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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/07/2025, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott.ssa Rossella Chirieleison, ha emesso la seguente
Sentenza nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 2760/2025, pendente tra rappresentato e difeso dall'avv.to Simone Parte_1
Fort il suo studio in Milano, Galleria San Babila, n. 4/A, giusta procura allegata al ricorso introduttivo ricorrente
e
in persona legale rappresentante Controparte_1 pro t icola Lavorgna ed elettivamente domiciliata presso suo studio in Napoli alla Via Carducci, 37, giusta procura in calce alla memoria difensiva, convenuta in persona Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Margherita Cassagli, elettivamente domiciliato in Milano, Via Savaré n. 1 convenuto
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento
Conclusioni:
Per la parte ricorrente:
• In Via Pregiudiziale, disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora;
• In Via Preliminare, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dal ricorrente a qualsiasi titolo;
1 • In Via Principale, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata:
• dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L. n. 241/1990;
• dichiarare la decadenza dalla potestà di iscrivere a ruolo da parte dell'Ente previdenziale, nonché la prescrizione del credito vantato con riferimento agli avvisi di addebito n. 368 2023 0017237246000 e 368 2023 0017283140000;
• infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
• a tal fine l'odierno opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l'Ente riscossore anche e soprattutto ai fini dell'interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c.
Il tutto con vittoria di spese e compensi, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Per la parte convenuta Controparte_1
1) dichiarare inammissibile, improponibile, e comunque infondata ogni domanda proposta dal ricorrente;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in relazione al merito della pretesa - accertata la carenza di qualsivoglia responsabilità e legittimazione passiva sul punto dell'Agente della Riscossione - dichiarare l'ente impositore unico responsabile per aver emesso ruoli che si assumono illegittimi;
3) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Per la parte convenuta CP_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis r s, dichiarare inammissibili ovvero rigettare in quanto infondate nei confronti del le domande di controparte per i CP_2 motivi esposti in narrativa;
accertare la debenza della contribuzione portata negli avvisi di addebito opposti con il rigetto delle avversarie domande.
Svolgimento del processo
Co ha convenuto in Parte_1 giudizio osizione avverso Controparte_3 CP_2
l'intimazione di pagamento n. 068 2025 9007047748/000 (notificata in data 20 febbraio 2025) limitatamente ai seguenti avvisi di addebito ad essa sottesi:
2 - n. 368 2023 00108402 60, asseritamente notificato in data 17.11.23, per il pagamento di contributi I.V.S. relativi agli anni 2021 e 2022 per il complessivo importo di € 4.592,76;
- n. 368 2023 00172372 46, asseritamente notificato in data 14.12.23, per il pagamento di contributi I.V.S. relativi all'anno 2017 per il complessivo importo di € 12.876,75;
- n. 368 2023 00172831 40, asseritamente notificato in data 14.12.23, per il pagamento di contributi I.V.S. relativi all'anno 2018 per il complessivo importo di € 16.024,36.
A fondamento dell'opposizione, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per omessa notifica degli avvisi di addebito sottesi nonché, limitatamente agli avvisi di addebito n. 368 2023 0017237246000 e 368 2023 0017283140000, la decadenza dal potere di riscossione per tardiva iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali recati dai predetti avvisi e l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti stessi, trattandosi di somme per le annualità 2017 e 2018.
Il ricorrente eccepisce, poi, quale ulteriore motivo di nullità dell'atto impugnato, il difetto di motivazione della pretesa creditoria anche per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora.
si è costituita in giudizio, sostenendo la Controparte_3 corr rità delle notifiche degli avvisi di addebito. Eccepisce, poi, il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'ufficio impositore l'unico legittimato passivo sulle questioni sollevate in merito da parte ricorrente.
L' , costituitosi anch'esso in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, CP_2 eccependone l'inammissibilità per mancata opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notificazione degli avvisi di addebito stabilito dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 con conseguente incontestabilità del credito contributivo: notificazione che la convenuta sostiene essere intervenuta regolarmente a mezzo PEC all'indirizzo del ricorrente, allegando sia le ricevute di accettazione sia le ricevute di avvenuta consegna. Contesta, altresì, la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente, stante la regolare notificazione degli avvisi di addebito e la sussistenza di atti interruttivi. Eccepisce, poi, l'inammissibilità dell'opposizione anche per gli eccepiti vizi formali dell'atto di intimazione per mancata opposizione nel termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c..
All'udienza del 5 giugno 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da . Controparte_3
Sul punto si condivide la qualificazione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. della domanda formulata dal ricorrente sia con riferimento ai vizi formali attinenti alla carenza di motivazione (Cass. civ. sez. lav., 12/10/2022, n. 29763), sia con riferimento alla dedotta omessa notificazione dell'atto presupposto (Cass. civ. Sez. 3 , Ord. n. 20694 del
3 20/07/2021), doglianza proposta non con finalità “recuperatoria” ma per far valere un vizio formale proprio dell'atto prodromico all'esecuzione forzata.
Il contraddittorio risulta, pertanto, correttamente instaurato dal ricorrente nei confronti dell'agente della riscossione (“ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va instaurato con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli” - Cass. civ. sez. lav., 14/01/2022, n. 1103).
Ciò posto, deve rilevarsi che, a fronte di notifica dell'intimazione in data 20/02/2025 (dato, questo, pacifico), il ricorso è stato depositato il 06/03/2025. Pertanto, qualificati i predetti motivi di opposizione come opposizione ex art. 617 co 1 c.p.c. (si ribadisce che il ricorrente ha contestato la validità dell'atto per difetto di motivazione nonché per il mancato rispetto della sequenza procedurale, non essendo, a suo dire, stati prima notificati gl si), deve ritenersi che essi siano ammissibili, a dispetto di quanto sostenuto da , in quanto è stato rispettato il termine perentorio di CP_2 giorni 20 per l'esercizio dell'azione oppositiva.
Deve essere respinta anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata sempre da , in quanto l'eccepita intangibilità del credito contributivo derivante dalla CP_2 mancata opposizione del ruolo nel termine decadenziale di 40 giorni previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46/99 non preclude all'interessato la possibilità di fare valere eventuali fatti estintivi del credito controverso (come, nella specie, la prescrizione) verificatisi successivamente sia attraverso l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. sia impugnando, come nel caso oggetto di esame, l'atto prodromico all'esecuzione forzata, quale deve ritenersi l'intimazione di pagamento contestata.
2. Venendo ora alle doglianze del ricorrente, occorre verificare l'effettiva data e la regolarità della notifica degli avvisi di addebito che il medesimo nega di aver ricevuto.
Orbene l' ha fornito prova della rituale notificazione degli avvisi di addebito CP_2 presupposti ( cc. 3, 4 e 5, fascicolo ), con notificazioni tutte eseguite nelle date CP_2 indicate dall' alle pagine 2 e lla memoria difensiva, all'indirizzo PEC CP_2 dell'opponente come risultante dai pubblici registri (doc. 2, fascicolo Email_1
). CP_2
Per contro, la generica asserzione di parte ricorrente circa la omessa notificazione degli avvisi di addebito è improduttiva di effetti a fronte della documentazione prodotta dal convenuto CP_2
Ne consegue che la mancata proposizione dell'opposizione avverso gli avvisi di addebito nel termine perentorio di 40 giorni dalla sua notificazione, previsto dall'art. 24, quinto comma, d.lgs. n. 46/9 (ed esteso all'avviso di addebito emesso dall'art. 30, co. 14, D.L. n. 78/2019, conv. in L. n. 122/2019), ha determinato la decadenza dall'impugnazione dei titoli con l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito sotteso (giurisprudenza costante a partire da Cass. 18145/2012) e il venir meno per il ricorrente della possibilità di far valere sia i vizi formali del titolo sia ogni contestazione circa il merito della pretesa.
Non è, quindi, più possibile dedurre vizi relativi all'avviso di addebito regolarmente notificati né eccepire la prescrizione maturata prima della notifica di tale avviso (cfr. Tribunale di Roma sentenza n. 584/2024).
4 Va, pertanto, disattesa anche l'eccezione di estinzione della pretesa contributiva per intervenuta prescrizione del diritto - sollevata dal ricorrente limitatamente agli CP_2 avvisi di addebito n. 368 2023 001723 00 e 368 2023 0017283140000 (trattandosi di somme dovute per le annualità 2017 e 2018 – stante l'intervenuta notificazione dei predetti avvisi di addebito in data 14.12.2023 (con previo avviso accertamento/bonario e messa in mora notificato in data 22 giugno 2022 per quanto concerne l'avviso di addebito n. 368 2023 0017237246000 - doc. 4, fascicolo ricorrente) e la mancata tempestiva impugnazione degli stessi.
3. Ora, considerando che la prescrizione dei crediti previdenziali è stabilita dall'art. 3 co 9 l. 335/1995 in 5 anni, occorre verificare se essa, dalle notifiche degli avvisi di addebito alla notifica dell'intimazione si sia perfezionata.
La risposta al quesito deve essere negativa, in quanto l'intimazione di pagamento, notificata a mezzo pec in data 20.02.2025 ha interrotto la prescrizione in relazione ai crediti indicati nei predetti avvisi di addebito.
4. Si procede ora all'esame dei motivi di ricorso concernenti la carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento, in generale, e l'omessa specificazione di criteri di calcolo degli interessi.
In proposito è stato affermato che “l'avviso di intimazione è un atto vincolato, in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che lo stesso non è annullabile a causa della insufficienza della motivazione, ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21 octies, comma 2, (norma applicabile a tutti i provvedimenti amministrativi tra cui quelli tributari) in quanto per la natura vincolata del provvedimento, è palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Tale norma esclude che i soggetti interessati possano far valere vizi inerenti al contenuto di tali provvedimenti proprio perché non influenti sul diritto di difesa ed in genere inidonei ad incidere sulla causa del provvedimento (cfr. Cass. S.U. n. 14878 del 25/06/2009). Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. La Ctr avrebbe dovuto considerare che per la validità della motivazione è sufficiente che il contribuente sia messo in grado di conoscere la pretesa tributaria nell'an e nel quantum, cosa avvenuta con il riferimento alla cartella precedentemente notificata, ed esercitare il suo diritto di difesa contestando per esempio l'avvenuta notifica dell'atto prodromico, o che tale atto era venuto meno vuoi per il pagamento o per prescrizione. Essendo il riferimento alla cartella già notificata specifico e concreto, in grado di garantire la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione, non si poteva assolutamente discutere sulla mancanza di motivazione dell'intimazione” (Cassazione civile sez. trib., 04/07/2022, n. 21065).
Nel caso di specie non è dedotta dal ricorrente alcuna difformità dell'intimazione di pagamento rispetto al modello ministeriale ma la doglianza è genericamente riferita
5 alla pretesa contributiva cristallizzata negli avvisi di addebito non tempestivamente impugnati sicché la doglianza, oltre che infondata nel merito, deve ritenersi tardiva.
Parimenti infondata è la contestazione relativa all'omessa indicazione del criterio di calcolo degli interessi. Invero l'onere di indicazione del criterio di calcolo degli interessi risulta regolarmente assolto dall'ente impositore in sede di regolare notificazione degli avvisi di addebito, la cui omessa tempestiva impugnazione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. n. 46/1999 fa sì che anche tale censura avanzata dal ricorrente deve ritenersi preclusa.
Peraltro, il ricorrente non ha allegato una concreta e specifica lesione al diritto di difesa (né allega specifici errori di calcolo nel computo degli interessi) mentre dalla documentazione versata in atti emerge la conoscibilità – con ordinaria diligenza – del criterio di calcolo degli interessi di fonte legale.
Conseguentemente “l'atto stesso rimane congruamente motivato mediante un richiamo per relationem, essendo per il resto, il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato legalmente, e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica” (cass. n. 8508/2019). È condivisibile quanto affermato da Cass. civ. sent. n. 8613 del 15 aprile 2011, secondo cui: “va, quindi, ribadito il principio, specificamente affermato "con riferimento all'obbligo di motivazione degli atti tributari, previsto ...per la cartella di pagamento (D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12 e 25)", secondo cui (Cass., trib., 18 dicembre 2009 n. 26671) "nell'ipotesi in cui vengano richiesti gli interessi e le sovrattasse per ritardato o omesso pagamento il contribuente si trova già nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, con l'effetto che l'onere di motivazione può considerarsi in questi casi assolto dall'Ufficio mediante mero richiamo alla dichiarazione medesima” (cfr., in termini, Tribunale Lodi, sentenza n. 102/2022 del 12/05/2022).
L'intimazione oggetto di opposizione specifica, peraltro, in nota le disposizioni normative applicate per il calcolo degli interessi di mora.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in considerazione della complessità della causa, del valore della stessa e dell'attività svolta.
PQM
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite che si liquidano, per ciascuna di esse, nella somma di 3290,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 05/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
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