, Fraz. Controparte_1
Padule, Via delle Fornacette n.56, Codice Fiscale:
, al pagamento della somma di Euro C.F._3
170.712,54 per le esposizioni di cui ai ricorso per decreto
ingiuntivo o della somma eventualmente minore che dovesse
risultare dovuta all'esito della presente causa;
sempre nel
merito, respingere ogni e qualsivoglia eccezione
riconvenzionale avanzata dall' opponente nei confronti di
perché infondata in fatto ed in diritto e Controparte_2
del tutto sfornita di prova. In ogni caso con vittoria
delle spese di lite”.
Per la società terza intervenuta: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria argomentazione,
istanza, eccezione e deduzione IN VIA PRELIMINARE (I)
Accertare e Dichiarare il difetto di legittimazione passiva
di rispetto alle domande di ripetizione Controparte_3
d'indebito e di risarcimento dei danni avanzate dagli
Opponenti; IN VIA PRINCIPALE (II) Accertare e Dichiarare la
liceità, legittimità e validità dei contratti di conto
corrente e della stipula del prestito chirografario nonché
la validità ed efficacia delle condizioni contrattuali
relative ai tassi di interessi, alle commissioni massimo
scoperto ed a ogni altro onere e/o commissione praticati
nella gestione di tali rapporti e, per l'effetto, rigettare
l'opposizione interposta avverso il decreto ingiuntivo
1676/2018 perché vi è idonea prova del credito che presenta
pag. 6/28 i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità con
consequenziale integrale Conferma del Decreto Ingiuntivo
1676/2018 emesso dal Tribunale di Perugia;
(III) Accertare
e Dichiarare la liceità, legittimità e validità delle
distinte fideiussioni rilasciate rispettivamente da
[...]
(fideiussione specifica) e Parte_1 Parte_2
(fideiussione omnibus) e, per l'effetto, Rigettare
l'opposizione interposta dai fideiussori con consequenziale
integrale Conferma del Decreto Ingiuntivo 1676/2018 emesso
dal Tribunale di Perugia;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA,
Condannare gli Opponenti, ed in particolare i fideiussori,
ciascuno nei limiti della garanzia prestata ed in relazione
al rapporto garantito, in via solidale fra di loro, al
pagamento nei confronti della cessionaria CP_3
degli importi che risulteranno dovuti in esito al
[...]
presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi
professionali oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1676/2018, emesso su istanza dell'odierna parte opposta, il Tribunale di Perugia
ingiungeva all' Parte_3
, in persona del titolare
[...] Controparte_1
di pagare, senza dilazione, per le causali di cui al ricorso, in solido con la propria garante Parte_2
la somma di € 170.712,54, in solido col proprio garante pag. 7/28 la somma di € 63.024,79, in solido col Parte_1
proprio garante , la somma di € 40.283,64, il Parte_4
tutto oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di lite.
1.2. Avverso detto provvedimento monitorio proponevano opposizione sia il debitore principale, Controparte_1
sia i garanti e Parte_2 Parte_1
introducendo rispettivamente i giudizi rubricati ai nn.
6537/2018, 6540/2018 e 6805/2018 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia coi.
1.2.1. attinto da provvedimento Controparte_1
monitorio fondato a) su saldo di conto corrente affidato n.
29467428 acceso in data 26.5.1995, b) saldo di conto corrente affidato n. 40506221 acceso in data 9.2.2006, c)
saldo passivo di mutuo chirografario n. 6435018 stipulato in data 3.7.2009, poneva a fondamento dell'opposizione proposta le seguenti eccezioni:
- che la banca opposta non aveva fornito prova dell'esposizione debitoria dell'opponente;
- che il saldo dei rapporti di conto corrente era determinato da poste passive illegittime, in quanto originate da interessi convenzionali ultralegali non pattuiti, da interessi anatocistici illeciti, da illegittimo esercizio nella determinazione di tassi di interesse dello ius variandi, dall'illegittimo addebito pag. 8/28 della commissione di massimo scoperto mai pattuita,
dall'applicazione della valuta in data differente rispetto alle operazioni in conto, dall'indebita applicazione di spese per tenuta conto non convenute, dall'illegittima applicazione di interessi usurari.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale revocasse il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla l'opponente doveva ad per effetto del credito che CP_2
lo stesso opponente, all'esito della rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente per effetto dell'espunzione delle somme indebitamente addebitate,
vantava nei confronti di Controparte_2
1.2.2. attinta da provvedimento Parte_5
monitorio in forza di fideiussione omnibus rilasciata a garanzia del credito vantato da nei Controparte_2
confronti di originato dai rapporti a), b) Controparte_1
e c) sopra indicati, poneva a fondamento dell'opposizione proposta le seguenti eccezioni:
- l'apocrifia - non autenticità delle sottoscrizioni asseritamente apposte dalla stessa opponente a pag. 2 della copia della fideiussione omnibus datata 10.02.2006, posta a garanzia delle linee di credito concesse alla
[...]
e la non conformità Controparte_1
all'originale della copia prodotta, con disconoscimento delle relative sottoscrizioni;
pag. 9/28 - la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione omnibus prodotta da parte opposta, posta a fondamento della pretesa creditoria azionata, e/o la nullità parziale delle clausole sub 2, 6 e 8 della fideiussione stessa, essendo stata stipulata in conformità
al modello ABI del 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia
perché lesivo della concorrenza in conformità all'art. 2,
comma 2, lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287;
- l'intervenuta liberazione del fideiussore ex art. 1956
c.c., con conseguente invalidità e/o inefficacia della fideiussione de qua, in quanto rilasciata, appunto, in riferimento ad un'obbligazione futura contratta dalla parte garantita a seguito di finanziamento concessole da parte opposta pur nella consapevolezza, da parte di quest'ultima,
delle difficoltà che la debitrice avrebbe avuto nel soddisfacimento del credito.
Chiedeva, pertanto, che, previo accertamento della nullità e/o estinzione della fideiussione rilasciata, il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato.
1.2.3. attinto da provvedimento Parte_1
monitorio in forza di fideiussione specifica rilasciata il
3.7.2009 a garanzia del credito vantato da Controparte_2
nei confronti di ed originato dal solo Controparte_1
rapporto c) sopra indicato (contratto di mutuo), eccepiva:
pag. 10/28 - la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione posta a fondamento della pretesa creditoria della società opposta, atteso che la fideiussione è stata stipulata in conformità al modello ABI del 2003, sanzionato dalla Banca d'Italia in quanto lesivo della concorrenza in conformità all'art. 2, comma 2, lett. a), l. 10 ottobre
1990, n. 287;
- che l'opposta, in violazione dell'obbligo di rispetto del canone di correttezza-buona fede nell'esecuzione del contratto, nel 2009 ha concesso ulteriore credito alla
[...]
nonostante questa versasse, Controparte_1
già all'epoca, in una condizione di crisi che la banca,
quale soggetto qualificato, non poteva non conoscere;
- che la società opposta si è limitata a produrre, a prova del credito vantato, solo l'estratto conto autenticato ex art. 50 TU (non i piani di ammortamento), oltre che la copia del contratto di mutuo garantito dall'opponente, non sufficiente ai fini della ricostruzione del tasso applicato;
- che, nei confronti degli altri opponenti, il credito ingiunto (per posizioni estranee a quelle del garante
) è stato determinato previa eliminazione della Pt_1
commissione di massimo scoperto (CMS), dei relativi interessi e di ogni forma di capitalizzazione trimestrale;
pag. 11/28 si doleva l'opponente che tale correzione non era stata apportata al mutuo chirografario dallo stesso garantito;
- la natura usuraria ed anatocistica degli interessi applicati con il contratto di mutuo chirografario de quo.
Chiedeva, pertanto, la revoca del provvedimento monitorio adottato nei suoi confronti.
1.3. Costituitasi in giudizio, chiedeva Controparte_2
il rigetto delle opposizioni e la conferma del provvedimento monitorio.
1.4. Disposta la riunione dei tre procedimenti, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183,
comma VI c.p.c., depositate le quali, all'udienza dell'8.6.2021 il legale di parte opposta dava atto che la impresa individuale, Controparte_1
era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Perugia del 19.05.2021 (fall. 39/2021), motivo per il quale il Giudice dichiarava l'interruzione del processo;
1.5 Con distinti ricorsi ritualmente depositati gli opponenti e riassumevano il giudizio Pt_2 Pt_1
chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
1.6. Si costituiva in giudizio, con un nuovo difensore,
chiedendo l'accoglimento delle sopra Controparte_2
riportate conclusioni e facendo proprie tutte le difese,
pag. 12/28 deduzioni, eccezioni, produzioni e istanze già formulate nell'ambito dei giudizi interrotti.
1.7. Interveniva nel giudizio e per Controparte_3
essa la mandataria in qualità di successore CP_4
ex artt. 111 c.p.c. e 58 TU di Controparte_2
contestando integralmente quanto eccepito da parte opponente, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni e deducendo, in particolare:
– la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle richieste risarcitorie e restitutorie formulate da parte opponente;
– come dall'esame della documentazione contrattuale e contabile prodotta dalla creditrice opposta emerge che,
nella gestione dei rapporti dedotti in giudizio, sono state osservate le pattuizioni fissate nei contratti, le quali sono rispettose della normativa vigente tempo per tempo in materia di trasparenza delle operazioni bancarie così come dettata dal D. Lgs 385/1993;
– la piena validità delle fideiussioni rilasciate da
(fideiussione omnibus) e da Parte_2 [...]
(fideiussione specifica), con conseguente Parte_1
inapplicabilità a quest'ultima dei principi affermati dall'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I civile, n.
29810 del 2017 in materia di violazione della normativa antitrust di cui alla Legge n. 287/1990;
pag. 13/28 – l'infondatezza dell'eccezione di difformità della copia rispetto all'originale della fideiussione omnibus nonché di disconoscimento della sottoscrizione apposta da Parte_2
;
[...]
– la non configurabilità, per entrambe le fideiussioni,
della sanzione della nullità derivata, non prevista dall'ordinamento, che prevede, quale unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo all'intesa anticoncorrenziale,
quella risarcitoria, sempreché il presunto danneggiato alleghi e dimostri, oltre al fatto che l'intesa sia confluita nel contratto da lui stipulato, la sussistenza del presunto pregiudizio che gliene sarebbe derivato.
1.8. Dopo l'assunzione della prova testimoniale ammessa e l'espletamento di una CTU grafologica (Consulente Dott.
e di una CTU Contabile (Consulente Persona_1
Dott.ssa , all'udienza del 13 aprile 2023 il Persona_2
Giudice – rilevato che con atto depositato il 28.02.2023
l'opponente e la terza intervenuta Parte_2 CP_3
in giudizio per mezzo della procuratrice
[...] CP_4
avevano rinunciato reciprocamente agli atti,
contestualmente accettato la rinuncia dell'altra parte e convenuto la compensazione delle spese – dichiarava la parziale estinzione del giudizio limitatamente alla lite tra e in giudizio per Parte_2 Controparte_3
mezzo della procuratrice e fissava l'udienza CP_4
pag. 14/28 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. Deve preliminarmente rilevarsi come con provvedimento pronunciato all'udienza del 13.4.2023 dal Tribunale, in persona di altro Magistrato, è stata dichiarata la parziale estinzione del giudizio limitatamente alla lite tra Pt_2
e in giudizio per mezzo della
[...] Controparte_3
procuratrice cessionaria del credito oggetto CP_4
di causa. Tenuto conto anche delle difese formulate in comparsa conclusionale (p. 8) dalla cedente CP_2
, che dà per presupposto che il giudizio
[...]
(complessivamente inteso) nei confronti della si Pt_2
sia estinto, deve ritenersi venuto meno l'interesse di di ottenere una qualche pronuncia nei Controparte_2
confronti dell'opponente.
3. La domanda proposta nei confronti di
[...]
contumace nel presente Controparte_1
giudizio, è improcedibile, dovendo tale credito essere accertato in sede fallimentare (ex pluribus, Cass., sent.
n. 9461/20).
3.1. Con l'atto di opposizione, tuttavia,
[...]
ha domandato, nei confronti della Banca CP_1
convenuta, accertarsi il proprio (contro)credito. Il
fallimento di tale impresa individuale e la contumacia pag. 15/28 della curatela fallimentare non esonerano il Tribunale
dall'esaminare la domanda di accertamento del credito vantato. Insegna, infatti, la Corte di Cassazione che “la
riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303
cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia
della parte che, benché costituita nella precedente fase
del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che
le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di
citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi
rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono
relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase,
dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali
dell'originario rapporto” (Cass. Civ. Sez. III, 30/09/2008,
n. 24331; in senso conforme, Cass. Sentenza n. 6867 del
30/07/1996; Cass., Sentenza n. 3963 del 18/04/1998)
3.2. La domanda in questione, di accertamento di un proprio credito per effetto della rideterminazione del saldo dei rapporti di conto correnti, è risultata infondata e non può dunque essere accolta.
All'esito della fase istruttoria del presente giudizio,
in modo particole dalla CTU contabile, che ha espunto dal saldo di conto corrente tutte gli addebiti illegittimi,
è risultata infatti debitrice, nei Controparte_1
confronti di parte opposta, dell'importo complessivo di €
95.674,34, pari alla somma di:
pag. 16/28 – € 63.024,79, quale saldo passivo del mutuo chirografario;
– € 32.649,45, quale saldo passivo del conto corrente (€
154.155,43, importo di cui al ricorso per decreto ingiuntivo relativa alla somma dei saldi dei due rapporti di conto, al lordo degli addebiti illegittimi, meno €
121.505,88, somma illegittimamente addebitata all'opponente su detto conto secondo la CTU, pag.35, nell'ipotesi di calcolo più favorevole agli opponenti).
Anche sottraendo dall'originario complessivo credito vantato dalla banca opposta di euro 217.180,22 (€ 63.024,79
più € 154.155,43) le voci indebitamente addebitate di €
121.505,88 residuerebbe infatti comunque un debito, a carico dell'opponente e in favore dell'opposta, di €
95.674,34.
Da ciò l'infondatezza della domanda, formulata da
[...]
, di accertamento di un proprio credito nei CP_1
confronti della Banca opposta.
Sul punto va poi aggiunto che tali indebite somme riguardano esclusivamente i rapporti di conto corrente e sono legate a:
- quanto al conto anticipi fatture 40506221: 1) agli interessi passivi applicati, indebiti in quanto originati da una pattuizione usuraria;
2) alla CMS indebita in quanto originata da pattuizione nulla per difetto di indicazione pag. 17/28 dei criteri di conteggio;
3) alle spese e commissioni non pattuite;
- quanto al conto corrente ordinario n. 29467428: 1) agli interessi anatocistici applicati in violazione dell'art. 1283 c.c. fino al II trimestre 2004 quando è intervenuta nuova e valida pattuizione;
2) alle CMS indebite in quanto originate da pattuizione nulla per difetto di indicazione dei criteri di conteggio, fino al II trimestre 2004 quando
è intervenuta nuova e valida pattuizione;
3) alle commissioni applicate in assenza di previsione contrattuale.
4. L'opposizione formulata dal fideiussore è Pt_1
risultata anch'essa infondata e non può dunque essere accolta.
4.1. La principale doglianza mossa dall'opponente riguarda la nullità della fideiussione specifica Pt_1
rilasciata, da un lato perché tale negozio è stato stipulato in conformità al modello ABI del 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia perché lesivo della concorrenza e dunque in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), l. 10
ottobre 1990, n. 287; dall'altro perché contenente clausola abusiva in danno dell'opponente consumatore, costituita dalla deroga alla previsione normativa di cui all'art. 1957
c.c., che impone al creditore, al fine di conservare l'efficacia della fideiussione, di proporre nei confronti pag. 18/28 del debitore principale, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, istanze finalizzate al recupero del credito nei suoi confronti.
Va premesso che, alla luce del convincente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'accertamento di siffatti vizi del contratto comporta la nullità delle singole clausole viziate e non dell'intero contratto, salva l'ipotesi che l'opponente non provi il carattere essenziale di tale pattuizione. Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. n. 41994 del 2021), infatti, hanno stabilito che “i contratti di fideiussione "a valle" di
intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante,
in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2,
comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in
relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello
schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché
restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo
che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Tale principio, espresso in materia di nullità di clausole contrastanti con l'art. 2 c. 2 lett. a l. 287 del
1990, tra cui anche quella derogativa del termine di cui all'art. 1957 c.c., può estendersi per identità di pag. 19/28 situazione alle clausole invalide perché abusive a danno del consumatore.
Nel presente giudizio effettivamente la fideiussione di cui si discute contiene clausola abusiva in danno del consumatore opponente, quale è appunto la deroga al termine previsto, a pena di decadenza, da una disposizione di legge
(cioè l'art. 1957 c.c.), affinché il contratto di fideiussione mantenga la propria efficacia. L'art. 6 del contratto di fideiussione, infatti, estende il termine per proporre istanze contro il debitore principale di cui all'art. 1957 c.c. da 6 a 36 mesi. Sul punto si è espressa in termini condivisibili la Corte di Cassazione (ordinanza n. 27558 del 2023), che ha sottolineato come nel “derogare
in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla
scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art.
1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può
agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei
confronti del fideiussore, titolare di obbligazione
accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale
rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca”,
osservando che “una siffatta clausola si appalesa allora
senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore
ad una disciplina astrattamente idonea a configurare un
significativo squilibrio a danno del consumatore”.
Nel caso di specie, l'opponente, quale persona fisica pag. 20/28 che non aveva alcuna “partecipazione” (trattandosi di impresa individuale) o interesse professionale nell'attività dell'impresa garantita è – alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia – da considerarsi quale consumatore;
costituisce ormai principio consolidato, infatti, (Cass., ord. 742 del 2020) che “nel
contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono
essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza
considerare il contratto principale, come affermato dalla
giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa
C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15,
), dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_3
fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria
attività professionale (o anche più attività
professionali), stipuli il contratto di garanzia per
finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione
della fideiussione non deve costituire atto espressivo di
tale attività, né essere strettamente funzionale al suo
svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che ha prestato fideiussione per scopi Parte_1
estranei a quelli della propria professione, sicché nel rapporto oggetto di causa va qualificato come consumatore;
la clausola contenente la deroga al termine stabilito dall'art. 1957 c.c. è vessatoria, in quanto idonea a pag. 21/28 configurare un significativo squilibrio a danno del consumatore;
non emergono elementi per poter ritenere la clausola in questione essenziale, vale a dire che in difetto di sua previsione il contratto non sarebbe stato concluso dalle parti. Ne consegue, in difetto altresì di prova che la clausola è stata oggetto di espressa trattativa, la nullità della clausola in questione per contrasto con la normativa consumeristica (art. 33 D. Lgs
n. 206 del 2005).
L'eccezione formulata da parte opponente solamente in comparsa conclusionale non esclude la possibilità che il
Giudice rilevi il carattere vessatorio della clausola e ne dichiari la nullità per contrasto con la disciplina consumeristica, atteso che la nullità in questione può
essere rilevata d'ufficio dal Giudice in qualsiasi fase del processo e gli elementi di fatto su cui la stessa si fonda sono stati tempestivamente prodotti in giudizio (contratto nel quale è contenuta la clausola e visura camerale dell'impresa da cui emerge la qualità di consumatore dell'opponente).
4.2 Nonostante vada dichiarata la nullità della clausola derogatrice del termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c., l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ad esso collegata non può essere accolta in quanto inammissibile perché tardiva, trattandosi di eccezione in pag. 22/28 senso stretto e non di mera difesa (Cass., ord. 8023 del
2024; Cass., sent. n. 1613 del 1963; Cass. S.U. sent. n.
5572 del 1979, queste ultime due, nell'attribuire al termine in parola natura decadenziale, hanno di fatto attribuito all'eccezione di estinzione natura di eccezione in senso stretto), che, come tale, doveva essere proposta con l'atto di costituzione in giudizio e non - come nel caso di specie - in comparsa conclusionale, non potendo mai essere rilevata d'ufficio.
Nel caso di specie, come visto, l'opponente ha eccepito il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
solamente in comparsa conclusionale. Invero, nell'atto di opposizione si era limitato ad eccepire la nullità della fideiussione per contrasto alla L. 287 del 1990, dovuta anche per la presenza di clausola derogatrice del termine di cui all'art. 1957 c.c., nulla avendo eccepito in ordine alle conseguenze di detta nullità e dunque in merito all'estinzione della fideiussione, ritenendo (erroneamente)
che tale nullità avrebbe colpito l'intero negozio di garanzia fideiussoria.
4.3. Quanto alle restanti eccezioni proposte dal
: Pt_1
a) l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della L. 297 del 1990 è assorbita dalla pronuncia di nullità della clausola per contrasto con la pag. 23/28 normativa consumeristica;
peraltro, l'eventuale accoglimento di tale eccezione non comporterebbe la nullità
dell'intero contratto di fideiussione (cfr: Cass. S.U.,
sent. 41994 del 2021) e – per le medesime ragioni indicate al paragrafo precedente – non potrebbe determinare l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c..
b) l'opponente eccepisce che la Banca opposta abbia concesso credito all'impresa garantita nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche e finanziarie, ciò comportando la liberazione del fideiussore;
l'eccezione è infondata;
pur non citandolo,
l'opponente invoca l'art. 1956 c.c. che prevede la liberazione del fideiussore per obbligazione futura se il creditore, senza speciale liberazione del fideiussore, fa credito al garantito, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Nel caso di specie, la norma in questione non è applicabile in quanto la fideiussione di cui si discute è specifica e non per obbligazioni future (c.d. omnibus) ed il credito è
stato concesso contestualmente alla fideiussione, sicché
non può rinvenirsi il necessario “peggioramento” delle condizioni economiche del soggetto garantito;
l'eccezione,
poi, è stata proposta in termini assolutamente generici ed
è risultata priva di adeguato conforto probatorio in ordine alla situazione di difficoltà economica dell'impresa pag. 24/28 garantita, fallita nel corso del giudizio a distanza di più
di 10 anni;
c) con la comparsa di costituzione ha Controparte_2
prodotto il contratto di mutuo garantito dall'opponente,
contenente le condizioni economiche e giuridiche del rapporto e anche il piano di ammortamento;
alla luce di tale documentazione ed in assenza di specifiche contestazioni può ritenersi provato il credito vantato dalla banca opposta;
d) in ragione della natura del rapporto non vi è ragione di espungere gli addebiti per CMS e interessi anatocistici,
in quanto non presenti;
e) assolutamente generica è l'eccezione relativa alla natura usuraria del tasso di interesse applicato, essendosi limitato l'opponente a riportare argomenti di diritto sul punto privi di concreto riferimento al caso di specie.
5. Le spese del giudizio tra l'opponente ed Pt_1
e seguono la soccombenza Controparte_2 CP_3
principale dell'opponente.
Quanto alle spese della CTU contabile, le stesse sono definitivamente poste a carico delle società convenuta e terza chiamata e di (il cui rapporto Parte_2
processuale con è stato definito con la Controparte_2
presente pronuncia) in misura tra loro paritetica di 1/3,
pag. 25/28 fatto salvo quanto eventualmente di diverso convenuto nell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e richiamato nell'atto di rinuncia agli atti del giudizio del
14.2.2023 (depositato con nota del 28.2.2023), dovendosi escludere da tale ripartizione non Parte_1
interessato da tali attività, e la curatela contumace, in considerazione della condotta processuale adottata a fronte di una domanda nei suoi confronti improcedibile.
Quanto alle spese della CTU calligrafica, le stesse sono definitivamente poste a carico di (il cui Parte_2
rapporto processuale con è stato definito Controparte_2
con la presente pronuncia), in ragione dell'esito della relazione, fatto salvo quanto eventualmente di diverso convenuto nell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e richiamato nell'atto di rinuncia agli atti del giudizio del 14.2.2023 (depositato con nota del 28.2.2023),
dovendosi escludere da tale ripartizione Parte_1
e la curatela fallimentare, non interessati da tali attività.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
sull'opposizione proposta nel giudizio rubricato al R.G. n.
6537/2018, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
- dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti del Controparte_1
pag. 26/28 e per l'effetto revoca nei confronti della curatela CP_1
fallimentare il decreto ingiuntivo opposto n. 1676/18;
- dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 6
del contratto di fideiussione del 3.7.2009 sottoscritto da nella parte in cui viene derogato il Parte_1
termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
per l'effetto conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 1676/18 che dichiara esecutivo;
- condanna a corrispondere ad Parte_1
ed a a titolo di rimborso Controparte_2 CP_3
delle spese di lite, per ciascuna di dette parti, la somma di euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- spese della CTU contabile definitivamente a carico delle società convenuta e terza chiamata e di Pt_2
in misura tra loro paritetica di 1/3, fatto salvo
[...]
quanto eventualmente di diverso convenuto nell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e richiamato nell'atto di rinuncia agli atti del giudizio del 14.2.2023;
- spese della CTU calligrafica definitivamente a carico di salvo quanto eventualmente di diverso Parte_2
convenuto nell'accordo transattivo intervenuto tra Pt_2
e e richiamato nell'atto di
[...] Controparte_3
rinuncia agli atti del giudizio del 14.2.2023
pag. 27/28 Perugia, lì 17.1.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
pag. 28/28
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6537/2018 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia,
alla quale sono state riunite le cause iscritte ai nn.
6540/2018 e 6805/2018 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia e promossa
da
(Codice Fiscale , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Antonioli,
elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via XIV Settembre 71
opponente
e da
(Codice Fiscale , Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Festa, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Roma, Via Taro 35, opponente
e da
Controparte_1
opponente contumace
contro
(Codice Fiscale , Controparte_2 P.IVA_1
rappresentata e difesa, anche in via disgiunta tra loro,
dagli avvocati prof. Alberto Toffoletto, Marco Pesenti,
prof. Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e
Simona Daminelli, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Maccarone in Perugia, Via
Fani n. 14, opposta
e nei confronti di
(Codice Fiscale e per essa Controparte_3 P.IVA_2
la sua mandataria (Codice Fiscale CP_4
, partita IVA ), rappresentata e P.IVA_3 P.IVA_4
difesa dall'Avv. Luca Patalini, elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo difensore in Perugia, Via
Baglioni n. 24;
terza intervenuta
OGGETTO: Contratti bancari.
CONCLUSIONI
pag. 2/28 Per l'opponente Controparte_1
l'opponente, contumace nel presente giudizio di riassunzione, con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Nel MERITO: - accertato e dichiarato - anche
in via di eccezione riconvenzionale e/o in via incidentale
- quanto sopra esposto (punti n. 1, 2 e 3) in ordine alla
insussistenza/erroneità della pretesa creditoria ex adverso
spiegata ed al comportamento contra legem della Banca e
partitamente: l'intervenuta applicazione ai dedotti
rapporti di conto corrente di tassi di interesse
ultralegali (commissione di massimo scoperto, anatocismo
e/o usura); in conseguenza di questi, il danno da lucro
cessante; - accertato e dichiarato - anche in via di
eccezione riconvenzionale e/o in via incidentale - che il
credito della odierna opponente nella misura e per le
causali sopra indicati e così come compiutamente illustrati
negli allegati elaborati peritali (doc.ti 2 e 3) ammonta a
complessivi euro 465.834,90; - accertata e dichiarata,
quindi, l'invalidità/infondatezza – anche parziale - sia in
fatto che in diritto, della pretesa creditoria ex adverso
dedotta nei confronti della Controparte_1
; - pronunciare e statuire - per l'effetto e con
[...]
sentenza - la nullità, illegittimità, invalidità e,
comunque, la inefficacia del decreto ingiuntivo N.
1676/2018 (R.G. 3106/2018) oggi opposto e, previa revoca
pag. 3/28 dello stesso, respingere la domanda di pagamento delle
somme come ex adverso richieste e formulate nei confronti
della - dichiarando, Controparte_1
per l'effetto, che nulla è dovuto dalla odierna opponente
alla parte opposta e/o a chi per essa, in ragione del
credito vantato dalla opponente stessa (come sopra
precisato), credito che si eccepisce formalmente in
compensazione con quanto dovuto e/o risultasse
eventualmente dovuto alla controparte e/o a chi per essa
anche all'esito di CTU contabile. Il tutto con riserva di
agire con separato giudizio per le differenze dovute alla
odierna parte opponente all'esito delle compensazioni di
cui sopra, nonché per la richiesta di risarcimento di ogni
e qualsivoglia danno conseguente alla segnalazione in CRIF.
Con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi ex D.M.
55/2014”.
Per l'opponente : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, Pt_1
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in
accoglimento della domanda proposta: a) In via
pregiudiziale sospendere, per le ragioni di cui alla
narrativa del presente atto, l'esecutorietà del decreto
ingiuntivo opposto, al fine di evitare danni gravi e/o
irreparabili al garante. b) In via preliminare accertare e
dichiarare la nullità della fideiussione rilasciata dal
Sig. c) Nel merito dichiarare che nulla Parte_1
deve l'opponente all'opposta, e per l'effetto dichiarare
pag. 4/28 nullo e quindi revocare il decreto ingiuntivo opposto;
in
subordine, dichiarare che la somma eventualmente dovuta è
minore di quella ingiunta, stante l'usura oggettiva
presente nel mutuo chirografario garantito. d) In ogni caso
con vittoria di spese e competenze di causa, rimborso
forfettario 15%, Iva e c.i. come per legge”.
Per l'opponente : il Giudice ha dichiarato, a Pt_2
verbale dell'udienza in data 13 aprile 2023, l'estinzione del giudizio limitatamente alla lite tra l'opponente e a seguito di reciproche Pt_2 Controparte_3
rinunce agli atti e contestuali reciproche accettazioni delle rinunce stesse.
Per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Signor Giudice del
Tribunale di Perugia, contrariis reiectis: in via
preliminare, stante l'evidente infondatezza della
opposizione ex adverso proposta e la mancanza di prova
scritta, rigettare l'istanza di sospensione della
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
in
via principale, respingere integralmente l'opposizione ex
adverso proposta perché infondata in fatto ed in diritto
per i motivi esposti nella narrativa del presente atto e
per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in
via meramente subordinata e salvo gravame, condannare il
Signor nato a [...] il 29 Controparte_1
gennaio 1971 titolare della Ditta individuale M.D.
pag. 5/28 Costruizioni di con sede in Gubbio, Fraz. Controparte_1
Padule, Via delle Fornacette n.56, Codice Fiscale:
, al pagamento della somma di Euro C.F._3
170.712,54 per le esposizioni di cui ai ricorso per decreto
ingiuntivo o della somma eventualmente minore che dovesse
risultare dovuta all'esito della presente causa;
sempre nel
merito, respingere ogni e qualsivoglia eccezione
riconvenzionale avanzata dall' opponente nei confronti di
perché infondata in fatto ed in diritto e Controparte_2
del tutto sfornita di prova. In ogni caso con vittoria
delle spese di lite”.
Per la società terza intervenuta: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, disattesa ogni contraria argomentazione,
istanza, eccezione e deduzione IN VIA PRELIMINARE (I)
Accertare e Dichiarare il difetto di legittimazione passiva
di rispetto alle domande di ripetizione Controparte_3
d'indebito e di risarcimento dei danni avanzate dagli
Opponenti; IN VIA PRINCIPALE (II) Accertare e Dichiarare la
liceità, legittimità e validità dei contratti di conto
corrente e della stipula del prestito chirografario nonché
la validità ed efficacia delle condizioni contrattuali
relative ai tassi di interessi, alle commissioni massimo
scoperto ed a ogni altro onere e/o commissione praticati
nella gestione di tali rapporti e, per l'effetto, rigettare
l'opposizione interposta avverso il decreto ingiuntivo
1676/2018 perché vi è idonea prova del credito che presenta
pag. 6/28 i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità con
consequenziale integrale Conferma del Decreto Ingiuntivo
1676/2018 emesso dal Tribunale di Perugia;
(III) Accertare
e Dichiarare la liceità, legittimità e validità delle
distinte fideiussioni rilasciate rispettivamente da
[...]
(fideiussione specifica) e Parte_1 Parte_2
(fideiussione omnibus) e, per l'effetto, Rigettare
l'opposizione interposta dai fideiussori con consequenziale
integrale Conferma del Decreto Ingiuntivo 1676/2018 emesso
dal Tribunale di Perugia;
IN VIA MERAMENTE SUBORDINATA,
Condannare gli Opponenti, ed in particolare i fideiussori,
ciascuno nei limiti della garanzia prestata ed in relazione
al rapporto garantito, in via solidale fra di loro, al
pagamento nei confronti della cessionaria CP_3
degli importi che risulteranno dovuti in esito al
[...]
presente giudizio. Con vittoria di spese e compensi
professionali oltre accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 1676/2018, emesso su istanza dell'odierna parte opposta, il Tribunale di Perugia
ingiungeva all' Parte_3
, in persona del titolare
[...] Controparte_1
di pagare, senza dilazione, per le causali di cui al ricorso, in solido con la propria garante Parte_2
la somma di € 170.712,54, in solido col proprio garante pag. 7/28 la somma di € 63.024,79, in solido col Parte_1
proprio garante , la somma di € 40.283,64, il Parte_4
tutto oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di lite.
1.2. Avverso detto provvedimento monitorio proponevano opposizione sia il debitore principale, Controparte_1
sia i garanti e Parte_2 Parte_1
introducendo rispettivamente i giudizi rubricati ai nn.
6537/2018, 6540/2018 e 6805/2018 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili del Tribunale di Perugia coi.
1.2.1. attinto da provvedimento Controparte_1
monitorio fondato a) su saldo di conto corrente affidato n.
29467428 acceso in data 26.5.1995, b) saldo di conto corrente affidato n. 40506221 acceso in data 9.2.2006, c)
saldo passivo di mutuo chirografario n. 6435018 stipulato in data 3.7.2009, poneva a fondamento dell'opposizione proposta le seguenti eccezioni:
- che la banca opposta non aveva fornito prova dell'esposizione debitoria dell'opponente;
- che il saldo dei rapporti di conto corrente era determinato da poste passive illegittime, in quanto originate da interessi convenzionali ultralegali non pattuiti, da interessi anatocistici illeciti, da illegittimo esercizio nella determinazione di tassi di interesse dello ius variandi, dall'illegittimo addebito pag. 8/28 della commissione di massimo scoperto mai pattuita,
dall'applicazione della valuta in data differente rispetto alle operazioni in conto, dall'indebita applicazione di spese per tenuta conto non convenute, dall'illegittima applicazione di interessi usurari.
Chiedeva, pertanto, che il Tribunale revocasse il decreto ingiuntivo opposto dichiarando che nulla l'opponente doveva ad per effetto del credito che CP_2
lo stesso opponente, all'esito della rideterminazione del saldo del rapporto di conto corrente per effetto dell'espunzione delle somme indebitamente addebitate,
vantava nei confronti di Controparte_2
1.2.2. attinta da provvedimento Parte_5
monitorio in forza di fideiussione omnibus rilasciata a garanzia del credito vantato da nei Controparte_2
confronti di originato dai rapporti a), b) Controparte_1
e c) sopra indicati, poneva a fondamento dell'opposizione proposta le seguenti eccezioni:
- l'apocrifia - non autenticità delle sottoscrizioni asseritamente apposte dalla stessa opponente a pag. 2 della copia della fideiussione omnibus datata 10.02.2006, posta a garanzia delle linee di credito concesse alla
[...]
e la non conformità Controparte_1
all'originale della copia prodotta, con disconoscimento delle relative sottoscrizioni;
pag. 9/28 - la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione omnibus prodotta da parte opposta, posta a fondamento della pretesa creditoria azionata, e/o la nullità parziale delle clausole sub 2, 6 e 8 della fideiussione stessa, essendo stata stipulata in conformità
al modello ABI del 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia
perché lesivo della concorrenza in conformità all'art. 2,
comma 2, lett. a), l. 10 ottobre 1990, n. 287;
- l'intervenuta liberazione del fideiussore ex art. 1956
c.c., con conseguente invalidità e/o inefficacia della fideiussione de qua, in quanto rilasciata, appunto, in riferimento ad un'obbligazione futura contratta dalla parte garantita a seguito di finanziamento concessole da parte opposta pur nella consapevolezza, da parte di quest'ultima,
delle difficoltà che la debitrice avrebbe avuto nel soddisfacimento del credito.
Chiedeva, pertanto, che, previo accertamento della nullità e/o estinzione della fideiussione rilasciata, il decreto ingiuntivo opposto fosse revocato.
1.2.3. attinto da provvedimento Parte_1
monitorio in forza di fideiussione specifica rilasciata il
3.7.2009 a garanzia del credito vantato da Controparte_2
nei confronti di ed originato dal solo Controparte_1
rapporto c) sopra indicato (contratto di mutuo), eccepiva:
pag. 10/28 - la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione posta a fondamento della pretesa creditoria della società opposta, atteso che la fideiussione è stata stipulata in conformità al modello ABI del 2003, sanzionato dalla Banca d'Italia in quanto lesivo della concorrenza in conformità all'art. 2, comma 2, lett. a), l. 10 ottobre
1990, n. 287;
- che l'opposta, in violazione dell'obbligo di rispetto del canone di correttezza-buona fede nell'esecuzione del contratto, nel 2009 ha concesso ulteriore credito alla
[...]
nonostante questa versasse, Controparte_1
già all'epoca, in una condizione di crisi che la banca,
quale soggetto qualificato, non poteva non conoscere;
- che la società opposta si è limitata a produrre, a prova del credito vantato, solo l'estratto conto autenticato ex art. 50 TU (non i piani di ammortamento), oltre che la copia del contratto di mutuo garantito dall'opponente, non sufficiente ai fini della ricostruzione del tasso applicato;
- che, nei confronti degli altri opponenti, il credito ingiunto (per posizioni estranee a quelle del garante
) è stato determinato previa eliminazione della Pt_1
commissione di massimo scoperto (CMS), dei relativi interessi e di ogni forma di capitalizzazione trimestrale;
pag. 11/28 si doleva l'opponente che tale correzione non era stata apportata al mutuo chirografario dallo stesso garantito;
- la natura usuraria ed anatocistica degli interessi applicati con il contratto di mutuo chirografario de quo.
Chiedeva, pertanto, la revoca del provvedimento monitorio adottato nei suoi confronti.
1.3. Costituitasi in giudizio, chiedeva Controparte_2
il rigetto delle opposizioni e la conferma del provvedimento monitorio.
1.4. Disposta la riunione dei tre procedimenti, venivano concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183,
comma VI c.p.c., depositate le quali, all'udienza dell'8.6.2021 il legale di parte opposta dava atto che la impresa individuale, Controparte_1
era stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di
Perugia del 19.05.2021 (fall. 39/2021), motivo per il quale il Giudice dichiarava l'interruzione del processo;
1.5 Con distinti ricorsi ritualmente depositati gli opponenti e riassumevano il giudizio Pt_2 Pt_1
chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.
1.6. Si costituiva in giudizio, con un nuovo difensore,
chiedendo l'accoglimento delle sopra Controparte_2
riportate conclusioni e facendo proprie tutte le difese,
pag. 12/28 deduzioni, eccezioni, produzioni e istanze già formulate nell'ambito dei giudizi interrotti.
1.7. Interveniva nel giudizio e per Controparte_3
essa la mandataria in qualità di successore CP_4
ex artt. 111 c.p.c. e 58 TU di Controparte_2
contestando integralmente quanto eccepito da parte opponente, chiedendo l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni e deducendo, in particolare:
– la propria carenza di legittimazione passiva quanto alle richieste risarcitorie e restitutorie formulate da parte opponente;
– come dall'esame della documentazione contrattuale e contabile prodotta dalla creditrice opposta emerge che,
nella gestione dei rapporti dedotti in giudizio, sono state osservate le pattuizioni fissate nei contratti, le quali sono rispettose della normativa vigente tempo per tempo in materia di trasparenza delle operazioni bancarie così come dettata dal D. Lgs 385/1993;
– la piena validità delle fideiussioni rilasciate da
(fideiussione omnibus) e da Parte_2 [...]
(fideiussione specifica), con conseguente Parte_1
inapplicabilità a quest'ultima dei principi affermati dall'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I civile, n.
29810 del 2017 in materia di violazione della normativa antitrust di cui alla Legge n. 287/1990;
pag. 13/28 – l'infondatezza dell'eccezione di difformità della copia rispetto all'originale della fideiussione omnibus nonché di disconoscimento della sottoscrizione apposta da Parte_2
;
[...]
– la non configurabilità, per entrambe le fideiussioni,
della sanzione della nullità derivata, non prevista dall'ordinamento, che prevede, quale unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo all'intesa anticoncorrenziale,
quella risarcitoria, sempreché il presunto danneggiato alleghi e dimostri, oltre al fatto che l'intesa sia confluita nel contratto da lui stipulato, la sussistenza del presunto pregiudizio che gliene sarebbe derivato.
1.8. Dopo l'assunzione della prova testimoniale ammessa e l'espletamento di una CTU grafologica (Consulente Dott.
e di una CTU Contabile (Consulente Persona_1
Dott.ssa , all'udienza del 13 aprile 2023 il Persona_2
Giudice – rilevato che con atto depositato il 28.02.2023
l'opponente e la terza intervenuta Parte_2 CP_3
in giudizio per mezzo della procuratrice
[...] CP_4
avevano rinunciato reciprocamente agli atti,
contestualmente accettato la rinuncia dell'altra parte e convenuto la compensazione delle spese – dichiarava la parziale estinzione del giudizio limitatamente alla lite tra e in giudizio per Parte_2 Controparte_3
mezzo della procuratrice e fissava l'udienza CP_4
pag. 14/28 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
* * *
2. Deve preliminarmente rilevarsi come con provvedimento pronunciato all'udienza del 13.4.2023 dal Tribunale, in persona di altro Magistrato, è stata dichiarata la parziale estinzione del giudizio limitatamente alla lite tra Pt_2
e in giudizio per mezzo della
[...] Controparte_3
procuratrice cessionaria del credito oggetto CP_4
di causa. Tenuto conto anche delle difese formulate in comparsa conclusionale (p. 8) dalla cedente CP_2
, che dà per presupposto che il giudizio
[...]
(complessivamente inteso) nei confronti della si Pt_2
sia estinto, deve ritenersi venuto meno l'interesse di di ottenere una qualche pronuncia nei Controparte_2
confronti dell'opponente.
3. La domanda proposta nei confronti di
[...]
contumace nel presente Controparte_1
giudizio, è improcedibile, dovendo tale credito essere accertato in sede fallimentare (ex pluribus, Cass., sent.
n. 9461/20).
3.1. Con l'atto di opposizione, tuttavia,
[...]
ha domandato, nei confronti della Banca CP_1
convenuta, accertarsi il proprio (contro)credito. Il
fallimento di tale impresa individuale e la contumacia pag. 15/28 della curatela fallimentare non esonerano il Tribunale
dall'esaminare la domanda di accertamento del credito vantato. Insegna, infatti, la Corte di Cassazione che “la
riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303
cod. proc. civ., comporta la dichiarazione di contumacia
della parte che, benché costituita nella precedente fase
del giudizio, non sia comparsa, ma da ciò non consegue che
le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di
citazione o in via riconvenzionale debbano ritenersi
rinunciate o abbandonate, in quanto tali domande sono
relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase,
dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali
dell'originario rapporto” (Cass. Civ. Sez. III, 30/09/2008,
n. 24331; in senso conforme, Cass. Sentenza n. 6867 del
30/07/1996; Cass., Sentenza n. 3963 del 18/04/1998)
3.2. La domanda in questione, di accertamento di un proprio credito per effetto della rideterminazione del saldo dei rapporti di conto correnti, è risultata infondata e non può dunque essere accolta.
All'esito della fase istruttoria del presente giudizio,
in modo particole dalla CTU contabile, che ha espunto dal saldo di conto corrente tutte gli addebiti illegittimi,
è risultata infatti debitrice, nei Controparte_1
confronti di parte opposta, dell'importo complessivo di €
95.674,34, pari alla somma di:
pag. 16/28 – € 63.024,79, quale saldo passivo del mutuo chirografario;
– € 32.649,45, quale saldo passivo del conto corrente (€
154.155,43, importo di cui al ricorso per decreto ingiuntivo relativa alla somma dei saldi dei due rapporti di conto, al lordo degli addebiti illegittimi, meno €
121.505,88, somma illegittimamente addebitata all'opponente su detto conto secondo la CTU, pag.35, nell'ipotesi di calcolo più favorevole agli opponenti).
Anche sottraendo dall'originario complessivo credito vantato dalla banca opposta di euro 217.180,22 (€ 63.024,79
più € 154.155,43) le voci indebitamente addebitate di €
121.505,88 residuerebbe infatti comunque un debito, a carico dell'opponente e in favore dell'opposta, di €
95.674,34.
Da ciò l'infondatezza della domanda, formulata da
[...]
, di accertamento di un proprio credito nei CP_1
confronti della Banca opposta.
Sul punto va poi aggiunto che tali indebite somme riguardano esclusivamente i rapporti di conto corrente e sono legate a:
- quanto al conto anticipi fatture 40506221: 1) agli interessi passivi applicati, indebiti in quanto originati da una pattuizione usuraria;
2) alla CMS indebita in quanto originata da pattuizione nulla per difetto di indicazione pag. 17/28 dei criteri di conteggio;
3) alle spese e commissioni non pattuite;
- quanto al conto corrente ordinario n. 29467428: 1) agli interessi anatocistici applicati in violazione dell'art. 1283 c.c. fino al II trimestre 2004 quando è intervenuta nuova e valida pattuizione;
2) alle CMS indebite in quanto originate da pattuizione nulla per difetto di indicazione dei criteri di conteggio, fino al II trimestre 2004 quando
è intervenuta nuova e valida pattuizione;
3) alle commissioni applicate in assenza di previsione contrattuale.
4. L'opposizione formulata dal fideiussore è Pt_1
risultata anch'essa infondata e non può dunque essere accolta.
4.1. La principale doglianza mossa dall'opponente riguarda la nullità della fideiussione specifica Pt_1
rilasciata, da un lato perché tale negozio è stato stipulato in conformità al modello ABI del 2003 sanzionato dalla Banca d'Italia perché lesivo della concorrenza e dunque in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), l. 10
ottobre 1990, n. 287; dall'altro perché contenente clausola abusiva in danno dell'opponente consumatore, costituita dalla deroga alla previsione normativa di cui all'art. 1957
c.c., che impone al creditore, al fine di conservare l'efficacia della fideiussione, di proporre nei confronti pag. 18/28 del debitore principale, nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, istanze finalizzate al recupero del credito nei suoi confronti.
Va premesso che, alla luce del convincente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, l'accertamento di siffatti vizi del contratto comporta la nullità delle singole clausole viziate e non dell'intero contratto, salva l'ipotesi che l'opponente non provi il carattere essenziale di tale pattuizione. Le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (sent. n. 41994 del 2021), infatti, hanno stabilito che “i contratti di fideiussione "a valle" di
intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante,
in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt.
2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del
TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2,
comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in
relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello
schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché
restrittive, in concreto, della libera concorrenza - salvo
che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti
comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Tale principio, espresso in materia di nullità di clausole contrastanti con l'art. 2 c. 2 lett. a l. 287 del
1990, tra cui anche quella derogativa del termine di cui all'art. 1957 c.c., può estendersi per identità di pag. 19/28 situazione alle clausole invalide perché abusive a danno del consumatore.
Nel presente giudizio effettivamente la fideiussione di cui si discute contiene clausola abusiva in danno del consumatore opponente, quale è appunto la deroga al termine previsto, a pena di decadenza, da una disposizione di legge
(cioè l'art. 1957 c.c.), affinché il contratto di fideiussione mantenga la propria efficacia. L'art. 6 del contratto di fideiussione, infatti, estende il termine per proporre istanze contro il debitore principale di cui all'art. 1957 c.c. da 6 a 36 mesi. Sul punto si è espressa in termini condivisibili la Corte di Cassazione (ordinanza n. 27558 del 2023), che ha sottolineato come nel “derogare
in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla
scadenza dell'obbligazione principale previsto all'art.
1957 c.c. viene prolungato il tempo in cui la Banca può
agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei
confronti del fideiussore, titolare di obbligazione
accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale
rimane anch'esso obbligato verso la garantita Banca”,
osservando che “una siffatta clausola si appalesa allora
senz'altro deponente per l'assoggettamento del fideiussore
ad una disciplina astrattamente idonea a configurare un
significativo squilibrio a danno del consumatore”.
Nel caso di specie, l'opponente, quale persona fisica pag. 20/28 che non aveva alcuna “partecipazione” (trattandosi di impresa individuale) o interesse professionale nell'attività dell'impresa garantita è – alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia – da considerarsi quale consumatore;
costituisce ormai principio consolidato, infatti, (Cass., ord. 742 del 2020) che “nel
contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per
l'applicazione della disciplina consumeristica devono
essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza
considerare il contratto principale, come affermato dalla
giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa
C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15,
), dovendo pertanto ritenersi consumatore il Per_3
fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria
attività professionale (o anche più attività
professionali), stipuli il contratto di garanzia per
finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione
della fideiussione non deve costituire atto espressivo di
tale attività, né essere strettamente funzionale al suo
svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)”.
Alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi che ha prestato fideiussione per scopi Parte_1
estranei a quelli della propria professione, sicché nel rapporto oggetto di causa va qualificato come consumatore;
la clausola contenente la deroga al termine stabilito dall'art. 1957 c.c. è vessatoria, in quanto idonea a pag. 21/28 configurare un significativo squilibrio a danno del consumatore;
non emergono elementi per poter ritenere la clausola in questione essenziale, vale a dire che in difetto di sua previsione il contratto non sarebbe stato concluso dalle parti. Ne consegue, in difetto altresì di prova che la clausola è stata oggetto di espressa trattativa, la nullità della clausola in questione per contrasto con la normativa consumeristica (art. 33 D. Lgs
n. 206 del 2005).
L'eccezione formulata da parte opponente solamente in comparsa conclusionale non esclude la possibilità che il
Giudice rilevi il carattere vessatorio della clausola e ne dichiari la nullità per contrasto con la disciplina consumeristica, atteso che la nullità in questione può
essere rilevata d'ufficio dal Giudice in qualsiasi fase del processo e gli elementi di fatto su cui la stessa si fonda sono stati tempestivamente prodotti in giudizio (contratto nel quale è contenuta la clausola e visura camerale dell'impresa da cui emerge la qualità di consumatore dell'opponente).
4.2 Nonostante vada dichiarata la nullità della clausola derogatrice del termine semestrale di cui all'art. 1957
c.c., l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ad esso collegata non può essere accolta in quanto inammissibile perché tardiva, trattandosi di eccezione in pag. 22/28 senso stretto e non di mera difesa (Cass., ord. 8023 del
2024; Cass., sent. n. 1613 del 1963; Cass. S.U. sent. n.
5572 del 1979, queste ultime due, nell'attribuire al termine in parola natura decadenziale, hanno di fatto attribuito all'eccezione di estinzione natura di eccezione in senso stretto), che, come tale, doveva essere proposta con l'atto di costituzione in giudizio e non - come nel caso di specie - in comparsa conclusionale, non potendo mai essere rilevata d'ufficio.
Nel caso di specie, come visto, l'opponente ha eccepito il mancato rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c.
solamente in comparsa conclusionale. Invero, nell'atto di opposizione si era limitato ad eccepire la nullità della fideiussione per contrasto alla L. 287 del 1990, dovuta anche per la presenza di clausola derogatrice del termine di cui all'art. 1957 c.c., nulla avendo eccepito in ordine alle conseguenze di detta nullità e dunque in merito all'estinzione della fideiussione, ritenendo (erroneamente)
che tale nullità avrebbe colpito l'intero negozio di garanzia fideiussoria.
4.3. Quanto alle restanti eccezioni proposte dal
: Pt_1
a) l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della L. 297 del 1990 è assorbita dalla pronuncia di nullità della clausola per contrasto con la pag. 23/28 normativa consumeristica;
peraltro, l'eventuale accoglimento di tale eccezione non comporterebbe la nullità
dell'intero contratto di fideiussione (cfr: Cass. S.U.,
sent. 41994 del 2021) e – per le medesime ragioni indicate al paragrafo precedente – non potrebbe determinare l'estinzione della fideiussione ex art. 1957 c.c..
b) l'opponente eccepisce che la Banca opposta abbia concesso credito all'impresa garantita nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche e finanziarie, ciò comportando la liberazione del fideiussore;
l'eccezione è infondata;
pur non citandolo,
l'opponente invoca l'art. 1956 c.c. che prevede la liberazione del fideiussore per obbligazione futura se il creditore, senza speciale liberazione del fideiussore, fa credito al garantito, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito.
Nel caso di specie, la norma in questione non è applicabile in quanto la fideiussione di cui si discute è specifica e non per obbligazioni future (c.d. omnibus) ed il credito è
stato concesso contestualmente alla fideiussione, sicché
non può rinvenirsi il necessario “peggioramento” delle condizioni economiche del soggetto garantito;
l'eccezione,
poi, è stata proposta in termini assolutamente generici ed
è risultata priva di adeguato conforto probatorio in ordine alla situazione di difficoltà economica dell'impresa pag. 24/28 garantita, fallita nel corso del giudizio a distanza di più
di 10 anni;
c) con la comparsa di costituzione ha Controparte_2
prodotto il contratto di mutuo garantito dall'opponente,
contenente le condizioni economiche e giuridiche del rapporto e anche il piano di ammortamento;
alla luce di tale documentazione ed in assenza di specifiche contestazioni può ritenersi provato il credito vantato dalla banca opposta;
d) in ragione della natura del rapporto non vi è ragione di espungere gli addebiti per CMS e interessi anatocistici,
in quanto non presenti;
e) assolutamente generica è l'eccezione relativa alla natura usuraria del tasso di interesse applicato, essendosi limitato l'opponente a riportare argomenti di diritto sul punto privi di concreto riferimento al caso di specie.
5. Le spese del giudizio tra l'opponente ed Pt_1
e seguono la soccombenza Controparte_2 CP_3
principale dell'opponente.
Quanto alle spese della CTU contabile, le stesse sono definitivamente poste a carico delle società convenuta e terza chiamata e di (il cui rapporto Parte_2
processuale con è stato definito con la Controparte_2
presente pronuncia) in misura tra loro paritetica di 1/3,
pag. 25/28 fatto salvo quanto eventualmente di diverso convenuto nell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e richiamato nell'atto di rinuncia agli atti del giudizio del
14.2.2023 (depositato con nota del 28.2.2023), dovendosi escludere da tale ripartizione non Parte_1
interessato da tali attività, e la curatela contumace, in considerazione della condotta processuale adottata a fronte di una domanda nei suoi confronti improcedibile.
Quanto alle spese della CTU calligrafica, le stesse sono definitivamente poste a carico di (il cui Parte_2
rapporto processuale con è stato definito Controparte_2
con la presente pronuncia), in ragione dell'esito della relazione, fatto salvo quanto eventualmente di diverso convenuto nell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e richiamato nell'atto di rinuncia agli atti del giudizio del 14.2.2023 (depositato con nota del 28.2.2023),
dovendosi escludere da tale ripartizione Parte_1
e la curatela fallimentare, non interessati da tali attività.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
sull'opposizione proposta nel giudizio rubricato al R.G. n.
6537/2018, ogni diversa domanda disattesa o assorbita:
- dichiara improcedibile la domanda proposta nei confronti del Controparte_1
pag. 26/28 e per l'effetto revoca nei confronti della curatela CP_1
fallimentare il decreto ingiuntivo opposto n. 1676/18;
- dichiara la nullità della clausola di cui all'art. 6
del contratto di fideiussione del 3.7.2009 sottoscritto da nella parte in cui viene derogato il Parte_1
termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- rigetta l'opposizione proposta da e Parte_1
per l'effetto conferma nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 1676/18 che dichiara esecutivo;
- condanna a corrispondere ad Parte_1
ed a a titolo di rimborso Controparte_2 CP_3
delle spese di lite, per ciascuna di dette parti, la somma di euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- spese della CTU contabile definitivamente a carico delle società convenuta e terza chiamata e di Pt_2
in misura tra loro paritetica di 1/3, fatto salvo
[...]
quanto eventualmente di diverso convenuto nell'accordo transattivo intervenuto tra le parti e richiamato nell'atto di rinuncia agli atti del giudizio del 14.2.2023;
- spese della CTU calligrafica definitivamente a carico di salvo quanto eventualmente di diverso Parte_2
convenuto nell'accordo transattivo intervenuto tra Pt_2
e e richiamato nell'atto di
[...] Controparte_3
rinuncia agli atti del giudizio del 14.2.2023
pag. 27/28 Perugia, lì 17.1.2025
Il Giudice
dott. Andrea Ausili
pag. 28/28