TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 09/12/2024, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2020 976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 976/2020 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a Parte_1 C.F._1
Kandt (Sri Lanka) l'11.12.1980, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Walter Pompeo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario
Monforte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 01.07.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 08.07.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato 04.09.2020 il sig. adiva l'intestato Tribunale al Parte_2
fine di ottenere la pronuncia di separazione personale con addebito alla moglie, sig.ra con la quale aveva contratto matrimonio in data 03.06.2008 in Sri Controparte_2
Lanka, e dalla cui unione erano nati due figli: e , entrambi minorenni. Persona_1 Per_2
Il ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, se non nelle fasi iniziali, non era mai stata realmente felice, a causa dei comportamenti della moglie, la quale mostrava insofferenza nei confronti del marito e della vita familiare in generale. Nello specifico, il ricorrente riferiva di avere scoperto che la moglie intratteneva una relazione adulterina con un altro uomo e di aver inizialmente perdonato il tradimento per il bene della famiglia e dei figli, fino al verificarsi di un episodio, ritenuto dallo stesso particolarmente grave e tale da compromettere, rendendola intollerabile, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Il ricorrente formulava, pertanto, richiesta di pronuncia di separazione con addebito alla moglie e, in ordine alla regolamentazione dei rapporti con i figli minori, domandava l'affidamento esclusivo dei figli, in ragione delle condotte pregiudizievoli assunte dalla moglie nei loro confronti;
in subordine, domandava l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé ed assegnazione allo stesso della casa coniugale. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura non inferiore a complessivi € 600,00 mensili, in ragione delle presunte migliori condizioni economiche della moglie.
Con comparsa di costituzione datata 15.01.2021 si costituiva la sig.ra Controparte_2
[... la quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava le richieste avverse e, in particolare, la domanda di addebito formulata nei suoi confronti, negando le circostanze dedotte dal marito e asserendo, per converso, che la separazione fosse addebitabile allo stesso, il quale aveva sviluppato una dipendenza dal gioco d'azzardo che aveva causato frequenti liti ed incomprensioni tra i coniugi.
La convenuta riferiva, altresì, che il marito, preso atto dell'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale tra i coniugi, decideva unilateralmente di abbandonare la casa familiare per trasferirsi presso altro immobile unitamente ad una donna con la quale, nel frattempo, aveva istaurato una relazione extra coniugale. La convenuta pertanto domandava
2 l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé ed assegnazione della casa coniugale. Sotto il profilo economico, domandava porsi a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a euro 500,00 mensili oltre che un assegno di mantenimento per sé pari ad € 200,00 mensili.
Con ordinanza presidenziale del 12.02.2021 il Presidente del Tribunale affidava i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione della casa coniugale alla stessa, disponendo che il padre potesse vedere liberamente i propri figli, compatibilmente alle esigenze degli stessi;
dal punto di vista economico, disponeva che il resistente versasse alla moglie, a titolo di mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, previamente concordate e documentate.
Con comparsa di costituzione alla successiva fase del giudizio la convenuta formulava domanda riconvenzionale volta a ottenere la declaratoria di separazione con addebito al comportamento del marito, responsabile della frattura dell'armonia coniugale e della sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Di poi, con ricorso ex art. 330 c.c. (dapprima introitato innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catania, dichiaratosi incompetente stante la pendenza del giudizio de quo), la CP_2
lamentando la reiterata violazione del coniuge rispetto ai propri doveri connessi alla
[...]
responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i figli minori, domandava dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre (o altro provvedimento sospensivo d'urgenza della responsabilità stessa) nei confronti dei figli minori.
Proseguita la causa, ed istruita la stessa attraverso l'interrogatorio formale delle parti, all'udienza del 01.07.2024 la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione de qua è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., come novellato dall'art. 33 della legge n. 151/1975, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
3 Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale sia fallito, ma anche dal fatto che, nonostante il tempo trascorso dall'udienza presidenziale, non costano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale a cagione delle insanabili divergenze sorte tra la ricorrente e il resistente.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sulle domande di addebito
Le rispettive domande di addebito formulate dalle parti sono infondate e devono pertanto essere rigettate, atteso che entrambe risultano generiche e sfornite di adeguata prova.
È noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, "la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile
l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi" (Cass. n. 25843/213), ovvero "che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza" (Cass. n. 14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., "lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale"
(Cass. n. 18074/2014). Sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Ciò posto, in ordine alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, si osserva che questi, in seno ai propri scritti difensivi, asseriva che la crisi del rapporto matrimoniale fosse ascrivibile al comportamento della moglie, la quale aveva sempre mostrato insofferenza nei confronti del marito e della vita familiare in generale. Lo stesso riferiva di una relazione adulterina che la moglie avrebbe intrattenuto con un altro uomo, che però veniva perdonata dal ricorrente per il bene della famiglia e dei figli.
Tuttavia, a sostegno della domanda di addebito formulata nei confronti della moglie, il ricorrente solo indirettamente riferiva della presunta relazione extra coniugale della stessa con un altro uomo (precisando di esserne a conoscenza già da tempo e di averla tollerata per il bene dei figli e della propria famiglia) esponendo piuttosto un episodio specifico - diverso
4 dall'infedeltà e riguardante i figli minori - verificatosi in data 29.08.2020 che avrebbe compromesso, in primis, l'integrità psico-fisica dei figli della coppia, oltre che la prosecuzione stessa della convivenza tra i coniugi, divenuta intollerabile, e che avrebbe determinato lo stesso ad abbandonare il tetto coniugale e a promuovere il giudizio de quo allo scopo di tutelare i propri figli e proteggerli dal comportamento irresponsabile della madre.
Nello specifico, il ricorrente rappresentava che la moglie, approfittando dell'assenza da casa del marito, prendeva con sé i figli minori e si allontanava in piena notte dalla casa coniugale unitamente ad un altro uomo, tale e che il veicolo sul quale Persona_3
viaggiavano subiva un sinistro in seguito al quale figli minori erano dovuti ricorrere alle cure del nosocomio di Caltagirone, seppure fortunatamente senza riportare significative conseguenze.
Preme evidenziare che le doglianze esposte dal ricorrente (oggetto di querela da parte dello stesso nei confronti della moglie e dell'uomo alla guida del veicolo) risultano estremamente generiche e comunque irrilevanti ai fini dell'addebitabilità della separazione alla moglie, non potendo assumere particolare rilevanza il citato sinistro. La stessa richiesta di addebito, per la verità, appare più il sintomo di una persistente difficoltà nell'accettare la disgregazione del rapporto matrimoniale che non il disvelamento di fatti realmente pregiudizievoli per i figli.
Allo stesso modo la presunta relazione extraconiugale della moglie (la quale, ad ogni modo, ha sempre negato tale circostanza) non può assumere alcuna rilevanza in ordine alla crisi fra i coniugi, potendosi affermare, anche alla luce di quanto riferito dallo stesso ricorrente, che la stessa (se effettivamente accaduta) era comunque verosimilmente intervenuta in una fase ormai successiva alla disgregazione del rapporto coniugale.
Lo stesso ricorrente, come emerge dalla querela del 3.09.2020 dallo stesso sporta contro la moglie e depositata in atti, dichiarava che “la situazione è andata sempre più peggiorando : tempo fa ho perfino scoperto che la stessa intratteneva una relazione sentimentale extraconiugale con un nostro connazionale , tale […] Sto Persona_3
tentando di non ricorrere al Giudice per ottenere la separazione in quanto intendo evitare tensioni che pregiudicherebbero ulteriormente la serenità dei miei figli. Nel frattempo, la situazione è vieppiù peggiorata e mia moglie ha sempre più spesso manifestato insofferenza per le proprie condizioni di vita, per la vita matrimoniale, per quella familiare: più volte ha espresso l'intenzione di trasferirsi in Inghilterra, in un'occasione si è addirittura allontanata da casa per diversi giorni facendo perdere le proprie tracce…”.
5 Alla luce di quanto sopra, appare evidente l'esistenza di una crisi coniugale in atto già da tempo ed a prescindere dalla eventuale verificazione di una relazione extraconiugale da parte della moglie.
Per tali ragioni, la domanda di addebito formulata dal ricorrente deve intendersi respinta.
***
Allo stesso modo, deve rigettarsi la domanda di addebito formulata dalla resistente in via riconvenzionale per le ragioni che seguono.
La convenuta, nella propria comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, affermava che la chiesta declaratoria di separazione con addebito al marito fosse ascrivibile alla “condotta assunta dal ricorrente durante il corso della relazione sentimentale” che avrebbe “determinato una sopravvenuta intollerabilità della convivenza con la sig.ra
e che tale comportamento è stato causa della Controparte_1 frattura dell'armonia coniugale”, non riferendo, tuttavia, di nessun avvenimento specifico cui poter ricollegare la crisi del rapporto coniugale. Allo stesso modo, devono ritenersi generiche le dichiarazioni rese dalla convenuta in ordine alla presunta dipendenza del ricorrente dal gioco d'azzardo e dalle scommesse quale causa di incomprensioni e liti coniugali, poiché trattasi di generiche illazioni non supportate però da alcuna prova o evidenza, ed anzi smentite dallo stesso ricorrente.
Pertanto, a parere del Collegio, i rilievi mossi dalla resistente sono rimasti, allo stato, di mera e generica enunciazione e non sono dotati di specifica forza probatoria , non potendo assumere alcuna valenza probatoria la copia del decreto di citazione a giudizio nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 612 c.p., essendo mancante agli atti del giudizio altra documentazione aggiornata che consenta di ritenere provate le suddette circostanze.
La stessa convenuta riferisce poi di condotte poste in essere dal marito in una fase successiva all'abbandono del tetto coniugale, e nello specifico, lamentava il fatto che il marito non si interessava più dei propri figli, facendo loro mancare qualsiasi sostegno economico, oltre ad interrompere ogni rapporto e frequentazione con gli stessi.
Sul punto, dichiarava ulteriormente che il marito non ottemperava al pagamento di quanto disposto con l'ordinanza presidenziale del 12.02.2021 in ordine all'assegno di mantenimento in favore dei figli, privando gli stessi dei mezzi di sostentamento necessari per le esigenze primarie e costringendo la resistente a promuovere un'azione esecutiva nei confronti dello stesso per il recupero delle somme dovute e non corrisposte. Tali circostanze, venivano poi reiterate nel corso del giudizio tramite la proposizione del ricorso ex art. 330 c.c., formulando anche le richieste di prova orale, come meglio si dirà al punto successivo.
6 Le condotte contestate dalla convenuta, tuttavia, intervengono e si riferiscono ad un momento successivo alla separazione di fatto e pertanto potranno avere rilevanza - anche penale, se accertate - in ordine alla eventuale responsabilità del genitore obbligato al mantenimento dei figli, ma non assumono alcuna rilevanza causale nella determinazione dell'insorgere della crisi matrimoniale, venendo a mancare il necessario rapporto di causalità della condotta denunciata con il disgregarsi della vita matrimoniale, poiché avvenute in una fase successiva la disgregazione stessa.
Ne deriva che non è possibile individuare specifici fatti a cui poter ricollegare, con il necessario e sopra descritto nesso di causalità, l'insorgere della crisi coniugale.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, anche la domanda di addebito formulata dalla resistente in via riconvenzionale deve essere rigettata.
***
Prima di passare alle determinazioni in ordine ai figli minori della coppia, occorre esaminare la domanda formulata dalla resistente ai sensi dell'art. 330 c.c. avente ad oggetto la decadenza della responsabilità genitoriale del padre dei minori.
Giova rammentare che i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. hanno perso la propria natura sanzionatoria, per assumere essenzialmente una funzione preventiva. Essi (e segnatamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale) mirano non già a punire i genitori per gli inadempimenti commessi, né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti.
Nel caso di specie, preme evidenziare che le parti hanno fornito due versioni completamente diverse rispetto al rapporto intercorrente tra il padre ed i figli minori. Ed invero, il ricorrente, nei propri scritti difensivi, domandava adottarsi “le più opportune determinazioni volte ad assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi tra i minori e l ' attore nonché i componenti del ramo familiare paterno, ovvero nonni, zii e cugini”, per poi successivamente precisare che nelle more del giudizio i rapporti tra i coniugi erano migliorati e che erano ripresi con maggiore frequenza gli incontri tra padre e figli, così come tra nonni paterni e nipoti. La convenuta, al contrario, depositava ricorso ex art. 330 c.c. lamentando il totale disinteresse del padre, il quale si era reso inadempiente rispetto al versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli minori oltre a non avere più esercitato il diritto di visita nei confronti degli stessi. La convenuta, a supporto delle proprie istanze, ha altresì riferito di comportamenti penalmente rilevanti ascrivibili al marito, rispetto ai quali ha prodotto in giudizio copia della denuncia dalla stessa sporta nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 570 c.p. oltre
7 che decreto di citazione a giudizio nei confronti dello stesso per il reato di cui all'art. 612 c.p.
Alla luce delle circostanze dedotte a sostegno della istanza ex art. 330 c.c. veniva ammesso l'interrogatorio formale delle parti, ai fini di una più completa istruzione della causa.
Sul punto si osserva che, in assenza di una pronuncia giudiziaria quanto meno di primo grado,
i comportamenti penalmente censurabili della figura paterna non possono essere considerati rilevanti e dirimenti ai fini della chiesta declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
Peraltro, da quanto emerso dall'istruttoria espletata, non può nemmeno escludersi una condotta ostruzionistica della madre, verosimilmente volta ad impedire al padre di esercitare il diritto alla bi-genitorialità ed il proprio ruolo di genitore e quindi di poter frequentare i figli e mantenere con loro rapporti costanti, continuativi e significativi.
Ed invero, durante l'interrogatorio formale, in ordine alle domande formulate dal ricorrente, volte ad accertare che la convenuta impediva la frequentazione tra i figli ed i nonni paterni, consentendo ai minori di interloquire con gli stessi solo dal balcone di casa, la convenuta ha dichiarato di avere timore del marito e, per tale ragione, di aver detto ai bambini che “non dovevano aprire né far entrare in casa nessuno. Per cui il contatto con mio marito e i suoi parenti, solo in mia assenza, è avvenuto dal balcone.”. Precisando ulteriormente che “quando io sono assente i miei figli non sono autorizzati ad aprire a nessuno, per cui, come ho detto prima, tutti i contatti avvengono dal balcone. È vero che a volte mio marito o i suoi parenti hanno portato delle cibarie che sono state ricevute dai miei figli calando un contenitore. Ma preciso che quando io sono a casa, ho sempre ricevuto mio suocero offrendogli anche del caffè!”. Per poi confermare l'accusa del ricorrente in ordine al rifiuto della collaborazione dei nonni paterni, precisando che “però, che sono i miei figli che preferiscono restare a casa da soli. Inizialmente li lasciavo dai miei suoceri ma i miei figli sentendoli parlare male di me hanno preferito non andare più da loro”.
Alla luce delle superiori dichiarazioni, ritiene il Collegio di dover ridimensionare la portata dei comportamenti ascrivibili al ricorrente- così come contestati da parte convenuta-, dovendosi negare ad essi un carattere decisivo sia perché non ancora accertati con sentenza di primo grado, sia in quanto, nel caso di specie, non appaiono ad ogni modo violate le norme a tutela dell'interesse superiore del minore, inteso come criterio guida e bussola fondamentale di valutazione cui si devono ispirare tutte le decisioni riguardanti l'affidamento e la protezione dello stesso.
Pertanto, ritiene il Collegio che nel caso di specie non sussistono i presupposti per la dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
8 §
Su affidamento e collocamento dei figli minori
Non essendo emerse ragioni ostative all'affidamento dei figli minori e Persona_1
ad entrambi i genitori, ritiene questo Collegio di poter confermare quanto già previsto Per_2 in via provvisoria nell'ordinanza presidenziale del 12.02.2021, e pertanto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con il mantenimento della loro attuale collocazione prevalente presso la madre.
In ragione di ciò deve parimenti trovare conferma la assegnazione della casa familiare alla sig.ra in quanto genitore collocatario dei figli minori. Controparte_2
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter confermare ancora una volta il contenuto della superiore ordinanza presidenziale, la quale ha disposto che il padre possa liberamente vedere e tenere con sé i figli compatibilmente con le loro esigenze.
In caso di disaccordo tra le parti, gli incontri tra padre e figli dovranno avvenire secondo le seguenti modalità: due pomeriggi alla settimana, dalle ore 17:00 alle ore 19:00; a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 17.00 alla domenica fino alle ore 20.00; 5 giorni consecutivi per le festività natalizie comprensivi, ad anni alterni, del Natale o di Capodanno;
tre giorni consecutivi per le festività pasquali comprensivi, ad anni alterni, per il giorno di
Pasqua o di Pasquetta;
venti giorni consecutivi per le vacanze estive ed alternativamente la mattina ed il pomeriggio del giorno del compleanno.
§
Sul mantenimento dei figli
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del padre si osserva quanto segue.
L'ordinanza presidenziale del 12.02.2021 aveva posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Nel caso di specie, si rileva l'assoluta opacità della situazione reddituale del ricorrente, il quale nemmeno nella fase introduttiva del giudizio ha mai prodotto alcuna documentazione utile a ricostruire la propria condizione economica. Sul punto, il nel proprio Parte_1 atto introduttivo riferiva di aver avuto, per l'anno 2019, un reddito netto di poco inferiore a €
10.000,00, e nulla nell'anno successivo, dichiarando di ricevere sostegno economico dai
9 propri genitori, al contrario della convenuta che – a dire dello stesso- assisteva una coppia di anziani, con turni anche notturni, con uno stipendio mensile verosimilmente pari a € 1.000,00.
Per tali ragioni domandava porsi l'obbligo di mantenimento dei figli a carico della madre.
Dall'altra parte, invece, la resistente, nel proprio atto introduttivo dichiarava di essere priva di occupazione lavorativa, senza alcuna specializzazione e di non parlare bene la lingua italiana, al contrario del marito che, invece, oltre ad avere piena capacità lavorativa e supportato economicamente dalla famiglia di origine, risultava altresì beneficiario dell'indennità di disoccupazione (Naspi). Per tali ragioni domandava porsi a carico del marito un assegno di mantenimento nei confronti dei figli pari ad € 500,00 mensili.
La stessa convenuta, in sede di udienza presidenziale dichiarava di lavorare solo saltuariamente per assistere due persone anziane e successivamente invitata al deposito, in uno con le comparse conclusionali, di tutta la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, depositava attestazione Isee, in ultimo relativamente all'anno di imposta 2024, con reddito da lavoro pari ad € 2.790,79 e giacenza media relativamente all'anno 2023 pari a
€ 90,33.
Si ritiene ad ogni modo che, per quanto non sia possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica del ricorrente, non può trascurarsi che la resistente provvede già al mantenimento diretto dei figli, stante la convivenza con gli stessi, e che tale situazione è stata confermata dal presente provvedimento.
Pertanto, allo stesso modo, anche il ricorrente ha l'onere di attivarsi per reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, non potendosi considerare peraltro motivo di riduzione dell'importo né, tantomeno, di esclusione dell'assegno la precaria condizione economica del ricorrente né l'eventuale stato di disoccupazione, tanto più che lo stesso, oggi di anni 44 (all'epoca del ricorso di anni 40), deve ritenersi del tutto abile al lavoro e pertanto tenuto ad attivarsi, dal punto di vista lavorativo, così da integrare le risorse economiche familiari.
Una volta accertata la permanenza dell'an del contributo al mantenimento dei figli in capo al padre, un discorso in parte diverso merita la quantificazione di tale onere, da rideterminarsi in ragione dell'età dei figli. Ed invero, l'importo provvisoriamente disposto con l'ordinanza presidenziale rappresentava già l'importo minimo da doversi corrispondere a titolo di mantenimento in favore dei figli e , oggi rispettivamente di anni 14 e 11, Per_1 Per_2
dovendosi comunque considerare le esigenze, sempre crescenti nel tempo, degli stessi.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene pertanto il Collegio di poter confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli e , aumentando Per_1 Per_2
10 il quantum dello stesso nella misura di € 300,00 mensili. Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il dovere di contribuire al pagamento del 50% delle Parte_1
spese straordinarie necessitate per i figli, purché previamente concordate e documentate.
§
Sul mantenimento della moglie
Parte resistente ha chiesto fissarsi a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 200,00 mensili. Tuttavia, nessun contributo per il mantenimento della moglie veniva disposto in seno all'ordinanza presidenziale, che non veniva nemmeno reclamata dalla resistente. In sede di precisazione delle conclusioni la stessa, però, reiterava formalmente la domanda.
A fondamento di tale richiesta la convenuta rassegnava di essersi sempre occupata della gestione e della crescita dei due figli minori, di avere svolto dei lavori saltuari e di avere impiegato parte dei propri guadagni per saldare i debiti continuamente contratti dal marito.
Va rilevato che nessuna prova è stata fornita dalla resistente in ordine alla sussistenza dei presupposti per riconoscere il relativo diritto, essendo mancata sul punto qualunque attività istruttoria in ordine ai rispettivi redditi dei coniugi né su come gli stessi abbiano inciso sul tenore di vita della famiglia, dovendo peraltro sottolinearsi la giovane età della CP_2
di anni quarantacinque.
[...]
Peraltro, durante l'udienza presidenziale la stessa convenuta dichiarava di occuparsi di una coppia di anziani, facendo anche dei turni notturni per prestare loro assistenza, e pertanto ammettendo di percepire dei redditi, seppur modesti, non avendo nemmeno provato in alcun modo di aver cercato invano un'altra occupazione lavorativa.
D'altra parte, è appena il caso di rammentare il principio di diritto consolidato dalla giurisprudenza secondo cui il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art. 156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che l'istante sia in grado, secondo il canone dell'"ordinaria diligenza", di procurarsi da solo. Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali (cfr. Cassazione
Civile n. 20866 del 2021).
Le superiori considerazioni, dunque, depongono a sostegno della infondatezza della domanda di mantenimento formulata dalla sig.ra che, pertanto, va rigettata. Controparte_2
§
11 In ordine alle ulteriori domande avanzate dal ricorrente
Parte ricorrente, nei propri scritti difensivi, domandava dichiararsi lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni in comunione ordinaria.
Giova rammentare che lo scioglimento della comunione legale di beni fra i coniugi ex art. 191
c.c. si verifica, ex nunc, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale. Ed invero, “il passaggio in giudicato della sentenza di separazione è il fatto costitutivo del diritto del coniuge allo scioglimento della comunione familiare, anche se i beni da dividere siano solo genericamente indicati
(nella specie, mobili presenti nell'appartamento comune), in quanto la loro specifica individuazione appartiene alla fase attuativa della divisione” (Cass., Sent. n.3808/2014).
Ne consegue che la superiore domanda formulata dal ricorrente in questa sede deve essere rigettata poichè inammissibile nel giudizio di separazione, essendo autonoma e distinta, non riconducibile direttamente alla materia del contendere, non legata da vincoli di connessione e quindi non cumulabile in unico processo, atteso che la domanda di separazione è soggetta al rito camerale, mentre quella di divisione dei beni comuni dei coniugi è, invece, soggetta al rito ordinario. (cfr. ex plurimis, Cass., Ord. n. 6424/2017; Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass.
Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009
n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
§
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
§
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi;
2. RIGETTA le rispettive domande di addebito formulate dalle parti;
3. DISPONE l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori, con collocamento presso la madre, disponendo che il padre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
4. ASSEGNA la casa coniugale alla resistente;
5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, alla sig.ra ., a titolo di contributo al mantenimento Controparte_2
12 dei figli e , l'importo complessivo di euro 300,00, oltre al Persona_1 Per_2
50% delle spese straordinarie per lo stesso;
6. RIGETTA la domanda avanzata da parte convenuta ai sensi dell'art. 330 c.c.;
7. RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata dalla convenuta;
8. RIGETTA le ulteriori domandate avanzate dal ricorrente;
9. COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 5.12.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 976/2020 R.G.
PROMOSSO DA
, c.f. , nato a Parte_1 C.F._1
Kandt (Sri Lanka) l'11.12.1980, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Walter Pompeo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 C.F._2 nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario
Monforte, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 All'udienza del 01.07.2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 08.07.2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato 04.09.2020 il sig. adiva l'intestato Tribunale al Parte_2
fine di ottenere la pronuncia di separazione personale con addebito alla moglie, sig.ra con la quale aveva contratto matrimonio in data 03.06.2008 in Sri Controparte_2
Lanka, e dalla cui unione erano nati due figli: e , entrambi minorenni. Persona_1 Per_2
Il ricorrente rassegnava che l'unione coniugale, se non nelle fasi iniziali, non era mai stata realmente felice, a causa dei comportamenti della moglie, la quale mostrava insofferenza nei confronti del marito e della vita familiare in generale. Nello specifico, il ricorrente riferiva di avere scoperto che la moglie intratteneva una relazione adulterina con un altro uomo e di aver inizialmente perdonato il tradimento per il bene della famiglia e dei figli, fino al verificarsi di un episodio, ritenuto dallo stesso particolarmente grave e tale da compromettere, rendendola intollerabile, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Il ricorrente formulava, pertanto, richiesta di pronuncia di separazione con addebito alla moglie e, in ordine alla regolamentazione dei rapporti con i figli minori, domandava l'affidamento esclusivo dei figli, in ragione delle condotte pregiudizievoli assunte dalla moglie nei loro confronti;
in subordine, domandava l'affidamento condiviso dei figli con collocamento presso di sé ed assegnazione allo stesso della casa coniugale. Dal punto di vista economico, domandava porsi a carico della resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura non inferiore a complessivi € 600,00 mensili, in ragione delle presunte migliori condizioni economiche della moglie.
Con comparsa di costituzione datata 15.01.2021 si costituiva la sig.ra Controparte_2
[... la quale, pur aderendo alla domanda di separazione, contestava le richieste avverse e, in particolare, la domanda di addebito formulata nei suoi confronti, negando le circostanze dedotte dal marito e asserendo, per converso, che la separazione fosse addebitabile allo stesso, il quale aveva sviluppato una dipendenza dal gioco d'azzardo che aveva causato frequenti liti ed incomprensioni tra i coniugi.
La convenuta riferiva, altresì, che il marito, preso atto dell'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale tra i coniugi, decideva unilateralmente di abbandonare la casa familiare per trasferirsi presso altro immobile unitamente ad una donna con la quale, nel frattempo, aveva istaurato una relazione extra coniugale. La convenuta pertanto domandava
2 l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione presso di sé ed assegnazione della casa coniugale. Sotto il profilo economico, domandava porsi a carico del ricorrente l'obbligo di corrisponderle un assegno di mantenimento in favore dei figli pari a euro 500,00 mensili oltre che un assegno di mantenimento per sé pari ad € 200,00 mensili.
Con ordinanza presidenziale del 12.02.2021 il Presidente del Tribunale affidava i figli minori congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre ed assegnazione della casa coniugale alla stessa, disponendo che il padre potesse vedere liberamente i propri figli, compatibilmente alle esigenze degli stessi;
dal punto di vista economico, disponeva che il resistente versasse alla moglie, a titolo di mantenimento per i figli minori, l'importo mensile di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi, previamente concordate e documentate.
Con comparsa di costituzione alla successiva fase del giudizio la convenuta formulava domanda riconvenzionale volta a ottenere la declaratoria di separazione con addebito al comportamento del marito, responsabile della frattura dell'armonia coniugale e della sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Di poi, con ricorso ex art. 330 c.c. (dapprima introitato innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catania, dichiaratosi incompetente stante la pendenza del giudizio de quo), la CP_2
lamentando la reiterata violazione del coniuge rispetto ai propri doveri connessi alla
[...]
responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i figli minori, domandava dichiararsi la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre (o altro provvedimento sospensivo d'urgenza della responsabilità stessa) nei confronti dei figli minori.
Proseguita la causa, ed istruita la stessa attraverso l'interrogatorio formale delle parti, all'udienza del 01.07.2024 la causa veniva quindi trattenuta per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione de qua è fondata e, pertanto, merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., come novellato dall'art. 33 della legge n. 151/1975, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
3 Nel caso di specie che la prosecuzione della convivenza sia divenuta insopportabile risulta non solo dalla circostanza che il tentativo di conciliazione esperito in sede presidenziale sia fallito, ma anche dal fatto che, nonostante il tempo trascorso dall'udienza presidenziale, non costano fatti riconciliativi. Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale a cagione delle insanabili divergenze sorte tra la ricorrente e il resistente.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§
Sulle domande di addebito
Le rispettive domande di addebito formulate dalle parti sono infondate e devono pertanto essere rigettate, atteso che entrambe risultano generiche e sfornite di adeguata prova.
È noto che, come da costanti indicazioni della giurisprudenza di legittimità, "la dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile
l'irreversibile crisi del rapporto fra coniugi" (Cass. n. 25843/213), ovvero "che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza" (Cass. n. 14840/2006), sicché diviene necessario verificare se la violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., "lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale"
(Cass. n. 18074/2014). Sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Ciò posto, in ordine alla domanda di addebito formulata dal ricorrente, si osserva che questi, in seno ai propri scritti difensivi, asseriva che la crisi del rapporto matrimoniale fosse ascrivibile al comportamento della moglie, la quale aveva sempre mostrato insofferenza nei confronti del marito e della vita familiare in generale. Lo stesso riferiva di una relazione adulterina che la moglie avrebbe intrattenuto con un altro uomo, che però veniva perdonata dal ricorrente per il bene della famiglia e dei figli.
Tuttavia, a sostegno della domanda di addebito formulata nei confronti della moglie, il ricorrente solo indirettamente riferiva della presunta relazione extra coniugale della stessa con un altro uomo (precisando di esserne a conoscenza già da tempo e di averla tollerata per il bene dei figli e della propria famiglia) esponendo piuttosto un episodio specifico - diverso
4 dall'infedeltà e riguardante i figli minori - verificatosi in data 29.08.2020 che avrebbe compromesso, in primis, l'integrità psico-fisica dei figli della coppia, oltre che la prosecuzione stessa della convivenza tra i coniugi, divenuta intollerabile, e che avrebbe determinato lo stesso ad abbandonare il tetto coniugale e a promuovere il giudizio de quo allo scopo di tutelare i propri figli e proteggerli dal comportamento irresponsabile della madre.
Nello specifico, il ricorrente rappresentava che la moglie, approfittando dell'assenza da casa del marito, prendeva con sé i figli minori e si allontanava in piena notte dalla casa coniugale unitamente ad un altro uomo, tale e che il veicolo sul quale Persona_3
viaggiavano subiva un sinistro in seguito al quale figli minori erano dovuti ricorrere alle cure del nosocomio di Caltagirone, seppure fortunatamente senza riportare significative conseguenze.
Preme evidenziare che le doglianze esposte dal ricorrente (oggetto di querela da parte dello stesso nei confronti della moglie e dell'uomo alla guida del veicolo) risultano estremamente generiche e comunque irrilevanti ai fini dell'addebitabilità della separazione alla moglie, non potendo assumere particolare rilevanza il citato sinistro. La stessa richiesta di addebito, per la verità, appare più il sintomo di una persistente difficoltà nell'accettare la disgregazione del rapporto matrimoniale che non il disvelamento di fatti realmente pregiudizievoli per i figli.
Allo stesso modo la presunta relazione extraconiugale della moglie (la quale, ad ogni modo, ha sempre negato tale circostanza) non può assumere alcuna rilevanza in ordine alla crisi fra i coniugi, potendosi affermare, anche alla luce di quanto riferito dallo stesso ricorrente, che la stessa (se effettivamente accaduta) era comunque verosimilmente intervenuta in una fase ormai successiva alla disgregazione del rapporto coniugale.
Lo stesso ricorrente, come emerge dalla querela del 3.09.2020 dallo stesso sporta contro la moglie e depositata in atti, dichiarava che “la situazione è andata sempre più peggiorando : tempo fa ho perfino scoperto che la stessa intratteneva una relazione sentimentale extraconiugale con un nostro connazionale , tale […] Sto Persona_3
tentando di non ricorrere al Giudice per ottenere la separazione in quanto intendo evitare tensioni che pregiudicherebbero ulteriormente la serenità dei miei figli. Nel frattempo, la situazione è vieppiù peggiorata e mia moglie ha sempre più spesso manifestato insofferenza per le proprie condizioni di vita, per la vita matrimoniale, per quella familiare: più volte ha espresso l'intenzione di trasferirsi in Inghilterra, in un'occasione si è addirittura allontanata da casa per diversi giorni facendo perdere le proprie tracce…”.
5 Alla luce di quanto sopra, appare evidente l'esistenza di una crisi coniugale in atto già da tempo ed a prescindere dalla eventuale verificazione di una relazione extraconiugale da parte della moglie.
Per tali ragioni, la domanda di addebito formulata dal ricorrente deve intendersi respinta.
***
Allo stesso modo, deve rigettarsi la domanda di addebito formulata dalla resistente in via riconvenzionale per le ragioni che seguono.
La convenuta, nella propria comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale, affermava che la chiesta declaratoria di separazione con addebito al marito fosse ascrivibile alla “condotta assunta dal ricorrente durante il corso della relazione sentimentale” che avrebbe “determinato una sopravvenuta intollerabilità della convivenza con la sig.ra
e che tale comportamento è stato causa della Controparte_1 frattura dell'armonia coniugale”, non riferendo, tuttavia, di nessun avvenimento specifico cui poter ricollegare la crisi del rapporto coniugale. Allo stesso modo, devono ritenersi generiche le dichiarazioni rese dalla convenuta in ordine alla presunta dipendenza del ricorrente dal gioco d'azzardo e dalle scommesse quale causa di incomprensioni e liti coniugali, poiché trattasi di generiche illazioni non supportate però da alcuna prova o evidenza, ed anzi smentite dallo stesso ricorrente.
Pertanto, a parere del Collegio, i rilievi mossi dalla resistente sono rimasti, allo stato, di mera e generica enunciazione e non sono dotati di specifica forza probatoria , non potendo assumere alcuna valenza probatoria la copia del decreto di citazione a giudizio nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 612 c.p., essendo mancante agli atti del giudizio altra documentazione aggiornata che consenta di ritenere provate le suddette circostanze.
La stessa convenuta riferisce poi di condotte poste in essere dal marito in una fase successiva all'abbandono del tetto coniugale, e nello specifico, lamentava il fatto che il marito non si interessava più dei propri figli, facendo loro mancare qualsiasi sostegno economico, oltre ad interrompere ogni rapporto e frequentazione con gli stessi.
Sul punto, dichiarava ulteriormente che il marito non ottemperava al pagamento di quanto disposto con l'ordinanza presidenziale del 12.02.2021 in ordine all'assegno di mantenimento in favore dei figli, privando gli stessi dei mezzi di sostentamento necessari per le esigenze primarie e costringendo la resistente a promuovere un'azione esecutiva nei confronti dello stesso per il recupero delle somme dovute e non corrisposte. Tali circostanze, venivano poi reiterate nel corso del giudizio tramite la proposizione del ricorso ex art. 330 c.c., formulando anche le richieste di prova orale, come meglio si dirà al punto successivo.
6 Le condotte contestate dalla convenuta, tuttavia, intervengono e si riferiscono ad un momento successivo alla separazione di fatto e pertanto potranno avere rilevanza - anche penale, se accertate - in ordine alla eventuale responsabilità del genitore obbligato al mantenimento dei figli, ma non assumono alcuna rilevanza causale nella determinazione dell'insorgere della crisi matrimoniale, venendo a mancare il necessario rapporto di causalità della condotta denunciata con il disgregarsi della vita matrimoniale, poiché avvenute in una fase successiva la disgregazione stessa.
Ne deriva che non è possibile individuare specifici fatti a cui poter ricollegare, con il necessario e sopra descritto nesso di causalità, l'insorgere della crisi coniugale.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, anche la domanda di addebito formulata dalla resistente in via riconvenzionale deve essere rigettata.
***
Prima di passare alle determinazioni in ordine ai figli minori della coppia, occorre esaminare la domanda formulata dalla resistente ai sensi dell'art. 330 c.c. avente ad oggetto la decadenza della responsabilità genitoriale del padre dei minori.
Giova rammentare che i provvedimenti di cui agli artt. 330 e 333 c.c. hanno perso la propria natura sanzionatoria, per assumere essenzialmente una funzione preventiva. Essi (e segnatamente la decadenza dalla responsabilità genitoriale) mirano non già a punire i genitori per gli inadempimenti commessi, né tanto meno ad eliminare per il passato le conseguenze pregiudizievoli per il figlio, bensì ad evitare che per l'avvenire si ripetano altri atti dannosi del genitore, ovvero si protraggano ulteriormente le conseguenze dei precedenti inadempimenti.
Nel caso di specie, preme evidenziare che le parti hanno fornito due versioni completamente diverse rispetto al rapporto intercorrente tra il padre ed i figli minori. Ed invero, il ricorrente, nei propri scritti difensivi, domandava adottarsi “le più opportune determinazioni volte ad assicurare il mantenimento dei rapporti affettivi tra i minori e l ' attore nonché i componenti del ramo familiare paterno, ovvero nonni, zii e cugini”, per poi successivamente precisare che nelle more del giudizio i rapporti tra i coniugi erano migliorati e che erano ripresi con maggiore frequenza gli incontri tra padre e figli, così come tra nonni paterni e nipoti. La convenuta, al contrario, depositava ricorso ex art. 330 c.c. lamentando il totale disinteresse del padre, il quale si era reso inadempiente rispetto al versamento dell'assegno di mantenimento nei confronti dei figli minori oltre a non avere più esercitato il diritto di visita nei confronti degli stessi. La convenuta, a supporto delle proprie istanze, ha altresì riferito di comportamenti penalmente rilevanti ascrivibili al marito, rispetto ai quali ha prodotto in giudizio copia della denuncia dalla stessa sporta nei confronti del ricorrente per il reato di cui all'art. 570 c.p. oltre
7 che decreto di citazione a giudizio nei confronti dello stesso per il reato di cui all'art. 612 c.p.
Alla luce delle circostanze dedotte a sostegno della istanza ex art. 330 c.c. veniva ammesso l'interrogatorio formale delle parti, ai fini di una più completa istruzione della causa.
Sul punto si osserva che, in assenza di una pronuncia giudiziaria quanto meno di primo grado,
i comportamenti penalmente censurabili della figura paterna non possono essere considerati rilevanti e dirimenti ai fini della chiesta declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre.
Peraltro, da quanto emerso dall'istruttoria espletata, non può nemmeno escludersi una condotta ostruzionistica della madre, verosimilmente volta ad impedire al padre di esercitare il diritto alla bi-genitorialità ed il proprio ruolo di genitore e quindi di poter frequentare i figli e mantenere con loro rapporti costanti, continuativi e significativi.
Ed invero, durante l'interrogatorio formale, in ordine alle domande formulate dal ricorrente, volte ad accertare che la convenuta impediva la frequentazione tra i figli ed i nonni paterni, consentendo ai minori di interloquire con gli stessi solo dal balcone di casa, la convenuta ha dichiarato di avere timore del marito e, per tale ragione, di aver detto ai bambini che “non dovevano aprire né far entrare in casa nessuno. Per cui il contatto con mio marito e i suoi parenti, solo in mia assenza, è avvenuto dal balcone.”. Precisando ulteriormente che “quando io sono assente i miei figli non sono autorizzati ad aprire a nessuno, per cui, come ho detto prima, tutti i contatti avvengono dal balcone. È vero che a volte mio marito o i suoi parenti hanno portato delle cibarie che sono state ricevute dai miei figli calando un contenitore. Ma preciso che quando io sono a casa, ho sempre ricevuto mio suocero offrendogli anche del caffè!”. Per poi confermare l'accusa del ricorrente in ordine al rifiuto della collaborazione dei nonni paterni, precisando che “però, che sono i miei figli che preferiscono restare a casa da soli. Inizialmente li lasciavo dai miei suoceri ma i miei figli sentendoli parlare male di me hanno preferito non andare più da loro”.
Alla luce delle superiori dichiarazioni, ritiene il Collegio di dover ridimensionare la portata dei comportamenti ascrivibili al ricorrente- così come contestati da parte convenuta-, dovendosi negare ad essi un carattere decisivo sia perché non ancora accertati con sentenza di primo grado, sia in quanto, nel caso di specie, non appaiono ad ogni modo violate le norme a tutela dell'interesse superiore del minore, inteso come criterio guida e bussola fondamentale di valutazione cui si devono ispirare tutte le decisioni riguardanti l'affidamento e la protezione dello stesso.
Pertanto, ritiene il Collegio che nel caso di specie non sussistono i presupposti per la dichiarazione di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale.
8 §
Su affidamento e collocamento dei figli minori
Non essendo emerse ragioni ostative all'affidamento dei figli minori e Persona_1
ad entrambi i genitori, ritiene questo Collegio di poter confermare quanto già previsto Per_2 in via provvisoria nell'ordinanza presidenziale del 12.02.2021, e pertanto l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con il mantenimento della loro attuale collocazione prevalente presso la madre.
In ragione di ciò deve parimenti trovare conferma la assegnazione della casa familiare alla sig.ra in quanto genitore collocatario dei figli minori. Controparte_2
Per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario si ritiene di poter confermare ancora una volta il contenuto della superiore ordinanza presidenziale, la quale ha disposto che il padre possa liberamente vedere e tenere con sé i figli compatibilmente con le loro esigenze.
In caso di disaccordo tra le parti, gli incontri tra padre e figli dovranno avvenire secondo le seguenti modalità: due pomeriggi alla settimana, dalle ore 17:00 alle ore 19:00; a settimane alterne, dal sabato pomeriggio alle ore 17.00 alla domenica fino alle ore 20.00; 5 giorni consecutivi per le festività natalizie comprensivi, ad anni alterni, del Natale o di Capodanno;
tre giorni consecutivi per le festività pasquali comprensivi, ad anni alterni, per il giorno di
Pasqua o di Pasquetta;
venti giorni consecutivi per le vacanze estive ed alternativamente la mattina ed il pomeriggio del giorno del compleanno.
§
Sul mantenimento dei figli
Per quanto riguarda il contributo al mantenimento dei figli posto a carico del padre si osserva quanto segue.
L'ordinanza presidenziale del 12.02.2021 aveva posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, un assegno mensile di € 250,00.
In linea generale, come noto, l'ordinamento pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di mantenere la prole, secondo un principio di proporzionalità che tiene conto della concreta e soggettiva capacità economica di ciascuno dei genitori.
Nel caso di specie, si rileva l'assoluta opacità della situazione reddituale del ricorrente, il quale nemmeno nella fase introduttiva del giudizio ha mai prodotto alcuna documentazione utile a ricostruire la propria condizione economica. Sul punto, il nel proprio Parte_1 atto introduttivo riferiva di aver avuto, per l'anno 2019, un reddito netto di poco inferiore a €
10.000,00, e nulla nell'anno successivo, dichiarando di ricevere sostegno economico dai
9 propri genitori, al contrario della convenuta che – a dire dello stesso- assisteva una coppia di anziani, con turni anche notturni, con uno stipendio mensile verosimilmente pari a € 1.000,00.
Per tali ragioni domandava porsi l'obbligo di mantenimento dei figli a carico della madre.
Dall'altra parte, invece, la resistente, nel proprio atto introduttivo dichiarava di essere priva di occupazione lavorativa, senza alcuna specializzazione e di non parlare bene la lingua italiana, al contrario del marito che, invece, oltre ad avere piena capacità lavorativa e supportato economicamente dalla famiglia di origine, risultava altresì beneficiario dell'indennità di disoccupazione (Naspi). Per tali ragioni domandava porsi a carico del marito un assegno di mantenimento nei confronti dei figli pari ad € 500,00 mensili.
La stessa convenuta, in sede di udienza presidenziale dichiarava di lavorare solo saltuariamente per assistere due persone anziane e successivamente invitata al deposito, in uno con le comparse conclusionali, di tutta la documentazione reddituale e patrimoniale aggiornata, depositava attestazione Isee, in ultimo relativamente all'anno di imposta 2024, con reddito da lavoro pari ad € 2.790,79 e giacenza media relativamente all'anno 2023 pari a
€ 90,33.
Si ritiene ad ogni modo che, per quanto non sia possibile ricostruire con precisione la attuale situazione economica del ricorrente, non può trascurarsi che la resistente provvede già al mantenimento diretto dei figli, stante la convivenza con gli stessi, e che tale situazione è stata confermata dal presente provvedimento.
Pertanto, allo stesso modo, anche il ricorrente ha l'onere di attivarsi per reperire i mezzi necessari per adempiere agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, non potendosi considerare peraltro motivo di riduzione dell'importo né, tantomeno, di esclusione dell'assegno la precaria condizione economica del ricorrente né l'eventuale stato di disoccupazione, tanto più che lo stesso, oggi di anni 44 (all'epoca del ricorso di anni 40), deve ritenersi del tutto abile al lavoro e pertanto tenuto ad attivarsi, dal punto di vista lavorativo, così da integrare le risorse economiche familiari.
Una volta accertata la permanenza dell'an del contributo al mantenimento dei figli in capo al padre, un discorso in parte diverso merita la quantificazione di tale onere, da rideterminarsi in ragione dell'età dei figli. Ed invero, l'importo provvisoriamente disposto con l'ordinanza presidenziale rappresentava già l'importo minimo da doversi corrispondere a titolo di mantenimento in favore dei figli e , oggi rispettivamente di anni 14 e 11, Per_1 Per_2
dovendosi comunque considerare le esigenze, sempre crescenti nel tempo, degli stessi.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritiene pertanto il Collegio di poter confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento dei figli e , aumentando Per_1 Per_2
10 il quantum dello stesso nella misura di € 300,00 mensili. Deve inoltre essere fissato a carico del sig. anche il dovere di contribuire al pagamento del 50% delle Parte_1
spese straordinarie necessitate per i figli, purché previamente concordate e documentate.
§
Sul mantenimento della moglie
Parte resistente ha chiesto fissarsi a carico del marito un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 200,00 mensili. Tuttavia, nessun contributo per il mantenimento della moglie veniva disposto in seno all'ordinanza presidenziale, che non veniva nemmeno reclamata dalla resistente. In sede di precisazione delle conclusioni la stessa, però, reiterava formalmente la domanda.
A fondamento di tale richiesta la convenuta rassegnava di essersi sempre occupata della gestione e della crescita dei due figli minori, di avere svolto dei lavori saltuari e di avere impiegato parte dei propri guadagni per saldare i debiti continuamente contratti dal marito.
Va rilevato che nessuna prova è stata fornita dalla resistente in ordine alla sussistenza dei presupposti per riconoscere il relativo diritto, essendo mancata sul punto qualunque attività istruttoria in ordine ai rispettivi redditi dei coniugi né su come gli stessi abbiano inciso sul tenore di vita della famiglia, dovendo peraltro sottolinearsi la giovane età della CP_2
di anni quarantacinque.
[...]
Peraltro, durante l'udienza presidenziale la stessa convenuta dichiarava di occuparsi di una coppia di anziani, facendo anche dei turni notturni per prestare loro assistenza, e pertanto ammettendo di percepire dei redditi, seppur modesti, non avendo nemmeno provato in alcun modo di aver cercato invano un'altra occupazione lavorativa.
D'altra parte, è appena il caso di rammentare il principio di diritto consolidato dalla giurisprudenza secondo cui il riconoscimento dell'assegno di mantenimento per mancanza di adeguati redditi propri previsto dall'art. 156 c.c., essendo espressione del dovere solidaristico di assistenza materiale, non può estendersi a ciò che l'istante sia in grado, secondo il canone dell'"ordinaria diligenza", di procurarsi da solo. Rimane perciò a carico del coniuge richiedente l'assegno di mantenimento, ove risulti accertata in fatto la sua possibilità di lavorare, l'onere di dimostrare di essersi inutilmente attivato e proposto sul mercato occupazionale per mettere a frutto le proprie attuali attitudini professionali (cfr. Cassazione
Civile n. 20866 del 2021).
Le superiori considerazioni, dunque, depongono a sostegno della infondatezza della domanda di mantenimento formulata dalla sig.ra che, pertanto, va rigettata. Controparte_2
§
11 In ordine alle ulteriori domande avanzate dal ricorrente
Parte ricorrente, nei propri scritti difensivi, domandava dichiararsi lo scioglimento della comunione legale e la divisione dei beni in comunione ordinaria.
Giova rammentare che lo scioglimento della comunione legale di beni fra i coniugi ex art. 191
c.c. si verifica, ex nunc, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l'omologa degli accordi di separazione consensuale. Ed invero, “il passaggio in giudicato della sentenza di separazione è il fatto costitutivo del diritto del coniuge allo scioglimento della comunione familiare, anche se i beni da dividere siano solo genericamente indicati
(nella specie, mobili presenti nell'appartamento comune), in quanto la loro specifica individuazione appartiene alla fase attuativa della divisione” (Cass., Sent. n.3808/2014).
Ne consegue che la superiore domanda formulata dal ricorrente in questa sede deve essere rigettata poichè inammissibile nel giudizio di separazione, essendo autonoma e distinta, non riconducibile direttamente alla materia del contendere, non legata da vincoli di connessione e quindi non cumulabile in unico processo, atteso che la domanda di separazione è soggetta al rito camerale, mentre quella di divisione dei beni comuni dei coniugi è, invece, soggetta al rito ordinario. (cfr. ex plurimis, Cass., Ord. n. 6424/2017; Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass.
Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009
n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
§
Sulle spese di lite
In considerazione del complessivo esito del giudizio e della parziale soccombenza reciproca delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
§
P.Q.M
.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi;
2. RIGETTA le rispettive domande di addebito formulate dalle parti;
3. DISPONE l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i Persona_1 Per_2
genitori, con collocamento presso la madre, disponendo che il padre possa vederlo e tenerlo con sé secondo le modalità indicate in parte motiva;
4. ASSEGNA la casa coniugale alla resistente;
5. PONE A CARICO del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, alla sig.ra ., a titolo di contributo al mantenimento Controparte_2
12 dei figli e , l'importo complessivo di euro 300,00, oltre al Persona_1 Per_2
50% delle spese straordinarie per lo stesso;
6. RIGETTA la domanda avanzata da parte convenuta ai sensi dell'art. 330 c.c.;
7. RIGETTA la domanda di mantenimento avanzata dalla convenuta;
8. RIGETTA le ulteriori domandate avanzate dal ricorrente;
9. COMPENSA tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 5.12.2024
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Concetta Grillo
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Giulia Ferratini
13