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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4171/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/11/1963 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Gioia IS del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
24/07/1965 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Gioia IS del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Balzola (AL) il
12/09/1992, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II -
Serie A, Anno 1992.
Dall'unione sono nati i figli ed IS, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Balzola (AL) il 12/09/1992, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 1992 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa famigliare sita in Casale RA, via Papa Giovanni XXIII n. 17, con i mobili e gli arredi ivi presenti, viene assegnata alla signora che continuerà ad CP_1 abitarvi, mentre il sig. trasferirà altrove la propria residenza;
Parte_1
2. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
3. si dà atto che a fronte del fatto che la figlia IS, che attualmente svolge attività lavorativa in altra città, fa ancora ritorno presso l'abitazione famigliare nei fine settimana, il padre contribuirà agli esborsi connessi all'immobile versando il 50% delle spese condominiali ordinarie e il 50% delle bollette relative alle utenze sino al compimento del 29esimo anno di età della figlia. Tale contributo verrà versato anche qualora la signora dovesse CP_1 trasferirsi in un'altra abitazione, fermo comunque il limite del compimento del 29esimo anno di età di IS;
4. si dà atto che la casa famigliare verrà posta in vendita ad un prezzo di mercato entro il compimento del 29esimo anno di età della figlia e il ricavato verrà diviso al 50% tra i coniugi. Le spese condominiali straordinarie relative al suddetto immobile resteranno comunque a carico dei proprietari nella misura del 50% ciascuno come per legge;
5. si dà atto che tutti gli altri rapporti patrimoniali sono già stati prima d'ora definiti tra le parti e con l'esatto adempimento di quanto sovra previsto i ricorrenti dichiarano non aver più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 20/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4171/2024
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/11/1963 e ivi residente rappresentato e difeso dall'Avv. Gioia IS del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il CP_1 C.F._2
24/07/1965 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Gioia IS del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 04/12/2024 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Balzola (AL) il
12/09/1992, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II -
Serie A, Anno 1992.
Dall'unione sono nati i figli ed IS, oggi entrambi maggiorenni ed economicamente Per_1 autosufficienti.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 3 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Balzola (AL) il 12/09/1992, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 6, Parte II - Serie A, Anno 1992 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa famigliare sita in Casale RA, via Papa Giovanni XXIII n. 17, con i mobili e gli arredi ivi presenti, viene assegnata alla signora che continuerà ad CP_1 abitarvi, mentre il sig. trasferirà altrove la propria residenza;
Parte_1
2. si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a qualsivoglia assegno di mantenimento;
3. si dà atto che a fronte del fatto che la figlia IS, che attualmente svolge attività lavorativa in altra città, fa ancora ritorno presso l'abitazione famigliare nei fine settimana, il padre contribuirà agli esborsi connessi all'immobile versando il 50% delle spese condominiali ordinarie e il 50% delle bollette relative alle utenze sino al compimento del 29esimo anno di età della figlia. Tale contributo verrà versato anche qualora la signora dovesse CP_1 trasferirsi in un'altra abitazione, fermo comunque il limite del compimento del 29esimo anno di età di IS;
4. si dà atto che la casa famigliare verrà posta in vendita ad un prezzo di mercato entro il compimento del 29esimo anno di età della figlia e il ricavato verrà diviso al 50% tra i coniugi. Le spese condominiali straordinarie relative al suddetto immobile resteranno comunque a carico dei proprietari nella misura del 50% ciascuno come per legge;
5. si dà atto che tutti gli altri rapporti patrimoniali sono già stati prima d'ora definiti tra le parti e con l'esatto adempimento di quanto sovra previsto i ricorrenti dichiarano non aver più nulla a pretendere reciprocamente a qualsivoglia titolo o ragione.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 20/01/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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