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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/06/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 3347/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Luca Deli Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto presentato da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv.
Maria Chiara Antonello (C.F. ed elettivamente domiciliati presso il C.F._3
suo studio in Montebelluna;
- RICORRENTI -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno congiuntamente richiesto, secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso, la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa emesso in data 08/11/2022 dal Tribunale di Treviso.
__________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3347/2025 Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero e che in data 30/05/2025 è pervenuto il relativo parere favorevole;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. cronol. 17641/2022 dell'08/11/2022
e pubblicato in data 11/11/2022, emesso dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento n.
R.G. 2248/2022 così provvede:
1) con riferimento all'abitazione familiare sita in Treviso, via Bonifacio 33, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, la signora si impegna a cedere al Pt_1
marito, a titolo gratuito, godendo dei benefici di legge, la propria quota di proprietà pari al 50%
– formalizzando il passaggio entro e non oltre 30 giorni avanti un Notaio scelto di comune accordo tra le parti;
la signora dichiara di non avanzare in futuro, in caso di vendita a Pt_1
terzi, alcuna pretesa con riferimento al citato immobile. Le parti concordano che, atteso il disvalore tra l'immobile di OL - che rimarrà in proprietà esclusiva della signora dopo Pt_1
il passaggio come infra specificato sub 2 -, e l'immobile di Treviso che rimarrà invece di proprietà esclusiva del signor dopo il passaggio, la signora , non appena ne Parte_2 Pt_1
avrà la possibilità, asporterà dalla ex casa familiare sita in Treviso il mobilio e gli effetti personali la cui identificazione verrà concordata direttamente con il marito;
2) di contro, con riferimento all'abitazione di OL (VE) via Bertolini 9 piano S1 di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, il signor si impegna a cedere Parte_2
alla moglie, a titolo gratuito, godendo dei benefici di legge, la propria quota di proprietà pari al
50% - formalizzando il passaggio entro e non oltre 30 giorni avanti un Notaio scelto di comune accordo tra le parti;
il signor si occuperà, anche dopo al trasferimento della quota Parte_2
immobiliare alla moglie formalizzata avanti un notaio di fiducia, di far fronte a tutte le spese relative al citato immobile (quali IMU, utenze ecc). Il signor dichiara di non Parte_2
avanzare in futuro, in caso di vendita a terzi, alcuna pretesa con riferimento al citato immobile;
3) le parti concordano che, attesa l'importante differenza di valore tra le due quote immobiliari rispettivamente cedute, il signor si farà carico di tutte le spese notarili conseguenti Parte_2
alle due reciproche cessioni immobiliari;
4) si precisa ancora una volta che anche successivamente alla cessione reciproca del 50% degli immobili di Treviso e di OL come in premessa dedotte, il signor si farà carico Parte_2
__________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3347/2025 esclusivo del pagamento di tutte le spese (IMU, utenze ecc) relative all'immobile sito in OL via Bertolini n. 9;
5) ferme restando tutte le altre condizioni di cui alla separazione che si intendono quivi integralmente riportate;
6) le parti concordano e precisano che, quantomeno fino alla morte dell'anziano padre, la signora manterrà - solo formalmente - la residenza anagrafica presso la ex casa familiare Pt_1
anche se la stessa, dopo la cessione di cui sopra, diventerà di piena proprietà del marito, e ciò in ragione delle agevolazioni (mediche, assistenziali, ecc) che coadiuvano la signora Pt_1 nella cura dell'anziano padre disabile, anch'egli residente in [...]e collocato nelle vicinanze della ex casa familiare.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, 06/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
__________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3347/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 3347/2025
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Luca Deli Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto presentato da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi, come da mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv.
Maria Chiara Antonello (C.F. ed elettivamente domiciliati presso il C.F._3
suo studio in Montebelluna;
- RICORRENTI -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno congiuntamente richiesto, secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso, la modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa emesso in data 08/11/2022 dal Tribunale di Treviso.
__________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3347/2025 Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero e che in data 30/05/2025 è pervenuto il relativo parere favorevole;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di separazione di cui al decreto di omologa n. cronol. 17641/2022 dell'08/11/2022
e pubblicato in data 11/11/2022, emesso dal Tribunale di Treviso all'esito del procedimento n.
R.G. 2248/2022 così provvede:
1) con riferimento all'abitazione familiare sita in Treviso, via Bonifacio 33, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, la signora si impegna a cedere al Pt_1
marito, a titolo gratuito, godendo dei benefici di legge, la propria quota di proprietà pari al 50%
– formalizzando il passaggio entro e non oltre 30 giorni avanti un Notaio scelto di comune accordo tra le parti;
la signora dichiara di non avanzare in futuro, in caso di vendita a Pt_1
terzi, alcuna pretesa con riferimento al citato immobile. Le parti concordano che, atteso il disvalore tra l'immobile di OL - che rimarrà in proprietà esclusiva della signora dopo Pt_1
il passaggio come infra specificato sub 2 -, e l'immobile di Treviso che rimarrà invece di proprietà esclusiva del signor dopo il passaggio, la signora , non appena ne Parte_2 Pt_1
avrà la possibilità, asporterà dalla ex casa familiare sita in Treviso il mobilio e gli effetti personali la cui identificazione verrà concordata direttamente con il marito;
2) di contro, con riferimento all'abitazione di OL (VE) via Bertolini 9 piano S1 di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, il signor si impegna a cedere Parte_2
alla moglie, a titolo gratuito, godendo dei benefici di legge, la propria quota di proprietà pari al
50% - formalizzando il passaggio entro e non oltre 30 giorni avanti un Notaio scelto di comune accordo tra le parti;
il signor si occuperà, anche dopo al trasferimento della quota Parte_2
immobiliare alla moglie formalizzata avanti un notaio di fiducia, di far fronte a tutte le spese relative al citato immobile (quali IMU, utenze ecc). Il signor dichiara di non Parte_2
avanzare in futuro, in caso di vendita a terzi, alcuna pretesa con riferimento al citato immobile;
3) le parti concordano che, attesa l'importante differenza di valore tra le due quote immobiliari rispettivamente cedute, il signor si farà carico di tutte le spese notarili conseguenti Parte_2
alle due reciproche cessioni immobiliari;
4) si precisa ancora una volta che anche successivamente alla cessione reciproca del 50% degli immobili di Treviso e di OL come in premessa dedotte, il signor si farà carico Parte_2
__________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3347/2025 esclusivo del pagamento di tutte le spese (IMU, utenze ecc) relative all'immobile sito in OL via Bertolini n. 9;
5) ferme restando tutte le altre condizioni di cui alla separazione che si intendono quivi integralmente riportate;
6) le parti concordano e precisano che, quantomeno fino alla morte dell'anziano padre, la signora manterrà - solo formalmente - la residenza anagrafica presso la ex casa familiare Pt_1
anche se la stessa, dopo la cessione di cui sopra, diventerà di piena proprietà del marito, e ciò in ragione delle agevolazioni (mediche, assistenziali, ecc) che coadiuvano la signora Pt_1 nella cura dell'anziano padre disabile, anch'egli residente in [...]e collocato nelle vicinanze della ex casa familiare.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, 06/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
__________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 3347/2025