Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
R.G. N. 1236/2023
Il Giudice, dott.ssa Francesca Caselli, all'udienza del giorno 11.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1236/2023 R.G.L., vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, presso il cui indirizzo telematico
(pec: – pec: Email_1
risulta domiciliata, come da procura in atti, Email_2
ricorrente
CONTRO
(C.F. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Ministro pro-tempore resistente contumace
Oggetto: carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente ex L.
107/2015.
Conclusioni delle parti: come in atti, nelle note di trattazione scritta depositate e nel verbale dell'udienza odierna.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
docente con contratto a tempo indeterminato presso l'I.C. De Amicis di Platì (RC); - di aver prestato in passato attività lavorativa come docente con contratto a tempo determinato;
- che, in particolare, ha lavorato con supplenze di almeno 180 giorni per i seguenti periodi: anno scolastico 2018/2019 presso l'Istituto Comprensivo S.
D'Acquisto Monza, anno scolastico 2019/2020 presso l'Istituto Comprensivo Moscato
(RC), anno scolastico 2020/2021 presso l'Istituto Comprensivo Campo Calabro (RC), anno scolastico 2021/2022 presso l'Istituto Comprensivo Moscato (RC); - che per i periodi su indicati non gli è stata riconosciuta la carta docente finalizzata all'acquisto dei beni e servizi formativi di importo pari ad euro 500,00 annui;
- che inoltrava diffida stragiudiziale al , senza ottenere riscontro. CP_1
Alla luce di quanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni: «Accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente ai sensi dell'art. 1 commi 121 -124 legge 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022, e condannare la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente caricandone il relativo importo di euro 2000,00 per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge;
Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone».
Il , nonostante la rituale notifica del ricorso, Controparte_1
non si costituiva in giudizio e dello stesso veniva dichiarata la contumacia con provvedimento del 28.12.2023.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso con sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
* * * agisce in giudizio per il riconoscimento del diritto a conseguire la carta Parte_1 docente di cui all'art. 1 L. 107/2015.
Nel caso di specie ha documentalmente provato di aver svolto attività di docenza con contratti a tempo determinato nei seguenti anni scolastici: 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 e 2021/2022.
Pag. 2 di 8 Considerato l'oggetto di causa, occorre richiamare innanzitutto l'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 in base al quale: “121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della
Carta di cui al comma 121» e in attuazione di tale delega, l'art. 2, comma 1, del
D.P.C.M. 23/09/2015 ha identificato i destinatari della misura di formazione ed aggiornamento nei soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”; il successivo comma 4 ha ribadito che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
La suddetta limitazione soggettiva ha trovato conferma anche nel D.P.C.M. del 28 novembre 2016.
L'art. 63 CCNL Comparto Scuola, in tema di formazione in servizio, invece non prevede alcuna distinzione tra docenti ruolo e non di ruolo: “1. La formazione
Pag. 3 di 8 costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti”.
L'art. 64 del citato CCNL stabilisce, inoltre, che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità.
2. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento.
3. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.
Dall'esame delle suddette disposizioni si evince che i docenti con contratto a tempo determinato non rientrano tra i beneficiari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente;
esclusione che la ricorrente deduce come discriminatoria in quanto che non trova giustificazione nelle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (v. sul punto Consiglio di Stato, n. 1842 del
16.03.2022).
Al fine di valutare compiutamente le doglianze di parte ricorrente occorre tenere conto anche del diritto sovranazionale, in particolare di quello europeo, con l'ordinanza del
18/05/2022, causa C-450/2021, la Corte di Giustizia ha infatti evidenziato che:
“l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Pag. 4 di 8 Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti CP_1
professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti”. Sulla base di tale premessa, la Corte di Giustizia ha quindi affermato che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro…deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a CP_1
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1
dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Sul punto occorre peraltro sottolineare che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato del diritto dell'Unione, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti esauriti, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione e sono vincolanti per i giudici nazionali (v. Cass. 8.02.2016, n. 2468).
Ancora più recentemente è intervenuta sulla questione la Suprema Corte, con la sentenza n. 29961/2023, emessa a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto, in particolare, la Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “1) la
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
Pag. 5 di 8 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche ovverosia fino al
30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4)
l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2,
L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Pag. 6 di 8 Fermo quanto sopra, nel caso in esame è documentalmente riscontrato che la ricorrente abbia prestato servizio quale docente a tempo determinato negli aa.ss. 2018/2019,
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e che la stessa, nonostante formale richiesta, non ha fruito della Carta elettronica del docente.
Con la sentenza 29961/2023, la Corte di Cassazione ha ritenuto la posizione dei docenti precari equiparabile a quella dei docenti di ruolo, laddove assunti a tempo determinato con contratti annuali o sino al termine delle attività didattiche (come avviene nel caso concreto), con conseguente spettanza della carta anche a favore di tali ultimi docenti, in ossequio al principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo
Quadro.
Le considerazioni che precedono, pertanto, comportano l'accoglimento della domanda di accertamento del diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui per l'anno scolastico 2018/2019 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, con conseguente condanna del resistente a mettere a disposizione della ricorrente l'importo complessivo di € CP_1
500,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre accessori di legge (v. art. 22, comma 36, L. 724/1994).
La domanda non può invece trovare accoglimento con riferimento agli anni scolastici
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 stante il carattere spiccatamente frammentario dell'attività di docenza prestata.
Considerato quanto sopra esposto, ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio deve ritenersi assorbito.
Si evidenzia infine che in base alle deduzioni della parte ed ai documenti allegati in data
07/10/2024, la ricorrente risulta ancora interna al sistema delle docenze scolastiche in quanto assunta a tempo indeterminato.
Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte resistente e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del D.M. 55/2014 e succ. modif., dell'attività effettivamente espletata dalle parti e della natura seriale del presente contenzioso, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , n. R.G. 1236/2023, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- dichiara il diritto di di percepire il beneficio economico di € 500,00 Parte_1 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015;
- condanna il , in persona del L.R.P.T., ad Controparte_1
attribuire ad per l'anno scolastico 2018/2019 la Carta elettronica del Parte_1 docente dell'importo di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- condanna il , in persona del L.R.P.T., al Controparte_1
pagamento, a favore di delle spese processuali, liquidate in Parte_1 complessivi € 258,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre ad IVA e
CPA, se dovute come per legge, con distrazione a favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
Locri, 11.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Caselli
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